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1 Premi di assicurazioni E12 In materia di contratti di assicurazione, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19% del premio pagato fino ad un massimo di spesa di 1.291,14 euro, è necessario distinguere tra: contratti stipulati o rinnovati sino al 31/12/2000. Trattasi dei premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio Trattasi delle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Ad ogni buon conto, le predette tipologie di assicurazione, sul piano dell agevolazione fiscale, hanno delle regole comuni. Anzitutto vige un rigido criterio di cassa, a prescindere dal periodo di riferimento assicurato. Pertanto un premio pagato a novembre 2008, con copertura fino ad aprile 2009, consente comunque la detrazione nell anno Inoltre, la circolare n. 137/E, punto 2.3.1, del 15/5/1997, ha precisato che i premi assicurativi vita e infortuni versati all estero a compagnie estere sono ugualmente detraibili; L importo su cui calcolare la detrazione del 19% non potrà essere superiore a complessivi 1.291,14 euro anche nelle seguenti ipotesi: diverse assicurazioni contratte dal contribuente (sulla vita ante 2001 e in relazione alle ipotesi di non autosufficienza dal 2001); assicurazioni anche nell interesse dei familiari a carico. Pertanto, anche se i premi complessivi versati superano il limite, comunque in dichiarazione la detrazione deve essere rapportata al valore massimo di 1.291,14 euro. Sul punto è fondamentale richiamare la circolare n. 17 del 2006 in base alla quale la detrazione è ammessa anche quando a contrarre l assicurazione sia direttamente il familiare fiscalmente a carico. Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni I premi versati per le assicurazioni in commento, a condizione che siano state contratte entro il 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione a condizione che: la polizza assicurativa sia di durata non inferiore a 5 anni; non consenta la concessione di prestiti nel medesimo periodo di 5 anni. Al riguardo, è opportuno richiamare le principali precisazioni dell amministrazione finanziaria: nel caso di polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori, anche se il contraente e' una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi, si è in presenza di una stipula in nome e per conto. Infatti, nel certificato di assicurazione che viene 1

2 rilasciato al singolo assicurato, quest'ultimo viene definito sottoscrittore e si evince in dettaglio, per ciascun assicurato, l'ammontare del maturato individuale accantonato e rivalutato. Pertanto la detrazione può essere calcolata in riferimento alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (circolare n. 95 del 2000, punto 1.4.4) la detrazione è riconosciuta anche per i contratti stipulati o rinnovati in anni precedenti il 2001 ma ancora in corso (circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, punto 2.4); nel caso di versamenti di premi aggiuntivi la detrazione è ammessa, a differenza dell evenienza in cui il contribuente alla scadenza del contratto conviene di procedere al pagamento di ulteriori premi (risoluzione n. 143 del 2005); è possibile calcolare la detrazione per il premio di assicurazione pagato in unica soluzione, riguardante tutta la durata del contratto, fermo restando l obbligo di rispettare il limite complessivo di 1.291,14 euro (circolare n. 101 del 2000). Nuovi contratti - Contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte Vi rientrano non solo quelli che prevedono l erogazione della prestazione nel caso di morte ma anche quelli che prevedono l erogazione sia in caso di morte che in caso di permanenza in vita dell assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (c.d. contratti di tipo misto). Per i contratti di tipo misto solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della detrazione. Assicurazione a copertura del rischio di invalidità permanente La detrazione spetta con riferimento ai premi versati a copertura di situazioni di invalidità permanente derivante da qualsiasi causa, a prescindere dunque se è causata da infortuni o da malattia. Le condizioni fondamentali sono che l invalidità sia: permanente; non inferiore al 5%. Se la copertura garantisce un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al limite del 5%, sarà riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al predetto limite percentuale. Sono escluse dal beneficio le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale. Assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza La non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana è tipizzata dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, secondo cui trattasi degli atti concernenti: l assunzione degli alimenti; l espletamento delle funzioni fisiologiche e dell igiene personale; la deambulazione; l indossare gli indumenti. 2

3 E considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continua. Lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacità di svolgere, pur solo in parte, uno o più degli atti suddetti. Il citato D.M., cui si rinvia per eventuali approfondimenti, individua anche le caratteristiche alle quali dovranno rispondere i relativi contratti che possono essere stipulati sia nell ambito dell assicurazione malattia, che in quello di assicurazione sulla vita. Spese di istruzione - E13 Rientrano in tale rigo le spese sostenute dal contribuente, pur se nell interesse dei familiari a carico, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria nonché le spese per la frequenza di corsi di perfezionamento, di specializzazione universitaria e i master universitari, tenuti presso Università italiane o straniere, pubbliche o private. Il rigo E13 deve essere compilato secondo un rigido criterio di cassa, in riferimento al pagamento effettuato. Pertanto, vanno indicate le spese sostenute nell anno anche se riferite ad annualità o periodi di studio diversi. Inoltre, la detrazione spetta anche in riferimento all iscrizione ad anni fuori corso. Di contro, l agevolazione non riguarda le spese per l acquisto di libri di testo e di ogni altro strumento didattico o di formazione, nonché le spese di pernottamento fuori sede (vitto e alloggio) o di viaggio. In merito si precisa che: i corsi di perfezionamento e di specializzazione universitaria devono essere riconosciuti in base all ordinamento universitario circolare n. 7 del 10 giugno punto 12.8; i master danno diritto alla detrazione d'imposta qualora, per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (circolare n. 101 del 19 maggio 2000); la detrazione è calcolata in riferimento all intera spesa sostenuta se trattasi di tasse e contributi riferite a scuole e università statali; per le università private l eccedenza rispetto alle tasse e contributi statali non dà diritto ad alcuna detrazione. In particolare per quanto riguarda le spese per l iscrizione ai corsi di laurea la circolare n. 11 del 23 maggio 1987, ha individuato dettagliatamente i criteri per la materiale determinazione dell importo detraibile dovendosi procedere nel modo seguente: o individuare in base a criteri di identità o affinità con i corsi di laurea tenuti presso l università privata, dei corsi similari tenuti presso un Università statale; o fare riferimento, per l ammontare della spesa su cui detrarre, ai predetti corsi identici o affini tenuti presso l Università statale coesistente nella stessa città ove ha sede l Università libera ovvero sita in una stessa città della stessa regione; per le spese di frequenze all estero di corsi universitari la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti per la frequenza di corsi similari tenuti presso l Università statale 3

4 italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente (circolare n. 95 del 12 maggio 2000, punto 1.5.1); sono detraibili anche le spese la frequenza di corsi telematici, sempre se organizzati da istituti universitari (risoluzione n. 6 del 2007), quelle per la frequenza del corso SSIS, scuola di specializzazione per l insegnamento secondario, trattandosi di un corso di istruzione secondaria (risoluzione n. 77 del 2008) e il contributo versato per poter partecipare alla prova di preselezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi (risoluzione n. 87 del 2008). Spese funebri - E14 Nel rigo E14 trovano indicazione le spese funebri corrisposte dal contribuente in occasione della morte dei familiari, anche se non fiscalmente a carico. In particolare, devono considerarsi i familiari di cui all art. 433 del codice civile, con aggiunta degli affidati e gli affiliati, ossia i minori privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, che vengono affidati ad un altra famiglia, o anche a una persona singola, che assicuri loro il mantenimento, l educazione e l istruzione. Si rammenta che il citato art. 433 del c.c. reca una elencazione tassativa dei familiari, come segue: coniuge; figli legittimi o legittimati; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali,; gli adottanti; generi e le nuore; suocero e la suocera; fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Pertanto, è importante richiamare la precisazione della circolare n. 122 del 1999, al punto 1.2.4, secondo cui non è ammessa la spesa funebre sostenuta a seguito del decesso della zia, in quanto non compresa tra i familiari dell'art. 433 del codice civile. Le spese che consentono la detrazione devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all evento cui sono finalizzate e pertanto sono strettamente connesse all evento morte. Ad esempio, rientrano nel novero le spese occorrenti per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma, mentre sono escluse le spese pagate per l acquisto di un loculo prima della morte o anche per la riesumazione della salma. L importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 1.549,37 euro per ciascun decesso, anche se la spesa è sostenuta in più anni. Se sono diversi i familiari del de cuius che fanno fronte alla spesa, ovviamente la detrazione spetta solo a coloro che effettivamente sostengono l onere. Pertanto, la spesa entro il predetto limite può essere ripartita tra gli aventi diritto e a tal fine occorre che nel documento contabile sia riportata la ripartizione della spesa. Detrazione per l assistenza ai non autosufficienti (E15) 4

5 Nel rigo E15 devono essere indicate le spese sostenute nei confronti di chi presta assistenza ai soggetti non autosufficienti. A differenza di quanto accade per le assicurazioni contro tale tipologia di rischio, in tale contesto non sono individuate dalla norma in maniera specifica quali sono le condizioni di non autosufficienza, aspetto che comunque l agenzia delle entrate ha ricondotto all incapacità di gestire gli atti della vita quotidiana. Inoltre, l amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che lo stato di non autosufficienza deve essere attestato da un medico, anche generico, non essendovi il rinvio all esistenza di precise patologie e dunque non sono necessarie specifiche certificazioni di commissioni mediche. Peraltro, l agevolazione non spetta per le spese nei confronti delle baby-sitter che assistono i bambini, salvo che questi non siano affetti da una patologia causa di impedita autosufficienza. La detrazione è riconosciuta non solo direttamente al soggetto non autosufficiente che sostiene le spese, ma anche se le stesse sono affrontate dai suoi familiari. I familiari possono sostenere tale spesa anche nei confronti dei soggetti non fiscalmente a carico. Salvo le casistiche di assunzione come lavoratore dipendente, nel qual caso fanno fede le certificazioni delle mensilità pagate, sarà chi presta assistenza a dover certificare la spesa e indicare gli estremi anagrafici sia di chi riceve assistenza, sia di chi effettua il pagamento. Ai fini della detrazione bisogna rispettare un doppio limite: la spesa non può essere superiore a euro. Inoltre, tale limite opera sia verso il soggetto non autosufficiente, sia in relazione a colui che sostiene la spesa. Ad esempio, se due figli sostengono la spesa per il genitore non autosufficiente, il limite di euro è complessivo e pertanto i due figli, pagando le spese al 50%, avranno come limite individuale euro. Allo stesso tempo, se un soggetto sostiene le spese per più familiari non autosufficienti (ad esempio, tre non autosufficienti con spese pari euro ciascuno), comunque il suo limite in dichiarazione è pari a euro; chi detrae deve avere un reddito complessivo non superiore a euro. Di recente, l amministrazione finanziaria ha precisato che l assistenza può essere prestata anche all interno di un centro abilitato (risoluzione n. 397 del 2008). Frequenza dei centri sportivi (E16) Le spese di iscrizione annuale e di frequenza dei centri sportivi da parte dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni devono essere indicate nel rigo E16. Il requisito indispensabile è quello anagrafico. La circolare n. 34 del 2008, ha stabilito che le detrazioni spettano per tutte le spese sostenute in riferimento all anno in cui si realizza la condizione di età. In sostanza, se il ragazzo ha compiuto 18 anni anche ad inizio 2008, comunque l agevolazione spetta per i pagamenti sostenuti nell intero anno. 5

6 La medesima circolare n. 34 del 2008 ha precisato che ai fini della detrazione: i ragazzi devono praticare l attività sportiva presso le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall articolo 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica; per palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile. Le spese in argomento hanno un limite di 210 euro, in riferimento a ciascun ragazzo che frequenta il centro sportivo. In particolare, la risoluzione n. 50 del 2009 ha precisato che in caso di spesa pari a 400 euro, sostenuta da entrambi i genitori, gli stessi potranno indicare nelle rispettive dichiarazioni un importo al massimo pari a 105 euro, dovendo appunto sempre considerare il limite come riferito ad ogni ragazzo. Se invece un genitore sostiene le spese per due figli, avrà come limite 210 euro per ogni figlio, ossia 420 euro. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento; l attività sportiva esercitata; l importo corrisposto per la prestazione resa; i dati anagrafici del praticante dell attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. Spese di intermediazione immobiliare (E17) Nel rigo in esame si indicano i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore euro. L agenzia delle entrate nelle circolari n. 28 del 2006 e 34 del 2008 ha precisato che la detrazione: può essere fruita una sola volta; se l unità immobiliare è acquistata da più soggetti, deve essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà (ossia, in caso di due coniugi cointestatari dell immobile, 500 euro). 6

7 La citata circolare n. 34 del 2008 ha anche evidenziato che la detrazione spetta per l acquisto di diritti diversi dalla proprietà, purché si tratti di abitazione principale, ma è sempre necessario che l acquisto vada a buon fine. Tale assunto è stato ribadito dalla risoluzione n. 26 del 2009, che ha ammesso la detrazione anche in riferimento alla stipula del preliminare di vendita debitamente registrato. È da sottolineare comunque che la norma non pone limitazioni temporali in ordine all adempimento di adibire l immobile ad abitazione principale. Canoni di locazione studenti fuori sede (E18) Il rigo E18 è relativo alle spese per i canoni di locazione pagati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza. In particolare, la norma richiede una serie di condizioni che devono essere tassativamente rispettati. Nel dettaglio: i contratti di locazione devono essere quelli di stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n La circolare n. 34 del 2008 ha precisato che la stipula del contratto di locazione può essere effettuata anche dal familiare che ha a carico lo studente; l università frequentata deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. La stessa circolare n. 34 del 2008 ha precisato che è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri. Ad esempio, se il collegamento ferroviario più breve dista 98 chilometri e quello stradale più breve dista 102 chilometri, l agevolazione può essere riconosciuta; l unità immobiliare presa in locazione deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l università o in comuni limitrofi. La detrazione è riconosciuta nella misura del 19% dei canoni di locazione e fino ad un importo massimo del canone pari a euro. La circolare n. 34 del 2008 ha precisato che tale limite sia complessivo. In sostanza, se vi sono due figli fuori sede e si corrispondono euro di locazione, il limite nel rigo E18 sarà comunque pari a euro. 7

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