Master Regolazione dell attività e dei mercati finanziari

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1 Master Regolazione dell attività e dei mercati finanziari Operatività in derivati Marialaura Napoli

2 2 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni

3 3 Strumenti finanziari - contratti derivati La Dir. 39/2004 introduce elementi di novitànella definizione della classe degli investimenti finanziari 1. mantiene immutata la definizione di prodotti finanziari 2. introduce una definizione autonoma di valori mobiliari 3. estende la nozione di strumenti finanziari, includendo così un elenco più vasto di contratti derivati Prodotti finanziari Strumenti finanziari.. Valori mobiliari e contratti derivati..e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria

4 4 Una operazione finanziaria Strumenti finanziari - contratti derivati consiste in un complesso di dati, parametri, regole/algoritmi di calcolo che, a partire da una somma di denaro iniziale, ha come scopo il conseguimento di un valore finale di natura finanziaria (importo monetario a scadenza) in grado di realizzare l interesse delle parti Rispetto ad un istituto giuridico tradizionale risulta particolarmente cruciale la puntuale definizione ed individuazione contrattuale di: dati anagrafici (ad esempio: importo investito, data partenza, scadenza, frequenza dei flussi..) dinamiche, regole di calcolo (modalità di rilevazione delle variabili del contratto, evento in grado di determinare l esito del contratto - es. payoff di una call option) grandezze di riferimento (titoli, grandezze finanziarie, merci ) quindi del contenuto del contratto, che ne definisce ed influenza il valore.

5 5 Strumenti finanziari - contratti derivati 1. I prodotti finanziari TUF, art. 1, c.1, lett. u) si caratterizzano per la forma di investimento => contrapposta ai mezzi di pagamento, espressamente esclusi dalla classe degli strumenti finanziari (TUF, art. 1, c. 4) per la natura finanziaria dell investimento stesso non includono i depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari

6 6 Strumenti finanziari - contratti derivati La Direttiva 39/2004/CE, art. 4, c. 1 definisce -al punto 2) [ ] servizio e attivitàdi investimento qualsiasi servizio o attivitàriportati nella sezione A dell allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell allegato I ; la Commissione stabilisce: -i contratti derivati di cui alla sezione C 7 dell allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati [ ], -i contratti derivati di cui nella sezione C 10 dell allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati [ ]. -al punto 17) strumento finanziario: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell allegato I ; -al punto 18) valori mobiliari: categorie di valori [ ]che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio : a) azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società [ ] b) obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure

7 7 Strumenti finanziari - contratti derivati 2. I valori mobiliari TUF, art. 1, c. 1-bis costituiscono una classe di strumenti finanziari si caratterizzano per la potenziale negoziabilità nel mercato di capitali => non solo attitudine allo scambio ma anche capacità di consentire in modo agevolato l incontro tra domanda e offerta con riferimento al concetto di negoziabilità in un mercato: i valori mobiliari sono ammessi al mercato se liberamente negoziabili (caratteristica implicita al valore mobiliare) gli strumenti finanziari necessitano di ammissione alle negoziazioni, per mezzo di regole NON discrezionali fissate dalla società di gestione del mercato (cfr. nelle slides seguenti le disposizioni del Regolamento Mercati Consob e del Regolamento di Borsa Italiana)

8 8 Strumenti finanziari - contratti derivati 3. Gli strumenti finanziari TUF, art. 1, c. 2 strumenti caratterizzati da elementi di standardizzazione gli strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari risultano prevalentemente idonei ad operazioni di mercato primario si fornisce una più dettagliata ed estesa definizione di strumenti finanziari derivati, volta ad includere nuove tipologie di sottostanti: derivati finanziari derivati su merci, connotati da elementi di finanziarietà derivati diversi

9 9 Strumenti finanziari - contratti derivati Sezione C strumenti finanziari (1) Valori mobiliari; (2) Strumenti del mercato monetario. (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o di altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. Derivati finanziari

10 10 Strumenti finanziari - contratti derivati..segue (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione). (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione. (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto C.6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini. Derivati su merci - regolamento mediante pagamento in contanti -negoziazione in un mercato regolamentato o sistema multilaterale => senza consegna fisica del bene - assenza di scopi commerciali

