CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L AFFIDAMENTO TRASPORTI IN FAVORE DEI BAMBINI ISCRITTI AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILI NIDO E SPAZIO-GIOCO)
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- Marianna Alberti
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1 Allegato: B Comune di Novara CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L AFFIDAMENTO TRASPORTI IN FAVORE DEI BAMBINI ISCRITTI AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILI NIDO E SPAZIO-GIOCO) PERIODO: dal al 31/07/2016 Art. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto in favore dei bambini iscritti ai servizi socio-educativi (asili nido e spazi-gioco) situati nel territorio comunale di Novara, fra cui anche disabili, e relativi accompagnatori, fra tali servizi ed altri luoghi previsti dall organizzazione educativa (piscine, musei, biblioteche, sedi sanitarie,.), secondo le esigenze manifestate dall Unità Asili-Nido dei Servizi Socio-Educativi del Comune di Novara (art.4). Art. 2 - DURATA DELL AFFIDAMENTO La durata dell affidamento è stabilita dal al Allo scadere del contratto, l'impresa affidataria è tenuta, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme vigenti, all eventuale proroga del rapporto alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che dovesse rendersi necessario fino al completamento della procedura per l individuazione del successivo affidatario. Art. 3 VALORE DELL AFFIDAMENTO L importo presunto per l affidamento, per il periodo al , è stimato in ,00 al netto dell IVA (10%) con un costo unitario a corsa equivalente di 17,00 (al netto dell IVA) di cui ,00 soggetti a ribasso ed 35,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 4.1 Il servizio di cui al presente capitolato consiste nel trasporto dei bambini, fra cui anche disabili, dai servizi socio-educativi frequentati verso gli altri luoghi previsti dall organizzazione educativa (piscine, musei, biblioteche, sedi sanitarie, ) e viceversa. Il servizio si svolgerà esclusivamente nel territorio del Comune di Novara e dovrà essere espletato in conformità e nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il trasporto di persone e, nella fattispecie, dei bambini disabili, e di tutte le clausole contenute nel presente capitolato. Il trasporto riguarderà anche gli assistenti accompagnatori messi a disposizione del Comune e/o i familiari dei bambini (o loro delegati), secondo quanto disposto dal Comune stesso. 4.2 L Impresa affidataria dovrà attuare il servizio nel massimo rispetto degli utenti, in particolare: a) assicurandosi che il trasporto avvenga sempre in presenza dell accompagnatore messo a disposizione del Comune o di un familiare del bambino, avvertendo tempestivamente l Unità Asili Nido qualora si rilevi la mancanza dell accompagnatore stesso; b) supportando l accompagnatore in caso di necessità, specialmente in presenza di bambini disabili in situazione di particolare gravità; c) portando la massima attenzione ai bambini durante la salita e discesa dal mezzo; Pagina 1 su 9
2 d) assicurando i bambini con i sistemi di ritenuta di sicurezza di cui all art.5 e senza mai lasciarli privi di sorveglianza e assistenza; e) assicurandosi che, al momento di ingresso nell asilo nido, questo sia aperto all'accoglienza e che il personale addetto prenda in consegna il bambino, il quale non deve mai essere lasciato privo di sorveglianza e assistenza; f) assicurandosi, altresì, che ciò avvenga all arrivo presso ogni destinazione; g) garantendo in ogni fase del viaggio (salita, viaggio e discesa) un adeguato aiuto nel trasportare e sistemare a bordo eventuali bagagli, in modo che non ci siano danni né disagi. Anche se talune delle operazioni sopra elencate saranno di competenza dell'accompagnatore addetto al servizio messo a disposizione del Comune o del familiare, l autista dovrà comunque prestare attenzione continua ai bambini tenendo la massima prudenza durante la guida e assicurandosi che abbiano sul mezzo di trasporto posizionamento adeguato e corretto. 4.3 I giorni di effettuazione del servizio di trasporto saranno quelli del calendario fissato dall Unità Asili Nido dei Servizi Socio-Educativi dei Comune di Novara: indicativamente da metà settembre a fine luglio, dal lunedì al sabato per le corse di andata e ritorno in orario antimeridiano e pomeridiano, nell'arco temporale normalmente tra le ore 8.00 e le e saltuariamente anche tra le ore e le L'Impresa affidataria dovrà sempre rispettare gli orari stabiliti dall Unità Asili Nido. 4.4 Il numero di corse potrà variare da un giorno all altro; in via preventiva e orientativa si prevedono n. 950 (novecentocinquanta) corse equivalenti da effettuarsi nel periodo di affidamento. Il concetto di corsa equivalente è specificato all art Il numero delle corse sopra riportate è puramente indicativo, con una variabilità massima più o meno 20% rispetto al totale; qualora si oltrepassasse tale percentuale, il corrispettivo potrà essere rinegoziato fra le parti. 4.5 I percorsi e gli orari potranno variare, nel corso dell'appalto, prolungandosi o riducendosi, a seconda delle necessità che si presenteranno in relazione a possibili rinunce o a nuovi iscritti o a specifici progetti didattici; il Comune di Novara, non appena possibile, fornirà un calendario da affinarsi nel corso dell anno e garantendo sempre comunque la prenotazione delle corse non programmate con almeno due giorni di anticipo, fatte salvo eventuali richieste per emergenze. Il Servizio, per cause di forza maggiore, si riserva di disdire il trasporto prenotato nella giornata stessa in cui deve essere effettuato. Art. 5 - MEZZI IMPIEGATI E SISTEMI DI RITENUTA 5.1 L'Impresa affidataria dovrà svolgere i servizi con l'utilizzo di mezzi propri o in propria disponibilità. I mezzi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia sia all'interno che all'esterno, dovranno essere a norma di legge e in regola con le revisioni, nonché con la normativa in materia di circolazione stradale e servizio di trasporto persone in condizioni di disabilità per conto terzi. 