Norme Tecniche di Attuazione

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1 Comune di Genga Provincia di Ancona Piano Generale degli impianti pubblicitari e per le Pubbliche Affissioni Norme Tecniche di Attuazione gennaio 2010

2 PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Norme Tecniche di Attuazione INDICE Parte I Disposizioni generali Titolo I - Generalità Art. 1 Articolazione Art. 2 Contenuti e campo di applicazione Art. 3 Elaborati di Piano Parte II Pubblicità esterna Titolo II - Definizioni e tipologie pubblicitarie Art. 4 Tipologie pubblicitarie Art. 5 Mezzo pubblicitario Art. 6 Cartelli Art. 7 Bacheca Art. 8 Insegne di esercizio Art. 9 Altri mezzi pubblicitari Art. 10 Preinsegna Art. 11 Striscioni, locandina o stendardo Art. 12 Segno orizzontale reclamistico Art. 13 Impianti pubblicitari di servizio Art. 14 Impianti di pubblicità o propaganda Art. 15 Pubblicità diversa Art. 16 Abaco degli impianti Art. 17 Norme specifiche per impianti di pubblicità varia Titolo III - Regole per l istallazione Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Criteri generali Le zone Zona I centro storico Zona II centro abitato vincolato Zona III centro abitato non vincolato Zona IV - Territorio extraurbano non parco Zona V Territorio extraurbano area parco Aree servizi Grotte di Frasassi Pubblicità su tende Viabilità di interesse panoramico e storico - paesaggistico - 2 -

3 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Titolo IV - Istanza di autorizzazione ed istruttoria Domanda per rilascio autorizzazione Istruttoria e rilascio dell autorizzazione Obblighi del titolare dell autorizzazione Pubblicità abusiva Canone di concessione Norme transitorie Parte III Pubbliche affissioni Art. 34 Art. 35 Art. 36 Titolo V - Definizioni Definizione e quantificazione degli impianti di pubbliche affissioni Servizio delle pubbliche affissioni Definizione e tipologia dell impianto, prescrizioni tecniche Titolo VI - Regole per l installazione Art. 37 Criteri generali Art. 38 Occupazione di marciapiedi Art. 39 Ripartizione della superficie degli impianti Art. 40 Effettuazione delle affissioni dirette Art. 41 Impianti esistenti da confermare previa modifica del tipo di supporto e/o della superficie Art. 42 Impianti esistenti da rimuovere Art. 43 Collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano Art. 44 Superficie massima complessiva degli impianti Art. 45 Attuazione del Piano Art. 46 Quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni Art. 47 Norma di rinvio Sanzioni Amministrative Art. 48 Abrogazioni precedenti disposizioni Art. 48 Norma di rinvio Allegati: Elaborato A Relazione illustrativa Tavola 1 Abaco impianti pubblicitari e pubbliche affissioni Tavola 2 Attuale localizzazione impianti pubbliche affissioni Tavola 3 Previsione localizzazione impianti pubbliche affissioni - 3 -

4 Parte I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I GENERALITA Art. 1 Articolazione 1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in tre parti: - Parte I. Disposizioni generali - Parte II. Pubblicità esterna - Parte III. Pubbliche Affissioni 2. La prima parte fornisce gli elementi per la lettura del piano e le indicazioni di carattere generale; 3. La seconda parte individua: - Le zone del territorio comunale all interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna - Le aree del territorio comunale all interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna 4. La terza parte individua: - Gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto - Gli impianti esistenti da confermare previa modifica del tipo di supporto - Gli impianti esistenti da rimuovere - La collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano Art. 2 Contenuti e campo di applicazione 1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Comunale per l applicazione dell imposta sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, si applica all intero territorio del Comune e detta norme per l installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell applicazione dei tributi comunali ad essi relativi. Art. 3 Elaborati di Piano 1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è costituito dai seguenti elaborati: - Norme Tecniche di Attuazione - Disegni: Tav. 1 Abaco degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni Tav. 2 Attuale localizzazione impianti per le pubbliche affissioni Tav. 3 Previsione localizzazione impianti per le pubbliche affissioni 2. Sono allegati del Piano i seguenti elaborati: - Elaborato A Relazione illustrativa - 4 -

