Rimborso Spese Sanitarie

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE Fra la Spettabile CASSA ASSISTENZA ZURIGO che agisce nell interesse e per conto di DEUTSCHE BANK S.p.a. e delle spettabili Società collegate e/o controllate e/o consociate e la Spettabile ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED che agisce nell interesse proprio e per conto della Coassicuratrice si stipula la presente polizza convenzione: Rimborso Spese Sanitarie Aree professionali Quadri Direttivi di livello Polizza: Contraente: 920A5478 CASSA ASSISTENZA ZURIGO / DEUTSCHE BANK SPA Global Corporate Italy

2 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 2 di 22 POLIZZA CONVENZIONE DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Assicurazione Associato alla Cassa di Assistenza Compagnia Contraente Day Hospital Franchigia Indennizzo Infortunio Ingessatura Istituto di Cura Malattia Nucleo Assicurato Polizza Premio Ricovero Rischio Scoperto Sinistro Il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione. Il Contratto di assicurazione. Il soggetto che intende provvedere, a favore di una o più categorie di personale dipendente, a prestazioni assistenziali per lui obbligatorie in forza di Contratto, Accordo o Regolamento aziendale. La Zurich International Italia SpA. Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio e di altre persone. Degenza in Istituto di Cura che non comporta pernottamento e con la presenza continua, nella struttura, di un medico o di un anestesista. La somma prestabilita che in caso di sinistro l Assicurato tiene a suo carico e per la quale la Compagnia non riconosce l indennizzo. La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Mezzo di contenzione, inamovibile da parte del paziente, tendente alla immobilizzazione della parte. Struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata al ricovero dei malati. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Il dipendente, il coniuge e i figli, fiscalmente a carico e conviventi, gli ascendenti e collaterali fiscalmente a carico e conviventi, i figli del coniuge non convivente separato ove ci sia l obbligo da parte del dipendente della corresponsione degli alimenti. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. La degenza comprendente pernottamento in Istituto di Cura autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera. La probabilità che si verifichi il sinistro. La percentuale di danno prestabilita che in caso di sinistro l Assicurato tiene a suo carico e per la quale la Compagnia non riconosce l indennizzo. Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la assicurazione.

3 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 3 di 22 CHI ASSICURIAMO La presente assicurazione viene stipulata dalla CASSA DI ASSISTENZA ZURIGO, alla quale la spettabile Associata...DEUTSCHE BANK S.p.a. ha aderito, allo scopo di provvedere, a favore dei propri dipendenti (e relativi nuclei familiari), in adempimento degli obblighi ad essa derivanti, per Accordo, le prestazioni assistenziali sanitarie previste dalla presente polizza. Si intendono assicurati tutti i dipendenti in pianta ed in prova ( e relativi nuclei familiari ) della Contraente appartenenti alle Categorie: - Aree professionali sulla base di un numero iniziale di persone ; - Quadri Direttivi di livello sulla base di un numero iniziale di persone; Per i neoassunti, in deroga a quanto previsto dal capitolo VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE - REGOLAZIONE POSTICIPATA, si conviene che la garanzia avrà effetto dal momento dell assunzione. L Assicurazione s intende operante sino al permanere del rapporto di lavoro con la Contraente, allo scioglimento per qualsiasi causa di detto rapporto, la garanzia cesserà dalle ore 24 della prima scadenza annua successiva a tale data. CALCOLO DEL PREMIO Il premio annuo si intende stabilito in Eur 780.= comprensivo di imposta, per ogni nucleo assicurato. Al perfezionamento della presente polizza la Contraente anticipa un premio di Eur = sulla base iniziale di n.. nuclei assicurati, restando convenuto che alla scadenza della annualità verrà effettuata la regolazione del premio in base al numero effettivo degli assicurati. La Contraente si obbliga ad esibire, alle persone incaricate dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli, i registri necessari. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati alla Compagnia.

