CORSO: Relatore: Roberto Mainiero Modulo: Diritto Societario

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1 CORSO: INTERVENTO FORMATIVO PER L ACQUISIZIONE/POTENZIAMENTO DI CAPACITÀ IMPRENDITORIALI NECESSARIE ALL AVVIO, ALLO SVILUPPO E AL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESA Approvato dalla Provincia di Roma con Determinazione Dirigenziale R.U. n 2770 del 2009 Relatore: Roberto Mainiero Modulo: Diritto Societario

2 Indice: Nozioni fondamentali sulle società Regole comuni Società di persone Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società semplice Società di capitali Società a responsabilità limitata Società per azioni Società in accomandita per azioni 2

3 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA 3

4 At Art c.c. : Imprenditore E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art c.c. : Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. 4

5 Società come soggetto giuridico idi e come contratto Soggetto giuridico società: ente economico, centro di imputazione di diritti e di obblighi, autonomo rispetto ai suoi soci e dotato di propri elementi caratteristici; Contratto o atto unilaterale: uno o più soggetti stabiliscono di esercitare un attività economica al fine di ripartirne i benefici, fornendo i mezzi economici necessari. E solitamente identificato attraverso l atto costitutivo (o anche lo statuto). Nel linguaggio comune, quando si parla di società ci si riferisce generalmente al soggetto società, mentre l atto costitutivo (o anche lo statuto) identificano il contratto o l atto unilaterale di società. 5

6 Chi costituisce i una società intende svolgere un attività i d impresa, ossia un attività economica con lo scopo di produrre o scambiare beni e servizi, unendo in genere la propria attività, la propria organizzazione ed i propri capitali a quelli di altre persone, per il raggiungimento di uno scopo comune. Per costituire una società bisogna per prima cosa pensare allo scopo che si intende perseguire: Lucro Mutualistico Consortile 6

7 Società lucrative: attività i finalizzata alla produzione di utili (eventualmente distribuito tra i soci). Si hanno due categorie: società di persone e società di capitali; Società di persone: s.n.c., s.a.s., s.s., Società di capitali: s.p.a, s.r.l. s.a.p.a Sono tutte società commerciali tranne la s.s che non può svolgere attività commerciale Società con scopo mutualistico: sono costituite per fornire ai soci beni, servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Es: società cooperative e quelle di mutua assicurazione; Società con scopo consortile: si prefiggono di migliorare la redditività delle imprese aderenti coordinando la produzione e gli scambi o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell attività 7

8 Caratteristiche società di capitali e di persone Capitale sociale Società di capitali La legge fissa un importo minimo inderogabile per il capitale sociale Organizzazione e funzionamento Società di capitali Società di persone Pluralità di organi, ognuno con specifiche competenze che funziona di regola in base ad un criterio i maggioritario it i Non sono previsti organi sociali Di regola ogni socio illimitatamente responsabile può amministrare la società Autonomia patrimoniale Società di capitali Società di persone Perfetta: i soci non sono personalmente responsabili delle obbligazioni sociali ed i beni conferiti dai soci diventano formalmente di proprietà della società LIMITI Imperfetta: il patrimonio sociale è relativamente insensibile alle vicende concernenti i patrimoni dei soci 8

9 Caratteristiche società di capitali e di persone Responsabilità per le obbligazioni sociali Società di capitali Società di persone Risponde solo la società con il suo patrimonio Risponde la società con il suo patrimonio ed, in via sussidiaria, tutti i soci illimitatamente responsabili con il loro patrimonio personale Controllo Società di capitali Società di persone (+ s.r.l.) E previsto un sistema di controllo della gestione Ogni socio ha un potere di controllo Partecipazione Società di capitali La partecipazione sociale è di regola liberamente sociale trasferibile Società di persone La trasferibilità delle partecipazioni in società è di regola subordinata al consenso degli altri soci 9

10 Caratteristiche società di capitali e di persone Regime contabile Società di capitali Ordinario Società di persone Semplificato, limitati obblighi nelle tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio d esercizio Società di capitali Non sono coinvolti i singoli soci (nelle sapa con dei Effetti del fallimento limiti) della società Società di persone Estensione automatica ti del fallimento della società ai singoli soci illimitatamente responsabili Iscrizione nel registro Società semplici Ha semplice funzione di pubblicità notizia delle imprese Snc e sas Produce effetti giuridici (opponibilità a terzi) ed ha funzione dichiarativa Società di capitali Fa acquistare alla società la personalità giuridica ed ha effetto costitutivo 10

11 Scelta del modello societario: i dipended dalla valutazione di una serie di fattori: Scopoedattività: le società possono svolgere ogni attività, salve alcune attività precluse alle società di persone (attività bancaria ed assicurativa) e con l eccezione della società semplice, che può esercitare esclusivamente attività non commerciale; Rischio: propensione al rischio dell imprenditore /società di persone o di capitali; L imprenditore, in base alla sua propensione al rischio, può optare per limitare le eventuali conseguenze sfavorevoli dell attività di impresa, costituendo una società di capitali, che delimita il rischio di impresa all importo del capitale versato; oppure può assumersi completamente il rischio di impresa con responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società di persone. La società in accomandita realizza una via di mezzo tra i due livelli di rischio a seconda della carica di socio accomandante (limitazione del rischio) o accomandatario (responsabilità illimitata) che si intende ricoprire. 11

