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1 lunedì 4 maggio 2015

2 Il concetto di rischio Il concetto di danno La prevenzione La protezione e i dispositivi di protezione individuali Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organizzazione della prevenzione aziendale Gli organi di vigilanza e controllo

3 E V O L U Z I O N E D E L L A N O R M AT I VA I N M A T E R I A DI S I C U R E Z Z A

4 La sicurezza sul lavoro è un diritto delle persone e soprattutto un bene primario che lo Stato deve saper assicurare a tutti i lavoratori

5 Il lavoro influisce sulla salute dei lavoratori Infortuni Eventi improvvisi invalidanti Malattie professionali Malattie derivanti dall esercizio di determinate professioni

6 Cause della pericolosità del lavoro: Ambiente materiale

7 Cause della pericolosità dell ambiente di lavoro: Gravosità del lavoro

8 Cause della pericolosità dell ambiente di lavoro: Pericolosità delle operazioni

9 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia... Nella costruzione delle piramidi morirono decine di migliaia di schiavi...

10 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia...

11 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia... All inizio dell epoca industriale la situazione nelle miniere non era molto dissimile a quella degli schiavi...

12 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia... Prima Rivoluzione Industriale

13 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia...

14 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia...

15 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia... Con lo sviluppo della civiltà industriale aumentarono i casi di infortunio e malattie professionali a causa della mancanza di igiene e di adeguate misure di prevenzione

16 Importanza ed evoluzione della sicurezza attraverso la storia... Solo verso la metà del 1800 fu delineato un completo e coerente sistema legislativo...

17 1865 Codice Civile Primi passi verso il diritto alla salute dei lavoratori, dal punto di vista costrittivo, che fece nascere il rapporto di obbligo-diritto in base al quale il datore di lavoro era tenuto a fornire un sano ambiente di lavoro e strumenti idonei al prestatore di lavoro che, a sua volta, era abilitato a pretendere l esatto adempimento dell obbligo stesso Prima legge a tutela del lavoro delle donne con punizione per lo sfruttamento di manodopera minorile

18 1942 art del Codice Civile L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro art del Codice Civile Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali

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22 L approccio ai problemi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e andato evolvendo nel corso degli ultimi 50 anni

23 Anni Domanda crescente di beni e consumo Maggiore attenzione al problema della nocività del lavoro

24 Anni Concetto di prevenzione prevenzione tecnica requisiti di sicurezza e manutenzione di macchine, impianti, prodotti prevenzione igienico ambientale conoscenza e controllo di agenti chimici e fisici prevenzione sanitaria approccio risarcitorio piuttosto che preventivo

25 Anni Prime forme d intervento organico e globale con effettive finalità di prevenzione nel superamento della logica della monetizzazione. si passa alla presa di coscienza dell evitabilità dell infortunio o della malattia professionale.

26 Fine anni 70 impiego di nuove tecnologie parcellizzazione del lavoro nuova concezione della gestione delle attività produttive necessità di una partecipazione attiva dei lavoratori e di una loro maggiore flessibilità prime rivendicazioni sindacali sull ambiente di lavoro

27 Fine anni 80 attenzione da parte degli organismi internazionali sulla necessità di individuare interventi preventivi per la tutela della salute dei lavoratori emanazione normative mirate a contrastare le azioni pericolose secondo il principio della prevenzione soggettiva, piuttosto che le condizioni pericolose

28 Dopo il D.Lgs. 277/91 D.Lgs. 195/06 D.Lgs. 626/94 Protezione dal rischio Rumore Normativa più completa negli ambienti di lavoro D.Lgs 494/96 Direttiva Cantieri D.Lgs. 151/01 Tutela e sostegno della maternità e paternità D.Lgs. 25/02 Protezione dal rischio Agenti Chimici D.Lgs. 187/05 Protezione dal rischio Vibrazioni

29 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici Movimentazione manuale dei carichi Nuovo sistema Aziendale della Prevenzione D.Lgs. 626/94 Modifiche ed integrazioni alle normative preesistenti (D.P.R. 547/55 e 303/56) Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e delle Attrezzature da lavoro Uso dei Videoterminali

30 D. Lgs. 626/94 delinea una nuova architettura della sicurezza, la cui struttura portante non è più la tecnologia ma l organizzazione

31 Nuova normativa In vigore dal 15/05/2008 D. LG S. 8 1 d e l 9 a p r i l e Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro riunisce modifica armonizza la precedente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi lavoro

32 L evoluzione normativa sulla sicurezza ha determinato nelle industrie...

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34 E nei cantieri?