5.2 In ogni caso, anche se si trattasse di taxi o mezzi NCC (noleggio con conducente), i mezzi dovranno essere provvisti di sistemi di ritenuta per bambini (SRB o CRS Child Restraint Systems) con seggiolini e adattatori omologati secondo le norme ECE R44-03 oppure 04 dei Gruppi 0+ e 1, da utilizzarsi rispettivamente a seconda dell età e del peso del bambino da trasportare. I veicoli e i sistemi di ritenuta dovranno essere conformi a quanto dichiarato dall Impresa affidataria; in particolare dovrà sempre essere adottato il sistema ISOFIX. qualora si riscontrasse il non utilizzo o l utilizzo improprio dei sopracitati sistemi di ritenuta o l utilizzo di sistemi difettosi o danneggiati o non rispondenti ai requisiti di cui sopra, l Impresa affidataria incorrerà nelle penalità di cui all art.15. Il bambino non dovrà mai essere collocato sul sedile anteriore del veicolo e, se di peso inferiore a 9 kg, dovrà sempre essere trasportato in senso contrario alla marcia del veicolo: la violazione di questa regola assoggetterà l Impresa affidataria alle penali di cui all art Si prevede l impegno: - di una solo autovettura Pagina 2 su 9
3 - di due autovetture in contemporanea - di un pulmino attrezzato con almeno sei posti bimbo + tre posti per gli accompagnatori - di un pulmino + due autovetture in contemporanea 5.4 Ai fini della definizione del corrispettivo (art.11), si introduce il concetto di corse equivalenti : ogni corsa svolta con autovettura è pari a una corsa equivalente mentre ogni corsa svolta con pullmino è equiparata a due corse equivalenti. Le corse equivalenti consuntivate saranno perciò pari alla somma del numero di corse svolte con autovettura più il doppio del numero di corse svolte con pullmino. 5.5 L elenco dei mezzi utilizzati, comprensivo di dati tecnici (modello, targa, anno di prima immatricolazione, posti totali a cui sedere) e l elenco dei sistemi di ritenuta utilizzati, anch esso comprensivo di dati tecnici, dovrà essere trasmesso all Unità Asili-Nido del Comune di Novara prima dell effettuazione del servizio; parimenti ogni modifica ai due elenchi dovrà essere comunicata in anticipo. Qualora, a causa di guasti, revisioni o altre anomalie non imputabili al Comune di Novara, l Impresa affidataria non potesse far fronte al servizio con i mezzi e/o con i sistemi di ritenuta indicati in sede di aggiudicazione del servizio, essa dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione con altri di caratteristiche analoghe, tenendo presente che l interruzione del servizio o l effettuazione del servizio con mezzi e/o con sistemi di ritenuta inidonei potrà determinare l applicazione di penalità (art.15). Art. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE 6.1. Le attività di cui ai precedenti punti dovranno essere svolte dall'impresa affidataria con personale in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali abilitanti e di idoneità psico-fisica previsti dalle vigenti normative per lo svolgimento del servizio in oggetto. In particolare, per tutti gli itinerari previsti l'impresa dovrà garantire per ogni mezzo la presenza di un autista in possesso di patente idonea al mezzo utilizzato e dovrà accertarsi della presenza del/degli operatore/i accompagnatore/i messi a disposizione da parte del Comune. Durante il servizio non è ammessa la presenza di altri passeggeri. Durante il servizio il conducente dovrà essere munito di telefono cellulare, da utilizzare comunque nelle modalità compatibili con la normativa vigente. Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza tenendo una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti (bambini ed accompagnatori); dovrà altresì osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio e il dovere di riservatezza relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i bambini e le loro famiglie. 6.2 L'Impresa affidataria dovrà individuare un responsabile reperibile negli orari di svolgimento del servizio per i contatti con l Unità Asili Nido del Comune di Novara. L Impresa, sulla base delle domande di accesso al servizio che saranno acquisite e comunicate dal Comune e trasmesse nelle forme e con le modalità da concordarsi, dovrà effettuare i propri percorsi rispettando i parametri indicati nel capitolato e facendo in modo che il tempo di permanenza dei bambini a bordo degli automezzi sia accettabile in rapporto alla distanza origine-destinazione. L'attivazione effettiva dei percorsi, sulla base della proposta avanzata dall'impresa affidataria, è subordinata alla validazione della proposta stessa entro quindici giorni da parte dell'amministrazione tramite comunicazione scritta del Responsabile dell Unità Asili Nido. Art. 7 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 7.1 L'Impresa affidataria, con riferimento all'esecuzione e alle modalità del servizio, dovrà: o garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio organizzando il proprio personale e il parco mezzi necessario assumendo direttamente ogni e qualunque rischio di impresa; o svolgere il servizio rispettando le leggi e i regolamenti in vigore per il servizio oggetto d'appalto; o garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiranno del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati, come specificato all art L'Impresa affidataria dovrà fornire all Amministrazione Comunale tutti i dati necessari e richiesti Pagina 3 su 9