12 Scelta del modello societario: i dipended dalla valutazione di una serie di fattori: Organizzazione: struttura delle società di persone molto semplice sia da un punto di vista sostanziale (amministrazione diretta dei soci, nessun obbligo di convocazione dell assemblea, etc.) sia dal punto di vista fiscale e contabile; la sua utilizzazione pratica è più facile ed ha modesti costi di gestione ed organizzazione. In un attività di impresa in cui collaborano o partecipano i familiari dell imprenditore, la costituzione di una società di persone permette di controllare la partecipazione p di estranei all impresa, se si limita la libera commerciabilità delle quote. Volume dell attività: opzione per società di capitali se gli investimenti sono rilevanti per attrarre maggiori capitali di finanziamento (azionisti, obbligazionisti, banche, etc.). Conseguentemente i costi amministrativi (compensi amministratori, sindaci etc), finanziari (retribuzione del capitale di credito, restituzione dei finanziamenti, etc.) e fiscali saranno maggiori; 12

13 Scelta del modello societario: i dipended dalla valutazione di una serie di fattori: Investimenti: la società di persone è consigliabile a chi intende partecipare attivamente all esercizio dell impresa; ha infatti una struttura organizzativa essenziale che risponde ad esigenze di immediatezza operativa e gestionale. Chi ha intenti meramente speculativi o di investimento si deve orientare verso il modello della società di capitali, in cui non partecipa direttamente all amministrazione della società; Regime fiscale: differenze sostanziali tra società di persone e di capitali (lo analizzeremo nel dettaglio); 13

14 Scelta del modello societario: i dipended dalla valutazione di una serie di fattori (segue): Profilo contabile: le società di persone che non superano determinate soglie di ricavi possono utilizzare una contabilità c.d. semplificata (nessun obbligo di redazione del bilancio e obbligo di tenuta solo di alcuni libri contabili), mentre quelle di capitali devono redigere il bilancio ordinario e sono obbligate alla tenuta dei libri contabili. 14

15 Regime fiscale Imposta sui redditi - Differenza principale: nelle società di persone il reddito viene tassato pro quota in capo ai soci e assoggettato alle aliquote progressive IRPEF; nelle società di capitali è tassato, in via ordinaria, in capo alla società con aliquota proporzionale IRES del 27,50 %, salvo opzione, qualora ne ricorrano i presupposti per la tassazione in capo ai soci (c.d. tassazione per trasparenza). Nel primo caso notevole risparmio fiscale nelle società medio-piccole, con volumi di affari modesti e quindi redditi modesti. Oltre un certo livello di reddito prodotto, invece, il risparmio fiscale sulle imposte dirette è maggiore per le società di capitali (quelle che optano per la tassazione per trasparenza evitano la doppia imposizione sugli utili distribuiti). Tutte le società commerciali sono soggette ad IVA e sono dovuti l IRAP e gli altri tributi minori 15

16 Regime fiscale Le società commerciali di persone e di capitali che si presumono non esercitare un attività d impresa (c.d. società di comodo), sono soggette a un particolare regime fiscale che ne disincentiva l utilizzo: si considera infatti che esse conseguano sempre un reddito minimo e conseguentemente sono tassate su esso. Il reddito minimo presunto è assunto anche per la determinazione dell IRAP e dell IVA. Nelle società di persone la presunzione di reddito vale per la quota parte degli singolo socio 16

17 Società irregolari i Società di fatto Società apparenti Società occulte 17

18 Società di fatto Due o più soggetti attraverso una serie di comportamenti esercitano l attività in forma di società, anche se non è stato stipulato esplicitamente alcun contratto (né scritto, né verbale) I soggetti in questione vogliono esercitare in comune l attività economica, anche se non vi è stata in proposito un espressa manifestazione Può esistere una società di fatto anche per svolgere un unico affare come per esempio realizzare un complesso edilizio o acquistare un terreno per costruirvi appartamenti da vendere dividendone proporzionalmente p gli utili 18

19 Società di fatto E di fatto una società irregolare, in quanto non è iscritta nel registro delle imprese ed è regolata dalle norme: Della snc irregolare se svolge attività commerciale: in tale ipotesi la società di fatto è soggetta al fallimento; Della società semplice, se svolge attività non commerciale: in tal caso non è soggetta al fallimento Generalmente si ritiene che non possa esistere una sas di fatto, in quanto l indicazione dei soci accomandanti e di quelli accomandatari deve essere espressa e deve farsi in sede di costituzione della società. E inammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società personale irregolare 19

20 Società di fatto L esistenza deve essere provata da chi vi ha interesse (creditori i osoci), potendo fare riferimento i sia ai rapporti interni tra i presunti soci, sia alle manifestazioni esterne. La valutazione effettuata in tutti questi casi dal giudice, se adeguata a giuridicamente gu dca e e logicamente, e, non può essere sindacata dalla Cassazione; 20

21 Società di fatto E possibile provarne l esistenza quando nei rapporti interni ricorrano congiuntamente tre elementi: Esistenza di un fondo comune costituito dai conferimenti, finalizzato all esercizio congiunto di un attività economica; Partecipazione comune ai guadagni e alle perdite; Vincolo di collaborazione in vista dell esercizio dell attività economica. Es: sussiste una società di fatto, e non un associazione, fra gli artisti che svolgono un attività economica, ciascuno conferendo al gruppo la propria prestazione professionale, con il fine di ricavarne un utilità personale Indici oggettivi di manifestazioni esteriori: erogazioni di finanziamento o prestazioni di garanzie (come le fideiussioni) 21

22 Società di fatto Regime fiscale: viene assimilata alla snc se esercita attività commerciale, e alla società semplice, se esercita attività non commerciale Regolarizzazione: ilpassaggio ad un tipo regolare viene equiparato ad una trasformazione. In questo caso, tutto il patrimonio della società di fatto viene considerato di proprietà della società risultante dalla trasformazione in modo automatico, senza necessità di un atto formale di conferimento. Dal punto di vista del procedimento, si devono applicare le formalità previste per la trasformazione nel tipo di società prescelto. 22

