L ESECUZIONE MOBILIARE. Relatore: dott. Silvio BOZZI consigliere pretore di Firenze. Premessa

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1 L ESECUZIONE MOBILIARE Relatore: dott. Silvio BOZZI consigliere pretore di Firenze Premessa Non mancano certamente in materia di espropriazione mobiliare (e presso terzi) questioni sulle quali sono aperti contrasti interpretativi delle norme, in dottrina e in giurisprudenza; ma, se anche ad alcune di tali questioni sarà fatto cenno, ho ritenuto senza ombra di dubbio più utile ed opportuno affrontare un discorso di prassi giudiziaria, in un materia dove non si pongono al momento problemi applicativi di novità legislative (salvo quanto sarà accennato in tema di conversione del pignoramento), mentre mi pare evidente l esistenza di una generalizzata distonia tra quantità sicuramente molto rilevante del lavoro giudiziario in materia di processi esecutivi, e puntualità, rigore, adeguatezza delle prassi giudiziarie sia sotto il profilo di una sufficiente ottemperanza al principio di legalità, sia con riguardo alla congruità della risposta giudiziaria alla domanda di giustizia, sempre più articolata e complessa, che la società attualmente pone in materia di esecuzione forzata per espropriazione. Specialmente nei grandi uffici, operanti in realtà socio-economiche dinamiche e complesse, per giunta fortemente investite dalla situazione attuale di crisi o di difficoltà economica e sociale, si impone una sorta di adattamento della legalità meramente formale (duttilità, ampio ricorso alle grandissime possibilità di sanatoria di atti formalmente irregolari) unita ad una strenua difesa della legalità di fondo, quella dei principi e delle norme fondamentali; della tensione al raggiungimento concreto dello scopo del processo espropriativo. Negli uffici minori, in alcune sezioni distaccate di Preture Circondariali, mi risulta che spesso le funzioni del giudice dell esecuzione siano affidate ai vice pretori onorari, con notevole documento per il servizio; ed anche magistrati togati spesso sbrigano il lavoro esecutivo. Il foro, d altra parte, ovunque non costituisce, se non occasionalmente e sporadicamente, un momento di controllo della legalità, e si adatta alle diverse prassi, addirittura qualche volta a clamorose illegalità. I punti indicati nello schema di questo incontro sono soltanto alcuni tra quelli importanti; a qualche altro sarà fatto cenno, per altri ancora non c era assolutamente spazio. I. Richiamo dei caratteri, principi normativi essenziali, istituti fondamentali del processo esecutivo, con specifico riguardo al processo di espropriazione e a quello di espropriazione mobiliare in particolare. La disamina approfondita dei singoli temi richiederebbe una esposizione teorica tanto lunga quanto non necessaria in questa sede. Mi limito perciò a fornire uno schema, meramente indicativo di punti di riferimento essenziali. Processo unilaterale, disancorato dal principio del contraddittorio, ispirato soltanto al principio (se di principio si possa parlare) della audizione.

2 La direzione giudiziale del processo (art. 484 c.p.p.). La immutabilità del giudice dell esecuzione nel singolo processo (richiamo del citato art. 484 all art. 174 c.p.c.) e la violazione della norma nella prassi. Il controllo di legalità sugli atti del processo e il conseguimento dello scopo. Rilievo d ufficio sull esistenza del titolo esecutivo in senso formale, ed opposizioni all esecuzione. Revocabilità e modificabilità delle ordinanze del giudice dell esecuzione, anche d ufficio e anche senza previa audizione delle parti o dell altra parte. Opposizione agli atti esecutivi come strumento generale di controllo di legalità degli atti del processo, in particolare dei provvedimenti del giudice dell esecuzione. Risvolti positivi (mancanza di ostacoli dilatori allo svolgimento del processo) e negativi (difetto di controllo di legalità) dello scarso ricorso delle parti a tale opposizione. II. Espropriazione mobiliare Problematiche connesse alla ordinaria, rilevante insufficienza della garanzia patrimoniale costituita dai beni pignorati. 1) - La situazione in generale. Lo scopo del processo esecutivo. Il rinvio della vendita dei beni pignorati. Il nodo è il conseguimento dello scopo del processo nonostante l insufficienza della garanzia patrimoniale. Lo schema normativo del processo di espropriazione si fonda sull implicito presupposto della sufficienza della garanzia patrimoniale, che determini un effetto sufficientemente satisfattivo della distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati, o della loro assegnazione. Oggi, per la consueta insufficienza della garanzia, la stragrande maggioranza dei processi non si conclude con la vendita dei beni pignorati e la conseguente distribuzione del ricavato, ma, ove addirittura non produca alcun risultato per sottrazione dei beni pignorati o a seguito di opposizione di terzo, si conclude, positivamente per il creditore, con la rinuncia all esecuzione per avvenuto pagamento del debito, dopo rinvii della vendita per pagamenti in conto. Quando il processo perviene alla vendita dei beni pignorati, quasi sempre il risultato è largamente insufficiente. La situazione non cambierebbe in modo rilevante anche sei i pignoramenti fossero fatti con maggior diligenza e rigore, e in alcune sedi se fossero meglio organizzate e curate le vendite giudiziarie. È l economia attuale che determina l assunzione di obbligazioni di valore fortemente superiore a quello della garanzia patrimoniale di cui dispone il debitore. Quindi il processo di espropriazione diviene satisfattivo non con il suo svolgimento (teoricamente) patologico; non è quasi mai satisfattiva l effettiva espropriazione, spesso porta a soddisfazione la sola minaccia dell espropriazione. Si rende necessaria, conseguentemente, una rimeditazione o meglio, una presa di coscienza con precise implicazioni comportamentali dello scopo del processo esecutivo, che è la soddifazione del creditore nel singolo processo, non certamente il più rigoroso e rapido espletamento dei processi, a prescindere dal loro risultato; e tanto meno una ipotetica funzione esemplare di tale rigore e rapidità. I giudici dell esecuzione devono quindi gestire i processi espropriativi perché sia raggiunto, se possibile, il loro scopo.