4 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 4 di 22 ART. 3 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 3 mesi prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente ART. 5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 6 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o dove ha sede il Contraente. ART. 7 - ASSICURAZIONE STIPULATA INDIPENDENTEMENTE DA OGNI OBBLIGO DI LEGGE La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge per l assicurazione infortuni e malattia e rimarrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fosse stabilita successivamente. ART. 8 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. ART. 9 - VALIDITÀ TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero con l intesa che la liquidazione dei sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta italiana. ART FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata,, telefax o supporto informatico alla Compagnia. ART RINUNCIA ALLA RIVALSA La Compagnia rinuncia a favore dell Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i Terzi responsabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

5 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 5 di 22 COSA E COME ASSICURIAMO PRESTAZIONI La Compagnia assicura, per gli infortuni e le malattie verificatesi nel corso dell anno assicurativo, qualunque ne sia il numero, per ciascun nucleo familiare assicurato, il rimborso delle spese: A. In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura o in ambulatorio e di parto: per gli esami e gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 120 giorni precedenti e relativi al ricovero stesso; per gli onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistenza, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento chirurgico, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento; per materiali di intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento; per l assistenza medica e infermieristica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per medicinali, cure omeopatiche e per esami post intervento riguardanti il periodo di ricovero; per le rette di degenza, per il trasporto dell Assicurato presso gli Istituti di Cura per il ricovero, di rientro nel caso sia necessario un mezzo sanitario attrezzato, con il limite massimo di Eur 5.000= per persona e per evento, compreso un accompagnatore se all estero; rese necessarie dall intervento o sostenute dopo la cessazione del ricovero per esami e accertamenti diagnostici, per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (escluse le spese di natura alberghiera), effettuate nei 120 giorni successivi al ricovero stesso, elevati a 180 giorni per forme tumorali; per vitto e pernottamento in Istituto di Cura o struttura alberghiera ove non sussista la disponibilità ospedaliera, di un accompagnatore dell Assicurato fino alla concorrenza di Eur 130= giornaliere e col limite massimo di 60 giorni per ciascun anno assicurativo; per parto naturale avvenuto in Istituto di Cura fino ad un massimo di Eur 2.600=; elevati a Eur 7.750= in caso di parto cesareo nonché il rimborso delle medesime spese sostenute: per il prelievo sul donatore; per il prelievo sull Assicurato in qualità di donatore vivente Massimale per le sopraindicate prestazioni: La garanzia di cui al presente titolo si intende prestata, fatti salvi i sottolimiti previsti per specifiche garanzie aggiuntive, fino alla concorrenza di Eur = intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato. Il rimborso delle prestazioni previste in caso di Ricovero, viene effettuato previa deduzione di uno scoperto del 5% con il minimo assoluto di Eur 258= ed il massimo di Eur 516= per ogni sinistro, elevato a 15% minimo Eur per i ricoveri nei network senza richiedere l applicazione delle tariffe convenzionate. (lo scoperto 15% min. Eur sarà operativo dopo la distribuzione della relativa procedura). Tale scoperto non viene applicato in caso di Grande Intervento Chirurgico ( vedi elenco ). Tale scoperto, tuttavia, non si applica alle prestazioni aggiuntive, in caso di Ricovero, per le quali siano previsti specifici sottolimiti di rimborso.

6 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 6 di DAY HOSPITAL ALTRE GARANZIE - SEMPRE OPERANTI In caso di degenza resa necessaria da malattia o infortunio, in Istituto di Cura a regime esclusivamente diurno, la Compagnia rimborsa le spese per assistenza medica, infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi nonché per i medicinali somministrati durante la degenza stessa. Il Day Hospital non comprende le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali eseguiti ai soli fini diagnostici.( check-up ) 2. SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA: in caso di decesso dell Assicurato all estero, avvenuto durante il ricovero per evento indennizzabile a termini di polizza, sino alla concorrenza di Eur 5.000= intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato. 3. SPESE AMBULATORIALI DI PRONTO SOCCORSO In caso di cure ambulatoriali di pronto soccorso / primo intervento presso Istituto di Cura a seguito di infortunio che non comporti ricovero, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per l applicazione di apparecchi gessati, immobilizzazione di arti, nonché relativi accertamenti diagnostici, assistenza medica e medicinali, trasporto dell Assicurato in ambulanza, con il massimo di Eur 2.600= per evento. 4. DIARIA SOSTITUTIVA CON SPESE PRE-POST Nel caso in cui l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa durante il ricovero, la Compagnia corrisponderà un'indennità di Eur 100= per ogni giorno di ricovero in Istituto di Cura, per un periodo massimo di gg. 150 per persona e per anno assicurativo, ed in caso di convalescenza prescritta dal medico curante immediatamente successiva alla dimissione da un Istituto di cura publico in seguito ad intervento chirurgico, un indennità giornaliera di Eur 50= per una durata pari a quella del ricovero con il massimo di 20 giorni per ogni sinistro. Oltre a tale indennità, la Compagnia rimborserà le spese sostenute per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, esami, terapie e medicinali, effettuati nei 60 giorni precedenti l'inizio del ricovero o la data dell'intervento e nei 60 giorni successivi la dimissione, fino a concorrenza Eur 1.300= per ogni ricovero, senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. La somma così rimborsata non determina la riduzione del massimale previsto per le PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE. La degenza in Day Hospital non è soggetta alla presente indennità. 5. RISCHIO GUERRA A parziale deroga del capitolo DELIMITAZIONI, la garanzia assicurativa prestata all estero si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. 6. EVENTI NATURALI ALL ESTERO A parziale deroga del capitolo DELIMITAZIONI, la garanzia assicurativa prestata all estero si intende estesa agli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 7. COPERTURA PER NEONATI Relativamente ai neonati nel periodo di validità della polizza, a parziale deroga di quanto previsto alla voce Esclusioni, del Capitolo DELIMITAZIONI, sono compresi anche i ricoveri per interventi relativi alla eliminazione o correzione di malformazioni congenite / difetti fisici. La copertura assicurativa non vale per la prima visita pediatrica e per la cura dell ittero emolitico.

