Edizione in vigore dal 2 gennaio 2014

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1 Regolamento del contratto unico CONTRATTO UNICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E LA DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI SOMMARIO INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI Edizione in vigore dal 2 gennaio 2014 Informazioni generali Informazioni sui servizi Modalità di comunicazione Rendicontazione Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse Compensazione INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI REGOLAMENTO DEI SERVIZI SEZIONE I NORME GENERALI SEZIONE II VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DI PORTAFOGLIO CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI - OPERAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA SEZIONE III - NORME PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SEZIONE IV NORME PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SEZIONE V NORME PARTICOLARI PER IL COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E LA DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI SEZIONE VI NORME PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATI: ALL. 1 POLICY SUI CONFLITTI D INTERESSE ALL. 2 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI ALL. 3 TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI ALL. 4 POLICY SUGLI INCENTIVI ALL. 5 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 1 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI 1 di 13 Regolamento del contratto unico Informazioni generali La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito anche Banca ) ha sede legale in Ancona, Via Menicucci 4/6 e Direzione Generale in Jesi, Via Ghislieri 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona La Banca è: capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche, iscritto al n dell Albo dei Gruppi Bancari presso Banca D Italia; iscritta al n. D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Informazioni sui servizi La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria è stata autorizzata dalla Banca d Italia ( Via Nazionale n. 91, ROMA) a prestare i seguenti servizi di investimento: Negoziazione per conto proprio Attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione ad dei clienti Esecuzione di per conto dei clienti Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti Trasmissione degli ricevuti dal cliente ad altri intermediari o messa in contatto di due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un operazione tra loro (mediazione) Collocamento di strumenti finanziari Attività che consiste nell acquisire richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, di determinati strumenti finanziari e nell inoltrare le stesse richieste all offerente o al soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, a condizioni di prezzo e (frequentemente) di tempo predeterminate. Il collocamento può essere distinto in: o Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente o Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente Consulenza in materia di investimenti Prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario Gestione di portafogli Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell ambito di un mandato conferito dal Cliente Inoltre la Banca svolge le seguenti attività e servizi accessori: Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari Attività di custodia degli strumenti finanziari cartacei e registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e di tutela/amministrazione dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi Cambio connesso alla fornitura di servizi di investimento Servizio di cambio, eventuale, espletato in connessione con la prestazione dei servizi d investimento Distribuzione di strumenti finanziari Distribuzione di strumenti finanziari anche di propria emissione Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi Acquisizione di richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, delle polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all art. 2, comma 1. del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e inoltro delle stesse richieste alla Impresa di assicurazione Modalità di comunicazione Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca scrivendo alla Direzione Generale all indirizzo sopra riportato ovvero con all indirizzo info@bancamarche.it. La lingua utilizzata sia nei rapporti con i clienti sia nella redazione della documentazione è quella italiana. Rendicontazione La Banca invia al Cliente un rendiconto dei servizi prestati, con le modalità e la frequenza indicate, per ciascun servizio, nelle rispettive sezioni del presente contratto. Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti. La Banca è responsabile nei confronti dei clienti delle somme e degli strumenti finanziari (cartacei e dematerializzati) depositati presso di essa. La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari. La Banca ha adottato le misure previste dalla normativa al fine di ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente, nonché per la selezione dei depositari e sub depositari. Resta comunque ferma, anche relativamente agli strumenti finanziari sub-depositati, la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente. Data 02/01/2014 Versione n. 2

