LE ISTITUZIONI A ROMA. Magistrature e assemblee. I Le istituzioni dell età monarchica ( a.c)

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1 LE ISTITUZIONI A ROMA Magistrature e assemblee I Le istituzioni dell età monarchica ( a.c) Re: nominato a vita dal senato con ratifica dei comizi curiati (lex curiata de imperio), accentrava in sé le funzioni politiche (legislative ed esecutive), militari, giudiziarie, religiose. Senato: è un assemblea ristretta (300 membri), un consiglio degli anziani (da senes) composto originariamente dai patres delle gentes aristocratiche, nominati dal re. Probabilmente già in età regia la partecipazione al senato fu estesa anche ai plebei (conscripti). Il senato nominava il re e lo affiancava nel governo con funzione consultiva, assumeva funzioni di interrex alla morte di questo. Comizi curiati: è la più antica assemblea popolare (in origine solo patrizia), basata sul raggruppamento della popolazione in 30 curie (10 per ogni tribù), che costituivano unità di reclutamento militare e di voto. Si riuniva nel Foro. Ratificava l elezione del re e quella dei senatori. Aveva competenze in materia di successione e la prerogativa di dichiarare la guerra.

2 II Il passaggio alla repubblica (509 a.c) Con l abbattimento della monarchia Roma si dà un ordinamento repubblicano e aristocratico, che resterà in vigore fino al I sec. a.c., caratterizzato da una suddivisione funzionale dei poteri e delle competenze tra le varie magistrature e le assemblee (senato e comizi). Le magistrature Le magistrature (honores) repubblicane sono caratterizzate tutte da temporaneità e collegialità, per evitare l instaurazione di un potere personale di tipo monarchico; sempre per lo stesso motivo esistevano anche delle funzioni di controllo e delle procedure di limitazione all operato delle cariche più alte. Le magistrature erano inoltre gratuite, cioè non retribuite, pertanto vi accedevano di fatto solo le fasce della popolazione che possedevano una rendita familiare o personale in grado di mantenerli durante l esercizio della loro carica. Le magistrature, di cui alcune originariamente solo patrizie altre solo plebee, sono organizzate verticalmente nel cursus honorum, che costituisce l iter della carriera politica, la quale di norma era preceduta da quella militare. Il cursus honorum Rappresenta le tappe della carriera politica, dalle magistrature minori fino a quelle più alte: 1. Questura 2. Edilità 3. Pretura 4. Consolato 5. Censura

3 QUESTURA I questori, originariamente in numero di 2, avevano competenze di natura finanziaria. Dapprima nominati dai consoli come loro assistenti, dalla metà del V secolo vengono eletti dai comizi tributi. A partire dal 421 a.c. il loro numero aumenta, in virtù dell accesso dei plebei a questa magistratura, per arrivare al numero di 40 sotto Cesare e poi essere ridotti stabilmente a 20 con Augusto. Amministravano l erario, la flotta, si occupavano degli approvvigionamenti delle truppe e del pagamento degli stipendi; affiancavano i magistrati con incarichi di governo nell amministrazione finanziaria delle province. EDILITÀ Nasce come magistratura plebea nel 493 a.c. per affiancare i tribuni della plebe. Gli edili plebei erano in origine 2 ed erano eletti dai concilia plebis; a questi dal 367 a.c. vennero aggiunti altri 2 di origine patrizia (aediles curules) eletti dai comizi tributi. Dal IV sec. a.c. i 2 edili plebei e i 2 curuli vennero eletti ad anni alterni. Era di loro competenza la cura urbis e la cura annonae: svolgevano funzione di polizia urbana, sovrintendevano alla manutenzione delle strade e degli edifici pubblici, all organizzazione degli spettacoli, all approvvigionamento dei mercati e al controllo dei prezzi. PRETURA Alla caduta della monarchia furono essi i magistrati supremi eponimi, prima del passaggio (forse nel 450 a.c.) di queste prerogative ai consoli. Originariamente in numero di 3, due dei quali con funzioni militari e uno con potere giudiziario, a partire dal 367 a.c. troviamo un unico pretore (praetor urbanus) con l incarico di amministrare la giustizia, ma come i consoli fornito di imperium e con il diritto di convocare i comizi in assenza del console. Il loro numero aumentò via via, in ragione dell intensificazione dei rapporti di Roma con i popoli stranieri. Con l istituzione delle province, altri pretori furono nominati per amministrarvi la giustizia; qui il loro potere si allargò, da quello

4 giurisdizionale a quello militare e civile. Nel governo delle province, all epoca di Silla, furono sostituiti dai propretori. Venivano eletti nei comizi centuriati. CONSOLATO Era la magistratura suprema in campo civile e militare. Dopo la caduta della monarchia, a partire dalla metà del V sec. e stabilmente a partire dal 367 a.c, i consoli subentrarono ai pretori nell esercizio delle funzioni più alte. Ciascuno dei 2 consoli era dotato dello ius intercessionis, ma entrambi potevano subire il veto dei tribuni della plebe. Il loro potere era illimitato al di fuori della città di Roma, ma a Roma era limitato da quello degli altri organi. Erano eletti dai comizi centuriati nell ambito di una lista proposta dagli ex consoli e dal senato. Oltre all imperium militare, avevano il potere di convocare i comizi e formulare proposte di legge. Fino al 312 a.c. nominavano i senatori. CENSURA Istituita secondo la tradizione nel 443 a.c., questa magistratura civile aveva l incarico di redigere e aggiornare il census (elenco ufficiale dei cittadini). I censori, in numero di 2, erano in origine solo patrizi ma, a partire dalla metà del IV secolo, anche plebei. Venivano eletti nei comizi centuriati ogni 5 anni e restavano in carica per 18 mesi. Attraverso il census regolavano la ripartizione dei cittadini, in base al reddito, tra le classi elettorali. Controllavano la composizione delle liste dei cavalieri e, a partire dal 312 a.c., redigevano le liste dei senatori. I censori vigilavano sui costumi, tanto pubblici quanto privati, dei cittadini con facoltà di promuovere inchieste ed emanare la nota censoria. Vigilavano sulle proprietà e sugli appalti pubblici.