7 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 7 di 22 TERMINI DI ASPETTATIVA La garanzia decorre: dal momento in cui ha effetto l assicurazione per gli infortuni, le malattie ed il parto; VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE - REGOLAZIONE POSTICIPATA Inclusioni ed esclusioni L assicurazione vale per le persone indicate in polizza alla sezione CHI ASSICURIAMO. Le inclusioni e le esclusioni che si verificheranno nel corso della annualità assicurativa dovranno essere comunicate dalla Contraente a mezzo lettera raccomandata/telefax/supporto informatico Relativamente alle inclusioni la garanzia avrà effetto a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato nella comunicazione della Contraente.. Regolazione posticipata Alla scadenza dell annualità si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in via definitiva alla Compagnia, nei seguenti termini: per inclusioni avvenute nel primo semestre dell anno le stesse comporteranno la corresponsione dell intero premio annuo; per inclusioni avvenute nel secondo semestre dell anno le stesse comporteranno la corresponsione del 50% del premio annuo; Eventuali esclusioni di persone non daranno luogo a rimborso di premio che si considera pertanto indivisibile. DELIMITAZIONI 1. ESCLUSIONI L assicurazione non é operante per: a) l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza se effettuati in strutture private per tutte le spese eccedenti Eur = per anno assicurativo e per nucleo familiare; b) le malattie mentali; c) gli infortuni conseguenti a delitti dolosi dell Assicurato. d) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o allucinogeni; e) la cura dell A.I.D.S. e sieropositività HIV, se effettuata in struttura privata; f) l interruzione volontaria di gravidanza effettuata entro i 90 giorni; g) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia); h) le protesi dentarie e le cure dentarie e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; i) l acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto dal capitolo COSA E COME ASSICURIAMO ; e dalle Condizioni Particolari;

8 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 8 di 22 j) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); k) le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, guerre e terremoti (salvo quanto previsto alla voce ALTRE GARANZIE ; l) gli infortuni derivanti da sports aerei e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche ed alle relative prove ed allenamenti; m) il rimborso delle spese per telefono, televisione, servizio di bar, ristorante e simili; n) degenze necessarie per avere assistenza di terzi nell effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, quando l Assicurato non sia più autosufficiente e necessiti di misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; o) la cura della sterilità nonché ogni onere relativo alle tecniche di fecondazione assistita; p) ricoveri allo scopo di effettuare check up clinici; q) le spese, in genere, non conseguenti ad una alterazione dello stato di salute, salvo quanto disposto al punto a); IN CASO DI SINISTRO 1. DENUNCIA DELL INFORTUNIO O DELLA MALATTIA - OBBLIGHI DELL ASSICURATO La Contraente o L Assicurato devono presentare denuncia alla Compagnia alla quale è assegnata la polizza dal momento che ne abbiano avuto la possibilità e comunque, per i casi di ricovero, entro 30 giorni dalla dimissione dall Istituto di Cura. La denuncia deve essere corredata dalla necessaria documentazione medica. L Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato. 2. CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sulla natura e origine della malattia, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano, sin d ora, a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiutasse di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

