IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/95
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1 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/95
2 IL DVR L'art 17 impone al Datore di lavoro l'obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi aziendali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e conseguentemente di elaborare il relativo documento Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 2/95
3 IL DVR La Sezione II del Titolo primo è dedicata alla valutazione dei rischi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 3/95
4 IL DVR In particolare l'art 28 determina l'oggetto della valutazione dei rischi, Il comma 1 indica al datore di lavoro che la valutazione deve riguardare anche la scelta delle macchine ed attrezzature di lavoro non che la scelta dei prodotti chimici utilizzati, non che la sistemazione dei luoghi di lavoro e deve comunque riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 4/95
5 IL DVR e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 5/95
6 IL DVR Per ciò che riguarda le macchine ed i prodotti chimici impiegati, è necessario che il datore di lavoro già al momento della scelta ovvero prima dell'acquisto, di macchine dispositivi o processi tecnologici che comportino l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose; valuti il rischio relativo alle diverse possibili scelte Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 6/95
7 IL DVR Ispirandosi ai principi generali di tutela ed in particolar modo all'art 15 c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 7/95
8 IL DVR Per il datore di lavoro si pone quindi la necessita di effettuare scelte che non siano solo di carattere prettamente economico o finanziario, costo di acquisto, efficienza produttiva. Ma anche tenendo in giusto conto dei diversi livelli di sicurezza offerti dalle differenti tipologie costruttive, come ad esempio: maggiore o minore rumorosità, livello di vibrazione, semplicità e sicurezza nell'installazione e manutenzione, dotazione di sistemi di protezione più evoluti Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 8/95
9 IL DVR A questo scopo il datore di lavoro può certamente essere aiutato dalla documentazione obbligatoria che, il costruttore ai sensi DL 27 gennaio 2007 n 17 (recepimento direttiva macchine) deve redigere e consegnare agli acquirenti, in particolare il libretto di uso e manutenzione il quale contiene una prima valutazione dei rischi. Che comunque non esime il DL dall'effettuare una sua valutazione dei rischi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 9/95
10 IL DVR A questo titolo si esamina la seguente sentenza: Cassazione Penale, Sez. IV, 18 gennaio 2011, n Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 10/95
11 IL DVR XXXX veniva tratto a giudizio del Tribunale di Milano, per rispondere del reato di lesioni personali colpose secondo la seguente contestazione; perché per colpa consistita nell'aver messo a disposizione dei propri dipendenti una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo e quindi non idonea ai fini della sicurezza, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 11/95
12 IL DVR e comunque con negligenza ed imprudenza non impediva che il YYYY, introducendo la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento del filo per pulirlo, a causa del successivo incastrarsi del guanto tra la bobina di tiro e il contro rullo, si cagionasse lesioni consistite nella frattura della mano con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (fatto avvenuto il 19 giugno 2006) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 12/95
13 IL DVR All'esito del dibattimento, l imputato veniva condannato. A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'appello di Milano confermava l'impugnata sentenza, richiamando integralmente le diffuse argomentazioni del primo giudice e disattento le deduzioni difensive, incentrate, in particolare sulla prospettata anomalia del macchinario intervenuta in sede di costruzione dello stesso, e sull'asserita buona fede dell imputato il quale aveva fatto affidamento sul certificato di conformità CEE o di analisi di rischio, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 13/95
14 IL DVR senza mancare peraltro - proprio per garantire al massimo la sicurezza dei lavoratori - di munire il macchinario di ulteriori griglie, e di fornire ai dipendenti tutte le informazioni utili per il corretto uso del macchinario e per evitare inconvenienti nelle operazioni di controllo dal filo come precisato anche dalla stessa parte lesa Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 14/95
15 IL DVR In particolare la Corte distrettuale sottolineava che a) a nulla rilevava che il macchinario fosse munito del certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato, e tenuto conto che l'imputato pur avendo apportato modifiche al macchinario stesso non si era accorto che la griglia di protezione della parte frontale era larga cm. 85: larghezza, questa, che avrebbe impedito l evento; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 15/95
16 IL DVR b) proprio a causa della non conformità del macchinario alla normativa, che il datore di lavoro ben avrebbe potuto rilevare avendo provveduto personalmente ad apportare modifiche al macchinario, l operaio aveva infilato la mano per verificare la qualità del materiale, così riportando la frattura del dito; c) pur avendo frequentato i corsi di formazione svolti (corso per carrellisti e quale addetto per apparecchi di sollevamento), il YYYY non aveva però ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 16/95
17 IL DVR Ricorre per Cassazione l'imputato, tramite li difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze processuale, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) la Corte distrettuale avrebbe erroneamente sottovalutato che l'anomalia del macchinario al quale lavorava la parte lesa poteva essere rilevata solo da persona esperta - ed era riconducibile alla costruzione e che il XXXX aveva fatto affidamento sull esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio da considerarsi escluso dalla presenza di protezioni fisse e mobili; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 17/95