23 Società apparente Quando il comportamento dei soggetti appare verso i terzi come corrispondente a quello proprio di una società, ma non è voluto come tale dai soggetti stessi, si ha la società apparente La responsabilità dei soci apparenti segue le regole della snc irregolare, se l attività è commerciale, e della società semplice, se l attività non è commerciale La società apparente che svolge attività commerciale è soggetta a fallimento Prove: il terzo deve portare come prova delle ragioni del suo convincimento gli elementi concreti che hanno ingenerato la sua convinzione di trattare con una società. Non si ha invece l onere di provare la volontà dei soggetti di costituire la società, come avviene nelle società di fatto. 23

24 Società occulta Si ha quando più persone, costituita una società (scritta o verbale) concludono un patto di segretezza in virtù del quale si impegnano a non rivelare e all esterno al sua esistenza. ste In questo modo i soci limitano la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio del soggetto che agisce. In forza del comune accordo tra i soci: Nei confronti di terzi, si presenta come impresa individuale di uno dei soci oppure di un terzo, in quanto le operazioni sono compiute non in nome della società ma in nome del soggetto che agisce all esterno; Nei rapporti interni, è pienamente operativa Prove del terzo: sistematico finanziamento, da parte di un altro soggetto, di un imprenditore individuale; partecipazione a trattative d affari daffari,; compimento di atti di gestione; prelievo di somme di pertinenza dell impresa. 24

25 Attività economica tra familiari La legge prende in considerazione i diversi interessi e legami che esistono all interno della famiglia eprevede forme particolari di organizzazione dell attività economica da parte dei membri della stessa famiglia, differenti cioè da quelli delle società tipiche: Impresa coniugale Impresa familiare Comunione d azienda 25

26 Impresa coniugale Per i coniugi in regime di comunione legale dei beni, le imprese gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio ricadono sempre in comunione legale Quando invece l impresa appartiene ad uno dei coniugi in quanto rientrante tra i suoi beni personali, essa è un impresa individuale anche se viene gestita da entrambi, e la comunione riguarda soltanto gli utili e gli incrementi patrimoniali L impresa coniugale è una forma particolare di impresa collettiva non societaria, assoggettata al regime e alle regole della comunione legale dei beni. 26

27 Impresa coniugale Essa non gode di autonomia patrimoniale, pertanto: I creditori dell impresa possono soddisfarsi su tutti i beni dell impresa al pari dei creditori della comunione, senza avere alcun diritto di preferenza rispetto a questi ultimi sui beni aziendali. Essi possono rivalersi anche sul patrimonio personale (cioè non rientrante in comunione) di ciascun coniuge, ma solo fino alla metà del credito e solo se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti sulla stessa gravanti; I creditori personali del singolo coniuge possono soddisfarsi direttamente sui beni della comunione legale e quindi anche sui beni aziendali, però solo sino al valore corrispondente alla quota del coniuge loro debitore e in via sussidiaria rispetto ai suoi beni personali. Ciascun coniuge ha il potere di compiere qualsiasi atto riguardante l amministrazione amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, con l eccezione degli atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati, per i quali è necessario il consenso di entrambi a pena di annullabilità. 27

28 Impresa familiare Se il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini i entro il secondo collaborano in modo continuativo all attività economica dell imprenditore e ne accrescono con il loro lavoro la produttività, a meno che non sia esplicitamente indicato un diverso rapporto, si è in presenza di un impresa familiare e non di una società. Essa ha il fine di apprestare una tutela minima ed inderogabile ai rapporti di lavoro in comune che si svolgono all interno della famiglia 28

29 Impresa familiare A differenza della società, l impresa appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari i hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, nonché alla partecipazione agli utili e agli incrementi patrimoniali, in proporzione della qualità e della quantità del lavoro prestato, sino alla cessazione dell impresa. La competenza a giudicare delle liti tra i suoi componenti è quindi del giudice del lavoro 29

30 Comunione d azienda Si ha quando più soggetti sono contititolari di un azienda (complesso di beni organizzati per l esercizio di un impresa) senza però gestirla in comune. Tale situazione può avere la propria fonte: Nella morte dell imprenditore che lascia in eredità un azienda commerciale agli eredi i quali diventano titolari dell azienda. In tale caso se gli eredi decidono di esercitare in comune l attività di impresa si ha una società di fatto; se invece la concedono in affitto ad un terzo o si limitano ad utilizzare i beni nello stato nel quale li ha lasciati l imprenditore si ha una comunione di godimento In un contratto di acquisto di azienda: ad esempio due persone comprano una sala cinematografica e ne godo le utilità dandola in affitto ad un terzo, oppure la gestiscono individualmente ad anni alterni 30

31 CONTRATTO DI SOCIETA 31

32 Contratto di società Art c.c.: con il contratto di società due o più persone si accordano per conferire beni o servizi ai fini dell esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Le parti fissano con il contratto le basi organizzative della futura attività comune e predeterminano le modalità della partecipazione individuale all attività e ai risultati della stessa 32

33 Contratto di società E normalmente plurilaterale, nelsensocheèstipulatoda almeno due persone; l ordinamento prevede però anche la possibilità di costituire società unipersonali: èilcaso della srl unipersonale e della spa unipersonale. La loro costituzione avviene con atto unilaterale, cuisiapplicano le caratteristiche proprie del contratto di società in quanto compatibili. Non è invece stabilito un limite massimo di partecipazione. Il numero delle parti che partecipano al contratto (soci) può liberamente aumentare o diminuire durante lo svolgimento del rapporto sociale, senza che ciò comporti lo scioglimento dell originario contratto e la stipula di uno nuovo 33

34 Contratto tt di società E un contratto associativo o con comunione di scopo; E consensuale perché si perfeziona al momento dell accordo delle parti, espresso con i requisiti di forma richiesti per la validità del contratto, indipendentemente dall esecuzione dei conferimenti (i quali sono necessari per acquistare la qualità di socio); E un contratto di durata, in quanto la prestazione delle parti non solo si protrae nel tempo, ma la sua prosecuzione costituisce utilità per le stesse parti; Requisiti essenziali e procedimento di costituzione 34

