Quindicinale di aggiornamento in materia paghe

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1 Quindicinale di aggiornamento in materia paghe Numero:24/2014 Data 9 Gennaio 2015 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 1 di 13

2 SOMMARIO 1. INPS Conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e assistenziali 3 2. Istituzioni Socio Assistenziali UNEBA: siglato l accordo di rinnovo 9 3. Edilizia Aniem- Confapi: disciplinato l apprendistato professionalizzante INAIL Nuove linee guida sulla trattazione degli infortuni in itinere Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Contratti di Solidarietà - Circolare n.32 del Lavoro femminile: incentivi alle assunzioni per il Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 2 di 13

3 1 INPS Conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e assistenziali Con le retribuzioni del mese di Dicembre, i datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. L'INPS ha riepilogato le proprie istruzioni nella Circolare n. 194 del 30/12/2014. Le fattispecie coinvolte dal conguaglio possono essere le seguenti: 1. variabili della retribuzione; 2. massimale contributivo e pensionabile; 3. contributo aggiuntivo IVS 1%; 4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse; 5. fringe benefits esenti non superiori al limite di 258,23 nel periodo d'imposta; 6. auto aziendali; 7. prestiti ai dipendenti; 8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria; 9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria; 10. operazioni societarie. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2014" (scadenza 16/1/2015), anche con quella di competenza del mese di "gennaio 2015" (scadenza 16/2/2015) con riferimento alle modalità previste per le singole fattispecie. Le operazioni di conguaglio che riguardano il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative possono avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2015" (scadenza 16/3/2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio ) Elementi variabili della retribuzione Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'inps; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'inail; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 3 di 13

4 indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). Percorsi d Informazione Professionale 24/2014 Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. Tra le variabili retributive l Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l assunzione stessa. Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l evento nel flusso UNIEMENS. Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2014, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2015, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS valorizzando l elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli imponibili negativi con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2015, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Anche ai fini della certificazione CU/2015 e della dichiarazione 770/2015, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell anno La sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute, a livello individuale, deve essere compilato l elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità contenute nel documento tecnico dell'uniemens. 2) Massimale contributivo e pensionabile La Legge n. 335/1995 (art. 2, comma 18) ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Tale massimale è pari, per l'anno 2014, a ,00. Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della Legge n. 438/1992. Si rammenta che: il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte; Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 4 di 13

5 Percorsi d Informazione Professionale 24/2014 nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; ove coesistano nell anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l iscrizione alla Gestione Separata, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. Per i lavoratori dipendenti soggetti al suddetto massimale, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l elemento <EccedenzaMassimale>. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessita di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>. 3) Contributo aggiuntivo IVS 1% La Legge n. 438/1992 (art. 3-ter) ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della Legge n. 67/1988. Per l'anno 2014, tale limite è pari a ,00 annui, corrispondenti a 3.836,00 mensili. Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Le operazioni di conguaglio si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il dipendente è quindi tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 5 di 13

6 Qualora a dicembre 2014 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati. Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2014 di ,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UNIEMENS. 4) Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Può quindi verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese, dal 1 gennaio 2005) al quale era stato imputato. Il flusso UNIEMENS consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie dal 1 gennaio Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico UNIEMENS. 5) Fringe benefits L'art. 51 c. 3 del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 6 di 13

7 Percorsi d Informazione Professionale 24/2014 porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. 6) Auto aziendali ad uso promiscuo Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura, di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è il 30% ( x 30% = x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit). 7) Prestiti ai dipendenti Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del TUIR) si deve assumere il 50% della differenza tra l importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente è pari a 0,05%. 8) Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ovvero nelle ipotesi di fruizione di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati La quota di TFR che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell'ammontare del contributo dello 0,50%, calcolato sull'imponibile previdenziale. Le aziende che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni, all atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%. Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il codice CF03 a tal fine aggiunto in TipoImpPregCMT di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>. A medesima conclusione deve pervenirsi laddove la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetti sul contributo dello 0,50%, comporti, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi. E' il caso, ad esempio, dei benefici contributivi previsti dall articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012, illustrati nella Circolare INPS n. 111/2013 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 7 di 13

