REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO 1 ASSISTENZA SANITARIA

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1 REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO 1 ASSISTENZA SANITARIA Edizione aggiornata al 16/02/2015 le parti variate rispetto all edizione del 29/03/2011 sono evidenziate in giallo Principi e finalità 1) Esprimere le norme e le indicazioni di carattere generale applicabili a tutte le aziende associate e a tutte le persone assistite, a prescindere dalle soluzioni assistenziali di riferimento e ai singoli contratti / accordi / regolamenti aziendali. [L elenco delle opzioni / soluzioni assistenziali standard è disponibile in / Statuto, regolamento, appendici e modulistica / Regolamento - Titolo 1 - assistenza sanitaria] 2) Rimandare alle seguenti fonti per i dettagli delle singole soluzioni assistenziali: a) schede prestazioni, se già disponibili in / area riservata alle aziende associate / stati di rischio / schede prestazioni; b) documentazione in possesso delle aziende associate; c) convenzioni assicurative sottoscritte da ASSIDIM a favore delle aziende associate e dei collaboratori assistiti. 3) Ricordare che gli adempimenti richiesti rispondono: a) sia a regole specificamente associative; b) sia a condizioni previste / imposte dalle compagnie assicurative di riferimento. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 1 di 12

2 INDICE ARTICOLO 0 NOZIONI FONDAMENTALI...3 ARTICOLO 1 SOGGETTI AMMISSIBILI E NUCLEO FAMILIARE...5 ARTICOLO 2 FINALITÀ E FORMA DELL ASSISTENZA E DEI MASSIMALI DI RIMBORSO...5 ARTICOLO 3 ISCRIZIONI, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CONTRIBUZIONI...7 ARTICOLO 4 RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI...9 ARTICOLO 5 INTERATTIVITA PER AZIENDE ASSOCIATE E MODULISTICA ARTICOLO 6 INTERATTIVITÀ PER ASSISTITI SU INFORMATIVA, COMUNICAZIONE DATI E RICHIESTE DI RIMBORSO ARTICOLO 7 CONTROVERSIE DI NATURA SANITARIA REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 2 di 12

3 ARTICOLO 0 NOZIONI FONDAMENTALI A - Accertamenti diagnostici e terapie: prestazioni mediche strumentali, a carattere anche cruento e/o invasivo, atte a ricercare e/o definire la presenza e/o il decorso di una malattia alle condizioni previste dalla relativa opzione / soluzione assistenziale. - Assistenza infermieristica: quella prestata da personale fornito di specifico diploma. - Assistenza ordinaria: insieme di prestazioni garantite, in forma diretta o indiretta, a favore di aziende associate e collaboratori assistiti. - Assistenza straordinaria: interventi straordinari a favore di aziende associate e assistiti connessi alle finalità istituzionali mutualistiche previsti dallo Statuto, articolo 11 Fondo comune, punto 5. in casi gravi ed eccezionali non coperti dalle convenzioni assicurative / soluzioni assistenziali di riferimento. - Assistito: persona a favore della quale viene prestata l assistenza in risposta al contratto / accordo / regolamento aziendale e mediante il rapporto associativo dell azienda di riferimento, cioè il dipendente / collaboratore dell azienda associata e, ove previsto, le persone del suo nucleo familiare o assimilate. - Azienda associata: ente tenuto, per contratto, accordo o regolamento aziendale, a prestare interventi integrativi di assistenza nei confronti dei propri dipendenti o degli altri soggetti previsti dall articolo 3 dello Statuto ASSIDIM. C - Capo nucleo: dipendente / collaboratore dell azienda associata ad ASSIDIM che consente ai propri familiari, in virtù di questo rapporto e purché l opzione / soluzione assistenziale di riferimento lo consenta, di beneficiare dell assistenza. - Carenza temporale: periodo iniziale in cui, per alcune opzioni / soluzioni assistenziali e secondo modalità precisate, l assistenza o alcune prestazioni non sono rimborsate. - Convenzionamento diretto: nei casi di ricovero in istituto di cura con/senza intervento chirurgico, parto, day hospital e intervento ambulatoriale: consente il pagamento diretto da parte della compagnia assicurativa di riferimento, alle condizioni previste dalla relativa opzione / soluzione assistenziale; in assenza di convenzionamento diretto, l assistito paga autonomamente le prestazioni alle condizioni previste dalla relativa opzione / soluzione assistenziale. D - Day hospital: degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno, riconosciuta come tale solo dietro presentazione di cartella clinica. E - Esami di laboratorio: esami del sangue, delle urine e assimilati. F - Franchigia: cifra fissa che, in alcune opzioni / soluzioni assistenziali, per talune prestazioni e secondo modalità precisate, riduce l'entità del rimborso. I - Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea. - Intervento chirurgico: richiede suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia (esami invasivi) ed è di tre tipi: 1) Ambulatoriale: non richiede la permanenza in osservazione nel postintervento; REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 3 di 12