35 Requisiti essenziali del contratto 1. Capacità di essere soci 2. Valido accordo tra gli stessi 3. Oggetto 4. Causa 5. Conferimenti 6. Rispetto della forma, richiesta per il tipo di società scelto La pluralità dei soci è un requisito essenziale per le società di persone; per quelle di capitali è di norma richiesto tranne per le srl e le spa unpersonali 35

36 Requisiti iti essenziali del contratto tt -Capacità di essere soci Può essere socio il soggetto che ha la capacità di agire, sia esso persona fisica, società, associazione o in generale ente. Relativamente agli stranieri (persone fisiche o società): ai cittadini di un paese UE si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani, mentre per quelli non appartenenti alla UE sono previste regole particolari (regolarmente soggiornante e non, reciprocità, etc.) 36

37 Requisiti essenziali del contratto - Capacità di essere soci persone fisiche In generale, ogni persona fisica che ha compiuto 18 anni può essere socia di qualsiasi società. Il minore può partecipare ad una società (di persone o di capitali) solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie che variano a seconda del tipo di società. In ogni caso tutti gli atti del minore all interno della società (amministrazione, esercizio di voto in assemblea) sono posti in essere dal legale rappresentante (di norma entrambi i genitori) Norme particolari i sono dettate t per i minori i emancipati, gli interdetti e gli inabilitati 37

38 Requisiti essenziali del contratto - Capacità di essere soci persone giuridiche La possibilità che una società o un ente partecipino come soci di una società dipende sia dal tipo della partecipante che da quello della società partecipata p 38

39 39

40 Requisiti essenziali del contratto Accordo delle parti Le persone che vogliono costituire una società si accordano tra loro per la stipulazione del contratto Se il socio è una persona fisica, può manifestare il suo consenso a tale accordo personalmente o per mezzo di un rappresentante. Quando il socio è una società, il consenso è manifestato dal legale rappresentante personalmente o per mezzo di un delegato Il consenso non deve essere viziato (errore, dolo o violenza) né deve essere simulato Quando invece la società è costituita da un solo soggetto, le regole sui vizi della volontà e sulla simulazione non sono applicabili, in quanto presuppongono un accordo tra le parti. 40

41 Requisiti essenziali del contratto Oggetto del contratto E la specifica e concreta attività che i soci decidono di esercitare in comune in sede di stipulazione del contratto e che la società si propone p di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell atto costitutivo ed è modificabile nel corso della vita della società secondo le norme che le regolano L oggetto sociale deve prevedere lo svolgimento di una o più attività determinate, lecite e possibili. Tali requisiti devono sussistere al momento della costituzione della società e per tutta la sua durata. Se l oggetto non ha tali caratteristiche al momento della stipulazione, o prevede un attività al di fuori dei limiti stabiliti, o consiste in un attività vietata, il contratto sociale è nullo 41

42 Requisiti essenziali del contratto Oggetto del contratto Funzione dell oggetto sociale: Indicazione e limite dei poteri degli amministratori; Limite per l assemblea; Limite per la scelta del nome per la società (potrebbe esserci un obbligo di differenziazione) e e) Possibilità di partecipare ad altre imprese (non è consentita quando comporti una sostanziale modifica dell oggetto sociale); Causa di modificazione dell atto costitutivo, nel caso in cui i soci decidano di mutarlo nel corso dell attività sociale; Causa di scioglimento, nel caso di conseguimento o di sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 42

43 Requisiti essenziali del contratto Oggetto del contratto Caratteristiche generali: Determinatezza è necessario specificare l attività prescelta (ad es. commerciale, industriale, i finanziaria, i i agricola, prestazione di servizi, etc.); solitamente si inserisce l attività principale e poi le attività secondarie, strumentali al conseguimento dell attività principale; Liceità: l oggetto deve rispettare le norme imperative (es. no rivendite di monopoli), l ordine pubblico, il buon costume; Possibilità: l oggetto deve essere potenzialmente realizzabile, dal punto di vista sia pratico che giuridico. Se l impossibilità sussiste al momento della costituzione, il contratto è nullo, se interviene successivamente è causa di scioglimento. 43

44 Requisiti essenziali del contratto Oggetto del contratto Limiti La legge prevede che determinate attività possano costituire oggetto sociale solo in presenza di determinati ti requisiti. iti Es: Professioni intellettuali (società di progettazione lavori, revisione contabile, etc.) Altre attività soggette a particolare requisiti: es. farmacie private, società artigiane, CAF, attività di intermediazione, etc.) 44

45 Requisiti essenziali del contratto Causa del contratto E lo svolgimento in comune di un attività al fine di dividerne gli utili Quando la società è unipersonale il modello societario i è scelto per dividere e salvaguardare il proprio patrimonio personale da quello che si decide di rischiare nell attività di impresa. Esercizio in comune attività economica divisione degli utili Art c.c : è nullo il patto leonino, in forza del quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite in modo totale e costante. Sono invece ammesse le clausole che prevedono la partecipazione agli utili e alle perdite in misura diversa rispetto alla partecipazione sociale del singolo socio 45

46 Requisiti essenziali del contratto Conferimento Consistono nel contributo (apporto) da parte di ciascun socio dei mezzi necessari per l attuazione dell oggetto sociale. L insieme di essi forma un fondo comune (il capitale sociale) vincolato alla destinazione dell esercizio esercizio dell attività di impresa, fino allo scioglimento della società o della partecipazione del socio. Costituiscono le prestazioni cui le parti del contratto di società, vale a dire i futuri soci, si obbligano. Generalmente il conferimento è in denaro, ma vi possono essere anche conferimenti in natura, o anche prestazioni di servizi, opere, crediti, etc. 46

