La titolarità della farmacia privata L aggregazione extra societaria
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1 La titolarità della farmacia privata L aggregazione extra societaria Dott. Marino Mascheroni Professore a contratto di Diritto Tributario Università di Milano
2 Il trasferimento di azienda farmacia
3 Requisiti del farmacista per l accesso alla titolarità Ai sensi dell articolo 12 della Legge 2 Aprile 1968 n 475 è consentito il trasferimento della titolarità della Farmacia, decorsi tre anni dalla conseguita Titolarità. Il trasferimento può essere attuato a favore di Farmacista che abbia conseguito la titolarità e che sia stato idoneo in un precedente concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche o che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dalla competente Autorità Sanitaria. Il trasferimento di titolarità deve essere riconosciuto con decreto della competente Autorità Sanitaria Locale.
4 L articolo 7 della legge 362/1991 Ai sensi dell articolo 7 della Legge di riordino del settore farmaceutico Legge 8 Novembre 1991 n 362 la titolarità dell esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche e a società di persone (Società in nome collettivo e in accomandita semplice) e a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente all entrata in vigore della suddetta legge. Dette società hanno come oggetto esclusivo la gestione fino a 4 farmacie ubicate nella provincia in cui ha sede la società e sono soci, farmacisti iscritti all albo in possesso del requisito dell idoneità previsto dall articolo 12 Legge 2 Aprile 1968 n 475. La direzione della Farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che n è responsabile; ciascuno dei soci può partecipare ad una sola società titolare di farmacia.
5 Le diverse società di persone titolari di farmacia: SNC I Soci di una S.n.c. titolare di farmacia hanno per diritto i seguenti diritti reciproci: Diritto di amministrare la società; Diritto di rappresentanza, cioè il potere del socio di agire nei confronti dei terzi a nome e per conto della Società; Diritto agli utili: ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l approvazione all unanimità del rendiconto annuale;
6 Le diverse società di persone titolari di farmacia: SAS La società in accomandita semplice, forma giuridica poca usata nel diritto farmaceutico, è caratterizzata da due diverse forme di soci: Gli accomandatari che rivestono la qualifica di imprenditori e rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono soggetti alla stessa disciplina dei Soci delle S.n.c. sopra accennata. Gli accomandanti che hanno una responsabilità limitata alla propria quota e sono esclusi in genere da ogni attività di amministrazione e rappresentanza ed è anche vietata l ingerenza nella vita sociale.
7 La circolazione delle quote Con la cessione di quote il socio cedente sostituisce a sé il cessionario nel complesso unitario dei rapporti derivanti dal contratto di società e così nella posizione di socio. Nella società in nome collettivo, stante il particolare regime di responsabilità che la caratterizza l identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti sono determinanti del consenso degli altri contraenti. La sostituzione del socio implica, perciò una modificazione delle originarie pattuizioni e richiede, come ogni modificazione del contratto sociale il consenso degli altri soci. In assenza del consenso unanime degli altri soci, pertanto la quota del socio di una società in nome collettivo è intrasferibile.
8 La circolazione delle quote Nella società in accomandita semplice, data l esistenza di una duplice categoria di soci, il trasferimento quote ha una diversa valenza a seconda che il cedente sia il socio accomandatario o il socio accomandante. Per i soci accomandatari resta ferma la disciplina prevista per la società in nome collettivo; per cui se l atto costitutivo, non dispone diversamente, il trasferimento per atto tra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci (accomandanti ed accomandatari). Diversa è la disciplina dettata nell ipotesi di trasferimento della quota dei soci accomandanti: per effetto dell articolo 2322 comma 2 C.C salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale
9 Acquisto dell azienda per atto oneroso Le procedure per procurarsi l acquisto dell azienda farmacia possono realizzarsi in due modi: Acquisendo il complesso aziendale (beni, avviamento, organizzazione) mediante contratto di compravendita; Acquistando semplicemente le quote della società titolare di farmacia.
