Provincia dell AQUILA L'anno duemila, il giorno del mese di., in Pratola Peligna, nella sede municipale, dinanzi a me dott.

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1 Rep. n REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PRATOLA PELIGNA Provincia dell AQUILA OGGETTO : CONTRATTO D APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO (01/09/ /06/2017) L'anno duemila, il giorno del mese di, in Pratola Peligna, nella sede municipale, dinanzi a me dott. -autorizzato per legge a stipulare e rogare i contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 nell'interesse dell'ente, sono presenti: la sig.ra, nata a il, che agisce in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa/Impresa con sede in, via E. Montale 10/B- la quale dichiara il seguente numero di partita Iva della Cooperativa: ; La /Il, nata a il, la quale dichiara di intervenire, costituirsi ed agire nel presente atto nella qualità di Responsabile dell'area Servizi Sociali del Comune, ai sensi e per gli effetti del provvedimento Sindacale in data numero protocollo, nell interesse esclusivo dell Ente stesso, codice fiscale Comune : Detti comparenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, mi chiedono ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 48 della L. 16/02/1913 n. 89 nel testo in vigore, di far constatare per atto pubblico amministrativo quanto segue: CONTRATTO D APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PREMESSO 1

2 che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 in data e con determina n. in data del Responsabile del Servizio è stata indetta gara d appalto per l affidamento del servizio di ASILO NIDO ; che con determina del medesimo Responsabile del Servizio n. del è stato aggiudicato l appalto del servizio di nido d infanzia comunale affidandolo alla ditta Società - Cooperativa ecc.; che l aggiudicatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; che l aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire, tutti gli elementi per un idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; che la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per un massimale pari a e che tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; che il contenuto obbligatorio del Contratto è integrato dalle previsioni contenute nel Bando Integrale di gara, Capitolato Speciale d Appalto e suoi allegati. Ciò premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto : il Bando di Gara e il Capitolato Speciale d Appalto, l Offerta Tecnica del Fornitore, l Offerta Economica del Fornitore, la Cauzione, che le parti mi dichiarano di conoscere integralmente e mi dispensano di allegare al presente deliberato. Articolo 2 Definizioni Nell ambito del Contratto si intende integralmente trascritto il contenuto dell art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. La prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono regolati in via gradata: a) dalle clausole del presente atto; 2

3 b) da Bando di Gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, dall Offerta Tecnica ed Offerta Economica; c) dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006; d) dal Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; e) dalle norme sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti. 2. Le clausole del Contratto e dei suoi Allegati sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Articolo 4 Oggetto del Contratto 1. L appalto ha ad oggetto l affidamento del servizio di asilo nido con riferimento all immobile di proprietà comunale ubicato in Pratola Peligna, Via Valle Madonna che ha una capienza per circa n. 26 bambini. 2. L appalto ha ad oggetto l affidamento del servizio di asilo nido per n. 22/26 bambini secondo le modalità disciplinate nel Bando e Capitolato di Appalto. 3. Il servizio comprende tutte le attività necessarie alla gestione dell asilo nido comunale (con esclusione del servizio di preparazione pasti) come meglio precisate nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale d Appalto e nel Disciplinare di gara. Articolo 5 Durata 1. Il Contratto ha durata dal 01/09/2012 al 30/06/2017. La consegna effettiva del servizio, tuttavia, avverrà a partire dalla data comunicata dall Ente. 2. Il Comune di Pratola Peligna potrà, ove ricorrano le condizioni di legge e la convenienza potrà richiedere una proroga triennale del contratto stesso come previsto dall art. 2 del CSA. Articolo 6 Modalità e tempi di esecuzione 1. Al presente contratto si da per allegato il verbale di presa in consegna delle eventuali attrezzature e degli arredi dell asilo nido che l Ente darà in uso al Fornitore. 2. Il Fornitore avrà l obbligo di attivare il servizio entro il termine tassativo indicato dall Amministrazione e di cui al presente contratto. 3. Le modalità operative del Servizio dovranno essere quelle specificate nell offerta tecnica, in caso di 3

