TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale

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2 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) Della stessa collana: Vol. 1/3 Schemi e Schede di Diritto del Lavoro pp. 16,00 Vol. 2/3 Schemi e Schede di Diritto Costituzionale e Pubblico pp. 10,00 Vol. 3/4 Schemi e Schede di Diritto Penale pp. 14,00 Vol. 4/2 Schemi e Schede di Diritto Amministrativo pp. 15,00 Vol. 5/2 Schemi e Schede di Diritto Privato pp. 15,00 Vol. 7/2 Schemi e Schede di Diritto Processuale penale pp. 15,00 Vol. 8/3 Schemi e Schede di Diritto Processuale Civile pp. 16,50 Vol. 12/2 Schemi e Schede di Scienza delle Finanze pp. 13,00 Vol. 21/3 Schemi e Schede di Istituzioni di Diritto Romano pp. 10,00 Vol. 32/2 Schemi e Schede di Diritto Ecclesiastico pp. 14,00 Vol. 39/2 Schemi e Schede di Economia Aziendale pp. 14,00 Vol. 44/1 Schemi e Schede di Economia Politica pp. 15,00 Vol. 45/2 Schemi e Schede di Diritto Internazionale Privato pp. 13,00 Vol. 46/3 Schemi e Schede di Diritto Internazionale pp. 15,00 Vol. 47/5 Schemi e Schede di Diritto dell Unione europea pp. 13,50 Avviso: le schede riportate in questo volume citano istituti, opere giuridiche, fonti del diritto etc. per il cui approfondimento si rinvia alla consultazione del Nuovo Dizionario Giuridico (vol. 581/1). Coordinamento redazionale a cura di Dario di Majo Questa edizione è stata curata da Silvia Dell Agnello Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) Finito di stampare nel mese di novembre 2012 da «Pittogramma s.r.l.» Via Vicinale della Murata Agnano 2/b Napoli per conto della SIMONE S.p.A. - Via F. Russo, 33/D Napoli Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

3 premessa Gli Schemi e Schede di Diritto Commerciale offrono, a quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina in vista di esami e concorsi, un utile supporto per il ripasso e il perfezionamento della propria preparazione, fornendo una sintesi delle tematiche essenziali. Anche questa nuova edizione è corredata di tre rubriche che consentono una più agevole lettura degli istituti: Osservazioni, nella quale vengono puntualizzati concetti, spesso oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, che costituiscono il leit motiv per entrare nel vivo della materia; Differenze, che analizza aspetti particolari degli argomenti, stimolando il confronto fra i diversi istituti; In sintesi, che offre un quadro riepilogativo, in chiave critica, degli argomenti affrontati nei precedenti paragrafi o capitoli. Il testo, per come è stato concepito, si presta al ritaglio e all inserimento delle singole tavole nel proprio manuale o blocco di appunti presi alle lezioni, in modo da avere sempre a disposizione, accanto alla trattazione espositiva, quella sistematica, particolarmente utile in fase di ripasso. L opera, pur privilegiando gli aspetti istituzionali più frequentemente oggetto di domanda d esame, è inoltre aggiornata alle più recenti novità normative, tra le quali si segnalano: Il D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, che ha introdotto la nuova figura di società semplificata a responsabilità limitata; Il D.Lgs. 169/2012, che è intervenuto in materia di contratti di credito dei consumatori, nonché sulla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario e ha introdotto importanti correttivi alla disciplina sull antiriciclaggio; Il D.L. 83/2012 (cd. crescita), conv. in L. 134/2012, che ha introdotto la nuova figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, nuovi strumenti di finanziamento a disposizione di società non quotate e la nuova disciplina del concordato preventivo; Il D.Lgs. 184/2012, di attuazione della direttiva 2010/73/UE, che ha modificato il TUF (D.Lgs. 58/1998) e il Codice civile; Il D.L. 179/2012 (cd. crescita bis), che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina organica delle imprese innovative (start-up), la tecnologia informatica nella procedura di fallimento e, infine, le modifiche alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

4 Altri sussidi didattici per la preparazione all esame di diritto commerciale Vol. IP6 Ipercompendio di diritto commerciale pp ,00 Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione: un avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; un accattivante grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al cuore delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d esame; un prezzo competitivo per venire incontro alle esigenze degli studenti. In appendice: glossario dei termini specialistici e degli argomenti di approfondimento. Vol. E1/BP Codice esplicato di Diritto Commerciale Raccolta codicistica e legislativa spiegata Articolo per Articolo Appendice di aggiornamento 2012 pp ,00 L opera costituisce una raccolta delle principali leggi di rilevanza commerciale caratterizzate, articolo per articolo, da una serie di corredi esplicativi che consentono un più attento e meditato studio della normativa. Per ogni norma è riportata la ratio, l esplicazione dei singoli commi, degli istituti e dei termini chiave (anche se appartenenti ad altre discipline), gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più importanti e, per finire, esempi pratici che consentono di applicare il dato normativo alla pratica quotidiana. Nel volume sono raccolte, oltre al testo aggiornato delle norme del Codice Civile (Libro IV e V), le leggi fondamentali del Diritto Commerciale: Legge sulla tutela della concorrenza, Legge cambiaria e Legge assegni, Legge fallimentare e Codice della proprietà industriale, tutte aggiornate ai più recenti interventi legislativi.

