FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Infortuni occorsi durante il Viaggio assicurato per la copertura dei rischi Morte e Invalidità Permanente, Malattia, Rimborso delle cure mediche e prestazioni di Assistenza, Furto del Contenuto nei locali di Residenza in seguito denominato Programma Move Up Modello N 093 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa All. A; b) Condizioni Generali di Polizza (Ed ) All. B; c) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali All. C. deve essere consegnato al Contraente prima della conclusione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo Informativo Cover Data ultimo aggiornamento: Pag. 1 di 1

2 Nota Informativa POLIZZA PROGRAMMA MOVE UP (Mod. N 093) Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell impresa: La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle Condizioni Generali di Polizza. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni Generali di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni Generali di Polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiusa, Milano, Italia - Tel Fax Sito web: Indirizzo di posta elettronica: infortuni.malattia@aig.com. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa 1 L ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a milioni ( milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 98 milioni ( 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a milioni ( milioni). 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011 Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 1 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

3 indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione è di durata illimitata, suddiviso in Periodi di Assicurazione Ricorrenti determinati in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione pagato in via anticipata dal Contraente. Avvertenza: Le Parti possono inviare disdetta al contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. spedita: - dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio; - dalla Società almeno trenta giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla Data di Conclusione del contratto e di Decorrenza dell assicurazione. Si rinvia all Art. 39 Durata dell Assicurazione delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La polizza Programma Move Up garantisce all Assicurato il pagamento di una prestazione al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla copertura. In particolare, la polizza garantisce le seguenti prestazioni, a seconda del Piano Assicurativo prescelto: PIANO ESTERO: 1. indennizzo forfettario in caso di morte a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art.4 per gli aspetti di dettaglio. 2. indennizzo forfettario in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio Assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art. 5 per gli aspetti di dettaglio. 3. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio assicurato, rimborso delle cure mediche. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art. 6 per gli aspetti di dettaglio. 4. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio all Estero, erogazione di garanzie di assistenza. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 8 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. 5. protezione del Contenuto posto nei locali di Residenza contro i danni materiali e diretti dovuti a sottrazione, danneggiamento o distruzione a seguito di Furto commesso con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura. Il Furto deve essersi verificato durante il Viaggio assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 15 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. PIANO COMPLETO: 1. indennizzo forfettario in caso di morte a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art.4 per gli aspetti di dettaglio. 2. indennizzo forfettario in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio Assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Art. 5 per gli aspetti di dettaglio. 3. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio all Estero, rimborso delle cure mediche. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Art. 6 per gli aspetti di dettaglio. 4. in caso di infortunio occorso durante un Viaggio in Italia, rimborso delle cure mediche. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Art. 7 per gli aspetti di dettaglio. 5. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio all Estero, erogazione di garanzie di assistenza. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 8 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. 6. in caso di evento occorso durante il Viaggio assicurato con destinazione Italia: erogazione esclusivamente delle seguenti garanzie di assistenza: rientro del minore e assistenza in caso di smarrimento documenti. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 10 e 11 per gli aspetti di dettaglio. La polizza assicurativa,, a seconda del Piano Assicurativo prescelto, comprende le coperture indicate alla Sezione B delle Condizioni Generali di Polizza, sinteticamente riassunte di seguito: Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 2 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

4 Garanzia 1 Indennizzo in caso di decesso Indennizzo in caso di decesso occorso nei 365 giorni successivi alla data in cui si è verificato un infortunio. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile occorso durante il Viaggio Assicurato l Assicurato deceda entro 365 giorni dalla data in cui l infortunio si è verificato, l Impresa corrisponde la somma assicurata di ai beneficiari designati. Si rinvia a quanto previsto dall Art. 4 Indennizzo in caso di decesso delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 1 Oggetto dell assicurazione, 2 Operatività dell assicurazione, 29 Esclusioni garanzie infortuni, 32 Esclusioni comuni a tutte le garanzie, 34 Pagamento del premio, 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 36 Aggravamento del rischio, 38 Data di decorrenza dell assicurazione e data di conclusione del contratto, 45 Anticipata risoluzione della polizza. Garanzia 2 Indennizzo in caso di Invalidità Permanente Qualora l'assicurato subisca un infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza e, a seguito dell'infortunio ed entro 365 giorni dalla data in cui si è verificato subisca una delle seguenti lesioni, l Impresa liquida per tale titolo l'indennità prevista dalla Tabella indicata all Art. 5 Indennizzo in caso di Invalidità Permanente, al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 1 Oggetto dell assicurazione, 2 Operatività dell assicurazione, 29 Esclusioni garanzie infortuni, 32 Esclusioni comuni a tutte le garanzie, 34 Pagamento del premio, 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 36 Aggravamento del rischio, 38 Data di decorrenza dell assicurazione e data di conclusione del contratto, 45 Anticipata risoluzione della polizza. Garanzia 3 Rimborso spese mediche a seguito di infortunio occorso durante un viaggio all estero A seguito di un infortunio o di una malattia improvvisa e imprevista indennizzabile ai sensi della presente Polizza, durante un Viaggio Assicurato fuori dal Paese di residenza principale e fuori Italia, la Società pagherà le spese mediche motivate fino a Euro ,00 per persona assicurata e per periodo assicurativo annuo, con una franchigia di Euro 100,00 per ogni richiesta di risarcimento. Si rinvia a quanto previsto dall Art. 6 Rimborso spese mediche a seguito di infortunio occorso durante un viaggio all estero delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 1 Oggetto dell assicurazione, 2 Operatività dell assicurazione, 6 Rimborso spese mediche a seguito di infortunio occorso durante un viaggio all estero, 29 Esclusioni garanzie infortuni, 32 Esclusioni comuni a tutte le garanzie, 34 Pagamento del premio, 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 36 Aggravamento del rischio, 38 Data di decorrenza dell assicurazione e data di conclusione del contratto, 45 Anticipata risoluzione della polizza. Garanzia 4 Rimborso spese mediche a seguito di infortunio occorso durante un viaggio in Italia A seguito di un infortunio o di una malattia improvvisa e imprevista indennizzabile ai sensi della presente Polizza, durante un Viaggio Assicurato fuori dal Paese di residenza principale e fuori Italia, la Società pagherà le spese mediche motivate fino a Euro ,00 per persona assicurata e per periodo assicurativo annuo, con una franchigia di Euro 100,00 per ogni richiesta di risarcimento. Si rinvia a quanto previsto dall Art. 6 Rimborso spese mediche a seguito di infortunio occorso durante un viaggio in Italia delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 1 Oggetto dell assicurazione, 2 Operatività dell assicurazione, 7 Rimborso spese mediche a seguito di infortunio occorso durante un viaggio in Italia, 29 Esclusioni garanzie infortuni, 32 Esclusioni comuni a tutte le garanzie, 34 Pagamento del premio, 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 36 Aggravamento del rischio, 38 Data di decorrenza dell assicurazione e data di conclusione del contratto, 45 Anticipata risoluzione della polizza. Garanzia 5 Garanzie di Assistenza La Centrale Operativa di Assistenza, agendo per conto di AIG Europe, organizzerà ed effettuerà le coperture descritte in polizza agli Artt. 7 Trasporto ad un Centro ospedaliero, 9 Anticipo di denaro, 10 Smarrimento di documenti personali, 11 Rientro di un figlio Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 3 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

5 minorenne, 12 Assistenza legale e anticipo cauzione penale all estero, 13 Trasmissione messaggi urgenti, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, a seguito di un evento verificatosi durante il corso di un Viaggio Assicurato, utilizzando i mezzi ed i servizi più adatti alle condizioni fisiche dell Assicurato. Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 1 Oggetto dell assicurazione, 2 Operatività dell assicurazione, 8 Trasporto ad un centro ospedaliero, 9 Anticipo di denaro, 10 Smarrimento documenti personali, 11 Rientro di un figlio minorenne, 12 Assistenza Legale e Anticipo Cauzione Penale all Estero, 13 Trasmissione messaggi urgenti, 14 Modalità per le richieste di assistenza, 29 Esclusioni garanzie Infortuni, 30 Esclusioni garanzie Assistenza - 32 Esclusioni comuni a tutte le garanzie, 34 Pagamento del premio, 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 36 Aggravamento del rischio, 38 Data di decorrenza dell assicurazione e data di conclusione del contratto, 45 Anticipata risoluzione della polizza. Garanzia 6 Furto durante il Viaggio La polizza offre una copertura assicurativa che garantisce il Contenuto dei locali di Residenza dell Assicurato contro i danni materiali e diretti dovuti a sottrazione, danneggiamento o distruzione a seguito di Furto commesso con rottura o scasso, nel caso in cui l Assicurato sia in Viaggio. La copertura sarà operativa per tutta la durata del Viaggio dell Assicurato, ove per Viaggio dovrà intendersi uno spostamento dell Assicurato ad una distanza superiore ad 80 km con durata superiore alle 24 ore ed inferiore a 90 giorni, effettuato tramite utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico come treno, aereo, autobus, traghetto, nave o servizio di autonoleggio. Si rinvia a quanto previsto agli artt. 15 Oggetto dell Assicurazione, 16 Operatività della garanzia e 19 Condizioni Particolari 1) Rinuncia al diritto di rivalsa, 2) Recupero delle cose asportate, 3) Set, coppie o serie di oggetti, delle Condizioni Generali di Polizza, per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto degli artt. 15 Oggetto dell assicurazione, 16 Operatività della garanzia, 19 Condizioni particolari, 20 Obblighi in caso di sinistro, 25 Esagerazione dolosa del danno. 26 Assicurazione presso diversi assicuratori, 31 Esclusioni garanzie Furto durante il Viaggio, 34 Pagamento del premio, 35 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 36 Aggravamento del rischio, 38 Data di decorrenza dell assicurazione e data di conclusione del contratto e 45 Anticipata risoluzione della polizza, delle Condizioni Generali di Assicurazione. La garanzia summenzionata prevede massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Polizza e degli artt. 17 Limiti di indennizzo, 18 Franchigie e 28 Limite massimo d indennizzo. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limite di indennizzo e somme assicurate usato in polizza: Ammontare del danno: Somma assicurata Franchigia 150 Importo indennizzabile ( = 1.350) La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata per la garanzia Furto in Viaggio per sinistro e per periodo assicurativo annuo. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio-nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (si rinvia in proposito all Art. 35 delle Condizioni Generali di Polizza per il maggior dettaglio). Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 4 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

6 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art Codice Civile. Si rinvia agli Artt. 36 e 37 delle Condizioni Generali di Polizza. A titolo meramente esemplificativo, una circostanza che può costituire un aggravamento di rischio è la variazione in corso di contratto della professione dichiarata, qualora la professione stessa si modificasse in pilota o membro dell equipaggio di aerei. 6. Premi Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società esclusivamente tramite la modalità scelta del Contraente tra quelle previste nelle Condizioni Generali di Polizza e preventivamente concordata con la Società. Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è riportato nel Certificato di Polizza, ed è determinato sulla base del Piano assicurativo, che determina il livello di prestazioni garantite, e della Frequenza di pagamento prescelti dal Contraente. Si rimanda all Art..33 Determinazione del premio, 34 Pagamento del premio, 38 Data di Decorrenza dell assicurazione e data di Conclusione del contratto per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell Intermediario. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio. 8. Diritto di recesso/ripensamento Avvertenza: Il Contraente ha facoltà di recedere unilateralmente nei trenta giorni successivi alla Data di Conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, con conseguente restituzione, da parte della Società del premio eventualmente già pagato. Per maggiori dettagli, si rinvia all Art. 40 delle Condizioni Generali di Polizza. E prevista inoltre la facoltà di disdetta: - da parte del Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio; - da parte della Società almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla data di Conclusione del contratto e di decorrenza dell assicurazione. Si rinvia all Art. 39 Durata dell assicurazione delle Condizioni Generali di Polizza per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di sinistro e/o in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Per il maggior dettaglio si richiama l attenzione del Contraente sul contenuto dell Art. 20 Obblighi in caso di sinistro e 41 Denuncia del sinistro delle Condizioni Generali di Polizza. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l italiano. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di assicurazione di cui alla presente polizza sono soggetti all imposta del: - Sezione Infortuni: 2,50% - Sezione Assistenza: 10% - Sezione Furto durante il Viaggio: 22,25% Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 5 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

7 sul premio imponibile. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso al più presto alla Società,, secondo le modalità indicate degli Artt. 20 Obblighi in caso di sinistro e 41 Denuncia del sinistro delle Condizioni Generali di Polizza., fermi restando i termini di prescrizione previsti all articolo 2952 del Codice Civile. Si rinvia agli Artt. 21 Procedura per la valutazione del danno e 42 Criteri di indennizzabilità e 43 Controversie su natura e conseguenze delle lesioni delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, Milano Fax servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 6 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

8 In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. 14. Arbitrato In caso di disaccordo tra assicurato ed impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione ad un collegio arbitrale come previsto dall Art. 43 Controversie su natura e conseguenze delle lesioni delle Condizioni generali di Polizza. Avvertenza: Resta fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 7 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

9 GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza. Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l indennizzo. Indennizzo la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Limite di indennizzo l obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Perito il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l entità del danno subito dall Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall IVASS. Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Società. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa il diritto che spetta alla Società nei confronti dell Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società l Impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. Surrogazione la facoltà della Società che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia Dr. Paolo Solaro Fascicolo Informativo All. A Data di ultimo aggiornamento: Pag. 8 di 8 Tel: , Fax: , - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I REA Milano n

10 Condizioni Generali di Polizza Allegato B PROGRAMMA MOVE UP Modello N 093 Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 1 di 23

11 Premessa Le Condizioni Generali di Polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (corsivo, sottolineato). Resta inteso che: - nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; - l assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi massimali/limiti di indennizzo. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza; - le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 2 di 23

12 Definizioni Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato: ABITAZIONE ASSICURATO BENEFICIARIO CENTRALE OPERATIVA DI ASSISTENZA CONTENUTO COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA CONTAMINAZIONE CONTRAENTE DATA DI DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO EFFETTI PERSONALI ESTERO FURTO GUERRA INDENNIZZO INFORTUNIO ISTITUTO DI CURA La dimora abituale o saltuaria oggetto di Assicurazione. La persona per la quale viene prestata l assicurazione. Il soggetto designato dall Assicurato ad incassare l indennità prevista in caso di morte Dell Assicurato stesso. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di cambio alla Società. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari. La struttura, in funzione tutti i giorni dell anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza su richiesta dell Assicurato. I seguenti beni presenti all interno dell abitazione di residenza dell Assicurato: mobilio, arredamento, abbigliamento, apparecchi mobili elettrici od elettronici, audio ed audio visivi, computer, denaro contante, gioielli, orologi, pietre preziose. Condizioni che richiedono la permanenza in ospedale, le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l iperemesi gravida, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa. La contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità permanente. La persona alla quale è intestato il contratto e che corrisponde il relativo premio. La data a partire dalla quale l Assicurato è da intendersi coperto dalle garanzie assicurative previste. La data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi concluso, come definita all Art. 38 delle Condizioni Generali di Polizza. Oggetti ad uso personale che l Assicurato porta con sé durante il periodo di ospedalizzazione. Mondo intero esclusi Afghanistan, Birmania, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Siria, il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. L impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno Stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile. L evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che, esclusa ogni concausa, produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva uno dei casi previsti dalla presente polizza. l ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, case di convalescenza e/o Istituti simili. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 3 di 23

13 ITALIA Il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. MALATTIA IMPROVVISA E IMPREVISTA MALATTIA PREESISTENTE MEDICO PERIODO DI ASSICURAZIONE RICORRENTE PIANO ASSICURATIVO POLIZZA PRIMO RISCHIO ASSOLUTO PREMIO RESIDENZA SINISTRO SOCIETÀ SOSTANZE BIOLOGICHE SOSTANZE CHIMICHE SOSTANZE NUCLEARI TERRORISMO (ATTO DI) ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente edoggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell Assicurato, di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. ogni malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti al viaggio dell Assicurato. laureato in medicina ed in possesso di abilitazione. Il medico non può essere l Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l Assicurato. l intervallo temporale cui si riferisce la copertura assicurativa ricorrente acquistata dal Contraente, coincidente con il periodo di frequenza del pagamento del premio in via anticipata. Il piano assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell adesione. Piano Estero: si assicura l Assicurato nell ambito di un Viaggio con destinazione Estero. Piano Completo: si assicura l Assicurato nell ambito di un Viaggio con destinazione Estero e Italia. il documento che prova l assicurazione, costituito dal Certificato di Polizza e dalle Condizioni Generali di Polizza. La forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene calcolato e corrisposto senza l applicazione della regola proporzionale prevista dall art del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per periodo assicurativo annuo. l importo dovuto dal Contraente alla Società. Dimora abituale dell Assicurato indicata in polizza ubicata nel territorio italiano. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. la Compagnia di Assicurazione AIG Europe Limited. qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali. qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali. elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, discarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali. l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza nei confronti di cose o persone, ovvero un atto che metta in pericolo la vita umana o la proprietà o che comprometta o interferisca con il funzionamento di un sistema elettronico o di comunicazione, ad opera di qualsiasi persona o gruppo che agisca o meno per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, con o senza il dichiarato obiettivo di intimidire, coartare o danneggiare un governo, la popolazione civile o una parte di essa, ovvero destabilizzare qualsiasi settore dell'economia, perseguire interessi Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 4 di 23

14 VIAGGIO ASSICURATO destinazione ESTERO VIAGGIO ASSICURATO destinazione ITALIA economici, etnici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi, quantunque tali interessi siano palesati o meno. Per Terrorismo si intende inoltre qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal governo del paese in cui tale atto si verifica, ovvero dal paese di residenza dell'assicurato. Il Viaggio all Estero che prevede spostamento dell Assicurato ad una distanza superiore ad 80 km dalla propria Residenza, con durata superiore a 24 ore ed inferiore a 90 giorni, effettuato tramite utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico come treno, aereo, autobus, traghetto, nave o servizio di autonoleggio. Il viaggio normale ed abituale dall abitazione dell Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa non possono essere considerati un Viaggio Assicurato destinazione Estero. Il Viaggio in Italia che prevede spostamento dell Assicurato ad una distanza superiore ad 80 km dalla propria Residenza, con durata superiore a 24 ore ed inferiore a 90 giorni, effettuato tramite utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico come treno, aereo, autobus, traghetto, nave o servizio di autonoleggio. Il viaggio normale ed abituale dall abitazione dell Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa non possono essere considerati un Viaggio Assicurato. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 5 di 23

15 Garanzie di Assicurazione SEZIONE A OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Fermo quanto previsto alla Sezione C Delimitazione delle Prestazioni, che segue, la presente polizza garantisce all Assicurato il pagamento di una prestazione al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla copertura. In particolare, la polizza garantisce le seguenti prestazioni: PIANO ESTERO: 1. indennizzo forfettario in caso di morte a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art.4 per gli aspetti di dettaglio. 2. indennizzo forfettario in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio Assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art. 5 per gli aspetti di dettaglio. 3. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio assicurato, rimborso delle cure mediche. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art. 6 per gli aspetti di dettaglio. 4. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio all Estero, erogazione di garanzie di assistenza. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 8 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. 5. protezione del Contenuto posto nei locali di Residenza contro i danni materiali e diretti dovuti a sottrazione, danneggiamento o distruzione a seguito di Furto commesso con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura. Il Furto deve essersi verificato durante il Viaggio assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 15 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. PIANO COMPLETO: 6. indennizzo forfettario in caso di morte a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni Sezione Infortuni - Art.4 per gli aspetti di dettaglio. 7. indennizzo forfettario in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio occorso durante il Viaggio Assicurato. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Art. 5 per gli aspetti di dettaglio. 8. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio all Estero, rimborso delle cure mediche. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Art. 6 per gli aspetti di dettaglio. 9. in caso di infortunio occorso durante un Viaggio in Italia, rimborso delle cure mediche. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Art. 7 per gli aspetti di dettaglio. 10. in caso di infortunio o malattia improvvisa ed imprevista occorsi durante un Viaggio all Estero, erogazione di garanzie di assistenza. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 8 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. 11. in caso di evento occorso durante il Viaggio assicurato con destinazione Italia: erogazione esclusivamente delle seguenti garanzie di assistenza: rientro del minore e assistenza in caso di smarrimento documenti. Si rimanda alla Sezione B Prestazioni - Artt. 10 e 11 per gli aspetti di dettaglio. ART. 2 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE Fermo quanto stabilito alla Sezione C Delimitazione delle prestazioni che segue, si conviene che, a seconda del Piano prescelto: a) In caso di Viaggio con destinazione Estero, l assicurazione è valida per gli eventi che l'assicurato subisca durante un Viaggio Assicurato in tutti i paesi del mondo ad esclusione dei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Afghanistan, Birmania, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Siria; Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 6 di 23

16 In caso di Viaggio con destinazione Italia, l assicurazione è valida per gli eventi che l'assicurato subisca durante un Viaggio Assicurato su territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. b) l'assicurazione è valida per i Viaggi effettuati sia per motivi di lavoro sia personali; c) La copertura sarà operativa per tutta la durata del Viaggio dell Assicurato con inizio alla data di partenza riportata sul biglietto di andata e termine alla data riportata sul biglietto di ritorno, o alla data di scadenza del contratto di assicurazione, se antecedente tale data. Per avere diritto all indennizzo, l Assicurato dovrà essere in possesso sia del biglietto di andata che del biglietto di ritorno dal Viaggio. d) tra gli infortuni, sono compresi in garanzia anche: l'asfissia per subitanea e violenta fuga di gas o di vapori; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; le lesioni cagionate dalla caduta del fulmine, da scariche elettriche o da contatto accidentale con corrosivi. ART. 3 ACCETTAZIONE GARANTITA Per la stipula della presente polizza la Società non richiede né certificazione medica né visita medica alle persone da assicurare. Resta ovviamente fermo quanto stabilito alla Sezione C DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI, che segue. SEZIONE B PRESTAZIONI Le sotto indicate prestazioni differiscono a seconda del Piano prescelto dal Contraente: PIANO ESTERO o PIANO COMPLETO, come indicato alla Sezione A Articolo 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE -, che precede. SEZIONE INFORTUNI ART. 4 INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l Assicurato deceda entro 365 giorni dalla data in cui l infortunio si è verificato, la Società corrisponde la somma assicurata di ai beneficiari designati. L indennizzo è versato al beneficiario(i) designato(i) per iscritto dall Assicurato alla Società. In difetto di designazione l indennizzo è versato agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato. L Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente contratto, modificare l'indicazione del(dei) Beneficiario(i) con comunicazione scritta alla Società. Se il corpo dell'assicurato non viene ritrovato entro un anno dopo la scomparsa, l'arenamento, l'affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto, aereo, lacuale, fluviale, terrestre o marittimo, in servizio pubblico e/o privato, non escluso dalle garanzie di polizza, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l'evento di cui sopra come infortunio. ART. 5 INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Qualora l'assicurato subisca un infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza e, a seguito dell'infortunio ed entro 365 giorni dalla data in cui si è verificato subisca una delle seguenti lesioni, la Società liquida per tale titolo l'indennità prevista dalla Tabella che segue. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 7 di 23

17 Per la perdita totale : della vista di un occhio e di un arto superiore o di un arto inferiore Euro ,00 di un arto superiore e di un arto inferiore Euro ,00 di due o più arti Euro ,00 della vista di entrambi gli occhi Euro ,00 di un solo arto Euro ,00 della vista di un occhio Euro ,00 Per perdita totale della vista si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà visiva. Per perdita di un arto inferiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra della caviglia. Per perdita di un arto superiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra del polso. ART. 6 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO OCCORSO DURANTE UN VIAGGIO ALL ESTERO A seguito di un infortunio o di una malattia improvvisa e imprevista indennizzabile ai sensi della presente Polizza, durante un Viaggio Assicurato fuori dal Paese di residenza principale e fuori Italia, la Società pagherà le spese mediche motivate fino a Euro ,00 per persona assicurata e per periodo assicurativo annuo, con una franchigia di Euro 100,00 per ogni richiesta di risarcimento. In caso di ricovero in ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza, agendo per conto di AIG Europe, prenderà in carico direttamente i costi, nel caso in cui ciò si renda necessario per l ammissione dell Assicurato nella struttura ospedaliera. Si rimborsano esclusivamente le spese mediche coperte per il trattamento di un Infortunio o Malattia improvvisa e imprevista ricevuto durante il Viaggio Assicurato. Nel caso di un ricovero in ospedale o comunque di un'emergenza medica che comporti la necessità di prestazioni mediche, l'assicurato, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo ha in cura, devono mettersi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune. Per spese mediche coperte si intendono quelle indicate dal Medico che assiste e includono: prestazioni mediche ed anestesiologiche; ricovero ospedaliero e uso di una sala operatoria; esami diagnostici, di laboratorio e per immagini; servizi di autoambulanza; medicinali. Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'assicurato nei casi sopra elencati verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salve le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l Assicurato si trovi nell impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull Assicurato l onere di provare l urgenza delle spese effettuate e l impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di chirurgia estetica. ART. 7 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO OCCORSO DURANTE UN VIAGGIO IN ITALIA A seguito di un infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza, durante un Viaggio Assicurato in Italia, repubblica di San Marino o Città del Vaticano, la Società pagherà le spese mediche motivate fino a Euro ,00 per persona assicurata e per periodo assicurativo annuo, con una franchigia di Euro 100,00 per ogni richiesta di risarcimento. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 8 di 23

18 In caso di ricovero in ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza, agendo per conto di AIG Europe, prenderà in carico direttamente i costi, nel caso in cui ciò si renda necessario per l ammissione dell Assicurato nella struttura ospedaliera. Si rimborsano esclusivamente le spese mediche coperte per il trattamento di un Infortunio ricevuto durante il Viaggio Assicurato. Nel caso di un ricovero in ospedale o comunque di un'emergenza medica che comporti la necessità di prestazioni mediche, l'assicurato, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo ha in cura, devono mettersi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune. Per spese mediche coperte si intendono quelle indicate dal Medico che assiste e includono: prestazioni mediche ed anestesiologiche; ricovero ospedaliero e uso di una sala operatoria; esami diagnostici, di laboratorio e per immagini; servizi di autoambulanza; medicinali. Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'assicurato nei casi sopra elencati verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salve le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l Assicurato si trovi nell impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull Assicurato l onere di provare l urgenza delle spese effettuate e l impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di chirurgia estetica. SEZIONE ASSISTENZA PIANO ESTERO La Centrale Operativa di Assistenza, agendo per conto di AIG Europe, organizzerà ed effettuerà le seguenti coperture a seguito di un infortunio o malattia improvvisa ed imprevista durante il corso di un Viaggio Assicurato, utilizzando i mezzi ed i servizi più adatti alle condizioni fisiche dell Assicurato. INDENNITA D ASSISTENZA MASSIMALI PER PERSONA ASSICURATA Trasporto ad un centro medico Euro Costo effettivo Anticipo di denaro Euro 500,00 Smarrimento documenti Euro Solo Assistenza Rientro del minore Euro Costo effettivo Assistenza legale Euro 1.500,00 Cauzione Euro 7.500,00 Trasmissione di messaggi urgenti Euro Costo effettivo PIANO COMPLETO La Centrale Operativa di Assistenza, agendo per conto di AIG Europe, organizzerà ed effettuerà le seguenti coperture a seguito infortunio e malattia improvvisa ed imprevista durante il corso di un Viaggio Assicurato con destinazione Estero o a seguito di un infortunio in caso di Viaggio in Italia, utilizzando i mezzi ed i servizi più adatti alle condizioni fisiche dell Assicurato. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 9 di 23

19 Viaggio assicurato destinazione Estero: INDENNITA D ASSISTENZA MASSIMALI PER PERSONA ASSICURATA Trasporto ad un centro medico Euro Costo effettivo Anticipo di denaro Euro 500,00 Smarrimento documenti Euro Solo Assistenza Rientro del minore Euro Costo effettivo Assistenza legale Euro 1.500,00 Cauzione Euro 7.500,00 Trasmissione di messaggi urgenti Euro Costo effettivo Viaggio assicurato destinazione Italia: INDENNITA D ASSISTENZA MASSIMALI PER PERSONA ASSICURATA Smarrimento documenti Euro Solo Assistenza Rientro del minore Euro Costo effettivo ART. 8 TRASPORTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l Assicurato necessiti di trasferimento presso un centro ospedaliero, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà ad organizzare il trasporto dell Assicurato sino alla più vicina struttura medica attrezzata per le cure del caso. In base alle condizioni cliniche dell Assicurato e a insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, il trasporto avverrà con aereo sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta 1 classe, autoambulanza o altro mezzo ritenuto idoneo. Durante il trasporto, se necessario, l Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società. La presente garanzia è valida esclusivamente per il Viaggio con destinazione Estero. ART. 9 ANTICIPO DI DENARO In caso di furto o smarrimento del portafoglio o della carta di credito, regolarmente denunciata alle Autorità Competenti, la Centrale Operativa, qualora ce ne fosse bisogno, provvederà ad erogare all Assicurato un prestito in moneta locale per equivalenti Euro.500,00. Per l ottenimento di tale prestito, verrà richiesta all Assicurato una garanzia finanziaria del prestito medesimo. L Assicurato avrà 90 giorni a partire dal giorno del prestito per rimborsare questa somma alla Società. ART. 10 SMARRIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI Se l Assicurato smarrisce o subisce il furto del bagaglio, documenti, carta di credito, la Centrale Operativa si impegnerà per il recupero dei documenti contattando le Autorità Competenti e tenendo continuamente informato l Assicurato sulla situazione. I costi per il rimpiazzo dei documenti, del bagaglio e dei beni smarriti o rubati sono a carico dell Assicurato. ART. 11 RIENTRO DI UN FIGLIO MINORENNE Se l Assicurato, che viaggia accompagnato solamente da uno o più figli minorenni, a causa di una malattia o un infortunio dovesse essere incapace di occuparsi di loro, la Centrale Operativa di assistenza organizzerà per conto della Società il rientro del o dei minori sino alla loro residenza. Il viaggio avverrà, a seconda delle esigenze, con aereo di linea, vagone letto, cuccetta 1 classe. I costi sono a carico della Società. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 10 di 23

20 ART. 12 ASSISTENZA LEGALE E ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL ESTERO In caso di arresto o minaccia di arresto dell Assicurato all estero a seguito di un incidente stradale, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà a reperire sul posto un legale per la sua difesa e la Società ne prenderà in carico le spese sino a Euro ,00. In caso di arresto o minaccia di arresto dell Assicurato a seguito di un incidente stradale all estero, la Centrale Operativa di Assistenza per conto della Società accorderà un anticipo fino a Euro 7.500,00 per l invio di una garanzia di cauzione. L Assicurato disporrà di 90 giorni dalla data in cui è stato effettuato l anticipo per rimborsare questa somma alla Società. Se l ammontare della cauzione viene rimborsato dalle Autorità locali entro il tempo limite, l Assicurato è tenuto a restituirlo immediatamente alla Società. La Società si riserva il diritto di agire per vie legali qualora l importo anticipato a titolo di cauzione non venga rimborsato dall Assicurato entro il tempo limite concesso. ART. 13 TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Qualora l Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti ai propri familiari diretti, la Centrale Operativa provvederà per suo conto all inoltro delle comunicazioni alla famiglia o a persone da lui stesso indicate. La presente garanzia è valida esclusivamente per il Viaggio con destinazione Estero. ART. 14 MODALITA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA ART PREMESSA La Centrale Operativa di Assistenza ha il compito di fornire le informazioni ed eseguire le altre prestazioni previste dal presente contratto e di coordinare la gestione dei ricoveri ospedalieri e delle emergenze mediche nei casi previsti in Polizza. Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente Polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l Assicurato si trovi nell impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull Assicurato l onere di provare l urgenza delle spese effettuate e l impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. ART MODALITA DI RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA Nel caso di un ricovero in Ospedale o di un'emergenza medica, l'assicurato, un Familiare, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo hanno in cura, devono mettersi immediatamente dopo che ne siano venuti a conoscenza in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune operativo in TUTTO IL MONDO A tale numero, attivo 24 ore su 24, risponderà un operatore, in grado di fornire l'opportuna assistenza. Al momento della richiesta l Assicurato dovrà fornire all operatore i propri estremi identificativi: - Cognome e Nome - Numero di Polizza - Recapito telefonico del luogo di soggiorno all estero - Indirizzo del luogo di soggiorno all estero Dopo questo contatto preliminare, l'équipe medica della Centrale Operativa di Assistenza, consultandosi con il medico o i medici che hanno in cura l'assicurato e/o con il medico o i medici abituali dell'assicurato, deciderà quali siano i mezzi di trasporto medico e/o il centro medico e/o le cure mediche più idonei in relazione alle sue condizioni. Fascicolo Informativo Allegato B Data ultimo aggiornamento: Pagina 11 di 23

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