6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

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1 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE PER L ESERCIZIO DELL IMPRESA(ART C.C.) 1

2 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L AZIENDA RAPPRESENTA PERTANTO L ELEMENTO OGGETTIVO DELL IMPRESA E L INSIEME DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE PREDISTOSTI DALL IMPRENDITORE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA ECONOM ICA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE PER L ESERCIZIO DELL IMPRESA(ART C.C.) 2

3 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI SOTTO IL PROFILO GIURIDICO L AZIENDA è UN COMPLESSO ORGANIZZATO DI BENI L IMPRESA è UN ATTIVITA ECONOMICA ORGANIZZATA L IMPRENDITORE è IL SOGGETTO CHE ESERCITA TALE ATTIVITA L IMPRENDITORE NON NECESSARIAMENTE DEVE ESSERE IL PROPRIETARIO DEI BENI AZIENDALI E SUFFICIENTE CHE NE ABBIA LA DISPONIBILITA A QUALSIASI TITOLO 3

4 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI I BENI CHE COMPONGONO L AZIENDA POSSONO ESSERE: BENI MATERIALI: BENI IMMOBILI, BENI STRUMENTALI, MERCI, MATERIE PRIME, ENERGIE, IMPIANTI BENI IMMATERIALI: AVVIAMENTO, SEGNI DISTINTIVI DELL IMPRESA, LE CREAZIONI DELL INGEGNO 4

5 6 L AVVIAMENTO AVVIAMENTO IL VALORE DEL COMPLESSO DEI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE PER SVOLGERE L ATTIVITA PRODUTTIVA è SUPERIORE ALLA SOMMA DEI VALORI DEI SINGOLI BENI QUESTA DIFFERENZA DI VALORE SI CHIAMA AVVIAMENTO E DIPENDE DA ELEMENTI SOGGETTIVI ED ELEMENTI OGGETTIVI. INDICA LA CAPACITA POTENZIALE DI ATTIRARE CLIENTI E PRODURRE PROFITTI 5

6 6 L AVVIAMENTO AVVIAMENTO DIPENDE DA: ELEMENTI SOGGETTIVI ELEMENTI OGGETTIVI SONO LEGATI ALLA CAPACITA ORGANIZZATIVA DELL IMPRENDITORE SONO INERENTI ALLE CARATTERISTICHE DEI BENI AZIENDALI E ALL UBICAZIONE DEI LOCALI 6

7 6 L AVVIAMENTO AVVIAMENTO DIPENDE DA: ELEMENTI SOGGETTIVI ELEMENTI OGGETTIVI SONO LEGATI ALLA CAPACITA ORGANIZZATIVA DELL IMPRENDITORE SONO INERENTI ALLE CARATTERISTICHE DEI BENI AZIENDALI E ALL UBICAZIONE DEI LOCALI 7

8 6 L AVVIAMENTO CLIENTELA È L INSIEME EFFETTIVO DEI CLIENTI DI UN AZIENDA E IL RISULTATO DELLA CAPACITA DIMOSTRATA DALL IMPRENDITORE NELL ORGANIZZAZIONE DEI VARI FATTORI DELLA PRODUZIONE 8

9 6 L AVVIAMENTO LA LEGGE TUTELA L AVVIAMENTO IN VARI MODI TUTELA NEL CONTRATTO DI AFFITTO REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE PROTEZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI DELL IMPRESA DIVIETO DI CONCORRENZA IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA 9

10 6 IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA PUO ATTUARSI COME TRASFERIMENTO TRA VIVI A CAUSA DI MORTE IL CODICE DISCIPLINA IN PARTICOLARE LA VENDITA DI AZIENDA 10

11 6 IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA L IMPRENDITORE PUO DECIDERE DI TRASFERIRE L AZIENDA AD ALTRI A VARIO TITOLO VENDITA AFFITTO COSTITUZIONE DI USUFRUTTO LA LEGGE PER DISCIPLINARE LA CESSIONE D AZIENDA HA DETTATO DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TUTELARE DA UN LATO LA PRODUTTIVITA AZIENDALE E DALL ALTRO LE RAGIONI DEI SOGGETTI LEGATI DA RAPPORTI GIURIDICI CON L IMPRENDITORE ALIENANTE 11

12 6 IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA I CONTRATTI CHE TRASFERISCONO L AZIENDA COMMERCIALE DEVONO ESSERE PROVATI PER ISCRITTO SE NEL COMPLESSO DEI BENI AZIENEDALI SONO PRESENTI BENI PER I QUALI LA LEGGE RICHIEDE UNA FORMA PARTICOLARE (ES BENI IMMOBILI RICHIEDONO L ATTO PUBBLICO) LA STESSA FORMA SARA RICHIESTA PER IL TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE ART 2556 C.C. LA FORMA DELL ATTO PUBBLICO O DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA è RICHIESTA IN OGNI CASO PER POTER ISCRIVERE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA COMMERCIALE. 12

13 6 IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA COMPORTA IL TRASFERIMENTO DI TUTTI I BENI AZIENDALI OVVERO DI TUTTI I BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE PER L ESERCIZIO DELL IMPRESA AUTOMATICAMENTE SONO INCLUSI TUTTI I BENI AZIENDALI. OVE SI VOLESSE ESCLUDERNE QUALCUNO OCCORRERA PRECISARE QUALE SI VUOLE MANTENERE FUORI E COMUNQUE PER QUANTITA E NATURA NON DOVRANNO FAR PERDERE ALL AZIENDA LA SUA FUNZIONE PRODUTTIVA. 13

14 6 IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA TRA GLI EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DOBBIAMO PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A COSA ACCADE AL COMPLESSO DELLE POSIZIONI GIURIDICHE ATTIVE E PASSIVE DELLE QUALI è TITOLARE L AZIENDA, IN PARTICOLARE ALLA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI NEI DEBITI NEI CREDITI 14

15 6 SUCCESSIONE NEI CONTRATTI IN MERITO AI CONTRATTI L ACQUIRENTE SE NON è DIVERSAMENTE PATTUITO, SUBENTRA AUTOMATICAMENTE NEI CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE (CONTRATTI CHE PREVEDONO OBBLIGHI PER ENTRAMBE LE PARTI) NON ANCORA COMPLETAMENTE ESEGUITI (ES CONTRATTI CON LA CLIENTELA), NEI CONTRATTI DI DURATA (ES. CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS ED ALTRE UTENZE) STIPULATI PER L ESERCIZIO DI IMPRESA IN CUI LA PRESTAZIONE NON SI ESAURISCE IN UN ISTANTE MA VIENE ESEGUITA IN MODO ININTERROTTO O PERIODICO 15

16 6 SUCCESSIONE NEI CONTRATTI E COMUNQUE CONSENTITO AL TERZO, SE SUSSISTE GIUSTA CAUSA, DI RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO TRE MESI DALLA NOTIZIA DEL TRASFERIMENTO LE PARTI POSSONO ANCHE CONVENIRE DI ESCLUDERE DALLA CESSIONE DETERMINATI CONTRATTI RELATIVI ALL ESERCIZIO DELL IMPRESA AD ES. SI PUO DECIDERE DI NON TRASFERIRE UN CONTRATTO CON UN FORNITORE NON SI POSSONO INVECE ESCLUDERE I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO. 16

17 6 SUCCESSIONE NEI CONTRATTI NON SI POSSONO INVECE ESCLUDERE I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO. LA NORMA MIRA A TUTELARE IL CONTRAENTE CEDUTO, IN QUESTO CASO IL LAVORATORE. IL RAPPORTO DI LAVORO CONTINUA CON L ACQUIRENTE, E IL LAVORATORE CONSERVA TUTTI I DIRITTI CHE NE DERIVANO. IL TRASFERIMENTO D AZIENDA NON COSTITUISCE DI PER SE MOTIVO DI LICENZIAMENTO: L ACQUIRENTE PUO CIOE PROCEDERE A LICENZIAMENTI SOLO IN BASE ALLA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA. 17

18 6 SUCCESSIONE NEI CONTRATTI IL TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI CONTRATTI NON RIGUARDA I CONTRATTI PERSONALI SONO TALI QUEI CONTATTI IN CUI IL RAPPORTO FIDUCIARIO è PRESUPPOSTO INDISPENSABILE ED INSOSTITUIBILE. AD ES SONO TALI I RAPPORTI DI CONSULENZA ESTERNA (AVVOCATI, COMMERCIALISTI) 18