4 specifica previsione saranno concordate direttamente con l Ente e disciplinate in apposito Atto di regolamentazione del Servizio. Articolo 7 Responsabile del servizio 1. Il Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, nomina il Responsabile del Servizio e il Coordinatore Psico-Pegagogico nella persona del dott.sa nata a il, in possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità indicati nel Progetto Tecnico. Il Responsabile del Servizio sarà il referente responsabile nei confronti dell Ente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il la Ditta aggiudicataria del Servizio. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l Ente, quando richiesto dallo stesso. 2. La Ditta dichiara di avere una sede entro 15 Km dalla sede Municipale e cioè nel Comune di Via. 3. Per parte sua l Ente nominerà un proprio Responsabile quale referente nei confronti del Fornitore. Articolo 8 Articolazione e condizioni del servizio 1. Il Fornitore dovrà assicurare l erogazione del servizio di gestione dell asilo nido in favore dell Ente secondo le modalità ed i termini meglio specificati nel presente Contratto, nel Capitolato e nei relativi allegati. 2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13) tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati, nell Offerta Economica e nell Offerta Tecnica. 4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza ed igiene in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente. 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 4

5 contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell Ente, assumendosene ogni relativa alea. 6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall Ente. 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all Ente interessato di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, e dell Offerta Tecnica. 10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall Ente e/o da terzi autorizzati. 11. Il Fornitore si obbliga all osservanza di quanto prescritto dagli artt del Capitolato Speciale di Appalto. Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore Il fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale d Appalto e in altre parti del presente Contratto e negli Allegati,,a dar corso a quanto segue: 1. il fornitore si obbliga all assunzione del personale educativo ed ausiliario secondo quanto stabilito dall art. 6 del CSA. Le assunzione dovranno essere perfezionate al momento dell avvio del servizio; 2. l aggiudicatario dimostra di aver avviato le procedure di assunzione del suddetto personale e si impegna ad adempiere comunque a tale obbligo al momento dell avvio del servizio e la stazione appaltante si riserva di effettuare i dovuti controlli ai fini dell accertamento; 3. a rispettare le prescrizioni di legge e quelle indicate nel Capitolato Speciale in ordine alla distribuzione e somministrazione dei pasti stessi; 4. a consentire all Ente e ai soggetti dallo stesso incaricati di effettuare i controlli previsti nel Capitolato Tecnico; 5. a manlevare l Ente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche); 6. comunicare tempestivamente all Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 7. trasmettere all Ente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di 5

6 riferimento, a pena dell irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione (fogli mensili di presenza dei bambini e del personale). 8. a trasmettere all Ente una relazione annuale circa gli aspetti relativi all andamento el Servizio. Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai relativi Allegati, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. 6. L aggiudicatario dovrà dimostrare di aver adempiuto a tali obblighi entro la stipula del contratto e comunque all avvio del servizio a stazione appaltante si riserva di effettuare i dovuti controlli ai fini dell accertamento dell adempimento degli obblighi di cui ai precdenti punti 1) e 2) del presente contratto. Articolo 11 Organizzazione del lavoro e ruolo dell Ente Le attività di supervisione sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali sono svolte dall Ente, il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione del Contratto, ivi compreso il documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, ed eventualmente compirà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto dell Ente. 6

7 Articolo 12 Obblighi di verifica della soddisfazione del cliente Il Fornitore ha l obbligo di predisporre ed adottare un sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione del cliente, al fine di individuare interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio. Le indagini sulla qualità del servizio dovranno essere condotte con le modalità e secondo le cadenze temporali meglio indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. Articolo 13 Corrispettivi 1. Il corrispettivo del servizio di asilo nido è determinato dal prezzo offerto in sede di gara di. per ogni bambini iscritto a tempo pieno moltiplicato per il numero dei bambini iscritti e frequentanti mensilmente; 2. Il corrispettivo del servizio di asilo nido è determinato dal prezzo offerto in sede di gara di. per ogni bambini iscritto a tempo pieno moltiplicato per il numero dei bambini iscritti e frequentanti mensilmente. Dal n. 23 al n. 26 della graduatoria degli ammessi il prezzo sarà corrispondente al 50% del prezzo offerto per singolo utente; 3. Il corrispettivo per singolo utente sarà dovuto solo in caso di almeno 6 (sei) giorni di frequenza al mese. 4. Il corrispettivo pattuito sarà fisso ed invariabile. 5. L adeguamento Istat decorrerà dopo il terzo anno di vigenza del contratto e resterà invariato fino alla fine del contratto. 6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione del Contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Articolo 14 Fatturazione e pagamenti 1 Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture; a tal fine la Ditta dovrà fatturare, all inizio di ogni mese, il servizio erogato allegato il foglio riepilogativo delle presenze; 2 L importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, e bonificato sul conto corrente indicato dal Fornitore al Comune. 3 L Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale 7

8 comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l Ente potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando il risarcimento degli eventuali danni. 5 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e spedita all Ente. 6 Sulle somme dovute saranno operate nel rispetto della normativa fiscale le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alle singole Amministrazioni a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari 1) I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo di mandato di pagamento nel rispetto della normativa contabile del Comune e di quanto disposto dalla L.13/08/2010 n ) La ditta appaltatrice si impegna ad osservare integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni. La ditta appaltatrice si impegna a comunicare alla stazione appaltante Comune di Pratola Peligna gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all articolo 3 della L.13/08/2010 n. 136, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La ditta appaltatrice provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La ditta appaltatrice si impegna altresì che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia dell Aquila della notizia 8

9 dell inadempimento della propria controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 4) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto Articolo 16 Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; - dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 85 e seguenti e articoli 2 e seguenti della legge 287/1990; - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Articolo 17 Penali 1. In caso di ritardo nell attivazione la Ditta sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 250,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo. 2. Nei casi in cui, a seguito dei controlli eseguiti dall Ente a norma del Capitolato ovvero a seguito dei controlli eseguiti dagli Organismi di Ispezione/Certificazione incaricati dal Fornitore, vengano riscontrate carenze igienico-sanitarie il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad Euro 500,00; 3. Per ogni mancata attuazione del piano di pulizia e sanificazione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 250,00 Euro. 4. In caso di mancata e/o errata manutenzione e/o non diligente utilizzo delle attrezzature e di tutti gli altri beni consegnati dall Ente al Fornitore come descritti nel verbale di consegna, l Ente, previa diffida scritta ad adempiere entro venti giorni, provvederà alla attività necessaria per la manutenzione addebitando allo stesso Fornitore un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 30%. 9

10 5. In caso di ogni altro inadempimento nell esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore non compreso o non riconducibile alle ipotesi dei precedenti commi, l Amministrazione contraente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato, a giudizio dell Ente, in relazione alla gravità degli inadempimenti. A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento: 1 livello (inadempienza lieve): Euro 100,00 2 livello (inadempienza media): Euro 250,00 3 livello (inadempienza grave): Euro 500,00 4 livello (inadempienza molto grave): Euro 1.500,00 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati al Fornitore dall Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all Ente nel termine massimo, decorrente dalla stessa contestazione giorni 8 (otto), per l applicazione delle penali di cui sopra. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell Ente, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. 6. L Ente, per i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. 8. Il Fornitore prende atto che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 9. In caso di inadempimento del Fornitore, resta ferma la facoltà dell Ente di ricorrere a terzi per l esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti. Articolo 18 Riservatezza 1. L aggiudicatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del Contratto. 2. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. 3. L obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 10