5 Parte Prima L imprenditore e l impresa Capitolo Primo: L imprenditore e i caratteri dell attività imprenditoriale... Pag. 7 1 La nozione giuridica d impresa 2 Imprenditore 3 Capacità all esercizio dell impresa Capitolo Secondo: Le categorie imprenditoriali...» 9 1 Classificazione dell impresa Classificazione in relazione all attività esercitata 3 Classificazione in relazione alle dimensioni 4 Classificazione in relazione alla veste che l imprenditore assume all esterno Capitolo Terzo: Il registro delle imprese...» 13 1 Generalità 2 Disciplina 3 Efficacia 4 Le modalità di funzionamento previste dalle leggi speciali 5 La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Capitolo Quarto: L imprenditore e i suoi ausiliari...» 17 1 Generalità 2 Ausiliari subordinati Capitolo Quinto: L azienda...» 19 1 Nozione 2 Natura giuridica 3 Elementi costitutivi 4 Trasferimento dell azienda 5 Usufrutto e affitto d azienda Capitolo Sesto: I segni distintivi dell imprenditore...» 23 1 Generalità 2 Ditta 3 Insegna 4 Marchio Capitolo Settimo: I diritti di privativa...» 27 1 Diritto d autore 2 Diritto di inventore e brevetto Capitolo Ottavo: Impresa familiare e azienda coniugale...» 31 1 Impresa familiare 2 Azienda coniugale 3 I patti di famiglia Capitolo Nono: La concorrenza fra imprese...» 35 1 Principi generali 2 La concorrenza sleale 3 La disciplina antitrust Capitolo Decimo: La collaborazione fra imprese...» 39 1 Il consorzio di imprese 2 Associazione temporanea di imprese 3 Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)

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7 Capitolo 1 L imprenditore e i caratteri dell attività imprenditoriale 1 La nozione giuridica d'impresa Appare opportuno rilevare che manca nella normativa codicistica sull attività imprenditoriale un autonoma definizione di impresa: il legislatore, mentre ha prodotto la nozione di imprenditore (v. par. successivo), nulla precisa quanto all impresa. Preferibile, in realtà, ci pare la tesi della dottrina dominante (GRAZIANI, ASCARELLI, BUONO- CORE) secondo la quale il concetto d impresa si desume in via derivata dalla definizione di imprenditore: l impresa è, dunque, «l attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi». 2 Imprenditore Nozione: è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art c.c.). Elementi caratterizzanti Attività economica: per attività si intende una serie di atti finalizzati ad uno scopo. L attività economica è attività diretta alla creazione di nuove utilità, quindi di nuova ricchezza; essa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all ordine pubblico o al buon costume. Dal punto di vista strettamente giuridico, il requisito dello scopo di lucro non fa parte degli elementi costitutivi dell impresa. Per aversi impresa è essenziale che l attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi. Organizzazione: per realizzare le finalità dell impresa è necessario che vi siano mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorino. L organizzazione ha ad oggetto i fattori della produzione, capitale proprio o altrui e lavoro. Tale elemento serve ad individuare il confine fra attività produttive che, se «organizzate», assumono il carattere di impresa e attività che, pur essendo dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, non assumono il carattere di impresa (es.: lavoro autonomo). Professionalità: la professionalità implica che l attività sia abituale, stabile, duratura, svolta sistematicamente. Non occorre però che l attività sia svolta in permanenza e senza interruzione: possono costituire oggetto di impresa le cd. imprese stagionali, in quanto nel ripetersi dell attività costante ad ogni stagione vi è una stabilità sufficiente a far acquistare la qualità di imprenditore. È imprenditore anche chi realizza un unico affare, purché esso si concretizzi in un attività protratta nel tempo che richieda l impiego di un adeguata organizzazione di mezzi. Finalizzazione alla produzione di beni o servizi: l espressione è pleonastica dal momento che quando si parla di attività economica già si fa riferimento ad una attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Capitolo 1 - L imprenditore e i caratteri dell attività imprenditoriale 7

