REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI

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1 REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 10 del 15/01/ Determinazione nr. 50 del 16/01/2015 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Modifica sostanziale dell'autorizzazione Unica Ambientale provvedimento DD n 2244 del 22/08/2014 Impresa: ASFALTI TAGLIAMENTO SRL Sede impianto: Via Tabina, 5 Valvasone (PN) Codice pratica: PREMESSA I L D I R I G E N T E 1. Fatto L impresa ASFALTI TAGLIAMENTO SRL, con sede legale ed operativa in Via Tabina, 5 in comune di Valvasone (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica. L istanza comprende i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza provinciale; o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; o comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale. La Società con nota assunta al prot. n 2014/80253 chiedeva di ricomprendere nella domanda di AUA di cui all'oggetto il rilascio della: o comunicazione di cui all articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. In merito si precisa che: - l istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Valvasone in data 17/10/2014 acquisita al protocollo provinciale n 2014/70634; - tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2014/9.2/9.1; - sono stati assolti i diritti di bollo;

2 - è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: - comunicato, con nota prot n.2014/73163, l avvio del procedimento; - indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013. La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti: - ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 04/12/2014 e registrate al prot. n 2014/80235; - si è conclusa con parere favorevole in data 18/12/ Enti coinvolti Ai fini del rilascio dell'aua, tutta la documentazione prodotta dall impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall art. 3 del DPR 59/2013, da: - Provincia di PN (autorità competente); - Comune di Valvasone Ufficio Ambiente; - ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone quale Ente di supporto tecnico. La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono state ritenute adeguate per l espressione del parere. 3. Istruttoria DESCRIZIONE ATTIVITA La Società ASFALTI TAGLIAMENTO SRL presso l impianto ubicato in Comune di Valvasone, località Tabina nella zona industriale artigianale LA TABINA NORD, svolge attività di produzione di conglomerato bituminoso a caldo e a freddo e produzione di manufatti per l'edilizia nel cui processo vengono utilizzati anche rifiuti non pericolosi. Per l'attività di recupero rifiuti l'impianto è iscritto nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato a far data dal 24/12/2009 alla posizione n 231. L'istanza di AUA è conseguente al termine dei lavori di asfaltatura di una porzione del piazzale con riferimento anche all'ampliamento dell'area di deposito e stoccaggio di materiale fresato di asfalto posto all interno del lotto, pur rimanendo nel limite delle quantità già autorizzate allo stoccaggio, per il riutilizzo o riciclo nel processo produttivo del conglomerato bituminoso. Con la domanda di modifica sostanziale dell' AUA, rilasciata con Det. Dir. n 2244 del 22/08/2014 per l'autorizzazione alle emissioni, la Società chiede: o la ricomprensione dell autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue meteoriche di dilavamento rilasciata con Det. Dir. n del come rettificata dalla Det. Dir. n del dalla Provincia di Pordenone; o l autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue assimilate alle domestiche del Comune di Valvasone; o la presa d atto della comunicazione e dell allegata autodichiarazione di rispetto

3 dei limiti previsti dalla normativa (legge 26 ottobre 1995, n. 447), da parte del Comune; o il rinnovo con modifica sostanziale dell'attività di recupero rifiuti in regime semplificato, per l ampliamento dell area di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti; o la ricomprensione dell autorizzazione alle emissioni rilasciata con Det. Dir. n. 2244/2014 dalla Provincia di Pordenone, rispetto alla quale dichiara che nulla è variato. 4. Normativa - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.. Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ; - Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; - Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; - L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008; - Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977; - DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. Recupero rifiuti non pericolosi ; - Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; - Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del , convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 5. Motivazione La decisione al rilascio dell AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti competenti nella Conferenza di Servizi quali: - parere favorevole, con limiti e prescrizioni, espresso dal Servizio tutela e uso risorse idriche della Provincia di Pordenone, all'autorizzazione allo scarico non in fognatura di acque reflue meteoriche di dilavamento; - parere favorevole, rilasciato dal Comune di Valvasone con nota PEC assunta al prot. n 2014/82078 del 15/12/2014, all autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche ed assimilate; - la presa d atto rilasciata dal Comune di Valvasone con nota del 15/12/2014 acquisita al prot. prov n. 2014/83186 relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore. Il Comune precisa che quando verrà approvato il Piano di Zonizzazione Acustica l attività dovrà rispettare i limiti in esso previsti, qualora diversi ; - la ricomprensione dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato con Det. Dir. n 2244 del 22/08/2014 dal Servizio Qualità dell'aria della Provincia di Pordenone in merito alla quale nulla è cambiato; - parere favorevole espresso dal Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di

