DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE LA RONDA IN A.S.
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1 DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE LA RONDA IN A.S.
2 INDICE I. Premesse 1. Manifestazioni di Interesse 1.1 Requisiti dei soggetti interessati 1.2 Modalità di manifestazione dell interesse ad acquistare e tempistica 1.3 Contenuto delle Manifestazioni di Interesse 1.4 Accesso alla Data Room e svolgimento della Due Diligence 1.5 Natura dell invito a manifestare interesse 2. Offerta Vincolante 2.1 Requisiti essenziali degli Offerenti e previsioni in caso di pluralità di co-offerenti 2.2 Termini e modalità di deposito dell Offerta Vincolante 2.3 Oggetto dell Offerta Vincolante 2.4 Contenuto, modalità e condizioni dell Offerta Vincolante 3. Piano di prosecuzione dell attività 4. Selezione dell aggiudicatario della Procedura di Cessione 5. Contratto di Cessione 5.1 Sintesi della struttura e del contenuto Elementi del Complesso Aziendale Dichiarazioni e garanzie Autorizzazioni Obblighi ulteriori dell Offerente Altre clausole 5.2 Definizione del testo contrattuale 6. Comunicazione di aggiudicazione e conclusione del Contratto di Cessione 7. Obbligo di riservatezza 8. Disposizioni generali 9. Comunicazioni 10. Legge applicabile e foro competente 2
3 I. PREMESSE (A) Con decreto del 24 luglio 2015, il Tribunale di Potenza ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria dell Istituto di Vigilanza Notturna La Ronda di omissis ( La Ronda in A.S. ) ai sensi dell art. 30 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, e successive modificazioni e integrazioni (la Legge Prodi bis ); con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (il Ministero ) del 3 agosto 2015 sono stati nominati Commissari Straordinari il dott. Alessandro Bonura, l avv. Giuseppe Ciliberti e il dott. Alberto Di Bisceglie (i Commissari Straordinari ). (B) In data 21 settembre 2015, i Commissari Straordinari hanno presentato al Ministro dello Sviluppo Economico il programma relativo alla cessione del Complesso Aziendale La Ronda in A.S. (il Programma ). (C) I Commissari Straordinari, in esecuzione del Programma e in conformità con le modalità, i termini e le condizioni del Disciplinare, hanno stabilito di procedere alla cessione del Complesso Aziendale. (D) (E) Informazioni sul Complesso Aziendale, e quindi sui relativi beni, e tutti gli altri elementi oggetto di cessione, sono sinteticamente contenute nel Disciplinare e saranno fornite con maggior dettaglio ai soggetti interessati secondo quanto previsto al successivo articolo 1 e previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza (l Impegno di Riservatezza ). Con il Disciplinare vengono determinate le condizioni e i termini della procedura di vendita del Complesso Aziendale (la Procedura di Cessione ), e quindi, tra l altro, le condizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse (la/le Manifestazione/i di Interesse ), lo svolgimento della due diligence (la Due Diligence ), la presentazione delle offerte vincolanti (la/le Offerta/e Vincolante/i ) da parte dei potenziali acquirenti (lo/gli Offerente/i ), i criteri di selezione delle Offerte Vincolanti, la conclusione del Contratto di Cessione e il perfezionamento dell operazione di trasferimento del Complesso Aziendale con la stipula del relativo atto definitivo di vendita (l Atto di Vendita ) - senza pregiudizio per eventuali integrazioni o modifiche successive - al fine di garantire condizioni di imparzialità e trasparenza e nel rispetto delle previsioni di cui 3
4 agli artt. 62 e 63 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ( Legge Prodi bis ) e delle finalità proprie della predetta normativa, in relazione alla Amministrazione Straordinaria di La Ronda in A.S.. TUTTO CIÒ PREMESSO di seguito sono indicate le modalità, i termini e le condizioni della Procedura di Cessione. 1. Manifestazioni di Interesse 1.1 Requisiti dei soggetti interessati Possono manifestare il proprio interesse all acquisto del Complesso Aziendale enti, italiani o esteri, aventi ad oggetto l esercizio di attività commerciale ovvero di impresa, nonché persone fisiche. Tali soggetti potranno essere anche legati da accordi o forme di cooperazione relativamente alla partecipazione nella Procedura di Cessione (il Raggruppamento ) fermo restando il rispetto degli ulteriori specifici requisiti nel seguito indicati. Qualora il/i soggetto/i interessato/i o il Raggruppamento che manifestassero interesse intendano procedere all acquisizione per il tramite di una società veicolo appositamente costituita (la Newco ), dovranno indicarlo specificatamente. In tale ultimo caso, la Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i futuri soci della Newco. Non verranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse: (i) (ii) (iii) che non siano predisposte in conformità a tutto quanto previsto nel presente Disciplinare; che siano presentate da: (a) soggetti residenti in paesi compresi nella c.d. black list del d.m. 21 novembre 2001; (b) società fiduciarie; pervenute da soggetti che, alla data della relativa presentazione, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione 4
5 dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili; (iv) (v) che siano proposte per persona da nominare o per le quali non sia chiaramente identificabile il/i soggetto/i che esercita/esercitano il controllo ai sensi dell art cod. civ. e dell art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile; soggette a legge applicabile diversa da quella italiana, ovvero a un foro diverso da quello esclusivo di Potenza ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana; 1.2 Modalità di manifestazione dell interesse ad acquistare e tempistica I soggetti interessati sono invitati a far pervenire - entro le ore 18,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sui quotidiani nazionali Repubblica e La gazzetta del Mezzogiorno dell estratto dell invito a manifestare interesse - la propria Manifestazione di Interesse non vincolante redatta in forma scritta in lingua italiana, in due originali, corredati ciascuno delle copie dei documenti di seguito indicati, sempre in lingua italiana, in plico chiuso da consegnarsi a mano o da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o per corriere, recante all esterno, oltre la denominazione sociale del soggetto e il riferimento RISERVATA, la dicitura Manifestazione di Interesse in relazione al Complesso Aziendale La Ronda in A.S. indirizzata ai Commissari Straordinari di La Ronda in A.S., al seguente indirizzo: Sede secondaria dello Studio Notarile Pace Vito, in Potenza alla Via N. Sauro n Si precisa che, ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, farà fede la data di spedizione. In ogni caso copia della Manifestazione di Interesse dovrà pervenire, entro il termine previsto, a mezzo PEC all indirizzo della Procedura: amm.straord trib.potenza@pec.it 1.3 Contenuto delle Manifestazioni di Interesse La Manifestazione di Interesse deve essere sottoscritta dalla persona fisica 5
6 interessata o, in caso di soggetto munito di personalità giuridica, dal legale rappresentante pro-tempore, ovvero, in ipotesi di Raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, e deve contenere, oltre ad idonea documentazione comprovante i poteri del/dei legale/i rappresentante/i, la seguente documentazione: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) il Disciplinare siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati; denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax e del soggetto interessato e del soggetto eventualmente da questi delegato e autorizzato a corrispondere con i Commissari Straordinari o, in caso di Manifestazione di Interesse presentata da parte di un Raggruppamento, del comune rappresentante, all uopo incaricato da ciascuno dei componenti; un'espressa dichiarazione di interesse all'acquisto del Complesso Aziendale oggetto del presente Disciplinare; una sintetica illustrazione della motivazione dell interesse e dei piani di sviluppo del Complesso Aziendale; un breve profilo (massimo tre pagine in formato uso bollo) delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l indicazione, in particolare, delle attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale; l'illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell ultimo triennio (se disponibili e ove applicabile anche su base consolidata) del soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse ed una dichiarazione che questo non è assoggettato ad alcun tipo di procedura di liquidazione o concorsuale sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili; (vii) l indicazione dell eventuale necessità di (a) autorizzazione antitrust cui fosse soggetto l acquisto del Complesso Aziendale da parte del soggetto 6
7 manifestante l interesse con indicazione della o delle autorità nazionali e/o comunitarie competenti e (b) altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti. Alla Manifestazione di Interesse dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti in lingua italiana (ovvero, ove si tratti di documenti in lingua straniera, copia degli stessi accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana): a) dati identificativi completi del/dei soggetto/i interessato/i (in caso di Raggruppamento, di tutti i componenti dello stesso) accompagnati da uno schema della struttura proprietaria e di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all apice della catena stessa nonché, qualora il soggetto che manifesti interesse o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l elenco dei dieci maggiori azionisti; b) copia dell Impegno di Riservatezza - di contenuto identico a quello standard disponibile sui siti e o, in caso di proposte di modifiche non sostanziali, di contenuto identico a quello eventualmente concordato con i Commissari Straordinari stessi - siglato dal legale rappresentante in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce per integrale accettazione delle condizioni ivi previste; c) una lettera rilasciata da un primario istituto bancario comunitario attestante che il soggetto interessato ha la capacità e la sostenibilità finanziaria per procedere all eventuale acquisizione nonché alla successiva gestione del Complesso Aziendale. E per le persone fisiche e i soci delle società di persone: d) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente. E per le persone giuridiche: e) elenco dei componenti degli organi sociali del/dei soggetto/i interessato/i (consiglio di amministrazione, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale o altro organo rilevante); 7
8 f) bilanci e, se esistenti, consolidati del/dei soggetto/i interessato/i degli ultimi tre esercizi. La Manifestazione di Interesse dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso. Tutti i documenti che sono allegati alla Manifestazione di Interesse dovranno essere siglati in ogni pagina. I Commissari Straordinari potranno richiedere ogni altra informazione che ritengano necessaria per la valutazione dell affidabilità e degli eventuali rapporti di concorrenza e/o correlazione del soggetto interessato. 1.4 Accesso alla Data Room e svolgimento della Due Diligence A coloro che abbiano correttamente formulato la Manifestazione di Interesse e firmato e siglato l Impegno alla Riservatezza, previo accertamento dei requisiti e previa sottoscrizione del regolamento di data room (il Regolamento di Data Room ) - da effettuarsi nei 3 (tre) giorni successivi all avvenuta presentazione della Manifestazione di Interesse - sarà consentito per un periodo di 28 (ventotto) giorni (il Periodo di Svolgimento della Due Diligence ) - lo svolgimento della Due Diligence tramite ingresso a una data room (la Data Room ) all uopo allestita in forma prevalentemente elettronica e con accesso mediante utilizzo di dominio, username e password che saranno forniti dai Commissari Straordinari, ovvero da soggetto da questi delegato, se del caso direttamente tramite il provider incaricato dai Commissari Straordinari. Il testo dell Impegno di Riservatezza, il Regolamento di Data Room ed il Disciplinare potranno essere richiesti all indirizzo indicato al successivo articolo 9 (oppure reperiti sui siti e Il Regolamento di Data Room disciplinerà, fra le altre cose, le tempistiche e le modalità previste per formulare domande e richieste. 1.5 Natura dell invito a manifestare interesse L invito a manifestare interesse di cui al Disciplinare non costituisce un invito ad offrire né un offerta al pubblico ex art cod. civ., o appello del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio
9 2. Offerta Vincolante 2.1 Requisiti essenziali degli Offerenti e previsioni in caso di pluralità di co- Offerenti Le Offerte Vincolanti potranno essere formulate da coloro che abbiano presentato una Manifestazione di Interesse in conformità all articolo 1. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di accettare Offerte Vincolanti presentate da soggetti che non abbiano formulato la Manifestazione di Interesse, sempre che questi abbiano i requisiti e rispettino le modalità, in quanto applicabili, previste dal Disciplinare per manifestare e offrire. E ammessa la presentazione di Offerte Vincolanti da parte di Raggruppamenti formatisi anche dopo la data di presentazione della Manifestazione di Interesse. Ove il soggetto interessato o il Raggruppamento che presenta l Offerta Vincolante intenda procedere all acquisizione per il tramite di una Newco, tale circostanza dovrà essere espressamente evidenziata nell Offerta Vincolante. Qualora l Offerta Vincolante venga formulata da un Raggruppamento o da una Newco, tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della Newco saranno considerati Offerenti ai fini e per gli effetti del Disciplinare; gli stessi saranno solidalmente responsabili in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal Disciplinare e dal Contratto di Vendita e ciascuno di essi sarà tenuto a sottoscrivere e siglare l Offerta Vincolante e il Contratto di Vendita (comprensivi dei relativi allegati), e a produrre i documenti richiesti dal Disciplinare. Conseguentemente, tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti relativi ai requisiti soggettivi o comunque rilevanti ai fini dell assunzione degli obblighi solidali previsti dal Disciplinare, dall Offerta Vincolante e dal Contratto di Cessione dovranno essere forniti da ciascuno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento e dei soci della Newco, anche laddove non specificatamente indicato. Non potranno presentare l Offerta Vincolante, neanche all interno di un Raggruppamento, i soggetti che, alla data della presentazione della stessa, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili. 9
10 Non è ammessa la presentazione di Offerte Vincolanti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti per manifestare ai sensi del precedente articolo Termini e modalità di deposito dell Offerta Vincolante Le Offerte Vincolanti per l acquisizione del Complesso Aziendale dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo al termine del Periodo di Svolgimento della Due Diligence (il Termine di Presentazione dell Offerta Vincolante ). Tale Offerta Vincolante dovrà essere ferma e irrevocabile per i successivi 90 (novanta) giorni. Le Offerte Vincolanti dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato con timbro e firma dell Offerente sui lembi di chiusura - recante all esterno, oltre la denominazione sociale del soggetto e il riferimento RISERVATA, la dicitura Offerta Vincolante per il Complesso Aziendale indirizzata ai Commissari Straordinari di La Ronda in A.S, presso la sede secondaria dello Studio Notarile Pace Vito, in Potenza alla Via N. Sauro n Il suddetto plico dovrà essere consegnato a mani entro il Termine di Presentazione dell Offerta Vincolante nei giorni feriali dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 20.00; qualora il Termine di Presentazione dell Offerta Vincolante cadesse di sabato o di domenica ovvero comunque in giorno festivo, lo stesso sarà esteso al primo giorno lavorativo successivo dalle ore alle ore L Offerente dovrà indicare all esterno della busta l indirizzo di posta elettronica e di fax a cui verrà data conferma della avvenuta ricezione della busta. La consegna del plico contenente l Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di La Ronda in A.S. e/o dei Commissari Straordinari e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di scadenza all indirizzo di destinazione. L Offerta Vincolante dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta in lingua italiana, in due originali, corredata da due copie dei documenti indicati nel Disciplinare, in particolare al successivo paragrafo 2.4 in quanto conferenti; tali documenti dovranno essere in lingua italiana (ovvero, se in altra lingua, corredati di traduzione giurata in lingua italiana). 10