8 2.1 Acquisto della qualità di imprenditore Condizione necessaria e sufficiente per l acquisto della qualità di imprenditore è l esercizio effettivo di un attività imprenditoriale. Osservazioni L inizio dell impresa è fatto dipendere dall esercizio di atti che, per la loro significatività o il loro numero, fanno desumere quale sia il fine dell esercizio di un attività imprenditoriale (CAMPOBASSO). In particolare, in presenza di un apparato organizzativo appositamente predisposto, anche il compimento di un unico atto di gestione è ritenuto idoneo all esercizio dell impresa; in mancanza della predisposizione di un organizzazione di mezzi, sarà necessaria la reiterazione degli atti compiuti ovvero la loro sistematicità e il preordinamento all esercizio di un impresa. 2.2 Perdita della qualità di imprenditore Non è legata a momenti formali, ma si produce in conseguenza della cessazione di fatto dell attività d impresa. La disgregazione del complesso aziendale necessaria per sancire la fine dell impresa si ha allorquando l imprenditore ha esaurito la liquidazione dell attivo. La cessazione dell impresa può avvenire anche per la morte dell imprenditore. 3 Capacità all esercizio dell impresa È richiesta per l esercizio dell impresa la capacità di agire. Il legislatore ha dettato una particolare disciplina volta a regolare la fattispecie di un soggetto totalmente incapace (minore ed interdetto) o parzialmente incapace (emancipato e inabilitato) che si trovi titolare di un impresa commerciale. L incapace (minore o interdetto) e l inabilitato possono essere autorizzati solo a continuare, ma non ad iniziare, l esercizio dell attività commerciale ad essi pervenuta a titolo derivativo. Solo il minore emancipato può iniziare ex novo l esercizio di un impresa commerciale, su autorizzazione del Tribunale. La continuazione di un impresa commerciale sia in caso di incapacità assoluta, sia nel caso di inabilitati e minori emancipati deve essere autorizzata dal Tribunale su parere del giudice tutelare. Nel caso del minore e dell interdetto il giudice tutelare può autorizzare l esercizio provvisorio dell impresa. Tutti i provvedimenti di autorizzazione e revoca devono essere iscritti nel Registro delle imprese. In sintesi Nella normativa codicistica sull attività imprenditoriale manca un autonoma definizione di impresa, la quale si desume in via derivata dalla definizione di imprenditore contenuta nell art c.c. L impresa è, dunque, l attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L imprenditore si presenta come colui che utilizza i fattori della produzione organizzandoli, a proprio rischio, nel processo produttivo di beni o servizi. Due elementi fondamentali caratterizzano l imprenditore: l iniziativa, cioè il potere di organizzare l impresa, di indirizzarne l attività decidendone la politica economia e di dirigere la produzione; il rischio economico, cioè la sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla conduzione dell impresa. Il compenso per tale rischio costituisce il profitto imprenditoriale ed è rappresentato dal plusvalore fra ricavi e costi di produzione. 8 Parte Prima - L'imprenditore e l'impresa

9 Capitolo 2 Le categorie imprenditoriali 1 Classificazione dell impresa In relazione all attività esercitata Impresa commerciale (art c.c.). Impresa agricola (art c.c.). Impresa civile (non prevista da alcuna norma). In relazione alle dimensioni Piccolo imprenditore (art c.c.). Imprenditore medio-grande. In relazione al soggetto esercente Impresa pubblica. Impresa privata. In relazione alla veste che l imprenditore assume volontariamente all esterno Imprenditore individuale. Imprenditore collettivo (società). 2 Classificazione in relazione all attività esercitata 2.1 Imprenditore agricolo Nozione: è imprenditore agricolo chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all allevamento di animali e attività connesse (art c.c.). L impresa agricola può svolgersi anche in forma associata e societaria. Attività agricole Attività agricole principali Attività agricole principali: sono quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Attività agricole per connessione: sono quelle connesse ad un attività agricola principale o da questa dipendenti. Coltivazione del fondo: è quell attività rivolta allo sfruttamento delle energie naturali della terra. È necessario Che vi sia un attività umana definibile come attività di produzione di beni, non essendo sufficiente la mera raccolta dei frutti. Che il fondo assuma un ruolo di fattore produttivo e non di mero strumento per la conservazione delle piante. Sono indifferenti le modalità tecnico-organizzative con le quali il fondo è coltivato. Capitolo 2 - Le categorie imprenditoriali 9

