CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CARNIACQUE spa (Salvaguardia ex Artt. 16 e 17 L.R. 13/2005)

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1 CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CARNIACQUE spa (Salvaguardia ex Artt. 16 e 17 L.R. 13/2005) SOMMARIO Art. 1 Premesse Art. 2 Oggetto della convenzione Art. 3 Decorrenze e durata della convenzione Art. 4 Prerogative del AATO Art. 5 Prerogative e obblighi del GESTORE Art. 6 Principi di erogazione Art. 7 Informazione, tariffe, condizioni di fornitura, carta dei servizi Art. 8 Rapporti economico-finanziari per la gestione d esercizio Art. 9 Rapporti economico-finanziari per investimenti in immobilizzazioni, finanziamenti, accadimenti a fine affidamento Art. 10 Trasmissioni di informazioni e controllo dell AATO Art. 11 Vigilanza dell AATO Art. 12 Risoluzione della convenzione e sanzioni; altre cause di interruzione anticipata Art. 13 Cessione della convenzione; operazioni di finanza straordinaria Art. 14 Controversie Art.15 Disposizioni finali ALLEGATI ALLEGATO A Segmenti del ciclo idrico (acquedotto fognatura depurazione), per singolo Comune, affidati al GESTORE ALLEGATO B Programma di investimenti in immobilizzazioni tecniche (piano stralcio) per singolo Comune (già gestito, o di nuovo affidamento, segmento del ciclo idrico, tempi ed oggetti; relativi mezzi di finanziamento) ALLEGATO C Tariffe a carico dei clienti ed a favore del Gestore nel periodo di cui all art. 3, c.1 della convenzione ALLEGATO D Oggetti e frequenze di approvazione e controllo da parte dell AATO ALLEGATO E Descrizione delle micro attività di competenza del gestore salvaguardato

2 CONVENZIONE TRA AATO CENTRALE FRIULI E CARNIACQUE spa (Salvaguardia ex Artt. 16 e 17 L.R. 13/2005) * "Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli", con sede in Udine, viale Europa Unita n. 141, codice fiscale e partita IVA , in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ZULIANI ANDREA, nato a Udine il giorno 27 ottobre 1954, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, (nel prosieguo, "AATO"); * "CARNIACQUE S.P.A.", con sede in Tolmezzo, via Paluzza n. 69, iscritta al registro delle imprese di Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA , avente capitale sociale di Euro ,00, interamente versato, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante PETRIS RENZO, nato a Ampezzo il giorno 29 gennaio 1954, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, (nel prosieguo, GESTORE ); AATO e GESTORE convengono e stipulano quanto segue. ART. 1 - PREMESSE 1. Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, della presente Convenzione. 2. La presente Convenzione fa riferimento, in quanto a formale approvazione della stessa e degli Allegati sub B, C, D della Convenzione stessa, alla Deliberazione di Assemblea AATO n. 41/08 d'ord del 19 dicembre 2008, e per l Allegato A alla Deliberazione di Assemblea AATO n.4 del 25 Gennaio 2008 si fa inoltre riferimento alla Deliberazione del GESTORE n. 46 del 17 dicembre 2008, adottata dall organo competente. 3. La presente Convenzione regolamenta i rapporti tra AATO e GESTORE; rispetto a quanto al successivo art.2, l AATO garantisce al GESTORE la qualità di unico affidatario. 4. In particolare, la presente Convenzione regolamenta le prerogative dell AATO e gli obblighi del GESTORE, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi dell AATO. 5. Il GESTORE si impegna all applicazione dei principi generali cui si informa la presente Convenzione in tutto il territorio affidato allo stesso GESTORE. ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Con riferimento ai segmenti del ciclo idrico integrato sul territorio dei Comuni come da Allegato A, l AATO: a. subentra al singolo Comune già affidante, nei rapporti con il GESTORE, per i segmenti per i quali il GESTORE stesso fosse già affidatario precedentemente alla decorrenza della presente convenzione di cui al successivo art.3, c.1; b. affida al GESTORE i segmenti con riferimento ai Comuni per i quali il GESTORE subentra a preesistenti gestioni in economia. I segmenti del ciclo idrico integrato sono costituiti da: acquedotto: captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, industriali, artigianali, commerciali; fognatura; depurazione delle acque reflue. I servizi di collettamento e trattamento di acque reflue industriali interconnesse a sistemi di acque reflue urbane, già svolti dal GESTORE alla data di sottoscrizione della presente convenzione, fanno parte del servizio idrico integrato. Di ciascun segmento del ciclo come sopra individuati (in sintesi, acquedotto, fognatura e depurazione) fanno parte, e sono dunque oggetto di affidamento (fatte salve le specificazioni contenute nel prosieguo della presente convenzione): la proprietà (titolarità di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali), nel senso della capacità del gestore di essere proprietario (con riferimento alle immobilizzazioni di cui il gestore sia già proprietario alla data di decorrenza della presente convenzione) e / o di divenire tale (con riferimento alle immobilizzazioni di cui il gestore diverrà proprietario successivamente alla data di cui sopra, in esecuzione del programma in Allegato B, e / o in esito a deliberazioni dell AATO, ferma la proprietà delle immobilizzazioni dei Comuni in capo a questi ultimi alla data di cui sopra), valendo in ogni caso quanto al successivo art.9, c.1; la gestione (manutenzione straordinaria, investimenti, relativa progettazione); l erogazione (manutenzione ordinaria, svolgimento delle prestazioni per l esercizio, rapporti con l utenza finale).

3 2. Dalla data di decorrenza di cui al successivo art.3, c.1, il GESTORE (con riferimento ai casi (a) e (b) del comma precedente) rispettivamente (a) mantiene e (b) prende in carico l affidamento della gestione delle reti, degli impianti, delle dotazioni infrastrutturali, attinenti acquedotto, fognatura, depurazione, di proprietà dei Comuni di cui all Allegato A (a) per i quali il GESTORE fosse già affidatario precedentemente alla decorrenza della presente convenzione, e (b) con riferimento ai Comuni per i quali il GESTORE subentra a preesistenti gestioni in economia. ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 1. Per tutti i segmenti e Comuni di cui all Allegato A, anche con riferimento a quanto agli artt.8 e 9, la decorrenza della presente Convenzione è il ; il termine della presente Convenzione è, per tutti i segmenti e tutti i Comuni di cui al periodo precedente, il , corrispondente alla scadenza, pressoché uniforme, degli affidamenti originari, salvo quanto stabilito da norme inderogabili di legge (alla data di approvazione della presente convenzione, art.23-bis, c.8 Legge 133 / 2008, per quanto applicabile e fatte salve le eventuali successive modifiche ed integrazioni normative); in tal caso il rapporto si intenderà anticipatamente risolto ope legis, con ogni conseguenza in proposito per quanto alle indennità da corrispondere al GESTORE. AATO e GESTORE si danno reciprocamente atto, alla stessa data di decorrenza, che la presente convenzione perfeziona il programma di confluenza di cui al punto 2 della deliberazione assembleare AATO n 4 del Al termine di cui al precedente c.1, la presente Convenzione si intende risolta a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta. ART. 4 PREROGATIVE DELL AATO 1. Sono riservate all AATO le funzioni previste dall art.12 LR 13 / Con riferimento al programma di confluenza di cui al precedente art.3, c.1, l AATO approva le modalità di trasferimento al GESTORE dei segmenti del ciclo dal Comune già in economia, nonché le eventuali operazioni societarie necessarie a detto trasferimento. Salva l approvazione dell AATO come sopra detto, lo sviluppo delle modalità di trasferimento e le eventuali operazioni societarie sono concordate tra singolo Comune e GESTORE. 