9 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 9 di PAGAMENTO DELL INDENNIZZO La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto all Assicurato od ai suoi eredi a termini di polizza, su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. La documentazione medica da fornire alla Compagnia, oltre che la descrizione dell evento oggetto della denuncia di sinistro, deve comprendere l indicazione della natura e del tipo delle cure prestate. Tale documentazione deve essere relativa all evento indicato e deve essere presentata di norma a cura ultimata. Qualora l Assicurato debba presentare l originale delle notule e parcelle ad un Ente Assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, la Compagnia effettua il rimborso, dietro presentazione di copia delle notule e parcelle delle spese sostenute dall Assicurato e del documento comprovante il rimborso effettuato dall Ente Assistenziale. La Compagnia si impegna ad effettuare il rimborso entro un limite massimo di 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa Per le spese sostenute all estero i rimborsi verranno effettuati in Italia, in Euro. CONDIZIONI PARTICOLARI 1. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO A parziale deroga del capitolo DELIMITAZIONI, la garanzia di cui al punto A del capitolo COSA E COME ASSICURIAMO si intende estesa alle cure odontoiatriche e acquisto di protesi Sono escluse le spese relative agli apparecchi per la correzione del processo di dentizione. La garanzia è operante a condizione che l assicurato presenti la documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso che certifichi l infortunio, La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate senza applicazione di alcuno scoperto. 2. PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE a) Alta specializzazione La garanzia si intende estesa a: ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA ( ESAMI STRATIGRAFICI E CONTRASTOGRAFICI ) AMNIOCENTESI ( per età superiore a 35 ANNI ) ARTOGRAFIA ED ARTOGRAFIA DIGITALE; ANGIOGRAFIA; ANGIOGRAFIA DIGITALE BRONCOSCOPIA; CORONOGRAFIA; DIALISI; DOPPLER ED ECODOPPLER; ECOGRAFIA; ELETTROCARDIOGRAFIA; ELETTROENCELOGRAFIA;

10 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 10 di 22 ECG ANCHE SECONDO HOLTER; ELETTROMIOGRAFIA ENDOSCOPIA; LASERTERAPIA; LITOTRIPSIA PER CALCOLOSI RENALE E COLICISTICA; MOC PET CEREBRALE; RADIONEFROGRAMMA; RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE; SCINTIGRAFIA; TAC; TELECUORE. La garanzia di cui al presente titolo a) si intende prestata fino alla concorrenza di Eur 7.750= intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato. b) Cure domiciliari e ambulatoriali non conseguenti a ricovero La garanzia si intende estesa a: onorari medici per visite specialistiche, esclusi quelli per le visite pediatriche relative al controllo naturale della crescita, odontoiatriche ed ortodontiche; onorari medici per visite specialistiche per accertare disturbi psichici e comportamenti nevrotici (esclusa psicoterapia), con sottolimite di Eur 550= per anno assicurativo; analisi, esami diagnostici e di laboratorio; cure fisioterapiche post malattia, con sottolimite di Eur 1.550= per anno assicurativo; prestazioni di agopuntura se effettuate da medici; La garanzia di cui al presente titolo b) si intende prestata fino alla concorrenza di Eur 4.000= intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato. La presente Condizione particolare opera con applicazione di uno scoperto ( escluso per i ticket ) a carico dell Assicurato nella misura del 25%, ridotto al 15% in caso di utilizzo dei Centri convenzionati con EUROP Assistance; Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assicurato; La garanzia è operante dietro presentazione della seguente prescrizione attestante la necessità di approfondimenti: - del proprio medico curante ( S.S.N.) relativamente alle visite specialistiche; salvo il caso in cui l Assicurato si trovi temporaneamente lontano dalla propria residenza ( indicare la motivazione ); - anche di altro medico per le altre prestazioni;

