La Valutazione Rischi

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1 D.V.R. La Valutazione Rischi per le Piccole e Medie Aziende Dlgs 81/08 Obbligo art. 29 T.U.S. Ing. Di Bella Francesco Via Roma cortile K1 Cefalu' Cell

2 l Documento di Valutazione del Rischio Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è la relazione stesa a seguito della valutazione del rischio. Questo documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi a differenze di genere, età, etnia e tipologia contrattuale. Il documento può presentarsi in formato cartaceo o informatico ma deve sempre essere custodito all'interno dell'azienda (in caso di supporto informatico è necessario possedere anche l'applicazione per poter aver accesso al documento). Il documento inoltre, per essere valido, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione, Firmato dal dal datore di lavoro, anche del responsabile del RSPP, del RLS e/o del RLST, e dal MC,(ove nominato). I contenuti obbligatori per la stesura di un DVR completo sono: a) la relazione sulla valutazione del rischio nell'ambiente di lavoro, facendo riferimento ai criteri utilizzati; b) un elenco delle misure di prevenzione e protezione utilizzati (misure collettive, misure organizzative, DPI, ecc) c) un programma di azioni di miglioramento sui sistemi di prevenzione e protezione per innalzare via via il livello di sicurezza; d) La descrizione delle procedure di attuazione dei sistemi di prevenzione e protezione, e l'indicazione dei soggetti coinvolti in tali procedure, con defi nizione di incarichi specifi ci; d) indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori e del Medico Competente; e) l'indicazione e la descrizione delle mansioni a rischio che richiedono un'idoneità professionale. La valutazione dei rischi, e quindi la stesura del relativo documento, devono essere fatti entro novanta giorni dall'apertura di una nuova attività lavorativa. Inoltre, ogni qualvolta intervenga una qualsiasi modifi ca all'interno del ciclo produttivo e/o nell'organizzazione aziendale, il DVR deve essere aggiornato e adeguato alla nuova realtà lavorativa.

3 Il DVR a partire dal 1 giugno La legge di Stabilità 2013 ha prorogato per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la facoltà di avvalersi fino al 30 giugno 2013 dell autocertificazione dell avvenuta valutazione dei rischi, in luogo del DVR, il documento di valutazione dei rischi. Il Ministero del lavoro ha poi comunicato con una nota del 31 gennaio 2013, la n. 2583, che l autocertificazione dell avvenuta valutazione dei rischi è in vigore fino al 31 maggio 2013, e non il 30 giugno 2013, e che quindi è necessario produrre il DVR a partire dal 1 giugno Questo in considerazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012, per coloro che impiegano meno di 10 lavoratori.

4 Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Il Testo unico della sicurezza sul lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6 comma 8, lettera f), ad esclusione delle attività a maggior rischio previste dall art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso. Quindi i datori di lavoro con una forza lavoro fino a 10 lavoratori possono redigere il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS), la cui bozza è stata pubblicata dal Ministero del lavoro, per facilitare il compito ai soggetti obbligati. La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell attività e della struttura dell azienda.

5 Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all ordinaria redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all ordinaria redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo quanto previsto dall art. 28 e seguenti del D. Lgs. 81 del Si tratta di un modello operativo pensato per le micro e piccole imprese. Le semplificazioni sono di tipo formale, ossia semplificazioni in termini di compilazione di moduli, che compongono il DVRS, contenenti informazioni limitate, quelle essenziali. Il documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS) è composto da un frontespizio e da una serie di moduli da compilare. La struttura modulare predisposta dal Ministero è di più facile compilazione. Il cuore del documento è il modulo n. 2 finalizzato all individuazione dei pericoli in azienda. Gli schemi, adattabili, sono da compilare secondo criteri di redazione che sono rimessi al datore di lavoro, il quale con semplicità, brevità e comprensibilità, deve compilarli in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza.

6 D.V.R. La Valutazione Rischi per le Piccole e Medie Aziende D.l.g.s. 81/08 Obbligo art. 29 T.U.S. Ing. Di Bella Francesco Via Roma cortile K1 Cefalu' Cell

7 Datori di lavoro e lavoratori, inclusi nell obbligo di redazione del DVR Sono destinatari dell adempimento relativo alla valutazione dei rischi, standardizzata e non, tutti coloro che esercito un attività d impresa o professionale e che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, secondo la concezione dell art del codice civile. Ma sono altresì obbligati tutti coloro, sia datori pubblici che privati, che hanno rapporti di lavoro non subordinato ma anche secondo le formule contrattuali equiparate in base all art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell attività svolta.

