COMUNE DI ORTA DI ATELLA Provincia di Caserta VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE

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1 Prot n. 468/S del D.Legvo COMUNE DI ORTA DI ATELLA Provincia di Caserta VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE N. 212 Del OGGETTO Incarico legale per ricorso avverso Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. L anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 10,30, presso la Casa Comunale, e nella sala delle consuete adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la Presidenza del Signor Angelo Brancaccio Sindaco - con l intervento degli Assessori : N. Nome e Cognome P/A N. Nome e Cognome P/A 1 MOZZILLO Giuseppe P D AMBROSIO Nicola P 2 INDACO Eduardo P MARROCCELLA Antonio P 3 LAVINO Massimo P MINICHINO Rosa P Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97-Comma 4 a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale f.f. Dott. Francesco Silvestre Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - CRON. N. 225 / 2014 UFFICIO SEGRETERIA

2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che sull allegata proposta di deliberazione, ha espresso parere favorevole : X il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e successive modificazioni); il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del responsabile del servizio; il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e successive modificazioni); Con voti unanimi DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione allegata, che si intende fatta propria integralmente sia nella parte narrativa sia nella parte dispositiva. di conferire, pertanto, incarico all avv. GENEROSO IODICE quale legale di fiducia dell Ente, affinché agisca a tutela delle ragioni della cittadinanza dinanzi alle competenti sedi giudiziarie perché sia accertata l illegittimità del tributo versato al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. di dare atto che il conferimento dell incarico è subordinato all accettazione, da parte del professionista incaricato, delle condizioni riportate nella Convenzione allegata che, all atto del perfezionamento dell incarico, dovrà sottoscrivere; di rinviare agli uffici competenti gli ulteriori adempimenti di natura contabile; di dichiarare la deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva a norma dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

3 L Assessore alle Politiche Agricole Premesso, che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno continua, imperterrito, a spedire avvisi di pagamento ai proprietari di terreni e suoli agricoli comunali per il versamento di somme relative a contributo di bonifica per opere eseguite sul territorio del Comune di Orta di Atella; Che, tali oneri vanno a gravare, in modo particolare, i suoli agricoli di proprietà di coltivatori e piccoli imprenditori agricoli, già ampiamente vessati e penalizzati dalle attuali flessioni del mercato oltre che dalle vicende socio-territoriali (terra dei fuochi) che ne mortificano e ne riducono enormemente l attività ed il reddito; Che, questo Ente, con istanza del prot. n , chiedeva al Consorzio di Bonifica la rendicontazione relativa all ultimo decennio ( ), al fine di accertare le opere effettivamente eseguite, gli oneri sostenuti ed i benefici prodotti dallo stesso sul territorio; Che, fino alla data odierna, non vi è stato nessun riscontro da parte del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, pur essendo trascorso ampiamente il termine di giorni 30; Rilevato che, da un attento e scrupoloso studio, si possono ritenere illegittimi gli avvisi di pagamento emessi dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per i seguenti motivi: a) Preliminarmente tale imposizione è illegittima e non dovuta, in quanto il R.D. n. 215 del 13/02/1933 e succ. modif. che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica, nel Titolo II capo II della spesa delle opere e della sua ripartizione all art. 10 stabilisce: nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica In sostanza, quindi, non autorizza questi ultimi ad imporre contributi su tutti gli immobili siti nel loro comprensorio, ma solo sui terreni che traggono profitto dalle opere di bonifica. E esclusivamente in conseguenza di questi benefici che al Consorzio è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi (artt. 59 e 21 R.D.), ma ciò solo nei confronti delle categorie dei proprietari interessati tra cui quelli di immobili che traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato. Ove, infatti, si verificasse una non regolare cooptazione d ufficio di altri associati ed una imposizione contributiva nei confronti di tutti coloro inclusi in un ambito territoriale (comprensorio) ritenuto portatore di un vantaggio individuato e quantificato insorgerebbe una evidente violazione di legge. Violazione che appare essersi verificata nel caso de quo tenuto conto che l attività consorziale impositiva è diventata di natura tributaria estendendola a chi non è obbligato, non godendo di alcun beneficio specifico e particolare che ove esistesse sarebbe comunque da formalizzare con convenzione; (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sezione VII Sent. n. 943/07/09 del 27/11/2009 ed altre conformi); b) i consorzi di bonifica, poi, sono riconducibili alla categoria degli enti locali e, pertanto, ne consegue la natura tributaria dei contributi imposti dagli stessi secondo una consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. U. 18/06/1986 n. 4081, 14/07/86 n. 4542, 12/02/88 n. 1501, 10/03/1992 n. 2852, 04/02/93 n. 1396, 24/11/1993 n ) e la posizione assunta in merito dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare Min. Fin. n. 52/E del 26/02/1999, anche in considerazione della nozione di tributo locale adottata dal legislatore nel D.Lgs 546/1992; per quanto innanzi esposto si evince, lapalissianamente, l avvenuta prescrizione dei crediti vantati e richiesti sino all anno 2007, come sancito, fra l altro, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sez. 07, nella sentenza n. 105/07/06 depositata il 06/04/2006; c) per quanto afferisce, inoltre, ai contributi consortili dal 2002 in poi, bisogna rilevare che gli stessi non hanno alcun fondamento legale in quanto, in base al disposto dell art. 14, 3 comma, della legge regionale n. 36 del 05/01/1994 confermato dall art. 31, 3 comma, della legge regionale n. 15 del 26/07/2002, così come abrogato e riformato dall art. 13, 3 comma, della legge regionale n. 4 del 24/02/2003, a partire dal 1 gennaio 2002 non è dovuto alcun contributo consortile per gli utenti che