4 Pordenone, in merito al rinnovo con modifica dell iscrizione n 231 nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato della Società Asfalti Tagliamento srl per le attività di recupero rifiuti non pericolosi, per le quali la Società risulta iscritta nel suddetto registro a far data dal 24/12/ Responsabilità procedimentale Si richiama l art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell Ente, nonché l Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Valvasone Dott. Luigina Barosco. Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione Di adottare l'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell impresa ASFALTI TAGLIAMENTO SRL, con sede legale ed operativa in Via Tabina, 5 in comune di Valvasone (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque meteoriche che dilavano inquinanti, di competenza provinciale, I limiti e le prescrizioni sono riportati nell Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o autorizzazione agli scarichi su suolo di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o presa d atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell Allegato C, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale. Nell'Allegato D si riporta l attività di recupero, la tipologia di rifiuti con i rispettivi CER e le quantità di rifiuti da destinare al recupero così come previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i.. L AUA sostituisce integralmente la precedente autorizzazione unica ambientale adottata con Determina Dirigenziale n. 2244/2014 dalla Provincia di Pordenone e sostituisce le autorizzazioni di cui agli altri titoli sopra richiamati possedute dall impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.

5 Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/ Avvertenze 1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 3. L Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela o della salute pubblica e dell'ambiente; ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 4. In caso di modifica dell attività o dell impianto, si applicano le disposizioni di cui all art. 6 del D.P.R. 59/ Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell impresa o modifiche dell assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L eventuale subentro nella gestione dell impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 6. La cessazione dell attività deve essere tempestivamente comunicata all Autorità competente. 7. L Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. 8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del , convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 4. A chi ricorrere Ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato

6 rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

7 ALLEGATO A Autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque meteoriche di dilavamento Soggetto competente. Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate della Provincia di Pordenone Documentazione pervenuti con l istanza del : - relazione tecnica scarichi.003.pdf; - nota dichiarazione scarichi.012.pdf; - CTR, planimetria.004.pdf; - estratto di mappa.006.pdf con indicazione del punto di scarico ; - scheda impianto depurazione.020.pdf; - scheda rilevamento scarico.019.pdf; - planimetria.025.pdf planimetria dell insediamento e percorsi viabilità e mezzi; - schema scarichi.026.pdf planimetria generale degli scarichi, profilo schema fognario; - schede sicurezza.002.pdf; - schede sicurezza.010.pdf. pervenuti con le integrazioni del Allegato_2(1).pdf; - Dich(1). acque.pdf; - Fascicolo CTR e Estratto(1).pdf; - Relazione tecnica sul processo produttivo(1).pdf. Descrizione scarico Le acque che generano lo scarico oggetto del presente parere di competenza provinciale derivano da: a. acque meteoriche di dilavamento vasca deposito cisterne bitume e olio denso (300 m 2 ); b. acque meteoriche di dilavamento piazzali posti a ovest in prossimità entrata da via Tabina (1140m 2 ); c. acque meteoriche di dilavamento piazzale stoccaggio asfalto fresato e piazzola distributore carburante (1460 m 2 ); d. acque meteoriche di dilavamento piazzali movimentazione asfalto fresato, area impianto produzione conglomerato e rampa di carico tramogge (2620m 2 ); - a valle dei sistemi di trattamento, individuati con i n. 10, 9" e 17 nello schema scarichi.026.pdf, sono localizzati i rispettivi pozzetti di prelevamento campioni; - tutte le acque così trattate sono successivamente inviate allo scarico nella condotta identificata come collettore idraulico acque meteoriche che a sua volta recapita su suolo; - lo scarico finale di pertinenza della Società è accessibile per i controlli in corrispondenza del pozzetto di campionamento finale identificato con il n. 19 nello schema scarichi.026.pdf ; Prescrizioni: a. per lo scarico devono essere rispettati il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall art. 103 c. 3 e i limiti di tabella 4 dell allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;