11 In ogni caso, l Offerta Vincolante dovrà contenere, oltre all indicazione del prezzo offerto: (i) la conferma e la sottoscrizione del Piano (come infra illustrato all articolo 3) a garanzia degli impegni in esso assunti dall Offerente; nonché (ii) in caso di Offerta Vincolante formulata da un Raggruppamento o da una Newco partecipata da più soggetti, evidenza degli accordi tra i relativi membri e/o soci degli Offerenti; nonché (iii) tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti indicati nel Disciplinare, in particolare al successivo paragrafo 2.4 in quanto conferenti. 2.3 Oggetto dell Offerta Vincolante L Offerta Vincolante ha ad oggetto il Complesso Aziendale. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di prendere in considerazione Offerte Vincolanti aventi ad oggetto il Complesso Aziendale non nella sua interezza, fermo restando che in tal caso se ne terrà conto ai fini della loro valutazione, anche comparativa. L Offerta Vincolante potrà essere preparata anche sulla base delle informazioni e documenti messi a disposizione dei potenziali Offerenti durante lo svolgimento della Due Diligence e ai sensi del presente Disciplinare. 2.4 Contenuto, modalità e condizioni dell Offerta Vincolante (A) Disposizioni generali L Offerta Vincolante, da formularsi tenendo conto di quanto stabilito dal Disciplinare, dovrà contenere: a) la dichiarazione che l Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio e con esclusione della clausola per persona da nominare e l esplicita dichiarazione di presa d atto che La Ronda in A.S. non riconoscerà alcun compenso di intermediazione né di altro genere; b) la dichiarazione che l Offerente ha svolto adeguata Due Diligence, che si dichiara soddisfatto della stessa e che l Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna; nel caso in cui l Offerente non abbia svolto la Due Diligence è comunque necessaria una dichiarazione che l Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna; 11
12 c) ai sensi dell art. 63 della Legge Prodi bis l impegno, da trascriversi nell Atto di Vendita del Complesso Aziendale, di proseguire, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale, le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui al Piano, che saranno indicati nella comunicazione di avvio della procedura sindacale di cui all art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (la Legge 428/1990 ), ovvero che risulteranno dall eventuale accordo con le Organizzazioni Sindacali all esito dell esame congiunto previsto dall applicabile normativa; d) la dichiarazione dell Offerente attestante: (i) l insussistenza di rapporti di controllo ex art cod. civ. ed ex art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile, dell Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura di Cessione, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell ambito della Procedura di Cessione; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali rapporti di correlazione sussistenti tra l'offerente e la La Ronda in A.S. e società da questa eventualmente direttamente e/o indirettamente partecipate anche se la partecipazione è stata dismessa in epoca precedente. Al fine di tale indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per organi sociali debbono intendersi sia gli organi della procedura di Amministrazione Straordinaria, sia gli organi amministrativi e di controllo in carica nella La Ronda in A.S. alla data di richiesta di ammissione alla procedura medesima; (iii) l indicazione che il legale rappresentante, i consiglieri delegati nonché il socio/soci di riferimento dell Offerente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente; e) un breve profilo delle attività svolte dall Offerente e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l indicazione in particolare delle attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale, 12
13 evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza; f) la formulazione in euro del prezzo complessivo offerto per il Complesso Aziendale e i tempi di pagamento; non potranno essere previste dilazioni superiori ai 24 mesi dalla data del contratto di cessione; eventuali pagamenti dilazionati dovranno essere garantiti da fideiussione a prima richiesta ogni eccezione rimossa - rilasciata da primario istituto bancario comunitario di gradimento del Commissario Straordinario, secondo lo standard che verrà reso disponibile in Data Room - a favore di La Ronda in A.S..S.r.l. in A.S., da consegnarsi alla Data di Esecuzione; g) un Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali riferito al Complesso Aziendale ex art. 63, comma 3, della Legge Prodi bis (il Piano ) redatto nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 3; h) l indicazione circa l eventuale necessità di: (i) autorizzazione antitrust cui fosse soggetto l acquisto del Complesso Aziendale da parte dell Offerente, con indicazione della o delle autorità nazionali o comunitarie competenti; (ii) altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti necessarie al fine del perfezionamento della compravendita; i) i nominativi e i riferimenti degli eventuali consulenti finanziari, legali e industriali dell Offerente; j) l indicazione del soggetto delegato e autorizzato a corrispondere con il Commissari Straordinari - o, nel caso in cui l Offerente sia un Raggruppamento, l indicazione del comune rappresentante, all uopo incaricato da ciascuno dei componenti - con specificazione di indirizzo, numeri di telefono e di fax ed . Tali indicazioni dovranno essere riportate anche all esterno del plico contenente l Offerta Vincolante; k) l accettazione espressa ed incondizionata da parte dell Offerente delle condizioni del Disciplinare, anche ai sensi dell art cod. civ. da confermarsi mediante duplice sottoscrizione di copia del Disciplinare che dovrà altresì essere siglato in ogni sua pagina; l) la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore dell Offerente o di ogni altro soggetto che l Offerente abbia munito dei necessari poteri (comprovati dalla documentazione di cui al successivo punto (VII). 13
14 All Offerta Vincolante dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti: (I) (II) certificato del Tribunale, o di organo straniero equivalente, del luogo in cui l Offerente ha sede o è residente, attestante l inesistenza a carico dell Offerente di procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, di qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, gestione coattiva o situazioni comparabili; copia del Contratto di Cessione e di ogni altra dichiarazione o documento richiesto dal Contratto di Cessione o dal Commissari Straordinari, nel periodo di svolgimento della Due Diligence; e, nel caso di persone giuridiche: (III) atto costitutivo e statuto dell Offerente; (IV) estratto del libro soci dell Offerente con l indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci (in caso di Raggruppamento, estratto del libro soci di tutti i componenti dello stesso) o certificazione del Registro delle Imprese comprovante la compagine sociale aggiornata, accompagnati da uno schema della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all apice della catena stessa nonché, qualora l Offerente o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l elenco dei dieci maggiori azionisti; (V) certificato dell Ufficio del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza, con dicitura Nulla-Osta Antimafia (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero); (VI) copia dei bilanci e, se esistenti, consolidati dell Offerente relativi agli ultimi tre esercizi. Qualora l Offerente sia una Newco, copia dei bilanci e, se esistenti, consolidati del soggetto che la controlla e degli altri soci a questi legati da patti parasociali e/o che partecipano e/o concorrono al controllo della Newco o hanno sulla stessa un influenza notevole o un qualche diritto di veto o di rappresentanza nei suoi organi sociali e di controllo; 14
15 (VII) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetto/i firmatario/ri dell Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto del/degli Offerente/i, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di Offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da apostille ove necessaria secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano. E, per le persone fisiche e i soci delle società di persone: (VIII) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente. Gli Offerenti potranno omettere di produrre i documenti già allegati alla Manifestazione di Interesse che, successivamente a tale data, non abbiano subito variazioni, facendo espresso riferimento a tale circostanza nell Offerta Vincolante. L Offerta Vincolante dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso. Tutti i documenti in copia che sono allegati all Offerta Vincolante dovranno essere siglati in ogni pagina. I Commissari Straordinari, anche per mezzo dei propri consulenti, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere all Offerente chiarimenti e/o precisazioni in relazione al contenuto dell Offerta Vincolante. Tali chiarimenti saranno forniti dall Offerente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati nella richiesta da parte del Commissari Straordinari. (B) Garanzia fideiussoria All Offerta Vincolante dovrà altresì essere allegata una garanzia fideiussoria a prima richiesta ogni eccezione rimossa - rilasciata da primario istituto bancario comunitario soggetta alla valutazione discrezionale dei Commissari Straordinari, secondo lo standard che verrà reso disponibile in Data Room - a favore di La Ronda in A.S., a garanzia degli impegni assunti nell Offerta Vincolante, ed in particolare: (i) del pagamento del prezzo offerto; (ii) della veridicità delle relative dichiarazioni e garanzie; (iii) degli altri impegni propedeutici o relativi al 15
16 perfezionamento del Contratto di Cessione e dell Atto di Vendita. Tale garanzia fideiussoria, di un ammontare complessivo pari al 30% del prezzo offerto, dovrà essere valida ed efficace per i 180 (centottanta) giorni successivi al Termine di Presentazione dell Offerta Vincolante e sarà escussa interamente in tutti i casi di mancato rispetto degli impegni assunti nell Offerta Vincolante di cui al paragrafo precedente. Successivamente all aggiudicazione, saranno restituite le fideiussioni depositate dagli altri Offerenti non prescelti. (C) Legge applicabile, foro competente e lingua Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti soggette a legge applicabile diversa da quella italiana, ovvero ad un foro diverso da quello esclusivo di Potenza ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana. 3. Piano di prosecuzione dell attività Il Piano di cui al paragrafo 2.4 lett. g) del Disciplinare dovrà indicare: (i) (ii) (iii) (iv) (v) le principali strategie che si intendono perseguire; i programmi operativi e di sviluppo e il budget economico-finanziario per il biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale; il numero dei dipendenti del Complesso Aziendale, suddiviso per categoria, livello di inquadramento, struttura organizzativa e/o Ramo d Azienda di appartenenza, per i quali si intende assumere il rapporto di lavoro e l impegno dell Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale; gli investimenti minimi allo stato previsti; nonché ogni altra indicazione utile per avvalorare la capacità industriale, economica e finanziaria dell Offerente ai fini di quanto disposto dall art. 63, terzo comma, della Legge Prodi bis. Il Piano dovrà anche contenere: (vi) indicazioni relative alle risorse finanziarie che l Offerente intende utilizzare 16
17 per l acquisto del Complesso Aziendale, per la prosecuzione dell attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali concordati e per gli investimenti nel Complesso Aziendale previsti nel Piano, accompagnate dalle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ripartite in capitale di debito e capitale proprio); (vii) la descrizione delle modalità e delle tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle suddette risorse finanziarie nonché l eventuale previsione di garanzie reali da concedere ai potenziali soggetti finanziatori sul Complesso Aziendale o su sue parti. Il Piano dovrà essere siglato e sottoscritto dall Offerente a garanzia del mantenimento, almeno per il biennio successivo, degli impegni che saranno assunti con il Contratto di Cessione e nell Atto di Vendita. L inadempimento anche parziale dell obbligo di mantenere, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale, le attività imprenditoriali dello stesso Complesso Aziendale, nonché i livelli occupazionali indicati nell Offerta Vincolante o successivamente concordati anche all esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali verrà sanzionato dal pagamento di una specifica penale indicata nel Contratto di Cessione e garantita da una garanzia fideiussoria a prima richiesta ogni eccezione rimossa rilasciata da primario istituto bancario comunitario, di ragionevole gradimento dei Commissari Straordinari secondo lo standard che verrà reso disponibile in Data Room a favore di La Ronda in A.S. fermo restando tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l eventuale maggior danno, valida per i 30 mesi successivi alla data di efficacia della cessione, da rilasciare alla Data di Esecuzione. 4. Selezione dell aggiudicatario della Procedura di Cessione A partire dalle ore 16,00 del giorno del Termine di Presentazione delle Offerte Vincolanti di cui al paragrafo 2.2 del Disciplinare, il Notaio incaricato provvederà all apertura di tutte le buste pervenute in un unico contesto, presso il suo studio, alla presenza dei Commissari Straordinari o di un suo delegato e di chiunque sia interessato. La selezione fra gli Offerenti che avranno presentato le Offerte Vincolanti del 17
18 Complesso Aziendale sarà effettuata da parte del Commissari Straordinari con l eventuale ausilio degli Advisor, nel rispetto delle inderogabili norme di cui alla Legge Prodi bis, sulla base di una valutazione discrezionale e avuto particolare riguardo anche alla affidabilità dell Offerente e del Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato ed alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. In tale prospettiva, la scelta fra gli Offerenti verrà effettuata tenendo in debita considerazione l indicazione di prezzo, nonché tra l altro: a) l affidabilità dell Offerente, con particolare riguardo alla solidità finanziaria e alla capacità di reperimento delle risorse finanziare necessarie, nonché alla sua strategia commerciale; b) i contenuti e la sostenibilità del Piano, con particolare riferimento agli impegni occupazionali e agli investimenti ivi previsti; c) le garanzie prestate in aggiunta a quelle richieste e, più in generale, ogni ulteriore elemento che qualifichi positivamente l Offerta Vincolante per le finalità proprie dell Amministrazione Straordinaria. Il prezzo offerto sarà comparato con il valore risultante dalla valutazione preliminare richiesta dai Commissari Straordinari ai sensi dell art. 62, comma 3, della Legge Prodi bis, che non costituisce comunque un parametro vincolante né esclusivo. I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di procedere ad ulteriori trattative con uno o più degli Offerenti, volte ad ottenere miglioramenti delle Offerte Vincolanti pervenute, procedendo, in caso di offerte giudicate equivalenti, a richieste di rilanci da effettuarsi in tempi e con modalità che assicurino parità di trattamento, assicurando trasparenza e rispetto delle regole e procedure di valutazione. Ogni definitiva determinazione in ordine all esito della Procedura di Cessione e alla conseguente conclusione del Contratto di Cessione verrà autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza. Del risultato della selezione sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli Offerenti, fermo restando quanto disposto al successivo articolo 6. 18
19 5. Contratto di Cessione Una bozza del Contratto di Cessione contenente i diritti e gli obblighi delle parti rispetto alla compravendita del Complesso Aziendale sarà messa a disposizione in Data Room. 5.1 Sintesi della struttura e del contenuto Il presente paragrafo 5.1 contiene alcuni degli elementi essenziali del Contratto di Cessione: Elementi del Complesso Aziendale Il Complesso Aziendale oggetto del Contratto di Cessione comprende le relative attività operative esistenti alla data di stipula dell Atto di Vendita che verrà individuata ai sensi del successivo articolo 6 (la Data di Esecuzione ), ad eccezione, inter alia: (a) di tutti i diritti comunque connessi alle azioni revocatorie, di responsabilità, da atto illecito e a quelle discendenti, connesse o collegate al dissesto di La Ronda in A.S.; (b) dei debiti pre-amministrazione Straordinaria; (c) dei crediti pre-amministrazione Straordinaria esistenti alla Data di Esecuzione. Il dettaglio analitico del perimetro del Complesso Aziendale sarà fornito in Data Room e potrà anche essere oggetto di successive modifiche ad opera dei Commissari Straordinari - previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico sentito il Comitato di Sorveglianza - per meglio perseguire gli interessi e le finalità della Legge Prodi bis Dichiarazioni e garanzie Il Complesso Aziendale viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla Data di Esecuzione, con una posizione finanziaria netta uguale a zero, e comunque senza eventuali disponibilità liquide. Sarà esclusa qualsiasi garanzia della Cedente con riguardo al Complesso Aziendale. Eventuali adeguamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell acquirente 19
20 degli stessi Autorizzazioni L ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti (ivi espressamente inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative antitrust) che costituiscano condizioni per l esecuzione della compravendita farà carico esclusivamente all Offerente, che sopporterà il rischio collegato all eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse Obblighi ulteriori dell Offerente A) Prosecuzione delle attività imprenditoriali Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi bis, l'offerente si obbligherà a proseguire le attività imprenditoriali per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale, secondo quanto indicato nel Piano o successivamente concordato con il Commissari Straordinari e ad adempiere agli ulteriori impegni ivi indicati. B) Lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria alle dipendenze dell'acquirente Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge Prodi bis e dell art. 47, comma 5, Legge 428/1990, l assunzione dei lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria del Complesso Aziendale alle dipendenze dell'acquirente avverrà ai sensi dell art. 56, comma 5, della Legge Prodi bis, in deroga all art c.c. e sarà disciplinata (così come il numero dei dipendenti, i relativi diritti e le condizioni di lavoro, ed ogni altro profilo inerente agli stessi) dall'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 2, della Legge 428/1990, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo sindacale, mediante applicazione dell art c.c.. In ogni caso, la Cedente non sarà ritenuta in alcun modo responsabile, e sarà manlevata e tenuta indenne dall'acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso di contenzioso sollevato da parte dei dipendenti del Complesso Aziendale che non fossero assunti e/o transitati alle dipendenze dell'acquirente. C) Mantenimento dei livelli occupazionali 20
21 Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi bis, l'acquirente si obbligherà, pena il risarcimento del danno derivante dalle azioni individuali o collettive da parte dei lavoratori, ovvero intentate dall ente previdenziale, a mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale i livelli occupazionali stabiliti nell'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990, ovvero nel Piano, in caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale Altre clausole Ai sensi dell art. 63, comma 5, della Legge Prodi bis, salva successiva diversa convenzione, sarà esclusa la responsabilità dell acquirente per i debiti anteriori al trasferimento, ad eccezione che per i debiti sorti successivamente all entrata della Cedente in Amministrazione Straordinaria e fino alla Data di Esecuzione. Successivamente al trasferimento del Complesso Aziendale, ai sensi dell art. 64 della Legge Prodi bis, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte del Complesso Aziendale. Ogni onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Complesso Aziendale sarà a carico dell acquirente. 5.2 Definizione del testo contrattuale Entro le ore 18,00 del ventesimo giorno di decorrenza del Periodo di Svolgimento della Due Diligence, i soggetti ammessi alla Data Room ai sensi del precedente paragrafo 1.4, dovranno far pervenire per iscritto via fax e eventuali proposte di modifica alla bozza di documentazione contrattuale relativa al Contratto di Cessione al Commissari Straordinari ai contatti indicati al successivo art. 9. I Commissari Straordinari, assistiti dai propri consulenti, provvederanno a valutare ed eventualmente recepire le osservazioni e proposte di modifica del Contratto di Cessione pervenute, riservandosi la facoltà di convocare i soggetti interessati al 21
22 fine di ottenere chiarimenti su tali osservazioni. 6. Comunicazione di aggiudicazione e conclusione del Contratto di Cessione Successivamente alle attività di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione da parte del Ministero e parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi di legge, sarà inviata apposita comunicazione scritta all'offerente che risulti aggiudicatario della Procedura di Cessione ( Comunicazione di Aggiudicazione ) in cui: (i) (ii) (iii) sarà comunicata l'aggiudicazione in favore dell'offerente ai sensi della Procedura di Cessione; saranno individuati il giorno, l ora e il luogo per la stipula, davanti al Notaio, del Contratto di Cessione; saranno fornite dalla Cedente le informazioni e i documenti per l esperimento da parte dell aggiudicatario delle comunicazioni ai sensi della normativa antitrust applicabile, ovvero sarà indicata la data, l ora e il luogo in cui tali informazioni e documenti saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario. Al fine di pervenire alla stipula dell Atto di Vendita, si procederà senza indugio a porre in essere le seguenti attività: (a) (b) la Cedente provvederà a sottoscrivere la comunicazione di avvio della procedura sindacale e ad inviarla alle Organizzazioni Sindacali ed alle rappresentanze dei lavoratori competenti; il promissario acquirente e la Cedente provvederanno senza indugio a porre in essere tutti gli altri atti eventualmente propedeutici all Atto di Vendita. La Cedente e l acquirente parteciperanno alla procedura di consultazione sindacale ai sensi dell art. 47 della Legge 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze dei lavoratori competenti l eventuale accordo sindacale ovvero apposito verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale. La Data di Esecuzione in cui si terrà la stipula dell Atto di Vendita del Complesso 22
23 Aziendale potrà essere qualsiasi data fissata dai Commissari Straordinari comunque successiva, nel rispetto del periodo di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate. Alla Data di Esecuzione, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività: (a) versamento del prezzo da parte del promissario acquirente, mediante bonifico sui conti correnti della Cedente, aperti presso l istituto di credito che verrà comunicato dal Commissari Straordinari, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla Data di Esecuzione; (b) rilascio delle fideiussioni a garanzia della parte di prezzo dilazionata e a garanzia del pagamento della penale prevista in caso di mancato rispetto degli obblighi di mantenimento delle attività imprenditoriali e dei livelli occupazionali; (c) stipula dell Atto di Vendita da parte della Cedente e del promissario acquirente in forma di atto pubblico e conseguente consegna del Complesso Aziendale; (d) compimento di eventuali ulteriori adempimenti di legge relativi al trasferimento del Complesso Aziendale. Il Notaio sarà designato dai Commissari Straordinari. Ogni onere, imposta, diritto e spesa comunque inerente e/o conseguente in relazione al trasferimento del Complesso Aziendale sarà a carico dell acquirente. 7. Obbligo di riservatezza L Impegno di Riservatezza resterà in vigore sino ai termini in essi indicati. 8. Disposizioni generali Il Disciplinare non comporta per i Commissari Straordinari alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Cedente e/o dei Commissari Straordinari. 23
24 I Commissari Straordinari si riservano la facoltà con atto congruamente motivato, con l autorizzazione del Ministero, di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; o (ii) modificare i termini e le condizioni della Procedura di Cessione, ivi compresi i termini di apertura della Data Room ed i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse e delle Offerte Vincolanti; o (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento. I Commissari Straordinari sceglieranno quale delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall acquisto del Complesso Aziendale. Inoltre, a Procedura di Cessione già avviata, i Commissari Straordinari, a propria discrezione, potranno sempre (a) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l Offerta Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare; (c) modificare il perimetro del Complesso Aziendale. Quanto precede, senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati e agli Offerenti di avanzare, nei confronti del Commissari Straordinari, della Cedente e degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo. I consulenti della Procedura di Cessione non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all attività dai medesimi svolta in favore del Commissari Straordinari per la 24
25 Procedura di Cessione. In deroga al disposto di cui all art. 1411, comma 2, cod. civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli. I poteri discrezionali verranno esercitati dai Commissari Straordinari nel rispetto delle inderogabili norme di legge, in particolare, nel rispetto della Legge Prodi bis e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il presente Disciplinare non costituisce un offerta al pubblico ex art cod. civ. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e nella tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l accertamento dell idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. Titolari del trattamento saranno i Commissari Straordinari, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n Il presente Disciplinare è stato oggetto di invito a manifestare interesse e a presentare Offerte Vincolanti pubblicato a cura dei Commissari Straordinari sui quotidiani, Repubblica, la Gazzetta del Mezzogiorno. I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà dei Commissari Straordinari di modificarli e/o prorogarli. Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla Procedura di Cessione, ivi compresi i costi dei propri consulenti, sono ad esclusivo carico dei partecipanti. 9. Comunicazioni Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni ai Commissari Straordinari previste o richieste dal presente Disciplinare o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere 25
26 effettuate per iscritto e comunicate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o pec ai seguenti indirizzi: - c/o Istituto di Vigilanza Notturna La Ronda, Via della Tecnica n. 28, POTENZA - Telefax: P.e.c.: amm.straord trib.potenza@pec.it 10. Legge applicabile e foro competente L intera Procedura di Cessione e ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al Disciplinare e/o all intera Procedura di Cessione, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza. Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare e di qualsiasi altro documento scambiato nell ambito della Procedura di Cessione prevarrà su ogni versione in lingua straniera del medesimo. Il soggetto interessato/l Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del cod. civ., dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente Disciplinare: - articolo 2 (Offerta Vincolante) - articolo 4 (Selezione dell aggiudicatario della Procedura di Cessione); - articolo 5 (Contratto di Cessione); - articolo 8 (Disposizioni generali); - articolo 10 (Legge applicabile e foro competente). (Il soggetto che manifesta interesse/l Offerente) 26
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