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1 Stranieri in Italia Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora

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3 CHI SONO I LAVORATORI DOMESTICI? 05 COME ASSUMERE UN LAVORATORE DOMESTICO 07 1) I documenti da richiedere 07 2) Negoziazione delle condizioni di lavoro 09 3) La stipula del contratto 14 4) L iscrizione agli enti previdenziali 15 5) Comunicare l assunzione 16 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 19 Festività nazionali 19 Ferie annuali 19 Assenze dal lavoro 20 Malattia 20 Infortunio 21 Permessi 21 Congedo matrimoniale 22 Congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) 22 Danni 23 I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 25 I bollettini INPS 25 Le scadenze per il pagamento dei bollettini 25 Procedimento di calcolo dei contributi trimestrali 25 L importo del contributo trimestrale 27 Compilazione dei bollettini INPS 27 Pagamento dei contributi 28 Agevolazioni fiscali per i contributi versati 28 A cosa danno diritto i contributi? 28 LE PENSIONI 29 La pensione di vecchiaia 29 La pensione di anzianità 30 Pensione di inabilità 30 Assegno per l assistenza personale e continuativa 30 Assegno di invalidità 31 Pensione ai superstiti 31 La pensione internazionale 32 La pensione per chi torna in patria 32 Il trattamento minimo 33 L assegno sociale 33 LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 35 Indennità di disoccupazione 35 Indennità di Maternità 35 Assegno nucleo familiare (ANF) 36 Indennità tubercolari 36 Cure termali 37 L ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVORO 39 Infortunio sul lavoro 39 Malattia professionale 39 Denuncia di infortunio 39 Denuncia di malattia professionale 39 Le prestazioni economiche 40 FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO 43 Licenziamento 43 Dimissioni 43 Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato 43 Il trattamento di fine rapporto (TFR) 44 CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO 45 La conciliazione extragiudiziale 45 Ricorso giudiziale 45 Appello 45 Accordi tra le parti 45 Prescrizione 45 ALLEGATI 47 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 3

4 Chi sono i lavoratori domestici? Sei un lavoratore domestico che non ha ben chiari i propri diritti nei confronti del proprio datore di lavoro e dello Stato Italiano? O sei un datore di lavoro che non sa bene quanto può richiedere dalla propria colf o badante e che obblighi ha nei suoi confronti? Vuoi assumere una colf o vuoi essere assunta ma non sai bene come procedere? Questo vademecum intende essere una guida pratica per chi lavora e per chi assume, seguendo entrambe le parti nei primi passi che prendono per stabilire il rapporto di lavoro domestico (assunzione, regolarizzazione, stipula del contratto), nello svolgimento quotidiano dell attività (ferie, festività, malattia, permessi, congedi), negli aspetti Þnanziari del rapporto (retribuzione, contributi previdenziali), nel mondo della previdenza sociale (pensioni, assicurazioni, sicurezza sociale) e inþne nel momento patologico delle controversie di lavoro e della risoluzione del rapporto lavorativo. I lavoratori domestici sono oggi una parte importante della realtà sociale italiana, che sempre più richiede addetti all assistenza famigliare, sia per l aumento del numero degli anziani, sia per il crescente impegno delle donne nell ambito economico esterno alla famiglia. La collaborazione familiare è la categoria professionale in cui i lavoratori stranieri sono più numerosi, rappresentati da circa oltre 700 mila immigrati regolari e un numero imprecisato di lavoratori immigrati sommersi, ovvero stranieri presenti in Italia in modo irregolare o che lavorano senza regolare assunzione. Anche se solitamente si tratta di donne, in un quinto dei casi i lavoratori sono maschi. una quota in continua crescita. Ai lavoratori domestici immigrati si afþanca un numero in calo di lavoratori italiani, che si stima essere intorno ai 100 mila. Ma chi è esattamente il lavoratore domestico? Rientrano nella deþnizione di collaboratore domestico diverse Þgure ormai ben familiari nella vita quotidiana delle famiglie italiane: la donne delle pulizie la cosiddetta colf-, la tata, il cuoco, il cameriere, il giardiniere, l autista, coloro che badano ai malati, agli anziani e ai disabili la cosiddetta badante. Spesso svolgono più di un ruolo nella vita domestica, con mansioni che includono lavare, stirare, fare la spesa, cucinare, badare ai bimbi e agli anziani, guidare la macchina, accompagnare la famiglia in vacanza. In senso lato, i lavoratori domestici sono coloro che prestano la propria attività lavorativa con continuità all interno di una comunità di tipo familiare, agevolandone in qualche modo il funzionamento. Nello speciþco, il lavoro domestico si inquadra in diverse categorie, che si distinguono in termini di: qualiþcazione professionale del lavoratore, caratteristiche della mansione, grado di responsabilità e durata dell orario di lavoro. In base a queste categorie, si individuano le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro. E ora passiamo ad esaminare queste norme partendo dal momento in cui si decide di assumere un collaboratore domestico. Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 5

5 Come assumere un lavoratore domestico Per assumere un domestico, il datore di lavoro deve seguire gli stessi passi richiesti per una qualsiasi assunzione diretta: 1. richiedere i documenti voluti dalla legge 2. contrattare le condizioni di lavoro 3. stipulare verbalmente o per iscritto il contratto di lavoro 4. procedere all iscrizione agli enti previdenziali 5. comunicare l assunzione 1) I documenti da richiedere Tutti i lavoratori domestici All atto dell assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro una copia dei seguenti doumenti: i documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore) un documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro documento analogo) eventuali diplomi o attestazioni professionali speciþci; codice Þscale, da comunicare all'inps e all INAIL per il versamento dei contributi. Documenti aggiuntivi sono richiesti per l assunzione a seconda che il lavoratore sia: minorenne cittadino comunitario cittadino extracomunitario residente all estero. cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno Il lavoratore domestico minorenne Se il lavoratore è minorenne, in aggiunta agli altri documenti per l assunzione sono necessari: il certiþcato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell UfÞciale sanitario, effettuata a cura e a spese del datore di lavoro presso l ASL di zona; la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro; oppure alternativamente, per i minori ad ore o a mezzo servizio, è necessaria la semplice autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà Ricordiamo che è ammessa l assunzione di minori nei servizi familiari all età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute del minore e non comporti trasgressione dell obbligo scolastico. E inoltre vietato richiedere ad un minore di effettuare lavoro notturno tranne nei casi di forza maggiore documentati. Il lavoratore domestico comunitario I cittadini dell Unione Europea godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato membro presso il quale risiedono. L assunzione di un cittadino comunitario segue perciò la procedura ordinaria prevista per l assunzione di cittadini italiani, senza richiesta di ulteriori documenti. Al momento dell assunzione, tuttavia, il cittadino comunitario dovrà già essere in possesso del codice Þscale. Una volta assunto, dovrà richiedere successivamente la carta di soggiorno per lavoro, alla Questura del comune di residenza, per ottenere la quale occorrerà esibire il contratto stipulato con il proprio datore di lavoro. Lo stesso vale anche per i cittadini di quei paesi entrati a far parte più recentemente dell Unione Europea, anche detti cittadini neocomunitari, qualora vengano assunti in qualità di colf e badanti: ogni precedente limitazione o regola particolare all assunzione è stata infatti eliminata e dunque ai rapporti di lavoro in questo settore si applicano le regole previste per i cittadini italiani. I paesi in questione sono: Romania e Bulgaria dal 1 gennaio 2007 e dal 1 maggio 2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca; per Cipro e Malta, invece, non sono state mai previste limitazioni in virtù di particolari accordi. Il lavoratore domestico extracomunitario residente all estero. Se il lavoratore che si intende assumere è un cittadino extracomunitario residente all estero, in aggiunta agli altri documenti per l assunzione è richiesto il: permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari è regolato da un sistema di quote stabilite dal Governo attraverso l emanazione di un decreto, il cosiddetto decreto ßussi, emanato una o più volte l anno, che stabilisce il numero massimo di assunzioni di lavoratori stranieri effettuabile da parte di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Per ottenere un permesso di soggiorno per un lavoratore extracomunitario residente all estero si dovrà procedere alla cosiddetta richiesta nominativa. Quando si può fare la domanda Una volta pubblicato il decreto ßussi sulla Gazzetta UfÞciale, sarà possibile per il datore di lavoro assumere uno straniero residente all estero come lavoratore subordinato a tempo determinato o indeterminato, presentando la richiesta di assunzione, o richiesta di autorizzazione al lavoro, allo Sportello Unico per l Immigrazione istituito presso ciascuna Prefettura e responsabile dell intero procedimento. Le condizioni per la domanda Perché la richiesta venga accettata, dovranno sussistere le seguenti condizioni: il datore di lavoro non deve essere stato denunciato o condannato per reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p. (rapina, furto, estorsione, etc ) o per reati a favore dell immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione o in materia di stupefacenti. il lavoratore non deve essere stato condannato per i medesimi reati e non deve essere stato soggetto ad un pregresso provvedimento di espulsione. la durata dell orario di lavoro non può essere inferiore alle venti ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire deve essere almeno pari all importo dell assegno sociale. il datore di lavoro deve possedere una congrua capacità economica per sostenere gli oneri retributivi e assicurativi legati all assunzione di un lavoratore. Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 7

