IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA INDUSTRIALE E INTELLETTUALE. Dr. Antonella Izzo

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1 IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA INDUSTRIALE E INTELLETTUALE Composto da: dr. Marina Meloni dr. Gabriella Muscolo Dr. Antonella Izzo presidente f.f. giudice rel. giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ORDINANZA RITENUTO -Sul procedimento: che la S.I.T. Società Italiana Trasporti s.r.l. ( d ora in poi SIT), autorizzata dalla Provincia di Roma al servizio di trasporto pubblico di linea granturismo provinciale Roma Stazione FS- Ciampino Aereoporto- Ciampino Stazione FS e viceversa, propone reclamo avverso la ordinanza del tribunale di Roma, di reiezione del ricorso d urgenza proposto contro la 1

2 Terravision Transport s.c.r.l., la Terravision Rome Airoport, la EasyJet e la RayanAir per inibitoria alle prime due società, previo accertamento della attività in concorrenza sleale in concorso con le due società di trasporto aereo, della attività di trasporto di linea con autobus sulle medesime tratte, esercitata in difetto di autorizzazione, in ragione della qualificazione della medesima attività come servizio di trasporto di linea; -che rimaste contumaci già in prime cure la EasyJet e la RayanAir, la Terravision Transport, la Terravision Rome Air-port società consortile costituita dalla stessa Terravision Transport e da Vintertour, e la terza, intervenuta nel procedimento cautelare, Terravision London s.d.t., costituite, contestano la scorrettezza del proprio agire, non essendo la propria attività, di servizio di noleggio con conducente, per autotrasporto non di linea, esercitata con le relative licenze, una attività in concorrenza con quella della società reclamante, e non costituendo la violazione di norme amministrative, di per sé, scorretto esercizio della attività di impresa, in difetto della prospettazione e prova di un attuale sviamento di clientela da una società all altra; -Sulla questione pregiudiziale della partecipazione di EasyJet e Ryanair al procedimento di reclamo; che, giacchè il reclamo non è stato notificato alla EasyJet e alla Ryanair, il tribunale deve porsi la questione pregiudiziale della necessità o no della loro partecipazione al processo, al fine dell accertamento della regolarità del contraddittorio; 2

3 -che la parte ricorrente e reclamante si è limitata a postulare il concorso delle due società di trasporto aereo nella attività di concorrenza sleale delle società di trasporto su terra, domandandone il mero accertamento incidentale, quale elemento di slealtà dell agire di queste ultime, per aver trasportato viaggiatori con biglietto di ogni compagnia aerea e non unicamente delle due compagnie low cost sopracitate, come da accordo con queste; -che, a prescindere dalla fondatezza o no di tale ultima affermazione di parte, irrilevante al fine della decisione sulla questione pregiudiziale di integrità del contraddittorio, è opinione condivisa da questo tribunale che al processo cautelare, caratterizzato dalla assenza di giudicato, non sia applicabile automaticamente l art. 102 c.p.c. ma l accertamento circa la integrità del contraddittorio debba effettuarsi in relazione agli effetti attuativi del provvedimento; -che neanche è ritenuto applicabile il combinato disposto degli artt. 331 e 332 sulla integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti, in ragione della non analogia tra la impugnazione nel processo di cognizione ordinaria preordinato a ottenere una decisione con efficacia di cosa giudicata e il procedimento di reclamo quale mezzo di riesame del provvedimento cautelare inidoneo alla formazione di un giudicato; 3

4 -che pertanto, nel caso di specie, in cui la inibitoria non ha c le due società di trasporto aereo, la loro partecipazione al procedimento di reclamo non è necessaria; - Sul caso: sulla ricostruzione della attività esercitata dalle società del gruppo Terravision; che nel caso in esame fatto contestato tra le parti e rilevante per la decisione è la effettiva attività esercitata dalle due società reclamate, con particolare riferimento agli elementi di connotazione della stessa come servizio privato di noleggio con conducente piuttosto che come servizio pubblico di autotrasporto di linea, da un lato non essendo contestato né che la Terravision Transport è priva di autorizzazione a svolgere questa ultima attività, né che la SIT esercita attività di servizio pubblico di linea Gran Turismo, d altro lato non essendo rilevante né la revoca o no in capo alla Terravision Transport della licenza a svolgere la attività di noleggio con conducente, se non per la causa di eventuale revoca, qualora riferita all esercizio di attività di trasporto di linea non autorizzato, né, in mancanza di controricorso cautelare delle parti resistenti, la sorte della autorizzazione di SIT; -che gli elementi di fatto rilevanti per la qualificazione della attività svolta dalla società di trasporti in un senso e nell altro sono: il suo esercizio su committenza con un contratto di noleggio da parte di terzi o gruppi 4