3. L AATO si impegna a sostenere e favorire il GESTORE anche attraverso l adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi di competenza dell AATO stessa; l AATO si attiva presso i singoli Comuni, se del caso, ai fini di quanto al presente ed al precedente comma. ART. 5 OBBLIGHI DEL GESTORE 1. Il GESTORE provvede allo svolgimento di quanto all art.2, c.1 secondo le vigenti norme, direttive, atti statali, regionali, provinciali e dell AATO. 2. Lo svolgimento, da parte del GESTORE, di quanto all art.2, c.1 deve avvenire secondo efficienza, efficacia, economicità. Il GESTORE eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di clienti. Il GESTORE ha l'obbligo di osservare e di fare osservare, dai propri dipendenti (del cui operato è responsabile), tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e nei regolamenti in vigore e che potrebbero essere emanati durante la durata della presente convenzione. 3. Il GESTORE è già dotato e / o si dota di apposita assicurazione a copertura dei propri rischi di gestione e di ogni altro rischio, con congruo massimale; la polizza è consegnata all AATO alla data di decorrenza di cui al precedente art.3, c.1; il GESTORE è direttamente responsabile nei confronti dell AATO e di terzi della gestione ed erogazione del servizio, restando sollevato l AATO ed i Comuni da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa connessa alla conduzione del servizio medesimo; resta ferma la responsabilità del soggetto proprietario (Comune o altro ente diverso dal GESTORE) di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali per quanto di competenza, fermo l obbligo del GESTORE di proporre, entro 180 giorni dalla data di decorrenza della presente convenzione, una variazione al programma di investimenti di cui all Allegato B specificamente volta alla sicurezza ed all adeguatezza delle immobilizzazioni di cui il GESTORE non è proprietario, variazione per le cui modalità procedurali si rinvia all Allegato D; il GESTORE garantisce l incolumità delle persone e la prevenzione di infortuni e danni a terzi, persone, cose, tenendo indenne l AATO ed i Comuni da qualunque pretesa, azione o rivalsa che possa derivare dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del GESTORE, per trascuratezza o colpa. 4. Al GESTORE fa capo inoltre l obbligo di individuare e nominare le figure con responsabilità generale, nonché tecnica e gestionale, come previsto dalla legislazione in materia di sicurezza e

4 di antinfortunistica; i nominativi dei soggetti responsabili, così come ogni variazione in merito, dovranno essere tempestivamente comunicati all AATO. 5. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di realizzazione di quanto in Allegato B alla presente Convenzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dalla presente convenzione, il GESTORE costituirà un deposito cauzionale presso la tesoreria dell AATO, anche in forma di fidejussione prestata da istituto autorizzato a norma di legge, per un importo non inferiore al 1% dei ricavi da servizi idrici dell ultimo bilancio di esercizio, con le modalità ed alle condizioni previste in materia di lavori pubblici; da detta cauzione, l AATO potrà prelevare le penalità, eventualmente irrogate, di cui al successivo art.12, c.2; il GESTORE dovrà reintegrare la cauzione entro 30 giorni dall irrogazione delle sanzioni. 6. Il GESTORE esercita il controllo sugli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature, e deve provvedere al rilascio delle relative autorizzazioni, previa adozione di regolamento da parte del GESTORE stesso ed approvazione da parte dell AATO. Nelle more dell adozione e dell approvazione del regolamento di cui al capoverso precedente, il GESTORE esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni in forza dei regolamenti vigenti alla data di decorrenza di cui all art.3, c Dell esercizio dei compiti di cui al comma precedente, il GESTORE risponde ai terzi e alle Autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l AATO ed i Comuni da ogni responsabilità. 8. Le prestazioni svolte dal GESTORE sono oggetto di controllo da parte dell AATO secondo quanto previsto in Allegato D, procedure di controllo cui il GESTORE stesso deve attenersi; l AATO si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al citato allegato anche in corso di convenzione. 