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1 MASSIMA: In particolare, l appellante si duole anzitutto dell omessa previsione, nella lex specialis cui il seggio di gara si sarebbe dovuto attenere, dei criteri, dei punteggi e dei sub-punteggi, in violazione dell art. 83 del Dlg 12 aprile 2006 n Così non è, e la sentenza ne fornisce seria contezza, laddove essa chiarisce che le legge di gara: A) indica, in coerenza con il citato art. 83, i due maxicriteri (valutazione tecnico-qualitativa; valutazione economica) in cui s articola il giudizio sull offerta economicamente più vantaggiosa; B) circa il criterio valutativo (max. punti 40/100), pone poi due sub-criteri, uno per la qualità del prodotto (max. punti 30) e l altro per la qualità del servizio (max. punti 10). In virtù dell art. 8 del disciplinare tecnico, quindi, ciascuno di questi sub-criteri è a sua volta specificato attraverso sì una griglia di criteri definitori, ma senza che, giustamente, a questi ultimi siano assegnati a priori ulteriori sub sub-punteggi, giacché non v è un obbligo di legge al riguardo. Erra allora l appellante a ritenere che i criteri di massima (qualità del prodotto; qualità del servizio) restino generici, per l evidente ragione che essi in realtà sono i sub-criteri che la legge di gara indica quali articolazioni del criterio qualitativo, assegnando loro i sub-punteggi e con esclusione d ogni discrezionale scelta del seggio di gara in ordine ai metodi per la loro applicazione, all uopo già operando i sub sub-criteri. Questi ultimi, appunto perché costituiscono un indicazione di terzo grado nel governo del giudizio tecnico, si appalesano dal canto loro elementi di giudizio specifici, seri, ragionevoli, comprensibili e ben facilmente inferibili da ciascuno dei sub-criteri. Il seggio di gara non ha modificato, né fissato in modo arbitrario o autonomo alcunché, in quanto il suo giudizio non si sarebbe potuto svolgere che in base alla scansione gerarchica testé delineata ed è rimasto pur sempre instradato all interno della griglia così indicata nel citato art. 8. Il seggio, ferma la sua possibilità di fornire comunque una valutazione sintetica complessiva sull offerta, non ha fatto che redigere, su tale scorta e prima della piena conoscenza del contenuto dei plichi contenenti l offerta stessa, l elenco dei criteri motivazionali per applicare il sistema di valutazione e grazie ai quali formulare il proprio giudizio. È solo da precisare che la fissazione della griglia stessa è sì avvenuta dopo l apertura delle buste B), deputate dalla legge di gara a contenere l offerta tecnica, ma con la precisazione che detta busta B) è un mero contenitore delle buste (B1, B2, ecc.) contenenti l offerta per il lotto o i lotti cui l impresa ha scelto di partecipare e, come si vede, recanti la numerazione del lotto di riferimento. Ciascuna di tali buste a loro volta contiene, a seconda del numero di beni da offrire che la stazione appaltante ha indicato per ogni singolo lotto, tante buste quanti sono i prodotti stessi. In tal modo, la commissione ha aperto la maxi-busta B) per controllare l esistenza delle altre buste, ma non ha statuito la griglia in questione dopo aver preso visione del relativo contenuto concreto e, in particolare, la documentazione tecnica contenente la vera e propria offerta riferita al lotto prescelto. Né vi sono seri elementi per inferire la irregolare tenuta e la conservazione in luogo sicuro delle buste B) così aperte, tali da far concludere per la non genuinità del relativo contenuto e, dunque, per la non trasparenza della fissazione di detta griglia, né dell attività conseguente.

