LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

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1 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI Profili di responsabilità nel diritto civile Avv. Lina Musumarra

2 PREMESSA Il tema in esame, dal punto di vista giuridico-normativo, coinvolge molteplici profili, primo fra tutti quello della sicurezza, da intendersi nell accezione più ampia del termine, comprendente tutti quegli interventi finalizzati a garantire la tutela della salute del cittadino/consumatore-utente sportivo sia nella veste di praticante un attività sportiva a livello amatoriale, dilettantistico o professionistico, sia in quella di spettatore di un evento sportivo, sia nella veste di operatore del settore (allenatore, istruttore, insegnante) con riferimento, pertanto, non solo alla sua sanità personale, fisica e psichica, ma anche alla salubrità dell ambiente e dei luoghi in cui si pratica l attività sportiva o si svolge la manifestazione sportiva

3 PREMESSA PREMESSA Occorre sottolineare, altresì, per quanto concerne le fonti normative che disciplinano il settore oggetto della presente relazione, come la revisione operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, nel riformare il titolo quinto della Costituzione, ha indicato, nell art. 117, fra le materie di legislazione concorrente, quelle relative alla tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute; ordinamento sportivo. Al legislatore statale è attribuita in tal caso la formulazione dei principi cd. fondamentali, mentre alla normativa regionale la disciplina d attuazione.

4 AMBITO DI APPLICABILITA La lettura coordinata dell art. 32, 1 comma della Costituzione, che considera la salute, compresa quella sul lavoro, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, con quanto disposto dal precedente art. 2, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, evidenzia come la protezione della salute nel nostro ordinamento sia oggetto di una tutela avanzata in quanto non limitata alla sola dimensione individuale del diritto alla vita ed alla incolumità psicofisica, proiettandosi in una prospettiva più ampia come diritto all'ambiente salubre. Conformemente all art. 32 della Costituzione, il quale, in via generale, tutela la salute come diritto primario del singolo, l art cod. civ. dispone che l imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

5 AMBITO DI APPLICABILITA Tale articolo, come affermato più volte dalla giurisprudenza, svolge una funzione di chiusura del sistema antinfortunistico in connessione con norme speciali (in particolare,d.lgs. n. 81/ Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro), le quali richiedono l adozione di particolari cautele. Il quadro normativo in tema di sicurezza sul lavoro deve infatti ritenersi applicabile anche al mondo dello sport dilettantistico (rectius, non professionistico), producendo, in alcuni casi,considerazioni di particolare complessità dovute al concorrere di una disciplina speciale, sia di fonte statale, che derivante dall ordinamento sportivo (cd. norme tecniche).

6 ATTIVITA SPORTIVA: SISTEMA DI PREVENZIONE Con particolare riguardo all esercizio dell attività sportiva, non sussiste solo l obbligo di porre in essere un sistema di prevenzione adeguato alla complessità del luogo ed in rapporto al particolare grado di evoluzione tecnologica, ma anche di aggiornarlo costantemente, adeguandolo alle prescrizioni, anche di natura tecnica, emanate dal legislatore nel corso di questi anni con esplicito riferimento alla costruzione e alla gestione degli impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche). La costruzione di un impianto sportivo non può prescindere, infatti, da due logiche intrinseche alla natura stessa di tale tipo di struttura: essere funzionale all attività sportiva ivi praticata ed essere dotata di tutti i dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell attività in condizioni di massima sicurezza ed igiene.

7 LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO In materia di normativa antinfortunistica, in forza della disposizione generale di cui all art cod. civ. e di quelle specifiche previste dall anzidetta normativa, il datore di lavoro è costituito garante dell incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, non potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato, o, anche, di persona estranea all ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. La responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell eccezionalità, dell abnormità, dell esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o opinabile (cfr., tra le altre, Cass. pen. n /2010; Cass. pen. n /2010; Cass. pen. n /2008).

8 LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO: AMBITO DI APPLICABILITA DEL D.LGS. n. 81/2008 Il legislatore, con il D.lgs. n. 81/2008 ( Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ) in vigore dal 15 maggio 2008 e modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n ha ridisegnato l intera disciplina mediante il riordino e il coordinamento della stessa in un unico testo normativo, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali, nonché in conformità all art. 117 Cost.. Si abroga, pertanto, il previgente D.lgs. n. 626/1994. Il D.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici - e dunque anche l impianto sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l atleta, dilettante o professionista, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all interno dello stesso e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva.

9 SEGUE E opportuno, altresì, evidenziare l applicabilità di tale disciplina anche nei confronti dei volontari, di cui alla L. n. 266/1991 e dei volontari che effettuano servizio civile, come prescritto in forza delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 106/2009: l art. 3, comma 12-bis del Testo Unico dispone infatti che ove il volontario svolga la propria prestazione nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell ambito della medesima organizzazione.