11 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 11 di ESONERO PRESENTAZIONE QUESTIONARI ANAMNESTICI L Assicurato è esonerato dall obbligo di presentazione del questionario anamnestico e si intendono comprese le malattie pregresse, cioè quelle curate e/o diagnosticate in data antecedente la validità della presente polizza;. 4. GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI La Compagnia si obbliga, esclusivamente in caso di grande intervento chirurgico (vedi elenco riportato in polizza) ad elevare il massimale di cui punto A del capitolo COSA E COME ASSICURIAMO, a Eur = 5. PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI A parziale deroga del capitolo DELIMITAZIONI, la garanzia si intende estesa all acquisto di protesi ortopediche ( intese come sostitutive di parti anatomiche), vocali, ed apparecchi acustici sino alla concorrenza di Eur 3.000= intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato. 6. TERAPIE ONCOLOGICHE Nei casi di malattie neoplastiche, la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate relative a chemioterapia, cobaltoterapia e terapie radianti, non necessariamente in regime di ricovero o di Day Hospital, sino a concorrenza di Eur = per anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato; 7. ANTICIPO DEPOSITO Nel caso in cui l Istituto di Cura richieda come deposito per un ricovero una somma superiore a Eur 3.500=, la Compagnia anticiperà, all Assicurato che ne faccia richiesta, entro il limite del 50% del massimale assicurato, la somma occorrente per tale deposito. Tale anticipo avverrà a condizione che: non sorgano contestazioni sulla risarcibilità a termini di polizza delle spese di ricovero; sia presentata la certificazione dell Istituto di Cura che attesti la avvenuta richiesta del deposito ed il presunto ammontare delle spese sanitarie; l Assicurato indichi la presunta data del ricovero che non può essere oltre il 30 giorno dalla data della richiesta di anticipo. Trascorso tale periodo la Compagnia avrà diritto di richiedere la restituzione di detto anticipo in caso di verificato mancato ricovero. La Compagnia avrà comunque diritto di richiedere la restituzione dell anticipo in ogni caso di accertata irrisarcibilità, a termini di polizza, delle spese di ricovero. 8. DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della Convenzione è fissata in QUATTRO anni, dal al , e successivamente si prorogherà di anno in anno salvo disdetta notificata dalle Parti con almeno 3 mesi di preavviso. 9. IDENTIFICAZIONE DELLE SOCIETA ADERENTI ALLA CONVENZIONE Nei singoli certificati di adesione la Contraente dovrà dichiarare:

12 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 12 di 22 la ragione sociale dell Assicurato il numero delle persone assicurate la data di decorrenza dell assicurazione il relativo premio 10. CLAUSOLA BROKER L'Assicurato, per tutte le comunicazioni e le relative operazioni dipendenti dal contratto e per tutto il periodo contrattuale, si rivolgerà esclusivamente alla AON S.p.a., la quale si impegna a darne immediata comunicazione alla Compagnia. PACCHETTO OPZIONALE 1. LENTI A parziale deroga del capitolo " DELIMITAZIONI", la garanzia si intende estesa all'acquisto di lenti da vista (escluso montature) in seguito a modifica del visus documentata da certificazione rilasciata da medico oculista o tecnico optometrista, comprese le lenti a contatto (escluse le usa e getta ), sino a concorrenza di Eur 180= intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare 2. DIARIA DA CONVALESCENZA IN SEGUITO A INTERVENTO CHIRURGICO A parziale deroga di quanto previsto al punto 4 delle Altre Garanzie, la diaria da convalescenza prevista s intende elevata a Eur 100= per una durata pari a quella del ricovero con il massimo di 20 giorni per ogni sinistro 3. DIARIA SOSTITUTIVA A parziale deroga di quanto previsto al punto 4 delle Altre Garanzie, la diaria sostitutiva prevista s intende elevata a Eur 130= a partire dall 11 giorno di ricovero in Istituto di Cura, fermo il limite di 150 giorni per persona ed anno assicurativo. 4. ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE A parziale deroga di quanto disposto al capitolo COSA E COME ASSICURIAMO, Prestazioni A, -il limite previsto di 120 giorni per l assistenza infermieristica domiciliare professionale, s intende elevato di ulteriori 30 giorni per un importo massimo fino a Eur 60= giornaliere. 5. ESAMI IN GRAVIDANZA In caso di parto, naturale o cesareo, la Compagnia si obbliga a rimborsare le spese sostenute per esami ed accertamenti durante il periodo di gravidanza, anche se eseguiti a scopo preventivo, sino a concorrenza di Eur 260.= per nucleo familiare ed anno assicurativo. 6. MALATTIE MENTALI. In caso di malattie mentali che diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell artt. 34 e 35 della Legge n. 833 del , la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall Assicurato fino a concorrenza di Eur 5.200= per nucleo familiare ed anno assicurativo.