9. E a carico del GESTORE il contributo per il funzionamento dell AATO, da determinarsi con atto dell AATO stessa. ART. 6 PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il GESTORE si impegna a svolgere il servizio coerentemente con i principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 e precisamente: a. Eguaglianza. b. Imparzialità. c. Continuità. d. Partecipazione. 2. Eventuali situazioni di impossibilità di erogazione dei segmenti del servizio affidato vanno motivate da GESTORE e, da parte di questa, comunicate tempestivamente all AATO. ART. 7 INFORMAZIONE, TARIFFE, REGOLAMENTI, CARTA DEI SERVIZI 1. Il GESTORE assicura la massima informazione ai cittadini ed agli altri soggetti beneficiari dei segmenti di servizio oggetto di affidamento. 2. Tariffe, contributi, prezzi, condizioni vigenti, a carico dei clienti ed a favore del GESTORE nel periodo di cui all art.3, c.1, sono individuati in Allegato C come da richiamata deliberazione assembleare AATO, che per legge ha potestà tariffaria. Il GESTORE si impegna, dalla data di decorrenza e sino al termine di cui all art.3, c.1, ad applicare tariffe, contributi, prezzi e condizioni come da Allegato C, sino a nuova eventuale deliberazione dell AATO. L AATO, sin dalla decorrenza, di cui all art.3, c.1 approva una tariffa reale media d ambito e la articola per area gestionale (con ciò dovendosi intendere il territorio di competenza del GESTORE), fasce di utenza, fasce di consumo. 3. La tariffa per la prestazione di ciascun segmento del servizio agli utenti è interamente riscossa: dal soggetto che svolge il segmento di acquedotto, se nello specifico Comune quest ultimo servizio è svolto (nel caso di più gestori salvaguardati operanti nello stesso Comune per segmenti diversi, gli stessi concordano tra loro, con l ausilio dell AATO, i costi preferibilmente espressi in termini di percentuale sui ricavi, i tempi e le modalità di trasferimento delle quote di tariffa attinenti la fognatura e la depurazione) dal soggetto che svolge gli altri segmenti, se nello specifico Comune il servizio acquedotto non è svolto. 4. Alla data di decorrenza di cui all art.3, c.1, valgono le condizioni e previsioni stabilite dai regolamenti comunali e / o del GESTORE per acquedotto, fognatura e depurazione vigenti; è fatta salva la successiva adozione del proprio regolamento da parte del GESTORE e l approvazione da parte dell AATO relativamente al ciclo idrico integrato. Entro due anni dalla data di decorrenza di cui all art.3, c.1 l AATO approva un regolamento

5 unico per il ciclo idrico integrato, da applicarsi su tutto il territorio dell ATO. 5. La carta dei servizi da applicarsi alla stessa data di cui sopra è quella già fatta propria ed adottata dal GESTORE; in mancanza, il GESTORE trasmette, entro sei mesi dalla data di decorrenza di cui all art.3, c.1, una proposta di carta dei servizi all AATO per la relativa approvazione. Entro due anni dalla data di decorrenza di cui all art.3, c.1 l AATO approva una carta dei servizi unica per il ciclo idrico integrato, da applicarsi su tutto il territorio dell ATO. 6. Il GESTORE è tenuto verso gli utenti all osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241; il GESTORE si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio, nonché sul rispetto da parte del GESTORE della disciplina tecnica e giuridica vigente. 