47 Requisiti essenziali del contratto Conferimento Obbligo di conferimento Ciascun socio al momento della stipulazione del contratto di società assume l obbligo di eseguire la prestazione determinata in cui si sostanzia il conferimento in favore della società (c.d. sottoscrizione del capitale sociale); L apporto del conferimento attribuisce al socio una partecipazione o un azione equivalente; L ammontare è di norma indicato nell atto costitutivo ed è determinato t dalla quota di capitale sociale sottoscritta. 47

48 Requisiti essenziali del contratto Forma Il contratto di società e l eventuale contratto preliminare è valido quando rispetta i requisiti di forma eventualmente previsti dalla legge. La forma richiesta varia in base: Al tipo di società prescelto; Alla natura del conferimento (ad es. il contratto costitutivo di snc che non abbia ad oggetto il conferimento di beni immobili può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese Il mancato rispetto delle forme previste dalla legge per la stipula dell atto costitutivo è causa di nullità per le società di capitali. Le società di persone invece possono non essere iscritte nel registro delle imprese: esse sono comunque esistenti, ma irregolari 48

49 PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA 49

50 Per costituire i una società è necessario seguire un procedimento la cui durata e le cui formalità variano in base al tipo di società scelto ed all attività che si intende esercitare (oggetto sociale); In una prima fase le parti esprimono la volontà di creare una società con la stipulazione i dell atto costitutivo; L atto costitutivo si compone di due parti: L atto costitutivo vero e proprio, nel quale sono riportate le caratteristiche essenziali della società; Lo statuto, nel quale sono contenute le disposizioni che regolano il funzionamento e la vita corrente della società; 50

51 Dopo lastipulazione, i si prosegue con l iscrizionei i dell atto costitutivo nel registro delle imprese e con gli ulteriori adempimenti di natura pubblicitaria e fiscale; L omissione dell iscrizione: Nel caso di società di persone, consente comunque la nascita di una società, anche se irregolare; Nel caso di società di capitali, l iscrizione è condizione necessaria per la costituzione e, quindi, prima di tale momento, la società non esiste. Se non viene stipulato alcun atto costitutivo.sisi ha la società di fatto 51

52 Stipulazione i dell atto costitutivo Il sistema più utilizzato nella prassi per costituire una società è quello della costituzione i simultanea: i futuri soci si riuniscono e stipulano l atto costitutivo. Prima di stipulare l atto costitutivo essi, in genere, provvedono ad organizzare l attività di un impresa e, se lo ritengono opportuno, possono anche stipulare un contratto preliminare 52

53 I soci fondatori sono coloro che assumono l iniziativa per la costituzione e l organizzazione della della società e che sottoscrivono il capitale sociale iniziale. 53

54 Per dar vita ad una società i soci devono sottoscrivere il c.d. atto costitutivo (e quindi lo statuto). Il contenuto obbligatorio varia a seconda del tipo di società: più dettagliato per le società di capitali, meno per quelle di persone. 54

55 L atto costitutivo deve riportare sempre le seguenti informazioni: Generalità complete dei soci; Denominazione della società; Il comune ove è posta la sede legale e le eventuali sedi secondarie; L oggetto sociale; I conferimenti; Per le società di capitali sono obbligatorie ulteriori indicazioni relative all ammontare del capitale sottoscritto e versato, al sistema di amministrazione e di controllo prescelto, alle persone cui è affidata l amministrazione e il controllo 55

56 L atto costitutivo Forma: deve essere redatto per iscritto nella forma richiesta dalla legge per ciascun tipo di società. Sottoscrizione: i soci possono sottoscrivere l atto costitutivo personalmente o per mezzo di un rappresentante volontario o legale, ed anche, per se poco utilizzata, per mezzo della firma digitale; it Effetti: le società di persone nascono al momento della stipulazione dell atto costitutivo, ma acquistano piena efficacia nei confronti dei terzi solo dopo l iscrizione nel registro delle imprese; per le società di capitali, non nasce la società ma fa nascere l obbligo di eseguire gli adempimenti successivi e quindi, in primis, l iscrizione nel registro delle imprese 56

57 L atto costitutivo Responsabilità fino all iscrizione: se sono stati compiuti atti o conclusi contratti prima dell iscrizione della società nel registro delle imprese, che agisce per la società può essere personalmente responsabile nei confronti dei terzi per l attività svolta, con modalità diverse a seconda del tipo di società; Contratto preliminare: i futuri soci, prima di sottoscrivere l atto costitutivo, possono stipulare un contratto preliminare: essi si obbligano reciprocamente a stipulare, entro una data determinata, l atto costitutivo definitivo, predeterminandone il contenuto o almeno gli elementi essenziali 57

58 L atto costitutivo Adempimenti successivi Dopo la sottoscrizione dell atto costitutivo, per tutte le società nascono adempimenti di natura pubblicitaria, fiscale e previdenziale. I principali sono: iscrizione dell atto costitutivo al regitro delle imprese, la richiesta di codice fiscale e di partita iva, iscrizione al REA, nonché le eventuali formalità di natura previdenziale ed assitenziale nel caso di assunzione di lavoratori. Tali adempimenti, a carico del notaio o dell organo amministrativo o (in taluni casi) dei soci, dal 20 agosto 2008 devono essere effettuati ti utilizzando la procedura semplificata della Comunicazione Unica per l avvio di un impresa. 58

59 L atto costitutivo Adempimenti successivi Ulteriori adempimenti che devono sempre essere effettuati dopo la costituzione della società sono: registrazione dell atto costitutivo all Agenzia delle entrate, il pagamento del diritto annuale alla CCIIA, predisposizione p della documentazione ufficiale della società 59