10 Attività agricole principali Selvicoltura: è quell attività rivolta alla produzione del legname. Si richiede una complessa attività di coltivazione e non una attività meramente estrattiva. Allevamento di animali: nell attuale formulazione della norma, è stato eliminato il riferimento al «bestiame», abbandonando il principio secondo cui l allevamento di animali, per essere qualificato come agricolo, non doveva essere disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento. In tale prospettiva la qualifica di impresa agricola dovrebbe essere riconosciuta a tutti gli allevamenti di animali, di qualsiasi tipo e genere (inclusi l apicoltura, l avicoltura, gli allevamenti di animali in batteria, da pelliccia, gli allevamenti di cani e di cavalli etc.). Attività agricole per connessione Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali. Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es.: l agriturismo). La connessione deve operare sul piano: soggettivo: deve esserci identità tra chi eserciti l attività agricola principale e chi eserciti quella connessa; oggettivo: tale connessione viene legislativamente individuata: a) per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella connessione con prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali; b) per le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, nella utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata. Caratteristiche dell imprenditore agricolo Deve iscriversi nel Registro delle imprese, all interno di una sezione speciale. Tale regime pubblicitario ha effetti dichiarativi. Non è obbligato a tenere le scritture contabili. Non è soggetto alle procedure concorsuali. Tuttavia, il D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 (manovra economica) ha previsto che, in attesa della revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, le imprese agricole in stato di insolvenza e di crisi potranno accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale previsti dagli articoli 182bis e 182ter L.F. 2.2 Imprenditore commerciale Nozione: sono imprenditori commerciali coloro che non esercitano attività agricola, ed in particolare gli imprenditori che esercitano le attività indicate nell art c.c. Le attività indicate dall art c.c. Attività industriali: sono tutte le attività dirette alla produzione di beni o servizi, ossia quelle che si propongono la creazione di nuovi prodotti attraverso la trasformazione di materie prime, nonché quelle che con l organizzazione di capitale e lavoro realizzino la predisposizione di servizi. Attività commerciali: sono le attività intermediarie nella circolazione di beni, ossia le imprese di somministrazione e le imprese svolgenti attività di intermediazione. 10 Parte Prima - L'imprenditore e l'impresa

11 Le attività indicate dall art c.c. Attività di trasporto: sono quelle che realizzano il trasferimento di persone e/o di cose da un luogo all altro per terra, aria, acqua. Attività bancarie: sono quelle attività, riservate alle banche, che si concretano nella «raccolta di risparmio tra il pubblico» e nell «esercizio del credito». Attività assicurative: sono quelle attività che consistono nell esercizio delle assicurazioni private. Attività ausiliarie alle precedenti: sono quelle attività che agevolano l esercizio delle attività specificamente indicate o comunque sono legate a queste da un rapporto di complementarietà. Statuto dell imprenditore commerciale: È obbligato a iscriversi nel Registro delle imprese (artt c.c. e art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580). Può servirsi di ausiliari (artt c.c.). È obbligato a tenere le scritture contabili (artt c.c.). È soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art c.c. e R.D. 267/1942). Osservazioni Nella categoria della impresa civile rientrerebbero quelle non classificabili come agricole (art c.c.) o commerciali (art c.c.) perché la loro attività non implica l impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni (es.: estrazione di minerali, agenzie matrimoniali, investigative etc.). Tali imprese non sarebbero sottoposte allo statuto commerciale dell imprenditore. La loro ammissibilità è fortemente discussa in dottrina. 3 Classificazione in relazione alle dimensioni 3.1 Piccolo imprenditore Nozione: sono piccoli imprenditori il coltivatore diretto del fondo, l artigiano, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata con lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia (art c.c.). Coltivatore diretto del fondo Imprenditore artigiano Colui che coltiva il fondo «col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia» (art c.c.). Colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l allevamento ed il governo del bestiame. Colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell impiego delle macchine agricole. C C Colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Capitolo 2 - Le categorie imprenditoriali 11

12 Imprenditore artigiano Piccolo commerciante Colui che svolge attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Colui che svolge l attività precedente anche con la prestazione d opera di personale dipendente (il cui numero varia da un minimo di 8 ad un massimo di 40) diretto personalmente dall imprenditore artigiano o dai soci. Colui che, rispondendo ai caratteri di cui all art c.c., svolge un attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Il piccolo imprenditore è iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese e tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. È esonerato dalla tenuta delle scritture contabili. Infine, non può essere sottoposto alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali, qualora sia in possesso dei requisiti di «non fallibilità» previsti dall art. 1 L.F. Osservazioni Mutuando l insegnamento di autorevole dottrina, si può aggiungere che la piccola impresa si differenzia dall impresa medio-grande sotto il profilo delle dimensioni e dell organizzazione interna: dal primo punto di vista, perchè la necessità della prevalenza del lavoro familiare limita il ricorso a manodopera estranea e l impiego di capitali; dal punto di vista organizzativo, perchè la piccola impresa si incentra nella persona del titolare a tal punto che l attività negoziale e prenegoziale posta in essere nell esercizio dell impresa stessa viene vanificata dalla sua morte o dalla sua sopravvenuta incapacità, a differenza di quanto accade, invece, per l imprenditore medio-grande (BUONOCORE). 4 Classificazione in relazione alla veste che l imprenditore assume all esterno Impresa individuale Impresa collettiva È quella esercitata da una persona fisica. È quella esercitata in comune da più soggetti. È quella esercitata nell interesse di più persone. È quella che è nella titolarità di più soggetti. In sintesi Il concetto di «imprenditore» accolto dal legislatore all art c.c. abbraccia ogni forma di «attività produttiva organizzata», quale che sia la natura, la dimensione o lo scopo dell attività stessa. Proprio in considerazione dell ampiezza del concetto, nel codice possono identificarsi tre criteri di classificazione dell imprenditore e della sua attività: un criterio qualitativo, che si rifà alla più antica classificazione tra le attività imprenditoriali e cioè quella tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; un criterio quantitativo, che ha riguardo alle dimensioni dell attività imprenditoriale distinguendo le figure del piccolo imprenditore e grande imprenditore; un criterio personale, che tiene conto del numero dei soggetti che esercitano e dirigono l impresa, distinguendo tra imprenditore individuale (che può, comunque, avvalersi dell opera di collaboratori) e imprenditore collettivo o società (art c.c.). 12 Parte Prima - L'imprenditore e l'impresa

