COMUNICAZIONE AI MEMBRI
|
|
- Adelmo Villani
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 0689/1998, presentata da David Petrie, cittadino britannico, a nome dell'associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia, sulla situazione dei lettori di lingua straniera in Italia Petizioni 0508 e 0509/2007, presentate da Simon Lander e Cheryl Wolley, cittadini britannici, sulla discriminazione di trattamento dei lettori di lingua straniera a Cagliari ed in altre università italiane Petizione 1152/2011, presentata da M. A., cittadina spagnola, su discriminazioni contro i lettori di lingua straniera nelle Università italiane 1. Sintesi della petizione Petizione 0689/1998 Il firmatario desidera richiamare l'attenzione sul caso di due cittadini irlandesi e di un cittadino britannico che sono stati rimossi dall'impiego di "lettori" presso l'università di Genova. Petizioni 0508 e 0509/2007 I firmatari ripropongono l'annosa controversia sulla discriminazione di trattamento dei lettori di lingua straniera nelle Università italiane, dolendosi del fatto che nonostante la sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'unione europea del 26 giugno 2001 continuano a essere equiparati a tecnici senza poter accedere al trattamento giuridico ed economico dei professori universitari. CM\ doc PE v03-00 Unita nella diversità
2 Petizione 1152/2011 La firmataria, che insegna lingua spagnola all'università di Milano, denuncia una discriminazione sul lavoro, soprattutto dal punto di vista salariale, nei confronti dei lettori di lingua straniera nelle università italiane. A tal riguardo sostiene che avrebbe fatto un ricorso al Tribunale del lavoro di Milano insieme ad altri colleghi. 2. Ricevibilità Petizione 0689/1998, dichiarata ricevibile il 30 novembre Petizioni 0508 e 0509/2007, dichiarate ricevibili il 24 settembre Petizione 1152/2011, dichiarata ricevibile il 22 febbraio La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta complementare della Commissione (REV IX), ricevuta il 6 settembre 2011 "Il tema del rispetto dei diritti acquisiti degli ex-lettori di lingua straniera divenuti CEL (collaboratori esperti linguistici) è comparso nuovamente nell'ordine del giorno della riunione della commissione per le petizioni del 24 e 25 gennaio 2011 dopo l'ultima volta nel Il firmatario manifesta preoccupazione riguardo all'entrata in vigore della legge italiana n. 240 del 30 dicembre 2010 recante 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario', la cosiddetta 'riforma Gelmini'. La situazione dei lettori stranieri in Italia è disciplinata dall'articolo 26, comma 3, della legge che fornisce l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge italiana n. 63 del 5 marzo 2004 recante 'Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti'. Quest'ultima legge n. 63/2004 è stata approvata per tutelare i diritti acquisiti degli ex-lettori divenuti CEL. Il 18 luglio 2006 la Corte ha ritenuto che la legge fornisse una soluzione adeguata alla ridefinizione delle carriere dei lettori 1. Nell'ambito degli stretti contatti con il firmatario i servizi della Commissione hanno ricevuto informazioni dettagliate sulla situazione degli ex 'lettori', attualmente 'collaboratori e esperti linguistici' (CEL) nonché sulla legislazione italiana applicabile (in particolare la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 di cui sopra). L'articolo 26, comma 3, della legge solleva alcune questioni che i servizi della Commissione desiderano chiarire. In tale contesto gli effetti sulle persone la cui situazione è disciplinata dalla precedente legge del 2004 appaiono particolarmente rilevanti. I servizi della Commissione contatteranno le autorità italiane nell'ambito del progetto EU Pilot al fine di capire meglio l'interpretazione e le conseguenze pratiche della nuova legge in 1 Causa C-119/04, Commissione/Italia, Racc. 2006, pag. I PE v /5 CM\ doc
3 riferimento alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL." 4. Risposta complementare della Commissione (REV X), ricevuta il 17 febbraio 2012 "In occasione della riunione della commissione per le petizioni del 24 e 25 gennaio 2011 è stata sollevata una nuova questione legata al rispetto dei diritti acquisiti degli ex-lettori di lingua straniera divenuti CEL (collaboratori esperti linguistici). Sono state espresse preoccupazioni riguardo alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario', la cosiddetta 'riforma Gelmini'. La situazione dei lettori stranieri in Italia è disciplinata dall'articolo 26, comma 3, della legge che fornisce l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge italiana n. 63 del 5 marzo 2004 recante 'Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti'. La legge n. 63/2004 è stata approvata per tutelare i diritti acquisiti degli ex-lettori divenuti CEL. Il 18 luglio 2006 la Corte di giustizia ha stabilito che la legge forniva una soluzione adeguata per la riorganizzazione delle carriere dei lettori (causa C-119/04). La formulazione dell'articolo 26, comma 3, del testo della 'riforma Gelmini' necessita di chiarimenti per quanto concerne le modifiche concrete introdotte dalla nuova legge in relazione alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL e precedentemente soggetti alla disciplina del I servizi della Commissione sono in contatto con le autorità italiane e intendono chiarire l'interpretazione e le conseguenze pratiche della nuova legge in riferimento alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL al fine di decidere gli eventuali provvedimenti da adottare. La Commissione sta attualmente esaminando la risposta delle autorità italiane ricevuta all'inizio di dicembre Inoltre, i servizi della Commissione hanno recentemente contattato il firmatario e un altro lavoratore immigrato che vive una situazione analoga al fine di ottenere informazioni in merito agli ultimi sviluppi, con particolare riferimento all'applicazione concreta della legge Gelmini. Conclusione La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli ulteriori sviluppi." 