CASSAZIONE CIVILE - Sezione III sentenza n del 20 luglio 2004
|
|
- Cesarina Cara
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CASSAZIONE CIVILE - Sezione III sentenza n del 20 luglio 2004 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, NEI CONFRONTI DEL MEDICO, UNA VOLTA INIZIATO, DEVE ESAURIR- SI COMUNQUE NEL TERMINE DI CINQUE ANNI, ALTRIMENTI È DA RITENERSI PRESCRITTO; FATTISPECIE IN ORDINE A ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 51 del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221 dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art 2945, primo comma, cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art che prevede l'effetto permanente dell'interruzione. Svolgimento del processo "In data perveniva all'ordine dei Medici di Venezia dal Comando della Guardia di Finanza di Mestre la segnalazione di favoreggiamento di esercizio abusivo della professione nei confronti del dottor.., in qualità di direttore sanitario. Nel corso di una verifica fiscale effettuata presso il Centro Odontoiatrico... con sede in..., veniva riscontrato, attraverso controlli incrociati su 17 clienti, che il sig. aveva esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, in almeno tre occasioni, alla presenza del dottor.., che veniva segnalato alla A.G. per il reato di cui all'art. 348 c.p. Convocato dal Presidente dell'ordine, nel corso dell'audizione preliminare del , il sanitario dichiarava di essere stato il direttore sanitario dello studio di via.. nel periodo 1990/1994 e che il Sig... si limitava, nella collaborazione, alla sola parte tecnica; esprimeva la propria convinzione che il Sig... non avesse mai praticato interventi di competenza medico- odontoiatrica anche in sua assenza. In data la Commissione medica decideva l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Dott...., con l'addebito di "aver agevolato e/o consentito l'esercizio abusivo della professione nello studio di..., giusta segnalazione della Guardiadi Finanza del , con ciò violando l'art. 81 del Nuovo Codice Deontologico Professionale e l'art. 8 del DPR 5 febbraio 1992 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie". Nel corso del giudizio disciplinare, svoltosi il , il sanitario dichiarava di avere lasciato l'incarico di direttore sanitario della società nel periodo in cui venne fetta l'ispezione, che i pazienti avevano riferito alla G. di F. che l'odontotecnico si era limitato ad aiutarlo, in una occasione, nel rilievo di una impronta, e, in un'altra, nella cementazione di un ponte provvisorio. Affermava poi che il laboratorio odontotecnico era all'interno dei locali ma distaccato dallo studio, che la fatturazione veniva fatta su carta intestata della società, e che gli utili venivano ripartiti in percentuale. Nella seduta del , la Commissione medica,dopo aver preso atto della comunicazione della FNOMCEO a 98 del 11, , che individuava quale contraddittore necessario nei procedimenti disciplinari il Ministro della Sanità in luogo del Prefetto, e atteso 1
2 che la mancata comunicazione dell'inizio del procedimento disciplinare poteva inficiarne la regolarità, decideva di integrare il contraddittorio e di riaprire il procedimento disciplinare nei confronti del dottor.., per avere violato l'art. 81 ss., Titolo 5^, Capo 2^ del Nuovo Codice Deontologico, per aver agevolato e/o consentito l'esercizio abusivo della professione nello studio di.., fatto comunicato dalla G. di F. del Comando di Mestre il , comunicatogli con lettera del Nel corso del giudizio disciplinare, svoltosi il , il sanitario confermava le dichiarazione già rese in precedenza. La Commissione medica riteneva il Dott. responsabile dell'infrazione contestatagli e gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi, ritenendolo responsabile della società in quanto direttore sanitario. Il fatto che la fatturazione veniva fatta su carta intestata della società, nella cui ragione sociale figuravano delle persone (...) che non risultavano essere odontoiatri, ingenerava nella clientela confusione sulle figure che operavano nel centro. Inoltre agli odontotecnici è preclusa la possibilità di qualsiasi rapporto diretto con il paziente ai sensi dell'art. 11 del R.D. 31/5/28 n Il fatto che lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico avessero un'unica entrata, personale dipendente e utenze in comune, appare come manifestazione di collaborazione fra tecnico e professionista tale da configurare l'esercizio abusivo della professione...". Con l'impugnata decisione la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie respingeva il ricorso. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Dott... Ha resistito con controricorso il Ministro della Salute. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente Dott..., con il primo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del DPR. n. 221 del 1950 (prescrizione dell'azione disciplinare) e dell'art. 47, 1 comma, stesso DPR. - Insufficiente e contraddittoria motivazione" esponendo le seguenti doglianze. L'azione disciplinare in questione è iniziata in seguito ad una segnalazione della Guardia di Finanza di Mestre del 1995 e, quindi, con l'invito al ricorrente, da parte del Presidente dell'ordine Prof..., a rendere informazioni, datato (si legge nel provvedimento) La prima audizione avanti la Commissione porta la data del La relativa decisione disciplinare è stata pubblicata, mediante il suo deposito nella segreteria dell'ordine, in data E' evidente, pertanto, che ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n.221/1950 l'azione disciplinare si è ampiamente prescritta, in quanto se l'inizio dell'azione stessa ha effetto interruttivo "istantaneo" del termine di prescrizione, ciò non toglie che il procedimento debba esaurirsi comunque in cinque anni, e cioè nel termine di cui all'art. 51 D.P.R. n. 221/1950. Nel caso di specie la decisione è stata depositata e cioè è stata resa pubblica (ed è questa la data cui riferirsi, poiché solo dal deposito di un atto di tal specie può dedursi la sua data certa), dopo oltre sei anni dall'inizio dell'azione disciplinare. Ed è principio giuridico consolidato il fatto che solo dalla pubblicazione di un qualsiasi provvedimento giurisdizionale può ricollegarsi la relativa efficacia, e quindi la decorrenza o comunque il computo di termini, anche quelli prescrizionali. 2
3 La Commissione Centrale ha erroneamente ritenuto (a pag. 4) che "il procedimento disciplinare in esame...si è concluso il con l'assunzione dell'atto sanzionatore da parte dell'organo disciplinare" Invece, come rilevato in fatto, in data si era tenuta l'ultima udienza e la decisione, presa in Camera di Consiglio senza la presenza dei sanitario, è stata sia depositata (in data ) sia comunicata al ricorrente e quindi dallo stesso conosciuta in data ampliamente decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 51. Il motivo (nella sua parte essenziale) va accolto. Occorre premettere che in effetti "La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 51 del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221 dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art 2945, primo comma, cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art che prevede l'effetto permanente dell'interruzione." (Cass. n del 30/07/2001). Sulla base di tale premessa in diritto che sembra in realtà essere tacitamente ed implicitamente condivisa anche dalla Commissione Centrale, quest'ultima doveva stabilire essenzialmente due circostanze: -1) quando si poteva dire iniziata la specifica azione disciplinare che aveva portato (con la partecipazione al procedimento quanto meno con la legale conoscenza del medesimo da parte dei legittimi contraddittori) alla decisione poi impugnata; - 2) quando questa decisione poteva dirsi intervenuta agli effetti interrottivi in questione. Ciò premesso si osserva: - che un effetto interruttivo non può certamente essere ricollegato ad una mera decisione non pubblicata e cioè ad un atto che resta nell'ambito del soggetto che lo pone in essere senza essere rilevatole all'esterno; - che solo con il deposito della decisione della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine provinciale l'atto acquista rilevabilità e quindi rilevanza esterna tra l'altro anche agli effetti interruttivi predetti. La decisione della Commissione Centrale è quindi errata in diritto laddove ha attribuito effetto interruttivo alla mera "assunzione dell'atto sanzionatore da parte dell'organo disciplinare" avvenuta il (mentre il deposito è avvenuto il ). L'erronea collocazione nel tempo dell'effetto interattivo della decisione si pone chiaramente come determinante (ed in concreto assorbente) nella decisione da parte del Giudicante della questione della prescrizione; e d'altra parte questa decisione si pone "a monte" in quanto preliminare (dal punto di vista logicogiuridico) rispetto a tutte le altre questioni sottoposte alla sua attenzione (compresa quella concernente il mutamento di composizione dell'organo giudicante; questione oggetto del secondo motivo di ricorso e strettamente connessa con quella sub 1 di cui sopra). Gli altri motivi di ricorso, riguardanti dette ulteriori questioni, sono quindi da ritenersi assorbiti (fatta eccezione per la questione che verrà ora affrontata). Con riferimento alla richiesta di immediata sospensione dell'esecutività della decisione impugnata e, quindi, della sanzione infitta ed al successivo punto del ricorso in cui, "...qualora questa Suprema Corte ritenesse improponibile tale istanza, stante l'evidente disparità di trattamento all'interno delle cd. professioni protette...", si solleva questione di "...legittimità costituzionale sull'art. 68 del D.P.R. 221/50 per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. - anche per colmare una lacuna legislativa derivante dall'inapplicabilità - cfr. C.C.E.P.S. dec. N. 2 del 7 marzo