11 4. Il Fornitore è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all Ente stesso. 6. Il Fornitore potrà citare in termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. Articolo 19 Risoluzione 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, con il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi allegati, con l Offerta Tecnica e quella Economica l Ente, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R del Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Pratola Peligna assegnerà al Fornitore, ex art c.c., un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Contratto si intenderà risolto. L Ente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell Ente di procedere all esecuzione del contratto in danno del Fornitore. 2. Oltre che nell ipotesi di reiterato inadempimento manifestatosi nelle forme di cui al precedente comma, l Amministrazione Contraente, con raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del Fornitore, a firma del dirigente competente, può dichiarare di avere per risolto il rapporto di servizio, secondo le modalità di cui al comma precedente, per effetto della contestazione di un solo episodio di inadempimento, se l inadempimento stesso ha notevole importanza, avuto riguardo all interesse dell Amministrazione stessa alla tutela della salute degli utenti del servizio, dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché all efficienza ed efficacia e soddisfazione dello stesso, ed è tale da menomare la fiducia dell Amministrazione stessa nell esattezza e tempestività dell adempimento per il restante periodo di durata del servizio. Resta anche in tal caso salva l azione dell Amministrazione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente risentito per i fatti di inadempimento che hanno determinato la risoluzione ai sensi dei commi precedenti. 3. In ogni caso, si conviene che il Contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall Ente, anche per i seguenti motivi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi; c) in caso di sub appalto totale o parziale; 11

12 d) nel caso in cui il Fornitore non conservi il possesso continuativo della certificazione di qualità per tutta la durata dell appalto e) nel caso in cui il fornitore non ottemperi all obbligo di assunzione del personale di cui al Capitolato Speciale di Appalto. Articolo 20 Recesso 1. L Ente ha diritto, nei casi di: a) giusta causa; b) sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non consentano la prosecuzione in tutto o in parte del servizio; c) carenze di bilancio e/o finanziarie ; d) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; e) impossibilità di adeguamento della struttura in caso di sopravvenute normative nel settore edilizio; di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) l insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario del Fornitore risultante dall avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; (ii) il caso in cui il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché richiesti per la stipula del Contratto medesimo; (iii) qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o per frodi alimentari ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; (iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. 2. Oltre alle fattispecie di cui sopra, il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza diritto ad alcuna pretesa o indennizzo da parte del Fornitore. Il Fornitore dovrà, comunque, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, 12

13 a giudizio dell Ente, provocare danno alle stesse. 3. In caso di recesso dell Ente, il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall art cod. civ.. Articolo 21 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso e/o dell Ente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, a tale scopo, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell Ente e dei terzi e per l intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l Ente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all Ente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, 3. I massimali della polizza assicurativa di cui sopra sono quelli di cui all art. 14 del Capitolato Speciale d Appalto, dovranno essere reclamati nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo Contratto e prevedano la rinunzia dell assicuratore, nei confronti dell Ente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l Ente e che pertanto l eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo darà diritto allo stesso di risolvere di diritto il presente Contratto. Articolo 22 Divieto di cessione del contratto 1. E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. 13

14 Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all Ente per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore. Articolo 24 Clausola compromissoria - esclusione 1. Tutte le controversie nascenti dal rapporto di fornitura oggetto del presente capitolato, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale. Articolo 25 Foro competente Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l Ente sarà competente in via esclusiva il Foro di Sulmona. Articolo 26 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Ai sensi di quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l esecuzione del Contratto medesimo. 2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 3. L Ente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso l Ente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento per le finalità connesse all esecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all Ente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore. 4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 14

15 5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell interessato previste dal ripetuto D.Lgs.. Articolo 27 Clausola finale 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l eventuale invalidità o l inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto e/o degli Allegati da parte dell Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria. 3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. Le modalità operative e attuative del presente Contratto verranno disciplinate nell Atto di Regolamentazione del Servizio. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Le spese del presente contratto sono tutte a carico della ditta appaltante. Agli effetti della registrazione fiscale del presente contratto, le parti richiedono l applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, essendo la fornitura soggetta ad I.V.A. Richiesto io, Segretario Comunale, ho redatto il presente contratto su n. fogli,di cui ho dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono meco come segue LA DITTA APPALTANTE IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI IL SEGRETARIO COMUNALE 15

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