11 11 Strumenti finanziari - contratti derivati..segue (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. (9) Contratti finanziari differenziali. (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini. Derivati diversi - assimilazione ad altri strumenti finanziari derivati -negoziazione in un mercato regolamentato o sistema multilaterale - utilizzo di stanze di compensazione

12 12 Strumenti finanziari - contratti derivati => schema di riepilogo Il nuovo e più ampio impianto definitorio previsto dalla MIFID per gli strumenti finanziari D. Lgs. n. 164/2007 art. 1 confluisce nel TUF modificando l art. 1: - inserito il c. 1-bis; - modificato il c. 2 - inserito il c. 2-bis - modificato il c. 3 In particolare: il c. 1-bis contiene la definizione di valori mobiliari, tra cui alla lettera d)..qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure ; il c. 2 elenca gli strumenti finanziari, le cui lettere d), e), f), g), h), i), j) riprendono il contenuto dei punti 4-10 art. 4 dir. 39/2004; il c. 2-bis prevede in capo al Ministro dell Economia e Finanze l emanazione di un regolamento volto ad individuare..gli altri contratti derivati, quindi gli strumenti finanziari assimilati, di cui all art. 1, c. 2 lett. g) e j); il c. 3 individua gli strumenti finanziari derivati nei contratti previsti dal comma 2 lettere d) j) e gli strumenti previsti dal comma 1-bis lettera d).

13 13 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni

14 14 MERCATI REGOLAMENTATI Le sedi di negoziazione dei contratti derivati presenza di una controparte Centrale => assenza del rischio di insolvenza elevato livello di standardizzazione presenza di operatori market makers: si impegnano a quotare un prezzo DENARO o BID, al quale sono pronti ad acquistare ed un PREZZO ASK o LETTERA, al quale si impegnano a vendere; di solito, al fine di garantire liquidità alle transazioni, la società di gestione fissa un limite superiore al BID-ASK SPREAD MERCATI OVER THE COUNTER (OTC) mercati NON regolamentati le negoziazioni interessano strumenti con elevato livello di personalizzazione le controparti dei contratti sono gli stessi operatori spesso le istituzioni finanziarie svolgono il ruolo di operatori market makers per i prodotti più diffusi il contatto telefonico e telematico tra gli operatori assicura un elevato livello di competitività alle condizioni di prezzo offerte maggiore rischio di liquidità e di credito

15 15 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati Il Regolamento MERCATI CONSOB n fissa un complesso di regole, in capo alla società di gestione del mercato ed agli operatori ammessi, volte a disciplinare lo svolgimento delle negoziazioni all interno dei mercati regolamentati; l art. 16 Ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati richiede regole chiare e trasparenti per l ammissione (per i valori mobiliari, si richiede che gli stessi siano liberamente negoziabili); in particolare, per gli strumenti finanziari derivati, tali regole devono essere idonee a garantire un ordinato processo di formazione del prezzo ed a consentire efficaci condizioni di regolamento

16 16 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati Il Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Societàdi gestione dei mercati regolamentati: - Borsa, articolata in più comparti -IDEM, mercato degli strumenti derivati conformemente alle disposizioni del Regolamento Mercati, stabilisce le modalitàdi - ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; - ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni; svolgimento delle negoziazioni e delle attività ad esse strumentali; accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni; gli obblighi degli operatori e degli emittenti; identifica l operatività dell IDEM nelle negoziazioni di: -futures - contratti di opzione aventi come sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici.

17 17 Il Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Societàdi gestione dei mercati regolamentati: -IDEM, mercato degli strumenti derivati Le sedi di negoziazione dei contratti derivati prevede che i sottostanti degli strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni dell IDEM presentino caratteristiche di (art ): -liquidità - continuità delle negoziazioni - disponibilità o reperibilità delle informazioni rilevanti -disponibilitàdi prezzi ufficiali o comunque significativi le caratteristiche contrattuali sono specificate in termini di: - attività sottostante -valore nozionale - modalità di liquidazione -prezzo di liquidazione - scadenze negoziate - giorno ed orario di termine delle negoziazioni - giorno di scadenza - struttura dei prezzi di esercizio - tipo di facoltà, termini e modalità di esercizio - modalità di liquidazione dei contratti in seguito all esercizio delle opzioni i contratti negoziati sono STANDARDIZZATI