19 6 SUCCESSIONE NEI CREDITI IN MERITO ALLA SUCCESSIONE NEI CREDITI NON SI PONGONO PARTICOLARI PROBLEMI DI CONSENSO MA SOLO DI OPPONIBILITA VERSO IL DEBITORE CEDUTO IN GENERALE IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO, QUESTA è OPPONIBILE AL DEBITORE CEDUTO SOLO QUANDO QUESTI L HA ACCETTATO O GLI è STATA NOTIFICATA (ART 1264 C.C.) I CREDITI DELL AZIENDA CEDUTA PASSANO PERTANTO AUTOMATICAMENTE ALL ACQUIRENTE 19

20 6 SUCCESSIONE NEI CREDITI PER SEMPLIFICARE, IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA COMMERCIALE: LA LEGGE PREVEDE CHE LA CESSIONE DEI CREDITI SIA EFFICACIE PER IL DEBITORE CEDUTO AL MOMENTO DELL ISCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (ART 2559 C.C.) (ES DI PUBBLICITA DICHIARATIVA) 20

21 6 SUCCESSIONE NEI DEBITI CON IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA VENGONO ANCHE AUTOMATICAMENTE CEDUTI TUTTI I DEBITI INERENTI ALL ESERCIZIO CHE RISULTANO DALLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE SI DEVE RICORDARE IL PRINCIPIO GENERALE IN BASE AL QUALE IN CASO DI CESSIONE DI DEBITO è SEMPRE NECESSARIO IL CONSENSO DEL CREDITORE CEDUTO. QUESTO PRINCIPIO TROVA APPLICAZIONE ANCHE ALLA CESSIONE DI AZIENDA L ALIENANTE E TENUTO IN SOLIDO AL PAGAMENTO DEI DEBITI ESISTENTI AL MOMENTO DELL ATTO DI TRASFERIMENTO SE I SUOI CREDITORI NON L HANNO ESPRESSAMENTE LIBERATO (ART 2560 C.C.) 21

22 6 SUCCESSIONE NEI DEBITI SI VERIFICA UN IPOTESI DI : SOLIDARIETA PASSIVA TRA ALIENANTE E ACQUIRENTE IN VIRTU DELLA QUALE I CREDITORI POTRANNO INDIFFERENTEMENTE RICOLGERSI ALL UNO O ALL ALTRO PER L ADEMPIMENTO DELL OBBLIGAZIONE 22

23 6 DIVIETO DI CONCORRENZA DELL ALIENANTE IL LEGISLATORE IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA HA PREVISTO IL DIVIETO DI CONCORRENZA (ART 2557 C.C.) L ALIENANTE è OBBLIGATO AD ASTENERSI, PER UN PERIODO DI 5 ANNI DAL TRASFERIMENTO, DALL INIZIARE UNA NUOVA IMPRESA CHE PER L OGGETTO, L UBICAZIONE O ALTRE CIRCOSTANZE, SIA IDONEA A SVIARE LA CLIENTELA (ART 2557 C.C.) LA LEGGE COME SI è DETTO TUTELA L AVVIAMENTO. L AVVIAMENTO SOGGETTIVO (CHE DIPENDE DALLE CAPACITA DELL IMPRENDITORE) è INTRASFERIBILE, PERO LA LEGGE IMPEDISCE CHE SIA SFRUTTATO DAL CEDENTE A SVANTAGGIO DEL NUOVO IMPRENDITORE 23

24 6 DIVIETO DI CONCORRENZA DELL ALIENANTE IL DIVIETO DI CONCORRENZA PREVISTO DALL ART C.C NON è ASSOLUTO INCONTRA DUE LIMITI LIMITE TEMPORALE NATURA DELL ATTIVITA IL DIVIETO HA DURATA MASSIMA DI 5 ANNI, SE LE PARTI PATTUISCONO UNA DURATA MAGGIORE O NON STABILISCONO DURATA, IL DIVIETO DI CONCORRENZA VALE PER IL PERIODO DI 5 ANNI IL DIVIETO NON SI ESTENDE A OGNI GENERE DI ATTIVITA, MA SOLTANTO A QUELLE CHE PER L OGGETTO, L UBICAZIONE O ALTRE CIRCOSTANZE POSSONO EFFETTIVAMENTE DANNEGGIARE L ATTIVITA DELL ACQUIRENTE 24

25 6 DIVIETO DI CONCORRENZA DELL ALIENANTE LE PARTI POTREBBERO PREVEDERE ANCHE LIMITI PIU AMPI IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL ATTIVITA PURCHE NON VENGA IMPEDITA OGNI ATTIVITA PROFESSIONALE ALL ALIENANTE 25

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