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43 E nei piccoli lavoretti di casa?

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48 S A L U T E E S I C U R E Z Z A Concetti base

49 Salute Stato di completo benessere fisico mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità Sicurezza Condizioni lavorative in grado di evitare le interazioni tra persone, attrezzature, macchinari e ambienti che possono causare danni a persone o al sistema o anche solo perdite di tempo di qualunque deviazione dagli obiettivi dell impresa; Situazione in cui i rischi sono stati eliminati o ridotti al minimo possibile per quanto dallo stato dell arte delle conoscenze tecniche e dall applicazione delle migliori tecnologie, compatibilmente con le necessità delle attività da svolgere. S A L U T E E S I C U R E Z Z A Concetti base

50 Infortunio Evento accidentale avvenuto per causa violenta dal quale derivano la morte, l inabilità permanente, totale o parziale al lavoro Malattia professionale Processo morboso che si produce a causa del protratto contatto con l agente nocivo e che può portare a conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è cessata l interazione con l agente. S A L U T E E S I C U R E Z Z A Concetti base

51 P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

52 Pericolo (hazard) Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente la potenzialità di causare danni all interno del processo lavorativo, derivante da attrezzature o strumenti di lavoro, agenti chimici, etc., Pericolo per la sicurezza (safety hazard): condizioni che possono determinare incidenti con danni all individuo Pericolo per la salute (health hazard): circostanze o agenti che possono colpire la salute dell operatore o della sua prole, sia nell immediato che nel futuro P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

53 Rischio Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione Probabilità che una situazione di pericolo si concretizzi in danno, ovvero la possibile entità di tale danno VALUTAZIONE DEI RISCHI Complesso delle valutazioni analitiche richieste per individuare i rischi e le misure preventive e protettive per salvaguardare la sicurezza R = P X D P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

54 Stima della probabilità di accadimento (P) Valore Livello Definizioni/criteri 4 Altamente probabile Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda 3 Probabile 2 Poco probabile 1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in Azienda La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti Non sono noti episodi già verificatisi Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in Azienda P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

55 Stima della gravità del danno (D) Valore Livello Definizioni/criteri 4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili 1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

56 Matrice di valutazione del Rischio P Rischio: R =P x D R > 8 Azioni correttive immediate D 4 < R < 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 < R < 3 R = 1 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel brevemedio periodo Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

57 Prevenzione Il controllo e la gestione del rischio P Protezione D P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

58 La sicurezza del lavoro è: Una definizione di Sicurezza Un insieme coordinato di attività aziendali che si pone come obiettivo il rischio zero di incidenti ed infortuni agendo sulla tecnica, tecnologia, ergonomia e sull uomo P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

59 Prevenzione Prevenzione Insieme di misure attuate all interno dell azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale P Protezione D P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

60 Controllo sanitario Visita preventiva Consultazione e partecipazione dei lavoratori Prevenzione Eliminazione dell uso di agenti Misure igieniche Formazione ed informazione P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

61 Prevenzione Protezione Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate P Protezione D P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

62 Segnaletica di sicurezza Protezione Formazione ed informazione Dispositivi di protezione individuale (DPI) P E R I C O L O E R I S C H I O Valutazione del Rischio

63 Contenuti minimi del DVR: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. Valutazione del Rischio P E R I C O L O E R I S C H I O

64 S T R U T T U R A D E L T. U.

65 Innovazioni del T.U.: Valorizzazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Modelli di Organizzazione e Gestione; Maggiore collaborazione ai Medici del Lavoro ed ai RSPP Divieto di visite mediche pre-assuntive; Valutazione dei rischi con data certa; Obbligo di comunicare il nominativo del RLS all INAIL Migliore definizione della figura del Preposto; Maggior spessore del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); Abrogazione dell obbligo di comunicazione all ASL e al DPL dei competenti del nominativo del RSPP designato. S T R U T T U R A D E L T. U.