7. Il GESTORE si impegna a mantenere contabilità rigorosamente separata fra acquedotto da una parte, e fognatura depurazione dall altra, nonché rispetto agli altri servizi pubblici ed attività svolti dal GESTORE, ed a redigere coerentemente il proprio conto economico. Il GESTORE dovrà eventualmente fornire informazioni extra contabili e tecniche secondo le richieste dell AATO. 8. L AATO determina con propri atti le tariffe per i ricavi da rifiuti liquidi di cui all art.110 DLgs 152 / 2006 (bottini, industriali, altri), nonché le tariffe per il trasferimento di acqua tra gestori salvaguardati. ART. 8 RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI PER LA GESTIONE D ESERCIZIO 1. Il GESTORE, ai fini dello svolgimento di quanto in Allegato A, utilizza proprie risorse umane e materiali, nonché le risorse umane e materiali eventualmente trasferite dai Comuni come da fasi attuative del programma di confluenza di cui al precedente art.3, c.1, fasi che debbono essere obbligatoriamente concordate tra singolo Comune e GESTORE, salva l approvazione dell AATO come da precedente art.4, c.2. Il GESTORE sostiene in propria titolarità i costi di esercizio dei segmenti del servizio affidati; in fase di avvio, qualora ciò risulti impossibile (in particolare con riferimento ai tempi tecnici per la volturazione di utenze elettriche, il subentro in contratti di appalto in essere e simili), si provvederà a regolarizzare le posizioni a mezzo delle necessarie reciproche fatturazioni con il singolo Comune e / o con gli altri soggetti interessati. 2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione, il GESTORE si fa carico degli obblighi ed oneri di cui al secondo comma dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; dalla stessa data, cessa ogni altro canone, corrispettivo o simile, tra Comune e GESTORE. 3. Per i Comuni che non abbiano fornito le informazioni attinenti i propri mutui di cui sopra entro i tempi indicati dall AATO, il GESTORE, sino a successiva a specifica deliberazione dell AATO, non si fa carico dei citati rate di capitale ed interessi, che restano in capo al bilancio comunale. ART. 9 RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI PER INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI, FINANZIAMENTI, ACCADIMENTI A FINE AFFIDAMENTO 1. Ferma la proprietà in capo al GESTORE delle reti, impianti dotazioni idriche di cui lo stesso è titolare alla data di decorrenza di cui all art.3, c.1, alla stessa data ogni Comune mantiene la proprietà delle reti, impianti, dotazioni idriche di cui il Comune è titolare, come pure la titolarità delle relative fonti di finanziamento, salvo quanto previsto al precedente art.8, c.3. Le immobilizzazioni materiali, già iscritte a bilancio dal gestore salvaguardato alla data di decorrenza della presente Convenzione, saranno oggetto di rimborso al termine della stessa (comunque in tutti i casi previsti al precedente art. 3, c. 1), a favore dell attuale gestore salvaguardato (se uscente) ed a carico del gestore subentrante (se diverso dal gestore salvaguardato stesso), per un ammontare determinato ai sensi dell art. 24 TU 2578/1925. Il rimborso non potrà essere inferiore all ammontare determinato come differenza tra il valore lordo delle immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi di ammortamento. 2. Anche in relazione a quanto previsto al precedente art.7, c.2, il GESTORE si obbliga ad effettuare in propria titolarità, per la durata di cui all art.3, c.1, tutti e soli gli investimenti previsti nel programma di investimenti in immobilizzazioni tecniche per tempi ed oggetti di cui all Allegato B (Piano Stralcio). Il piano stralcio, ove necessario, è aggiornato ad ogni 31 Dicembre e 30 Giugno, con formale deliberazione dell AATO, anche in rapporto alle relazioni di cui al successivo c.5 ed all art.10, c.3.

6 GESTORE ed AATO si danno reciprocamente atto del fatto che l attuazione del Piano Stralcio non influisce negativamente dell equilibrio economico finanziario del GESTORE stesso. Investimenti deliberati autonomamente e realizzati dal GESTORE, al di fuori di quanto in Allegato B, non debbono riguardare il ciclo idrico integrato, e non comportano alcun effetto sulla tariffa di quest ultimo. 