4 dopo l aggiudicazione e prima dell inizio dei lavori, e precisamente: elenco del personale utilizzato; elenco dei veicoli utilizzati; analisi dei rischi introdotti nelle sedi oggetto del servizio dall attività propria dell appaltatore; dati dell appaltatore; compilando i modelli predisposti; 7.3 Con riferimento al personale utilizzato nel servizio, l Impresa dovrà: o utilizzare personale di assoluta fiducia e in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle vigenti normative; o rispettare tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali assicurativi derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'amministrazione Comunale potrà mai essere configurato; in caso di inottemperanza accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra; l'impresa, per la sospensione di cui sopra, non potrà opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni; o osservare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro; o garantire nel possibile la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile per assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio, provvedendo anche all'immediata eventuale sostituzione per ferie, malattia o altro motivo di assenza del personale, da comunicare comunque tempestivamente all'unità Asili-Nido del Comune; il Comune, a proprio insindacabile giudizio, potrà chiedere per iscritto la sospensione dal servizio del personale ritenuto non idoneo nell'espletamento dello stesso: l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione; o in caso di sciopero del proprio personale o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa affidataria dovrà darne comunicazione scritta preventiva e tempestiva all Unità Asili Nido del Comune; o l'elenco nominativo del personale dipendente dell'impresa affidataria assegnato ai servizi oggetto del presente appalto dovrà essere comunicato all'ente affidante almeno dieci giorni prima dell'inizio del primo anno scolastico oggetto di affidamento. Nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del personale, anche se temporanee, dovranno essere comunicate. 7.4 L'Impresa affidataria sarà considerata responsabile dei danni che, per fatto suo, del suo personale (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, persone e cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. A tal fine l'impresa, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, dovrà stipulare con primario assicuratore (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio affidato contro i rischi di: a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'amministrazione Comunale) in conseguenza di fatti verificati in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale minimo per sinistro ,00 unico per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento; b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa affidataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività Pagina 4 su 9
5 inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale minimo di ,00 per sinistro e di ,00 per persona danneggiata; c) Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni a cose o persone (inclusi i trasportati), in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall Impresa affidataria per l esecuzione del presente contratto, con massimale unico di garanzia non inferiore a ,00. Copia delle polizze e delle eventuali successive variazioni o appendici dovrà essere trasmessa all'amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'impresa affidataria - non esonerano l'impresa stessa dalle responsabilità di qualsiasi genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa. Eventuali differenze di risarcimento derivanti dal superamento dei massimali assicurati saranno a carico dell aggiudicataria. In nessun caso potranno essere richiesti al Comune di Novara risarcimenti per danni a persone o a cose occorsi a causa del trasporto in oggetto. 7.5 L'Impresa affidataria deve essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013: Art. 8 - SICUREZZA (D.LGS. 81/2008 e s.m.i.) L'Impresa affidataria dovrà presentare un'autocertificazione in cui attestare l adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare l'impresa, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà rispettare ed applicare quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e quanto riportato sull Allegato al capitolato d appalto (Art.26 D.Lgs. n. 81/2008 smi) contenente anche l indicazione dei Costi per la sicurezza. I costi per la sicurezza vengono quantificati in 35,00. Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003) Ai sensi del D.Lgs.196/03 il Comune di Novara è titolare del trattamento dei dati personali connessi al servizio di trasporto dei bambini con e senza disabilità. L'Impresa, in quanto affidataria del servizio, sarà responsabile esterna del trattamento e a tal fine indicherà, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il/la sig./ra in possesso nei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo di sicurezza, quale responsabile del trattamento dati; il predetto Responsabile: - opererà nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; - dovrà designare gli incaricati ai sensi dell'art.30 D.Lgs.196/03 e fornire loro le relative istruzioni; - consegnerà all'amministrazione Comunale copia della designazione degli incaricati; - provvederà ad abilitare e disabilitare gli incaricati secondo le prescrizioni del D.Lgs.196/03. L'Impresa affidataria, il Responsabile esterno e gli incaricati, procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito previste o di quelle successivamente impartite dall'amministrazione Comunale formalmente o verbalmente; in ogni caso: a) non potranno essere comunicati dati sensibili, particolari o di natura giudiziaria, di cui gli operatori dell'impresa affidataria siano venuti a conoscenza; b) i dati personali comuni dovranno essere trattati esclusivamente ai fini del corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza; c) dovranno essere adottate le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati di cui è ammesso il trattamento sia detenuti in formato elettronico, sia cartaceo; d) non potranno essere diffusi dati se non in forma anonima; e) i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento. Pagina 5 su 9