60 L atto costitutivo Adempimenti riuniti in Com Unica Formalità Soggetto obbligato Termine Formalità Società di persone Società di capitali Società di persone Società di capitali Iscrizione atto Notaio o Notaio o, in 30 giorni dalla 20 giorni dalla Presentazione costitutivo nel registro delle imprese ciascun amministratore in caso di mancanza, ciascun amministratore stipula stipula di Com Unica per via telematica o su inerzia ciascun socio in caso di inerzia sindaci o ciascun socio supporto informatico da consegnare allo sportello del Richiesta di attribuzione i del Ciascun amministratore Contestualmente alla domanda di iscrizione i i dell atto costitutivo codice fiscale e della PIVA. Dichiarazione IVA di inizio attività A/R all Agenzia delle Entrate 60 Registro Imprese o tramite raccomandata

61 L atto costitutivo Adempimenti riuniti in Com Unica Formalità Soggetto obbligato Termine Formalità Società di persone Società di capitali Società di persone Società di capitali Iscrizione al REA Ciascun amministratore Contestualmente alla domanda di Presentazione iscrizione dell atto costitutivo di Com Unica per via Denuncia al REA di Ciascun amministratore 30 giorni dall inizio dell attività telematica o su inizio effettivo supporto dell attività ità informatico da Deposito delle cariche sociali al Registro Imprese Ciascun amministratore 30 giorni dall avvenuta conoscenza dell accettazione della carica consegnare allo sportello del Registro Imprese o Iscrizione all INPS Ciascun amministratore 30 giorni dall inizio dell attività tramite in caso di lavoratori raccomandata dipendenti A/R 61

62 L atto costitutivo Adempimenti riuniti in Com Unica Formalità Soggetto obbligato Termine Formalità Società di persone Società di capitali Società di persone Società di capitali Apertura posizione Ciascun amministratore All inizio dell attività o, in caso di Presentazione assicurativa all INAIL in caso di lavoratori impossibilità di denuncia contestuale, entro i 5 giorni successivi di Com Unica per via telematica o su dipendenti/collabor atori coordinati e continuativi supporto informatico da consegnare allo sportello del Registro Imprese o tramite raccomandata A/R 62

63 L atto costitutivo Altri Adempimenti Formalità Soggetto obbligato Termine Formalità Società di persone Società di capitali Società di persone Società di capitali Registrazione Notaio, ciascun amministratore o 20 giorni dalla 20 giorni dalla 1) Pagamento dell atto costitutivo all Agenzia delle singoli soci stipula notizia dell avvenuta imposte tramite F24; Entrate iscrizione nel 2) Registro delle presentazione Pagamento diritto annuale alla Camera di Commercio Ciascun amministratore Imprese 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione documentazion e cartacea all Agenzia delle Entrate Versamento tramite modello F24 63

64 L atto costitutivo Altri Adempimenti Formalità Soggetto obbligato Termine Formalità Società di persone Società di capitali Società di persone Società di capitali Iscrizione dei dati Ciascun amministratore immediatamente -- della società negli atti nella corrispondenza 64

65 L atto costitutivo Adempimenti contabili e previdenziali Formalità Soggetto obbligato Termine Formalità Società di persone Società di capitali Società di persone Società di capitali Predisposizione dei Ciascun amministratore Bollatura prima della messa in Vidimazione registri e dei libri sociali e contabili uso (obbligatoria solo per i libri sociali) notaio o ufficio del registro delle imprese Inventario Ciascun amministratore i t Prima dell inizio i i dell attività ità -- Predisposizione dei libri obbligatori in caso di lavoratori dipendenti Ciascun amministratore Contestualmente all assunzione dei dipendenti Per vidimazione: INAIL (libro paga e libro unico del lavoro); ASL: registro infortuni 65

66 Società come soggetto La società è un soggetto di diritto diverso dalle persone dei soci. In particolare la società è caratterizzata da: nome altri eventuali segni distintivi i (ditta, marchi, insegna, sito internet) sede capitale e dal patrimonio sociale durata nazionalità 66

67 Società come soggetto Segni distintivi Hanno la funzione di individuare una determinata società e contraddistinguerla dalle altre, per renderla riconoscibile sul mercato. Il nome è un segno distintivo necessario. Gli altri (ditta, insegna, marchio, sito web) sono segni eventuali Tutti i segni devono avere una reale capacità distintiva per rendere riconoscibile la società e per identificarla rispetto alle altre. A volte termini, immagini o parole usati da soli sono troppo generici, insieme diventano distintivi. Es: pane >> generico, troppo comune Bottega >> generico, troppo comune Bottega del pane >> distintivo 67

68 Società come soggetto Segni distintivi Nella scelta e nella formazione dei segni distintivi, è opportuno verificare che altri non stiano già utilizzando segni uguali. Se vi è pericolo di confusione o di sviamento della clientela, la società può impedire che altri adottino il medesimo segno attraverso le azioni di tutela previste dalla legge per ogni segno distintivo. Tali azioni sono cumulabili con quella inibitoria e quella per il risarcimento del danno stabilite per gli atti di concorrenza sleale (che si hanno quando un soggetto utilizza nomi o segni distintivi i già legittimamente t usati da un altra società) 68

69 Società come soggetto Segni distintivi: Nome Ogni società deve avere un solo nome, al fine di poter essere identificata e distinta sia dai singoli soci sia dalle altre società Nelle società di persone esso è detto ragione sociale Nelle società di capitali è chiamato denominazione sociale Contenuto: ampia libertà di contenuto purchè non contrasti con l ordine pubblico e il buon costume (deve essere lecito). 69