5 PARTE II PUBBLICITA ESTERNA Titolo I DEFINIZIONI E TIPOLOGIE PUBBLICITARIE Art. 4 Tipologie pubblicitarie 1. Ai soli fini del calcolo dell imposta sulla pubblicità le tipologie pubblicitarie, in riferimento al D. Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni sono così classificate: 1.1 Pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi punti; 1.2 Pubblicità effettuata con veicoli; 1.3 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare o effettuate su schermi o pareti riflettenti; 1.4 Pubblicità varia effettuata: con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze; da veicoli mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio, o consegna brevi- mano di oggetti o manifestini; con palloni frenati o simili, mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, a mezzo apparecchi amplificatori e simili. Art. 5 Mezzo pubblicitario 1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività; 2. Nel presente Piano i mezzi pubblicitari sono classificati in: - cartelli - bacheche - insegne d esercizio - altri mezzi pubblicitari Art. 6 Cartelli 1. Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, o fissato direttamente su una superficie muraria, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. 2. Rientrano nella presente categoria i manufatti tridimensionali auto portanti con una o più facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di - 5 -

6 altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc., di forma circolare (cilindri), rettangolare o triangolare (totem). 3. Ai fini dell imposta comunale i cartelli rientrano nella pubblicità ordinaria di cui al precedente Art. 7 Bacheca Si definisce bacheca bacheca un manufatto bidimensionale realizzato in legno e formata da due montanti e cornice, con tetto a spiovere, che alloggia la pannellatura centrale per affissioni, con una sola o entrambe le facce, finalizzato esclusivamente alla affissione di comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica. Art. 8 Insegne di esercizio 1. Si definisce insegna di esercizio la scrittura in caratteri alfanumerici relativi all attività esercitata, completata eventualmente da simboli o da marchi, sempre relativi all attività stessa logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. 2. Ai fini dell imposta comunale le insegne di esercizio rientrano nella categoria pubblicità ordinaria di cui al precedente Art. 4. Art. 9 Altri mezzi pubblicitari Si definisce con il termine altri mezzi pubblicitari qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabile secondo le definizioni precedenti ed in particolare riferito ai seguenti manufatti: - Preinsegna - Striscioni, locandina e stendardo, - Segno orizzontale reclamistico, - Impianti pubblicitari di servizio, - Impianto di pubblicità o propaganda, - Pubblicità diversa. Art. 10 Preinsegna 1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale o bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa

7 2. Ai fini dell imposta comunale le preinsegne rientrano nella categoria pubblicità ordinaria di cui al precedente Art. 4. Art. 11 Striscioni, locandina o stendardo 1. Si definiscono striscioni, locandina e stendardo gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. 2. Ai fini dell imposta comunale gli striscioni rientrano nella categoria pubblicità varia, le locandine e gli stendardi nella categoria pubblicità ordinaria di cui al precedente Art. 4. Art. 12 Segno orizzontale reclamistico 1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 2. Ai fini dell imposta comunale i segni orizzontali reclamistici rientrano nella categoria pubblicità ordinaria di cui al precedente Art. 4. Art. 13 Impianti pubblicitari di servizio 1. Si definiscono impianti pubblicitari di servizio io i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, ecc.) recante spazio pubblicitario. 2. Ai fini dell imposta comunale gli impianti pubblicitari di servizio rientrano nella categoria pubblicità ordinaria di cui al precedente Art. 4. Art. 14 Impianti di pubblicità o propaganda 1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. 2. La pubblicità su veicoli o rimorchi è limitata, allo scopo di evitare la diffusione di veicoli o rimorchi utilizzati esclusivamente per l esposizione di grandi messaggi pubblicitari per conto terzi con veicoli, a quella strettamente connessa all impresa proprietaria o utilizzatrice del veicolo, nell osservanza del disposto dell articolo 57 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n Ai fini dell imposta comunale gli impianti di pubblicità o propaganda rientrano nella categoria pubblicità ordinaria di cui al precedente Art