4 2) Day hospital: prevede degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno; 3) Ricovero: prevede degenza in istituto di cura con almeno un pernottamento. - Istituto di cura: ospedale pubblico, clinica e casa di cura sia convenzionati con il SSN che privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. M - Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. - Massimale per nucleo familiare: disponibilità unica, cioè spesa massima rimborsabile per tutti i componenti del nucleo familiare riferibile al capo nucleo / collaboratore assistito, per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell anno solare, secondo due modalità: 1) in forma indiretta: mediante convenzioni assicurative che ASSIDIM stipula a favore delle aziende associate e dei collaboratori assistiti; 2) in forma diretta: mediante i massimali di rimborso garantiti dalle aziende associate. - Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti suli annuario italiano dei medicamenti e, secondo quanto previsto dalla relativa opzione / soluzione assistenziale, possono essere considerati tali anche i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc. N - Nucleo familiare: persone che possono beneficiare dell assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla relativa opzione / soluzione assistenziale. - Nomenclatore: contiene le garanzie e le prestazioni di assistenza sanitaria che ASSIDIM eroga, attraverso il rapporto associativo con le aziende, ai collaboratori delle aziende associate. Le garanzie e le prestazioni, in funzione dei diversi contratti / accordi / regolamenti aziendali in essere per le aziende associate, possono essere attivate totalmente o parzialmente e secondo massimali differenziati. Le garanzie e le prestazioni sono indicate nella tabella disponibile in / Statuto, regolamento, appendici e modulistica / Regolamento titolo 1 assistenza sanitaria. Per comprenderne meglio il significato, si rimanda alle altre nozioni fondamentali. O - Opzione: soluzione assistenziale disponibile per le aziende associate affinché possano garantire ai propri collaboratori assistiti quanto previsto dal contratto / accordo / regolamento aziendale di riferimento. Può essere: completa: per coloro che non fruiscono di altre forme di assistenza sanitaria integrativa mediante altro ente. integrativa: per coloro che sono già iscritti a un altro ente di assistenza sanitaria integrativa (FASI, FASDAC o similari). P - Presidi medico / chirurgici: strumenti / prodotti che possono essere fabbricati soltanto con l autorizzazione del Ministero della Salute, in base alle leggi sanitarie vigenti. - Protesi ortopediche: speciali dispositivi artificiali per la sostituzione di arti o segmenti d'arto mancanti. R - Referente per i rapporti con ASSIDIM: la persona autorizzata dall azienda associata a trattare i dati personali degli assistiti per garantire le prestazioni. - Ricovero ospedaliero: degenza in istituto di cura con almeno un pernottamento. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 4 di 12