5 precostituiti, oppure con un contratto di trasporto con offerta al pubblico indifferenziato, ancorchè costituito da una particolare categoria di persone; la predeterminazione dello specifico servizio da prestarsi o no, e in specie la preventiva definizione del periodo di effettuazione e della sua durata, nonché della destinazione e dell itinerario; la periodicità o continuità del servizio e infine la pratica di un prezzo concordato con i singoli committenti o di un prezzo fisso ripartito tra gli utenti; -che i contenuti del contratto tra Terravision R.A. e Terravision Transport non hanno rilevanza di per sé per l accertamento della attività in concreto esercitata dalla prima società, al fine del giudizio sul rapporto concorrenziale con terzi imprenditori e quindi con la SIT, offrendo il regolamento contrattuale dei rapporti tra le due società del gruppo Terravision, al più elementi di prova in favore della prestazione del servizio ivi descritto, da valutarsi nel contesto delle prove documentali versate in atti; -che la documentazione versata in atti rilevante per gli accertamenti di fatto circa la attività svolta è quella relativa alla pubblicità effettuata dalle società del gruppo Terravision su siti Internet, il titolo di viaggio Terravision e la lettera del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Roma del 28 marzo 2006 ( docc. da 5 a 10 del fascicolo di parte ricorrente e reclamante), nonché la sentenza del Giudice di Pace di Roma 27 febbraio 2008 che annulla il verbale 5

6 di accertamento, limitando i motivi della decisione al generico richiamo alla documentazione prodotta in atti a conferma della opposizione; -che, quanto alla pubblicità, dai documenti 5 e 6 relativi al sito Terravision, si trae che il trasporto sulla tratta in questione è riservato ai passeggeri di alcune compagnie aeree low cost elencate in possesso di biglietto, che il servizio è girnaliero e che gli orari di partenza e di arrivo sono parametrati su quelli dei voli; la prima circostanza è confermata dalla condizione riportata sul retro del biglietto; dal documento 9, relativo al sito degli Aeroporti di Roma invece l autobus Terravision Shuttle Roma Termini- Roma Ciampino aeroporto è elencato tra i collegamenti Autobus-Treno tra aeroporto-città e viceversa; -che dalla lettera sopracitata che relaziona degli accertamenti svolti su richiesta dell Ente Nazionale Aviazione Civile ( ENAC) risulta che il titolo di viaggio che viene venduto non è un vaucher, ma un comune biglietto che consente l utilizzo del mezzo di trasporto e che l attività svolta dalla Terravision non è affatto riconducibile alla attività di trasporto noleggio con conducente ma viene esercitato un servizio di linea, dall aeroporto alla Stazione Termini e viceversa e si dà atto del difetto di autorizzazione e della redazione di verbali di accertamento della violazione, successivamente impugnati dalla Terravision; -che dalla valutazione complessiva di detta documentazione si trae che la attività svolta dalla Terravision Transort è quella di trasporto di una categoria 6

7 di persone identificabili come indifferenziati viaggiatori trasportati da determinate linee aeree low cost, a orari prefissati e con durata predeterminata, allo scopo di permettere ai viaggiatori di cui sopra l imbarco tempestivo sui voli in questione e l uso dell autobus al momento dello sbarco, senza che nulla risulti invece circa la predeterminazione o no degli itinerari, il tutto a un prezzo fisso; -Sulle questioni di merito: sulla questione preliminare del periculum in mora: che circa l accertamento della esistenza della condizione dell azione cautelare del pericolo nel ritardo e cioè del pregiudizio imminente e irreparabile prescritto dall art. 700 c.p.c., l illecito da concorrenza sleale è illecito di pericolo, essendo sufficiente per la sua configurazione la sussistenza di un pregiudizio potenziale all avviamento della impresa concorrente, causato da uno sviamento di clientela in atto o in potenza, nel settore di mercato in cui questa agisce o in quello che è presumibile che essa potrà penetrare; -che la imminenza del pregiudizio causato da un atto di concorrenza sleale è data dalla rapidità e diffusività con cui si instaurano e hanno effetti i rapporti di mercato e la sua irreparabilità dalla difficoltà di calcolare e quindi risarcire congruamente con la pronuncia di merito non tanto gli effetti negativi che la perdita di avviamento ha sulla situazione patrimoniale e contabile della società 7