13 Capitolo 3 Il registro delle imprese 1 Generalità Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale disposto dall art c.c., attraverso il quale il legislatore ha inteso fornire la possibilità di acquisire informazioni sui dati e i fatti salienti delle imprese e quanti vengono in contatto con esse. Trattasi di un pubblico registro, sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente di ciascun Tribunale. Il Registro delle imprese è stato effettivamente istituito con la L , n. 580 e successivo regolamento di attuazione D.P.R. 581/1995, che ha preposto alla tenuta del registro un apposito Ufficio istituito presso la Camera di commercio, ed ha esteso l obbligo di iscrizione agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori, alle società semplici ed alle imprese artigiane. L iscrizione, per tali soggetti, ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, eccetto che per gli imprenditori agricoli per i quali, il D.Lgs. 228/2001, ha previsto l efficacia di opponibilità ai terzi. 2 Disciplina Il codice civile impone per l iscrizione nel Registro delle imprese le seguenti formalità: Soggetti obbligati all iscrizione L obbligo di iscrizione incombe sull imprenditore commerciale, sulle società, anche se non hanno ad oggetto un impresa commerciale, sugli enti pubblici aventi come oggetto esclusivo o principale un attività commerciale, sui consorzi con attività esterna. Atti soggetti all iscrizione Sono soggetti all iscrizione tutti gli atti e i fatti che concernono i momenti più importanti della vita dell impresa (dal sorgere, alle modificazioni e trasformazioni, fino all estinzione). Tutti gli atti da depositare al registro delle imprese, formati a partire dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 10 dicembre 2008), dovranno essere predisposti in formato Pdf/A. Si tratta di un formato creato apportando delle restrizioni alle funzionalità del formato Pdf, che consente l archiviazione elettronica dei documenti in modo da garantirne la salvaguardia per periodi di tempo prolungati. Modalità dell iscrizione L iscrizione avviene su domanda dell interessato ma, essendo obbligatoria, può essere eseguita anche di ufficio: in ogni caso è sottoposta al sindacato di legittimità da parte del giudice, diretto ad accertare l esistenza delle condizioni richieste dalla legge. Il D.L. 185/2008 (cd. decreto anticrisi), conv. in L. 2/2009, al fine di ridurre i costi amministrativi sostenuti dalle imprese, ha previsto che le società, al momento dell iscrizione nel Registro delle imprese, dovranno dotarsi obbligatoriamente di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) prevedendo, quindi, modalità di comunicazione e consultazione dei dati ad essa relativi in forma elettronica. Infine, l'art c.c., come modificato dalla Legge comunitaria 2008, consente la pubblicazione degli atti delle società per azioni delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni, per i quali è obbligatoria l iscrizione nel registro delle imprese, in una sezione ad hoc del registro delle imprese, in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. Capitolo 3 - Il registro delle imprese 13

14 3 Efficacia L iscrizione ha efficacia Positiva, nel senso che i terzi non possono opporre l ignoranza dei fatti iscritti, che si presumono ad essi noti. Negativa, nel senso che i fatti non iscritti non sono, invece, opponibili ai terzi (a meno che non si provi che i terzi stessi ne erano a conoscenza). Una volta avvenuta l iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta (iuris et de iure); in caso di mancata iscrizione, invece, vi è solo una presunzione relativa di ignoranza del terzo (è ammessa, cioè, la prova contraria). Differenze L efficacia dell iscrizione, di regola, è solo dichiarativa, poiché si esaurisce nel campo dell opponibilità ai terzi degli atti e dei fatti iscritti i quali, appunto, sono opponibili ai terzi anche nel caso in cui essi diano prova di non conoscenza. In alcuni casi particolari, tuttavia, l efficacia è costitutiva, come per le società di capitali e le società cooperative, che solo con l iscrizione nel registro acquistano personalità giuridica (art c.c.). Per le società semplici, il piccolo imprenditore e l imprenditore agricolo l iscrizione, invece, ha funzione di mera pubblicità-notizia, avente lo scopo di rendere determinati fatti conoscibili ai terzi, senza però che la sua omissione incida sulla loro validità ed opponibilità. 4 Le modalità di funzionamento previste dalle leggi speciali Le novità introdotte dall art. 8 della L. 580/1993 Istituzione di quattro sezioni speciali del registro, nelle quali sono iscritti i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici ed annotate le imprese artigiane. Sono stati così attratti nel registro anche soggetti per i quali il codice civile non prevede l obbligo di iscrizione. Automazione del registro secondo tecniche informatiche e telematiche, in quanto la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione di esso devono avvenire «secondo tecniche informatiche». Dal 1 aprile 2010 è a pieno regime la comunicazione unica per la nascita e l avvio di un impresa, procedura le cui regole tecniche di attuazione sono state definite con D.P.C.M Tale comunicazione, da presentare all ufficio del Registro delle imprese presso le camere di commercio competenti utilizzando la via telematica, vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti amministrativi previsti per l iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Si tratta di una semplificazione affidata, dunque, ad una procedura informatica attraverso la quale le imprese possono diventare operative in un giorno e assolvere gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle imprese, l Inps, l Inail e l Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato. La suddetta comunicazione diventa unico adempimento anche per le modifiche e le cessazioni delle imprese. 5 La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Ulteriori misure di semplificazione in vista dell esercizio di un attività economica sono state introdotte, in un primo momento, dal D.Lgs. 59/2010 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le cui disposizioni si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. In virtù di tale decreto, per av- 14 Parte Prima - L'imprenditore e l'impresa