5. Risposta complementare della Commissione (REV XI), ricevuta il 29 agosto 2014 "Petizioni 689/1998, 508/2007, 509/2007 e 1152/2011 Il 25 novembre 2013 la Commissione europea ha informato oralmente la commissione per le CM\ doc 3/5 PE v03-00
4 petizioni in merito allo sviluppo dell'indagine sulla denuncia presentata dall'allsi (Associazione lettori di lingua straniera in Italia) in riferimento all'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, la cosiddetta legge Gelmini. In occasione di detta riunione, la Commissione ha dichiarato di aver informato, a settembre 2013, il firmatario in merito alla sua intenzione di archiviare il caso e alle relative motivazioni. Conformemente alle procedure della Commissione in materia, prima dell'archiviazione del fascicolo, la Commissione ha offerto al firmatario l'opportunità di fornire nuove informazioni pertinenti che potessero indurla a riconsiderare la sua posizione iniziale. Il firmatario ha inviato alla Commissione le sue osservazioni e ulteriori informazioni. I servizi della Commissione hanno inoltre incontrato il firmatario alla fine di gennaio di quest'anno. Dall'analisi delle informazioni presentate, la Commissione non ha rilevato alcuna violazione dell'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. La commissione per le petizioni è a conoscenza del fatto che l'onere della prova in eventuali procedure di infrazione nei confronti di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 258 del TFUE spetta alla Commissione. In tal senso, la commissione per le petizioni può ricordare che la Commissione ha già avviato le procedure di infrazione nei confronti dell'italia che hanno determinato la sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea del 18 luglio 2006 nella quale la Corte, nonostante la sentenza che ha stabilito che l'italia non aveva dato esecuzione, alla data del 30 aprile 2003, alla sentenza del 26 giugno 2011, ha respinto il ricorso della Commissione quanto alla prosecuzione dell'infrazione dopo gennaio Di seguito sono elencate le motivazioni alla base delle conclusioni della Commissione. In primo luogo, il firmatario afferma che il diritto alla ricostruzione della carriera degli exlettori divenuti collaboratori esperti linguistici (CEL) è ora limitato dalla legge Gelmini. Afferma in particolare che il frazionamento del rapporto di lavoro degli ex-lettori in due parti (fino al 1995 e successivamente) è contrario alle sentenze della Corte di giustizia dell'unione europea e che la ricostruzione della carriera dei lettori dovrebbe presupporre un unico rapporto di lavoro ininterrotto ab origine. La Commissione ritiene che le sentenze già pronunciate dalla Corte di giustizia dell'unione europea quanto ai lettori non precludano il frazionamento della loro carriera. Esse prescrivono il mantenimento dei diritti quesiti sin dalla data della loro prima assunzione, ma non dopo l'eliminazione della categoria dei lettori con legge 21 giugno 1995 n La Commissione non ritiene contrario al diritto dell'ue applicare, al periodo successivo al 1995, i termini stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro negoziati tra autorità pubbliche e sindacati in conformità delle norme che regolamentano tutti i lavoratori del settore pubblico. In secondo luogo, il firmatario afferma che il parametro della retribuzione da applicare agli ex-lettori dall'inizio della carriera è rappresentato dai lavoratori italiani che svolgono compiti analoghi nelle università italiane e che fanno parte quindi del loro personale docente. Di conseguenza, ai lettori dovrebbero essere concessi gli anni di anzianità di servizio già maturati, su una scala del 2,5% per ogni due anni di servizio fino alla cessazione del servizio, più la scala completa di sei scatti dello stipendio calcolati sulla base dell'8% per ogni due anni precedenti di servizio. PE v /5 CM\ doc
5 La Commissione ritiene che la Corte di giustizia dell'unione europea non abbia in alcun modo imposto di considerare i CEL personale docente. Inoltre, la Corte di giustizia dell'unione europea non ha mai messo in discussione il fatto che i lettori siano divenuti CEL; vale a dire una diversa categoria del personale assunto dalle università. Nella causa C-119/04 la Corte di giustizia dell'unione europea ha osservato che i criteri utilizzati per la ricostruzione della carriera dei lettori assunti da sei università pubbliche al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte (ossia prendendo come parametro di riferimento la retribuzione dei ricercatori confermati a tempo parziale) non sono stati inadeguati. La Corte ha dichiarato che la soluzione adottata dall'italia e la scelta operata 'rientra nella competenza delle autorità nazionali'. La Commissione ha osservato che le asserzioni (e i calcoli) del firmatario sono contestate dalle università e che sono in corso procedimenti giudiziari a tale riguardo. La Commissione non dispone di informazioni non contestate in merito all'esattezza dei calcoli che il firmatario ha fornito né alla loro conformità ai calcoli che dovrebbero essere effettuati ai sensi della legge n. 230/1962 per altri lavoratori italiani (che ha rappresentato il parametro fissato dalla Corte di giustizia dell'unione europea come riferimento). La questione spetta quindi ai tribunali nazionali. Inoltre, la Commissione ritiene che la richiesta del firmatario in base alla quale i CEL debbano essere equiparati al personale docente delle università non trovi fondamento giuridico nel diritto dell'ue. La Commissione ha quindi osservato che i tribunali italiani hanno già constatato che i compiti, le competenze e gli obblighi dei CEL non possono essere equiparati a quelli del personale docente delle università o persino ai ricercatori. Alla Commissione non risulta che i tribunali italiani utilizzino per gli ex-lettori standard di interpretazione diversi rispetto a quelli utilizzati per i lavoratori italiani equiparabili. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha archiviato la parte della denuncia del firmatario relativa a un'eventuale violazione dell'articolo 45 del TFUE. Infine, il firmatario sostiene che l'ultima frase dell'articolo 26, comma 3, della legge Gelmini, prevedendo l'archiviazione di tutte le cause in corso dinanzi ai tribunali nazionali, viola il diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La Commissione ritiene che la disposizione controversa, dal momento che è correlata alla ricostruzione della carriera degli ex-lettori in quanto parte delle misure adottate dalle autorità italiane per conformare la loro normativa all'articolo 45 del TFUE, rientri nel campo di applicazione del diritto dell'unione europea ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. La Commissione conferma pertanto che la questione può essere esaminata alla luce dell'articolo 47 della Carta. A tal proposito, è in corso una valutazione effettuata dal servizio competente per i diritti fondamentali all'interno della Commissione. La Commissione informerà la commissione per le petizioni in merito all'esito della sua analisi." CM\ doc 5/5 PE v03-00
PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro
Dettaglifondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
DettagliLe linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali
Le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali www.penalecontemporaneo.it, 19 Giugno 2014 Riceviamo e pubblichiamo, per
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003
RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232. (GU n. 33 del 9-2-2012 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1
DettagliCOMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 27.05.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 436/2012, presentata da Mark Walker, cittadino britannico, sulla consulenza legale transfrontaliera
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliPROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale
DettagliPreambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali
Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (Ginevra, 5 luglio 1978) Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Disposizioni Finali
DettagliCAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliLa figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione
La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 25.11.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 80/2008 presentata da Cédric Callens, cittadino lussemburghese, sul trattamento iniquo degli
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliProposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1 luglio 2013, l aliquota del contributo al regime pensionistico
DettagliPARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA
PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
C O M U N E DI M A L E T T O Prov. di Catania UFFICIO TECNICO COMUNALE ( Ufficio Responsabile della P.O. Tecnica ) P.I. 00445110877 E--MAIL sporcomu@tiscalinet.it TEL. 095-7720630 Ind. Internet www.comune.maletto.ct.it
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliEsonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliRISOLUZIONE N. 323/E
RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) DECISIONI
1.12.2014 L 345/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1 o dicembre 2014 relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare
DettagliRoma, 11 agosto 2009
RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti
DettagliProf. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA
ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale
DettagliLE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)
LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI DI PIETRO PERZIANI (Marzo 2012) Dopo le Circolari della F.P. e del MIUR, sono uscite quelle dell Inps/Inpdap, la n. 35 e la n. 37 del 2012; la prima è diretta
DettagliIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
DettagliStudio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. 40/94 Art. 146 Identità degli effetti di una registrazione