10 Acquisto dell azienda per atto oneroso Nella cessione a titolo oneroso per la cessione di farmacia si richiede l atto pubblico notarile ovvero la scrittura privata autenticata; si ricorda che l atto di cessione di farmacia deve essere sottoposto a condizione sospensiva ai sensi degli articoli 1353 e successivi del codice civile in quanto il trasferimento del diritto d esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto della competente autorità sanitaria; il trasferimento diverrà operante soltanto con l emissione del prescritto provvedimento.
11 Il conferimento della farmacia dopo la finanziaria 2008 Con la legge le disposizioni in tema di conferimento sono disciplinate a decorrere dai conferimenti di azienda effettuati a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al : non è più possibile adottare il regime del realizzo l unico sistema adottabile è il regime della neutralità (art. 176 TUIR) le plusvalenze o minusvalenze realizzate avranno rilevanza civilistica ma non anche fiscale
12 Conferimento dell unica azienda da parte dell imprenditore individuale (Art. 176 c. 2-ter) Il valore della partecipazione ricevuta in cambio del conferimento dell unica azienda dell imprenditore individuale è costituito dall ultimo valore fiscale riconosciuto all azienda conferita. In caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dell azienda da parte dell imprenditore individuale, la plusvalenza costituisce reddito diverso imponibile ex art. 67, c. 1, lett. c) e art. 68
13 Donazione successione
14 Impresa familiare L art. 230-bis codice civile riconosce al familiare che presti la propria attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell impresa familiare il diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; il diritto alla partecipazione agli utili dell impresa e dei beni acquistati con essi, nonché agli incrementi anche in ordine all avviamento in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. Ai familiari, inoltre, è riservato il potere di concorrere alle decisioni concernenti l impiego degli utili e degli incrementi, gli indirizzi produttivi, la gestione straordinaria e la cessazione dell impresa.
15 Caratteristiche giuridiche dell IF (1) L'impresa familiare è costituita dall'imprenditore che di regola è il fondatore e al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge (pel quale si tratterà di una prestazione e non di una cogestione unitamente all'altro coniuge imprenditore), dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Dell'impresa inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali. Il rapporto familiare deve persistere durante tutto l'arco della vicenda cosicché il divorzio e le invalidità matrimoniali sono motivo di scioglimento ma non la separazione legale che in quanto tale non fa venir meno il vincolo familiare.
16 Caratteristiche giuridiche dell IF (2) Dal punto di vista del lavoro la prestazione deve essere non saltuaria ma non necessariamente a tempo pieno, salvo diverso accordo (es. subordinato ex art 2094 cc o societario). Le mansioni possono essere le più varie. I familiari hanno diritto al mantenimento in rapporto alle condizioni economiche della famiglia, alla partecipazione agli utili (non alle perdite in quanto non c'è l'alea), ai beni acquistati con gli utili, e agli incrementi dell'azienda. I creditori personali dei familiari non possono pignorare i beni dell'impresa né espropriare la loro quota. Il pignoramento potrà avvenire esclusivamente sugli utili corrisposti. I familiari deliberando a maggioranza (con voto per teste e non per quote) decidono sull'impiego degli utili e degli incrementi nonché degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa.
17 Caratteristiche giuridiche dell IF (3) Sono cause di perdita della quota di partecipazione la morte, il recesso (se manca la giusta causa obbliga la parte a risarcire il danno), la cessazione del rapporto familiare, impossibilità sopravvenuta a prestare il proprio lavoro, l'esclusione deliberata dalla maggioranza dei membri. Il familiare non può cedere la sua partecipazione ad estranei, può cederla ad un altro familiare purché vi sia consenso della maggioranza dei membri. Alla cessazione dell'attività lavorativa per qualsiasi motivo (tranne la cessione a un familiare), e in caso di alienazione dell'azienda senza che il familiare eserciti la prelazione, ha diritto ad esser liquidato in denaro e il pagamento può avvenire in più annualità. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento d'azienda i partecipi hanno diritto di prelazione sull'azienda. 17
18 Trattamento fiscale La materia è trattata dall'art. 5 comma 4 del TUIR, nel quale è stabilito che il reddito imponibile dell'impresa familiare sia dichiarato unicamente dal titolare dell'impresa stessa, che a propria volta non può imputare ai collaboratori familiari una quota di reddito complessivamente maggiore del 49%. Questa quota non ha quindi la natura di un costo del lavoro da portare in deduzione dal reddito, ma di un utile da ripartire. Sempre ai fini delle imposte dirette, anche le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dell'impresa familiare devono essere ripartite tra il titolare e i familiari. Nel caso di recesso di un collaboratore familiare dall'impresa, la somma liquidatagli, corrispondente a plusvalenze ed incremento del valore di avviamento tra l'inizio e la fine della sua collaborazione, non è tassabile in capo allo stesso, ma contestualmente non può essere dedotta dal reddito imponibile dell'impresa.