4 della procedura ex art. 373 c.p.c...", si rileva quanto segue: -A) parlando di "...disparità di trattamento all'interno delle cd. professioni protette., la parte ricorrente intende evidentemente alludere al fatto che l'art. 56 quarto comma del R.D.L n (Ordinamento della professione di avvocato) prevede che il ricorso "...avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense alle sezioni unite della Corte di Cassazione...non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, su istanza del ricorrente...; va pero rilevato che tale norma, nell'ambito della disciplina dei ricorsi per Cassazione contro organi giurisdizionali come quelli in questione (La Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie, il Consiglio nazionale forense, ecc.) ha carattere indubbiamente eccezionale; e ciò elimina alla radice ogni dubbio di costituzionalità sotto il profilo prospettato; sulla base di quanto sopra esposto si deve concludere da un lato che l'istanza di provvedere in via immediata nel senso suddetto è effettivamente inammissibile non essendo prevista dalla disciplina applicabile in tema di ricorso per Cassazione contro decisioni della Commissione Centrale suddetta; e dall'altro che sotto ogni possibile profilo deve ritenersi manifestamente infondata (non essendo comunque ipotizzatole alcun contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale prospettata; -B) quanto alla norma di cui all'art, 373 c.p.c. si osserva che la parte ricorrente appare dame per scontata l'inapplicabilità nella specie (non sussiste dunque un motivo di ricorso per Cassazione sul punto); ed infatti si basa tra l'altro proprio su tale affermata inapplicabilità per suffragare ulteriormente la sua tesi circa la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 68 cit.; a tal proposito appare opportuno rilevare da un lato che non viene sollevata una questione di legittimità costituzionale con riferimento a detta inapplicabilità (questione che del resto nella specie sarebbe essenzialmente di competenza del Giudice speciale che ha pronunciato la decisione impugnata; in quanto sarebbe a detto Giudice che ex art 373 cit l'istanza in questione andrebbe rivolta, e sarebbe detto Giudice che dovrebbe applicare tale articolo decidendo sul punto); e dall'altro che l'argomentazione in esame non vale a suffragare validamente l'unica questione di legittimità costituzionale sollevata innanzi a questa Corte Suprema (la sopra citata mancanza di una norma che preveda per quest'ultima la possibilità di sospendere immediatamente l'esecuzione della decisione della Commissione Centrale) in quanto comunque non conforta validi dubbi circa contrasti con gli articoli 3 e 24 Cost.; -C) con riferimento poi alle medesime problematiche predette in sede non di provvedimento immediato, ma di decisione dopo la discussione ex artt. 379 e 380 c.p.c (questione da ritenersi implicitamente proposta dalla parte ricorrente) non sembra inutile rilevare quanto segue: l'art. 53 del D.P.R n. 221 (dopo aver previsto al primo comma che "I RICORSI ALLA COM- MISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE SONO PROPOSTI DALL' INTERESSATO O DAL PREFETTO O DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE O DAL- LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO") al secondo comma stabilisce che "IL RI- CORSO DELLTNTERESSATO HA EFFETTO SOSPENSIVO QUANDO SIA PROPOSTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO O AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AD ECCEZIONE DI QUELLI PREVISTI DAI PRECE- 4