8 Art. 15 Pubblicità diversa 1. Si definisce pubblicità diversa quella effettuata tramite: pubblicità fonica; pubblicità sulle strutture di cantiere; aree di servizio dei distributori di carburante volantinaggio a carattere commerciale Pubblicità sanitaria Art. 16 Abaco degli impianti 1. Per abaco degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni si intende l insieme delle indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche degli impianti, le dimensioni di riferimento, le caratteristiche generali dei materiali, delle superfici e delle finiture cui riferirsi nella progettazione degli stessi. 2. Gli abachi sono parte integrante delle presenti norme tecniche del Piano. Art. 17 Norme specifiche per impianti di pubblicità diversa 1. E' ammessa la pubblicità sulle strutture di cantiere, limitatamente alla durata di validità del provvedimento edilizio, con impianti pittorici o realizzati su teli, a copertura dei ponteggi o delle recinzioni, anche per tutta la loro ampiezza. Il messaggio pubblicitario potrà essere variato con cadenza non inferiore a 3 (tre) mesi, con analoghi impianti pittorici o realizzati su teli. A tal fine dovrà essere anticipatamente presentata all'amministrazione domanda di autorizzazione, allegando copia del bozzetto a colori in scala adeguata. In assenza di rilievi la richiesta si intenderà assentita trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale. E' comunque vietato realizzare impianti simili o altrimenti equivalenti, per tipologia, dimensione, modalità e materiali a quelli previsti per le affissioni. dall'articolo 32 del presente Piano. E' vietato in ogni caso l'utilizzo dei materiali cartacei, pellicole e simili, applicati o incollati su supporti rigidi, sulle coperture dei ponteggi o sulle protezioni del cantiere. 2. Aree di servizio dei distributori di carburante. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli a seconda delle categorie delle strade, secondo le norme del C.d.S., con le seguenti limitazioni: - l'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario dovrà essere collocata alla distanza di due metri dal ciglio stradale, avere una dimensione massima di due metri quadrati ed un'altezza non superiore a quattro metri da terra. - I messaggi esposti dai detti mezzi pubblicitari collocati nelle aree di servizio dovranno riguardare solo le prestazioni dei servizi offerti all'automobilista del tipo: cambio olio, gommista ecc...; - 8 -

9 - l'altezza massima che potrà raggiungere l'impianto montato su palo avente il "logo" della società distributrice non potrà essere superiore a ml. 4,60, né potrà sporgere sulla strada. - La suddetta struttura potrà servire di supporto esclusivamente per le informazioni relative alla tariffa offerta ed all'orario di apertura dell'impianto purché queste risultino poste ad altezza non inferiore a ml. 3,00 da terra; in casi particolari, potranno essere realizzate altre tipologie solo alle condizioni descritte nell'ultimo capoverso. - E' comunque vietata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari su bordi di marciapiedi o di cigli stradali (art. 23, C.d.S..), come le insegne luminose (e non), stendardi ecc..., collocati sopra le pensiline di protezione delle pompe di erogazione. Sono da preferire pensiline realizzate con criteri di semplicità in modo che le stesse risultino inserite nel paesaggio senza, peraltro, nascondere la vista di edifici o presenze storicamente riconoscibili. Per l'installazione di altri mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio dovranno comunque essere rispettate le norme previste dal C.d.S., come sarà sempre necessaria l'autorizzazione da parte degli uffici competenti: Polizia Urbana e servizio Urbanistica e Gestione del Territorio per quanto di competenza Titolo II REGOLE PER L ISTALLAZIONE Art. 18 Criteri generali 1. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, così come definiti agli articoli precedenti, oltre alle indicazioni contenute nel C.d.S., art. 23, e nel capo I del DPR 495/92 e s.m.i., devono essere osservate le seguenti indicazioni: - Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; - Devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale, - Per i cartelli e le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale massimo H/L o L/H = 6 /10; - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi; - Dovrà essere adottata particolare cautela nell uso dei colori, specialmente il rosso e il loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza o in prossimità di intersezioni, - Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità; - La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso; - E vietata l apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei cigli stradali