3. Fermo restando quanto al comma precedente, vale quanto segue. a. I lavori in corso in titolarità dei Comuni alla data di decorrenza della presente convenzione, di cui all art.3, c.1, restano di proprietà dei Comuni stessi anche una volta entrati in esercizio. b. Gli interventi direttamente realizzati dal lottizzante o a qualsiasi altro titolo, a scomputo di oneri di urbanizzazione e / o a fronte di oneri determinati in convenzioni urbanistiche o simili, restano di proprietà comunale (AATO e GESTORE si attivano presso i Comuni qualora, a seguito di successive modifiche allo strumento di programmazione urbanistica locale, opere precedentemente realizzate a scomputo di oneri o a fronte di oneri in convenzione si dimostrino insufficienti rispetto al servizio da erogare in relazione a nuove urbanizzazioni, originariamente non previste; i finanziamenti dei relativi investimenti di adeguamento sono e restano a carico del Comune). Nei casi di cui sub a) e b) sopra, il GESTORE assume formale ruolo in sede di approvazione dei progetti e dei collaudi, ai fini della presa in carico come da art.2, c.2. L AATO approva formalmente gli atti di cui al capoverso precedente. 4. Tutti gli investimenti e gli acquisti del GESTORE dovranno essere realizzati nel rispetto dell applicabile normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di lavori pubblici, servizi, forniture, sicurezza ed ambiente. 5. Fermo restando quanto al precedente art.9, c.2 ed al successivo art.10, c.3, il GESTORE ove del caso trasmette con il massimo anticipo all AATO una relazione motivata circa il possibile mancato rispetto di quanto in Allegato B (Piano Stralcio), e / o di intervenuta necessità di variazione del programma di cui all Allegato B, ai fini della relativa eventuale approvazione da parte dell AATO, con riferimento ad eventi e / o evoluzioni che lo stesso GESTORE individui come rilevanti, ai fini delle valutazioni dell AATO quest ultimo e di quanto all art.7, c.2 in materia tariffaria. 6. Con riferimento al periodo dalla decorrenza al termine della presente convenzione di cui all art.3, c.1, gli investimenti realizzati dal GESTORE coerentemente con quanto previsto in Allegato B saranno, al termine della presente convenzione, oggetto di rimborso, a favore del GESTORE ed a carico del gestore subentrante (se diverso dal GESTORE stesso), per un ammontare determinato ai sensi dell art.24 RD 2578 / 1925; il GESTORE utilizza obbligatoriamente il rimborso di cui al periodo precedente ai fini dell estinzione delle passività onerose assunte dal GESTORE stesso per il finanziamento degli investimenti di cui all Allegato B. 7. L eventuale gratuita devolvibilità ai Comuni di reti, impianti, dotazioni realizzate a fronte di contributi pubblici che prevedano detta devolvibilità sarà oggetto di regolamentazione al termine dell affidamento successivo a quello regolato dalla presente convenzione. 8. Le immobilizzazioni immateriali (in via non esaustiva concessioni, avviamenti, migliorie su beni di terzi) iscritte nello stato patrimoniale del GESTORE saranno oggetto di rimborso al termine della convenzione (comunque in tutti i casi di cui all art. 3, c. 1), a favore dell attuale gestore salvaguardato (se uscente) ed a carico del gestore subentrante (se diverso dal gestore salvaguardato stesso), tenendo conto dei normali valori di mercato, e comunque per un ammontare non inferiore al valore iscritto nel bilancio del gestore salvaguardato, al netto dei relativi fondi di ammortamento. 9. In ogni ipotesi di subentro di un nuovo GESTORE, l AATO in quanto soggetto affidante il servizio idrico integrato si impegna ad assicurare, nell impostazione ed attuazione delle future procedure di affidamento e tenuto conto delle normative per tempo vigenti, la tutela dei rapporti di lavoro afferenti il personale direttamente impiegato dal GESTORE nello svolgimento del servizio stesso, sulla base dei seguenti principi: trasferimento dei rapporti di lavoro in capo al nuovo gestore subentrante; riconoscimento dei diritti giuridici ed economici maturati. ART. 10 TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI E CONTROLLO DELL AATO 1. Il GESTORE dovrà trasmettere alla fine di ogni semestre il proprio bilancio, con evidenziazione dei conti economici distinti per segmento del ciclo affidato, come da art.7, c.7, ed una relazione circa l attuazione del programma di cui all Allegato D.