4 pagano il tributo al servizio pubblico di fognatura; (Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sezione XVIII Sent. n. 35/18/12 del 18/01/2012); d) anche per i terreni l assoggettamento al contributo di bonifica, ai sensi dell art. 860 del cod. civ. e dell art. 10 del R.D. 13/02/1933 n. 215, richiede che l immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica operate dal Consorzio. Tale assunto è stato ribadito dall art. 35 comma 3 della legge Regionale n. 1/2007 che dispone l esclusione dal tributo anche di tutti gli immobili o suoli agricoli che non sono direttamente serviti da opere di bonifica realizzate dagli enti consortili; e) il territorio di Orta di Atella pur essendo incluso nel comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, non ha ricevuto e non riceve alcun vantaggio dalle opere di bonifica eventualmente eseguite dal Consorzio fuori dal territorio comunale. La richiesta di contribuzione presuppone un vantaggio arrecato agli immobili in modo diretto. La necessità di un vantaggio derivante dall esecuzione delle opere di bonifica, quale presupposto per la contribuzione, è affermata del resto in via generale dall art. 1 del RD 13/02/1933 n. 215, nonché, dall art. 860 c.c., che prevede che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l esecuzione, la manutenzione e l esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Tale dettato legislativo non lascia dubbi circa il rapporto privatistico che si instaura tra i proprietari associati ed il Consorzio, con l effetto che la contribuzione agisce soltanto tra le parti volontariamente consociate. Il Consorzio, pertanto, non può auto elevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria al pari dello Stato e delle Regioni, trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo anche nei confronti di cittadini non consociati né convenzionati. Ciò che pretende ed esercita il Consorzio è un potere impositivo totalmente assimilabile a quello fiscale che, invece, non gli spetta perché l imposizione contributiva riconosciutagli è solo finalizzata al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica secondo piani di intervento e criteri di ripartizione pro-quota. Pertanto, due sono i presupposti richiesti dalla legge affinché il contribuente venga assoggettato al pagamento del tributo consortile: la titolarità del bene consistente nella proprietà dell immobile ed il beneficio che deriva dai lavori di bonifica già completati; f) a proposito del beneficio la giurisprudenza si è soffermata sul criterio dell effettività di tale beneficio, affermando che il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa (Cass. Sez. U. 6/2/84 n. 877 e Cons. di Stato 1984 n. 501) e l assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa di riscuotere l intera gabella, tanto è vero che la ripartizione, da parte dei consorzi delle spese consortili viene fissata in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell attività consortile ed in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile (in tal senso Con. St. Sez. VI, 1772/68). Gli immobili del territorio comunale non hanno ricevuto alcun beneficio né diretto, né indiretto dall opera del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, né lo stesso ha provato di aver svolto alcuna opera di bonifica sul territorio comunale e che agli stessi sia derivato un vantaggio diretto e specifico secondo l insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Sent. n ed 8960 del 1996, Cass. Civ., Sez. tributaria, 12/05/2003 n. 7240, Cass. Civ. n /2004), pertanto il tributo in oggetto è inesistente. Ad adiuvandum, va anche precisato che tali criteri vengono ribaditi nella Sent. n. 488/08/09 dell 11/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sezione VIII, la quale tra l altro afferma l irrilevanza dell inammissibilità dei detti ricorsi per difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di approvazione del piano di classificazione da parte del ricorrente; g) la necessità di un vantaggio derivante dall esecuzione dell opera di bonifica, quale presupposto per la contribuzione è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n del 14/10/1996, la quale ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Sul punto si è espressa anche la Commissione Tributaria Regionale dell Umbria - Sezione I - la quale, con sentenza del 24/03/2005 n. 12, ha affermato che il beneficio di carattere fondiario che deve interessare gli immobili soggetti al contributo obbligatorio non può essere generico perché diversamente andrebbe perduta l inerenza al fondo beneficiato e quindi verrebbe meno il carattere di onere reale che l assoggettamento a contribuzione obbligatoria riveste. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio perché esso non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta: l utilitas si deve tradurre in un vantaggio strettamente incidente sull immobile, dovendo intendersi come un

5 vantaggio diretto e specifico traducentesi in una qualità del fondo (Cass. Sez. U. 14/10/1996 n. 8960; Cass. 14/10/1996 n. 8957; Cass. 04/05/1996 n.4144); h) Si rileva altresì che non è sufficiente che il vantaggio abbia carattere generale e riguardi un insieme di fondi che ricavano tutti un beneficio, né può essere presunto per il fatto che ne abbiano risentito altri immobili della zona, ma occorre un incremento di valore dell immobile soggetto a contributo, in stretto rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione, tale generale principio viene affermato non solo dalla Commissione Tributaria di Caserta su specifici ricorsi riguardanti il territorio del comune di Pignataro Maggiore sez. V, n. 523/08; sez. 12 n. 298/07 e sez. 7 n. 792/2009 ma dalla Suprema Corte ( Cass. n 7511/1993, Cass. n 7322/1993). i) le cartelle di pagamento inoltre violano l art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e l art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione. Il contribuente deve poter ricavare tutti gli elementi dell imposizione dell atto impositivo stesso, invece, nel caso di specie, non si è in grado di comprendere come sia stato liquidato l ammontare del contributo preteso; il titolo, infatti, non lo specifica non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo. Le cartelle di pagamento si limitano a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere di bonifica di cui hanno beneficiato gli immobili stessi e dalle quali si è generata la spesa sostenuta, la quota parte ( al netto di quella finanziata con contributi pubblici) dell ammontare imponibile della spesa da ripartire, la quota parte (dividendo) a carico del contribuente sulla base dell indice riferito ai suoi immobili. L onere di provare l esistenza della pretesa contributiva è a carico e a cura dell Ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all applicazione ed alla quantificazione del contributo (Cassazione - Sezione V - sentenza del 29/09/2004 n ). Anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. X, n. 57 del 19/04/2005 ha stabilito che la prova delle spese, dei lavori svolti, della loro incidenza sul terreno soggetto al contributo e alla ripartizione è a carico del Consorzio di bonifica. L originaria carenza di motivazione impedisce al contribuente di comprendere la ragione per cui deve pagare e la misura del pagamento. Di conseguenza l avviso di pagamento risulta affetto da vizio sostanziale che rende illegittima l iscrizione a ruolo; l) si rileva, altresì, che non è sufficiente che il vantaggio abbia carattere generale e riguardi un insieme di fondi che ricavano tutti un beneficio, né può essere presunto per il fatto che ne abbiano risentito altri immobili della zona, ma occorre un incremento di valore dell immobile soggetto a contributo, in stretto rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione (Cass. n. 7511/1993, Cass. n. 7322/1993 e Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sez. XV, Sentenza n. 68 del 13/04/2005). Il potere impositivo del Consorzio è subordinato ad una bonifica eseguita non al territorio nel suo complesso, bensì ai singoli immobili e all accertamento del presupposto impositivo della sussistenza del vantaggio specifico e diretto. Quest ultimo deve essere effettuato prima di procedere all applicazione ed alla quantificazione del contributo, senza che possa supplirsi a tale lacuna attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziaria; m) si contesta, comunque, che il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno abbia eseguito, nell ultimo decennio, sul territorio comunale opere di bonifica, manutenzione e/o opere idrauliche. Gli immobili comunali, infatti, non hanno ricevuto e non ricevono alcun vantaggio dalle opere di bonifica eventualmente eseguite dal Consorzio fuori dal territorio comunale. CONCLUDE Rilevato che non vi è stato riscontro da parte del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, alla richiesta avanzata da questo Ente con istanza del prot. n , benché ampiamente decorso il termine di giorni 30; Visto l art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del ; Visto il D. Lgs. n. 165 del ; Considerato, pertanto, opportuno provvedere a conferire incarico ad un legale affinché agisca a tutela delle ragioni della cittadinanza dinanzi alle competenti sedi giudiziarie perché sia accertata l illegittimità del tributo di cui in premessa; PROPONE

6 di conferire incarico ad un legale affinché agisca a tutela delle ragioni della cittadinanza dinanzi alle competenti sedi giudiziarie perché sia accertata l illegittimità del tributo versato al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. di dare atto che il conferimento dell incarico è subordinato all accettazione, da parte del professionista incaricato, delle condizioni riportate nella Convenzione allegata che, all atto del perfezionamento dell incarico, dovrà sottoscrivere; di rinviare agli uffici competenti gli ulteriori adempimenti di natura contabile; di dichiarare la deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva a norma dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. L Assessore alle Politiche Agricole Nicola D Ambrosio PARERE di regolarità tecnica resa dal Responsabile Politiche Ambientali -_FAVOREVOLE- Li Il Responsabile Ing. Domenico Raimo

7 Convenzione per incarico legale Il /La Sottoscritto/a,, in rappresentanza del Comune di Orta di Atella, ai sensi del combinato disposto degli artt, 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D. lgs 18/08/2000, n. 267 in esecuzione della delibera di G.C. n. del ****************CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE********************* All Avv., P.IVA iscritto nell'albo degli Avvocati del foro di con il n. con studio in alla Via/Piazza dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'ente. tel.abit. / cell. /indirizzi . L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate: 1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nel giudizio promosso contro il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura.************************** 2. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amm.ne si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione. In questo caso il compenso previsto per gli incarichi successivi subirà una riduzione del 10% sulla somma prevista per tale grado di giudizio; 3) L Ente, in applicazione di quanto previsto dalla legge 248/06 art.2 ed in relazione alle diverse tipologie di incarico, ha stabilito i seguenti compensi, oltre CPA ed IVA e spese se documentate: Giudizi innanzi a Giudice di Pace Giudizi innanzi al Tribunale Civile, TAR, Corte dei Conti Sez. Giurisdiz. Campana Giud. del Lavoro Giudizi innanzi alla Corte di Appello Giudizi innanzi alle Magistrature Superiori Commissione Tributaria Prov.le e Reg.le 500 Attività di consulenza con redaz. Pareri legali da 500 ad Nomina per arbitrati Per il presente incarico, il compenso pattuito per onorario di causa, per diritti di procuratore e per le spese forfetarie ammonta, pertanto, complessivamente 2.000,00 oltre CPA ed IVA ed altre spese, se documentate, che saranno erogate al termine dell iter giudiziale di cui al presente incarico. L'Amministrazione potrà corrisponde a titolo di anticipo, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, la somma di 500,00 oltre CAP e IVA che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione che avverrà previa presentazione di regolare fattura e parcella. *************************************************************** Nel caso di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia del ricorrente, si applicherà una riduzione del 30% sul compenso base. Nel caso di abbandono del giudizio da parte del legale incaricato dall Ente durante l iter giudiziale, saranno corrisposti solo l acconto stabilito in convenzione e le spese documentate, fatto salvo l accertamento di eventuali responsabilità conseguenti l abbandono o la rinuncia. In caso di soccombenza della controparte con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Ente, il legale incaricato (dal Comune) procederà a recupero