10 Art. 19 Le zone 1. Il Piano, ai fini dell individuazione dei criteri da seguire per l installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in cinque zone: - Zona I centro storico (zone A del vigente P.R.G.) - Zona II centro abitato vincolato (Genga, S. Donnino, Colleponi, S. Fortunato, Avenale, S. Vittore, Pierosara, Camponocecchio e Valtreara) - Zona III centro abitato non vincolato (tutti gli altri centri abitati) - Zona IV - territorio extraurbano non parco - Zona V - territorio extraurbano parco 2. Per ciascuna zona il piano determina: - Le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse; - Le condizioni per la loro messa in opera; - Le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni; - Le indicazioni e le limitazioni in merito alle sorgenti luminose. 3. Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate negli articoli successivi, tutte le norme riportate al Capo I " Pubblicità sulle strade e sui veicoli del Reg.to di att.ne del C. d. S., DPR n. 495 (Art. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58) e s.m.i.. Art. 20 Zona I centro storico 1. La zona I centro storico (zona A del P.R.G.) è considerata zona di pregio e valore storico ambientale pertanto l installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti. 2. Nella zona I centro storico sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari: - Bacheche - Insegne di esercizio - Preinsegne, locandine e stendardi - Impianti pubblicitari di servizio 3. Sono vietati i seguenti mezzi pubblicitari: - Striscioni - Cartelli - Segni orizzontali reclamistici - Impianti di pubblicità o propaganda 4. Le insegne sporgenti dal muro a bandiera sono consentite solo se realizzate in rame, con e- ventuale luce indiretta, e per i soli esercizi di generi di Monopolio, posti di pronto soccorso e farmacie. La forma e le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere tali da poter essere iscritte in una circonferenza del diametro massimo di 60 cm

11 Art. 21 Zona II centro abitato vincolato 1. Le zone II centro abitato vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato. e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui al D. Lgs. n. 490 del Nella zona II centro abitato vincolato sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari: - Cartelli - Bacheche - Insegne di esercizio Altri mezzi pubblicitari limitatamente a: - Locandine e stendardi - Impianti pubblicitari di servizio - Preinsegna - Striscioni 3. Sono invece vietati i seguenti mezzi pubblicitari: - Segni orizzontali reclamistici - Impianti di pubblicità o propaganda. 4. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari ammessi, oltre ai criteri generali di cui al precedente art. 18, valgono le seguenti indicazioni e limitazioni: 5. Cartelli ed insegne di esercizio 5.1 La superficie di ogni singola insegna installata non potrà superare i 1,5 mq; 5.2 La superficie di ogni singolo cartello installato non potrà superare i 3 mq; 5.3 Per la collocazione di cilindri e totem, così come definiti al precedente art. 6, comma 2, valgono le seguenti disposizioni: - Altezza massima 3 m.; - Superficie orizzontale di proiezione compresa entro una circonferenza del diametro massimo di 1,00 m 5.4 Con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata superiore a 1,5 m valgono le disposizioni di cui all art. 22 punto 4.4; 5.5 E comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei punti indicati all art. 22 punto Altri mezzi pubblicitari 6.1 Per le preinsegne valgono le disposizioni di cui all art. 22 punto 5.1; 6.2 Per le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m; 6.3 Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario, valgono le distanze minime di cui all art. 22 punto 4.4; 6.4 Non sono ammessi impianti pubblicitari di servizio con superficie superiore a 3 mq. 7. Messaggi variabili e impianti luminosi 7.1 Valgono le disposizioni cui all art. 22 punti 6.1, 6.2;

12 Art. 22 Zona III centro abitato non vincolato 1. Le zone III centro abitato non vincolato - corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell art. 4 del C.d.S. (D. Lgs n. 285/1992) con esclusione di quella sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui al D. Lgs n. 490 del Nella zona III centro abitato non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo I delle presenti norme. 3. Per la collocazione e la installazione dei mezzi pubblicitari, oltre ai criteri generali di cui al precedente art. 18, valgono le seguenti indicazioni e limitazioni: 4. Cartelli ed insegne di esercizio: 4.1 la superficie di ogni singola insegna installata non potrà superare i 3 mq. 4.2 la superficie di ogni singolo cartello installato non potrà superare i 6 mq. 4.3 se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m la superficie dei cartelli potrà essere aumentata fino a 9 mq. 4.4 con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza limite dalla carreggiata superiore a 0,5 m, inoltre dovranno essere rispettate inoltre le seguenti distanze minime: - 20 m, lungo le vie urbane, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, - 10 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione e delle intersezioni; - 25 m dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, e le intersezioni. 4.5 E comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei seguenti punti: - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue con larghezza inferiore a 3.5 metri; - in corrispondenza delle intersezioni; - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 4.6 con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza limite della carreggiata superiore a 1,5 m è vietata l installazione lungo le curve (definite all articolo 3, comma 1, punto 20 del codice della strada) e su tutta l area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; 5. Altri mezzi pubblicitari 5.1 Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E ammesso l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un unica autorizzazione