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
DettagliDECRETO 25 maggio 2001, n. 337
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24 Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (12G0046) Vigente al: 3-4-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
DettagliPO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.
INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DettagliNomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;
Oggetto: Percorsi triennali di IeFP Sistema di finanziamento e piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province per l anno scolastico e formativo 2011-2012. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA
DettagliAssociazioni dei Consumatori - Telecom Italia
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione
DettagliGESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile
DettagliDECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)
DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329
ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 in relazione alla contestuale iscrizione di un associazione di promozione sociale nel Registro di cui all art.
DettagliVigente al: 5-6-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 66 Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
DettagliACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE
ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE Gazzetta Ufficiale n.77 del 31.3.2.2012 Nell odierna seduta del 15 marzo 2012;
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
MIUR.AOODPUN.REGISTRO DECRETI.0000134.24-01-2013 DECRETO DIRETTORIALE RECANTE LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE NEL SETTORE CONCORSUALE 10/I1-LINGUE, LETTERATURE E CULTURE
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliDocenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.
Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per
DettagliCOMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 8.10.2010 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 192/2010, presentata da Klaus P. Schacht, cittadino tedesco, a nome di 50 imprese di gioco
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliDirettiva del Consiglio delle Comunità europee
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliSistemi di formazione degli avvocati nell'ue Slovenia
Sistemi di formazione degli avvocati nell'ue Slovenia Informazioni fornite dall'odvetniška zbornica Slovenije (Associazione slovena degli Ordini degli avvocati) Aprile 2014 DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO
DettagliOGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA
1 OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA QUESITO (posto in data 25 marzo 2013) Sono un medico ospedaliero a rapporto esclusivo inquadrato in pronto soccorso con
DettagliOGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO
1 OGGETTO SPECIALISTA AMBULATORIALE O MEDICO DIPENDENTE PROSPETTIVE PROFESSIONALI ED ECONOMICHE A CONFRONTO QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Ho un contratto da specialista ambulatoriale a tempo indeterminato
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
DettagliRoma, 07 novembre 2007
RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliPROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.
PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni
DettagliUNITA OPERATIVA SERVIZI SOCIALI COMUNALI,SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO, SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI SETTORE DETERMINAZIONE
UNITA OPERATIVA SERVIZI SOCIALI COMUNALI,SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO, SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI SETTORE DETERMINAZIONE Oggetto: Determinazione della quota mensile a carico ospiti di Case di Riposo
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 30.7.2014
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.7.2014 C(2014) 5308 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 30.7.2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico
DettagliEQUIPARAZIONE DEI TITOLI
EQUIPARAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO ALLA LAUREA SPECIALISTICA (57/S) Roma, 7 gennaio 2002 Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il 21 dicembre scorso, il disegno di conversione del
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di
DettagliOggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.
Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2686 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca (MORATTI)
DettagliRisoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati
Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliDIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII
DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII DECRETO MINISTERIALE N. 17 del 9 febbraio 2005 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliCOMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
Dettagli2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE
B1 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 dati comuni Gentile Signore/a, Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) prevede la
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliSunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI
Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments
Dettagli