3 Per quanto riguarda la tutela dei depositi, la Banca aderisce: Regolamento del contratto unico al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ai sensi degli articolo 96 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993. al Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato riconosciuto dalla Banca d Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è attualmente pari a ,00 Euro; al Fondo Nazionale di garanzia ai sensi dell articolo 59 del TUF. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse In relazione alle misure che la Banca ha adottato per l individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, che potrebbero insorgere tra la Banca ed il Cliente o tra clienti, il Cliente prende atto di quanto indicato nel documento policy sui conflitti di interesse, redatto in forma sintetica ed allegato al presente contratto (All. n. 1.), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Tale policy è disponibile presso la Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca, fermo restando che, su richiesta del Cliente, la Banca fornirà, su supporto duraturo, maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse. Compensazione Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Ad esclusione dei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei cointestatari. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA L obiettivo della classificazione consiste nell assegnazione del corretto livello di tutela in funzione della tipologia di cliente. La tutela sarà modulata in base alla classificazione assegnata al Cliente, di seguito riportata in ordine crescente di protezione: Cliente controparte qualificata : i clienti professionali individuati all art. 58 della delibera Consob (Regolamento Intermediari) ai quali sono prestati i servizi di esecuzione di e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione. Sono controparti qualificate, nell ambito della prestazione di tali servizi, a mero titolo esemplificativo, le imprese e gli enti di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati. Cliente professionale : cliente che possiede l esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I Clienti Professionali possono essere classificati come tali di diritto o su richiesta. Sono considerati Clienti Professionali di diritto i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali: o banche; o imprese di investimento; o altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; o imprese di assicurazione; o organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; o fondi pensione e società di gestione di tali fondi; o negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; o soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); o altri investitori istituzionali; o o o o agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni EUR, fatturato netto pari a 40 milioni EUR, fondi propri pari a 2 milioni EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; i soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione. Possono essere trattati come Professionali su richiesta i clienti al dettaglio che ne facciano espressa richiesta alla Banca. Cliente al dettaglio. I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, in quanto soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle precedente due categorie. Agli stessi è riservato il maggior grado di tutela. In base alle informazioni in proprio possesso ed in applicazione dei criteri sopra indicati, la Banca classifica il Cliente come al dettaglio, professionale o controparte qualificata : l esito di tale qualificazione viene comunicato per iscritto al cliente. 2 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

4 Regolamento del contratto unico Il Cliente classificato al dettaglio può richiedere per iscritto alla Banca di essere trattato come professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione d investimento o tipo di operazione o di prodotto. In tal caso la Banca, dopo aver comunicato per iscritto al Cliente le conseguenze che deriverebbero dalla diversa classificazione ed aver ottenuto conferma scritta della richiesta, la accoglierà solo nel caso in cui, all esito delle prescritte valutazioni di cui alla Sez. 2. dell allegato 3. del Regolamento Intermediari, ritenga che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Il Cliente considerato professionale di diritto può richiedere per iscritto alla Banca un trattamento quale cliente al dettaglio e la Banca può convenire di fornirgli un più elevato livello di protezione concludendo, a tal fine, un accordo scritto che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applicherà il trattamento quale Cliente al dettaglio. La controparte qualificata ha facoltà di chiedere espressamente, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattata come cliente professionale ovvero come cliente al dettaglio. Tale richiesta è soggetta al consenso della Banca. Nel caso in cui la Banca consideri controparte qualificata uno dei soggetti di cui all art. 58 comma 2. del Regolamento Intermediari, la Banca ottiene dallo stesso l espressa accettazione di tale qualificazione. In ogni caso, l eventuale nuova classificazione avrà effetto dal momento in cui la comunicazione, da parte della Banca, di accoglimento della richiesta del Cliente sia stata da questi ricevuta o l accordo sia stato sottoscritto. Resta comunque salva ed impregiudicata la prestazione dei servizi di investimento sino a quel momento effettuata sulla base della precedente classificazione. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Per l illustrazione delle informazioni sugli strumenti finanziari si rinvia all Allegato 2. REGOLAMENTO DEI SERVIZI SEZIONE I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del contratto Il contratto ha per oggetto la prestazione da parte della Banca delle attività e dei servizi d investimento ed accessori, così come definiti nel Capitolo Informazioni generali sulla Banca e i suoi servizi, di seguito anche servizi. Art. 2 Strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi oggetto dei servizi Oggetto dei servizi possono essere gli strumenti finanziari di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. 12 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) e relativa normativa di attuazione (sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione) e le polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all art. 2., comma 1 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e quindi: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), derivati, prodotti finanziari assicurativi. Art. 3 Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente Nei rapporti con il Cliente la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell attività svolta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell art c.c.. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni di cui al presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. In relazione agli incarichi assunti la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art cod. civ. a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell art cod. civ., l incarico conferito alla Banca finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione. Art. 4 Obblighi del Cliente Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicati nel presente contratto, nonché le eventuali imposte e tasse tempo per tempo vigenti. Il corrente trattamento fiscale dei principali strumenti finanziari è esposto sinteticamente nell Allegato 3 del presente contratto. Il Cliente prende atto della possibilità che, in relazione alle operazioni connesse a strumenti finanziari o a servizi di investimento, emergano altri costi, comprese eventuali imposte, che non verranno pagati tramite la Banca né da questa imposti. I summenzionati oneri resteranno a carico del Cliente. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, al regolamento di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. Art. 5 Vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente - Compensazione Se il Cliente non adempie alle obbligazioni di cui al precedente articolo, la Banca, salva la facoltà riconosciutale dall ultimo comma di detto articolo, lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di quindici giorni. 3 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

5 Regolamento del contratto unico Se il Cliente permane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 c.c., disponendo la vendita degli strumenti finanziari in deposito nella misura idonea a soddisfare il proprio credito, previo invio di altra raccomandata A.R. con cui avverte il cliente del suo proposito, accordando un termine di ulteriori dieci giorni. Una volta soddisfatta sul ricavo netto della vendita, la Banca tiene il residuo a disposizione del Cliente. In caso di vendita parziale, gli strumenti finanziari non venduti permangono in deposito senza variazione delle condizioni. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei cointestatari. La facoltà di compensazione prevista nel comma 6 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso. Art. 6 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche Le condizioni economiche applicate sono indicate nel presente contratto e, per quanto in esso non espressamente previsto, nei fogli informativi a disposizione nei locali della Banca. Al ricorrere di un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche pattuite, comunicando le variazioni al Cliente su supporto duraturo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all atto dell apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto; potranno altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel caso in cui il Cliente sia titolare di servizi on line. L attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere ogni documentazione comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l invio in forma cartacea. Dette variazioni saranno comunicate con preavviso di trenta giorni dalla data di decorrenza indicata, salva la facoltà del Cliente di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza penalità e spese di chiusura, con diritto all applicazione delle condizioni previgenti. La Banca si riserva la facolta di modificare il contenuto degli Allegati al presente contratto in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i servizi d investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente con le modalità indicate negli Allegati stessi o, in alternativa, con quelle indicate al successivo articolo 9. La Banca osserverà le prescrizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 385/93 se ed in quanto applicabili. Art. 7 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie Per eventuali contestazioni in ordine ai servizi di investimento e accessori di cui al presente contratto, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca, mediante lettera raccomandata A/R (all indirizzo Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, Ufficio Reclami, Via Ghislieri, Jesi, AN) o per via telematica all indirizzo reclami@bancamarche.it. La Banca si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra indicati, può rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario. Se il Cliente o la Banca intendono instaurare il procedimento di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 dovranno ricorrere alla procedura di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario o altro organismo concordato tra le Parti. Art. 8 Durata del contratto Recesso Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R. Una volta perfezionato il recesso, qualora non sia pervenuta diversa disposizione da parte del Cliente, la Banca potrà vendere in qualunque momento gli strumenti/prodotti finanziari presenti nel dossier, accreditandone il controvalore nel conto di regolamento o, in assenza, in una partita infruttifera intestata al Cliente. Il recesso dal presente contratto si estende a tutti i contratti che disciplinano l operatività in strumenti/prodotti finanziari e/o servizi di investimento che costituiscono atti integrativi del presente contratto. Nel caso di cointestazione con facoltà per ciascuno dei cointestatari di operare disgiuntamente, l estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. La Banca potrà altresì recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Cliente e senza preavviso qualora non sussistano strumenti/prodotti finanziari in deposito e non siano state effettuate operazioni per un periodo pari o maggiore a dodici mesi. Gli impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso, sono trasmessi/eseguiti, ma la Banca non darà in nessun caso esecuzione alle disposizioni impartite dal Cliente durante il periodo di preavviso, qualora le stesse non possano essere regolate entro il suddetto termine. Divenuto efficace il recesso, cesserà la prestazione da parte della Banca di tutti i servizi che costituiscono oggetto del contratto. Art. 9 Invio della corrispondenza e documentazione relativa alle operazioni L invio della corrispondenza e della documentazione relativa alle operazioni eseguite nonché tutte le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca, ivi comprese quelle attinenti alle modifiche unilaterali, saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all atto dell apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto; potranno altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel caso in cui il Cliente sia titolare di servizi on line erogati dalla Banca. 4 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

