LA TUTELA PENALE DEL COMMERCIO DEL VINO. avv. Paolo Tosoni
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1 LA TUTELA PENALE DEL COMMERCIO DEL VINO
2 PREMESSA a) la genuinità e la bontà del vino che quotidianamente consumiamo determinano lo stato fisico e la condizione del cittadino-consumatore; b) il consumatore ha interesse, pertanto, a fruire di vino «sicuro» sia per l igiene nella preparazione e nella conservazione, sia per l affidabilità delle indicazioni circa l origine, i requisiti e qualità dello stesso; c) le condotte che andremo ad esaminare sono dannose non solo per la salute dei cittadini, ma anche per le attività commerciali e per le casse del nostro Paese.
3 d) I dati forniti dalle Camere di Commercio forniscono un quadro preciso di tali effetti negativi: - i vini italiani consumati negli U.S.A. nel 2009 hanno fatturato circa 396,60 mil $ - i vini contraffatti, venduti «per italiani», hanno fatturato oltre 943,10 mil $, più del doppio! d) E necessario intervenire, in primo luogo, sui consumatori, con un azione di diffusione dei dati, di sensibilizzazione e di informazione sui rischi legati all acquisto di vini contraffatti (spesso il consumatore è indotto a comprare vini contraffatti da prezzi di mercato più bassi, incosciente dei rischi per la propria salute). e) Altro intervento deciso per la lotta alla contraffazione deve essere rivolto ad una maggiore, costante e puntuale formazione e aggiornamento delle forse di polizia sulle tecniche di intervento e sulla normativa di contrasto.
4 La contraffazione alimentare (c.d. «agropirateria») si distingue in: a) falsificazione degli alimenti, o sofisticazione (c.d. <frode sulla qualità>), consiste nella produzione o modificazione di un alimento non naturale perché composto da sostanze diverse per qualità o quantità da quelle che, di norma, lo formano, ovvero perché viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli elementi che lo compongono; b) falsificazione del marchio o della indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine (c.d. <frode sull origine>), indicati sul prodotto o sulla sua confezione, è la riproduzione abusiva del «brevetto» secondo il quale l alimento è prodotto (non sempre è causa di nocività per il consumatore).
5 I MARCHI (rinvio): attraverso di essi il consumatore sceglie un prodotto al posto di un altro; possono essere: a) individuali (indicano un singolo imprenditore, caratterizzano il suo prodotto specifico e lo distinguono da quello degli altri imprenditori; sono registrati e tutelati dal C.P.I.); b) collettivi (non sono legati a un singolo produttore e possono essere impiegai da più imprenditori contemporaneamente che di solito li aggiunge ai marchi individuali dell azienda, per es. <pura lana vergine>; <vetro di Murano>).
6 NON rientrano tra i MARCHI (perché non hanno la funzione di distinguere il prodotto di un impresa da quello di un altra impresa) le scritte: - DOP (Denominazione di Origine Protetta, che in relazione alla produzione di vini, si classificano in DOCG, DOC) attribuito a quei prodotti le cui fasi di produzione e trasformazione hanno luogo nella zona da cui il prodotto deriva il nome; - IGP (Indicazione Geografica Protetta, in ordine alla produzione di vini comprendono anche le IGT = Indicazioni Geografiche Tipiche) concesso a quei prodotti per i quali solo alcune fasi di produzione e trasformazione avvengono nella zona dalla quale il prodotto prende il nome e, quindi, solo alcune sue caratteristiche possono essere attribuite all ambiente geografico; SCOPO di tali «segni distintivi»: - promuovere prodotti con caratteristiche legate al territorio; - tutelare i produttori iscritti che rispettano il disciplinare; - tutelare il consumatore.
7 art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Comma 1): chiunque contraffà (= riproduzione integrale) o comunque altera (=riproduzione parziale) indicazioni geografiche (IGP) o denominazioni di origine (DOP) di prodotti agroalimentari Comma 2): chiunque al fine di trarne profitto (N.B.: profitto non solo lucro, i.e. vantaggio economico, ma anche vantaggio non economico; si ritiene esclusione solo in caso di beneficienza, casi in cui l operatore agisce al di fuori del circuito commerciale) introduce nel territorio dello Stato/ detiene per la vendita/ pone in vendita con offerta diretta ai consumatori/ mette comunque in circolazione prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche (IGP) o denominazioni di origine (DOP) contraffatti (= prodotti agroalimentari manomessi da altri, un terzo soggetto ha contraffatto il prodotto).
8 i delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei Regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle IGP e delle DOP dei prodotti agroalimentari; pena della reclusione fino a 2 anni e multa fino a ,00; si applica confisca obbligatoria e per equivalente (art. 474 bis c.p.); aumento di pena se delitti commessi in modo sistematico ovvero attraverso l allestimento di mezzi e attività organizzate (art. 474 ter comma II c.p.); si applica pena accessoria: sospensione + chiusura temporanea (da 5 gg a 3 mesi) ovvero revoca + chiusura definitiva (art. 517 bis comma II c.p.); diminuzione di pena se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nell azione di contrasto dei delitti di cui all art. 517 quater c.p., nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti (art. 517 quinquies c.p.); responsabilità anche dell ente ai sensi dell art. 25 bis 1 lett. a).