5 DENTI ARTICOLI 42 E 43..."(eccezione inapplicabile nel caso in questione in quanto non risulta che le ipotesi di cui a detti artt. 42 e 43 sussistano nella specie); poichè dall'accoglimento del sopra citato primo motivo deriva la Cassazione delta sentenza della Commissione Centrale, deve ritenersi che conseguentemente riviva l'effetto sospensivo predetto; nel senso che si ricrea la situazione giuridica antecedente l'emanazione della decisione impugnata della Commissione Centrale; e che quindi l'esecutività della decisione della COMMIS- SIONE PER GU ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI DELL'ORDINE PROVIN- CIALE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI di Venezia deve ritenersi sospesa in conseguenza del ricorso avverso la medesima; da ciò deriva il difetto di interesse del Dott.... in ordine alle istanze e deduzioni in questione (con riferimento alla fase processuale della decisione dopo la discussione ex artt. 379 e 380 c.p.c.), con conseguente inammissibilità delle medesime. La decisione impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata alla Commissione Centrale la quale dovrà nuovamente esaminare (alla luce del principio di diritto sopra esposto) la questione della prescrizione (in particolare nei due punti 1 e 2 sopra indicati) e (eventualmente) tutte le altre. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie; compensa le spese del Giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 gennaio Depositato in Cancelleria il 20 luglio
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliOGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre
Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliL2_.!_...~.i_ -b~ ; 0053'18 0201C.2005. ~ i '.. j. ~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale DELL'UMBRIA ~~J. .
~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Segreteria Generale prot. n. 0005378 del 02/1212005 Protocollo in ENTRA TA Fascicolo
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliMEDICI COMPETENTI PUBBLICATA IN GU PROROGA CONSEGUIMENTO CREDITI ECM
INFORMATIVA DEL 17 FEBBRAIO 2016 MEDICI COMPETENTI PUBBLICATA IN GU PROROGA CONSEGUIMENTO CREDITI ECM E stato pubblicato lo scorso 10 febbraio 2016 sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Ministeriale (in
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCasi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori. Avv. Vania Cirese. info@studiocirese.com
Casi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori Avv. Vania Cirese info@studiocirese.com Il 24 marzo 2009 l'autorità spagnola consegnava un soggetto all'autorità giudiziaria italiana
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 20 giugno 1988 Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012
Numero 04033/2012 e data 24/09/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 NUMERO AFFARE 05069/2012 OGGETTO: Ministero dell interno.
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliBollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32
Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 32 Pubblicato sul sito www.agcm.it 19 agosto 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A407C - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 24474 5 A446 - (QG1)
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliCorte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCon una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione
DettagliDiritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliDeliberazione n. 3/2005/P
Deliberazione n. 3/2005/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia-Romagna *** Visti i rilievi n. 5 e n. 6, rispettivamente, del 23 e del 28 dicembre 2004,
DettagliAgenzia Spaziale Italiana
Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliOGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative
CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione Fallimentare e Commerciale Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione Fallimentare e Commerciale Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Antonio Cumin, presidente dott. Giovanni Frangipane,
DettagliCassazione, sentenza n. 3717 del 9 marzo 2012
Cassazione, sentenza n. 3717 del 9 marzo 2012 Svolgimento del processo 1. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di La Spezia irrogava la sanzione, di sei mesi di sospensione
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliMIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0001968.24-02-2015
MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0001968.24-02-2015 Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare Bologna, 24 febbraio 2015 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche dell Emilia-Romagna
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliRISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.
RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliArticolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRISOLUZIONE N. 70 /E
RISOLUZIONE N. 70 /E Roma, 13 aprile 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell art. 10, comma 1, del D.P.R.
DettagliDeliberazione n. 140 /I C./2007
Deliberazione n. 140 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
MIURAOODRSA Prot. n 13674 Cagliari, 27/08/2013 IL VICEDIRETTORE VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n 297
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagli