Linee guida per l esercizio dell attività di Country House

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1 P.O.R. CAMPANIA ASSE II - MISURA AZIONE B Linee guida per l esercizio dell attività di Country House ASSISTENZA A P.A. E P.M.I. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GRANDE ATTRATTORE CULTURALE CERTOSA DI PADULA COD. INTERVENTO S CMV La tua Campania cresce in Europa

2 Redatto da TERRITORIO S.P.A. Viale Certosa Padula (SA) tel. e fax 0975/ Comunità Montana Vallo di Diano Cofinanziato dalla Misura 2.1, Azione B) P.O.R. Campania Fondo F.E.S.R Comunità Montana Vallo di Diano Viale Certosa Padula (SA)

3 INDICE 1. Normativa di Riferimento 2 2. Definizione e Descrizione 2 Requisiti e Servizi minimi necessari per lo svolgimento dell attività Autorizzazione Amministrativa all esercizio dell attività di Country House 2 4. Somministrazione di Alimenti e Bevande 3 5. Rilascio dell autorizzazione 3 6. Normativa Fiscale 4 7. Obblighi del Titolare, Adempimenti Comunali e Sanzioni Amministrative 4 Obblighi del Titolare. 5 Adempimenti Comunali 6 Sanzioni 6 ALLEGATO NORMATIVO 7 Allegato A: Regio decreto 18 giugno 1931, n Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 8 Allegato B: Legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia 9 Allegato C: Decreto Ministeriale 9 aprile Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. 11 Allegato D: Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari 13 Allegato E: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 19 Allegato F: Legge 29 marzo 2001, n Riforma della legislazione nazionale del turismo. 21 ALLEGATO MODULISTICO 22 1

4 1. NormatIva DI riferimento Il principale riferimento normativo per il settore turistico è la legge nazionale è la legge n. 135 del 29 Marzo 2001 che riguarda la Riforma della legislazione nazionale sul turismo, la stessa riforma ha previsto che il settore turistico venisse disciplinato in particolar modo a livello regionale. Per le attività extra-alberghiere la normativa regionale di riferimento è la L.R. n. 17 del 24 Novembre 2001 che riguarda anche l attività delle Country House che vengono promosse per valorizzare turisticamente le aree interne della Campania. 2. DEfINIzIoNE E DEsCrIzIoNE La legge regionale definisce le Country House come l attività ricettiva in case rurali. Per conoscere quali debbano essere le caratteristiche tipologiche, i requisiti minimi e i servizi che una Country House deve possedere e fornire nell esercizio dell attività ricettiva, bisogna far riferimento all art. 6 della stessa L.R. 17/01. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati rurali o case padronali, fuori dai centri urbani, in Comuni con non più di diecimila abitanti. Le Country House devono essere composte da camere con eventuale angolo cottura, queste possono essere situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno, ossia della stessa particella catastale che definisce la proprietà e che deve avere un area di almeno mq. Le Country House, a differenza di quanto si possa pensare, trattandosi di residenze rurali non necessitano della presenza di un azienda agricola; esse spesso coincidono con la casa della famiglia ospitante. Requisiti e Servizi minimi necessari per lo svolgimento dell attività. I requisiti e i servizi minimi previsti dalla normativa sono i seguenti: a) Un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera; b) Un locale bagno comune completo di wc, doccia e lavabo ogni due camere; c) Una pertinenza di terreno di almeno ottomila mq., eventualmente utilizzata anche per l animazione sportiva, ricreativa, con le relative attrezzature; d) Fornitura e cambio biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana; e) Pulizia quotidiana dei locali; f) Servizio di prima colazione; g) Chiamata di allarme in tutti i servizi. h) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale. 3. autorizzazione amministrativa all EsErCIzIo DELL attività DI CouNtry HousE L esercizio di una Country House deve essere autorizzato dal Comune che acquisisce e provvede all istruttoria della documentazione menzionata nell art. 9 della L.R. 17/01. La documentazione da presentare per il rilascio dell Autorizzazione Amministrativa è la seguente: - domanda prodotta dall interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell esercizio e la sua ubicazione; 2

5 - planimetria dell immobile con l indicazione dell uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all albo; - relazione tecnico/descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell immobile alla normativa urbanistica; - certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella indicata nella domanda. In caso di società, occorre presentare il certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un preposto appositamente delegato, limitatamente all attività ricettiva in casa rurale; - atti comprovanti la disponibilità dei locali; - perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto; - certificazione di prevenzione antincendio, laddove necessario 1 ; 4. somministrazione DI alimenti E BEvaNDE L autorizzazione amministrativa all esercizio della struttura ricettiva come la Country House, può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alla finalità sociali delle stessa 2 In questo caso, nella richiesta delle autorizzazioni, è necessario indicare: - i locali destinati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. - il rispetto delle norme previste dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull igiene dei prodotti alimentari e dei locali nei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati 3. Il Comune provvederà, attraverso le unità sanitarie locali, al rilascio dell autorizzazione. 5. rilascio DELL autorizzazione Il Comune nel quale si vuole intraprendere l esercizio dell attività di Country House, provvede, nell arco di sessanta giorni dalla richiesta, al rilascio dell autorizzazione amministrativa, dopo aver accertato che: 1) sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti. Si fa riferimento ai requisiti previsti dal Trattato Unico di pubblica sicurezza e dalla Normativa Antimafia. 2) sussistano i requisiti igienico sanitari e di sicurezza 4, nonché quelli relativi all abbattimento delle barriere architettoniche 5, previsti dalle norme vigenti. 1 È il caso delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto D.M. Interno del 16 Febbraio Tra le finalità sociali dell attività possiamo pensare alla realizzazione di una sagra oppure a manifestazioni nell ambito delle quali possono essere somministrati alimenti e bevande anche a persone che non alloggiano nella struttura. 3 Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, Sull igiene dei prodotti alimentari. 4 Le norme igienico sanitarie e di sicurezza sono rilevabili dai regolamenti edilizi dei comuni nei quali si vuole intraprendere l attività. Per le norme igienico-sanitarie occorre verificare, particolarmente, le altezze minime dei vari ambienti e i rapporti tra pareti finestrate e superfici dei locali. Inoltre, in linea generale se si tratta di edifici preesistenti è opportuno che il tecnico verifichi la presenza del certificato di agibilità e dei certificati previsti dalla Legge 46/90 (impianti elettrici). Per qualsiasi trasformazione occorrerà produrre nuovamente tutte le certificazioni. 5 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 3

6 3) sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti. La Legge Regionale 24 Novembre 2001, N. 17 (in corrispondenza della normativa nazionale) prevede, inoltre, che gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esserci formale autorizzazione del titolare dell azienda cessata. Inoltre, si deve tener presente, che l autorizzazione amministrativa si rinnova annualmente su comunicazione, previo adempimento alla normativa antimafia. 6. NormatIva fiscale La normativa nazionale descrive le l esercizio delle attività turistiche come imprese turistiche vincolate, in quanto imprese ad attenersi alle disposizioni legislative in materia. Pertanto le imprese turistiche sono tenute all iscrizione al Registro delle imprese, all apertura di partita IVA, ecc. L iscrizione al Registro delle Imprese costituisce uno dei primi adempimenti, insieme all apertura della partita IVA presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate della provincia di riferimento 6. L iscrizione nel Registro delle Imprese avviene presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede del titolare, ai fini dell emissione di regolari fatture per l esercizio dell attività. L aliquota IVA per le attività di Country House è pari al 10%. Il titolare che esercita l attività di Country House è soggetto al versamento dei contributi pensionistici all INPS obbligatori a percentuale. I contributi vengono calcolati sul reddito effettivamente prodotto e vengono riconosciuti a tutti coloro che prestano il proprio servizio nell attività, compreso il titolare. Per quanto riguarda l assicurazione INAIL, anche in questo caso viene riconosciuta, a tutti coloro che lavorano nell attività ricettiva: datore di lavoro, dipendenti, coadiuvanti (anche familiari) in corrispondenza delle attrezzature utilizzate e alle attività svolte. Il titolare dell attività è tenuto ad istituire un regime di contabilità che, per la contabilità semplificata, prevede: il registro IVA, il registro degli Incassi e dei Pagamenti e per le Imprese il Registro dei Beni Ammortizzabili, nel caso in cui non si vogliano annotare gli incassi e i pagamenti sul Registro IVA. Sul reddito prodotto il titolare della Country House è tenuto al pagamento delle imposte IRPEF e IRAP e alla liquidazione mensile o trimestrale dell IVA e alla presentazione del Modello Unico. 7. obblighi DEL titolare, adempimenti ComuNaLI E sanzioni amministrative La normativa regionale prevede degli adempimenti comunali e degli obblighi per il titolare dell attività, oltre che delle sanzioni in caso di inadempienze. 6 L apertura della Partita Iva è gratuita, basta recarsi presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate della provincia competente e compilare il modello indicando il codice dell attività economica che si vuole intraprendere. Per le Country House il Codice Attività Economica è

7 obblighi del titolare Gli obblighi per i titolari delle strutture extra-alberghiere, previsti dalla normativa sono i seguenti: 1) I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all Ente Provinciale per il Turismo competente per il territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia. Il Modello ISTAT di riferimento è il Modello ISTAT C/59 7 finalizzato alla rilevazione del Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi che rappresenta lo strumento di base per l indagine periodica sui flussi turistici. 2) Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune e all Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.) 8 competente per territorio, i prezzi minimi e massimi che intende applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente. Il modello per la comunicazione dei prezzi è disponibile presso l Ufficio del Turismo della Provincia di Salerno e deve essere presentato entro il 1 marzo per il periodo Giugno-Dicembre, ed entro il 1 Ottobre per il periodo Gennaio-Maggio. In caso di sostituzione del titolare o del gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l anno solare in corso, devono rimanere invariate. 3) Il titolare o il gestore è tenuto a comunicare giornalmente le generalità delle persone alloggiate alle competenti autorità di pubblica sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall art. 8 della Legge 29 marzo 2001 N La normativa sulla pubblica sicurezza prevede infatti che i gestori di strutture ricettive, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d identità o di altro documento idoneo ad attestarne l identità secono le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente il passaporto od un altro documento considerato equivalente da accordi internazionali, purchè munito di fotografia del titolare. I gestori delle strutture sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità approvata dal Ministero dell Interno. I gestori delle attività ricettive possono comunicare all autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate mediante consegna della copia della predetta scheda (entro 24 ore dall arrivo degli ospiti) oppure la scheda può essere inviata a mezzo fax, o con mezzi informatici e telematici. 4) E fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l anno solare in corso. 7 In allegato il Mod. ISTAT C/59 8 La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell ultima regolare comunicazione. Inoltre, se vengono comunicati solo prezzi minimi e prezzi massimi, gli stessi si intendono come prezzi unici. 9 Legge 29 marzo 2001, n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo - si considera l art. 8 che a sua volta fa riferimento all art.109 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n

8 adempimenti Comunali L esercizio di questa tipologia di attività viene autorizzato e controllato principalmente dall Ente Comunale, si può considerare infatti, che: sanzioni - l autorizzazione amministrativa può essere revocata dal Comune, venendo meno anche solo uno dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza. - il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la consegna del modello dei prezzi, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all interessato ed inviata alla Regione ed all Ente Nazionale Italiano per il Turismo. - il Comune é tenuto alla immediata trasmissione del rilascio dell autorizzazione, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione, all Ente Provinciale per il Turismo e alle componenti Autorità di pubblica sicurezza. - il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all Ente Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture ricettive attive. Nel caso di inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 17 del 24 Novembre 2001 sono previste delle sanzioni, i cui proventi vengono devoluti all Amministrazione Comunale nel cui territorio ha sede la violazione. L amministrazione comunale li incamera quale provvista finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferite dalla stessa legge regionale sulle attività extra-alberghiere. I casi e le relative sanzioni previste dalla normativa sono: - l assenza dell autorizzazione amministrativa e la violazione e/o la difformità dalla Legge Regionale 17/01, comportano una sanzione che va da 1.032,00 a 5.164,00. - l omessa esposizione di tabelle e cartellini dei prezzi comporta una sanzione che va da 154,00 a 464,00, per ogni singola violazione accertata. - l applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta una sanzione che va da 258,00 a 1.032,00 per ogni singola violazione accertata. - la mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti comporta una sanzione che va da 154,00 a 464,00. - il superamento della capacità ricettiva consentita comporta una sanzione che va da 258,00 a 1.032,00 per ogni singola violazione accertata. - la mancata comunicazione del movimento ospiti ai fini statistici comporta una sanzione di 51,00. - il titolare che attribuisce alla propria azienda ricettiva, attraverso scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, attrezzature e/o servizi, e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, è soggetto ad una sanzione che va da 258,00 a 1.549,00. In caso di recidiva, le sanzioni vengono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell attività per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall autorizzazione è prevista la revoca della stessa. 6

9 allegato NormatIvo 7

10 allegato a: Regio decreto 18 giugno 1931, n Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n Stralcio delle norme di interesse. ART. 11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: - a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - a chi è sottoposto all ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. ART. 92. Oltre a quanto è preveduto dall art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l autorizzazione non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 8

11 allegato B: Legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138) Stralcio delle norme di interesse ART Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l esercizio del commercio all ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti 9

12 a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 10

13 allegato C: Decreto Ministeriale 9 aprile Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Emanato da: Ministero dell Interno Stralcio delle norme di interesse TITOLO III - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto. ART Generalità Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Gli impianti devono essere realizzati a regola d arte. Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e Estintori. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino: - in prossimità degli accessi; - in vicinanza di aree di maggior pericolo. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori. Art Segnaletica di sicurezza La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata. Art Gestione della sicurezza Generalità. Il responsabile dell attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che: sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell incendio; siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.; siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente 11

14 le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi; siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche Chiamata servizi di soccorso. I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l apparecchio telefonico dell esercizio. Art Istruzioni di sicurezza Istruzioni da esporre all ingresso. All ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione: delle scale e delle vie di evacuazione; dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell elettricità; del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; degli spazi calmi Istruzioni da esporre a ciascun piano. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata Istruzioni da esporre in ciascuna camera. In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. Inoltre devono essere indicati i divieti di: impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all attività. 12

15 allegato D: Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari Stralcio delle norme di interesse Allegato II CapItoLo I REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI 1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni. 2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono: a) consentire un adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d igiene; b) essere tali da impedire l accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici; c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti; d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata. 3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti. 4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani. 5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite. 6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico. 7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale. 8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona contaminata verso o in un area pulita, in particolare un area dove vengano manipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali. 13

16 9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale. 10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti. CapItoLo II REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI ALIMENTARI VENGONO PREPARATI, LAVORATI O TRASFORMATI 1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare: a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio; b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente; c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle; d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione; e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo. 2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un adeguata erogazione di acqua calda e fredda. 3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato. 14

17 CapItoLo Iv TRASPORTO 1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un adeguata pulizia e disinfezione. 2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati. 3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti. 4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari». 5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l altro per evitare il rischio di contaminazione. 6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. 7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata. CapItoLo v REQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE 1. Tutto il materiale, l apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono: a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione; b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione; c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati; d) essere installati in modo da consentire un adeguata pulizia delle apparecchiature e dell area circostante. 2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento. 3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi. 15

18 CapItoLo vi RIFIUTI ALIMENTARI 1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti. 2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili. 3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e altri animali infestanti. 4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta. CapItoLo vii RIFORNIMENTO IDRICO 1. a) Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. Allorché si utilizzano queste acque devono essere disponibili attrezzature adeguate per la fornitura. 2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso. 3. L acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l acqua potabile, a meno che l autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere l integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita. 4. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione. 5. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti. 6. Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari. 16

19 CapItoLo viii IGIENE PERSONALE 1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. 2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell impresa alimentare. CapItoLo IX REQUISITI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI 1. Un impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli animali vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano contaminati, o si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo che l impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo umano. 2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un impresa alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione. 3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. 4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni). 5. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l immagazzinamento, l esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente. 6. Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è 17

20 necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute. 7. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. 8. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi. CapItoLo X REQUISITI APPLICABILI AL CONFEZIONAMENTO E ALL IMBALLAGGIO DI PRODOTTI ALIMENTARI 1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione. 2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione. 3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l integrità del recipiente e la sua pulizia. 4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. 18

21 allegato E: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Stralcio delle norme di interesse Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) ART Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall articolo 20 commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l approvazione delle predette autorità. 3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo 4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell immobile o all intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. La richiesta di modifica di destinazione d uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell immobile. 6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità 19

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