3 Per questo ho messo in evidenza il tema dei rinvii della vendita mobiliare, normalmente consentiti dal creditore eccezionalmente e brevissimi concessi dal giudice su istanza del debitore, finalizzati a rendere possibile il pagamento del debito (è singolare che per molti ispettori ministeriali, alquanto ignari delle norme processuali, il rinvio della vendita non sarebbe previsto dalla legge ; come se la legge non prevedesse la direzione giudiziale del processo e la revocabilità e modificabilità delle ordinanze del giudice dell esecuzione). Risvolto tecnico giuridico (alquanto teorico per il rilevato adattarsi del foro ai gusti dei singoli giudici): il rigetto dell istanza del creditore per il rinvio della vendita, in una situazione di insufficienza dei beni pignorati, motivato da esigenze di celerità nella definizione del processo (in realtà di smaltimento dei processi) sarebbe frutto di cattivo uso del potere discrezionale del giudice, e sarebbe quindi suscettibile di costituire oggetto di opposizione fondata agli atti esecutivi (è ormai jus recptum che la irregolarità formale dell atto del processo esecutivo, che legittima l opposizione, può consistere anche nella sua inopportunità, incongruenza, anche a prescindere dalla violazione di specifiche regole formali). 2) - La par condicio creditorum nel processo di espropriazione singolare. Il tema è strettamente collegato alle problematiche già esposte connesse all insufficienza della garanzia patrimoniale. È frequentissimo il caso ove si concedano rinvii della vendita dei beni pignorati, che un debitore, pur avendo quei beni un valore di realizzo neppure sufficiente a soddisfare uno solo dei creditori concorrenti, se intenda pagare e produca un reddito, riesca a soddisfare tutti i creditori concorrenti. E poiché la pluralità di debiti di un solo soggetto verso creditori diversi è frequente, specie se il debitore eserciti un attività a qualunque livello imprenditoriale, ne deriva che favorire la possibilità di realizzazione del concorso di creditori, in situazione di par condicio, nel processo di espropriazione singolare, è cosa utile, perché idonea a determinare il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo molto più della frantumazione dell aggressione al debitore attraverso una pluralità di processi esecutivi, con l attuazione di privilegi sostanziali determinati da preclusioni di carattere processuale. Viceversa, ultimamente la dottrina processualistica che è poi il soggetto sociale autore esclusivo e solitario delle riforme processuali legislative ha accentuato programmaticamente una tendenza ad evitare il concorso di creditori nell espropriazione singolare mobiliare, fra l altro non dimenticando di ripetere che il principio della par condicio non avrebbe rilievo costituzionale. Questa scuola di pensiero ha determinato una delle due sole modificazioni del codice di rito in materia di processi di esecuzione, subito entrate in vigore, cioè la modificazione del terzo comma dell art. 525, e del suo combinato disposto con il quinto comma dell art. 530: la elevazione da cinquantamila lire a dieci milioni di lire del valore dei beni pignorati che esclude l udienza per disporre la vendita dei beni pignorati, e pone il limite per la tempestività dei pignoramenti successivi, e degli interventi nell espropriazione, al momento della presentazione del primo ricorso per ottenere la vendita anziché al momento dell udienza, così infliggendo un colpo durissimo al concorso dei creditori e quindi alla realizzazione della par condicio. Non insisto oltre su questo discorso, che forse è un mio pallino, pur determinato da una lunghissima esperienza, se non per segnalare due problemi, uno di diritto e uno di prassi degli uffici giudiziari. Il primo concerne la possibilità di verificare se la lesione processuale della par condicio, in una situazione di diffusa insufficienza della garanzia patrimoniale, nonostante il teorico livello non costituzionale del principio della par condicio, non determini irragionevoli e dannose disparità di trattamento per i creditori, con lesione del più generale principio di uguaglienza e, soprattutto, della concretezza del diritto alla difesa in giudizio.