6 Mancando una sola di queste condizioni il datore di lavoro non otterrà l autorizzazione all ingresso del cittadino extracomunitario residente all estero. Come si fa la domanda Le domande di autorizzazione al lavoro devono essere compilate utilizzando i moduli a lettura ottica, distribuiti gratuitamente presso gli UfÞci postali, e inviate a mezzo assicurata postale allo Sportello Unico. Nel modulo si richiede al datore di lavoro di: garantire al lavoratore una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l assegno sociale, corrispondente per l anno 2007 a euro; garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore a tal Þne dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di importo almeno il doppio rispetto all ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere. Se il datore di lavoro è affetto, o è affetto un componente della sua famiglia, da patologie o gravi handicap che ne limitano l autosufþcienza, non è obbligato a dimostrare il possesso della capacità economica; assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo, conformemente alle norme sull edilizia residenziale pubblica o ai parametri igienico-sanitari Þssati dal Ministero della Salute (es. metratura dell appartamento proporzionale al numero delle persone che vi risiedono). Al momento della compilazione del modulo deve semplicemente indicare che l alloggio è idoneo; successivamente, quando il lavoratore andrà a Þrmare il contratto di soggiorno, dovrà essere esibito il certiþcato che comprova l idoneità (vedi Idoneità alloggiativa a pag. 8). obbligarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza e alla comunicazione di ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. Attenzione! Può capitare che alcuni Sportelli Unici richiedano, diversamente da quanto preveda la legge e la circolare applicativa, l esibizione del certiþcato di idoneità alloggiativa al momento del rilascio del nulla osta. In questi casi, la richiesta sarà presente nella lettera di convocazione allo Sportello ed bisognerà richiedere il certiþcato al Comune o alla ASL prima della convocazione. I documenti da allegare Una volta compilato il modulo contenuto nel kit, il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta la seguente documentazione: n.1 modulo debitamente compilato, n.1 fotocopia del documento di identità del datore di lavoro n.1 fotocopia del passaporto - o documento equipollente - del cittadino straniero n.1 marca da bollo di 14,62 euro La domanda di autorizzazione al lavoro così completata dovrà essere indirizzata allo Sportello Unico per l Immigrazione del luogo presso cui il datore di lavoro ha la residenza o del luogo presso cui si svolgerà l attività lavorativa e spedita a mezzo di assicurata postale presso uno degli ufþci postali abilitati dal Ministero del Lavoro, secondo l elenco pubblicato sul sito ministeriale. Le domande vengono esaminate seguendo un criterio cronologico, secondo l ora e i minuti di spedizione dall ufþcio postale e in relazione alle quote disponibili presso ogni provincia. L autorizzazione al lavoro o nulla osta Lo Sportello Unico per l Immigrazione valuta la completezza formale della domanda chiedendo eventuali integrazioni al datore del lavoro e trasmette le richieste alla Questura per veriþcare la presenza di eventuali motivi ostativi a carico del datore di lavoro o del lavoratore. Se arriva il via libera dalla Questura, lo Sportello Unico inoltra la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che valuta se le condizioni contenute nel contratto di soggiorno assicurano al lavoratore il giusto trattamento retributivo e assicurativo previsto dalla normativa italiana. Dopo il parere positivo della DPL, lo Sportello Unico chiede al Centro per l impiego della provincia competente. Questo a sua volta veriþca la disponibilità di lavoratori nazionali o comunitari e le trasmette, per conoscenza, allo Sportello unico per l immigrazione, afþnché il datore di lavoro interessato possa scegliere tra i lavoratori disponibili. Il datore di lavoro deve confermare la volontà di assumere il lavoratore residente all estero. Lo Sportello Unico, acquisiti quindi tutti i pareri, convoca il datore di lavoro per il rilascio dell autorizzazione al lavoro deþnitiva. Il datore di lavoro può richiedere che lo Sportello Unico invii l autorizzazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza del cittadino extracomunitario, altrimenti potrà spedirla direttamente al lavoratore all estero. Cosa deve fare il lavoratore Entro 6 mesi dal rilascio dell autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del lavoro, il lavoratore deve presentarsi presso il consolato per richiedere il visto di ingresso per lavoro. Entro 8 giorni lavorativi dall ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l immigrazione per la Þrma del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, generalmente assieme al datore di lavoro, che in quel occasione dovrà esibire il certi- Þcato di idoneità alloggiativa o la ricevuta di avvenuta richiesta all ufþcio. Idoneità alloggiativa Un alloggio è idoneo quando rispetta i parametri minimi previsti dalle leggi regionali e dai relativi regolamenti comunali in materia di edilizia residenziale pubblica, oppure quando rispetta le condizioni stabilite dal Ministero della Sanità. L idoneità alloggiativa e dimostrabile attraverso 2 certiþcati: CertiÞcato di idoneità alloggiativa: rilasciato dall UfÞcio tecnico del Comune di residenza; Parere igienico sanitario: rilasciato dall UfÞcio Igiene Pubblica della ASL (Azienda sanitaria locale) presso cui si trova l abitazione. Ciascun UfÞcio richiede di presentare un particolare elenco di documenti: informatevi presso il vostro ufþcio di riferimento. La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del documento di identità di colui che richiede il certiþcato di idoneità. Se il richiedente è ospitato e non è residente nell alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalità compilata e Þrmata dal titolare dell alloggio con copia del suo documento d identità. Il certiþcato che rilascia il Comune ha validità 6 mesi. Attenzione! Se il datore di lavoro, prima dell ottenimento del nulla osta al lavoro o anche prima della stipula del contratto di lavoro decide di non voler più 8 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora

7 instaurare il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, può decidere di interrompere la procedura comunicandolo alla Sportello Unico. Se il cittadino extracomunitario è già arrivato in Italia, il datore di lavoro dovrà farsi carico delle eventuali spese di rimpatrio del lavoratore. Attenzione! Se il lavoratore extracomunitario già lavora presso un datore residente in Italia non può essere regolarizzato con il meccanismo dei ßussi. In realtà la maggior parte dei datori di lavoro occupano irregolarmente lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, e questi stessi datori di lavoro presentano la richiesta di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico. Nel momento in cui viene rilasciato loro l autorizzazione al lavoro, il cittadino extracomunitario comunque deve far ritorno in patria per richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana il visto di ingresso per lavoro. Il lavoratore domestico extracomunitario con permesso di soggiorno Se il cittadino extracomunitario che si intende assumere è già presente regolarmente in Italia e possiede un permesso di soggiorno rilasciato per: motivi di lavoro non stagionale motivi familiari motivi di studio asilo politico, motivi umanitari, protezione sociale Per l assunzione, oltre ai documenti di norma, è richiesto solo il: permesso di soggiorno Il lavoratore può infatti essere assunto direttamente dal datore di lavoro indipendentemente dalla emanazione del decreto ßussi, secondo la procedura prevista per l assunzione dei cittadini italiani. Attenzione! Se il lavoratore è sprovvisto di un permesso idoneo all assunzione, quale ad esempio un permesso di soggiorno per turismo, il datore di lavoro non può procedere all assunzione regolare, ma dovrà seguire la procedura della richiesta nominativa deþnita al paragrafo precedente. L assunzione di un lavoratore italiano o già in Italia, con regolare permesso di soggiorno, può essere a tempo indeterminato o determinato. L assunzione a tempo determinato però è ammesso solo per speciþche causali quali la sostituzione, anche parziale, di lavoratori malati, infortunati, in maternità o in ferie. Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può però essere assunto solo per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili, per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di ore. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno non idoneo all assunzione (es. turismo) è punito con l arresto da tre mesi ad un anno o con una multa di euro per ciascun lavoratore irregolare occupato. 2) Negoziazione delle condizioni di lavoro Una volta ricevuta copia dei documenti richiesti per l assunzione, il secondo passo per il datore di lavoro è negoziare con il dipendente le condizioni di lavoro. Queste dovranno tener conto delle norme di legge, in particolare: per tutti i tipi di lavoro domestico, il Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico, rinnovato nel febbraio 2007, la cui sfera di applicazione viene estesa da dottrina e giurisprudenza in generale a tutti i lavoratori domestici in Italia, per il solo lavoro ad ore (ovvero quello che prevede meno di 4 ore al giorno), la normativa speciþca (codice civile, artt ) per il lavoro a mezzo servizio o a servizio intero, la Legge 2 aprile 1958 n.339 per la tutela del lavoratore domestico. Le parti possono stabilire condizioni economiche e normative diverse da quelle previste dalle norme, purché risultino più favorevoli per il lavoratore. Le condizioni di lavoro da contrattare sono le seguenti: 1. mansioni 2. inquadramento 3. orario 4. vitto e alloggio 5. retribuzione 6. giorno di riposo 7. ferie Mansioni Per prima cosa dovranno essere deþnite le mansioni che il lavoratore andrà a svolgere. Queste fanno riferimento a tre aree, qui di seguite deþnite: 1) area direttiva: posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità di coordinamento e autonomia decisionale (livello D super). 2) area dell assistenza: lavoratori addetti all assistenza e alla cura delle persone, con mansioni di carattere non sanitario. a) assistenti a persone non autosufþcienti, con speciþco attestato di formazione professionale (livello D super) b) assistenti a persone non autosufþcienti, privi di attestato di formazione professionale (livello C super) c) assistenti a persone autosufþcienti (livello B super) 3) area dei servizi familiari: lavoratori che svolgono mansioni relative alla vita familiare a) addetti a lavori che richiedono conoscenze di base (livello B) b) addetti a mansioni esecutive prettamente manuali (livello A). Sulla base della mansione svolta, si provvederà a inquadrare il lavoratore in una speciþca categoria di lavoro domestico. In caso di mansioni plurime, ai Þni dell inquadramento in categoria di lavoro, le mansioni di assistenza sono considerate prevalenti sulle altre. Inquadramento del lavoratore L inquadramento in una categoria di lavoro domestico è rilevante ai Þni dell applicazione della: retribuzione minima durata del periodo di prova progressione automatica di carriera. Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 9

8 Il contratto collettivo nazionale (CCNL) per il lavoro domestico, rinnovato nel febbraio del 2007, la cui sfera di applicazione viene estesa da dottrina e giurisprudenza in generale a tutti i lavoratori domestici in Italia (ad eccezione dei lavoratori ad ore), inquadra i lavoratori domestici in quattro livelli, a ciascuno delle quali corrispondono due parametri retributivi (ovvero due diversi indici di retribuzione minima):semplice e super. 1. LIVELLO A: i lavoratori non addetti all assistenza di persone, senza esperienza professionale o con un esperienza professionale non superiore ai 12 mesi (maturata anche presso datori di lavoro diversi), che svolgono compiti generici, manuali o di fatica, di natura esecutiva, sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili parametro A semplice: collaboratore famigliare generico in prima formazione;addetto alle pulizie; addetto alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere; assistente ad animali lavoratori; addetto alla pulizia ed annafþatura delle aree verdi; operaio comune. Profili parametro A super: addetto alla mera compagnia di persone autosufþcienti; baby-sitter con mansioni occasionali e/o saltuarie di mera vigilanza di bambini in occasione di assenze dei famigliari. 2. LIVELLO B: i lavoratori con esperienza superiore ai 12 mesi, che svolgono mansioni, sempre di natura esecutiva, implicanti speciþche capacità professionali. Profili parametro B semplice: collaboratore polifunzionale; custode; addetto alla stireria; cameriere; giardiniere; operaio qualiþcato; autista. Profili parametro B super: assistente a persone (anziani o bambini) autosufþcienti, che svolge anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa. 3. LIVELLO C: i lavoratori che possiedono speciþche capacità professionali, che gli permettono di svolgere la propria attività godendo di totale autonomia e responsabilità. Profili parametro C semplice: cuoco, addetto alla preparazione delle pietanze e all approvvigionamento delle materie prime. Profili parametro C super: assistente a persone (anziani o bambini) non autosufþcienti, senza diploma professionale, che svolge altresì mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa. 4. LIVELLO D: i lavoratori provvisti di diploma nello speciþco campo oggetto della propria mansione, che svolgono con piena autonomia decisionale e responsabilità attività di gestione e di coordinamento. Profili parametro D semplice: amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo; governante;capo cuoco; capo giardiniere; istitutore. Profili parametro D super: assistente a persone (anziani o bambini) non autosufþcienti, in possesso di un diploma professionale o di un attestato speciþco (es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico), che svolge altresì mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa; direttore di casa. Attenzione! Il termine Colf sta per collaboratori al lavoro familiare. Di conseguenza, in questa categoria rientrano tutti i lavoratori delle categorie A, B, C e D che non siano badanti (= assistenti alla persona). Questa distinzione è importante ai Þni delle comunicazioni di assunzione. Attenzione! Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente. Le mansione di assistenza alla persona sono ritenute prevalenti. Il contratto collettivo nazionale individua poi due ulteriori categorie di lavoratore domestico, in cui si distinguono i lavoratori adibiti all assistenza e quelli adibiti a mere prestazioni di attesa. Prestazioni esclusivamente d attesa (notturna) Sotto questa categoria rientra il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, che dovrà essere interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore 8. Tali lavoratori non prestano assistenza - soltanto compagnia. Durante l orario d servizio, il datore di lavoro ha l obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. La categoria per le mansioni di attesa è unica, e così il minimo retributivo (vedi Prestazione di attesa, in Tabella 3 a pag. 12). Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella dei minimi retributivi orari della seconda categoria, non conviventi, limitatamente al tempo effettivamente impiegato e con le eventuali maggiorazioni contrattuali. Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona Categoria speciþca di lavoratori adibiti all assistenza è quella del personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, la cui durata dev essere interamente ricompresa tra le ore 20 e le ore 8. Il carattere di discontinuità a cui si fa riferimento riguarda la natura stessa della prestazione, che prevede attesa ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predeþnito, indicato dall orario di lavoro. A tali lavoratori, inquadrati nel livello B Super qualora diano assistenza a soggetti autosufþcienti e nel livello C super o D super a soggetti non autosufþcienti, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione prevista per l assistenza notturna (vedi Attesa notturna in Tabella 3 a pag. 12), nonché la prima colazione, la cena e un idonea sistemazione per la notte. La recente riforma del mercato del lavoro, la cosiddetta Legge Biagi, ha introdotto un ulteriore categoria: Il lavoratore domestico occasionale il lavoratore domestico occasionale, che svolge piccoli lavori domestici di straordinario, compresa l assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate, o con handicap. Solo alcuni tipi di lavoratori, identiþcati in modo particolareggiato dalla legge, rientrano in questa speciþca categoria, e l attività si deve svolgere entro precisi limiti temporali. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e i pensionati, i disabili e i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro. La durata complessiva dell attività non deve superare 30 giorni annuali e il compenso annuale non deve essere superiore a 5 mila euro. 10 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora

9 La peculiarità di questi rapporti è rappresentata dalla sempliþcazione delle procedure di assunzione e di pagamento dei contributi e delle stesse retribuzioni (buoni del valore nominale di 7,50 euro, inclusivi dello stipendio e dei contributi INPS e INAIL, che possono essere riscossi solo per mezzo di società autorizzate). Orario di lavoro La prima distinzione in merito all orario di lavoro è tra lavoratori: ad ore: se prestano giornalmente un attività lavorativa inferiore alle 4 ore; a mezzo servizio: se lavorano almeno 4 ore giornaliere, per un massimo di 8 ore; a servizio intero: se lavorano oltre le 10 ore giornaliere e convivono con la famiglia che offre loro, oltre la retribuzione pattuita, anche vitto ed alloggio. Un orario di lavoro superiore alle 8 ore non è consentito se non ai conviventi. Per il personale a servizio intero, è il datore di lavoro a Þssare l orario di lavoro, mentre per servizio ridotto o ad ore l orario sarà concordato fra le parti. In entrambi i casi, nel concordare l orario di lavoro dovrà essere rispettato il diritto del lavoratore ad un conveniente riposo durante il giorno e ad un riposo notturno di almeno otto ore consecutive. In particolare, il contratto nazionale per il lavoro domestico Þssa i seguenti limiti massimi all orario di lavoro concordato fra le parti. I minimi variano a seconda che i lavoratori siano o meno conviventi e riguardano esclusivamente i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 4 ore. Tabella 1: Limiti massimi all orario di lavoro Ore giornaliere non consecutive Totale ore settimanali* Lavoratori conviventi Lavoratori non conviventi 8 40 * distribuite su 5 o 6 giorni Possono lavorare per un massimo di 30 ore a settimana: i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super; gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio che prevedono al loro termine il rilascio di un titolo riconosciuto dallo Stato. e o oppure per un limite massimo di 10 ore al giorno in non più di 3 giorni a settimana: Il loro orario di lavoro dovrà essere così articolato: interamente tra le ore 6-14; oppure interamente tra le ore 14-22; oppure in non più di tre giorni settimanali, per un massimo di 10 ore al giorno Il diritto al riposo Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. Per il non convivente vale come limite il massimo di ore lavorabili nell arco della giornata. Il consumo del pasto Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti. In quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell orario di lavoro. Recupero ore E possibile accordarsi per il recupero di eventuali ore non lavorate, per non più di 2 ore giornaliere, da retribuire come orario normale e non straordinario. Lavoro notturno L attività lavorativa prestata fra le ore 22 e le ore 6, e non prevista dal accordo di lavoro, deve considerarsi lavoro notturno e dev essere compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione base oraria concordata. Il lavoro notturno prestato oltre il normale orario di lavoro è da qualiþcarsi come lavoro straordinario notturno, con maggiorazione pari al 50% della retribuzione base oraria. Nel casi di lavoro ad ore, si considera lavoro notturno quello svolto per almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattina straordinari Il lavoro che eccede la durata massima prevista (Vedi Orario di lavoro a pag. 11), salvo che il prolungamento non sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate, deve considerarsi lavoro straordinario. Il datore di lavoro ha diritto a chiedere al lavoratore una prestazione lavorativa, oltre l orario concordato, almeno con un giorno di preavviso. Il lavoratore può riþutarsi di svolgere la prestazione solo in presenza di un giustiþcato motivo. Vitto e alloggio In base alle mansioni e all orario concordati e alla richiesta da parte del datore di lavoro che il lavoratore conviva con la famiglia presso la quale andrà a svolgere la propria attività, il datore di lavoro dovrà corrispondere vitto, alloggio, entrambi o nessuno dei due. Nei casi in cui l obbligo sia previsto, il datore di lavoro dovrà garantire: un vitto che assicuri una nutrizione sana e sufþciente un l'ambiente di lavoro non nocivo all'integrità Þsica e morale; Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 11

10 un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza. Lavoratore convivente: vitto e alloggio e indennità vitto e alloggio Lavoratore con orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, per cui sia prevista la presenza continuativa sul posto di lavoro: diritto al pasto o comunque ad un indennità pari al valore convenzionale del vitto. Lavoratore addetto a prestazioni di attesa notturna (tra le ore e le ore 8.00): diritto alla prima colazione e alla cena, o comunque ad un indennità pari al loro valore convenzionale, e ad un idonea sistemazione per la notte. Qualora il datore di lavoro non provveda direttamente al pasto, dovrà essere corrisposto al lavoratore un indennità pari al suo valore convenzionale. Il valore convenzionale dell indennità vitto e alloggio viene stabilito di anno in anno da una commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro. Le informazioni sul valore della indennità di vitto e alloggio possono essere trovate sul sito dell INPS o del Ministero del lavoro. Per il 2007 sono stati stabiliti i seguenti valori: Tabella 2: Indennità sostitutiva di vitto e alloggio 2007 Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità vitto e alloggio 1,637 1,637 1,416 4,69 La retribuzione Alla stipula del contratto, datore di lavoro e lavoratore si accordano sullo stipendio, o retribuzione, che può essere quantiþcato su base oraria o su base mensile. in occasione del pagamento dello stipendio, il datore di lavoro deve predisporre (in duplice copia, una per il lavoratore Þrmata dal datore di lavoro, e l altra per il datore di lavoro Þrmata dal lavoratore), un prospetto paga (facsimile allegati a pag. 50/51), in cui verranno riportate e quantiþcate tutte le componenti della retribuzione. Il prospetto paga deve essere predisposto permetterà al datore di lavoro di tutelarsi in caso di controversie di lavoro. Il prospetto paga è composto da: 1) retribuzione mensile o paga oraria pattuita; 2) indennità di vitto e alloggio 3) scatti di anzianità 4) ore di lavoro straordinario 5) ore di lavoro straordinario notturno 6) ore di lavoro durante le festività 7) tredicesima 8) superminimo individuale 9) ritenute INPS a carico del lavoratore Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare, entro il 15 marzo dell anno successivo all anno di riferimento, una dichiarazione dalla quale risulti il totale delle somme erogate al lavoratore nell arco dell anno: il cosiddetto CUD (CertiÞcazione unica dei compensi), utile ai Þni della dichiarazione dei redditi (vedi allegato a pag. 49) La retribuzione base Nel negoziare le condizioni contrattuali, le parti sono libere di trovare il loro accordo, in base alle altre condizioni di lavoro, ma non possono concordare in nessun caso uno stipendio inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge. Per controllare i minimi retributivi aggiornati si può consultare il sito del ministero del Lavoro, condizioni di lavoro>disciplina del rapporto di lavoro. Tabella 3: Minimi retributivi dal 1 marzo 2007 Categoria Conviventi Non conviventi Assistenza notturna Prestazione di attesa Tempo pieno Lavoratori, studenti Livello Unico 12 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 30ore/sett Autosufficienti Non autosufficienti h. 21:00 8:00 Stipendio mensile Stipendio mensile Stipendio orario Stipendio mensile Stipendio mensile Stipendio mensile A 550,00 --\-- 4,00 --\-- --\-- 577,50 A super 650,00 --\-- 4,70 --\-- --\-- 577,50 B 700,00 500,00 5,00 --\-- --\-- 577,50 B super 750,00 525,00 5,30 862,50 --\-- 577,50 C 800,00 580,00 5,60 --\-- --\-- 577,50 C super 850,00 --\-- 5,90 --\-- 977,50 577,50 D 1.000,00 --\-- 6,80 --\-- --\-- 577,50 D super 1.050,00 --\-- 7,10 --\ ,50 577,50 (Per D e Dsuper, indennità 150,00) Indennità di vitto e alloggio Al lavoratore convivente dovrà in ogni caso venire corrisposto il cosiddetto compenso sostitutivo di vitto e alloggio, un importo che va a compensare quello che la legge considera un disagio: la possibilità di godere di vitto e alloggio in modo autonomo. L obbligo del datore di lavoro di provvedere al vitto e all alloggio in caso di convivenza può essere infatti positivo all inizio, soprattutto per le lavoratrici immigrate, perché così hanno un posto dove dormire, ma successivamente diventa un problema perché difþcilmente riescono a godere