13 5.2 L esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli ed anche per il lancio di iniziative commerciali. L esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che al mese precedente per i successivi tre giorni alla conclusione della stessa. 5.3 Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m; 5.4 I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: - All interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; - Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime. 5.5 Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario, valgono le distanze minime di cui al punto 4.4 del presente articolo; 6. Messaggi variabili e impianti luminosi 6.1 I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento; 6.2 Per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti. Art. 23 Zona IV - Territorio extraurbano non parco 1. Le zone IV territorio extraurbano non parco corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato non sottoposte alla tutela del territorio del Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi. 2. Nelle zone IV territorio extraurbano non parco sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo I delle presenti norme. 3. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari, valgono in generale i disposti degli Art. 48, 49, 50, 51, 52, del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti specificazioni: 4. Cartelli ed insegne d esercizio: 4.1 I cartelli e le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 6 mq; 4.2 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: - 3 m dal limite della carreggiata; m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari m prima dei segnali di pericolo e di prescrizione - 50 m dopo i segnali di pericolo e di prescrizione m prima dei segnali di indicazione - 50 m dopo i segnali di indicazione

14 - 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S m prima delle intersezioni - 50 m dopo le intersezioni 4.3 le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia; 4.4 Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza inferiore a 3 m è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. 4.5 I cartelli non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 4.6 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti: - Nelle fasce di rispetto dei principali percorsi individuati dal P.R.G. in quanto coincidenti con itinerari di interesse turistico per i loro caratteri panoramici e storico-paesaggistici (art. 55 N.T.A.); - Nelle zone marginali all edificato sottoposte a tutela assoluta (R1 - art. 33 N.T.A. del P.R.G.); - Nelle zone di rispetto del verde storico e del verde privato (R2 - art. 33 N.T.A. del P.R.G.);. Nelle zone di rispetto di pertinenza dei beni storico-culturali dell insediamento diffuso (R6- art. 33 N.T.A. del P.R.G.); - Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; - In corrispondenza delle intersezioni; - Lungo le curve e su tutta l area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 - In corrispondenza di raccordi concavi o convessi segnalati - Sui ponti - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4.7 Le norme di cui al punto 4.2 (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e lungo le curve), non si applicano per le insegne di esercizio, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m. 4.8 Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l utenza della strada entro il limite di 1 mq per ogni servizio prestato. 4.9 Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne

15 di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme sopra specificate, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 5. Altri mezzi pubblicitari 5.1 Per gli altri mezzi pubblicitari valgono, oltre quelli indicati all Art. 22 punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, le seguenti disposizioni: 5.2 Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite al punto 4.2 numero 2, 3,4, 5, 6 e 8. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 50 m. 5.3 Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 50 m 5.4 Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le precedenti distanze minime. 6. Messaggi variabili e impianti luminosi 6.1 Per i messaggi variabili e impianti luminosi valgono le disposizioni di cui all art. 22 punti 6.1, 6.2 Art. 24 Zona V Territorio extraurbano area parco 1. Le zone V territorio extraurbano vincolato corrispondono ai territori aperti (come definiti dall art. 13 delle N.T.A. del P.d.P. e cartografati alla Tav. 2 del P.d.P.) sottoposti alla tutela del territorio del Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi. 2. Nella zona V territorio extraurbano parco sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari: - Insegne di esercizio poste nelle aree di pertinenza di attività artigianali, commerciali e di servizio, consentite dall art. 21 del regolamento del Parco, purché attinenti alla specifica attività, - Preinsegne di installazioni presenti all interno del Parco o nelle immediate vicinanze. - L esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli ed anche per il lancio di iniziative commerciali. L esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che al mese precedente per i successivi tre giorni alla conclusione della stessa. - la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenete altre informazioni non attinenti all evento, - la segnaletica escursionistica lungo la viabilità minore e nelle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro. - Impianti pubblicitari di esercizio. Le caratteristiche tecniche, nonché i termini e le modalità di installazione sono definite da un apposito disciplinare attuativo. 3. Sono vietati:

16 - cartelli - segni orizzontali reclamistici - impianti di pubblicità o propaganda - svolgere pubblicità fonica e volantinaggio a carattere commerciale. 4. E fatto divieto a chiunque di apporre elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dal Parco. 5. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari consentiti, valgono in generale i disposti degli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, con le specifiche di cui al precedente art. 22 relativamente alle insegne di esercizio ed alle preinsegne. Art. 25 Aree servizi Grotte di Frasassi 1. Nelle aree delimitate per il parcheggio, nelle immissioni e nelle uscite, possono essere collocati cartelli pubblicitari e cartelli porta manifesto, come definiti dagli art. 6 e 7, la cui installazione e gestione sarà affidata dal Comune al Consorzio Frasassi 2. I cartelli saranno collocati in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell ambiente circostante, sempre ché gli stessi non siano ubicati lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi e delle uscite: 3. Nelle aree di parcheggio è consentita l installazione di cartelli pubblicitari, opachi o luminosi, per luce propria o per luce indiretta, e cartelli porta manifesto, per una superficie massima complessiva pari al 5% dell area di parcheggio. 4. Il Consorzio Frasassi potrà inoltre apporre cartelli e segni orizzontali reclamistici di guida lungo la strade comunali Frasassi e ex S.S. 76, tendenti a regolare il traffico verso l area servizi della Cuna. Per i segni orizzontali vale in generale il disposto degli articoli 137 e seguenti, ed in particolare l art. 148, del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni 5. Il Consorzio dovrà procedere al collocamento secondo un progetto complessivo concordato con il Comune di Genga, sentiti i competenti Servizi ed il Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi, e non in contrasto con la normativa vigente e con il presente Regolamento. E vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile. Art. 26 Pubblicità su tende 1. Nei Centri Storici è vietato l inserimento di qualsiasi scritta o logo pubblicitario sulle tende poste a protezione delle vetrine, ingressi e mostre commerciali. 2. Fuori Centro Storico, le scritte su tende poste a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, finalizzate (anche) alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, avranno le seguenti caratteristiche: a) lettere con caratteri uguali a quelli eventualmente usati per il logo della ditta e di un unico colore, scelto tra nero, bianco, grigio, marrone;

17 b) le scritte dovranno localizzarsi sulla superficie frontale inferiore della tenda (sulla mantovana, se esistente); in tutti gli altri casi l altezza del messaggio, posizionato su di una sola riga, non dovrà superare i cm. 20. Art. 27 Viabilità di interesse panoramico e storico-paesaggistico E' costituita dai principali percorsi, individuati nel vigente P.R.G. in quanto coincidenti con itinerari di interesse turistico per i loro caratteri panoramici e storico-paesaggistici. Nelle fasce di rispetto è vietata la installazione di cartelli pubblicitari e indicatori, fatti salvi i cartelli stradali posti dall'ente proprietario. Titolo IV ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ED ISTRUTTORIA Art. 28 Domanda per rilascio autorizzazione 1 - Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, così come definiti agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune, salvo che la forma di pubblicità sia effettuata all interno di edifici o di attività, a condizione che le stesse non siano visibili dall esterno. 2 - Il rilascio delle autorizzazioni, soggette anche alle disposizioni stabilite dall art. 53 del Reg. C.d.S., è effettuato dal Servizio Urbanistica e gestione del territorio del Comune acquisito il parere del Comando Polizia Municipale e ogni altra autorizzazione occorrente (paesistica, parco, Ente gestore strada, ecc.), al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista al successivo comma, nei seguenti casi: a) installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari all interno del centro abitato, b) installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche ed assimilate o da esse visibili; 3 - Il soggetto interessato al rilascio dell autorizzazione al posizionamento di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve inoltrare domanda in carta legale all Ufficio Protocollo del Comune - indirizzata al dal Servizio Urbanistica e gestione del territorio del Comune - contenente le seguenti indicazioni: a) generalità, residenza, codice fiscale e titolo riferito alla attività pubblicitaria (titolare, legale rappresentante ecc.) riferito all attività svolta; b) strada e numero civico o km. relativi alla collocazione; c) ragione sociale e sede della ditta, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA; d) generalità del proprietario del suolo o dell immobile su cui l impianto sarà installato e i seguenti allegati: - disegni particolareggiati dell impianto pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori, caratteri grafici e messaggio, in scala non inferiore a 1:50; - calcoli strutturali a firma di un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dall art. 49 commi 2 e 3 del D.P.R. 495/92, di tutti gli elementi che compongono l impianto pubbli