6 Art. 10 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAFFIDAMENTO 10.1 A pena di nullità, è vietato all'impresa affidataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art.51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'affidatario e dall'art.116 del D.Lgs.163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore La cessione dei crediti è regolata dall'art.117 del D.Lgs.163/ L Impresa affidataria, qualora, in sede di offerta, abbia dichiarato l intenzione di subaffidare parte del servizio e indicato le parti del servizio da subaffidare (non oltre il 30%), nel rispetto dell'art.118 D.Lgs.163/06, dovrà: - trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; - osservare integralmente quanto previsto dall art.118 c.6 D.Lgs.163/06, essendo responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte del subaffidatario. Il subaffidamento dovrà essere autorizzato dall'amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subaffidatario dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intenderà eseguire rispetto all'importo complessivo dell'affidamento. Art. 11 CORRISPETTIVO 11.1 Il corrispettivo tiene conto di tutte le spese inerenti alla gestione del servizio, quali costi del personale, ammortamento mezzi, manutenzioni, carburante, bollo, assicurazione, rimessamento, ecc, comprese le spese per imprevisti quali la sostituzione mezzi in caso di avarie. Il corrispettivo è forfetariamente comprensivo del rimborso spese per i tempi a vuoto occorrenti per gli spostamenti dei mezzi e del personale addetto dal luogo di deposito alla "prima" fermata per il prelievo e viceversa per il rientro in deposito, e pertanto l Impresa affidataria non potrà richiedere alcun rimborso spese in aggiunta all importo contrattualmente definito né potrà conteggiare i percorsi a vuoto come corse Nel corso della durata contrattuale potranno rendersi necessari aumenti o diminuzioni del servizio, nei limiti del più o meno 20% dell'importo presunto del contratto, secondo il disposto dell'art.11 del RD.2440/1923 e dell'art.120 del RD.827/1924. L Impresa affidataria si impegna a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto ordinato nei predetti limiti. In particolare saranno valutati semestralmente gli scostamenti del numero di corse effettive rispetto a quello della media mensile quale risulta dal calcolo sopra indicato e a tal fine l'impresa affidataria dovrà produrre mensilmente l'attestazione sottoscritta del numero di corse effettuate per permettere i relativi riscontri. L'importo dell'aumento del corrispettivo dovuto sarà calcolato tenendo conto dell'offerta del prezzo unitario a corsa equivalente (definizione in art. 5.4) come risultante dall'offerta di gara Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate bimestrali posticipate entro trenta giorni dal ricevimento di regolari fatture e previa verifica dell'effettivo svolgimento del servizio. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla verifica del corretto adempimento in materia contributiva, assicurativa e infortunistica da parte dell'impresa affidataria. Le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni: ai sensi dell art. 191 del Decreto Legislativo n 2 67/2000: - il numero della determinazione di aggiudicazione; - i riferimenti contabili: centro di costo e numero dell impegno di spesa; ai sensi dell art.3 della Legge n 136/2010: - il codice CIG del lotto - il codice IBAN per poter effettuare il pagamento mediante bonifico bancario e/o postale. Pagina 6 su 9
7 Non sarà possibile procedere alla liquidazione delle fatture che perverranno prive dei suddetti riferimenti. Art REVISIONE DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivo di aggiudicazione potrà essere soggetto a revisione annua nei termini di cui all'art.115 D.Lgs.163/06, sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa affidataria recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa e sulla base di istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione stessa. Art. 13 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Ai sensi dell art. 3 - commi 7 e 8 - della Legge n. 136/2010 l aggiudicatario si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all affidamento dell appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge n. 136/2010. L aggiudicatario dovrà inoltre, ai sensi dell art.3 comma 7 della Legge n 136/2010, inviare una comunicazione contenente: gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1; le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Art GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO A garanzia dell esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall inadempimento, l Impresa affidataria dovrà costituire, ai sensi dell art.113 D.Lgs.163/06 s.m.i. e prima della stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione definitiva per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale dell affidamento così come risulta dall offerta economica presentata in sede di gara. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione è ridotta al 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art.75 del D.Lgs.163/06. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di quindici giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'amministrazione Comunale, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C.; c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'amministrazione Comunale garantita; d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art.1957 c.2 del C.C. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione Comunale. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall Impresa affidataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'amministrazione Comunale, fermo restando quanto previsto al successivo art.13, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dall'art.113 c.3 D.Lgs.163/06, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l Impresa Pagina 7 su 9
8 affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa dall'amministrazione Comunale. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell art.113 c.3 D.Lgs.163/06. Art INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI 15.1 Ogni qualvolta fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l Unità Asili Nido invierà comunicazione scritta all Impresa affidataria con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'impresa affidataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'unità stessa nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si applicheranno le seguenti penali: a) in caso di automezzi non idonei o non conformi all elenco trasmesso o non puliti (art.4): penale di 100,00, raddoppiata nel caso ciò abbia ripercussioni sulla sicurezza; b) per violazione delle regole sul sistema di ritenuta e/o sul posizionamento del bambino a bordo del veicolo (art.4): penale di 200,00; c) per mancata effettuazione della corsa: penale di 100,00, salvo i fatti accertati di forza maggiore non dipendenti dall Impresa; d) per inosservanza degli orari pattuiti, salvo fatti accertati di forza maggiore: penale di euro 50,00, raddoppiata qualora ciò comprometta la fruizione dell asilo-nido o dei servizi annessi; e) per eccessivo e ingiustificato tempo di viaggio: penale di 50,00, raddoppiata qualora ciò determini problemi al bambino o ai familiari; f) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell utenza, accertato a seguito di contraddittorio: penale di 300,00, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; g) per mancato rispetto di ulteriori condizioni di cui al presente capitolato: penale da 100,00 a 300,00, commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione alla gravità dell'inadempienza o ai disagi provocati al servizio. I valori massimi delle suddette penali saranno raddoppiati in caso di recidiva. In ogni caso le penalità complessivamente applicabili in un anno non potranno superare il 20% del corrispettivo spettante all Impresa affidataria per il medesimo anno. In caso d'inadempimento dell'impresa affidataria è inoltre prevista la possibilità per l'amministrazione Comunale di acquisire i servizi presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti. Il corrispettivo per i servizi in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'impresa inadempiente. In alternativa l'amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art.14 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale Risoluzione del contratto: In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 C.C. previa comunicazione scritta all'impresa affidataria, mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: a) verificarsi, da parte dell'impresa affidataria, in un trimestre, di dieci inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale; b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa affidataria; c) sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione Comunale; Pagina 8 su 9
9 e) situazioni di fallimento, liquidazione, cessione attività, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'impresa affidataria; f) frode da parte dell'impresa affidataria. Inoltre, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art del Codice Civile la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n Risarcimento danni: L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione del pubblico servizio. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'impresa affidataria, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Art FORMA CONTRATTUALE Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.11 D.Lgs.163/06, con scrittura privata non autenticata. Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 DPR. 2674/86 n Art SPESE ED ONERI CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'impresa affidataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'amministrazione Comunale. Tali oneri sono: diritti di segreteria, imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. Saranno inoltre a carico dell Impresa affidataria le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. Art CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi. L'Impresa affidataria, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell art.1341 c.2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. Art CONTENZIOSO Tutte le controversie e la loro definizione tra le parti, di qualunque natura, sono regolate dalla Parte IV del D.Lgs.163/06. Art RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente. Pagina 9 su 9
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