8 Art Codice Civile È prestatore di lavoro subordinato (1) chi si obbliga mediante retribuzione (2) a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. L'elemento che li differenzia, dal lavoratore autonomo, è il requisito della subordinazione, intesa come collaborazione in regime di assoggettamento del lavoratore alle direttive, alla vigilanza e al controllo del datore. Non sempre, comunque, è facile distinguere i due tipi di rapporto. Per agevolare tale compito, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato degli indici di subordinazione che sono: a) l'osservanza di un orario di lavoro; b) l'assenza del rischio economico del lavoro; c) la natura della prestazione; d) la continuità della prestazione; e) la predeterminazione della retribuzione; f) l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione del datore. La presenza di tutti questi indici, o la loro prevalenza, consente di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato. (2) Di regola il corrispettivo del lavoro subordinato è stabilito a tempo (ossia in base alle ore di lavoro svolte). Accanto a questo sistema di retribuzione il codice prevede anche quello a cottimo [v. 2099], legato cioè alla produttività. (3) La norma non dà una definizione diretta del rapporto di lavoro subordinato, ma fornisce la nozione del soggetto che la disciplina del lavoro nell'impresa intende tutelare [v ].

9 Decreto Interministeriale 30 novembre 2012

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12 Richiami al Testo Unico: Art 17

13 Art 28 Valutazione Rischi

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17 Art 31 Testo Unico Sicurezza

18 Le procedure Standardizzate non si applicano per le aziende Art. 31 comma 6 lettere a), b),c),d),f),g):

19 Le procedure Standardizzate non si applicano per le aziende Art. 29 comma 7 lettera b : aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all' esposizione all' amianto.

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24 Procedura Standardizzata per la Valutazione del Rischio

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28 Valutazione Rischi effettuata in collaborazione con: RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, (RSPP). MEDICO COMPETENTE, (MC).

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56 QUESITI POSTI AL MINISTERO Quesiti posti al Ministero del lavoro

57 I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81? (Quesito del 14 settembre 2012) A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell art del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest ultimo obbligo è previsto solo nell ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).

58 L articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali). Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

59 Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con buoni lavoro", quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81? (Quesito del 14 settembre 2012) Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali). Dispone, infatti, il comma 8 dell articolo 3 del T.U. che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili.

60 Risposta per i lavoratori occasionali Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore. Dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi). Sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via.

61 Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull impresa familiare ai sensi dell art.21 del D.Lgs. 81/2008? All impresa familiare si applicherà quanto previsto dall art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre laddove i componenti dell impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc. In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

62 Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81? Dalla definizione fornita dall articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

63 Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro? (Risposta a quesito del 30 marzo 2010) La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all articolo 23,comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina appunto la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore. Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell art.20 del d. lgs. 276 del 2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa previsione del contratto di somministrazione,che può porre tali obblighi a carico dell utilizzatore. La norma viene altresì richiamata dall articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell articolo 23 del D.Lgs. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell utilizzatore.

64 Che cosa si intende per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni ai sensi dell art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008? ( Forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni) In via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che,pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la naturadella prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi diinterferenza (come, ad esempio, avviene nell ambito delle prestazioni manutentive). Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata come si potrebbe plausibilmente ritenere unanno solare - tenuto conto anche dell eventuale durata contrattuale dellaprestazione lavorativa. Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, restacomunque obbligatoria l osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell art. 26, D.Lgs. 81/2008.

65 Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati? Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008? Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III. Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n ), la attività di valutazione del rischio assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.

66 Per l adempimento dell obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all articolo 3, comma 9, è corretta l effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? L obbligo di informazione previsto dall articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36. Al riguardo, si rimarca come l articolo 36, comma 3, che richiama l articolo 36, comma 1, lettera a) e l articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c), prevede che vengano fornite informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all attività di impresa in generale, e che l articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Tanto premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l informazione deve essere realizzata tenendo conto della specificità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affissione di informazioni). Quanto alla forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e non sono richiamate dall articolo 3, comma 9, e dall articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i..

67 Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi (di cui all articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi datore di lavoro anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi? Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi datore di lavoro esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

68 Ove il condominio, che sia datore di lavoro nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi lavori, servizi o forniture a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all obbligo di fornire informazioni dettagliate (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di informarsi reciprocamente (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)? L articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l espresso dettato normativo, la modalità di attuazione dell obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall articolo 26, comma 2, e, pertanto, anche nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze, non appare pertinente il richiamo ai soli obblighi di fornire informazioni dettagliate (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di informarsi reciprocamente (art. 26, comma 2, lett. b) dovendo comunque essere garantita anche la cooperazione (art. 26, comma 2, lett. a). Tanto premesso, con specifico riferimento all articolo 26, comma 2, lettera b va rimarcato che non si tratta di un obbligo di informazione reciproca ma di un obbligo di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente ; il comma 2, pertanto, fa riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all obbligo di coordinamento di cui all articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell articolo 26) abbia concretamente ottemperato all obbligo di coordinamento in parola. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo

69 Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio? Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell amministratore condominiale pro-tempore. La locuzione lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri. Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà effettuata alla luce della definizione di lavoratore data dall art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

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