18 IL DVR b) la misura di cm. 85 èra riferibile non alla lunghezza della griglia ma alla distanza tra il bordo della protezione ed il punto del filo trafilato sulla bobina: non era quindi la griglia che avrebbe dovuto essere non inferiore a cm 85, ma una relazione tra punti interni alla macchina in termini di distanza, percepibile solo da persona esperta e competente; c) quanto alle modalità di addestramento, il YYYY era stato affiancato, come previsto, da un collega esperto che gli aveva assicurato assistenza nell'uso della macchina fino a quando il YYYY aveva dimostrato di aver acquisito le necessarie conoscenze Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 18/95
19 IL DVR Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente, circa l affidamento sull'esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio per il macchinario utilizzato dal lavoratore poi infortunatosi - muovendo dall'asserita non evidenza dell'anomalia che il macchinano stesso presentava - nonché relativamente all'addestramento del lavoratore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 19/95
20 IL DVR Infondate sono le censure proposte in relazione ai marchio "CE" apposto sulla macchina. L'imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 20/95
21 IL DVR a nulla rilevando la marchiatura CE che non esonera da responsabilità, in ragione dell accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza. Ancor meno può esonerare da responsabilità l eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 21/95
22 IL DVR L imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 22/95
23 IL DVR "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 23/95
24 IL DVR il datore di lavoro ha l obbligo di garantire la sicurezza dell ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all uso, rispondendo in casi di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 24/95
25 IL DVR Ciò che rileva, dunque, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, è che tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri. In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 25/95
26 IL DVR Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante o fornitore certamente non elidono, il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l evento lesivo in danno del lavoratore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 26/95
27 IL DVR Quanto all addestramento del YYYY i giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che quest ultimo non aveva ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento orbene, tale omissione non può ritenersi neutralizzata dall affidamento del lavoratore ad altro dipendente dotato di esperienza, anche perché, tra l altro, nulla è stato dimostrato in concreto, con inoppugnabili dati probatori, circa la durata di siffatto addestramento e le modalità con le quali lo stesso sarebbe stato effettuato Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 27/95
28 IL DVR Giova sottolineare che il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro; trattasi di uno specifico onere nei confronti del (...) allorquando questi era stato assunto ed era quindi venuto per la prima volta a contatto con un ambiente e con strutture a lui familiari a tali, perciò, da poter riservare insidie non note Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 28/95
29 Il DVR 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all articolo 6, comma 8, lettera m- quater (commissione permanete stato regioni), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 29/95
30 Il DVR 2. Il documento di valutazione rischi redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53 (tenuta della documentazione) del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 30/95
31 Il DVR a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 31/95
32 Il DVR b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 32/95
33 Il DVR c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 33/95
34 Il DVR e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 34/95
35 Il DVR f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 35/95
36 Il DVR 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 36/95
37 Il DVR Art 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 37/95
38 Il DVR 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 38/95
39 Il DVR A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 39/95
40 Il DVR 4. Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 40/95
41 Il DVR 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6- ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 41/95
42 Il DVR Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 42/95
43 Il DVR 6. Fermo restando quanto previsto al comma 6- ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 43/95
44 Il DVR 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, (cantieri temporanei e mobili) sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 44/95
45 Il DVR 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell INAIL Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 45/95
46 Il DVR 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell INAIL Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 46/95
47 Il DVR Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 47/95
48 Il DVR 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 48/95
49 Il DVR a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (incidenti rilevanti), e successive modificazioni, soggette all obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (nucleare), e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 49/95
50 Procedure Standardizzate DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 50/95
51 Procedure Standardizzate Articolo 1 1. Ferma restando l integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 51/95
52 Procedure Standardizzate 2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 52/95
53 Procedure Standardizzate 3. I datori di lavoro, nell effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 53/95
54 Procedure Standardizzate Articolo 2 2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 54/95
55 Procedure Standardizzate Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 29 d.lgs. n. 81/2008 I. Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell articolo 6, comma 8, lettera f) e dell art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pag II. Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 55/95
56 Procedure Standardizzate * Altra eventuale documentazione da tenere a disposizione (a supporto della valutazione effettuata e, comunque, ove richiesto dalla normativa) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 56/95
57 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 57/95
