Delibera di giunta comunale n. 16 del
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- Flaviana Ferrari
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1 Delibera di giunta comunale n. 16 del OGGETTO: approvazione progetto preliminare edilizia scolastica PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO A. BELLI Intervento straordinario di, miglioramento, messa in sicurezza. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendio, Adeguamento antisismico, Adeguamento impianto elettrico, nonché la realizzazione di Nuovi Spogliatoi per la Palestra Delib.G.R. Lombardia 16/03/2015, n. 10/3293 recante - Edilizia scolastica - Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica. PREAMBOLO. Vista la Delib. G.R. Lombardia 16/03/2015, n. 10/3293 recante - Edilizia scolastica - Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 e nuove determinazioni in merito al bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (d.g.r. n. X/2373 del 19 settembre 2014).- Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 marzo 2015, n. 12. il contributo regionale non può superare l'80% dell'importo totale del progetto (comprensivo di IVA e somme a disposizione), fino ad un massimo di ,00 euro. l'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 stanzia a livello nazionale ,00 euro annui per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015; i contributi verranno concessi agli Enti locali sino ad esaurimento della quota annua assegnata a Regione Lombardia per il finanziamento dei suddetti interventi, sulla base del riparto che verrà determinato con apposito decreto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. Visto il progetto preliminare, ISTITUTO COMPRENSIVO A. BELLI Intervento straordinario di, miglioramento, messa in sicurezza. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendio, Adeguamento antisismico, Adeguamento impianto elettrico, nonché la realizzazione di Nuovi Spogliatoi per la Palestra che si compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, redatto dall ufficio lavori pubblici e manutenzioni Ufficio Tecnico del comune di Sabbio Chiese, per l importo di ,60, al quale far fronte parte con contributi della Regione Lombardia a sensi del bando di cui alla Delib. G.R. Lombardia 16/03/2015, n. 10/3293 recante - Edilizia scolastica - Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 e nuove determinazioni in merito al bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (d.g.r. n. X/2373 del 19 settembre 2014).- Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 marzo 2015, n. 12 e parte con fondi propri di bilancio. Visto l art. 93 del D. lgs. n. 163/2006 del seguente tenore: 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell art. 52, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.) Visti i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 93 che descrivono i contenuto dei progetti preliminare, definivo ed esecutivo. 1
2 Visti i commi 8 e 9 del medesimo articolo 93 a tenore dei quali: 8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n Visto Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, che, se da un lato ha reso maggiormente analitica, rispetto a quella contenuta nel D.P.R. n. 554 del 1999, la disciplina della progettazione (artt ), dall'altro ha radicalmente innovato la fase della verifica del progetto, riservando ad essa l'intero Capo II (artt ) e stabilendo che debba essere eseguita attraverso strutture tecniche, anche esterne alla stazione appaltante, con l'obiettivo di accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all' art. 7, L. n. 241 del 1990, non è necessaria nel caso di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica, ma occorre nel caso in cui sia stato approvato il progetto definitivo, dal quale implicitamente deriva anche la dichiarazione di pubblica utilità. Cons. di Stato, Sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4597; nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli artt. 6 e ss. L. n. 167 del in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell approvazione della progettazione di dettaglio ( definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnicoamministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione ed identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell opera in conformità con il progetto preliminare ( vedi TAR Puglia bari, sez. II, 17 febbraio 2005 n. 594); la disposizione già contenuta nell art. 16 della legge Merloni, avente identico contenuto dell'art. 93, comma 2, del codice dei Contratti D. Lgs. N. 163/2006,secondo la quale la progettazione di un opera pubblica si articola in tre livelli di progettazione ( progetto preliminare, definitivo ed esecutivo), non esclude in via di principio che le fasi progettuali siano elaborate in un unico contesto quando i lavori abbiano carattere di urgenza ed indifferibilità ed a condizione che la concentrazione delle fasi non abbia causato lacune o imprecisioni sotto i profili indicati dalla norma ( Consiglio di Stato, sez. IV, 27 marzo 2002 n TAR Puglia-Bari, sez. II, sentenza 17 febbraio 2005, n. 594; TAR Lombardia- Brescia, sentenza 22 marzo 2004, n. 229; TAR Lombardia-Milano, sentenza 28 gennaio 2005, n. 164; TAR Calabria-Catanzaro, sentenza 23 febbraio 2004, n. 448; TAR Lombardia- Milano, sentenza 2 maggio 2007, n. 2279). Dato atto che il progetto è pienamente conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale. Visto l'art. 106, commi 1 e 3, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, che testualmente recita: 2
3 «Art Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici. 1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori. omissis 3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).»; Dato atto che la spesa verrà inserita nel bilancio di previsione in corso di predisposizione. Atteso che l art. 10, comma 1 del Codice stabilisce che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell affidamento, dell esecuzione. Il comma 5 dell art. 10 stabilisce: «Il responsabile del procedimento per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il Responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio». il soggetto al quale sono affidate le funzioni di responsabile del procedimento tramite contratto di diritto pubblico o di diritto privato a tempo determinato assolve ai propri compiti istituzionali in quanto incardinato funzionalmente nell ente Viste le funzioni desumibili dalle lettere b) e c) del comma 1 dell articolo 273 del regolamento attuativo del codice degli appalti. A memoria dei due riferimenti, rispettivamente, il RUP tra gli altri compiti è tenuto a formulare proposte all amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell intervento ed a coordinare e/o curare l andamento delle attività istruttorie ( ). Atteso che è ammissibile la confluenza in capo al responsabile del procedimento delle competenze istruttorie e di quelle decisorie ( art. 6, comma 1, lett. e) l. n. 241/1990). Visto l art. 1 comma 41 della legge L n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265 recante Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il quale così dispone: 41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6- bis. - (Conflitto di interessi) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.». Visti: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 15, commi 5 e 6 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 93, comma 1 Vista la Determinazione n. 14 del Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a mente della quale Essendo le competenze consiliari tipiche e nominate, ne discende che il legislatore ha 3
4 voluto espressamente trasferire alla Giunta la competenza ad approvare i progetti preliminari, organo cui competono gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio. L'approvazione dei progetti preliminari è oggi deferita alla Giunta comunale, organo cui compete deliberare nelle materie diverse da quelle che per espressa previsione normativa siano attribuite al Consiglio. Atteso che il 1 gennaio 2015 ha preso l'avvio la riforma definita in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, secondo gli indirizzi all'uopo previsti dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n Il principio della competenza finanziaria potenziata determina che non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso, la relativa obbligazione giuridica. Per correlare le entrate vincolate di competenza di un esercizio con le relative spese impegnate nel medesimo esercizio, ma imputate ad esercizi successivi, è istituito il fondo pluriennale vincolato. In altri termini, attraverso la suddetta posta contabile si garantisce la correlazione tra le obbligazioni attive accertate in un determinato esercizio e quelle passive imputate a esercizi successivi. Per le spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi è previsto l'obbligo della copertura finanziaria - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa. Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; Visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata. Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge. DELIBERA 1. Di approvare, siccome approva, a sensi dell art. 93 del d. lgs. n. 163/2006, il progetto preliminare menzionato in narrativa, PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO A. BELLI Intervento straordinario di, miglioramento, messa in sicurezza. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendio, Adeguamento antisismico, Adeguamento impianto elettrico, nonché la realizzazione di Nuovi Spogliatoi per la Palestra che si compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, redatto dall ufficio lavori pubblici e manutenzioni Ufficio Tecnico del comune di Sabbio Chiese, per l importo di ,60. 4
5 2. Di inserire il progetto di cui al precedente punto 1 del dispositivo nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all art. 128 d. lgs. n. 163/2006 e nel relativo aggiornamento annuale. 3. Di nominare responsabile del procedimento, a mente dell art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il geom. ANDREA CADENELLI in qualità e nella veste di Responsabile del Servizio lavori Pubblici e manutenzioni area tecnica del comune al quale compete la verifica tecnica della progettazione a mente dell art. 93, comma 6 e 112, del Codice dei Contratti. 4. Di autorizzazione il Responsabile del Servizio e/o del procedimento alla presentazione della domanda a sensi della Delib.G.R. Lombardia 16/03/2015, n. 10/ Di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà parte con risorse proprie di bilancio e parte con contributo chiesto alla Regione Lombardia a sensi della Delib.G.R. 16/03/2015, n. 10/3293 recante Edilizia scolastica - Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 e nuove determinazioni in merito al bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (d.g.r. n. X/2373 del 19 settembre 2014). Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 marzo 2015, n. 12. Epigrafe 6. Di impegnarsi a procedere alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie per la parte di spesa non oggetto del contributo regionale. 7. dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, a sensi dell art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l urgenza. 5
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