5 S - Scoperto: percentuale che, in alcune opzioni / soluzioni assistenziali, per talune prestazioni e secondo modalità precisate, riduce l'entità del rimborso. V - Validità territoriale: le assistenze sono valide nel mondo intero. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno effettuati in Italia e in euro. - Visita specialistica: prestazione effettuata da medico fornito di specializzazione. ARTICOLO 1 SOGGETTI AMMISSIBILI E NUCLEO FAMILIARE Le prestazioni di cui al presente titolo possono essere garantite: 1) secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello Statuto ASSIDIM; 2) ai soggetti che abbiano diritto per contratto, accordo o regolamento aziendale a fruire di prestazioni assistenziali; 3) compatibilmente alle opzioni / soluzioni assistenziali disponibili. Il nucleo familiare del dipendente / collaboratore assistito dell azienda associata, può comprendere: a) solo e unicamente il soggetto stesso; b) una o più altre persone considerate familiari ai fini della presente assistenza secondo quanto previsto dalla relativa opzione / soluzione assistenziale; c) le persone del nucleo familiare non assistite da FASI, FASDAC o ente similare per le sole opzioni / soluzioni assistenziali integrative di un altro fondo alle condizioni precisate in / area riservata alle aziende associate / stati di rischio / schede prestazioni; per alcune opzioni / soluzioni assistenziali che qualificano queste persone come NAF = non assistite dal fondo principale, è richiesto un contributo associativo aggiuntivo. Qualsiasi entrata e/o uscita nel / dal nucleo familiare: dev essere comunicata immediatamente dall assistito al referente dell azienda associata di riferimento, mediante le modalità in uso; dev essere comunicata dall azienda associata ad ASSIDIM utilizzando il sistema informatico interattivo presente in Persone non assoggettabili alle prestazioni Non possono beneficiare delle prestazioni sanitarie le persone colpite da apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania. Se una delle suddette patologie si manifesta successivamente all iscrizione del soggetto interessato, le prestazioni cessano nei modi e nei termini previsti dall art del Codice Civile. ARTICOLO 2 FINALITÀ E FORMA DELL ASSISTENZA E DEI MASSIMALI DI RIMBORSO In applicazione dell articolo 3 dello Statuto, i soggetti per i quali le aziende hanno chiesto l assistenza in esame possono ottenere il rimborso delle spese da essi sostenute per le cure di malattie e di postumi da infortuni a integrazione o sostituzione totale o parziale delle prestazioni erogate dal SSN o da altro fondo FASI, FASDAC o ente similare secondo quanto previsto dalle rispettive opzioni / soluzioni assistenziali: REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 5 di 12

6 a) in forma indiretta, mediante convenzioni assicurative che ASSIDIM stipula a favore delle aziende associate e dei collaboratori assistiti; b) in forma diretta, mediante i massimali di rimborso garantiti dalle aziende associate. Sezione I - Eventi coperti = casi garantiti Cure per malattie e/o per lesioni derivanti da infortunio, che si siano rese necessarie nel corso dell'anno d'iscrizione e che abbiano richiesto le prestazioni elencate nelle nozioni fondamentali all inizio del presente titolo del Regolamento e sempre se presenti nella soluzione assistenziale prescelta. L assistenza legata agli eventi anzidetti cessa, comunque, al termine dell iscrizione. Sezione II - Eventi esclusi / limiti delle prestazioni Le esclusioni dall assistenza ed i limiti delle prestazioni, variano in base alla soluzione assistenziale prescelta. In linea generale, sono esclusi dall assistenza: 1) le intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso di stupefacenti (salvo in quest ultimo caso di somministrazione terapeutica non conseguente ad assunzione volontaria), allucinogeni e simili; 2) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie azioni delittuose; 3) le conseguenze derivanti da guerre, insurrezioni, da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l assistito abbia preso parte volontaria; 4) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 5) gli infortuni derivanti da partecipazione a gare professionistiche e relative prove ed allenamenti; 6) le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia stomatologica e plastica ricostruttiva, rese necessarie da infortunio); 7) le cure e gli interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, intendendo per tali l alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale) diagnosticabile prima dell iscrizione; 8) le malattie mentali (incluse le nevrosi o psiconevrosi); 9) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o alluvioni; 10) le cure dentarie e delle paradontopatie, le protesi ortodontiche e dentarie e gli interventi chirurgici preprotesici e di implantologia, ad eccezione di quelle opzioni che prevedono esplicitamente la garanzia cure dentarie. Sezione III - Opzioni / soluzioni assistenziali garantite in forma indiretta Sono garantite dalle compagnie assicurative di riferimento e le aziende associate possono sceglierle all'inizio di ogni anno, mediante compilazione del modulo SN03/2, tra le diverse opzioni / soluzioni assistenziali complete o integrative disponibili in / Statuto, regolamento, appendici e modulistica / regolamento titolo 1 - assistenza sanitaria. Questa decisione è vincolante per l'intero anno. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 6 di 12