4 Il secondo concerne l ottemperanza, che mi risulta non diffusa, da parte delle cancellerie dei giudici dell esecuzione, al dovere di operare prima che vi provveda il giudice se in qualunque modo il problema in concreto gli si ponga alle riunioni di pignoramenti in unico processo previste dal secondo comma e dalla prima parte del terzo comma dell art. 524 c.p.c. e alla indicazione del limitato oggetto del separato processo di cui all ultima parte del citato III comma dell art ) - La conversione del pignoramento. L istituto ha formato oggetto dell altra delle due uniche innovazioni in materia di processo esecutivo. L innovazione, ispirata alla solita esigenza di rendere più rapido il processo esecutivo, di sottrarlo a espedienti dilatori del debitore, e alla solita indifferenza per il risultato concreto del processo stesso, consiste: a) nella previsione (saggia, a parte l assurdità della modalità prevista) dell onere di deposito di una quota della somma dovuta contestualmente all istanza di conversione; b) nella abrogazione della conversione rateale, che era stata introdotta dalla legge 10 maggio 1976 n. 358: abrogazione voluta nonostante la manifestata contrarietà di quasi tutti i giudici impegnati in processi di espropriazione mobiliare nelle più importanti sedi giudiziarie. Sulle prassi giudiziarie da adottare in materia pongo due problemi. Il primo riguarda la per me sicuramente esistente concreta possibilità tecnico-giuridica di realizzare, sull accordo (anche tacito) delle parti la conversione rateale. Il secondo riguarda l opportunità, sempre mediante la pre-organizzata mancata reazione delle parti al provvedimento del giudice, di realizzare la conversione rateale con versamento delle rate direttamente al creditore, e non nel libretto bancario con assegnazione finale dell intera somma (la semplice prassi instaurata in proposito nella Pretura di Firenze verrà oralmente descritta in dettaglio). III. Espropriazione presso terzi. Problemi connessi al pignoramento di crediti di lavoro, con particolare riguardo, per taluni aspetti, a quelli dei dipendenti pubblici. Il ricorso dei creditori all espropriazione presso terzi ha avuto, negli ultimi anni, un incremento addirittura enorme, specialmente per quanto riguarda il pignoramento del quinto delle retribuzioni di lavoro subordinato, privato e dopo le sentenze 89/1987 e 878/1988 della Corte Costituzionale pubblico. Il problemi tecnico-giuridici in materia di espropriazione presso terzi sono tanti, e di notevole spessore.non è questa la sede per illustrarli, e mi limito perciò a segnalarne alcuni che quotidianamente investono o dovrebbero investire le prassi giudiziarie in un grandissimo numero di procedimenti. In primo luogo potrebbe essere utile una ricerca comune sull essere e il dover essere in punto di modalità di raccolta della dichiarazione del terzo, sulla sua interpretazione al fine di considerarla positiva o meno, sul modo di uscire da situazioni processuali di impasse in caso di dichiarazione mancata o negativa non seguite da domanda di accertamento dell obbligo del terzo, sulla opportunità di consentire integrazioni successive di dichiarazioni interlocutorie», sulla strutturazione e la precisione di contenuti dell ordinanza di assegnazione di crediti pignorati. Per quanto riguarda in particolare il pignoramento di crediti retributivi sono da segnalare: il problema (secondo me insussistente ma talvolta enfatizzato nella prassi) del concorso tra pignoramento e precedenti cessioni convenzionali (le c.d. cessioni del quinto);

5 i pignoramenti successivi, le assegnazioni in coda, ad altre precedenti, l organizzazione di cancelleria per il rilevamento dei precedenti a prescindere dagli obblighi di menzione imposti al terzo dall art. 550 c.p.c.; la finalità della chiamata nel processo del sequestrante precedente (problema che non riguarda soltanto il pignoramento di crediti retributivi); l individuazione del terzo legittimato a rendere la dichiarazione, e a fondare la competenza territoriale inderogabile (art. 26 e 28 c.p.c.) quando il terzo pignorato sia una società con sedi secondarie, o sia lo Stato, per l esigenza fondamentale che un determinato credito venga pignorato e sia ritenuto pignorabile davanti ad un solo giudice, anche per la regolarità dell eventuale concorso di creditori (v. anche C. Cost giugno 1994 n. 231); l ordinanza dichiarativa dell incompetenza territoriale e la sua impugnabilità con opposizione agli atti esecutivi.

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