13 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 13 di CORREZIONE DELLA VISTA In caso di intervento chirurgico per correzione di difetti della vista, la garanzia di cui al presente titolo viene prestata esclusivamente per gli Assicurati che abbiano un grado di Miopia, Astigmatismo e Presbiopia superiore alle 6 diottrie La garanzia é prestata fino a concorrenza di Eur 2.600= per anno assicurativo e per nucleo familiare. IL CONTRAENTE LE COASSICURATRICI ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI a) CRANIO E SISTEMA NERVOSO CENTRALE Anastomosi vasi intra-extracranici Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche Asportazione di tumori orbitali per via endocranica Cranioplastiche Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche Emisferectomia Endoarterioctomia o chirurgia dei vasi del collo Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni meningomidollari Interventi per tumori della base cranica per via transorale Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale Laminectomia per tumori intra-durali extramidollari Laminectomia per tumori intra-midollari Malformazioni aneurismatiche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi) Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico Operazioni per encefalo meningocele Psicochirurgia Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale Terapia chirurgica delle fistole artero-venose: a) aggressione diretta b) legatura vaso-afferente intra-cranico c) legatura vaso-afferente extra-cranico Vagotomia per via toracica b) FACCIA E BOCCA Asportazione della parotide per neoplasie maligne Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitarlo

14 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 14 di 22 Demolizione dell'osso frontale Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico e ortopedico Fratture del condilo e della apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico e ortopedico Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario Plastica per paralisi del nervo facciale Resezione mascellare superiore Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi c) COLLO Asportazione della ghiandola sottomascellare per infiammazioni croniche e neoplasie benigne e tumori maligni Asportazione della ghiandola sottomascellare per infiammazioni croniche e neoplasie benigne Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo Svuotamento ganglionare latero cervicale bilaterale Tiroidectomia totale per neoplasie maligne d) ESOFAGO Collocazioni di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria Interventi di varici esofagee Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico Operazioni sull'esofago per stenosi benigna, per tumori, resezioni parziali basse, alte e totali Resezione dell'esofago cervicale Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo e) TORACE Asportazione del timo Asportazione di tumori bronchiali per via endoscopica Asportazione di tumori maligni con svuotamento del cavo ascellare Decorticazione polmonare Interventi per fistole bronchiali cutanee Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi Interventi sul mediastino per tumori Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare Pleuro pneumectomia Pneumectomia Pneumolisi a cielo aperto Pneumotomia per asportazioni di cisti da echinococco Resezione bronchiale, con reimpianto Resezione segmentarie e lobectomia Toracoplastica parziale Toracoplastica totale Toracotomia esplorativa

15 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 15 di 22 f) CHIRURGIA CARDIACA Interventi a cuore aperto Interventi a cuore chiuso Pericardiectomia g) STOMACO E DUODENO Cardiomotomia extramucosa Esofago - cardioplastica Gastroectomia totale Gastroectomia totale per via toraco-laparotomica Intervento per fistola gastro-digiuno-colica Intervento per mega esofago Piloroplastica + vagotomia Reintervento per mega-esofago Resezione gastrica Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche h) PERITONEO E INTESTINO Colectomia segmentaria Colectomia totale Enteroanastomosi Exeresi di tumori retroperitoneali Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni parenchimali Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione dell'intestino - resezioni intestinali Occlusione intestinale di varia natura - resezione intestinale Resezione del tenue Resezione ileo-cecale Resezione intestinale Sutura della lesione i) RETTO E ANO Amputazione del retto per via addomino perineale: in più tempi Amputazione del retto per via addomino perineale: in un tempo Amputazione del retto per via addomino-perineale Amputazione del retto per via perianale Amputazione del retto per via sacrale Operazione per mega colon Resezione anteriore del retto j) FEGATO E VIE BILIARI Colecistectomia Drenaggio biliodigestivo intraepatico Epatico e coledocotomia Epatico - digiuno - duodenostomia Epatotomia semplice per cisti da echinococco Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia) Interventi per la ricostruzione delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia) Papillotomia per via trans-duodenale