7 Sezione IV - Opzioni / soluzioni assistenziali garantite in forma diretta Sono garantite direttamente dalle aziende associate per: a) elevare i massimali di rimborso già garantiti dalle compagnie assicurative, e/o b) avere massimali di rimborso per prestazioni non garantite dalle compagnie assicurative; Possono essere attivati, all'inizio di ogni anno, mediante compilazione del modulo SN03/2, e scegliendo in base alla sottostante tabella: Garanzie / prestazioni Medicinali, trattamenti fisioterapici, occhiali Visite specialistiche Cure dentarie Medicina preventiva Massimali disponibili 775,00 euro o 1.550,00 euro Contributi associativi Pari al 113,5% dei massimali scelti; controllati e assoggettati a conguaglio in base all effettivo utilizzo; restituiti alle aziende associate se non totalmente utilizzati. Questa decisione è vincolante per l'intero anno. Possono essere valutate soluzioni assistenziali differenziate dalle standard, in risposta a particolari contratti / accordi / regolamenti aziendali, purchè siano effettivamente attuabili. ARTICOLO 3 ISCRIZIONI, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CONTRIBUZIONI Le aziende che intendono associarsi ad ASSIDIM o che sono già associate per altri tipi di assistenza, per usufruire delle prestazioni in esame devono comunicare i propri dati come segue: a) Iscrizioni per nuova adesione e/o attivazione assistenza 1) compilare, firmare e trasmettere ad ASSlDlM il modulo GEN e il consenso al trattamento dei dati personali, presenti sul sito / Statuto, regolamento, appendici e modulistica / Formalità di base per associarsi; 2) compilare, firmare e trasmettere ad ASSlDlM il modulo SN01 per comunicare i nominativi, le qualifiche e le opzioni / soluzioni assistenziali scelte. Si ricorda che il contratto / accordo / regolamento aziendale deve garantire, a parità di qualifica / categoria dei capi nucleo, il medesimo trattamento; 3) raccogliere e trasmettere ad ASSIDIM i moduli SN02/1, compilati e firmati dai capi nucleo con i dati anagrafici del nucleo familiare nonché il codice IBAN del capo nucleo per l accredito dei rimborsi. L iscrizione dei soggetti ammissibili ha effetto dalle ore del giorno successivo a quello in cui i moduli GEN, SN01 e SN02/1 con i relativi dati pervengono ad ASSIDIM, a condizione che siano rispettati i termini di pagamento richiesti da ASSIDIM per il versamento dei corrispondenti contributi associativi. Le richieste d iscrizione con decorrenza anticipata rispetto alla data di ricevimento dei suddetti moduli possono essere considerate, eccezionalmente, solo se opportunamente documentate e giustificate da ragioni gravi nonché accettate dalla compagnia assicurativa di riferimento. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 7 di 12