2 MASSIMA Né maggiore pregio ha la doglianza, peraltro alquanto enfatica, sull elevato numero di sedute del seggio di gara, giacché, per un verso, quest ultimo ha proceduto alla disamina di tutti e nove i lotti in gara e, per altro verso, ha dedicato alle offerte per il lotto n. 9) sei sedute con sufficientemente ragionevole continuità, per cui da tale dato numerico è impossibile inferire sospetti circa l irregolarità della valutazione o, peggio, la previa cognizione del contenuto delle singole offerte cui poi adattare una griglia valutativa compiacente. Sicché, nella specie, non è stata violata la lettera, né è stato tradito lo spirito del ripetuto art. 83, appunto perché, in applicazione dei principi di trasparenza e di conoscibilità ex ante del sistema di valutazione delle offerte, la legge di gara ha fissato fin da subito la predetta gerarchia concreta del sistema di valutazione. * * * Cons. di Stato n del N /2012REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n /2011 RG, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla VIMEC s.r.l., corrente in Luzzara (RE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio dell avv. Placidi, contro - le Aziende sanitarie ASL Torino I ed ASL Torino II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto in Roma, via della Consulta n. 50, presso lo studio dell avv. Di Raimondo e

3 - le Aziende sanitarie ASL Torino III, ASL Torino IV ed ASL Torino V, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite nel presente giudizio e nei confronti di T.G.R. s.r.l., corrente in Ozzano nell Emilia (BO), in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Armaroli, con domicilio eletto in Roma, via dei Tadolini n. 16, presso lo studio dell avv. Nicolao, per la riforma A) del dispositivo di sentenza del TAR Piemonte, sez. II, n. 1295/2011, resa tra le parti; B) della sentenza di detto TAR n. 15/2012 resa tra le parti e concernente l aggiudicazione della fornitura, di cui al lotto n. 9), di ausili protesici per le ASL associate, disposta dall ASL 101 Torino I con la delibera commissariale del 24 febbraio 2011; Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio solo delle ASL Torino I e ASL Torino II e della T.G.R. s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, c.p.a.; Relatore all'udienza pubblica dell 8 giugno 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Lentini (per delega dell avv. Gualandi), Scaparone e Di Raimondo (per delega dell avv. Armaroli); Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Con deliberazione del 31 maggio 2010, il Direttore generale dell ASL 101 Torino I di Torino ha indetto, in qualità di soggetto aggiudicatore capofila per l approvvigionamento di beni e servizi in forma associata secondo un modello a rete delle Aziende sanitarie ASL TO II, TO III, TO IV e TO V, una procedura ristretta, suddivisa in nove lotti e da aggiudicarsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di presidi protesici a favore delle ASL associate. Per quanto attiene al lotto n. 9) (apparecchi di sollevamento), ha inteso partecipare alla relativa gara, tra le altre imprese, la VIMEC s.r.l., corrente in Luzzara (RE), proponendo rituale offerta. In esito a tal procedura, in data 15 marzo 2011 è stata comunicata a detta Società, collocatasi al 2 posto della

4 graduatoria di merito, l avvenuta aggiudicazione del lotto n. 9) alla T.G.R. s.r.l., prima graduata. Dal che l adizione, da parte della VIMEC s.r.l., del TAR Piemonte che, con sentenza n. 15 del 10 gennaio 2012, ne ha respinto il ricorso, dichiarando al contempo improcedibile il gravame incidentale proposto dalla T.G.R. s.r.l. 2. Appella allora la VIMEC s.r.l., impugnando dapprima il dispositivo di sentenza n. 1295/2011 e, con atto per motivi aggiunti notificati il 19 gennaio 2012, pure la sentenza n. 15/2012 e deducendo in punto di diritto l erroneità di questa rispetto ai motivi del ricorso di primo grado proposti. Resistono in giudizio le Aziende sanitarie ASL TO I e TO II, che concludono per l infondatezza del ricorso in epigrafe. Pure la controinteressata T.G.R. s.r.l. s è costituita nel presente giudizio, anche essa concludendo per il rigetto dell appello in esame, ma senza nulla dire circa la declaratoria di improcedibilità del proprio ricorso incidentale di primo grado. Alla pubblica udienza dell 8 giugno 2012, su conforme richiesta dei patroni delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. 3. Giova anzitutto precisare che, non avendo la controinteressata contestato, nelle forme di rito, la declaratoria d improcedibilità del suo ricorso incidentale in primo grado, l oggetto del presente giudizio resta circoscritto solo a quanto dedotto con il ricorso in epigrafe. Ciò posto, l appello in esame non può esser condiviso e va respinto, per le ragioni di cui appresso. 