15 viare un attività economica sarebbe stato sufficiente presentare al nuovo sportello unico per le attività produttive o alle Camere di commercio la dichiarazione di inizio di attività per l avvio dell esercizio, in luogo dell autorizzazione delle autorità competenti. Tale dichiarazione doveva essere comunicata alla Pubblica Amministrazione e, decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il privato poteva dare inizio all attività oggetto della dichiarazione. Successivamente però, il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ha riformulato interamente l art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le nuove regole prevedono che Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell interessato (SCIA); La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà; L attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all amministrazione competente; In caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni; Decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, all amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni nelle zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria. Ulteriori semplificazioni nel processo di liberalizzazione delle attività economiche sono state introdotte dal D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011 (manovra bis). Da ultimo, il D.L. 5/2012, conv. in L. 3/2012, ha stabilito che, entro il 2012, il Governo individuerà in modo tassativo le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte a SCIA, quelle per le quali sarà sufficiente una semplice comunicazione e le attività del tutto libere: verranno, di conseguenza, abrogate tutte le disposizioni incompatibili assicurando chiarezza e certezza alle imprese. Capitolo 3 - Il registro delle imprese 15

16 In sintesi Numerose modifiche sono intervenute nel sistema di pubblicità previsto dalla L. 580/1993. La principale novità è consistita nell assorbimento in un unica sezione speciale delle quattro precedentemente esistenti (per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici e gli artigiani). È stata inoltre successivamente istituita un apposita sezione speciale relativa alle società tra avvocati, previste dal D.Lgs. 96/2001, con funzione di pubblicità notizia. Le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, che devono essere depositate all ufficio del registro delle imprese dai soggetti obbligati, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dagli iscritti nel REA (repertorio economico amministrativo), devono essere presentate obbligatoriamente attraverso una modulistica elettronica e sottoscritte con firma digitale tramite il sistema di smart-card fornita dagli Uffici del registro delle imprese, presso le rispettive Camere di Commercio. note 16 Parte Prima - L imprenditore e l impresa

17 Capitolo 4 L imprenditore e i suoi ausiliari 1 Generalità Nello svolgimento della sua attività, l imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che possono coadiuvarlo dall esterno ed in maniera autonoma, ovvero dall interno dell impresa ed in posizione di dipendenza dall imprenditore. Ausiliari dell imprenditore Ausiliari subordinati: legati all imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato Institori: sono persone preposte dal titolare all esercizio di un impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell impresa (artt c.c.). Procuratori: sono coloro i quali, in base ad un rapporto continuativo, possono compiere per l imprenditore gli atti pertinenti all esercizio dell impresa, pur non essendovi preposti (art c.c.). Commessi: sono coloro che esercitano attività subordinata di concetto o di ordine, estranea però a funzioni direttive (artt c.c.). Ausiliari autonomi: legati all imprenditore da un rapporto di prestazione d opera (es.: mandato, commissione, contratto di spedizione, mediazione, contratto di agenzia). 2 Ausiliari subordinati Institore È l alter ego dell imprenditore, al quale risponde del suo operato. Risponde dell osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel Registro delle imprese e di tenuta dei libri contabili (art c.c.). Ha ampi poteri gestionali e rappresentativi inerenti alla sua funzione che non richiedono una procura espressa. Può svolgere tutte le attività rientranti nel normale esercizio dell impresa (non può però alienare o ipotecare gli immobili del preponente in quanto tali atti importano una trasformazione dell impresa). Ha la rappresentanza sostanziale dell imprenditore. Ha la rappresentanza processuale necessaria collegata con i poteri sostanziali che per legge o per procura gli sono attribuiti. Ha l obbligo di dichiarare a terzi che agisce nel nome e per conto del preponente. Capitolo 4 - L imprenditore e i suoi ausiliari 17