8 b) Variazioni successive ad adesione e/o attivazione assistenza Utilizzare il sistema informatico di interattività di cui all articolo 5 del presente titolo del Regolamento per: 1) modificare i propri dati fondamentali, ad eccezione del cambio di ragione sociale per il quale è necessario compilare e trasmettere ad ASSlDlM il modulo GEN; 2) inserire nuovi nuclei; 3) escludere nuclei già iscritti; 4) inserire / escludere familiari di nuclei già iscritti; 5) modificare indirizzi e/o coordinate bancarie, date di nascita e codici fiscali di nuclei già iscritti; 6) modificare l opzione / soluzione assistenziale solo per l anno successivo di nuclei già iscritti, scegliendola tra quelle già autorizzate all azienda associata e tenendo presente che l opzione / soluzione assistenziale nuova non può essere inferiore a quella da sostituire. Per la richiesta di opzioni / soluzioni assistenziali in aggiunta a quelle già autorizzate, procedere con l inoltro del modulo SN03/1. b1) Carenze temporali applicabili alle variazioni 1) Per tutti i soggetti ammissibili: le cure mediche specialistiche non conseguenti ad infortunio, non sono coperte durante i primi 30 giorni dall'iscrizione; i ricoveri ospedalieri non conseguenti ad infortunio, non sono coperti durante i primi 60 giorni dall'iscrizione; le prestazioni connesse alla gravidanza e al parto non sono coperte durante i primi 300 giorni dall'iscrizione. Fanno eccezione i seguenti soggetti, per quali non si applicano le carenze: assistiti di nuova nomina o di nuova assunzione purché iscritti entro un mese dalla data di nomina o di assunzione; assistito purché iscritto entro un mese dal matrimonio; neonati di assistiti che già usufruiscono delle prestazioni di ASSlDlM, purché iscritti entro un mese dalla nascita. 2) Per i soli NAF = persone non assistite dal fondo principale nelle opzioni integrative, si rimanda alle condizioni previste dalle relative opzioni / soluzioni assistenziali in / area riservata alle aziende associate / stati di rischio sanitaria / schede prestazioni. c) Cancellazioni L'iscrizione dell assistito dura fino alle ore dell ultimo giorno di permanenza del rapporto di lavoro / collaborazione tra l assistito e l azienda associata. La cancellazione anticipata dei dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso del rateo di contributo non utilizzato. Le aziende associate che desiderino recedere da ASSlDlM devono comunicare la loro decisione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno in corso compilando il modulo GEN e il recesso avrà effetto dalle ore del 31 dicembre dello stesso anno, altrimenti l'adesione ad ASSlDlM si intende automaticamente prorogata e i rinnovi delle assistenze per l'anno successivo si intendono confermati. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 8 di 12

9 Analoga comunicazione deve essere fatta, entro lo stesso termine di tempo, anche dalle aziende associate che, pur rimanendo iscritte ad ASSlDlM, desiderino sospendere l assistenza per tutti i propri beneficiari, compilando sempre il modulo GEN. In quest ultimo caso le aziende associate interessate conservano il diritto a rientrare nella convenzione sanitaria di ASSlDlM, ma nei loro confronti si applicheranno all'atto del rientro, le carenze descritte precedentemente. In caso di rilevanti variazioni delle condizioni assicurative e/o dei contributi associativi aumenti superiori al 10% intervenute dopo il 31 ottobre dell anno in corso, il termine per il recesso dall associazione e/o per la sospensione dell assistenza s intende prorogato di 15 giorni rispetto alla data in cui l azienda associata viene informata delle variazioni. d) Contribuzioni Al fine di consentire l operatività delle assistenze, le aziende associate sono tenute a pagare i contributi associativi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta notificata da ASSIDIM, come da articolo 5 dello Statuto, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione delle seguenti caratteristiche: tipo di assistenza; soluzioni assistenziali standard o differenziate; assistenze erogate in forma diretta o indiretta; equilibrio tra assistenze erogate e contributi associativi raccolti; dimensioni aziende associate e/o composizione collaboratori assistiti; semestre d'iscrizione; ARTICOLO 4 RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI Nel dicembre di ogni anno, ASSIDIM provvede a richiedere alle aziende associate i contributi associativi per l'anno successivo, determinandone l'importo sulla base dei dati che risultano nello stato di rischio alla data del 30 novembre. Entro il 31 dicembre o, in base alle specifiche esigenze amministrative / fiscali, entro i primi giorni lavorativi di gennaio dell anno successivo, le aziende associate devono versare detti contributi associativi a titolo di anticipo per l'anno di rinnovo, altrimenti si trovano in sospensione di prestazioni. In caso di inadempimento, ASSIDIM non assume alcuna responsabilità per le conseguenze nei riguardi delle aziende associate e/o dei loro assistiti e si riserva di riconsiderare la posizione di quelle aziende associate che non hanno versato i contributi associativi di rinnovo entro il termine previsto e di deciderne eventualmente la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi associativi dovuti. Entro il 31 dicembre le aziende associate devono: 1) confermare o aggiornare e confermare lo stato di rischio non valorizzato, definito da convalidare, presente sul sito internet entrando nell area riservata alle aziende associate e seguendo l operatività indicata nel successivo articolo 5 interattività per aziende associate; 2) inoltrare le richieste per l uso di opzioni / soluzioni assistenziali diverse da quelle già autorizzate, mediante la compilazione del modulo SN03/1. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 9 di 12