7 2. Il GESTORE dovrà fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni in ogni caso richiesti dalla stessa AATO. 3. In particolare, il GESTORE dovrà fornire all AATO le informazioni a consuntivo di cui all Allegato D, non oltre i tempi ivi previsti. Da parte dell AATO si provvederà all analisi degli scostamenti tra quanto al capoverso precedente e gli strumenti di programmazione adottati. La mancata trasmissione delle informazioni di cui al presente comma, o l incompleta elaborazione da parte del GESTORE, comportano a fronte di formale deliberazione dell AATO il mancato adeguamento delle tariffe del GESTORE. ART. 11 VIGILANZA DELL AATO 1. L AATO, tramite il Dirigente / Responsabile competente e / o risorse esterne (anche appartenenti ai Comuni o ad altri enti o soggetti pubblici), esercita come segue la funzione di vigilanza: mediante indicazioni cogenti per il GESTORE; mediante la richiesta di documentazione specifica ad GESTORE, nonché di relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria; mediante visite ed ispezioni, che l AATO può effettuare in qualunque momento nelle aree e nei luoghi in cui sia svolto il segmento del servizio da parte di GESTORE. 2. Durante le ispezioni presso il GESTORE e / o appaltatori di questo, ispezioni di cui non dovrà essere dato preavviso ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all utenza, il GESTORE garantirà l assistenza agli operatori incaricati e la massima collaborazione. 3. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi dell AATO e del GESTORE. 4. Qualora, a seguito dell ispezione, il AATO rilevi gravi carenze nella gestione del segmento del servizio, provvederà a notificare a GESTORE la diffida, di cui al successivo art.12, comma 2 della presente Convenzione. ART. 12 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E SANZIONI; ALTRE CAUSE DI INTERRUZIONE ANTICIPATA 1. L AATO avrà diritto alla risoluzione della presente Convenzione e, conseguentemente, alla revoca dell affidamento del servizio, in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione e/o nella esecuzione del presente Convenzione, qualora imputabili alla diretta responsabilità di GESTORE e tali da pregiudicare in modo rilevante l erogazione e la qualità. 2. Prima di pronunciare la revoca dall affidamento del servizio di cui al precedente comma, il AATO: a) notificherà ad GESTORE una diffida, nella quale prescriverà di rimuovere immediatamente la causa d inadempimento, ed un termine di dieci giorni dalla notifica per le eventuali controdeduzioni; b) prenderà atto delle motivazioni del GESTORE relativamente all inadempimento; c) se queste ultime saranno risultate non valide, irrogherà a GESTORE una sanzione pari ad un importo compreso tra 50,00 ed 200,00 per ogni giorno di accertata inadempienza (le sanzioni saranno determinate dal competente responsabile comunale, in relazione alla gravità); d) qualora GESTORE non abbia provveduto a riprendere il rispetto degli obblighi contrattuali, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il AATO potrà revocare tramite comunicazione scritta a GESTORE l affidamento dei servizi. E facoltà dell AATO, in tale circostanza, pretendere dal GESTORE la rifusione di spese, oneri e danni subiti. 3. Per le risoluzioni anticipate valgono le regole previste dagli accadimenti di fine affidamento, come prescritto dall art. 9 della presente convenzione. ART.13 CESSIONE DELLA CONVENZIONE; OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA 1. Il GESTORE non può cedere o trasferire a terzi la titolarità della presente Convenzione, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dalla Convenzione stessa. 2. Le eventuali fusioni del GESTORE con altra società, e / o scissioni del GESTORE, e / o conferimenti di rami dello stesso non costituiranno cause di cessione di Convenzione, purché l operazione sia preventivamente approvata dall AATO per quanto di competenza, e le prerogative e gli obblighi già del GESTORE in base alla presente convenzione transiteranno in capo al soggetto successore di quest ultimo in esito alle operazioni di finanzia straordinaria di cui sopra.

8 ART CONTROVERSIE 1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra AATO e GESTORE, sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente Convenzione e degli allegati, l AATO potrà notificare al GESTORE (o viceversa), mediante lettera A/R, l esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l oggetto. 2. Le Parti si incontreranno per esaminare l argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnico economica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio di conciliazione). Il compenso dell esperto, per l espletamento dell incarico, verrà ripartito equamente. In caso di tentativo di conciliazione inutilmente esperito, la questione è rinviata ai competenti organi dell AATO per la relativa decisione. ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente atto verrà sottoposto a imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 D.P.R 131/ Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del GESTORE. Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio le parti danno atto che il valore della presente convenzione ammonta ad Euro ,00 (duecentoventitremilacinquecentotrentasei virgola zero zero). 3. Il presente atto verrà conservato a raccolta del notaio autenticante le sottoscrizioni. 4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Udine, lì 23 dicembre 2008 Il Gestore F.to Petris Renzo L AATO Centrale Friuli F.to Andrea Zuliani

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