10 TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO E SPORT DILETTANTISTICO Per quanto concerne, in particolare, l applicazione del Testo Unico allo sport dilettantistico, si deve richiamare il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito del 1 settembre 2010 (consultabile sul sito nel quale si ribadisce, preliminarmente, che le prestazioni sportive svolte in forma dilettantistica non sono oggetto di una disciplina particolare o derogatoria rispetto alle prescrizioni contenute nel Testo Unico, atteso che le norme speciali introdotte in questo settore sportivo (in particolare, L. n. 398/1991 e art. 90 L. n. 289/2002) esplicano la propria validità esclusivamente in ambito fiscale e non lavoristico.

11 SEGUE In sostanza, secondo il Ministero, i volontari (diversi però da quelli operanti in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991), i prestatori di attività sportiva dilettantistica (istruttori e atleti) e i collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale sono sottoposti alle disposizioni contenute negli artt. 21 e 26 del Testo Unico previste in particolare per i lavoratori autonomi (in via obbligatoria, per quanto concerne l utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle previsioni contenute negli artt del Testo Unico; la dotazione di dispositivi di protezione individuale nonché di tessera di riconoscimento; in via facoltativa, in ordine alla sorveglianza sanitaria e alla partecipazione ai corsi di formazione specifici, secondo le previsioni di cui all art. 37 del Testo Unico).

12 GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO In generale, costituiscono obblighi a carico del datore di lavoro, quale organizzatore delle attività lavorative con poteri decisionali e di spesa, le seguenti attività (art. 15 del D.lgs. n. 81/2008): valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; l eliminazione e/o riduzione dei rischi; l organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici; l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici; il controllo sanitario; l informazione e la formazione (Cass. pen. n. 8257/2011); le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio; l uso di segnali di avvertimento; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

13 SEGUE Per quanto concerne la valutazione dei rischi, tale adempimento costituisce lo strumento fondamentale per individuare le misure di prevenzione adeguate alla specificità dell attività lavorativa, nonché per individuare le verifiche periodiche e i continui adeguamenti. Tale processo si esplicita nel documento di valutazione dei rischi, il quale, come previsto dai successivi artt. 28 e 29 del Testo Unico, deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

14 LA DELEGA DI FUNZIONI L art. 16 del Testo unico, innovando rispetto al D.lgs. n. 626/1994, ammette la delega di funzioni con i seguenti limiti e condizioni: - deve risultare da atto scritto recante data certa; - il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza; - il delegante deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo; - il delegante deve attribuire al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; - la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

15 SEGUE La delega di funzioni non esclude, in ogni caso, l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e quindi una persistente responsabilità (o corresponsabilità) del datore di lavoro allorché si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore. Quanto ai limiti soggettivi, la delega di norma viene conferita a colui che riveste una qualifica dirigenziale o assimilabile, con esclusione, pertanto, del lavoratore (in quanto verrebbero a coincidere sulla sua persona le qualità di destinatario degli obblighi di sicurezza e al tempo stesso di soggetto tutelato) e del preposto, a meno che quest ultimo non venga fornito dei poteri decisionali e patrimoniali connessi all obbligo di disposizione e di attuazione delle misure di sicurezza.

16 ATTIVITÀ NON DELEGABILI (art. 17 D.lgs n. 81/2008) Non sono delegabili: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (art. 28, comma 2, lett. a), il cui testo novellato prevede che la scelta dei criteri di redazione del documento sulla valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro, il quale vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

17 SUBDELEGA Per quanto concerne l ipotesi della subdelega, o anche detta delega a cascata, che si verifica allorquando il soggetto delegato deleghi a sua volta altra persona (di pari o inferiore qualifica) a svolgere le mansioni delegate, la stessa è stata espressamente disciplinata dal novellato art. 16, comma 3-bis, a tenore del quale il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

18 OBBLIGHI PREVENZIONISTICI DELLE A.S.D. Sul punto occorre richiamare il parere della Regione Veneto del 22 giugno 2010, nella parte relativa agli obblighi prevenzionistici delle associazioni sportive dilettantistiche nell uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione. Sussiste, in tal senso, un obbligo generale di carattere civile e penale in capo all associazione medesima di assicurare la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte. In particolare, la Regione precisa che le palestre o i locali dati in concessione d uso dall Ente pubblico non rientrano nella disponibilità giuridica dell associazione, di conseguenza l obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l impegno a rispettare le prescrizioni d uso dell Ente proprietario o del gestore (il cd. regolamento d uso) che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi. In ordine, poi, agli obblighi di tutela nei confronti dei collaboratori dell associazione operanti presso i locali dati in concessione, si reputa opportuno, sempre secondo la Regione Veneto, che il Presidente della medesima associazione concessionaria debba informare il collaboratore/volontario delle prescrizioni d uso ricevute dal concedente. Trattasi di un orientamento poi confermato dal Ministero del lavoro con il provvedimento del 1 settembre 2010, già richiamato.

