Il rispetto delle linee-guida e buone pratiche, tra colpa grave e colpa lieve- le novità giuridiche del Decreto Balduzzi Dott. A. Zagari.

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1 Il rispetto delle linee-guida e buone pratiche, tra colpa grave e colpa lieve- le novità giuridiche del Decreto Balduzzi Dott. A. Zagari Bologna 2014

2 Le novità normative art. 3, primo comma, legge n. 189/2012 (conv. in legge del DL Balduzzi) L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

3 Le novità normative art. 3, primo comma, legge n. 189/2012 (conv. in legge del DL Balduzzi) Bisogna dire che la norma è stata scritta in modo molto approssimativo. Da una lettura sistematica non pare che il testo licenziato dal Parlamento possa indicare una precisa scelta del legislatore per la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario. Perché sarebbe illogico con l attuale normativa e giurisprudenza nonchè contro gli interessi dei cittadini e degli operatori.

4 Quando c è la responsabilità colposa dell infermiere? La responsabilità professionale di natura colposa l'art. 43 c. p. prevede che la colpa, si configura quando un determinato fatto-reato non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)..

5 La Responsabilità Civile Colpa lieve colpa grave Qual è il grado di diligenza che deve avere l infermiere? Art Diligenza nell'adempimento. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata

6 La Responsabilità Civile Colpa lieve colpa grave La diligenza del professionista consiste quindi nella scrupolosa attenzione; pertanto nei casi di: negligenza o imprudenza, risponde, secondo i criteri della colpa lieve, atteso che dal professionista, in genere, si pretende una preparazione adeguata e la massima attenzione esigibile; in altri termini richiedendo al professionista uno standard elevato di diligenza, risponde quando viola in misura minima il dovere di diligenza.

7 La Responsabilità Civile Colpa grave Nei casi di imperizia rileva la sola colpa grave ex art c.c. La colpa grave è riconducibile all errore grossolano, dovuto alla violazione delle regole o alla mancata adozione degli strumenti adeguati, e quindi di quelle conoscenze che rientrano nel patrimonio minimo dell'infermiere. L imperizia dovuta a colpa grave consiste quindi nella totale difformità del metodo o tecnica scelti, dalle conoscenze acquisite alla scienza e pratica, tenendo presente che una tecnica si considera valida o perché è stata approvata dalla comunità scientifica o per la consolidata sperimentazione. Cassazione penale, sez. IV, 19 febbraio 1981, Cass. pen. 1982, 1171; Cassazione penale, sez. IV, 18 ottobre 1978, Cass. pen. 1981, 548.

8 Il grado della colpa in civile Per quanto concerne l imperizia, il professionista può essere chiamato a rispondere solo per dolo ovvero per grave imperizia ex art c.c. solo quando ha dovuto affrontare la risoluzione di casi che trascendono la preparazione media, di fattispecie non ancora adeguatamente studiate a livello scientifico o ancora dibattute con riferimento ai metodi diagnostici o curativi da adottare. Cassazione penale sez. IV 17/01/2014 n 5028

9 Perizia :Quando non ci sono linee guida? nelle operazioni non routinarie, il sanitario è chiamato a rispondere solo per dolo o colpa grave: non essendovi linee guida, tutto è rimesso alla sua discrezionalità, la quale può essere sanzionata solo quando appaia manifestamente mal spesa..

10 Cosa sono le linee guida? le linee guida sono raccomandazioni di comportamento, elaborate in modo sistematico e finalizzate ad indirizzare il clinico a prendere decisioni appropriate in specifiche circostanze cliniche (Guidelines for Clinical Practice, 1992).

11 Per essere valide quindi le linee guida debbono: - essere fondate su una revisione sistematica delle prove di efficacia disponibili; - essere approntate da un gruppo di esperti multidisciplinare di esperti e rappresentanti dei vari gruppi interessati; - prendere in considerazione sottogruppi rilevanti di pazienti; - basarsi su un processo esplicito e trasparente, che riduca al minimo le distorsioni, i bias e i conflitti di interesse; - fornire una accurata illustrazione delle relazioni logiche tra opzioni assistenziali alternative ed esiti per la salute; essere riconsiderate e aggiornate. Tribunale di Cremona Sezione I Civile Sentenza 19 settembre 2013N. R.G. 665/2007

12 Cosa sono i protocolli? - i protocolli, invece, presentano i caratteri di una norma giuridica; ed essi si configurano come un insieme logico e sequenziale di atti, manovre e indagini, finalizzato a raggiungere un determinato obiettivo ovvero un pre-definito e rigido schema di comportamento diagnostico e terapeutico tipico di un programma di ricerca clinica sperimentale elaborato e preteso per assicurarne la riproducibilità e quindi l attendibilità scientifica (limite quando nascono da esigenze economiche)

13 Il valore delle linee guida nella giurisprudenza in linea di massima, il sanitario, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver seguito le linee guida (specifiche per il sottogruppo cui apparteneva il paziente), deve dimostrare che il caso del paziente rientrava tra quelli considerati dalle linee guida prescelte e applicate (o dal sottogruppo considerato), ovvero, in caso di anomalie o specificità, dimostrare la loro irrilevanza ai fini del trattamento, oppure dimostrare di averne tenuto debitamente conto, adeguando le linee guida al caso di specie

14 L innovazione dell art. 3 legge 189/2012- Inversione onere della prova Secondo la giurisprudenza laddove si verifichi una complicanza, malgrado il rispetto delle linee guida, dovrà essere il danneggiato (paziente) a provare che l'esito infausto dell'intervento è dipeso dal fatto che il sanitario, in presenza di certe specificità del caso concreto, avrebbe dovuto scostarsi dalle linee guida e operare diversamente, oltre ovviamente alla prova che tale diversa condotta sarebbe stata salvifica (si torna indietro inversione dell onere della prova)

15 In conclusione Il c.d decreto Balduzzi esclude la responsabilità sanitaria in sede penale, se l'esercente dell'attività sanitaria si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide l'illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novella contenuta nella l. n. 189 del 2012 dunque si limita a indicare una particolare evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare l'utile esercizio della professione sanitaria, evitando il pericolo di pretestuose azioni penali, senza modificare tuttavia la materia della responsabilità civile

16 Raccomandazione finale Non possiamo assolutamente attribuire alla giurisprudenza la definizione regole di condotta universalmente valide, cui ispirarsi "per non avere fastidi". All'infermiere che è alla ricerca di paradigmi cui ispirare la propria condotta professionale conviene avere come riferimento l interesse del malato e la deontologia professionale, da preferire alla non sempre coerente produzione giurisprudenziale.

17 Bibliografia Guida all'esercizio della professione di infermiere, edita da C.G. Edizioni Medico Scientifiche 2014 (Capitoli n. 7-8-) Sito: Infermieristica e Diritto 17

18 Grazie per l attenzione

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