9 Ulteriore pena accessoria (art. 71 D.Lgs. 59/2010): perdita dei requisiti morali per l esercizio dell attività commerciale: «Non possono esercitare l attività commerciale di vendita e somministrazione:.. c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, (.) per uno dei delitti contro l economia pubblica, l indutria e il commercio (da art. 449 all art. 518 c.p.).. (.) Il divieto di esercizio dell attività ( ) permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione (.)» (peccato!)
10 PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA l art. 518 c.p. prescrive la pubblicazione della sentenza nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, e 517 c.p.; non include l art. 517 quater c.p. (probabilmente per dimenticanza del Legislatore del 2009, ossia quando è stato introdotto l articolo in esame); PERO : a) art. 8 L. 462/1986 e Ord. Min. Salute e prevedono la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale e su organi di stampa a diffusione nazionale, della sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli autori di frodi e sofisticazioni in campo alimentare; b) at. 7 D.Lgs. 507/99, in caso di applicazione di una pena pecuniaria non inferiore a 7.500,00 (limite inferiore alle pene pecuniarie previste dall art. 517 quater c.p.), prevede la possibilità di disporre (a seconda della natura e della gravità del fatto) da parte dell Autorità Ammnistrativa con l ordinanza-ingiunzione o da parte del giudice con la sentenza di condanna, l affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
11 ALTRI REATI: Art. 515 c.p. «Frode nell esercizio del commercio> chiunque nell esercizio di un attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all acquirente a) una cosa mobile per un altra b) ovvero, una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto con la reclusione fino a 2 ani o con la multa fino a 2.065,00.
12 Oggetto giuridico è la consegna aliud pro alio, con conseguente violazione del leale esercizio dell attività commerciale; es. vendo vino DOP invece è vino «generico»; anche in questo caso il Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre sospensione + chiusura temporanea (da 5 gg a 3 mesi) ovvero revoca + chiusura definitiva; la condanna per tale delitto importa la pubblicazione della sentenza (art. 518 c.p.); anche in relazione a tale delitto è prevista la pena accessoria (art. 71 D.Lgs. 59/2010) della perdita dei requisiti morali per l esercizio dell attività commerciale (cfr. slide n. 7); Il delitto può essere contestato non solo al titolare dell esercizio, ma anche ai suoi dipendenti o collaboratori; responsabilità anche dell ente ai sensi dell art. 25 bis 1 lett. a).
13 Art. 516 c.p. <Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine> chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 1.032,00 - Cassaz.: per sostanza non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti; - in caso di condanna, anche in questo caso, perdita dei requisiti morali (art. 71 D.Lgs. 59/2010); - il delitto può essere contestato non solo al titolare dell esercizio, ma anche ai suoi dipendenti o collaboratori; - responsabilità anche dell ente ai sensi dell art. 25 bis 1 lett. a).
14 ART. 517 c.p. chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto è punito se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a ,00.
15 - Per la configurabilità del reato NON sono richiesti a) la registrazione o il riconoscimento di un marchio b) né la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto; - L oggetto giuridico è costituito dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto (indipendentemente dalla consegna, art. 515 c.p.) con conseguente violazione dell ordine economico. - Es.: o la vendita e la consegna di bottiglie di vino recanti all esterno il marchio e i segni distintivi contraffatti della ditta «X» e contenenti all interno vino <generico> diverso per provenienza e qualità da quello pattuito tra le parti, si integreranno sia il reato di cui all art. 517 c.p. che il reato di cui all art. 515 c.p.; o Se sulle bottiglie è stato indicato <DOC> e, invece, all interno contengono «vino generico» si sarà integrato il reato di cui all art. 517 quater c.p.
16 Gli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 297/2004 (<Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. CE n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari>, a tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP): - il Legislatore nei vari commi dell art. 2 ha garantito al fianco delle disposizioni amministrative (primo baluardo per la repressione degli abusi) la «riserva penale» («salva l applicazione delle norme penali vigenti>); - ha previsto contemporanea applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale; - ha considerato competente a conoscere entrambi gli illeciti, il giudice, (ex art. 24 L. 689/81), il quale, con la sentenza di condanna, può provvedere ad irrogare sia la sanzione penale che quella amministrativa, oppure, emessa la sentenza, può richiedere all autorità amministrativa competente di irrogare la sanzione amministrativa.
17 ULTERIORI «STRUMENTI» DI NATURA PENALE: sequestro non solo delle bottiglie poste in vendita/in circolazione, ma anche della documentazione commerciale/fiscale/contabile; Possono essere contestati anche le norme poste a tutela della salute (artt. 440 e ss. c.p.); Oltre che i reati di falso (482, 484, 485 etc..c.p.).
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