19 PROFILI DI RESPONSABILITA CIVILE DELL ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI Con il termine organizzatore ci si riferisce alla persona fisica, giuridica, associazione, comitato che promuove, con conseguente assunzione di responsabilità civile, penale ed amministrativa, l incontro di uno o più atleti al fine di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, prescindendo dalla presenza o meno di spettatori. In particolare, tra le incombenze svolte da tale figura, rientrano: - la predisposizione di tutte quelle misure di protezione atte ad eliminare i rischi di danno nei confronti di atleti e spettatori; - il controllo delle attrezzature utilizzate nelle specifiche discipline sportive; - la verifica della idoneità dei luoghi in cui deve svolgersi la competizione sportiva; - la richiesta delle autorizzazioni e permessi necessari; - l obbligo di comunicazione del regolamento di gioco all autorità di pubblica sicurezza; - la verifica delle condizioni psico-fisiche dei gareggianti. Sul punto si richiama Cass., 4 febbraio 2010, n. 4912, a tenore della quale compito primario del direttore di gara è quello di garantire i partecipanti alla gara dell assenza di situazioni pericolose che ne possano mettere in pericolo l incolumità, non potendo le sue funzioni limitarsi al semplice controllo del rispetto delle regole tecniche.

20 CASISTICA GIURISPRUDENZIALE Di norma gli eventi di danno riferiti alle regole tecniche di organizzazione vengono ricondotti alla disciplina giuridica della responsabilità fondata sulla colpa rilevante ai sensi dell art cod. civ., il quale dispone che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Si richiamano sul punto: Trib. Milano, 30 gennaio 2009: tra i vari obblighi dell organizzatore sportivo, quale promotore dell incontro, vi è essenzialmente quello di controllare l idoneità dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione. Lo stesso è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l incolumità degli atleti, rispettando, oltre che le prescrizioni specifiche, anche le norme generali di prudenza. Parimenti responsabile è la federazione sportiva di riferimento, in quanto titolare dell attività ispettiva e di controllo, la quale si esplica attraverso l omologazione del campo di gioco. Trib. Cassino, 18 aprile 2002: il gestore di un impianto sportivo e l organizzatore della gara non rispondono dei danni subiti da un atleta (nella specie, calciatore colpito al volto da una pallonata), a meno che l infortunato non deduca e dimostri che il danno è stato causato (o concausato) dalle concrete modalità di organizzazione o gestione dell impianto, dalla mancanza di misure di sicurezza, o dal ritardo nell intervento di sanitari.

21 SEGUE Cass., 27 ottobre 2005, n : in tema di responsabilità civile per lesioni cagionate nel contesto di un attività agonistica non possono considerarsi partecipanti solo gli atleti in gara, ma anche tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione. In tal caso dei danni eventualmente sofferti da questi ultimi ad opera di un concorrente, rientranti nell alea normale, non rispondono gli organizzatori, ove abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva. Cass., 20 febbraio 1997, n. 1564: poiché l attività agonistica implica da parte di coloro che vi partecipano, l accettazione del rischio dei danni rientranti nell alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva.

22 SEGUE Cass. 2 marzo 2011, n. 5086: ai fini dell individuazione della responsabilità per danni ex art c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa, andrà valutata l incidenza causale di tale omissione rispetto all evento, non apparendo inverosimile alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell uomo medio, e, tanto più su quello di un adolescente. Nessun rilievo può avere la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell attività svolta, è tenuto a garantire l incolumità fisica degli utenti nell organizzazione della propria attività economica.

23 SEGUE In alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto invece applicabile nei confronti dell organizzatore sportivo l art cod. civ., a mente del quale chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Si rimette, in tal modo, al giudice la valutazione dei singoli casi, privilegiando le caratteristiche oggettive dell attività svolta e la natura dei mezzi impiegati. Ciò ha indotto la giurisprudenza a parlare di fattispecie aperta, distinguendo tra attività pericolose tipiche, in quanto individuate da leggi o regolamenti, e atipiche, in quanto caratterizzate da una spiccata potenzialità offensiva. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3528: l organizzazione di una gara sportiva connotata secondo esperienza di elevata possibilità d incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara.

24 SEGUE Cass. 22 luglio 2005, n : il responsabile di una società sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale è tenuto a garantire l incolumità fisica degli utenti mediante l idonea organizzazione dell attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla federazione italiana nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. Cass. 31 marzo 2006, n : il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell art del codice civile, fuori dall ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l uso delle attrezzature dia luogo ad un attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell art del codice civile, quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l evento dannoso.

25 SEGUE Cass. 17 gennaio 2008, n. 858: ha riconosciuto il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), ai sensi degli artt e 2051 cod. civ. (il quale, ultimo, disciplina la responsabilità extracontrattuale derivante dai danni prodotti da cose in custodia) a favore di un socio di una palestra, infortunatosi a causa di una cyclette difettosa. In particolare, i giudici hanno rilevato che nella fattispecie sia stata correttamente applicata la disposizione di cui all art cod. civ., atteso che: - il danno si è verificato nell ambito del dinamismo connaturato alla cosa o nello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; - sussiste un potere fisico degli amministratori della società sportiva-palestra sull attrezzo, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodirlo e mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. Il custode avrebbe potuto liberarsi da tale responsabilità dimostrando il caso fortuito, cioè il fatto estraneo alla sua sfera di custodia, prova che non è stata invece fornita dai gestori della palestra.

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