8 delle stesse. Tale attività rientra nel compenso determinato nel conferimento dell incarico. Rientrano altresì nell incarico gli eventuali motivi aggiunti. 4. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte sopra indicata (o con i legali rappresentanti in casi di persona giuridica), e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale. Dichiara altresì di non avere incarichi legali in corso in cui la controparte sia il Comune o suoi funzionari. Per questo allega autocertificazione redatta ai sensi della L. 6 novembre 2012, n Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.******************* 6. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto L'Avvocato incaricato si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e o stragiudiziaria da tenere da parte del Comune.********************************************************************* Inoltre, l'avvocato incaricato dovrà informare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa.********************************************************************************* II Legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura -se del caso- ed in merito alla utilità per l'ente nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'ente nella causa. L'incarico comprende anche la fase esecutiva e l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.********************************* Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale. L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.************************** 8. L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione necessaria per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile. A tal fine l Avvocato prenderà contatti con il Servizio Legale dell Ente, cui è affidato in via esclusiva, il compito di seguire tutte le fasi procedurali relative all incarico ed ai successivi adempimenti.************************** 9.Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all adempimento del mandato

9 ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere costituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei confronti dell Ente committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate, che quindi non potranno formare oggetto di rimborso al legale incaricato. 10. Il Comune ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo lettera racc.ta con avviso di ricevimento, con l obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2). 11. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/03.********* 12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. 13. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il professionista incaricato, oltre ad accettare l incarico che gli viene conferito, accetta integralmente sia le condizioni che le modalità contenute o richiamate nel disciplinare stesso, che assume altresì anche valenza di comunicazione di conferimento dell incarico, a tutti gli effetti di legge.******* 14. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e le eventuali spese sono a carico della parte richiedente la registrazione, fatta salva la rivalsa nei confronti dell altra parte, se consenziente. Orta di Atella lì Il Professionista incaricato Il Funzionario

10 Al Responsabile dell Anticorruzione del Comune di Orta di Atella ( Ce) SEDE AUTOCERTIFICAZIONE Il/La sottoscritto/a, nato/a a il e residente in, C.F. incaricato dal Comune di Orta di Atella, in virtù di Delibera di G.C. n. del Vista la Legge n.190 del 06 novembre 2012; Visto il D.Lgs.n.39 dell ; Visto l art.316 ter c.p. Vista la Delibera C.I.V.I.T. n.72 / 2013 Consapevole delle responsabilità penali riguardanti le autocertificazioni DICHIARA A) Ai sensi e per gli effetti dell art.3 del D.Lgs.n.39/13, di non avere alla data odierna subito condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al Capo I del Titolo II del Libro II del c.p. ( delitti previsti dall art.314 all art.360 compresi del c.p.) ; B) Ai sensi e per gli effetti dell art.4 del D.Lgs. n.39/13, di non avere svolto, nei due anni precedenti la data odierna, incarichi o ricoperto cariche in Enti di diritto privato o finanziati dall Amministrazione; C) Ai sensi e per gli effetti dell art.4 del D.Lgs.n.39/13, di non avere svolto in proprio nei due anni precedenti la data odierna, attività professionali private, comunque retribuite dall Amministrazione comunale; D) Ai sensi e per gli effetti dell art.7, c.2, del D.Lgs.n.39/13, di non avere fatto parte nei due anni precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio dell Ente di appartenenza; E) Ai sensi e per gli effetti dell art.9, del D.Lgs.n.39/13, di non essere incaricato o ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall Amministrazione, per conto della quale si debba svolgere attività di vigilanza e controllo sui predetti enti di diritto privato; F) Ai sensi e per gli effetti dell art.11 e 12, c.4, del D.Lgs.n.39/13, di non essere Amministratore in Enti di diritto privato controllati dall Amministrazione; G) Ai sensi e per gli effetti dell art.12, c.1, del D.Lgs.n.39/13, di non essere Presidente o Amministratore delegato in Enti di diritto privato controllati dall Amministrazione. Il sottoscritto si impegna, altresì, ad informare immediatamente l Amministrazione di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritiera. Data, lì

11 Letto, confermato e sottoscritto, IL SINDACO Angelo Brancaccio Il Segretario Comunale f.f Dott. Francesco Silvestre Certificato di pubblicazione (art.124, comma 1, d.lgs , n.267) Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d ufficio; Visto lo Statuto comunale ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) Dalla residenza comunale, lì Il Responsabile del servizio Enzo Roseto CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, ATTESTA X Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno dell adozione, perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134,comma 4 del T.U , n. 267 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione (art.134,c.3, del D.Legvo n. 267 / 2000) Dalla residenza comunale, lì Il Segretario Comunale f. f. Dott. Francesco Silvestre

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