4. A differenza di ciò che assume la VIMEC s.r.l., per vero l impugnata sentenza non solo ricostruisce esattamente la scansione della gara relativa al lotto n. 9), ma anche ben ne interpreta le regole di svolgimento e l esatto significato di esse. In particolare, l appellante si duole anzitutto dell omessa previsione, nella lex specialis cui il seggio di gara si sarebbe dovuto attenere, dei criteri, dei punteggi e dei sub-punteggi, in violazione dell art. 83 del Dlg 12 aprile 2006 n Così non è, e la sentenza ne fornisce seria contezza, laddove essa chiarisce che le legge di gara: A) indica, in coerenza con il citato art. 83, i due maxi-criteri (valutazione tecnico-qualitativa; valutazione economica) in cui s articola il giudizio sull offerta economicamente più vantaggiosa; B) circa il criterio valutativo (max. punti 40/100), pone poi due sub-criteri, uno per la qualità del prodotto (max. punti 30) e l altro per la qualità del servizio (max. punti 10). In virtù dell art. 8 del disciplinare tecnico, quindi, ciascuno di questi sub-criteri è a sua volta specificato attraverso sì una griglia di criteri definitori, ma senza che, giustamente, a questi ultimi siano assegnati a priori ulteriori sub subpunteggi, giacché non v è un obbligo di legge al riguardo. Erra allora l appellante a ritenere che i criteri di massima (qualità del prodotto; qualità del servizio) restino generici, per l evidente ragione che essi in realtà sono i sub-criteri che la legge di gara indica quali articolazioni del criterio qualitativo, assegnando loro i sub-punteggi e con esclusione d ogni

5 discrezionale scelta del seggio di gara in ordine ai metodi per la loro applicazione, all uopo già operando i sub sub-criteri. Questi ultimi, appunto perché costituiscono un indicazione di terzo grado nel governo del giudizio tecnico, si appalesano dal canto loro elementi di giudizio specifici, seri, ragionevoli, comprensibili e ben facilmente inferibili da ciascuno dei sub-criteri. Il seggio di gara non ha modificato, né fissato in modo arbitrario o autonomo alcunché, in quanto il suo giudizio non si sarebbe potuto svolgere che in base alla scansione gerarchica testé delineata ed è rimasto pur sempre instradato all interno della griglia così indicata nel citato art. 8. Il seggio, ferma la sua possibilità di fornire comunque una valutazione sintetica complessiva sull offerta, non ha fatto che redigere, su tale scorta e prima della piena conoscenza del contenuto dei plichi contenenti l offerta stessa, l elenco dei criteri motivazionali per applicare il sistema di valutazione e grazie ai quali formulare il proprio giudizio. È solo da precisare che la fissazione della griglia stessa è sì avvenuta dopo l apertura delle buste B), deputate dalla legge di gara a contenere l offerta tecnica, ma con la precisazione che detta busta B) è un mero contenitore delle buste (B1, B2, ecc.) contenenti l offerta per il lotto o i lotti cui l impresa ha scelto di partecipare e, come si vede, recanti la numerazione del lotto di riferimento. Ciascuna di tali buste a loro volta contiene, a seconda del numero di beni da offrire che la stazione appaltante ha indicato per ogni singolo lotto, tante buste quanti sono i prodotti stessi. In tal modo, la commissione ha aperto la maxi-busta B) per controllare l esistenza delle altre buste, ma non ha statuito la griglia in questione dopo aver preso visione del relativo contenuto concreto e, in particolare, la documentazione tecnica contenente la vera e propria offerta riferita al lotto prescelto. Né vi sono seri elementi per inferire la irregolare tenuta e la conservazione in luogo sicuro delle buste B) così aperte, tali da far concludere per la non genuinità del relativo contenuto e, dunque, per la non trasparenza della fissazione di detta griglia, né dell attività conseguente. Né maggiore pregio ha la doglianza, peraltro alquanto enfatica, sull elevato numero di sedute del seggio di gara, giacché, per un verso, quest ultimo ha proceduto alla disamina di tutti e nove i lotti in gara e, per altro verso, ha dedicato alle offerte per il lotto n. 9) sei sedute con sufficientemente ragionevole continuità, per cui da tale dato numerico è impossibile inferire sospetti circa l irregolarità della valutazione o, peggio, la previa cognizione del contenuto delle singole offerte cui poi adattare una griglia valutativa compiacente. Sicché, nella specie, non è stata violata la lettera, né è stato tradito lo spirito del ripetuto art. 83, appunto perché, in applicazione dei principi di trasparenza e di conoscibilità ex ante del sistema di valutazione delle offerte, la legge di gara ha fissato fin da subito la predetta gerarchia concreta del sistema di valutazione. 5. Poiché la fornitura dedotta in appalto concerne beni le cui specifiche tecniche sono predefinite e rese obbligatorie da norme inderogabili per l ente aggiudicatore, è razionale ed idoneo il sistema così delineato per ben orientare il giudizio del seggio di gara. La serena lettura di tali sub-criteri e dei criteri motivazionali, infatti, fa concludere per la loro pertinenza all oggetto dell appalto ed alle caratteristiche