18 citario nei casi in cui l altezza dell elemento più alto superi i ml. 3,00 dal piano di campagna comunque e dovunque sia posizionato, oppure la superficie complessiva calcolata vuoto per pieno sia superiore a mq. 8,50. Oltre all azione del vento deve essere tenuto in considerazione ogni altro evento atto a determinare il collasso o la rovina della struttura; - se di dimensioni inferiori: una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; - collocazioni in aderenza agli edifici: per le collocazioni in aderenza agli edifici dovrà essere fornito un rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); - una fotografia dalla quale risulti la posizione in relazione all edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l edificio interessato fa parte; - una planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intende collocare l impianto pubblicitario (con indicati dati catastali); - atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente; - nulla osta tecnico di competenza di altre autorità o enti, nei casi previsti. - collocazioni su sedime: per le collocazioni su sedime (pubblico o privato) occorre allegare il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc; - impianti luminosi: per il collocamento impianti pubblicitari luminosi dovrà essere presentata anche una dettagliata descrizione tecnica del mezzo luminoso con indicate le relative dimensioni. L'impianto dovrà avere i requisiti previsti dalla legge, sia per quanto concerne la sicurezza sia per quanto concerne la compatibilità con le norme previste dal C. d. S. e dal presente regolamento; per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso sul suolo pubblico o beni appartenenti al patrimonio pubblico è necessario allegare copia del certificato di conformità in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciato alla Ditta installatrice dell'insegna. 4. Chiunque intenda installare, striscioni, locandine, stendardi e segni orizzontali reclamistici, così come definiti dagli articoli 11 e 12 deve effettuare apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Servizio Urbanistica e gestione del territorio del Comune indicando quanto prescritto al punto 3, lettere a), b) e c), del presente articolo, nonché allegare una relazione nella quale siano descritte le dimensioni, quote di installazione, materiali, colori, caratteri grafici e messaggio, ed il periodo di esposizione. 5. L Amministrazione, successivamente all approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, si riserva la facoltà di determinare, con atto della Giunta Comunale, l applicazione di diritti d istruttoria nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente

19 Art. 29 Istruttoria e rilascio dell autorizzazione 1. L ufficio preposto all istruttoria della pratica, al momento del ricevimento della domanda, invia al soggetto richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, con le seguenti indicazioni: a) data e numero di ricevimento al protocollo comunale; b) data di inizio del procedimento; c) nominativo del responsabile del procedimento o suo eventuale sostituto; d) ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax; e) termine di cui al successivo comma, entro il quale deve essere emesso il provvedimento; f) eventuale documentazione da presentare ad integrazione o completezza della richiesta. Quanto indicato alla lettera f) comporta l interruzione del procedimento sin all adempimento di quanto richiesto. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione senza che sia inviato quanto richiesto, il procedimento sarà archiviato per carenza di interesse. In tale caso il richiedente dovrà avviare nuovo procedimento. 2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro novanta giorni dall avvio del procedimento concede o nega l autorizzazione. Il diniego deve essere motivato e preceduto dall avviso di diniego ex. articolo 10/bis L. 241/ Il mancato adempimento nel termine anzidetto non costituisce assolutamente silenzio assenso. 4. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall articolo 53 comma 9 e 10 del Reg. C.d.S.. 5. L autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla o- sta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc.), che dovranno essere richiesti qualora non già in possesso degli interessati. 6. L autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, ai sensi dell articolo 53 comma 6 del Reg. C.d.S., ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell interessato o revoca ai sensi dell articolo 27 del C.d.S.. Per il rinnovo dell autorizzazione sarà sufficiente una istanza al Comune contenente una dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell impianto così come indicate nella prima autorizzazione. 7. Entro cinque giorni dalla firma una copia dell autorizzazione è trasmessa dal Servizio Urbanistica all Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza. 8. L Ufficio Tributi, entro dieci giorni dal pervenuto dell autorizzazione, invita - con raccomandata AR - il titolare al pagamento dell imposta di pubblicità ed, eventualmente, al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche se ed in quanto dovuto; 9. Decorsi 30 giorni dalla consegna della raccomandata al titolare dell autorizzazione, senza che lo stesso si sia attivato per l assolvimento dell imposta e/o il pagamento del canone, l Ufficio tributi segnala l inadempienza al Servizio Urbanistica che provvede alla revoca dell autorizzazione

20 Art. 30 Obblighi del titolare dell autorizzazione 1. Il titolare dell autorizzazione è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dall art. 54 Reg. C.d.S. 2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al presente Piano è a totale carico del titolare dell autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi. 3. Il titolare dell autorizzazione è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Piano. 4. Oltre agli obblighi previsti dall articolo 54 Reg. C.d.S., il titolare dell autorizzazione è tenuto a richiedere l eventuale rinnovo dell autorizzazione o a comunicare l eventuale rinuncia allo stesso prima del 60 giorno antecedente la scadenza. 5. Su ogni insegna, cartello o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione della pubblicità a carattere temporaneo (ad es. striscioni, stendardi ecc.), deve essere fissata una targhetta secondo le modalità previste dall articolo 55 del Reg. C.d.S.. Art. 31 Canone di concessione 1. Le preinsegne, i cartelli ed i segni orizzontali reclamistici, come definiti agli articoli 6, 9 e 11, ivi compresi gli impianti privati per le affissioni dirette, sono assoggettati al pagamento di un canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tale canone viene calcolato per ogni singolo impianto in base alla proiezione a terra della superficie piana espressa dalla figura geometrica destinata al contenimento del messaggio pubblicitario arrotondato al mq. superiore, applicando allo stesso le tariffe e le modalità operative previste dal regolamento per la gestione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in riferimento alle occupazioni permanenti. Art. 32 Pubblicità abusiva Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni o concessioni. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni. Art. 33 Norme transitorie Quali norme transitorie valgono le seguenti disposizioni, valide per tutte le zone previste dal presente piano. Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all atto dell entrata in vigore del C.d.S. e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente piano, devono essere adeguati entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata

21 per la residua durata dell autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall art. 51 del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l autorizzazione originaria. PARTE III PUBBLICHE AFFISSIONI Titolo V DEFINIZIONI Art. 34 Definizione e quantificazione degli impianti di pubbliche affissioni Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione ed è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune o di Ditta che gestisce in concessione, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali ecc. e, nella misura stabilita dal successivo art. 39, di messaggi diffusi nell esercizio delle attività economiche. Lo stato di fatto degli impianti di pubbliche affissioni è il seguente: Tipologia N impianti Superficie mq. Cartello 24 (facciate 32) Murale Totale mq Gli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati dovranno essere sostituiti con gli impianti di nuova progettazione previsti dal Piano stesso. La superficie complessiva sopraindicata può essere incrementata in misura adeguata a soddisfare la richiesta di affissione degli utenti, e comunque fino a 280,00 m 2, al fine di consentire il posizionamento di impianti in zone sprovviste, o di nuova edificazione, o dove maggiore è la domanda di affissione. La sostituzione degli impianti esistenti con i nuovi modelli deve avvenire gradualmente per stralci funzionali, sulla base di programmi finanziari predisposti dall Amministrazione comunale nel rispetto del Codice della Strada e relativi regolamenti attuativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei seguenti criteri: 1) Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e

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