5 TRIBUNATO DELLA PLEBE Fu la magistratura suprema della Roma protostorica, organizzata in tribù. Quando la comunità plebea e quella patrizia erano ancora distinte, i tribuni erano i capi della prima, mentre le gentes patrizie si amministravano attraverso i pretori e i consoli. Quando le due comunità vennero unificate e il rapporto di forza si sbilanciò in favore dei patrizi, i tribuni della plebe si assunsero la tutela degli interessi di questa. Questo ruolo fu riconosciuto dai patrizi e istituzionalizzato, secondo la tradizione, a seguito della secessione della plebe sull Aventino nel 494 a.c., con la concessione a questi magistrati plebei di numerose prerogative e grandi poteri: ius intercessionis; sacrosanctitas; ius auxilii ferendi; in seguito fu loro riconosciuta la facoltà di convocare il senato. MAGISTRATURE STRAORDINARIE La dittatura Era una magistratura straordinaria ma legittima, con scadenza semestrale, alla quale si ricorreva in casi di emergenza. Il dictator veniva nominato da uno dei due consoli su espresso decreto del senato (senatusconsultum ultimum), per fare fronte a un emergenza normalmente di carattere politico o militare (rei gerendae causa). Il dittatore aveva pieni poteri e diventava per i 6 mesi del mandato arbitro assoluto della città, poiché le funzioni delle altre magistrature erano temporaneamente sospese.

6 IL SENATO IN ETÀ REPUBBLICANA Nella sua fase più antica era un organo solo patrizio ed era composto dai patres delle gentes; da presto vi vennero ammessi anche plebei, indicati inizialmente come conscripti. Si tratta di un assemblea ristretta: il numero dei senatori, inizialmente 100 (sotto Romolo), passò poi a 300 e a 600 sotto Silla; fu innalzato a 900 da Cesare, per poi essere riportato definitivamente a 600 da Augusto. Mentre in età monarchica i senatori venivano nominati dal re, in età repubblicana la loro nomina spettò prima ai consoli, e dal IV sec. a.c., invece, ai censori, i quali per motivi di indegnità morale (probri causa) potevano anche revocarne la nomina. A partire dal IV sec. a.c. invalse l uso di ammettere al senato gli ex magistrati dotati dello ius agendi cum senatu (pretori, censori e consoli). Il senato poteva essere convocato dai magistrati muniti di imperium, ai quali si aggiunsero successivamente anche i tribuni della plebe. Funzione consultiva; Funzioni del senato Interazione con i comizi (convocazione, ratifica, proposizione delle mozioni); Assegnazione delle province ai magistrati; Assegnazione delle dotazioni finanziarie per i comandi militari; Fissazione dei tributi; Decreto di emissione monetaria; Dichiarazione dello stato d emergenza (senatusconsultum ultimum).

7 I COMIZI Costituivano le assemblee generali della popolazione dotata di cittadinanza. Quando la comunità plebea e patrizia erano separate, esistevano due forme assembleari distinte: Comizi tributi: l assemblea plebea, basata sull originaria ripartizione delle tribù, che eleggeva i tribuni e gli edili plebei; Comizi curiati: l antico organo aristocratico dell età monarchica. Con una riforma, che la tradizione attribuisce a Servio Tullio ma che risale probabilmente alla metà del V sec. a.c., quando le due comunità si unirono, si passò ai comizi centuriati. Questi erano l assemblea unificata delle due comunità, in cui la popolazione, divisa in 5 classi di censo, esprimeva il suo voto per l elezione dei magistrati e sulle proposte di legge. Tale ripartizione era funzionale anche al reclutamento degli effettivi dell esercito, in base alla tradizionale equivalenza tra populus e classis. L ordinamento centuriato Le centurie in base alla ripartizione per reddito erano in totale 188, cui si aggiungevano 5 centurie di capite censi (privi di reddito). I classe = 98 centurie (di cui 18 di cavalieri e 80 di fanti, ripartite in 40 centurie di juniores + 40 di seniores) II classe = 20 centurie (10 di juniores + 10 di seniores); III classe = 20 centurie (10 di juniores + 10 di seniores); IV classe = 20 centurie (10 di juniores + 10 di seniores); V classe = 30 centurie (15 di juniores + 15 di seniores); Capite censi = 5 centurie Poiché ciascuna centuria esprimeva un unico voto, si vede che la maggioranza assoluta (97 voti) poteva essere raggiunta anche con il voto della sola prima classe. Poiché, inoltre, la votazione veniva sospesa appena raggiunta la maggioranza assoluta e poiché si votava in ordine di classe, da quella più alta alle più basse, e i capite censi nell ordine di votazione

8 seguivano alla I classe (alla quale erano per lo più legati da vincoli di clientela), spesso le classi di reddito più basse non avevano neanche modo di esprimere il proprio voto. Concilium plebis Con l affermazione dei comizi centuriati, gli antichi comizi tributi diventano concilium plebis, in quanto assemblea parziale della cittadinanza. Qui venivano eletti annualmente i tribuni e gli edili plebei e venivano assunte deliberazioni (plebis scita) che, a partire dal 287 a.c., in virtù dell lex Hortensia, ebbero valore di legge erga omnes.

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