10 ARTICOLO 5 INTERATTIVITA PER AZIENDE ASSOCIATE E MODULISTICA Le comunicazioni tra ASSIDIM e aziende associate, avvengono con l uso di un sistema informatico interattivo presente sul sito internet a cura del referente per i rapporti con ASSIDIM, che consente di: 1) visionare / aggiornare i propri dati fondamentali, ad eccezione del cambio di ragione sociale per il quale è necessario compilare e trasmettere ad ASSlDlM il modulo GEN; 2) cambiare la password; 3) visionare / aggiornare il proprio stato di rischio come indicato nei punti successivi; 4) inserire nuovi nuclei; 5) escludere nuclei già iscritti; 6) inserire / escludere familiari di nuclei già iscritti, previa raccolta e conservazione, presso l azienda associata, del modulo di variazione SN02/1 compilato e firmato dai soggetti interessati o mediante le modalità in uso presso l azienda; 7) modificare indirizzi e/o coordinate bancarie, date di nascita e codici fiscali di nuclei già iscritti, previa raccolta e conservazione presso l azienda associata del modulo di variazione SN02/2 compilato e firmato dai soggetti interessati; 8) modificare l opzione / soluzione assistenziale solo per l anno successivo di nuclei già iscritti, scegliendola tra quelle già autorizzate all aziende associata; 9) vedere le comunicazioni per aziende associate. MODULISTICA Disponibile sul sito nella medesima sezione del presente titolo del Regolamento. ARTICOLO 6 INTERATTIVITÀ PER ASSISTITI SU INFORMATIVA, COMUNICA- ZIONE DATI E RICHIESTE DI RIMBORSO I) Informativa e comunicazione dati Per beneficiare dell assistenza in modo semplice e rapido, è vivamente consigliato l utilizzo del sito dove, oltre a disporre dello Statuto, del Regolamento e delle informazioni di carattere generale riguardanti ASSIDIM, è possibile comunicare e interagire con l associazione mediante l area riservata agli assistiti delle aziende associate per: 1) visionare / aggiornare i dati anagrafici del proprio nucleo: recapiti telefonici, indirizzi di posta ordinaria ed elettronica, codice IBAN, codice fiscale, ; 2) compilare on-line le richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute, da stampare e inviare in forma cartacea ad ASSIDIM, insieme alla copia dei documenti di spesa, esclusivamente alla casella postale San Giuliano Milanese (MI): a) utilizzare unicamente i servizi garantiti da poste italiane: posta prioritaria, posta raccomandata, posta assicurata; b) non utilizzare servizi privati quali corrieri / pony e/o assimilati, che non possono consegnare alle caselle postali o non garantiscono la consegna; c) ridurre i tempi di liquidazione rispetto alle richieste compilate off-line, cioè in forma cartacea; d) poter controllare on-line lo stato di avanzamento delle pratiche. 3) allegare i documenti di spesa in formato pdf, eliminando qualsiasi invio in formato cartaceo. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 10 di 12