8 b. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell allegato 5 alla Parte Terza); c. vengano effettuati i seguenti autocontrolli sulle acque dello scarico finale con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività del provvedimento di AUA su ph, solidi sospesi totali, COD, Alluminio, Berillio, Arsenico, Bario, Boro, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Vanadio, Zinco, solventi organici aromatici totali e idrocarburi totali; d. le modalità di campionamento delle acque di scarico relativi agli autocontrolli dovranno attenersi alle disposizioni dell Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 smi, mentre per quanto riguarda le metodiche utilizzate per le determinazioni analitiche sui campioni prelevati allo scarico dovrà essere adottata la seguente scala di priorità: CNR-IRSA EPA ISO ASTM. e. i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell Autorità di controllo presso la Società; f. le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia; g. è fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico. Osservazioni /suggerimenti a. annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell autorità di controllo presso l azienda; b. predisporre, per il personale addetto all impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento; c. prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario; d. dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.

9 ALLEGATO B Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate non in fognatura Soggetto competente. Comune di Valvasone Preso atto: - che le modalità di trattamento presente sono vasca condensa grassi e fossa biologica tipo Imhoff, - che i punti di scarichi con i pozzetti di ispezione si trovano all interno del cortile della ditta; - che la tipologica di scarico richiesto è sul suolo e più precisamente riguardano acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone suddivise in acque nere ed acque saponate che a loro volta vengono trattate mediante: vasca condensa grassi per le acque saponate e fossa biologica tipo Imhoff per le acque nere. In uscita dalle vasche di trattamento (condensa grassi o Imhoff) le acque vengono fatto confluire nei pozzi perdenti previo passaggio in appositi pozzetti di ispezione e campionamento; Prescrizioni: - I dispositivi di trattamento delle acque reflue (Imhoff e condensagrassi) devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA ad opera di impresa specializzata ed autorizzata e devono essere tenuti in buono stato di esercizio; - Per quanto non citato dalla presente, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e quelle del P.G. per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06 e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico; - Le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione garantendo fra l altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia; - E fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, entro sei mesi dalla data di entrata in funzione del siffatto servizio pubblico; - Qualora l opificio dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione da cui derivano variazioni quali e quantitativamente delle acque reflue scaricate dovrà essere richiesta l autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate le variazioni alla titolarità della presente autorizzazione; - Deve essere comunicato tempestivamente tramite SUAP di Valvasone la data di avvenuto allacciamento al fine della modifica dell AUA

10 ALLEGATO C Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell Aria della Provincia di Pordenone 1. PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA n. 1 (silo filler) n. 2 (torre di produzione e cilindro essiccatore) 2. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA Punto di emissione n. 1 (silo filler) Portata: 1500 Nm 3 /h Quota dal p.c. : 12,5 m Sostanza Valore limite Polveri totali 10 mg/nm 3 Punto di emissione n. 2 (torre di produzione e cilindro essiccatore) Portata: Nm 3 /h Quota dal p.c. : 15,6 m I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 17% Sostanza Valore limite Polveri Totali 10 mg/nm 3 Ossidi di Azoto (come NO 2 ) 450 mg/nm 3 Ossidi di Zolfo (come SO 2 ) 400 mg/nm 3 Carbonio Organico Totale (espresso come COT) 50 mg/nm 3 3. PRESCRIZIONI EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA 1. Qualora si verifichi un anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione o un blocco degli impianti e la conseguente attivazione dei camini di emergenza, l autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto. 2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono

11 essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l efficienza degli stessi. 3. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/ Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri. 5. Per il punto di emissione identificato come n. 2 la Società deve effettuare con frequenza almeno annuale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dallo stesso. Si chiede di inoltrare alla Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell ARPA l esito degli autocontrolli effettuati ai sensi del vigente provvedimento. I risultati dei campionamenti analitici successivi devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. 6. Entro il , la ditta deve effettuare un analisi sulle emissioni dell impianto di produzione conglomerati bituminosi (punto di emissione n. 2) ricercando la concentrazione, oltre che dei parametri riportati nella tabella dei limiti, anche del parametro Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.). La ricerca degli IPA dovrà essere fatta attraverso un unico campionamento secondo quanto previsto dalla norme tecniche vigenti. I risultati dei rilevamenti di cui sopra devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all ARPA Dipartimento di Pordenone. 7. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne: il posizionamento delle prese di campionamento; l accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. 8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti: Manuale UNICHIM n. 158/88 Norma UNI-EN 15259:2008 UNI EN ISO :2013 Misure alle emissioni Strategie di campionamento e criteri di valutazione Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell obbiettivo, del piano e del rapporto di misurazione Emissioni da sorgente fissa Determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale Norma UNI EN :2003 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. Per il COT Norma UNI EN 12619:2013 D.M. 25 agosto Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Allegato 1 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO e 2 NO La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni

12 convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. 10. Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici sopra citati. EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA 11. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile. 12. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare: a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura; b) nella movimentazione dei materiali polverulenti all interno del luogo in cui si svolge l attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l uso di deflettori oscillanti; c) qualora le fasi di scarico e carico avvengano all aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse. d) per ridurre la produzione di emissioni diffuse durante le fasi di frantumazione, cernita, miscelazione si dovrà ricorrere, qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, ad idonei accorgimenti tecnici al fine di limitare la formazione di polveri diffuse (es. utilizzo di acqua nebulizzata); e) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc ). f) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi. Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci. 4. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Sigla emissione Origine dell emissione Inquadramento normativo 3 Caldaia per scaldare olio diatermico con finalità di mantenere le cisterne del bitume a una data temperatura PTN = 0,72 KW a olio combustibile 12/13 Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell art. 272 c. 1

13 5 Riscaldamento uffici PTN = 26 KW a metano Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell art. 282 c. 1

14 ALLEGATO D Comunicazione in materia di rifiuti Soggetto competente: Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone Si procede al RINNOVO, con modifica, dell iscrizione n 231 dell'impianto nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato di cui agli artt del Dlgs 152/2006 e s.m.i. per le attività di recupero e le tipologia con i rispettivi CER e quantità chieste. I dati sono riportati nella tabella riassuntiva sotto indicata. Attività di recupero Tipologia Descrizione Recupero Codice rifiuto Quantità Mg/anno Messa in riserva 7.6 Conglomerato bituminoso [R13] (*) Produzione di conglomerati bituminosi Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia 7.6 Conglomerato bituminoso 7.6 Conglomerato bituminoso a) [R5] c) [R5] TOTALE RIFIUTI MASSIMO DA DESTINARE AL RECUPERO (*) I rifiuti messi in riserva possono essere recuperati presso lo stesso impianto o destinati ad altri impianti. Il quantitativo complessivo di rifiuti gestiti non supera comunque i Mg. Si evidenzia che l esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti prevede di: - effettuare le operazioni di recupero nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Dlgs. 152/2006, e s.m.i., nella normativa tecnica vigente (DM 5/2/98) e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro; - rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del controllo della tracciabilità (Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); - versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni anno, sapendo che il mancato versamento entro il termine previsto comporta l automatica sospensione dell iscrizione nel Registro; - dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica;

15 - fornire le informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti all autorità di controllo che ne faccia richiesta; - disporre l effettuazione delle analisi, se prescritte, nei modi e tempi previsti dalle Norme Tecniche e metterli a disposizione o fornirne copia all autorità di controllo che ne faccia richiesta. Pordenone, lì 16/01/2015 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

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