66 14 TITOLI (312 articoli) 51 ALLEGATI (232 pagine) S T R U T T U R A D E L T. U.

67 S T R U T T U R A D E L T. U.

68 S T R U T T U R A D E L T. U.

69 S T R U T T U R A D E L T. U.

70 S T R U T T U R A D E L T. U.

71 S T R U T T U R A D E L T. U.

72 S T R U T T U R A D E L T. U.

73 S T R U T T U R A D E L T. U.

74 S T R U T T U R A D E L T. U.

75 S T R U T T U R A D E L T. U.

76 datore di lavoro dirigente preposto lavoratore SPP A T T O R I D E L L A S I C U R E Z Z A medico competente RLS addetto primo soccorso addetto antincendio Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

77 datore di lavoro T R I A N G O L O D E L L E D E C I S I O N I dirigente Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali preposto

78 SPP T R I A N G O L O D E L L E C O M P E T E N Z E medico competente Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali RLS

79 datore di lavoro dirigente preposto T R I A N G O L O D E L L E I N T E R A Z I O N I medico competente SPP RLS lavoratore Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

80 D AT O R E DI L A V O R O Diritti, doveri e sanzioni per Ing. i vari Fabio soggetti Missanelli fabiomissanelli@virgilio.it aziendali

81 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. D A T O R E DI L A V O R O Diritti, doveri e sanzioni per Ing. i vari Fabio soggetti Missanelli fabiomissanelli@virgilio.it aziendali

82 Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore Colui che ha i poteri decisionali e di spesa Es. AUSL = Dir. Generale / o Dirigente che abbia non solo autonomia funzionale, ma anche di spesa D A T O R E DI L A V O R O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

83 Obblighi del Datore di Lavoro Valutazione dei rischi Attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi Nomina degli addetti e dei Responsabili al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP e RSPP) Nomine figure previste (Medico Competente, addetti all emergenza, ecc...) Riunione periodica Formazione e informazione Lavori in appalto Gestione delle emergenze D A T O R E DI L A V O R O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

84 Formazione ed Informazione, quando? al momento dell assunzione al momento del trasferimento o cambiamento di mansione in occasione di cambiamenti dell organizzazione aziendale: -nuove attrezzature -nuove tecnologie - nuove sostanze o preparati pericolosi D A T O R E DI L A V O R O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

85 D I R I G E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

86 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; Prima del D.Lgs. 81/2008 non esisteva una definizione normativa, la figura era delineata attraverso la giurisprudenza D I R I G E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

87 Attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa (nell ambito dell incarico conferitogli) Es.: Direttore Sanitario P.O., Dirigente U.O., Dir. Distretto, etc. D I R I G E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

88 P R E P O S T O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

89 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; P R E P O S T O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

90 Sovrintendere all attività lavorativa Garantire l attuazione delle disposizioni ricevute Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione (Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento) Es.: Di norma sono i Coordinatori Sanitari, Tecnici, Amministrativi, etc.. P R E P O S T O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

91 S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

92 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

93 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

94 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione Individua i fattori di rischio dell ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli. Coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento. Programma l informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori. E coinvolto su ogni questione concernente la sicurezza del lavoro in azienda. S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

95 Il Servizio di Prevenzione Protezione non attiva le misure di sicurezza ma le propone al datore di lavoro che decide come, quando e quali attuare. S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

96 Profilo professionale dell RSPP Possedere capacità ed requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi. S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

97 Obblighi di formazione dell RSPP Corso Durata Aggiornamento Modulo A (formazione base) Modulo B (specifico per macrosettore) 28 ore ore 5 anni Modulo C (organizzazione e gestione sicurezza) 24 ore - S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

98 Scelta del RSPP In base alle caratteristiche e alle dimensioni aziendali, l RSPP può essere rivestito da: Una persona interna all azienda dipendente Esterna Datore di lavoro fino a 30 dipendenti S E R V I Z I O DI P R E V E N Z I O N E E P R O T E Z I O N E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

99 L A V O R AT O R E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

100 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

101 E equiparato al lavoratore anche: l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

102 DIRITTI principali destinatari delle finalità protettive della normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro DOVERI parti attive del processo di prevenzione, responsabili della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

103 Il lavoratore rientra nel processo delle responsabilità quando: Attua un comportamento esorbitante (area di rischio): l estraneità alla mansione affidatagli pone in essere un attività lavorativa diversa da quella cui era stato preordinato il lavoratore, per cui con la propria condotta fuoriesce dalla sua area di rischio, escludendo la responsabilità del ddl interrompendo il nesso causale. Le mansioni del lavoratore individuano l area di rischio: il comportamento tenuto al di fuori delle mansioni proprie del lavoratore ha efficacia interruttiva del rapporto di causalità col datore di lavoro. Attua un comportamento abnorme: comportamento che rientri nelle mansioni proprie ma realizzate in maniera imprevedibili e non ipotizzabile dal datore di lavoro Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

104 Obblighi del lavoratore Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

105 Obblighi del lavoratore I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

106 Obblighi del lavoratore d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

107 Obblighi del lavoratore g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico competente. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali L A V O R A T O R E

108 M E D I C O C O M P E T E N E T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

109 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto; M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

110 Art Obblighi del Medico Competente a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria c) istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione f) invia all ISPESL, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

111 Art Obblighi del Medico Competente g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di questi risultati l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno m) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

112 Art. 39 Svolgimento dell attività di medico competente 2. Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

113 Art. 39 Svolgimento dell attività di medico competente 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, NON può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente. 4. Il Datore di lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia. M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

114 Art. 41 Momenti ed occasioni della sorveglianza sanitaria 1. La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive Europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

115 La sorveglianza sanitaria NON include accertamenti sanitari: per accertare stati di gravidanza per verificare la sieropositività che espongono a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto su richiesta del datore di lavoro per controllare l idoneità fisica o le assenza per infermità del lavoratore M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

116 Art. 41 Momenti ed occasioni della sorveglianza sanitaria 6. Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a)idoneità non condizionata; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 8. Il Medico Competente informa per iscritto il Datore di lavoro e il Lavoratore. M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

117 DISPOSIZIONI DI LEGGE D.Lgs. 81/08 RISCHI Movimentazione manuale dei carichi VDT Agenti chimici pericolosi Amianto Rumore Vibrazioni meccaniche Campi elettromagnetici Radiazioni ottiche artificiali LAVORAZIONI E/O LIVELLI A CUI SI APPLICA Esposizione > 20 ore/settimana Rischio > irrilevante Tutte le attività escluse le esposizioni sporadiche e di debole intensità Lex > 85 dba (a richiesta del lavoratore per Lex > 80 dba) Vibrazioni mano-braccio > 2,5 m/s2 Vibrazioni corpo intero > 0,5 ms2 M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

118 DISPOSIZIONI DI LEGGE D.Lgs. 81/08 D.P.R. 321/56 D.P.R. 128/59 (D.P.R. 886/79; D.Lgs 624/96) D.P.R. 1124/65 D.Lgs. 230/95 D.Lgs. 271/99 D.Lgs. 66/03 (modificato dal D.Lgs. 213/04) RISCHI Agenti cancerogeni Agenti biologici Lavoro nei cassoni ad aria compressa Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive Polveri contenenti silice cristallina Radiazioni ionizzanti Lavoro sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca Lavoro notturno M E D I C O C O M P E T E N T E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

119 R A P P R S E N TA N T E D E I L A V O R AT O R I P E R L A S I C U R E Z Z A Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

120 D. Lgs. 81/2008 dall art. 2 Definizioni i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R L A S I C U R E Z Z A

121 Aziende < 15 lavoratori: ll RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale Aziende > 15 lavoratori: ll RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R L A S I C U R E Z Z A

122 Il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre lavoratori. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R L A S I C U R E Z Z A

123 Qualora non si provveda alla designazione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali Adesione al fondo territoriale (spesa annua di 2 ore di retribuzione per ciascun addetto impiegato in azienda) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R L A S I C U R E Z Z A

124 Verbale di assemblea per l elezione dell RLS Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R L A S I C U R E Z Z A