18 Le Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana riempiono di contenuto i punti previsti dal Regolamento e riferiti alle caratteristiche contrattuali; a titolo esemplificativo, l art. IA delle Istruzioni, delinea puntualmente nella definizione dei Futures sull indice FTSE MIB: la composizione del sottostante => indice di titoli azionari quotati in borsa e selezionati in base a criteri di liquidità, capitalizzazione, flottante le scadenze fissate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre l esclusione del regolamento per consegna degli strumenti componenti l indice (del sottostante)

19 19 Mercati OVER THE COUNTER Le sedi di negoziazione dei contratti derivati A fronte della necessità di effettuare transazioni finanziarie in condizioni di certezza circa l adempimento degli obblighi contrattuali, gli operatori di mercati OTC: aderiscono, in via facoltativa, ad organismi internazionali volti a garantire il corretto svolgimento delle negoziazioni in cui gli operatori sono le controparti stesse dei contratti (es. ISDA, International Swaps and Derivatives Associations, i cui membri si impegnano a rispettare protocolli di condotta commerciale) stipulano contratti quadro (accordi bilaterali), a titolo esemplificativo ma non esaustivo lo stesso ISDA Master Agreement, che disciplinano le condizioni generali applicabili ai singoli contratti; tali condizioni sono oggetto di negoziazione tra le parti in funzione della rispettiva forza contrattuale al fine di mitigare il rischio di controparte, stipulano contratti CSA CreditSupportAnnex che impegnano le parti a calcolare periodicamente le reciproche posizioni in derivati ed a regolarle eseguendo un netting tra posizioni creditorie e debitorie, previo deposito di garanzie.

20 20 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR N. 648/2012 Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni

21 21 EMIR: European Market Infrastructure Regulation 1. obblighi di compensazione(clearing) 2. obblighi di gestione del rischio bilaterale Il Reg.648/2012, entrato in vigore il 16 agosto 2012, introduce OBBLIGHI aventi ad oggetto i contratti derivati OTC. Ambito oggettivo Ambito soggettivo 3. obblighi di segnalazione per tutti i derivati 4. obblighi per l esercizio delle attività delle CCP (controparti centrali) e delle TR (trades repositories - repertori di dati sulle negoziazioni). Il regolamento èapplicabile a: 1. CCP e loro partecipanti diretti 2. controparti finanziarie - impresa di investimento - ente creditizio -impresa di assicurazione e riassicurazione -OICVM - ente pensionistico 3. Repertori di dati sulle negoziazioni

22 22 EMIR: European Market Infrastructure Regulation Al momento l obbligo di clearing riguarda i derivati di tipo IRS plain vanilla In assenza di clearing presso una CCP, Basilea 3, in vigore a partire dal 1/1/2013, prevede pesanti penalizzazioniin termini di assorbimenti patrimoniali Presumibilmente, l obbligo di clearing scatterà a partire dal 1/7/2013 Presumibilmente, l obbligo di segnalazione in TRscatteràa partire dal 1/7/2013

23 23 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni

24 24 Tipologie contrattuali definizione di contratto derivato DEFINIZIONE DISTINZIONI Il contratto derivato èuno strumento il cui valore DIPENDE dall andamento di un altro strumento, anche di natura non finanziaria, detto SOTTOSTANTE. Le formule di pricing dei contratti derivati prendono in considerazione i possibili scenari di evoluzione delle variabili sottostanti, quantificando la probabilitàche il singolo scenario ha di verificarsi (distribuzioni di probabilità) PRODOTTI PLAIN VANILLA PRODOTTI STRUTTURATI: contratti negoziati su mercati OTC caratterizzati da elevata complessità nella definizione del payoff a scadenza TIPOLOGIE FUNZIONI FORWARD contratti a termine negoziati fuori Borsa FUTURES contratti a termine negoziati su mercati regolamentati SWAPS OPTIONS TRADING: l operatore assume una posizione (lunga/corta) sulla base delle proprie aspettative/previsioni circa l andamento delle variabili sottostanti HEDGING: finalità di protezione dai rischi cui sono esposte attività/passività ARBITRAGGIO: operazione consistente nel fissare un profitto privo di rischio in assenza di investimento del capitale; in un mercato perfetto, non esistono possibilitàdi arbitraggi