8 quanto la ripercussione di questi sulla competitività della impresa in un mercato a struttura concorrenziale; -che nel caso di specie, in cui il servizio di trasporto è svolto dalle due imprese concorrenti per garantire il collegamento del secondo aeroporto dell Urbe con la sua principale stazione ferroviaria, ed è notorio che i passeggeri trasportati dalle compagnie low cost costituiscono di per sé una rilevante quota di mercato, destinata presumibilmente a aumentare, può ritenersi secondo ragionevolezza che l esercizio della attività delle società resistenti sia causa di sviamento di un bacino rilevante di clientela dalla società ricorrente, con l effetto della diminuzione del suo fatturato e della compromissione della sua competitività sul mercato di settore, e dunque con un pregiudizio, di natura patrimoniale sì, ma difficilmente calcolabile e congruamente risarcibile con la sentenza di merito; -sulla questione preliminare della legittimazione ad agire e del rapporto concorrenziale: che nel caso di specie non si pone questione della natura di imprenditore commerciale ai sensi dell art c.c. delle due società concorrenti, ma deve essere risolta invece la diversa questione della sussistenza o no tra le parti di un rapporto concorrenziale, elemento costitutivo della fattispecie di concorrenza sleale azionata, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito ( vedi tra tante Cass.20 maggio 1997 n. 4458); 8

9 -che la giurisprudenza sulla definizione del rapporto concorrenziale si è evoluta negli anni, spostando la connotazione del rapporto dalla affinità dei beni e dei servizi offerti al mercato alla comunanza di clientela, e, proprio per effetto di ciò, ne ha esteso la denotazione a classi di fattispecie dapprima escluse, con un progressivo avvicinamento agli orientamenti della giurisprudenza in materia antitrust, e alla definizione del mercato rilevante come mercato omogeneo, così riconducendo a unità il regime delle imprese in concorrenza, nei due diversi profili dell illecito modale per concorrenza sleale e dell abuso del diritto alla libera competizione economica; -che la comunanza di clientela è stata identificata nell insieme delle medesime domande che il mercato esprime nella attualità dei fatti o in potenza rispetto a un determinato bisogno o bisogni analoghi, laddove la potenzialità deve accertarsi in base alla prevedibilità degli sbocchi di mercato dlele attività, e ciò sia per la offerta di medesimi beni o servizi, sia per la offerta di beni o servizi affini o succedanei( vedi Cass. 14 febbraio 2000, che definisce la clientela comune come insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di marcato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, che quel bisogno sono idonei a soddisfare ; Cass. 11 aprile 2001 n.5377; Cass. 23 gennaio 1999 n. 697, che attribuisce rilevanza alle espansioni della impresa razionalmente prevedibili in base a elementi concreti ; trib. Roma, ord. 7 giugno 1996; trib. 9

10 Roma, ord. 16 gennaio 2007, in fattispecie nel medesimo settore del trasporto); -che pertanto, a prescindere dalla definizione del servizio reso dalle società del gruppo Terravision, come servizio privato di noleggio con conducente non di linea piuttosto che come servizio pubblico di autotrasporto di linea, e non contestata la natura della attività di SIT come servizio di trasporto pubblico di linea Gran Turismo, le attività svolte dalle società concorrenti, entrambe sul mercato del trasporto su strada per il collegamento tra un primario aeroporto urbano e la città, sono affini e sostituibili, nel senso che soddisfano lo stesso bisogno di mercato del viaggiatore che fa scalo alla aerostazione di Ciampino di raggiungere Roma, e tra le parti in causa sussiste a tutti gli effetti un rapporto concorrenziale; -sulla sussistenza del fumus boni iuris: la questione della qualificazione della attività svolta dalle società del gruppo Terravision: -che ai sensi dell art. 87 del codice della strada vi è servizio di linea per trasporto di persone, da autorizzarsi in quanto tale, quando l esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone ; 10

