LA COMPILAZIONE DEL QUADRO CM UNICO/2012. Premessa Normativa
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1 LA COMPILAZIONE DEL QUADRO CM UNICO/2012 Premessa Normativa Questo regime è disciplinato dalla legge e vi possono accedere i Contribuenti persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:-hanno conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi non superiori a euro (si applica il ragguaglio ad anno );non devono aver fatto cessioni all'esportazione ; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co e erogato somme a titolo di utili ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro ; nel triennio precedente non devono aver posseduto beni strumentali per un importo superiore a euro ( anche in leasing e per i beni ad uso promiscuo dovrà considerarsi il 50% del valore); se sono stati acquistati beni ammortizzabili d'importo superiore prima del triennio precedente tale condizione non è ostativa all'accesso al regime. N.B. l'art.27 del Decreto Legge n ha modificato in modo radicale il regime dei contribuenti minimi a far data dal 01 gennaio 2012 introducendo il Nuovo regime dei minimi. CARATTERISTICHE DEL REGIME DEI MINIMI I Contribuenti che applicano questo regime fiscale sono esonerati dal pagamento dell 'IRAP e dalla relativa compilazione della dichiarazione; si rammenta infine che il regime prevede : -determinazione del reddito analitico secondo il principio di Cassa ; -esclusione dall'iva ; non vi è obbligo di tenuta dei Registri Contabili. Per i soggetti minimi è prevista un'unica ipotesi di versamento dell'iva che si verifica attraverso il meccanismo dell'integrazione della fattura relativa ad acquisti Comunitari o in reverse charge. I soggetti minimi che operano acquisti comunitari devono provvedere alla compilazione dei modelli Intra(anche se sono esclusi da tale obbligo in merito alle sole cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altro soggetto UE) ed inoltre sono esclusi dalle comunicazioni black list. IL QUADRO CM -UNICO/2012 : ASPETTI DA CONSIDERARE PER LA COMPILAZIONE PRATICA DEL MODELLO
2 Al fine di dichiarare il proprio reddito fiscale i contribuenti che si trovano ad applicare il regime dei minimi devono compilare il quadro CM e,al fine di una corretta compilazione del quadro, si ritiene utile esaminare ed approfondire alcuni aspetti : -1)informazioni relative al rigo CM 2 colonna 1 : in caso di revoca dell'agevolazione Tremonti-ter (cessione dei beni acquisiti con l'agevolazione e poi ceduti entro 2 anni dall'acquisto di cui al D.L ) occorre dichiarare nei Ricavi la relativa sopravvenienza attiva che scaturisce dalla cessione rispetto all'agevolazione goduta e l'eventuale recupero della maggior agevolazione fruita a titolo di contributi in conto impianti percepiti in in esercizio successivo a quello in cui è stato fatto l'investimento agevolato; al rigo CM 2 colonna 2, al fine di indicare i compensi percepiti, occorre ricordare che tali compensi lordi sono da indicarsi al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e delle spese anticipate ma al lordo del contributo del 4% della gestione separata Inps; Le Plusvalenze realizzate per cessioni di beni strumentali non possono essere rateizzate ma concorrono alla formazione del reddito per l'intero ammontare; -2)per la determinazione del reddito vengono presi in considerazione solo i ricavi/compensi e i costi realmente incassati e sostenuti
3 nell'anno 2011; -3)Se si acquista un bene strumentale nel regime dei minimi il costo viene dedotto in misura integrale ( non viene pertanto ammortizzato) ; per i beni strumentali in essere prima dell'entrata nel regime gli ammortamenti sono sospesi e riprenderanno in caso di fuoriuscita dal regime stesso; -4)Rimanenze finali rigo CM 3 : se l'anno 2011 è il primo anno di applicazione del regime le rimanenze in essere al costituiscono un componente negativo detraibile; se invece il 2011 è il 2 anno di applicazione del regime si riporta l'eccedenza 2010 indicata al rigo CM 20 della precedente dichiarazione dei redditi ; -5) In linea generale i contribuenti minimi deducono gli acquisti di merci per cassa e non devono rilevare a fine anno le rimanenze finali; -6)rigo CM 5-Costi deducibili al 50%: i contribuenti minimi deducono per cassa il 50 % dei costi promiscui ovvero relativi a : autovettura,telefonia fissa e mobile, leasing auto,spese gestione auto,carburante auto. Per le auto non si applicano i limiti di e Euro di costo; sono invece deducibili al 100% le spese per omaggi,vitto e alloggio,spese rappresentanza, pubblicità