8 Il citato incentivo, come noto, decorre da gennaio 2013 ; conseguentemente, le aziende che hanno instaurato il rapporto di lavoro nel periodo gennaio-luglio 2013 e che hanno titolo a fruire della misura agevolata, si sono trovate nelle condizioni di dover recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella ridotta per effetto dell incentivo. Parallelamente, le medesime aziende sono tenute a restituire la quota del contributo 0,50% oggetto di agevolazione, che concorre ad implementare il TFR del lavoratore. Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui all articolo 1, commi 755 e successivi della Legge n. 296/2006, dette somme vanno versate al Fondo di Tesoreria. A tal fine, in occasione delle operazioni di conguaglio del 2014, le aziende interessate provvederanno al versamento in questione, utilizzato il già previsto codice CF03. A regime, in tutte le situazioni analoghe, le sistemazioni dovranno essere effettuate in occasione delle operazioni di conguaglio riferite all anno interessato. Aziende costituite dopo il 31/12/2006 Per le aziende che hanno iniziato l attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1 gennaio 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell attività. E' stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l importo da versare del tasso di rivalutazione, che, per l anno 2014, è pari al 1,92%, calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende che, al , hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2015 (31 marzo 2015). 9) Rivalutazione del TFR al Fondo Tesoreria e imposta sostitutiva L articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto, ad eccezione di quella maturata nell'anno, devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'erario l imposta sostitutiva del 11% che grava sul lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di dicembre 2014, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di febbraio Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2014 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell'11%. L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'inps. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 8 di 13

9 Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi, potranno in ogni caso essere restituite. La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni Denuncia Individuale e Denuncia Aziendale, secondo le modalità descritte nel documento tecnico. 10) Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit. Si ricorda di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> 2 e 2T, con l indicazione della matricola di provenienza. Dal 1 gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l elemento <Matricola Azienda> con il codice dell azienda di provenienza. 11) Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex lege n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 166/1991. Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale: Codice L938 L939 Significato Rec. contr.solidarieta 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005 per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonche a tutti gli altri Fondi gestiti dall INPS Rec. di contr.solidarieta 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali gia iscritti all ex Inpdai, per i dirigenti iscritti all ex INPDAI al istituiti nell Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS. 2 Istituzioni Socio Assistenziali UNEBA: siglato l accordo di rinnovo E stato sottoscritto il 17/12/2014, tra l UNEBA e la CISL-FISASCAT, la CISL-FP, la CGIL-FP, la UILTUCS, un accordo relativo all applicazione di due istituti del CCNL 2010/2012, assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti degli Enti Uneba ed Elemento retributivo territoriale. Assistenza sanitaria integrativa: Dopo un primo esame della situazione del mercato e delle varie offerte e relativi costi, le parti riconfermando il principio contrattualmente stabilito di una gestione paritetica di tale istituto, allo scopo Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 9 di 13