25 25 La struttura per scadenza dei tassi di interesse Occorre disporre di uno strumento di calcolo dei tassi di interesse, a partire dai tassi spot noti in t, generica data di valutazione: a questo riguardo, nella valutazione dei seguenti contatti derivati, utilizzeremo un modello deterministico per la previsione dei tassi di interesse, basato sui tassi forward curva dei tassi swap, quotati sul mercato per le scadenze 1-10 anni, 12, 15, 20, 25, 30, 50 interpolazione lineare per ricavare le scadenze intermedie non quotate bootstrapping per ricavare la curva dei tassi zero coupon swap calcolo dei tassi forward, secondo la seguente equivalenza: [1 + i( t; T )] ( T t) [1 + i( T; s)] ( s T ) = [1 + i( t; s)] ( s t) i(t; T) i(t; s) t 1 relazione tra tassi e prezzi: T i(t; s) [1 + i( t; s)] ( s t) = 1 v( t; s) s

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29 29 Sistema valutativo Eonia discounting Il processo di collateralizzazione dei contratti derivati OTC ha influenzato le corrispondenti metodologie di pricing Le principali istituzioni finanziarie adottano sistemi basati su curve di sconto calcolate a partire dai tassi del mercato monetari (OIS/EONIA), in luogo della curva swap (EURIBR/LIBOR), che resta valida per il calcolo dei tassi FORWARD => sistema multicurve In presenza di contratti CSA (cash o bond based), la valutazione dei contratti assistiti da collateral riflette infatti l esposizione al rischio controparte pari ad un giorno, propria del mercato monetario

30 30 DEFINIZIONE Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD sono contratti negoziati in mercati OTC, poiché di norma riguardano attività NON standardizzate; si assiste ad una elevata diffusione e presenza nei mercati in grado di ridurre il rischio di liquidità (possibilità di uscire dal contratto) percepito dagli operatori l acquirente (posizione lunga) si impegna a versare al venditore (posizione corta) ad una data futura il prezzo stabilito in t 0 in cambio di uno strumento (titoli/valute/tassi di interesse) il regolamento (denaro in cambio di titoli) è previsto alla scadenza, pertanto non comportano scambi di flussi alla data di stipula, in t 0 alla data di consegna, le parti procederanno allo scambio, indipendentemente dalle condizioni di mercato in vigore alla stessa data per lo strumento oggetto del contratto a termine Si definiscono le seguenti condizioni contrattuali: T = scadenza B = BOND oggetto del contratto F( ) = prezzo fissato in al quale 1 unitàdel titolo oggetto del contratto saràscambiato in T t0 0 t Acquirente t 0 F( ) = importo in valuta BOND Venditore

31 31 Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD PAYOFF t 0 = data di stipula del contratto T = scadenza F( t 0 ) = prezzo fissato in t 0 per consegna dello strumento in T P(T) = payoffin T il PAYOFF a scadenza di un contratto forward è, rispettivamente per una posizione lunga ed una posizione corta: P(T) P( T ) = S( T ) F( t0) P(T) P( T ) = F( t0) S( T ) F(t0) S(T) F(t0) S(T)

32 32 PREZZO A TERMINE Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD poiché per il principio di assenza di arbitraggio il valore in di un contratto forward è nullo, dovendo essere equivalente in T pagare F( t 0 ) e acquistare il sottostante P( t 0 ) = 0 P( t0) = P( T) v( t0; T) P( t0) = S( T) v( t0; T) F( t0) v( t0; T) in generale, sono S(T), e quindi P(T), non noti in t 0 Poichéin presenza di uno strumento che non paga dividendi èindifferente, in termini di profitto, detenere lo strumento stesso in o incassare il payoffp(t) in T, si avrà: S ( 0 t0) = S( T) v( t ; T) t 0 F ( t ) = 0 t 0 S( t0) v( t ; T) 0 Il prezzo a termine equivale al prezzo spot (in ) capitalizzato fino a T al tasso di interesse riskfree F( t 0 ) t 0 t 0 Payoffa scadenza (lunga): S(T) F( ) t0 T

33 33 Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD UN ESEMPIO DI CONTRATTO FORWARD SU VALUTA Condizioni contrattuali Obiettivo del contratto t 0 = 31 ottobre 2010 acquisto di 1 milione di sterline per consegna a 3 mesi FX( t ) = tasso di cambio EUR/GBP in = t0 FX(t+3) = La controparte in posizione lunga stipula il forward per coprirsi dal rischio di aumento del tasso di cambio, impegnandosi a versare per ricevere : le parti hanno assunto un impegno vincolante Schema dei flussi Acquirente Venditore In t+3: 31/01/2011 t 0 FX( ) = Profitto per l acquirente in = = Perdita per il venditore in = =