18 Osservazioni I poteri dell institore, così come delineati dalle disposizioni legislative, possono essere ampliati o limitati dall imprenditore (all atto della preposizione institoria o successivamente) tramite procura con sottoscrizione autenticata del preponente, da depositarsi per l iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle imprese. Secondo il dettato dell art c.c., in mancanza dell iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell affare. Procuratore Commessi È un rappresentante generale dell imprenditore, incaricato di specifiche mansioni che si possono concretare solo in una serie di atti particolari relativi ad un determinato settore dell impresa (COSTI, CAMPOBASSO). Non ha obblighi inerenti alle iscrizioni nel Registro delle imprese. Non ha obblighi di tenuta delle scritture contabili. Non ha la rappresentanza processuale dell imprenditore. Possono essere preposti alla vendita nei locali dell impresa (commessi di negozio). Possono essere incaricati della vendita da piazza a piazza (commessi viaggiatori). Possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati (art c.c.). Non possono esigere il prezzo di merci non consegnate, né concedere dilazioni o sconti che non siano d uso (art c.c.). Non possono derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell impresa senza una speciale autorizzazione scritta (art c.c.). Possono ricevere per conto dell imprenditore le dichiarazioni che riguardano l esecuzione dei contratti ed i reclami inerenti le inadempienze contrattuali (art c.c.). Possono chiedere provvedimenti cautelari nell interesse dell imprenditore (art c.c.). Non possono esigere il prezzo delle merci vendute fuori dai locali di vendita, né nei locali stessi se alla riscossione è destinata un apposita cassa (art c.c.). In sintesi L impresa in quanto rappresenta un organizzazione economica è soprattutto un organizzazione di lavoro che presuppone nel suo ambito una distribuzione di funzioni e competenze regolate da un principio gerarchico. Ciò spiega il dettato dell art c.c.: «l imprenditore è il capo dell impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori». Tra l imprenditore e i suoi collaboratori si instaura un rapporto di lavoro subordinato, nell ambito del quale l imprenditore assume funzioni di direzione e controllo. Principali figure di ausiliari subordinati sono l institore, i procuratori ed i commessi, tutti forniti di poteri rappresentativi che non derivano dalla presenza e dalla validità di una procura, ma costituiscono l effetto naturale di una determinata collocazione nella struttura imprenditoriale. Si parla, infatti, in tal caso, di rappresentanza commerciale. 18 Parte Prima - L'imprenditore e l'impresa

19 Capitolo 5 L azienda 1 Nozione L imprenditore, di regola, esercita l attività di impresa servendosi di beni materiali quali macchinari, locali etc., di prestazioni di servizi ed anche di beni immateriali come brevetti, marchi di impresa, concessioni etc. Il legislatore, a tal proposito, definisce l azienda come il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa (art c.c.). Osservazioni L azienda è costituita da elementi tra loro eterogenei cui è conferita, però, unitarietà di indirizzo: è, quindi, la destinazione all esercizio dell impresa che accomuna tutti gli elementi appartenenti all azienda; tale destinazione è, allo stesso tempo, condizione sufficiente a qualificare un bene come aziendale. Non conta, quindi, che l imprenditore sia proprietario del bene: ogni bene, pervenuto all imprenditore a qualsiasi titolo (ad esempio, affitto per i locali, leasing per i macchinari), purchè effettivamente destinato all impresa, diviene aziendale. L azienda è, quindi, un complesso di beni che si pone in rapporto di strumentalità all impresa, concepita, invece, dal diritto come un attività. Differenze I termini impresa ed azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti: l azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore, lo strumento di cui si serve l imprenditore per l esercizio dell impresa; l impresa è l attività economica produttiva di nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso di beni organizzati. Tra azienda e impresa esiste, quindi, un rapporto strumentale in quanto la prima è il mezzo per il raggiungimento dello scopo costituito dall esercizio di un attività di impresa. 2 Natura giuridica Natura giuridica Concezione organica o unitaria: si considera l azienda come un autonomo ed unitario oggetto di diritto e la si identifica con figure caratteristiche del diritto privato (universalità, patrimonio autonomo, bene immateriale) (COTTINO, FERRARA). Concezione atomistica: si ritiene che l azienda sia priva di un autonoma identità e che oggetto di diritto siano i singoli beni che la costituiscono (AULETTA, Campobasso, GALGANO). 3 Elementi costitutivi Sono elementi costitutivi dell azienda i beni che la compongono. Capitolo 5 - L azienda 19