11 Gli assistiti, mantenendo le modalità di spedizione ma perdendo i vantaggi di cui sopra, possono anche operare utilizzando la modulistica disponibile in / Statuto, regolamento, appendici e modulistica. II) Richieste di rimborso La gestione è affidata a MARSH, con cui intercorre un consolidato rapporto. Per informazioni su richieste di rimborso da inoltrare o già inoltrate è possibile contattare il numero telefonico 02/ nei giorni e negli orari indicati in / Chi contattare. Condizioni e termini per presentazione / liquidazione 1) Al completamento del ciclo di cure / visite / accertamenti / ricoveri / interventi con il quale è stata trattata la malattia o l infortunio, è possibile compilare la richiesta di rimborso e inviarla con allegati la copia dei documenti. I documenti devono contenere indicazioni tali da permettere di rilevare: lo stato di malattia o di infortunio, cioè la diagnosi; la natura e il tipo delle cure prestate. Queste indicazioni sono indispensabili per consentire, all'atto della liquidazione, la verifica e la corretta imputazione delle spese ai massimali di competenza. Per i ricoveri fa fede la data del ricovero stesso, mentre per le altre prestazioni si deve far riferimento alle condizioni previste dalla relativa opzione / soluzione assistenziale. Non vengono rimborsate le spese sostenute riferite a prestazioni di controllo e/o prevenzione. L'assistito, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici all uopo designati e qualsiasi indagine o accertamento che si rendesse necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assistito stesso. 2) Nei casi in cui gli originali dei documenti di spesa siano stati inviati a FASl, FASDAC o ente similare per parziale rimborso, gli interessati devono allegare alla richiesta, oltre alle fotocopie dei documenti medesimi, la copia del documento comprovante il rimborso effettuato da FASI, FASDAC o ente similare. Le fatture eventualmente non rimborsate da FASl, FASDAC o ente similare devono essere allegate alla richiesta indirizzata ad ASSIDIM in copia e, nel caso sia stata presentata la richiesta a FASl, FASDAC o ente similare, devono essere corredate dalla lettera attestante il mancato rimborso. 3) I documenti comprovanti le spese sostenute, devono essere conformi alle norme fiscali vigenti nei paesi dove essi sono stati rilasciati, in particolare: a) ogni documento non soggetto a IVA rilasciato per un importo pari o superiore a 77,48 dev essere assoggettato a imposta di bollo di 2,00; i predetti importi sono quelli previsti alla data di pubblicazione del presente Regolamento, cioè il 16/02/2015. b) le fatture e/o parcelle devono contenere la ragione sociale della struttura sanitaria o il nominativo del professionista che le ha rilasciate e, se trattasi di parcella per visita medica specialistica, anche il titolo di specializzazione del medico; nonché i dati anagrafici dell assistito. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 11 di 12

12 4) I rimborsi vengono effettuati in Italia e in euro con accredito sul conto corrente bancario del capo nucleo. 5) Termini per la presentazione delle richieste di rimborso: per essere ammesse al rimborso le richieste devono pervenire ad ASSIDIM entro un anno dalla data della relativa documentazione di spesa, a meno che sia possibile dimostrare che la ritardata presentazione è stata causata da altro ente assistenziale. 6) Termini per la liquidazione dei rimborsi: le richieste di rimborso compilate senza l utilizzo del sistema informatico interattivo, cioè off-line, necessitano di tempi di liquidazione anche doppi rispetto a quelle on-line. ARTICOLO 7 CONTROVERSIE DI NATURA SANITARIA In caso di disaccordo sulla natura e sulle conseguenze di una malattia o di un infortunio, l interessato dovrà presentare il suo reclamo ad ASSIDIM che interverrà presso la compagnia di assicurazioni di riferimento per tentare una composizione amichevole della vertenza. Nel caso l azione di ASSIDIM non dia un risultato favorevole, si farà riferimento a quanto previsto dal contratto sottoscritto con la compagnia interessata. REGOLAMENTO ASSIDIM - TITOLO 1 - ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI RIFERIMENTO 12 di 12

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