19 Associazione in partecipazione (1) L'associazione in partecipazione è uno dei contratti tipici disciplinati dalla codificazione civilistica italiana. Esso è il negozio giuridico con il quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere di natura patrimoniale ma potrà anche consistere nell'apporto di lavoro, o nell'apporto misto capitale/lavoro. La sua disciplina è contenuta nell'art e seguenti del codice civile.
20 Associazione in partecipazione (2) Dalla definizione civilistica si desume facilmente che l'associazione in partecipazione è un negozio giuridico sinallagmatico obbligatorio, vale a dire a prestazioni corrispettive.
21 Partecipazione agli utili L'associato, quale corrispettivo dell'apporto fornito, avrà diritto, alla scadenza del contratto, al capitale apportato aumentato degli eventuali utili realizzati, nella percentuale pattuita. Se non diversamente pattuito, il contratto comporterà la partecipazione alle eventuali perdite registrate dalla gestione dell'affare (o degli affari) oggetto del contratto. La partecipazione alle perdite non potrà, in alcun caso, superare l'ammontare dell'apporto vale a dire del capitale o del lavoro apportato, suscettibile, anche quest'ultimo, di una valutazione economica.
22 Diritti dell associato L'associato avrà diritto al controllo della gestione dell'affare o dell'attività dell'associante e, se il contratto ha durata superiore ad un anno, alla relazione annuale; tuttavia, i poteri di controllo dell'associato possono essere contrattualmente ampliati. L'associante non può stipulare ulteriori contratti di associazione in partecipazione senza il consenso del precedente associato.
23 Tutele La tutela assicurativa e previdenziale dell'associato è prevista unicamente nel caso di apporto esclusivo di lavoro. L'associato avrà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell Inps mentre l'obbligazione contributiva grava esclusivamente sull'associante fatta salva la facoltà di esercitare una rivalsa sull'associato per una quota parziale, stabilita per legge, della contribuzione. Nei casi in cui ne sussista il relativo rischio, da decidersi sulla base della tipologia lavorativa, nasce, esclusivamente in capo all'associante, l'obbligo dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail.
24 Le differenze con la subordinazione Poiché l'apporto può consistere anche in una prestazione di lavoro, in tale ipotesi si pone il problema di come distinguere in concreto il contratto di associazione in partecipazione da quello di lavoro subordinato. Ad avviso della giurisprudenza gli elementi cui occorre aver riguardo a tal fine sono: - la mancanza di subordinazione dell'associato nei confronti dell'associante, considerato che la legge gli riconosce all'opposto una posizione di autonomia (Cass. 4 febbraio 2002, n. 1420); - la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, nel senso che a fronte dell'attività prestata, non vi è certezza del compenso che è in funzione del risultato dell'affare (Cass. 19 dicembre 2003, n ).
25 Aspetti fiscali Tassazione delle somme percepite dall associato La disciplina fiscale che regola la tassazione delle somme percepite dall associato è diversa a seconda dello status di quest ultimo e del tipo di apporto effettuato. A tal proposito è necessario distinguere tra: associato persona fisica non imprenditore che apporta solo lavoro; associato persona fisica non imprenditore che apporta capitale o capitale e lavoro;
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