20 Caratteri Organizzazione: è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni che compongono l azienda, in modo da renderla idoneo strumento per il perseguimento del fine produttivo. Avviamento: è il plusvalore che acquistano i beni come complesso rispetto al valore che hanno come singole individualità. È quindi la capacità dell azienda di produrre profitti. L ordinamento tutela l avviamento in maniera diretta (es.: artt. 34 e 35, L. 392/1978) ed indiretta (repressione della concorrenza sleale, tutela dei segni distintivi etc.). Clientela: viene definita dalla dottrina come l insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti che riesce ad accaparrarsi e a conservare il singolo imprenditore. È, in pratica, espressione ed indice di misura dell avviamento. 4 Trasferimento dell azienda Nozione: si ha trasferimento d azienda solo allorquando il complesso dei beni trasferiti è, di per sé, idoneo ad un esercizio d impresa; ciò non toglie che l imprenditore possa cedere i singoli beni di cui si compone l azienda, ma in tal caso non troverà applicazione la disciplina di cui agli artt e ss. c.c. Tipi di trasferimento Inter vivos Mortis causa Trasferimento della proprietà: vendita (art c.c.), donazione, permuta o conferimento in società. Costituzione di un diritto reale o personale di godimento: usufrutto (art c.c.) e affitto (art c.c.). Forma del trasferimento Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda necessitano della forma scritta ad probationem, salva l osservanza delle forme stabilite dalla legge per la particolare natura del contratto o dei singoli beni che compongono l azienda (art c.c.). Tali contratti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, dovranno essere iscritti nel Registro delle imprese. Ciò comporta l impossibilità di iscrivere quei contratti stipulati con forme diverse da quelle suindicate e la inopponibilità ai terzi dell avvenuto trasferimento. Effetti del trasferimento Divieto di concorrenza: il trasferimento dell azienda comporta per l alienante l obbligo di astenersi dall iniziare una nuova impresa che possa, per le sue caratteristiche, sviare la clientela dell azienda ceduta (art. 2557, co. 1, c.c.). Tale obbligo può tuttavia essere escluso o ampliato dalle parti, non oltre però il limite temporale dei 5 anni (art. 2557, co. 2, c.c.). Successione nei contratti: in seguito al trasferimento dell azienda, e salvo diversa volontà delle parti, l acquirente subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558, co. 1, c.c.). Tale automatica successione si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto; quest ultimo potrà, però, recedere dal contratto in presenza di una giusta causa. 20 Parte Prima - L'imprenditore e l'impresa

21 Effetti del trasferimento La successione dell acquirente trova una particolare applicazione in specifiche norme, quali: art c.c., per i contratti di lavoro; art c.c., per il contratto di consorzio; art. 132 L. 633/1941 sul diritto di autore; art. 36 L. 392/1978 in tema di locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione. Osservazioni Particolare menzione merita l art c.c. (sostituito dal D.Lgs. 18/2001 e da ultimo modificato dal D.Lgs. 276/2003), il quale prevede per i contratti di lavoro che «in caso di trasferimento dell azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano». I contraenti non possono pattuire l esclusione di tale successione. Da ciò deriva che il trasferimento dell azienda non produce, di per sé, il licenziamento dei dipendenti, ma resta ferma la facoltà dell alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa vigente. I lavoratori non possono essere in alcun modo pregiudicati dall operazione di cessione dell azienda: per coloro che passano alle dipendenze dell impresa acquirente si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l azienda ceduta. Allo stesso modo, sono conservati quei diritti previsti dalla legge o dal contratto individuale di lavoro del singolo lavoratore trasferito. Del trasferimento di aziende in cui sono occupati più di 15 lavoratori, il cedente ed il cessionario devono dare comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze sindacali, e se queste ultime lo richiedono, hanno l obbligo di avviare un esame congiunto dell operazione di trasferimento. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce condotta antisindacale. In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 135/2009, conv. in L. 166/2009, si prevede che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell occupazione, l art c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall accordo stesso qualora il trasferimento riguardi aziende: 1) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell art. 2, co. 5, lett. c), L. 675/1977 (si tratta di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore); 2) per le quali sia stata disposta l amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 270/1999, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell attività. Effetti del trasferimento Crediti relativi all azienda ceduta: è previsto l automatico passaggio dei crediti all acquirente dell azienda. Alla procedura prevista dal diritto comune (art c.c.), che dispone l opponibilità ai terzi (debitori) della cessione del credito dal giorno della notifica al debitore o della sua accettazione, se ne aggiunge una notevolmente più semplice: l opponibilità, infatti (anche in mancanza di notifica o accettazione del debitore) consegue all iscrizione del trasferimento aziendale nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore che paghi in buona fede all alienante è liberato; Debiti relativi all azienda ceduta: l alienante è liberato dai debiti relativi all azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solido per il loro pagamento (art c.c.). Osservazioni Assolutamente pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, è l opinione che possa formare oggetto di disposizione anche solo un ramo dell azienda, che consiste in un settore particolare di essa dotato di organicità operativa. È necessario, in tal caso, che l oggetto del trasferimento conservi l unità funzionale propria dell azienda; in altre parole, che sia di per sè potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l esercizio di una determinata attività d impresa, anche diversa da quella dell alienante. Capitolo 5 - L azienda 21

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