11 di una vita propria. Il valore convenzionale del vitto e alloggio per il 2007 è indicato alla Tabella 2 a pagina 12. Al lavoratore convivente dovrà essere corrisposto il corrispettivo convenzionale del vitto e alloggio per tutti i giorni di ferie goduti. Scatti di anzianità Gli scatti di anzianità, pari al 4% della retribuzione effettiva, spettano al lavoratore per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro. Gli scatti di anzianità non possono venire inclusi nell eventuale superminimo. Straordinari La retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore in caso di lavoro che eccede la durata massima prevista (vedi Orario di lavoro a pag. 11), salvo che il prolungamento non sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate, deve essere maggiorata nel modo seguente: Se è svolto da non conviventi tra le 40 e le 44 ore settimanali, nell intervallo tra le ore 6 alle ore 22: maggiorata del 10% Se si svolge tra le ore 6 alle ore 22: maggiorata del 25% Se si svolge tra le ore 22 alle ore 6 (straordinario notturno): maggiorata del 50% se viene prestata nella giornata di domenica o di festività: maggiorata del 60% Lavoro straordinario notturno Il lavoro notturno prestato oltre il normale orario di lavoro è da qualiþcarsi come lavoro straordinario notturno, per cui l incremento della retribuzione va indicato nel prospetto paga come straordinario notturno, con maggiorazione pari al 50% della retribuzione base oraria. Festività La legge riconosce al lavoratore le festività nelle giornate del 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, e del Santo Patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro. In tali giornate al lavoratore spetta il riposo e il diritto alla retribuzione. Perciò, in caso di prestazione lavorativa, la retribuzione oraria dovrà essere maggiorata del 60%. Sotto la voce festività vanno anche incluse le ore di lavoro svolte durante il riposo settimanale. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle ore di riposo settimanale non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, Il riposo settimanale domenicale o di altro giorno solenne - è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, le ore di lavoro saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione base. Tredicesima Ai lavoratori domestici spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva, in tutto e per tutto uguale alla retribuzione mensile concordata, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di tali mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Superminimo individuale Il superminimo è una quota aggiunta in modo facoltativo alla retribuzione da parte del datore di lavoro che vuole premiare il dipendente. Viene indicata come extra nel prospetto paga. Contributi previdenziali a carico del lavoratore Il datore di lavoro è tenuto per legge al versamento dei contributi previdenziali INPS a favore del lavoratore domestico (vedi Procedimento di calcolo dei contributi trimestrali a pag. 25). Di questo importo complessivo, una frazione è a carico del lavoratore. Per legge, il datore di lavoro ha il diritto di sottrarre questa quota del contributo dallo stipendio del lavoratore. In pratica, questo avviene di rado, dato l importo minimo della quota. Nella busta paga la retribuzione al lordo dei contributi a carico del lavoratore va distinta dalla retribuzione netta. Riposo settimanale La Costituzione italiana riconosce il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale. Questo sarà pari a: Tabella 4: Riposo settimanale Riposo giornata solenne Altra giornata Lavoratori ad ore, meno di 5 giorni alla settimana 24 ore - Lavoratori con almeno 4 ore al giorno 12 ore 12 ore oppure 24 ore - Lavoratori a servizio intero o conviventi 24 ore 12 ore Datore di lavoro e lavoratore dovranno concordare in fase di negoziazione del contratto il giorno del riposo solenne, di solito coincidente con la domenica, ma diverso se il lavoratore professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica. Le prestazioni lavorative effettuate la domenica, che il datore di lavoro potrà richiedere solo per esigenze imprevedibili, devono essere retribuite con una maggiorazione del 60%. Le ore di riposo non godute di domenica devono essere recuperate dal lavoratore il giorno successivo. Qualora invece vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 13

12 maggiorata del 40%. Ferie Ogni lavoratore ha per la Costituzione italiana il diritto irrinunciabile di godere di ferie annuali. Per ferie si intende un periodo di riposo, libero da attività lavorativa, che permetta al lavoratore il recupero delle energie Þsiche e psichiche, sia nell interesse del dipendente che del datore di lavoro. Le ferie maturate non possono essere frazionate in più di 2 periodi poiché hanno la funzione di permettere al lavoratore un recupero delle energie psico-þsiche. Tabella 5: Durata minima ferie annuali 14 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora Giorni ferie Lavoratori ad ore 8 Lavoratori a mezzo servizio fino a 5 anni di anzianità 15 oltre 5 anni di anzianità 20 Lavoratori a servizio intero o conviventi 26 Il lavoratore in prova, durante tale periodo, matura comunque il diritto alle ferie. I giorni di prova dovranno dunque essere conteggiati. Se il rapporto di lavoro non supera l anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, a partire da 1 mese di servizio. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero. Es. al lavoratore a servizio intero che ha prestato attività per 2 mesi spetteranno 2/12simi x 26 giorni di ferie = 4 giorni e 3 ore). Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturate nell anno è Þssato dal datore di lavoro, generalmente da giugno a settembre, nel rispetto delle esigenze del dipendente. Le ferie devono essere godute nell arco dell anno. I lavoratori di cittadinanza non italiana possono però, con il consenso del datore di lavoro, accumulare le ferie in un biennio, se hanno necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non deþnitivo. Attenzione! Al lavoratore che usufruisce di vitto e alloggio spetta, per il periodo delle ferie, oltre la retribuzione, anche l indennità vitto e alloggio convenzionale. Attenzione! In caso coincidano con festività nazionali le giornate di ferie non vengono conteggiate. Attenzione! Se il lavoratore non presta attività lavorative a causa di sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro, gli dovrà essere corrisposta comunque la retribuzione globale. 3) La stipula del contratto Una volta concordate verbalmente le condizioni di lavoro, il terzo passo (consigliabile, ma non obbligatorio) è mettere il tutto per iscritto. Si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro individuale, nella forma di una lettera d assunzione (facsimile allegati a pag. 52/53). La lettera di assunzione, Þrmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Il documento, che non può essere in contrasto con le disposizioni di legge, dovrà contenere, oltre ad eventuali clausole speciþche: la data di inizio del rapporto di lavoro; l'eventuale data di cessazione se e' un contratto a termine; la durata del periodo di prova; la categoria di appartenenza e l'anzianità di servizio in detta categoria; l'esistenza o meno della convivenza; l'orario in cui si articola la prestazione di lavoro; il giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva, quando è prevista; il periodo concordato di godimento delle ferie annuali; la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari; l'eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali; la retribuzione pattuita; le eventuali condizioni del vitto e dell'alloggio. Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi su condizioni di lavoro diverse da quelle indicate dalla legge, purché risultino più favorevoli per il lavoratore. Attenzione! In assenza di contratto scritto, in caso di controversia (vedi controversie in materia di lavoro a pag. 45), generalmente vengono fatte valere durante il tentativo di conciliazione le condizioni contrattuali del contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico. Assunzione a tempo indeterminato o determinato L assunzione di regola è a tempo indeterminato. L assunzione può effettuarsi a tempo determinato, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. A titolo esempliþcativo: per l'esecuzione di un servizio deþnito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;