11 -che invece la legge quadro del 15 gennaio 1992 n. 21 definisce i servizi pubblici non di linea come quelli effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta e la legge 11 agosto 2003 n. 218 all art. 2 definisce i servizi di noleggio di autobus con conducente come servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione,della sua durata e dell importo dovuto per l impiego e l impegno dell autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo -che accertata come sopra la attività svolta dalla Terravision, di trasporto di una categoria di persone identificabili come indifferenziati viaggiatori di determinate linee aeree low cost, con frequenza giornaliera, e dunque periodica e continuata, a orari prefissati e con durata predeterminata e a un prezzo fisso, il tribunale ritiene che questa sia qualificabile come attività di trasporto pubblico, e non come contratto di noleggio privato con conducente; -che in particolare il fatto accertato di trasportare tutti i passeggeri di numerose linee aeree low cost, che costituiscono peraltro, come notorio, buona parte del traffico aereo dell aeroporto di Ciampino, esclude la committenza con un contratto di noleggio da parte di gruppi precostituiti di contraenti- 11

12 essendo all uopo irrilevante il rapporto contrattuale tra le diverse società del gruppo Terravision- ma è riconducibile a un contratto di trasporto con offerta al pubblico indifferenziato costituito da una particolare categoria di persone, appunto i viaggiatori di dette linee; -sulla definizione di correttezza e sulla questione della concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche: che il caso pone poi la ulteriore questione della sussumibilità di atti o fatti posti in essere in violazione di norme di diritto amministrativo, e comunque pubblico, nella fattispecie di illecito di concorrenza sleale per scorrettezza professionale di cui all art c.c., variamente risolta in dottrina e giurisprudenza; -che il primo segmento della questione è dato dalla identificazione degli standards con cui riempire la clausola generale della correttezza professionale sopracitata, che le più recenti interpretazioni di dottrina e giurisprudenza, costituzionalmente orientate, fissano nella conformità al modello di costituzione economica materiale, del Paese dell Unione Europea, con riguardo a tutti gli interessi da questa protetti; -che infatti Cass. 11 agosto 2000 n afferma che occorre tener conto degli interessi collettivi concorrenti alla dinamica economica, in adesione ai principi e ai limiti dell art. 41 Cost., finalizzati a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per 12

13 tutti i suoi partecipi ovvero per chiunque pretenda di esercitare tale iniziativa e più di recente Cass.1636/2006 ribadisce come la garanzia di fisionomia concorrenziale dei mercati debba essere tale da tutelare non l interesse dei mercanti, ma l interesse del mercato ; -che il secondo segmento della questione è la rilevanza ai fini della scorrettezza delle modalità di esercizio della attività di impresa, della violazione di regole di rilievo pubblicistico, su cui si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, che pur affermando il principio per cui non sussiste una sorta di equazione tra l illecito di cui all art c.c. n. 3 e la violazione di norme pubblicistiche che regolano il mercato di riferimento ( Cass. 8012/2004 citata infra ), ha avuto una certa qual evoluzione coerente con la ridefinizione della scorrettezza effettuata dalla stessa Corte Suprema nel senso sopraesposto; -che infatti, se nella sentenza Cass. Sez. un. 22 maggio 1991 n.5787, si afferma che la violazione di dette norme, se non fonda di per sé un giudizio di illiceità concorrenziale, può invece legittimarlo nel caso in cui si risolva in una turbativa delle condizioni di mercato e in un danneggiamento della altrui azienda, ( conf. Cass /2000), nella più recente sentenza Cass 27 aprile 2004 n. 8012, si afferma che la violazione di norme pubblicistiche è sufficiente a integrare la fattispecie illecita non soltanto quando è causa diretta della diminuzione dell altrui avviamento, ma anche quando la violazione della legge 13

14 in sé, a prescindere dal comportamento di mercato, è causa di vantaggio competitivo, giacchè la norma violata avrebbe impedito, se fosse stata osservata, per l appunto siffatto effetto ; -che alla giurisprudenza di merito si deve una ulteriore evoluzione con la affermazione del principio della rilevanza di per sé della violazione di norme pubblicistiche che fissano limiti all esercizio della attività imprenditoriale, in ciò distinta dalla violazione di norme pubblicistiche che impongono costi o oneri, in cui deve essere accertato caso per caso il nesso eziologico con il danno lamentato( vedi Trib. Roma, 15 marzo 2006; nonché Trib. Roma, 32 dicembre 2006, che ascrive la mancanza di licenze a autorizzazioni, che implicano comunque costi, alla seconda fattispecie); -che invero a parere di questo giudice, e secondo la ricostruzione della recente dottrina e giurisprudenza amministrativa, la prescrizione di una autorizzazione o di una licenza per l esercizio di una determinata attività economica di prestazione di servizi ha fonte in una norma che permette tale attività, in deroga a un limite all esercizio di un diritto attribuito dall ordinamento al soggetto giuridico imprenditore, fissato in ragione di interessi pubblici alla selezione dell accesso a peculiari mercati, in attuazione della riserva di legge prevista dall art. 41 Cost per la imposizione di limiti alla libertà di intrapresa; 14

15 -che infatti il rilascio di licenze o autorizzazioni è qualificato dalla citata dottrina e giurisprudenza come esercizio di poteri autorizza tori della Pubblica Amministrazione che rimuove i limiti posti dalla legge a una preesistente situazione giuridica di vantaggio nell esercizio dei poteri discrezionali di accertamento della mancanza di contrasto tra l esercizio dell attività e l interesse pubblico, esercizio di poteri a fronte del quale il destinatario dell atto è titolare di interessi legittimi pretensivi; -che pertanto al prescrizione di una licenza o di una autorizzazione per l esercizio della attività di trasporto deve qualificarsi come rimozione di un limite al libero esercizio di tale attività sul mercato di riferimento e l esercizio del diritto in difetto del prescritto atto autorizzatorio come violazione delle norme amministrative che, vietando l attività senza il permesso della PA, fissano ad essa un limite, cosicchè l effettuazione di trasporto senza licenza o autorizzazione ove prescritta costituisce violazione di limiti imposti dal sistema alla attività di impresa, e non mero risparmio di costi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, ed è di per sé indice di scorrettezza; -che infatti l accesso di un concorrente a un mercato di settore regolamentato in difetto delle condizioni prescritte dalla legge ha come primo effetto la ripartizione della clientela tra questo e il concorrente che ivi opera legittimamente ed è presumibile il nesso di causalità tra l agire del primo concorrente e il danno per il secondo, che non si identifica soltanto con lo 15

16 svantaggio competitivo per aver dovuto affrontare i costi per il rilascio del provvedimento autorizzativo che l altro non ha affrontato, ma anche nel doversi ripartire con questo la domanda di mercato, laddove il rispetto della norma di divieto in difetto di autorizzazione avrebbe evitato tale effetto; -che nel caso di specie, in cui le difese della parte resistente vertono sulla diversa natura della attività ( di noleggio) esercitata e non sulla autorizzabilità a proprio vantaggio della attività di trasporto di linea, e in cui devbe quindi presumersi la non autorizzabilità di tale attività, non è rilevante affrontare la questione della scorrettezza o no dell esercizio di una attività d impresa per cui è prescritta l autorizzazione senza il rilascio di questa ma in presenza dei presupposti per il rilascio, che la giurisprudenza di legittimità solleva ai fini dell accertamento del nesso causale ( nella sentenza 8012/2004 cassa con rinvio la decisione della Corte di Appello di Genova per insufficiente motivazione sul punto della non autorizzabilità) ; Conclusioni: che in conclusione, nel caso di specie, a una sommaria delibazione, risulta che Terravision Transport e Terravision AR svolgono di fatto attività di servizio pubblico di linea sulla tratta Ciampino Aereporto_ Roma e ritorno, in difetto della relativa autorizzazione, e quindi di rimozione dei limiti al libero esercizio di detta attività posti dalla legge, e in concorrenza con la attività di trasporto pubblico di linea Gran Turismo esercitata dalla SIT, con pericolo di sviamento di clientela di quest ultima e dunque l agire delle 16

17 parti resistenti costituisce illecito di concorrenza sleale ai sensi dell art n. 3) c.c. e deve, per le predette assorbenti ragioni, inibito ai sensi dell art c.p.c., con conseguente accoglimento del reclamo; -che la difficoltà del caso, sia negli accertamenti di fatto in relazione alla valutazione della prova, sia nella soluzione della questione di diritto relativa alla rilevanza della violazione di norme pubblicistiche, è ragione di compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di procedimento; tutto ciò ritenuto: 1)inibisce a Terravision Transport s.c.r.l. e a Terravision Rome Airport la attività di trasporto pubblico di linea sulla tratta Ciampino Aeroporto- Roma e ritorno e ogni attività esorbitante dai limiti delle licenze per autonoleggio con conducente loro rilasciate; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di procedimento. Roma, 16 giugno 2009 IL PRESIDENTE F.F. 17

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