125 Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori accede ai luoghi di lavoro; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi; è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione (RSPP/ASPP), alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; è consultato in merito all organizzazione della formazione; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti agli infortuni ed alle malattie professionali; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R L A S I C U R E Z Z A

126 Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica; fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R L A S I C U R E Z Z A

127 A D D E T T I A L L A G E S T I O N E D E L L E E M E R G E N Z E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

128 D. Lgs. 81/2008 dall art. 18 Obblighi del Datore di lavoro b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; A D D E T T I A L L A G E S T I O N E D E L L E E M E R G E N Z E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

129 Gli addetti sono nominati tra i lavoratori dal Datore di Lavoro: non è possibile rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Gli addetti seguono corsi di formazione specifici inerenti il ruolo che devono svolgere e devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate. A D D E T T I A L L A G E S T I O N E D E L L E E M E R G E N Z E Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

130 sono coloro i quali, disponendo di adeguate attrezzature nonché avendo ricevuto una specifica formazione durante l orario di lavoro, devono gestire il primo soccorso di un collega in caso di malore o infortunio. A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

131 devono essere nominati per le azioni di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze con analoghe procedure e clausole relative al numero, alle attrezzature ed alla formazione. A D D E T T I A L L A P R E V E N Z I O N E I N C E N D I Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

132 Primo soccorso: Insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l infortunato ed a prevenire possibili complicazioni in attesa dell arrivo di soccorsi qualificati. Pronto soccorso: Procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a diagnosticare il danno e a curare l infortunato; di competenza del solo personale sanitario A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

133 Gruppo A: I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2 del DLgs 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

134 Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

135 Per ciascun gruppo di classificazione è prevista, ai sensi degli allegati 3 e 4 del DM 388/03, la seguente formazione: CLASSIFICAZIONE AZIENDA GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C DURATA 3 moduli di formazione per un totale di 16 ore 3 moduli di formazione per un totale di 12 ore 3 moduli di formazione per un totale di 12 ore AGGIORNAMENTO 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

136 Nelle aziende o unità produttive di gruppo A o B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

137 Contenuto della cassetta di pronto soccorso (Allegato 1 del DM 388/03): 1. Guanti sterili monouso (5 paia) 2. Visiera paraschizzi 3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3) 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 7. Teli sterili monouso (2) 8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 9. Confezione di rete elastica di misura media (1) A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

138 Contenuto della cassetta di pronto soccorso (Allegato 1 del DM 388/03): 10.Confezione di cotone idrofilo (1) 11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 13.Un paio di forbici 14. Lacci emostatici (3) 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 17. Termometro 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

139 Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 (D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

140 Contenuto del pacchetto di medicazione (Allegato 2 del DM 388/03): 1. Guanti sterili monouso (2 paia) 2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 7. Confezione di cotone idrofilo (1) 8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

141 Contenuto del pacchetto di medicazione (Allegato 2 del DM 388/03): 9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 11.Un paio di forbici (1) 12. Un laccio emostatico (1) 13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. A D D E T T I A L P R I M O S O C C O R S O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

142 Formazione Il lavoratore individuato e designato deve essere sottoposta a specifiche attività di formazione. La formazione per gli appartenenti alle squadre per l emergenza incendi prevede una periodicità di aggiornamento ogni 3 anni. A D D E T T I A L L A P R E V E N Z I O N E I N C E N D I Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

143 Formazione CORSO DURATA AGGIORNAMENTO CORSO A (rischio incendio Basso) CORSO B (rischio incendio Medio) CORSO C (rischio incendio Elevato) 4 ore 3 anni 8 ore 3 anni 16 ore 3 anni A D D E T T I A L L A P R E V E N Z I O N E I N C E N D I Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

144 P R O G E T T I S T I I N S T A L L A T O R I F O R N I T O R I F A B B R I C A N T I P R E S T A T O R I D O P E R A I N A P P A L T O Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

145 Il sistema di prevenzione si estende anche oltre i confini organizzativi coinvolgendo anche chi fornisce servizi o mezzi tecnici che possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza P R O G E T T I S T I rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza F O R N I T O R I F A B B R I C A N T I attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e/o dai progettisti Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