70 Società come soggetto Segni distintivi: Nome Nella scelta del nome i soci devono rispettare i principi di: Verità: Contenuto obbligatorio, in quanto i soci devono indicare in esso il tipo di società e, nelle società di persone e nelle sapa, anche il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili. E vietata l indicazione di un attività diversa da quella esercitata Novità: il nome deve essere diverso da una società o dalla ditta di un imprenditore individuale che esercita un attività concorrente (per questo è possibile fare delle verifiche presso la Camera di Commercio). La concorrenza vale sesussistono entrambe lecircostanze di medesimo oggetto e medesimo luogo. E quindi ammessa l omonimia se sono diversi l oggetto o gli ambito territoriali i serviti. 70

71 Società come soggetto Segni distintivi: Ditta E il segno che contraddistingue un attività di impresa, svolta con un determinato complesso aziendale. E pertanto il nome con cui l imprenditore individuale esercita la sua attività. La società può utilizzare una o più ditte quando esercita separatamente più attività di impresa allo scopo di identificarle e differenziarle: tali ditte si aggiungono al nome della società. Es. Denominazione sociale: Ginger Spa Ditta della stessa società: Wella italiana Ginger spa Anche per la ditta valgono i requisiti di liceità, verità e novità esaminati per la scelta del nome 71

72 Società come soggetto Segni distintivi: Marchio E il segno distintivo dei prodotti o servizi di una società e serve per differenziarli da quelli di società concorrenti. Esso viene solitamente apposto sul prodotto o sulla confezione, consentendo così al pubblico di identificare il prodotto e di distinguerlo da altri Registrazione del marchio: Nazionale: depositare l apposita domanda all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o alle Camere di Commercio locali; Comunitaria: l UIBM provvede ad inoltrare la domanda all Ufficio dei marchi comunitari (ad Alicante in Spagna). Il costo varia a seconda delle categorie merceologiche Internazionale: l UIBM provvede ad inoltrare la domanda al WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) sito a Ginevra 72

73 Società come soggetto Segni distintivi: Marchio La registrazione del marchio attribuisce al titolare il diritto di farne un uso esclusivo su tutto il territorio nazionale per la durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza può essere rinnovata anche per un numero illimitato di volte (entro 6 mesi dalla scadenza) Il marchio registrato può essere trasferito definitivamente (cessione) o temporaneamente (licenza) 73

74 Società come soggetto Segni distintivi: Insegna E il segno distintivo (reso anche attraverso figure o simboli, oltre che parole) del locale nel quale si svolge l attività della società (es: stabilimento industriale o dei negozi di vendita) La sua rilevanza è crescente a causa del diffondersi di condizioni contrattuali particolari di distribuzione commerciale come il franchising (es: catene Benetton, Cartier, etc.). Essa consente al pubblico di collegare in modo costante le prestazioni all attività svolta nel locale così contrassegnato. Deve sempre rispettare i principi di liceità, verità e novità 74

75 Società come soggetto Sede Tutte le società commerciali devono istituire la propria sede legale Alla sede legale può aggiungersi la sede effettiva, situatainunluogo diverso. Essa rileva per esempio nel fallimento La società può inoltre istituire una o più sedi secondarie (dette anche succursali o filiali), che hanno autonomia organizzativa e libertà di decisione. La sede legale è il luogo dove si svolge l attività direzionale, di gestione e di rappresentanza della società. Deve essere indicata nell atto costitutivo di tutte le società commerciali Il trasferimento della sede comporta adempimenti pubblicitari e fiscali (imposta in misura fissa di 168 ) 75

76 Società come soggetto Capitale e patrimonio sociale Il capitale sociale esprime l ammontare in denaro dei conferimenti alla società effettuati dai soci. Esso è indicato nell atto costitutivo con una cifra espressa in euro. I soci si impegnano a mantenere inalterato il capitale sociale, a non distrarlo dall attività d impresa e a non ripartirlo fino allo scioglimento della società. Esso rimane quindi immutato nel corso della vita della società, a meno che i soci, con una modifica dell atto costitutivo, decidano di aumentarlo o ridurlo (in alcuni casi la riduzione è obbligatoria). Diversamente dalle società di persone, le società di capitali, per potere validamente costituirsi, devono avere un capitale sociale minimo. Società di persone: non richiesto ma comunque congruo all attività ità svolgere SpA e Sapa: Sl Srl:

77 Società come soggetto Capitale e patrimonio sociale Il patrimonio sociale è il valore attribuito al complesso dei beni e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società e quindi di tutte le risorse derivanti dall impiego economico dei conferimenti iniziali (es: contratti, immobili, partecipazioni azionarie). La sua consistenza è accertata periodicamente con il bilancio Al momento della costituzione della società, patrimonio e capitale coincidono. Durante la vita sociale, invece, detti valori divergono perché, mentre il capitale rimane costante nel tempo, il patrimonio varia continuamente, subendo modificazioni sia qualitative che quantitative, in relazione alle vicende economiche della società 77

78 Società come soggetto Durata La società opera per il periodo di tempo che i soci hanno scelto nell atto costitutivo. Nelle società di capitali i soci possono: Prevedere una durata indeterminata Non prevedere nulla (in questo caso si intende a durata indeterminata); Nelle società di persone, pur essendo prevista l indicazione della durata nell atto costitutivo, è controverso se essa costituisca un requisito essenziale. E possibile: Fissare un determinato periodo di tempo (es. 25 anni); Fissare una data di termine (es. 31 dicembre 2025); Riferirsi al compimento di una determinata opera o affare (es. costruzione di una diga) 78

79 Società come soggetto Nazionalità Ha rilievo al fine di individuare le norma che regolano il funzionamento della stessa, e in particolare la sua natura giuridica. Per determinarla, la legge italiana applica il criterio in base al quale: La società è disciplinata dalla legge dello stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione; La società è disciplinata in ogni caso dalla legge italiana se la sede dell amministrazione è situata in Italia oppure, alternativamente, se in Italia si trova l oggetto principale della società 79