10 di proseguire il confronto finalizzato ad individuare le soluzioni più idonee alla realizzazione di tale obiettivo, convengono di accantonare in azienda le somme, pari ad 5 mensili per 14 mensilità in maturazione dal 1/4/2014, che saranno versate al momento in cui le parti costituiranno o individueranno concordemente l'apposito fondo di destinazione. Pertanto, l accordo stabilisce il 30/9/2015 come data ultima per l individuazione del fondo di destinazione dei 5 euro mensili pro capite che continueranno ad essere accantonati in azienda fino all individuazione del fondo. Elemento retributivo mensile territoriale: Le parti prendono atto che solo in alcune Regioni è iniziata una contrattazione finalizzata alla erogazione dell'ermt secondo le specifiche contrattuali, mentre nei rimanenti territori il negoziato non è stato ancora intrapreso. In tutte le regioni in cui non sia stato raggiunto alcun accordo entro il 31/8/2015 gli Enti provvederanno ad inserire in busta-paga l'importo parametrato mensile di 13,00 per 14 mensilità (busta-paga relativa al mese di Settembre). In tal caso le somme arretrate dall'1/1/2014 al 31/8/2015 saranno corrisposte con la busta paga di Ottobre in un'unica soluzione. 3 Edilizia Aniem- Confapi: disciplinato l apprendistato professionalizzante E stato firmato l accordo che introduce novità nella regolamentazione dell apprendistato professionalizzante ad integrazione dell accordo del 12/11/2014 firmato tra Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. Periodo di prova Il periodo di prova è fissato, per tutti i rapporti di apprendistato, in 35 giorni lavorativi, durante i quali ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva. Durata La durata massima è la seguente: - Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di natura esecutiva, propedeutiche all'acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel V livello della classificazione unica: 24 mesi; - Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative a medio contenuto professionale, propedeutiche all'acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 3 livello della classificazione unica; - Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di elevato contenuto professionale, propedeutiche all acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 4, 5, 6 e 7 livello della classificazione unica: 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma dì scuola secondaria di secondo grado) inerente alla professionalità da conseguire, la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. Saranno assunti lavoratori con inquadramento, finale in 6 e 7 livello solo se in possesso di laurea inerente. Trattamento retributivo Il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato è determinato mediante l'applicazione delle percentuali secondo la tabella sotto riportata. Le percentuali sono calcolate sulla retribuzione del livello per il quale è finalizzato il relativo contratto ed in relazione alle diverse qualifiche da conseguire. Livelli 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 semestre 5 semestre 6 semestre 2 75% 85% 87% 95% Dal 3 al 7 80% 83% 85% 87% 90% 95% Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 10 di 13

11 Tutor/referente aziendale La funzione di tutor/referente aziendale può essere svolta dal titolare dell'impresa stessa, da un socio, dal familiare coadiuvante, ovvero da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. In quest'ultimo caso il tutor dovrà: - Possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendimento; - Svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; - Possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore. Preavviso Trascorso il periodo di prova il lavoratore apprendista, fatte salve le ipotesi di giusta causa, potrà recedere dal contratto rassegnando le sue dimissioni con un preavviso pari a 10 giorni lavorativi durante il primo anno, 20 giorni lavorativi durante il secondo anno, 30 giorni lavorativi dal terzo anno in poi. Entrambe le parti possono recedere dal contratto, con preavviso pari a 30 giorni lavorativi, decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall'art del c.c.; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato. Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Formazione La durata della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione della qualificazione finale da conseguire, comprensive della formazione in materia di salute e sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 è fissata come segue: - 80 ore per la prima annualità; - 80 ore per la seconda annualità; - 80 ore per la terza annualità; La formazione professionalizzante potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento. Essa potrà essere integrata, ove prevista, dall'offerte formativa pubblica per l'acquisizione di competente dì base e trasversali per 40 ore medie annue. Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti Con effetto dall 1/1/2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici, del trattamento di cassa integrazione guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla Edilcassa/Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari ali'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge. L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dai lavoratore apprendista. 4 INAIL Nuove linee guida sulla trattazione degli infortuni in itinere L'Inail, con la Circolare n. 62 del 18/12/2014 ha comunicato le nuove linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere. L Istituto, anche in seguito all orientamento univoco della Suprema Corte di Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l indennizzabilità dell infortunio in itinere, ha stabilito che l infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 11 di 13