34 34 DEFINIZIONE e PECULIARITA Tipologie contrattuali I FUTURES sono contratti negoziati in mercati regolamentati, riguardano attività standardizzate la societàdi gestione del mercato stabilisce le caratteristiche contrattuali e le modalità di negoziazione due parti si accordano in t 0 per lo scambio di un attività verso un corrispettivo in denaro ad una data futura il regolamento avviene giornalmente secondo il meccanismo del marking to market, in base all oscillazione del prezzo del future sul mercato, mediante accrediti o addebiti dei margini di variazione presenza della Clearing House: Cassa di compensazione e garanzia, che riduce notevolmente il rischio di insolvenza delle controparti, diventando controparte diretta nelle transazioni, secondo il seguente schema consistente nella scissione della compravendita in due transazioni distinte di acquisto e vendita presso la Clearing House: Acquirente Future (lunga) Posizione in Futures Liquidità CLEARING HOUSE Posizione in Futures Liquidità Venditore Future (corta)

35 35 DEFINIZIONE e PECULIARITA Tipologie contrattuali I FUTURES deposito di somme o titoli (caratterizzati da elevato standing creditizio e di liquidabilità) a garanzia del contratto: il margine iniziale necessità di mantenere una determinata somma a titolo di deposito a garanzia: il margine di mantenimento(nelle operazioni di clientela con broker) necessità di reintegrare il deposito creato a garanzia, qualora a causa di perdite, lo stesso eroda il margine di mantenimento: il margin call per operazioni di controparti istituzionali: il margine di variazione in ipotesi di mancato reintegro del margine da parte del cliente, il broker procede alla chiusura della posizione in future per conto dello stesso in ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali di una controparte, il mercato, mediante la Clearing House, si accolla gli obblighi di pagamento della parte insolvente e ne assorbe le perdite il suddetto meccanismo rende i futures sostanzialmente non esposti al rischio di insolvenza valgono i payoff esposti in riferimento ai contratti forward nel corso del contratto, l acquirente può: - chiudere la posizione prima della scadenza (mediante assunzione di una posizione contraria in un future identico) - aspettare che il contratto giunga naturalmente a scadenza, mediante: -cashsettlment, se previsto dal contratto = S(t) K, oppure - consegna dell attività sottostante, per il valore nominale oggetto del future

36 36 DEFINIZIONE Tipologie contrattuali I CONTRATTI SWAP sono derivati negoziati in mercati OTC, possono essere altamente personalizzati, con caratteristiche contrattuali definite in base alle specifiche esigenze di gestione del rischio che le parti intendono attuare; l ISDA stabilisce nei Master Agreements convenzioni riferite ad es. alla terminologia contrattuale, allavaluta di regolamento dei flussi, ai giorni di rilevazione del parametro di indicizzazione sono stipulati su: -tassi di interesse => interest rate swap - valute => currency swap -merci => commodityswap - indici azionari => equity swap due parti si accordano per scambiare un tasso di interesse fisso a fronte di un variabile secondo un piano di scadenze; i flussi monetari (detti differenziali) sono calcolati su un ammontare nozionale non oggetto di scambio per acquirente di uno swap si intende la parte fixedpayer => paga flussi di cassa tasso fisso per ricevere un flusso variabile per venditore di uno swap si intende la parte floaterpayer=> paga flussi di cassa variabili per ricevere un flusso tasso fisso Acquirente: fixed payer Flussi tasso fisso Flussi tasso variabile Venditore: floating payer

37 37 Tipologie contrattuali I CONTRATTI SWAP Si definiscono: t = data di negoziazione del contratto derivato Start date = data partenza End date = scadenza N = AMMONTARE NOZIONALE di riferimento, sul quale vengono calcolati i flussi di cassa TF = tasso fisso, noto in t I(T) = parametro di indicizzazione dei flussi tasso variabile, con importi non noti in t, rilevato i 2 giorni precedenti l inizio della cedola TF TF TF t t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 I(T) I(T) I(T) I(T) I(T) I(T) istante di negoziazione, in cui sono osservati i dati di mercato e fissate di conseguenza le condizioni contrattuali dello contratto SWAP ti = data di manifestazione finanziaria del flusso di cassa

