Associazione professionale Petracci Marin -
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- Linda Messina
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1 Mi viene sottoposto il caso di una dipendente del Ministero di Giustizia con grave patologia in atto, che ne comporta il 51% di invalidità al lavoro. La dipendente in questione è momentaneamente assente ed ha in essere un lungo periodo di malattia. L amministrazione propone in qualche modo una risoluzione del rapporto che dovrebbe passare per una dichiarazione di inabilità al lavoro. La dipendente non intenderebbe seguire tale via, preferendo continuare a lavorare fruendo di eventuali agevolazioni connesse al suo grave stato di malattia. Chiede pertanto ragguagli in merito alla situazione lavorativa in essere ed alla sua compatibilità con lo stato di salute denunciato e quindi in merito alla posizione da assumere circa la risoluzione del rapporto di lavoro. Parere Dunque esamineremo: 1. Normativa concernente il trattamento delle assenze per malattia nell ambito del rapporto di lavoro; 2. Normativa concernente disabili e rapporto di lavoro (collocamento di lavoro legge 68/99 e legge tutela dell handicap 104/92) 3. Normativa in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità. 1. Normativa concernente il trattamento delle assenze per malattia nell ambito del rapporo di lavoro. Al rapporto di lavoro in questione è applicato il ccnl Ministeri. La materia concernente le assenze per malattia è disciplinata a tutt oggi dalle disposizioni contenute nel ccnl del 1995 che così stabilisce all articolo 21: 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti 1
2 disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Dunque un periodo massimo di 18 mesi nel triennio, prolungabile senza retribuzione, previa richiesta, per ulteriori 18 mesi. Alla conclusione di questo periodo, il rapporto si risolve automaticamente per disposizione contrattuale peraltro richiamata dalla legge (codice civile). 2. Normativa concernente disabili e rapporto di lavoro (collocamento di lavoro legge 68/99 e legge tutela dell handicap 104/92) Il nostro ordinamento del lavoro sia privato che pubblico conosce una normativa che tutela il cittadino con oltre il 45% di invalidità, in sede di collocamento al lavoro e quindi anche, per taluni aspetti, nel corso del rapporto di lavoro. Aziende ed amministrazioni pubbliche, con talune eccezioni che qui non affronteremo, sono tenute a collocare, a seconda delle loro dimensioni un certo numero di questi soggetti, che poi lavoreranno nel rispetto delle comuni regole contrattuali e di legge, salvo disposizioni più favorevoli per quanto attiene le mansioni da svolgere e la cessazione del rapporto. Normalmente si tratta di soggetti che provengono dall esterno tramite il così detto collocamento obbligatorio. E però possibile che divenga tale chi già lavora nell azienda o nell ente si tratta dei cosiddetti invalidi sopravvenuti che possono contribuire a regolarizzare la posizione del datore di lavoro, circa il numero di invalidi da tenere obbligatoriamente alle proprie dipendenze. In proposito però, l articolo 4, comma 4 della legge 68/99 prevede che in questo caso il grado di invalidità debba essere almeno del 60%. A favore del lavoratore inabile può essere applicata pure la legge 104/92. Essa fornisce la definizione di handicap e quindi tutta una serie di norma protettive che possono applicarsi anche nell ambito del rapporto di lavoro. 2
3 La definizione di handicap è data dall articolo 3 della 104/92 nei seguenti termini: aventi diritto (1). 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (2). 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Anche nel rapporto di lavoro sono previste dalla stessa legge alcune provvidenze, in quanto il lavoratore con handicap ha diritto ad un certo numero di ore di permesso giornaliere e mensili stabilite dall articolo 33 comma 3 bis della legge 104/92. Naturalmente per accedere a tale regime è necessario accedere alla commissione medica ed ottenere il riconoscimento dell handicap come previsto dalla legge. 3. Normativa in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità. Prevede l articolo 2, comma 12 della legge 335/95 che: 12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni 3
4 caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. Interviene quindi il DPR 171/2011 che disciplina nei dettagli l ipotesi. Esso stabilisce in primo luogo cosa debba intendersi per inidoneità psicofisica, mediante l articolo 2 che così prevede: 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b): a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; b) inidoneita' psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilita' permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento La procedura di verifica che può aprirsi ad iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore è disciplinata dal successivo articolo 3: 1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura e' attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 4
5 2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova. 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Quindi l articolo 5 disciplina la procedura: 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta. 2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato. 3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al 5
6 decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato e' inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione. 6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale. Le conseguenze, anche economiche, le troviamo invece al successivo articolo 7 che così stabilisce: 1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. 3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 4. Se il dipendente e' adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 5. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca 6
7 l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può: a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso; b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa e' collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico. 6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. 7. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta. 8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non e' possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale. La risoluzione del rapporto per tale causa è indicata nel successivo articolo 8 che così stabilisce: 7
8 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso. In conclusione, le soluzioni ed i trattamenti sopra indicati dipendono dalla percentuale di inabilità e dalla sua concreta incidenza sul rapporto di lavoro. La dipendente dovrà possedere un grado di invalidità leggermente superiore per essere inserita nell ambito del collocamento obbligatorio sopravvenuto tra i dipendenti dell amministrazione. Lo stato di handicap di cui alla legge 104/92 dovrà pure essere oggetto di accertamento. La risoluzione del rapporto per inabilità può avvenire solo in casi estremi (è importante l eventuale collaborazione o meno del dipendente). L assoluta inabilità al lavoro non comporta sostanziali svantaggi pensionistici rispetto a quanti vanno in pensione con l anzianità ordinaria. Avv. Fabio Petracci 8
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