58 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 58/95
59 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 59/95
60 Procedure Standardizzate 1. Scopo Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 60/95
61 Procedure Standardizzate 2. Campo di applicazione La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 61/95
62 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 62/95
63 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 63/95
64 Procedure Standardizzate 3. Compiti e responsabilità Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all attività e alla struttura dell azienda Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 64/95
65 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 65/95
66 Procedure Standardizzate 4. Istruzioni operative Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati: Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 66/95
67 Procedure Standardizzate 1) descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni 2) identificazione dei pericoli presenti in azienda 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate 4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 67/95
68 Procedure Standardizzate La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 68/95
69 Procedure Standardizzate DESCRIZIONE GENERALE DELL AZIENDA Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell azienda: Dati aziendali - Ragione sociale - Attività economica - Codice ATECO 2007 (facoltativo) - Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante - Indirizzo della sede legale - Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 69/95
70 Procedure Standardizzate Sistema di prevenzione e protezione aziendale - Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP) - Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro - Nominativi ASPP (ove nominati) - Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso, - Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione - Nominativo del Medico Competente - Nominativo del RLS/RLST Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 70/95
71 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 71/95
72 Procedure Standardizzate DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI Ciclo lavorativo/attività Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo colonna 1 - Fasi Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo colonna 2 - Descrizione Fasi Descrizione sintetica di ciascuna fase Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 72/95
73 Procedure Standardizzate colonna 3 - Area/Reparto /Luogo di lavoro Indicazione dell ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all aperto, o del reparto in cui si svolge la fase colonna 4 - Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase colonna 5- Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione Elencazione di quelle relative a ciascuna fase colonna 6 - Mansioni/postazioni Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 73/95
74 Procedure Standardizzate L esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto). È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 74/95
75 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 75/95
76 Procedure Standardizzate 2 Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda Dopo aver descritto l attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti. Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 76/95
77 Procedure Standardizzate a fattori correlati all organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 77/95
78 Procedure Standardizzate Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4. Il modulo contiene: colonna 1 - Famiglia di pericoli ; colonna 2 - Pericoli ; colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2; colonna 5 - Riferimenti legislativi, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento; colonna 6 - Esempi di incidenti e di criticità per ogni pericolo elencato Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 78/95
79 Procedure Standardizzate Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga Altro, posta in calce alla tabella. Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti. Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 79/95
80 Procedure Standardizzate In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 80/95
81 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 81/95
82 Procedure Standardizzate 3 Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 82/95
83 Procedure Standardizzate Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 83/95
84 Procedure Standardizzate Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 84/95
85 Procedure Standardizzate Il modulo è suddiviso in due sezioni: Valutazione dei rischi e misure attuate e Programma di miglioramento. La prima sezione è composta dalle seguenti colonne: colonna 1 - Area/reparto/luogo di lavoro colonna 2 - Mansione/Postazione colonna 3 - Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza colonna 4 - Eventuali strumenti di supporto colonna 5 - Misure attuate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 85/95
86 Procedure Standardizzate La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne: colonna 6 - Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive colonna 7 - Incaricati della realizzazione colonna 8 - Data di attuazione delle misure di miglioramento Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 86/95
87 Procedure Standardizzate Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 87/95
88 Procedure Standardizzate La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 88/95
89 Procedure Standardizzate In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 89/95
90 Procedure Standardizzate Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate. Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 90/95
91 Procedure Standardizzate Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 91/95
92 Procedure Standardizzate 4 Passo: Definizione del programma di miglioramento Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6. Completano il modulo i dati relativi all incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 92/95
93 Procedure Standardizzate Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 93/95
94 Procedure Standardizzate Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 94/95
95 Procedure Standardizzate Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 95/95
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