13 per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; per sostituire lavoratori in ferie. Per queste causali, i datori di lavoro potranno avvalersi delle agenzie di lavoro interinale per l assunzione. Lavoro ripartito E consentita l assunzione di due lavoratori che assumono in solido l adempimento di un unica obbligazione lavorativa. Ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell adempimento dell intera obbligazione lavorativa. Il contratto di lavoro deve essere, in questi casi, stipulato in forma scritta. Nel contratto dovrà essere indicato: il trattamento economico e le condizioni di lavoro spettante a ciascun lavoratore; la parte dell attività che ciascuno dei due lavoratori intende svolgere; in quale periodo di tempo ciascuno dei due lavoratori intende svolgere la propria parte; il luogo dove si svolge l attività lavorativa I due lavoratori potranno determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché modiþcare i rispettivi orari di lavoro. Il trattamento economico e le condizioni di lavoro di ciascuno dei due lavoratori è suddiviso fra i due lavoratori in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano la cessazione dell intero contratto di lavoro. Se su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell altro prestatore di lavoro, quest ultimo si rende disponibile ad adempiere l obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente, il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l assenza di intesa fra le parti comporterà l estinzione dell intero vincolo contrattuale. Il periodo di prova I lavoratori domestici sono soggetti ad un periodo di prova predeþnito per legge. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione maturata e delle eventuali compensi per lavoro straordinario corrispondenti al lavoro prestato. Il lavoratore in prova è infatti pariþcato a tutti gli effetti ai lavoratori assunti in via deþnitiva e dev essere regolarmente retribuito. Al termine del periodo di prova, se non è intervenuta alcuna volontà di interrompere il rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro o del lavoratore, il rapporto di lavoro si intende perfezionato a tutti gli effetti e il periodo di prova va calcolato ai Þni dell anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è legato alla categoria di inquadramento del lavoratore. Tabella 6: Durata periodo di prova Giorni prova Lavoratori ad ore o mezzo servizio 8 Profilo A, A super, B, B super, C, C super 8 Profilo D, D super 30 I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo. Pertanto sono da escludersi dal conteggio i giorni di festività, permessi, malattia. Il patto di prova può anche essere verbale, ma dovrà essere redatto per iscritto se limita la durata della prova rispetto ai termini Þssati dalla legge o ne esclude totalmente l applicazione. Le parti non possono stabilire un periodo di prova di durata superiore a quella stabilita dalla legge. 4) L iscrizione agli enti previdenziali Iscrizione INPS Una volta assunto, il datore di lavoro ha l obbligo di assicurare all INPS il lavoratore domestico, qualunque sia la durata del lavoro; anche se il lavoro è saltuario o discontinuo; anche se è già assicurato presso un altro datore di lavoro; anche se è già assicurato per un altra attività lavorativa; anche se è di nazionalità straniera; anche se è titolare di pensione. L assicurazione garantisce il pagamento delle pensioni di natura previdenziale e di natura assistenziale, nonché delle prestazioni a sostegno del reddito. Quando fare la denuncia INPS La denuncia dev essere eseguita al momento dell assunzione o comunque non oltre il decimo giorno successivo alla Þne del trimestre solare in cui è avvenuta l assunzione: 10 aprile se l assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo 10 luglio se l assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno 10 ottobre se l assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre 10 gennaio se l assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre. La denuncia dovrà essere presentata anche se sono scaduti i termini richiesti. In quel caso, al datore di lavoro verrà applicata una sanzione amministrativa. Come fare la denuncia INPS La denuncia di assunzione di lavoratore domestico si può fare: per telefono: al numero verde , comunicando i dati personali, il codice Þscale, gli estremi del documento di identità del datore del lavoro e del lavoratore e la data di denuncia di assunzione all INAIL. Al termine della chiamata l operatore vi darà un codice rapporto di lavoro e contro codice che fungeranno da ricevuta dell avvenuta denuncia e serviranno per richiedere l invio dei bollettini. On-line: compilando e inviando il modulo direttamente dal sito INPS ( utente>cittadino>lavoro domestico: denuncia on line dei collaboratori domestici). Un operatore telefonico vi chiamerà comunque per chiedere la conferma dei dati inviati on-line. Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 15

14 L INPS, dopo aver veriþcato la regolarità della denuncia, creerà un archivio personale del lavoratore, nel quale saranno accreditati tutti i versamenti contributivi. Nel giro di qualche giorno, verrà inviato a casa del datore di lavoro un foglio che attesta l avvenuta denuncia del rapporto lavorativo. Al lavoratore verrà rilasciato un tesserino contenente tutti i suoi dati e gli verrà attribuito un codice Lavoratore. Questo codice sarà riportato sui bollettini per i versamenti dei contributi. Nel caso in cui il lavoratore ha più datori di lavoro, il codice è lo stesso. Iscrizione all INAIL L INAIL tutela il lavoratore contro i danni Þsici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del dipendente, salvo i casi di reato commesso per violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro. L assicurazione ha avvio con la denuncia all INAIL del rapporto di lavoro. Quando fare la denuncia INAIL Il datore di lavoro deve dare comunicazione all INAIL dell inizio dell attività di lavoro domestico (DNA) entro 24 dall assunzione. Se, per la natura dei lavori o per l urgenza del loro inizio, non è possibile rispettare questi termini, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all inizio delle attività, motivando il ritardo. In caso di omessa o ritardata comunicazione, l INAIL applicherà una sanzione amministrativa. Come fare la denuncia INAIL L INAIL sta predisponendo una nuova procedura sempliþcata per l inoltro della Dna. Nel frattempo, e solo Þno al rilascio della nuova procedura, è possibile effettuare la denuncia: per telefono: al numero verde , comunicando il codice Þscale del datore del lavoro e del lavoratore, se badante/colf, la data di assunzione e la data di denuncia di assunzione all INAIL. Al termine della chiamata l operatore vi darà i riferimenti di protocollo che fungeranno da ricevuta dell avvenuta denuncia. per posta elettronica: scrivendo a dna@inail.it, e comunicando i dati personali, il codice Þscale e gli estremi del documento di identità del datore del lavoro e del lavoratore, se badante o colf, nonché la data dell inizio del rapporto, indicando come riferimento per la pratica i seguenti codici: - Posizione assicurativa: Codice d accesso: ) Comunicare l assunzione Una volta stipulato il contratto di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente l assunzione a: Anagrafe: nel caso in cui il lavoratore sia convivente Centri per l impiego: in ogni caso A partire dal 1 gennaio 2007 è stata abrogata la comunicazione alla Questura che andava fatta entro 48 ore dall assunzione del lavoratore extracomunitario. Denuncia all Anagrafe Quando fare la denuncia Se il lavoratore è convivente, sia italiano che straniero, la comunicazione dovrà essere effettuata all UfÞcio anagrafe del comune di residenza, entro 20 giorni dall inizio della convivenza. Come fare la denuncia Il lavoratore deve recarsi presso l UfÞcio comunale per chiedere l iscrizione anagraþca portando con sé copia del passaporto e del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro potrà accompagnare il lavoratore e fare davanti all operatore comunale la dichiarazione di consenso all alloggio oppure potrà fare tale dichiarazione per iscritto, allegando una fotocopia del documento di identità, e darla direttamente al lavoratore. Centro per l impiego Il datore di lavoro è inoltre tenuto a comunicare al centro per l impiego (ex ufþci pubblici di collocamento) territorialmente competente la data di assunzione, la scadenza del rapporto (NO se a tempo indeterminato), i dati anagraþci del lavoratore, la qualiþca professionale, la tipologia contrattuale, nonché il trattamento economico e normativo. Quando fare la denuncia Il datore di lavoro deve comunicare almeno il giorno antecedente l instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l Impiego del lavoratore. Come fare la denuncia Il datore di lavoro, dovrà compilare il modulo C/ASS del Centro d Impiego del proprio comune e inviarlo al centro stesso via raccomandata con ricevuta di ritorno. Una banca dati contenente l elenco dei Centri d Impiego di ogni comune di trova su page>lavoro>occupazione e mercato del lavoro>centri impiego. Il modulo si può ritirare di persona presso il Centro per l Impiego, oppure scaricare dal sito di riferimento della regione o della provincia dove avrà luogo il rapporto di lavoro. Ricordiamo ai Þni della ricerca nei siti, che il modulo C/ASS rientra nella categoria del collocamento ordinario (es. Modulistica>Collocamento ordinario, obbligatorio, spettacolo>ordinario>c/ass). Ricordiamo che il modello C/ASS è utilizzato sia da aziende che da datori di lavoro privati. Per il lavoro domestico, che prevede solo il datore di lavoro privato, non si devono inserire dati societari, come ad esempio la sede legale. In allegato occorre allegare la fotocopia del documento del datore di lavoro e del lavoratore. Attenzione! Carta di soggiorno: Ricordiamo che, al termine di quest ultimo passaggio per l assunzione, il lavoratore domestico comunitario e neocomunitario dovrà recarsi per richiedere la carta di soggiorno nella Questura del comune di dimora, oppure presso gli ufþci postali abilitati utilizzando gli appositi kit. 16 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora

15 Per la richiesta occorre: 4 foto formato tessera Copia del passaporto Copia della lettera di assunzione Copia della denuncia all INPS presentata dal datore di lavoro Il kit dev essere consegnato negli UfÞci Postali con Sportello Amico, in busta aperta. Per conoscere l indirizzo gli UfÞci Postali con Sportello Amico si può usare il numero verde di Poste Italiane, tel Ricordiamo che i kit si trovano solo alla posta, ma qualora si decida di andare in questura i kit non servono. Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 17

16 Svolgimento del rapporto di lavoro Una volta stipulato il contratto di lavoro e assunto il lavoratore, ha inizio il rapporto di lavoro, nel corso del quale sorgono diritti e obblighi a capo di datore di lavoro e lavoratore. Qui di seguito verranno descritti diritti e obblighi in materia di: 1. festività 2. ferie 3. assenze 4. malattia 5. infortunio 6. permessi 7. matrimonio 8. maternità 9. paternità 10. danni Festività nazionali La legge riconosce al lavoratore il diritto al riposo e alla retribuzione durante le festività nazionali. Queste sono: Capodanno (1 gennaio) Epifania (6 gennaio) Lunedì di Pasqua Festa della Liberazione (25 aprile) Festa dei lavoratori (1 maggio) Festa della Repubblica (2 giugno) Ferragosto (15 agosto) Festa di Tutti i Santi (1 novembre) Annunciazione (8 dicembre) Natale (25 dicembre) Santo Stefano (26 dicembre) Santo Patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro. Attenzione! In caso di prestazione lavorativa durante le festività nazionali, la retribuzione dovrà essere maggiorata del 60%. Ferie annuali Ogni lavoratore ha per la Costituzione italiana il diritto irrinunciabile di godere di ferie annuali. Per ferie si intende un periodo di riposo, libero da attività lavorativa, che permetta al lavoratore il recupero delle energie Þsiche e psichiche, sia nell interesse del dipendente che del datore di lavoro. I giorni di ferie devono dunque essere continuativi - non spezzati da giorni lavorativi - e devono avere una periodicità almeno annuale. All atto dell assunzione il datore di lavoro si accorderà con il dipendente sul periodo riservato al godimento delle ferie annuali. Per informazioni sulla durata minima delle ferie, vedi Tabella 5 a pag. 14. Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturate nell anno è Þssato dal datore di lavoro, generalmente da giugno a settembre, nel rispetto delle esigenze del dipendente. Le ferie devono essere godute nell arco dell anno. I lavoratori di cittadinanza non italiana possono però, con il consenso del datore di lavoro, accumulare le ferie in un biennio, se hanno necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non deþnitivo. La coincidenza con le festività In caso di coincidenza delle ferie con le festività, il periodo feriale si sospende Þno al termine delle festività. Terminate queste ricomincia a decorrere per il tempo stabilito. Le ferie non godute I giorni di ferie maturati e non goduti non si perdono. Possono essere spostati ad una data diversa, sempre concordata con il datore di lavoro. In alternativa, ma solo in casi eccezionali e previsti dalla legge, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere retribuiti con un indennità sostitutiva. In caso di interruzione per malattia o infortunio Se il lavoratore dovesse ammalarsi o subire un infortunio durante le ferie, dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro, perché questi possa fare effettuare dei controlli sanitari, inviando gli ispettori dell INPS per l abitazione del lavoratore. Se la malattia o l infortunio si dovesse veriþcare all estero, il lavoratore dovrà conservare la documentazione medica da produrre poi al datore di lavoro. In questi casi il periodo di ferie si sospende automaticamente. Le ferie potranno riprendere a partire da una data nuova, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro. In caso di dimissioni o licenziamento Se il rapporto di lavoro cessa a causa di dimissioni o licenziamento, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, anche se non è stato raggiunto un intero anno di servizio. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero. Le ferie non rientrano nel calcolo dei giorni di preavviso, che quindi decorre a partire dal rientro dalle ferie o viene calcolato considerando che ci sono dei giorni di ferie da godere. Se non sarà possibile usufruire dei giorni di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è vincolato però ad erogare l indennità per ferie non godute secondo la retribuzione in atto in quel momento. L indennità per ferie non godute Il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite non può essere sostituito dall indennità di compenso per ferie non godute, salvo il Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 19

17 caso di risoluzione del rapporto di lavoro. L indennità giornaliera è pari alla retribuzione di 1 giorno di ferie. I giorni di ferie non goduti devono comunque essere calcolati ai Þni del pagamento dei contributi. Retribuzione dei giorni di ferie Qui di seguito il procedimento di calcolo per computare il valore di ogni giorno di ferie ai Þni del pagamento dell indennità Se il lavoratore viene pagato su base mensile, la retribuzione di ogni giorno di ferie è pari a un ventiseiesimo dello stipendio mensile, comprensivo dell indennità di vitto e alloggio, qualora il lavoratore sia convivente. Facciamo un esempio: se il lavoratore ha uno stipendio di 600 euro al mese, bisognerà dividerlo per 26. Dunque 600/26 = 23,08. Se è convivente, a questo importo bisognerà aggiungere il valore convenzionale dell indennità vitto e alloggio, che per il 2007 è pari ad 4,69. Dunque 23,08 + 4,69 = 27,77. Se il lavoratore viene pagato su base oraria, per ottenere il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie occorre prendere come riferimento il numero delle ore lavorative del mese precedente e dividerle per 26. Questo importo dovrà essere moltiplicato per la retribuzione oraria convenuta per determinare la retribuzione di ogni giorno di ferie. Facciamo un esempio: se il lavoratore lavora 15 ore a settimana e nel mese precedente ha lavorato complessivamente 62 ore (4 settimane piene e due giorni), bisognerà dividere il totale complessivo per 26, per ottenere il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie. Dunque 62 ore/26 = 2.38 ore. Se consideriamo una paga oraria di 7 euro, bisognerà moltiplicarla per il numero di ore ferie. Dunque ogni giorno di ferie sarà retribuito così: 7 x 2.38 = Tabella 7: Esempio di calcolo della retribuzione di ogni giorno di ferie 1) Determinare le ore che compongono 1 giorno di ferie Ore lavorative retribuite mese precedente diviso = NUMERO ORE COMPRESE IN 1 GIORNO DI FERIE ,23 2) Calcolare la retribuzione di 1 giorno di ferie Numero ore comprese in 1 giorno di ferie per retribuzione oraria convenuta = RETRIBUZIONE DI 1 GIORNO DI FERIE più quota vitto e alloggio (se convivente) = RETRIBUZIONE GIORNO DI FERIE CONVIVENTE 4,23 5,45 23, ) Calcolare i giorni di ferie retribuiti nell arco del trimestre lavorativo giorni di ferie goduti nel trimestre per retribuzione 1 giorno ferie convivente = RETRIBUZIONE FERIE NEL TRIMESTRE 5 24, ,4265 Attenzione! Al lavoratore che usufruisce di vitto e alloggio spetta, per il periodo delle ferie, oltre la retribuzione, anche l indennità vitto e alloggio convenzionale. Attenzione! Se il lavoratore non presta attività lavorative a causa di sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro, gli dovrà essere corrisposta comunque la retribuzione globale. Assenze dal lavoro Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustiþcate al datore di lavoro. Le assenze non giustiþcate entro il 5 giorno - ove non si veriþchino cause di forza maggiore sono da considerarsi giusta causa di licenziamento. A tal Þne la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all indirizzo indicato nella lettera di assunzione. Se il lavoratore si presenta oltre tale periodo il datore di lavoro è dunque libero di considerare il rapporto di lavoro ormai cessato, senza che occorra alcun preavviso, oppure può decidere che questo continui regolarmente. In tal caso nulla sarà dovuto al lavoratore per il periodo di assenza, salvo il caso in cui il datore e il lavoratore decida di considerarlo periodo di ferie. Malattia In caso di malattia, il lavoratore dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro. Il lavoratore non convivente dovrà comprovare la malattia con certiþcato medico rilasciato entro il giorno successivo dall inizio della malattia. Questo dovrà indicare il periodo di presunto impedimento al lavoro e dovrà essere spedito o consegnato al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio del certiþcato. Per i lavoratori conviventi non è necessario l invio del certiþcato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l obbligo della spedizione del certiþcato medico invece qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non sia presenti nell abitazione. Conservazione del posto In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue: 20 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora

18 Tabella 8: Giorni di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio Anzianità Giorni malattia Fino a 6 mesi 10 Da 6 mesi a 2 anni 45 Oltre i 2 anni 180 I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell>anno solare intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall evento. La misura della retribuzione Durante questo periodo, la retribuzione sarà pari a: Þno al terzo giorno consecutivo: al 50% della retribuzione globale di fatto; dal quarto giorno in poi: al 100% della retribuzione globale di fatto. Il lavoratore malato ha diritto a ricevere l indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia. Infortunio Il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato in caso di assenza per infortunio, che deve essere comprovata da relativo certiþcato medico - indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro - da spedire al datore di lavoro entro 3 giorni dall evento (fa fede il timbro postale). L invio del certiþcato medico non è richiesto per i lavoratori conviventi, salvo il caso in cui ciò sia espressamente richiesto dal datore di lavoro, e nel caso in cui l infortunio capiti durante le ferie o in periodi nei quali il lavoratore non è presente nell abitazione. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni erogate dall Istituto Nazionale per l assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL): una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; una rendita per l'inabilità permanente; un assegno per l'assistenza personale continuativa; una rendita ai superstiti ed un assegno in caso di morte; le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; la fornitura degli apparecchi di protesi. Quando fare la denuncia Per godere dell assicurazione INAIL, il datore di lavoro dovrà denunciare l infortunio nei seguenti termini: infortuni mortali o presunti tali: entro le 24 ore, telegraþcamente; infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni: entro 2 giorni dall accertamento; infortuni con prognosi inferiore ai 3 giorni, ma non guariti: entro 2 giorni a partire dal quarto. Come si effettua la denuncia La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso l INAIL e corredata dal certiþcato medico. Un ulteriore denuncia dovrà essere indirizzata all autorità di Pubblica Sicurezza entro 2 giorni dall evento (Commissariato di Polizia, Questura, o, per i comuni in cui mancano, il Sindaco). Conservazione del posto di lavoro In caso di infortunio, il lavoratore, convivente o non convivente, avrà diritto alla conservazione del posto come da Tabella 8 a pag. 21. La misura della retribuzione Poiché le prestazioni economiche dell INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione completa solo per i primi tre giorni. In seguito, la retribuzione viene erogata dall INAIL. Il lavoratore infortunato ha diritto a ricevere l indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia. Attenzione! Il cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno o titolare di un permesso non idoneo a svolgere attività lavorativa, oppure in possesso di un permesso di soggiorno ma comunque irregolare perché non assunto regolarmente, in caso di infortuni ha comunque diritto all assicurazione contro gli infortuni, quindi ad eventuali rendite per invalidità accertate a seguito di un infortunio sul lavoro. Permessi Il dipendente ha diritto a godere di permessi retribuiti o non per: Visite mediche I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per l effettuazione di visite mediche documentate (coincidenti anche parzialmente con l orario di lavoro) nelle seguenti misure: Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 21

19 Tabella 9: Permessi retribuite per visite mediche Ore Lavoratori conviventi 16* Lavoratori non conviventi oltre 30 ore settimanali 12 sotto le 30 ore settimanali Riproporzione * Ridotte a 12 ore per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super e gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio che prevedono al loro termine il rilascio di un titolo riconosciuto dallo Stato. Per i lavoratori con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore devono essere riproporzionate in ragione dell orario di lavoro prestato, utilizzando dei parametri Þssi. Es. se il lavoratore ha prestato servizio per 29 ore alla settimana, il calcolo da fare è: (29x40)/100=11,6 ore. 29 sono le ore settimanali; 40 e 100 sono parametri Þssi. Al lavoratore che ne faccia richiesta, dovranno essere comunque concessi, per giustiþcati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In questo caso, non è dovuta l indennità sostitutiva del vitto e dell alloggio. Disgrazia familiare Il lavoratore ha diritto ad un pari a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2 grado. Nascita Al lavoratore uomo, in caso di nascita di un Þglio, spettano 2 giornate di permesso retribuito. Formazione professionale I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di 40 ore di permesso retribuito all anno per la frequenza di corsi di formazione professionale speciþci per collaboratori familiari o assistenti domiciliari. Scuola dell obbligo o scuola professionale Tenuto conto delle esigenze della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell obbligo o speciþco professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate. Le ore per gli esami annuali, entro l orario giornaliero, saranno invece retribuite nei limiti occorrenti agli esami stessi. Congedo matrimoniale La legge prevede che, in caso di matrimonio, ai lavoratori venga concesso un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, con diritto al pagamento del compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio, ove il lavoratore ne usufruisca. Il lavoratore otterrà il pagamento della relativa retribuzione a presentazione della documentazione comprovante l avvenuto matrimonio. Congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) Durante il congedo di maternità la legge dà alla lavoratrice-madre il diritto e l obbligo di astenersi dal lavoro. Il congedo di maternità può essere alternativamente preso: a) 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo il parto b) 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo il parto Nel secondo caso, la lavoratrice dovrà portare un certiþcato medico che attesti che la sua gravidanza è regolare e che le condizioni lavorative non sono rischiose per la salute del feto. Spetta anche per i periodi di interdizione anticipata disposta per motivi gravosi di salute. I periodi di congedo sono considerati come attività lavorativa a tutti gli effetti anche per scatti di anzianità, tredicesima e ferie. Dall inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e Þno alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. In caso di dimissioni volontarie presentate durante tale periodo la lavoratrice non è tenuta al preavviso. La data del parto è conteggiata nel periodo di congedo per maternità che precede il parto. Durante questo periodo ha diritto a ricevere un indennità pari all 80% della retribuzione media giornaliera (anticipata dal datore di lavoro) per i giorni di astensione obbligatoria (vedi Indennità di Maternità a pag. 35). Quando e come fare la domanda Per usufruire del diritto-obbligo del congedo familiare, occorre che la lavoratrice presenti al datore di lavoro e alla sede INPS di residenza: prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7 mese di gestazione: domanda di congedo per maternità delle lavoratrici dipendenti (astensione obbligatoria), Modulo MAT SR01 scaricabile dal sito chiave>sr01, corredata dal certiþcato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto. A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso: il certiþcato di nascita del Þglio oppure la dichiarazione sostitutiva (autocertiþcazione). Con richiesta a parte, utilizzando il modulo AP06 DEDUZIONI da presentare personalmente presso gli ufþci INPS, si deve segnalare la nascita per usufruire delle deduzioni Þscali per i Þgli a carico e richiedere l erogazione degli assegni familiari, se spettano (vedi Assegno nucleo familiare a pag. 36). 22 Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora

20 Danni Il lavoratore domestico è responsabile dei danni causati nello svolgimento dell attività lavorativa, ad esempio per la rottura di un vaso o il danneggiamento di un mobile, se il danno è stato causato intenzionalmente o con negligenza o disattenzione. In questi casi il datore di lavoro ha diritto a chiedere il risarcimento del danno entro 5 anni dal momento del danno. Il datore può accordarsi con la lavoratrice per trattenere dallo stipendio mensile una quota che non può superare il 10%, Þno al risarcimento totale del danno. Se nel frattempo, e prima che sia stata soddisfatta per intero la richiesta di risarcimento, si interrompe il rapporto di lavoro, il datore ha diritto a trattenere la somma dovuta Þno a 1/5 del TFR. Nel caso in cui, nonostante la trattenuta, il datore di lavoro non ottenga la somma di cui ha diritto, dovrà chiedere il saldo ed eventualmente agire in giudizio per inadempimento da parte del lavoratore. Se poi durante lo svolgimento dell attività lavorativa, il lavoratore cagiona un danno a un terzo estraneo (es. fa cadere un vaso dal balcone e danneggia l auto parcheggiata), dovrà rispondere per il danno procurato. Il terzo danneggiato può però rivolgersi direttamente al datore di lavoro che sarà tenuto a pagare il danno lamentato, per poi rivalersi sulla colf per il rimborso delle somme. Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora 23

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