12 interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa, previa verifica della necessarietà dell uso del mezzo privato. Tale riconoscimento è subordinato ad un'indagine sulle modalità e sulle circostanze del singolo caso (come ad es. l età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata. Le disposizioni previste dalla circolare si applicheranno ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato. 5 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Contratti di Solidarietà - Circolare n.32 del L articolo 7 del decreto ministeriale n del 10 luglio 2009, rubricato "deroga ai sensi dell articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio n. 223", è stato recentemente modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale n del , risultando pertanto come di seguito: "Fermo restando l arco temporale fissato dall'articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità". Emerge pertanto che, ai sensi della sopra riportata norma, è possibile sottoscrivere un contratto aziendale di solidarietà con il ricorso all integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti nella riduzione oraria, superando il limite dei 36 mesi di integrazione salariale fruibile in un quinquennio, quando la stipula del contratto stesso è posta come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e dunque alternativo al ricorso alle procedure di licenziamento collettivo. Con la modifica apportata con il sopra citato decreto n del , al fine di consentire comunque la libera circolazione della forza lavoro, è riconosciuta la possibilità - tenendo ferma l'efficacia del contratto di solidarietà - di gestire in modo non traumatico gli esuberi di personale con il ricorso ad una procedura di mobilità attuata con la non opposizione al licenziamento. Posto quanto sopra, è evidente che essendo in termini generali la finalità dello strumento di integrazione salariale in parola principalmente quella di evitare in tutto o in parte il ricorso ai licenziamenti collettivi, le procedure di gestione degli esuberi con la non opposizione dei lavoratori possono essere, eventualmente, attivate anche in corso di contratto di solidarietà fuori dei casi di cui al sopra citato articolo 7 del decreto ministeriale n del 10 luglio Peraltro, come è noto, alla stipula di un contratto aziendale di solidarietà, quale strumento di gestione di una crisi aziendale e di eventuali esuberi, possono fare ricorso anche le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Ai lavoratori - giornalisti professionisti iscritti all INPGI- delle sopra indicate aziende, si applica, altresì, l articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, che disciplina le ipotesi di esodo aziendale con il ricorso al prepensionamento dei lavoratori sospesi. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 12 di 13

13 Tale modalità di gestione degli esuberi è riconosciuta però - limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, sulla base delle risorse finanziarie disponibili - per i soli casi in cui i predetti lavoratori siano stati sospesi dalle imprese da cui dipendono per l attivazione di un programma aziendale di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi. Posto quanto sopra e alla luce del sopra novellato articolo 7 del decreto ministeriale n del 10 luglio 2009, si ritiene che sia possibile per le aziende sopra indicate, che presentano esuberi di personale gestibili con il prepensionamento, procedere nella presentazione di un programma di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi in modo tale da essere inseriti nella graduatoria per l'accesso alle risorse sopra dette e - medio tempore - alla stipula di contratti di solidarietà con relativa richiesta di integrazione salariale anche per quei lavoratori che, avendone o maturandone i requisiti in corso di riduzione oraria, potrebbero accedere all'esodo per prepensionamento. Una volta poi resesi disponibili le risorse finanziarie e di conseguenza le posizioni per il prepensionamento, la società può estrarre dal bacino dei lavoratori in solidarietà solo i lavoratori in esubero prepensionabili ed inserirli invece nel programma di cassa integrazione per riorganizzazione o ristrutturazione in presenza di crisi - che dovrebbe concretamente prendere avvio solo in quel momento - in modo tale che sia soddisfatto il requisito indicato dall articolo 37, lett. b), della legge 5 agosto n. 416 e consentire ai lavoratori di optare per l'anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia. Tale sistema consentirebbe alle aziende di gestire gli esuberi prima con un sistema di riduzione dell'orario di lavoro non discriminatorio e poi con una gestione degli esuberi non traumatica in quanto lascia libero il lavoratore di optare per la liquidazione anticipata della pensione di anzianità o di vecchiaia 6 Lavoro femminile: incentivi alle assunzioni per il 2015 Anche per il 2015 continuano gli incentivi alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti europei o di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti nei settori e nelle professioni che presentano un tasso di disparità uomo donna superiore al 25%. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e Finanze, ha individuato, con decreto 22 dicembre 2014, i settori e le professioni che presentano nelle assunzioni un tasso di disparità tra uomo donna superiore al 25% sulla base delle elaborazioni effettuate dell ISTAT in relazione alla media annua del Tali settori godranno per il 2015 degli incentivi di cui all art. 4 comma 11 del D.L. n. 92/12 relativi alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'unione europea, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Gli incentivi consistono nella riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di dodici mesi che diventano diciotto nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 13 di 13

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