COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO Provincia di Oristano P.zza Montrigu de Reos

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1 COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO Provincia di Oristano P.zza Montrigu de Reos DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE DI "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI Da D.LGS. 81/2008 Con il presente contratto, FRA: - il Comune di Scano di Montiferro - con sede in Scano di Montiferro - P.zza Montrigu de Reos, s.n.c. C.F (in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta Comunale n.126 del 13/ rappresentato dal Responsabile Settore Amministrativo Sig Franco Frascaro nato in Scano di Montiferro il , giusto decreto sindacale n 5/11 E - Dott. Masala Ferdinando, specialista in medicina del lavoro, nato in Silanus il 06/04/1960 ed ivi residente in Via Molise n 13, C.F. MSLFDN60D0I1730B, P.IVA , iscritto all ordine dei medici di Nuoro al n 1836; PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 39/146 del 18/04/2013 veniva affidato l incarico il servizio di 'Medico Competente" ex D.Lgs. 81/2008, al professionista sopra meglio generealizzato SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di medico competente, il quale dovrà, per quanto di competenza, adempiere al D.Lgs.81/2008 con particolare irferimetno agli artt.25 (obblighi del medico ocmpetente) e 41 (sorveglianza sanitaria) ed alle norme di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. Tutte le attività del medico competente e la sorveglianza sanitaria, oggetto del presente incarico, dettagliate nei Disciplinare d'incarico, dovranno essere garantite del medico incaricato con programma luogo e orari da concordare, nell'ambito dei quali dovrà affettuare le visite periodiche o preventive previste sulla base dello scadenziario predisposto dal medico medesimo e attuare il piano di sorveglianza sanitaria. Art.2 - DURATA DELL'INCARICO L'incarico ha durata di anni 4 per le annualità 2013/2016.

2 Art.3 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE L'attività del Medico Competente oggetto dell'incarico prevede tutte le attività previste dal D.Lgs.81/2008 con particolare riferimento agli artt.25 e 41. In particolare: 1. la collaborazione nell effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; lo svolgimento dell attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; la organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008); 2. la partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all anno, così come previsto dall art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008; 3. l impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero: a) preventive, intese a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio; c) su richiesta del lavoratore, qualora siano da Lei ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica; e) alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente. Tutti gli accertamenti sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. L impegno a non effettuare visite mediche nei casi vietati dalla normativa vigente. L impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente L impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità. L impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all art. 25 del D.Lgs, 81/ l obbligo, secondo quanto stabilito dall art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a: a) consegnare, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d); b) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e); c) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i); d) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine

3 della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l). e) tenuto all'espletamento di tutti i compiti definiti all art. 25 e al Titolo I, Capo III, Sezione V del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e le condizioni di Svolgimento dell attività di medico competente precisate dall art. 39 del D. Lgs. 81/2008. f) La tempistica degli interventi e delle prestazioni del Medico competente saranno periodicamente oggetto di accordo fra le parti. g) L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). h) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all affidamento del servizio di cui all oggetto. Qualora non venissero assolti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art.4 - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Gli esami strumentali ritenuto necessari in relazione al rischio a cui sono esposti le diverse categorie di lavoratori che si sostanziano in audiometrie, spirometrie e visiotest, rientrano fra gli adempimenti a carico del Medico Competente e pertanto incluse nel compenso di cui al successivo art.6. Ulteriori esami di laboratorio o esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio, nonché le prestazioni di altri medici specialisti di cui all'art.39 comma 5 D.Lgs.81/2008 ritenuti necessari al Medico Competente e concordati con l'amministrazione, sono a totale carico del Comune di Scano di Montiferro Art.5 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO Il Datore di Lavoro deve fornire urgentemente al Medico Competente, all atto della nomina, la seguente documentazione, indispensabile per l attuazione della sorveglianza sanitaria: nominativo dei RLS; elenco completo dei dipendenti con relativa mansione specifica; documentazione relativa ad eventuali accertamenti sanitari praticati in precedenza. In assenza di tale documentazione la sorveglianza sanitaria non può essere posta in essere in tutta la sua completezza e di ciò non può essere considerato responsabile il Medico Competente. Qualora il datore di lavoro non intenda sottoporre a visita (per qualsiasi ragione, sia in prima visita che in visita periodica) uno o più lavoratori lo fa solo ed esclusivamente sotto la propria responsabilità. Alla ricezione della documentazione sanitaria risultante dalle visite effettuate, si raccomanda di: custodire con estrema cura il plico sigillato contenete le cartelle sanitarie e di rischio, che non può essere aperto per alcun motivo; si ricorda che qualora il dipendente cambiasse ditta è preciso obbligo del datore di lavoro fornirgli la cartella sanitaria e di rischio; consegnare a ciascun lavoratore la busta chiusa riservata, avendo cura di far apporre in una apposito foglio, che verrà scrupolosamente conservato dal Datore di Lavoro e del quale dovrà essere consegnata fotocopia al Medico Competente, la firma corredata dalla data e ora della consegna, come prova dell avvenuto ritiro da parte del lavoratore interessato; leggere con estrema attenzione i certificati di idoneità, dando attuazione alle eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi contenute e tenendo in particolare considerazione i certificati con giudizio di idoneità sospeso o i casi di idoneità con scadenza anticipata; compilare uno scadenzario per le visite periodiche: sarà compito del Datore di Lavoro contattare il Medico Competente per l effettuazione delle stesse; la mancata comunicazione e/o l indisponibilità all effettuazione delle visite equivale al decadimento della nomina; il Datore di Lavoro dovrà comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni cambiamento nel ciclo lavorativo, mansioni svolte, sostanze usate ecc. riguardo all allestimento del servizio di pronto soccorso dell ente, il Medico Competente fornirà la propria consulenza in merito all allestimento della cassetta di Pronto Soccorso, farmaci e presidi medici da rendere disponibili ecc.

4 Art. 6 - COMPENSO per le prestazioni di cui sopra il compenso lordo è determinato per il quadriennio in ,00, suscettibile di possibili variazioni dovute ad eventuali disposizioni di legge o ulteriori valutazioni che impongano l effettuazione di altri esami o da variazioni nella pianta organica dell Ente. Esso verrà determinato in base alle prestazioni eseguite dal medico competente secondo i corrispettivi indicati per ciascun protocollo nel preventivo allegato al presente, incluso ogni onere fiscale e/o previdenziale. Tali prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell'art.10, comma 18, del DPR 633/72 e art.6, comma 10. Legge n.133/99. Le prestazioni verranno liquidate a seguito di presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla presentazione della stessa Art. 7 - SEGRETO D'UFFICIO Il Medico Competente si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'amministrazione. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto dell'amministrazione al risarcimento del danno, l'amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO Il Comune di Scano di Montiferro, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al medico competente mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui all'art del Codice civile. Art. 9 - PENALI Nel caso in cui il Comune di Scano di Montiferro riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempienze all'aggiudicatario, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia del medico Competente, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari alf' 5% (cinque per cento) sul valore complessivo del contratto per ciascuna inadempienza. L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati. In ogni caso, l'amministrazione potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento. Art RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell'art del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di reiterati e persistenti inadempimenti, debitamente documentati, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo di lettera raccomandata A/R al domicilio del Medico Competente, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito. Art DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO È fatto espresso divieto all'incaricato di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione stessa. Art CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Scano di Montiferro e il Medico Competente in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Oristano.

5 Art DISCIPLINA APPLICABILE Il presente contratto sarà oggetto, per quanto non qui disciplinato, agli articoli 2222 e 2230 e seguenti del Codice Civile, alle condizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con DPR 22/12/1986 n.917 e alle disposizioni di cui al DPR 600/73, nonché ad ogni altra disposizione di legge e regolamento applicabile. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.l0 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di Registro approvato con DPR 26/04/1986 n.131 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n.642. Art ULTERIORI INFORMAZIONI Con la presente informiamo che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati ed in particolare della riservatezza. Il titolare del trattamento è: Comune di Scano di Montiferro; Letto, confermato e sottoscritto Scano di Montiferro, Per il Comune di Scano Di Montiferro IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SIG. FRANCO FRASCARO IL MEDICO COMPETENTE DOTT. MASALA FERDINANDO A mente dell'articolo 1341 secondo comma Codice Civile e 1342 secondo comma Codice Civile le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificamente quanto dichiarato e pattuito ai punti 9,10,11 del presente atto. Per il Comune di Scano Di Montiferro IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SIG. FRANCO FRASCARO IL MEDICO COMPETENTE DOTT. MASALA FERDINANDO

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