38 Tipologie contrattuali I CONTRATTI SWAP Si Ipotizzi l emissione da parte di una Banca di un Bond Tasso Fisso scadenza 3 anni che intende trasformare in tasso variabile, al fine di immunizzarsi rispetto alle variazioni di valore generate dalle oscillazioni della curva dei tassi => a fronte di impieghi a tasso variabile, la Banca intende indicizzare attività e passività allo stesso parametro variabile, fissando così il margine di interesse t = 28/06/2010 3% 3% 3% t t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 I(T) I(T) I(T) I(T) I(T) I(T) Spread =? Spread =? Spread =? Spread =? Spread =? Spread =? Si definiscono le seguenti condizioni contrattuali: t = 28/06/2010 Start date = spot, t+2 End date = 3 anni N = 10 mln TF = 3%, incassato con frequenza annuale I(T) = EURIBOR 6M + spread, pagato con frequenza semestrale 38

39 Rappresentazione della posizione della Banca nello swap t = 28/06/2010 3% 3% 3% t t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 I(T) I(T) I(T) I(T) I(T) I(T) spread spread spread spread spread spread Tasso swap 3y in t = 1.576% La struttura della curva dei tassi, rilevata in data 28/06/2010, è tale che la Banca, a fronte del 3% incassato annualmente, dovrà cedere l EURIBOR 6M maggiorato di uno spread pari a 140 bps, affinché sia verificata in t la seguente equivalenza: m i= 1 C i v( t; i) = n j= 1 ( I( T ) + σ ) v( t; e quindi sia INDIFFERENTE scambiare il flusso fisso contro il variabile = diversamente, una delle 2 parti NON entrerebbe nel contratto j) Lo spread include implicitamente il profitto per l intermediario

40 40 DEFINIZIONE Tipologie contrattuali LE OPZIONI sono derivati negoziati sia in mercati regolamentati sia in mercati OTC la variabile sottostante, da cui dipende il valore dell opzione, èrappresentata da: - un titolo azionario => stock option - un indice di mercato => stock indexoption - un tasso di interesse => cap, floor, collar - un titolo obbligazionario => bondoption nei mercati regolamentati, la Clearing House interviene in qualitàdi controparte in ogni transazione, interponendosi tra acquirente e venditore una opzione call attribuisce al sottoscrittore (acquirente), a fronte del pagamento di un premio, il diritto di acquistare in T, data di esercizio, il sottostante al prezzo di esercizio K fissato in t 0 una opzione put attribuisce al sottoscrittore (acquirente), a fronte del pagamento di un premio, il diritto di vendere in T, data di esercizio, il sottostante al prezzo di esercizio K fissato in t 0 una opzione europea può essere esercitata solo in corrispondenza della data di esercizio una opzione americana può essere esercitata in ogni momento compreso tra la negoziazione e la scadenza del contratto; la maggior parte dei contratti negoziati nei mercati regolamentati è rappresentata da opzioni americane il regolamento è: -cash: incasso (pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra valore a scadenza del sottostante e prezzo di esercizio - Phisical delivery: con consegna del sottostante

41 41 PAYOFF Tipologie contrattuali LE OPZIONI t 0 = data di stipula del contratto S( t0) = valore in t del titolo sottostante 0 T = scadenza S(T) = valore a scadenza del sottostante K = prezzo di esercizio C(T) = payoffin T di una opzione call; P(T) = payoffin T di una opzione put { S( T ) ; 0} C( T ) = max K { K S( ); 0} P( T ) = max T MONEYNESS L acquirente di una call, con aspettative rialziste circa l andamento del sottostante, eserciterà l opzione se S(T)>K => avendo acquistato un diritto, il payoff è sempre non negativo; se S(T)<K, l opzione è abbandonata. Il venditore è obbligato a cedere il sottostante (o versare il payoff) alle condizioni stabilite in t 0 L acquirente di una put, con aspettative ribassiste circa l andamento del sottostante, eserciterà l opzione se K>S(T) => avendo acquistato un diritto, il payoff è sempre non negativo; se K>S(T), l opzione è abbandonata. Il venditore è obbligato ad acquistare il sottostante (o versare il payoff) alle condizioni stabilite in t0 Un contratto di opzione si definisce: -in the money: se S(T) > K per una call; se S(T)< Kper una put -at the money: se S(T) = K -out ofthe money: se S(T) < K per una call; se S(T) > K per una put

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