6 tecniche dei beni da fornire, come definiti sia dal DM 27 agosto 1999 n. 332 (all. 1, elenco n. 3, apparecchi di sollevamento ISO 18.30), sia dal disciplinare tecnico. Scolora, quindi, la censura (cfr. pag. 17 del gravame introduttivo) secondo cui, a fronte d un apparecchio (montascale) di tecnologia ben nota, la legge di gara non avrebbe certo avuto difficoltà a meglio specificare i parametri di giudizio. Sono appunto tale notorietà e, soprattutto, la necessità che il bene da fornire risponda dapprima alle norme tecniche di funzionamento a rendere, se non superflui, perlomeno pletorici criteri valutativi più minuziosi di quelli in concreto prescelti. Anzi, la sentenza ben rammenta come il criterio interpretativo dei criteri valutativi sia da rivenire nel combinato disposto del ripetuto art. 8 e del precedente art. 2, ove l adeguatezza minima richiesta per garantire standard qualitativi omogenei della fornitura si ha nell obbligatoria conformità dei beni offerti al DM 332/1999 e nel possesso obbligatorio di tutte le certificazioni, attestazioni e marcature CE che li riguardino. Non s avvede allora l appellante che, per restare nell esempio che essa svolge, le caratteristiche di maneggevolezza, piuttosto che quello della qualità dei materiali costituiscono l a priori della fornitura, ossia l essenza di ciascun bene da offrire e, dunque, il contenuto minimo necessario affinché un apparecchio si connoti come montascale, a ruote o a cingoli, anziché altro ai sensi del DM 332/1999. Essi, quindi, non possono al contempo costituire l oggetto della singola valutazione al fine di conseguire un miglior punteggio relativamente al bene con tali caratteristiche. Né la griglia nulla introduce in più o di diverso rispetto alla legge di gara, onde non v è omissione o sostituzione di criteri, quando una miglioria del prodotto offerto non sia valutata, se questa non corrisponda ai requisiti tecnici del DM 332/1999 e del disciplinare tecnico. Al contrario, la griglia non fa che adeguarsi ai criteri di qualità del prodotto discendenti dal disciplinare tecnico, per cui l oggetto della fornitura non è un mero montacarichi per persone, ma concerne due tipi di montascale (a cingoli; a ruote), con le caratteristiche, reputate utili a supporto per la deambulazione dei pazienti, dal citato decreto (requisiti minimi di sistema) e dal citato disciplinare. Non sfugge certo al Collegio che sembrano esser saltate, nella griglia medesima, alcune voci invece presenti nei sub sub-criteri di cui al ripetuto art. 8. In disparte, però, la sintesi operata dalla commissione al fine d adeguare i criteri motivazionale a tutti e nove i lotti in gara, non dimostra l appellante, aldilà di una mera differenza lessicale tra elementi e griglia, se in realtà i «migliori requisiti funzionali» non incorporino in sé anche la valutazione complessiva di quell elemento ex art. 8 sui requisiti funzionali e d efficacia. E ciò in quanto l efficacia va intesa quale parametro dell effettiva funzionalità non solo tecnico-operativa, ma soprattutto terapeutica che il prodotto protesico deve assicurare con riguardo alla situazione personale ed ambientale del paziente. Nemmeno convince la tesi dell appellante sull omessa valutazione delle eventuali omologazioni volontarie da parte di enti certificati, in quanto il TAR correttamente ha chiarito sia come essa non possedesse una vera e propria omologazione per il montascale a ruote, sia la differenza tra certificazione ed omologazione.

7 Del pari, il criterio, in ordine alla qualità del servizio, della disponibilità della consegna del prodotto fornito in tutto l ambito territoriale del Piemonte è un dato chiaramente indicato all art. 5, I c. del disciplinare tecnico come prestazione obbligatoria, onde non può costituire un titolo per un spuntare un giudizio più lusinghiero rispetto all offerta di altri partecipanti. 7. In definitiva, l appello va respinto. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n /2011 RG in epigrafe), lo respinge. Condanna la Società appellante al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell 8 giugno 2012, con l'intervento dei sigg. Magistrati: Alessandro Botto, Presidente FF Dante D'Alessio, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere Alessandro Palanza, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/09/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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