146 S A N Z I O N I Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

147 DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE PREPOSTO MEDICO COMPETENTE LAVORATORI PROGETTISTI FABBRICANTI INSTALLATORI da a euro arresto da 4 a 8 mesi da a euro arresto da 2 a 4 mesi da 400 a euro arresto sino a 2 mesi da 600 a euro arresto sino a 3 mesi da 300 a 600 euro arresto sino a 1 mese da a euro arresto sino a 6 mesi da a euro arresto da 3 a 6 mesi da a euro arresto sino a 3 mesi S A N Z I O N I Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

148 O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

149 Controlli e Vigilanza Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito: dal controllo degli organismi interni all attività lavorativa dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

150 Agli organismi interni è riservato il primo livello di prevenzione Agli organi di vigilanza pubblici spettano: le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche l adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

151 ASL Azienda Sanitaria Locale VVF Vigili del Fuoco INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Direzione Provinciale del Lavoro O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

152 Azienda Sanitaria Locale Struttura operativa del Servizio Sanitario Nazionale presente a livello provinciale sul territorio verifica l applicazione della normativa vigente tramite il controllo dei luoghi di lavoro verifica i cicli lavorativi e gli impianti, valutazione le sostanze usate e controlla gli accertamenti sanitari preventivi e/o periodici effettua accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di inidoneità del medico competente conduce indagini: - per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di - particolare gravità - sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

153 Vigili del Fuoco Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'interno. Il personale riveste la qualifica di. polizia giudiziaria Tra i compiti dei V.V.F. rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro. L attività di vigilanza è attuata: a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell osservanza delle norme di prevenzione incendi per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

154 Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro E organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. acquisire ed archiviare i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti, esposizione a rumore effettuare controlli tecnici richiesti da altri Enti o Uffici sulla rispondenza di macchinari e dispositivi alle normative di sicurezza vigilare sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali effettuare controlli sulle caldaie O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

155 Direzione Provinciale del Lavoro E un ufficio periferico del Ministero del Lavoro che ha il compito, fra l altro, di vigilare sull applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale. Presso la Direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL) che può esercitare un attività di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l impiego di esplosivi lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei O R G A N I DI V I G I L A N Z A Gli organi di vigilanza e controllo

156 S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

157 D. Lgs. 81/2008 dall art. 162 Definizioni a) per «segnaletica di sicurezza» si intende: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

158 Colori di sicurezza Rosso: Segnali di divieto, Atteggiamenti pericolosi, Pericolo allarme, Altarresto, Attrezzature antincendio Giallo: Segnali di avvertimento Attenzione, Cautela e Verifica Azzurro: Segnali di prescrizione, Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Verde: Segnali di salvataggio o di soccorso, Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali, Situazione di sicurezza e Ritorno alla normalità S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

159 Indicazioni generali evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi; non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta; non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso. S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

160 Segnali di divieto Un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo Caratteristiche: forma rotonda pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45 ); rossi. S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

161 Alcuni segnali di divieto S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

162 Segnali di avvertimento Un segnale che avverte di un rischio o pericolo Caratteristiche: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

163 Alcuni segnali di avvertimento S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

164 Segnali di prescrizione Un segnale che prescrive un determinato comportamento Caratteristiche forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

165 Alcuni segnali di prescrizione S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

166 Segnali di salvataggio o di soccorso Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio Caratteristiche: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

167 Alcuni segnali di salvataggio o soccorso S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

168 Segnali antincendio Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni. Caratteristiche forma quadrata o rettangolare pittogramma bianco su fondo rosso S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

169 Alcuni segnali antincendio S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

170 Segnali luminosi Un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente. S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

171 Segnali acustici Un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale. Esso deve: avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; essere facilmente riconoscibile Il suono di sgombero deve essere continuo S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

172 Comunicazione verbale Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari. S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

173 Segnali gestuali Un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. Il "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali. Indossa elementi di riconoscimento adatti, di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore. S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

174 Gesti convenzionalmente da utilizzare Gesti generali S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

175 Gesti convenzionalmente da utilizzare Movimenti verticali S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

176 Gesti convenzionalmente da utilizzare Movimenti orizzontali S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

177 Gesti convenzionalmente da utilizzare Pericolo S E G N A L E T I C A DI S I C U R E Z Z A La Segnaletica di sicurezza

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