80 SOCIETA DI PERSONE 80

81 Società di persone Il codice civile considera società di persone: La società in nome collettivo La società in accomandita semplice La società semplice 81

82 SOCIETA IN NOME COLLETTIVO 82

83 Società di persone s.n.c. E una società di persone lucrativa in cui tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art c.c.). c La s.n.c. può essere: Regolare, quando la sua costituzione rispetta il procedimento disciplinato dalla legge, che sfocia nell iscrizione nel registro delle imprese; Irregolare, quando si è in presenza di una società commerciale, comunque formata, non iscritta nel registro delle imprese. Essa è oggetto di una disciplina in parte diversa da quella regolare e meno favorevole ai soci. 83

84 Società di persone s.n.c. regolare Pur non avendo personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci: attraverso i suoi rappresentanti conclude contratti, contrae obbligazioni, sta in giudizio come attrice o convenuta. E dotata di autonomia patrimoniale in quanto il suo patrimonio, che costituisce la garanzia primaria dell adempimento delle obbligazioni sociali, è distinto dal patrimonio dei soci e non può essere intaccato dai creditori particolari di questi. I soci di s.n.c. hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali: il creditore sociale, se il patrimonio della società risulta insufficiente i al suo soddisfacimento, i può dunque chiedere il pagamento delle obbligazioni sociali ad ogni singolo socio, il quale risponde con tutto il suo patrimonio. 84

85 Società di persone s.n.c. regolare Nella s.n.c. tutti i soci sono amministratori. Nell atto costitutivo può però essere stabilito che, ad esempio, amministri un solo socio o un terzo. Se la società esercita un attività commerciale può essere soggetta a fallimento: il fallimento della società comporta anche il fallimento di tutti i soci della s.n.c. 85

86 Società di persone s.n.c. regolare Regime fiscale Essendo un soggetto autonomo rispetto ai soci, ha l obbligo di procedere alla determinazione unitaria del proprio reddito, presentando apposita dichiarazione dei redditi (indicando il reddito imponibile e la ripartizione dello stesso tra i soci) ed è passibile di accertamento in relazione a quanto dichiarato. Il reddito prodotto è soggetto alle ordinarie regole del reddito di impresa: viene determinato con le regole del regime contabile ordinario; se però la società ha un limitato ammontare di ricavi può applicare il regime semplificato dettato per le imprese minori 86

87 Società di persone s.n.c. regolare Regime fiscale Per il reddito prodotto, le s.n.c. sono soggetti passivi di imposta ai fini IRAP. Il reddito ripartito tra i soci persone fisiche, invece è soggetto a IRPEF. Il reddito della società, nello stesso anno in cui è prodotto, viene attribuito ai soci in misura proporzionale alla quota di ciascuno di essi, indipendentemente dall effettiva percezione. Oltre all imposta sui redditi, le s.n.c. sono soggette ad IVA per le operazioni effettuate, all ICI per gli immobili posseduti e ai tributi minori eventualmente dovuti per lo svolgimento della propria p attività. 87

88 Società di persone s.n.c. regolare - costituzione I - Requisiti necessari Sono elementi necessari per poter costituire la società: Pluralitàlità e capacità dei soci; Il loro consenso; Oggetto sociale; Capitale sociale; Conferimenti Ragione sociale Sede Partecipazione a utili e perdite Durata 88

89 Società di persone s.n.c. regolare - costituzione II - Atto costitutivo Forma: Per essere iscritto nel registro delle imprese, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata In caso contrario l iscrizione viene rifiutata è la s.n.c. è irregolare Contenuto t legale: l nomi e domicilio ili dei soci, ragione sociale, sede della società ed eventuali sedi secondarie, oggetto sociale, conferimenti, durata. Altri requisiti: soci che hanno la rappresentanza della società, regole di ripartizione degli utili Patti parasociali: due o più soci possono stipulare degli accordi in documenti separati rispetto all atto costitutivo, con cui disciplinano aspetti della vita societaria o della partecipazione dei singoli soci. Sono efficaci solo tra chi li ha sottoscritti. 89

90 Società di persone s.n.c. regolare - costituzione III Iscrizione e altri adempimenti Avvenuta la stipula del contratto sociale, gli amministratori, il notaio rogante o, in mancanza, ciascun socio a spese della società, devono iscrivere l atto costitutivo nel registro delle imprese, nel rispetto del procedimento e dei termini già esaminati. Il procedimento prevede un controllo di legittimità dell atto costitutivo da parte dell ufficio del registro delle imprese; è invece escluso un esame nel merito relativo all opportunità o alla convenienza dell atto stesso. Il conservatore del registro delle imprese esercita i seguenti controlli: Formale, sulla regolarità esteriore dell atto; Sostanziale,, sulla corrispondenza dell atto del quale si richiede l iscrizione a quanto previsto dalla legge; Fiscale, verifica il pagamento dell imposta di registro sull atto, oltre alle tasse di concessione governativa e dell imposta di bollo sui libri contabili, ovesiano obbligatorie i 90

91 Società di persone s.n.c. regolare - Funzionamento Amministratori L amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci, disgiuntamente dagli altri. Tuttavia i soci, nell atto costitutivo, possono rinunciare al loro diritto di amministrare, introducendo delle regole che disciplinano la nomina e il funzionamento delle cariche amministrative. Si ammette l attribuzione del potere di amministrazione della s.n.c. ad un terzo non socio, da solo o con altri amministratori soci. Il terzo però non diventa socio, né personalmente né illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Sostituzione degli amministratori: costituisce una modifica dell atto costitutivo e come tale deve essere decisa all unanimità, se l atto costitutivo non prevede una decisione a maggioranza 91

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