e manutenzioni/riparazioni(per le manutenzione non si applica la regola del 5 %); i contribuenti minimi non possono avvalersi della detrazione forfettaria per spese non documentate in quanto il principio di cassa, applicabile al suddetto regime contabile, prevede la deduzione delle spese effettivamente sostenute; -7)Minusvalenze per la cessione di beni strumentali: non rilevano per i beni acquistati durante l'applicazione del regime dei minimi. Il ricavo,in questo caso, costituisce sempre plusvalenza per cassa. Nel quadro CM sono riportate solo le minusvalenze relative a cessioni inerenti beni strumentali acquistati prima dell'entrata nel regime dei minimi ; -8)Perdite d'esercizio e perdite pregresse: nel rigo CM 23 si indicano le perdite che si possono utilizzare senza limite di tempo ( realizzate nei primi 3 anni) ; nel rigo CM22 invece quelle riportabili
4 per un massimo di 5 anni; nel rigo CM 23 colonna 2 vanno indicate le perdite che non sono state compensate nel 2011 derivanti dal modello relativo al periodo d'imposta precedente (unicopf2011); -9)Imposta dovuta rigo CM 10 : l'imposta sostitutiva è del 20 % sul reddito imponibile e si possono scomputare le eventuali ritenute d'acconto subite. Le eventuali eccedenze a credito possono essere riportate a nuovo e compensate tramite F24; -10)Crediti d'imposta rigo CM 12 : anche al contribuente minimo spettano i crediti d'imposta ( riacquisto prima casa, sisma Abruzzo ecc.); -11) Ricavi e spese che provengono da anni precedenti all entrata nel regime agevolato (articolo 1, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244): vengono dedotte per differenza tra quelle attive e passive nel seguente modo: differenze positive nel limite superiore a euro ( esempio: differenze attive per euro rilevano per euro 3.000) ; le differenze negative rilevano invece anche nel limite inferiore a euro ( nel caso di differenze negative per euro tutto l'importo viene preso in considerazione per il calcolo del reddito; TABELLA ESPLICATIVA : ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 ESEMPIO Differenza positiva + Differenza negativa Non rileva in quanto Rileva in quanto la inferiore a differenza è negativa euro Differenza negativa Rileva in quanto la differenza è negativa per tutto l importo di euro -12) Rigo CM 7 Contributi previdenziali: si deducono i contributi pagati nel 2011 a titolo di : (Ivs, Enasarco, Inps gestione separata e Casse per professionisti).l'eventuale eccedenza che non può essere
5 dedotta per mancanza di reddito può essere portata in detrazione come onere deducibile nel quadro RP. Possono essere dedotti anche i Contributi pagati per il collaboratore familiare (se il titolare non si è avvalso della rivalsa nei confronti del collaboratore).nel caso fosse stata esercitata la rivalsa il collaboratore può dedurli nella sua dichiarazione dei redditi. Si ricorda che nel regime dei minimi il reddito viene dichiarato solo dal titolare e il collaboratore è esentato dall'obbligo di dichiarare quote di reddito e pagare l'imposta sostitutiva del 20 %. Infine il Contribuente nel regime dei minimi ( se tenuto alla compilazione )deve dichiarare l'ammontare del reddito imponibile al lordo del contributo previdenziale dedotto nel quadro RR; -13)Acconto d'imposta per i nuovi contribuenti minimi: con l'introduzione del nuovo regime dei minimi a far data dal 01 gennaio 2012 e quindi con la modifica dell'aliquota di tassazione ( 5 % e non 20%)la norma non ha previsto in via automatica un ricalcolo degli acconti d'imposta.tuttavia,stante la differenza dell'aliquota,è possibile l'utilizzo del calcolo previsionale(fatte salve le ipotesi di insufficiente versamento dovuto ad errori di calcolo che darà origine alle sanzioni del 30% della somma non versata se il contribuente non ricorre volontariamente alla procedura del ravvedimento operoso). Per i soggetti che fuoriescono dal regime dei vecchi minimi a far data dal 2012 (e che quindi adotteranno un nuovo regime contabile) non dovrebbero versare nessun acconto in quanto non soggetti nel nuovo anno ad imposta sostitutiva (a livello normativo nulla si dice in proposito).tuttavia,a scopo preventivo e nell'attesa di appositi chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate,il Contribuente potrebbe versare ugualmente gli acconti dovuti in base all'imposta sostitutiva e riportare i relativi importi al rigo RN 37 al fine di far confluire il versamento effettuato nell'imposta dovuta a titolo di Irpef. CELESTE VIVENZI
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