16 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 16 di 22 Resezione epatica k) PANCREAS E MILZA Anastomosi mesenterica-cava Anastomosi porta-cava e spleno-renale Deconnessione azygos-portale Interventi demolitivi del pancreas: a) totale o della testa b) della coda Interventi di necrosi acuta del pancreas Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: a) enucleazione delle cisti b) marsupializzazione c) cistovisceroanastomosi Interventi per fistole pancreatiche Splenectomia l) VASI Disostruzione by-pass aorta addominale Interventi per aneurisma dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima Operazione sulla aorta toracica e sulla aorta addominale Resezione arteriosa con plastica vasale m) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Artoprotesi di anca Artoprotesi di ginocchio Artoprotesi di gomito Disarticolazione interscapolo toracica Emipelvectomia Protesi di femore Protesi di ginocchio Protesi di polso Protesi di spalla e gomito Protesi di Thompson Vertebrotomia n) UROLOGIA Cistectomia totale Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia Fistole vescico-vaginale Ileocisto plastica - colecisto plastica Intervento per estrofia della vescica Intervento per fistola vescico - intestinale Intervento per fistola vescico - rettale Nefrectomia allargata per tumore Nefroctomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) Nefroureterectomia totale (taglio allargato) Resezione renale con clampaggio vascolare

17 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 17 di 22 Surrenalectomia Uretero-ileo-anastomosi ( o colo-bilaterale o totale) o) APPARATO GENITALE Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma) Cura chirurgica di fistola retto-vaginale Cura chirurgica di fistola ureterale Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale Eviscerazione pelvica Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria Isterectomia per via vaginale Isterectomia totale con annessiectomia per via laparatomica Isterectomia totale per via laparatomica Metroplastica Orchiectomia allargata per tumore Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia Pannisterectomia radicale per via addominale Pannisterectomia radicale per via vaginale Vulvectomia allargata Vulvectomia totale p) OCULISTICA Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile Iridocicloretrazione Trabeculoctomia q) OTORINOLARINGOIATRIA Anastomosi e trapianti nervosi Asportazione di tumori dell'orecchio medio Asportazione di tumori dell'orecchio medio e del temporale Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale Chirurgia del sacco endolinfatico Chirurgia della sindrome di Mènière Chirurgia endoauricolare della vertigine Distruzione del labirinto Interventi per otosclerosi Neurinoma dell'viii paio Ricostruzione della catena ossiculare Sezione del nervo cocleare Sezione del nervo vestibolare Timpanoplastica r) LARINGE Interventi per paralisi degli abduttori Laringectomia orizzontale sopraglottica Laringectomia parziale verticale Laringectomia ricostruttiva

18 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 18 di 22 Laringectomia totale Laringefaringoctomia Tumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera) Tumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera) con svuotamento latero-cervicale Tumori parafaringei s) TRAPIANTI tutti i tipi di trapianto Allegato A - Tabella Premi Pacchetto Base altri familiari Pacchetto opzionale - Aree professionali e Quadri Direttivi di livello con coniuge e figli fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico, purché conviventi e figli per i quali vi sia corresponsione degli alimenti. e conviventi Coniuge o convivente more-uxorio e figli non fiscalmente a carico, conviventi figli non fiscalmente a carico e non conviventi Valido se richiesto per le persone assicurate Eur 780,00 Eur 155,00 Eur 780,00 Eur 327,00 COASSICURAZIONE E DELEGA L Assicurazione é ripartita per quote tra le Società appresso indicate: Zurich Insurance Ireland Limited Generali Assitalia 40% (delegataria). 30% (coassicuratrice) 30% (coassicuratrice) Ciascuna di esse é tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società Zurich Insurance Ireland Limited all uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. La Delegataria é anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. IL CONTRAENTE LE COASSICURATRICI ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED

19 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 19 di Rappresentanza Generale per l Italia CLAUSOLE VESSATORIE Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza: Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 - Perdita al diritto all indennizzo per dichiarazioni inesatte o reticenti; Art. 4 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza; Il Contraente dichiara di aver esaminato ed accettato le Condizioni Contrattuali di polizza e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell Art. 123 D.Lgs. 17/03/1995 n 175. IL CONTRAENTE

20 Polizza / Appendice n 920A5478 / Pag. 20 di 22 NOTA INFORMATIVA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 417/D del 28 settembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Informazioni relative all Impresa Il contratto è concluso con la Società Zurich Insurance Ireland Limited - Rappresentanza Generale per l'italia, ed è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L n Informazioni generali relative al contratto Legge applicabile Il contraente è informato che le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali. La nostra società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge Italiana. Reclami in merito al contratto Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione Italiana, eventuali reclami in merito al rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED. Servizio Clienti Piazza Carlo Erba MILANO Telefono n Telefax n Indirizzo e mail: clienti@zurich.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, ROMA (Italia) Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella Italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'isvap faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente. Facciamo inoltre presente che il Servizio Clienti di cui sopra, potrà essere contattato per ogni occorrenza.

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