6 Regolamento del contratto unico Qualora il rapporto sia intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. L attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere ogni documentazione comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l invio in forma cartacea. Nell ipotesi di cui al comma precedente, in caso di cointestazione la documentazione sopra indicata verrà inviata solo su supporto duraturo non cartaceo, anche se i servizi on line con accesso a specifica area riservata siano stati attivati da uno solo dei cointestatari e sarà conseguentemente resa disponibile solo al/ai cointestatario/i titolare/i del Servizio Self Bank, salva la facoltà per l altro/gli altri cointestatario/i di richiedere in qualunque momento l accensione di un servizio on line o l invio in forma cartacea all indirizzo di corrispondenza del rapporto. In caso di irreperibilità la Banca potrà inviare la corrispondenza e la documentazione sopra citate alla casa comunale del luogo in cui è sorto il rapporto, in cui il Cliente elegge a tal fine domicilio. Gli, le comunicazioni e le notifiche dirette alla Banca debbono pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Tutta la corrispondenza e le comunicazioni saranno redatte in lingua italiana. Art. 10 Trading on line valutazione di appropriatezza Quando le operazioni di investimento sono disposte dal Cliente mediante il canale del trading on line, le stesse vengono sempre disposte in autonomia dal Cliente stesso che a tal fine non si reca in filiale né ha alcun contatto diretto con il personale o eventuali promotori finanziari della Banca; in tale ipotesi, la Banca si limita ad effettuare la mera valutazione di appropriatezza ai sensi dell articolo 42 del Regolamento Intermediari e ai sensi dell art. 4 della Sezione II del presente Contratto. Il Cliente prende atto ed accetta che, in tal caso, qualora l operazione dal medesimo disposta risulti inappropriata, la Banca gliene darà informazione e il Cliente dovrà espressamente confermare la propria volontà di porre in essere l operazione. Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza nel caso sopra indicato viene effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni dallo stesso rese mediante compilazione del Questionario Adeguatezza-Appropriatezza in ordine alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni originariamente fornite. La Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente. Art. 11 Identificazione del Cliente e di altri soggetti autorizzati Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Art.12 Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca dovranno essere depositate presso la filiale ove è intrattenuto il rapporto. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati alla rappresentanza devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. In deroga all art c.c., la facoltà di rappresentanza potrà essere revocata anche da uno solo dei cointestatari, che dovrà informarne tempestivamente gli altri, con pieno effetto nei confronti degli stessi. Per contro, le richieste di modifica dei poteri di rappresentanza conferiti dovranno pervenire da tutti i cointestatari. L autorizzazione a disporre sul rapporto conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle stesse, saranno opponibili alla Banca a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Art.13 Cointestazione del rapporto I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Gli strumenti finanziari nominativi verranno intestati in conformità alle disposizioni impartite di volta in volta dal Cliente con riferimento alle singole operazioni. Art. 14 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, sarà necessario il concorso di tutti i cointestatari per disporre degli strumenti finanziari presenti nel deposito e per impartire. Art.15 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, i cointestatari si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, cosicché ciascuno dei cointestatari ha la facoltà di disporre di tutti gli strumenti finanziari depositati, indipendentemente dall intestazione degli stessi e di impartire sottoscrivendo la necessaria documentazione contrattuale - anche attraverso il servizio di trading on line, disciplinato da apposito e separato contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 3 della Sezione IV - con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito o per dar corso agli quando da uno di loro le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente degli strumenti finanziari nel rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti normative anche fiscali. 5 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

7 Regolamento del contratto unico Analogamente, lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell incapace, sempre e comunque nel rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti normative anche fiscali. Invece, la Banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari superstiti e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Nei casi di opposizione previsti nel presente articolo, la relativa comunicazione sarà opponibile alla Banca a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento. Art.16 Regolamento delle operazioni Le operazioni di accredito/addebito derivanti dal presente rapporto sono regolate, ove specificato, sul/sui conto/i corrente/i indicati all atto dell apertura del rapporto. Eventuali variazioni devono essere notificate alla Banca per iscritto. In caso di cointestazione la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari. In ogni caso, la comunicazione di variazione deve essere sottoscritta anche dagli intestatari del/i rapporto/i di conto corrente indicato/i. Art. 17 Esonero da responsabilità La Banca è esonerata da ogni responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella trasmissione ed esecuzione degli dovuti a: - interruzione anche temporanea o malfunzionamento delle linee di trasmissione degli e/o dei sistemi elettronici di comunicazione e di negoziazione o ad altre cause ad essa non imputabili o comunque non prevedibili (es. ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi); - causa di forza maggiore e/o eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza. Art. 18 Conflitti di interesse In relazione alle misure che la Banca ha adottato per l individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, che potrebbero insorgere tra la Banca ed il Cliente o tra clienti, il Cliente prende atto di quanto indicato nel documento Policy sui conflitti di interesse, redatto in forma sintetica ed allegato al presente contratto (All. n. 1.), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Tale Policy è comunque disponibile presso la Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca, fermo restando che, su richiesta del Cliente, la Banca fornirà, su supporto duraturo, maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse. In ogni caso, quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca, prima di agire per suo conto, lo informa chiaramente per iscritto della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse. L informativa di cui al comma precedente è fornita su supporto duraturo. Art. 19 Incentivi Con riferimento a compensi, commissioni o prestazioni non monetarie che la Banca percepisce da terzi in relazione alla prestazione dei servizi o attività di investimento o servizi accessori, il Cliente prende atto, accettandolo, di quanto indicato nel documento Policy sugli incentivi, allegato al presente contratto (All. n. 4.), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Cliente può comunque chiedere, anche successivamente, ulteriori dettagli in relazione alla Policy sugli incentivi e agli incentivi percepiti. La Banca si impegna a comunicare preventivamente all effettuazione delle singole operazioni informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere e/o pagare, rispetto a quelle a cui si riferisce la Policy sugli incentivi. Art. 20 Legge applicabile e Foro competente Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato nel presente contratto, il foro competente è alternativamente quello di Ancona, Macerata o Pesaro. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs n. 206, il foro esclusivamente competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. 6 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

8 Regolamento del contratto unico SEZIONE II VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DI PORTAFOGLIO - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI - OPERAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA Art. 1 Valutazione di adeguatezza di portafoglio La Banca, effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio sia quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti sia quando presta qualsiasi altro servizio di investimento, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 4 e all art.10 della Sezione I. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca affinché la stessa possa individuare il profilo del Cliente (di seguito, Profilo ), necessario per la valutazione di adeguatezza; a tal fine il Cliente, e in caso di contestazione ciascuno dei cointestatari, mediante compilazione del/i questionario/i (di seguito Questionario Appropriatezza-Adeguatezza ) che, nella versione di volta in volta sottoscritta costituisce/costituiscono parte integrante del presente Contratto, rilascia/rilasciano alla Banca informazioni in ordine a: conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e orizzonti temporali d investimento (di seguito Componenti). Il Cliente prende atto che la Banca, nell individuare il Profilo potrà tenere conto, oltre che delle informazioni fornitele, anche di ulteriori dati in proprio possesso. Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni originariamente fornite. La Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente. Qualora il Cliente - e, in caso di cointestazione, anche uno solo dei cointestatari - si rifiuti di compilare il Questionario Adeguatezza- Appropriatezza, la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio e si asterrà dal prestare tutti i servizi di investimento, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente. In ogni caso la Banca, con cadenza periodica, o comunque quando lo ritenga opportuno al fine di verificare l attualità del Profilo, invita il Cliente ad aggiornare/confermare le informazioni rese nel Questionario Adeguatezza-Appropriatezza e i dati in proprio possesso. In assenza di collaborazione del Cliente e, in caso di cointestazione, anche di uno solo dei cointestatari - la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio, si asterrà dal prestare il servizio di consulenza, e potrà astenersi dal prestare anche tutti gli altri servizi di investimento, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente. Non appena il Cliente avrà fornito informazioni aggiornate, la Banca tornerà ad effettuare la valutazione di adeguatezza di portafoglio e i servizi di investimento saranno nuovamente erogati. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio alla luce del Profilo, avendo riguardo ai rapporti in essere presso la Banca riferibili ai prodotti finanziari, con esclusione dei derivati non quotati, e alle gestioni patrimoniali (di seguito Prodotti ) e ai conti e depositi anche vincolati (unitamente ai Prodotti, di seguito Portafoglio ), aventi la medesima intestazione del presente Contratto; le operazioni in derivati non quotati sono escluse dalla valutazione di adeguatezza di portafoglio, in quanto, in relazione alle stesse, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza e presta la consulenza con riferimento alla singola operazione alla luce del Profilo del Cliente. Quando effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio la Banca pone in essere una serie di controlli, in particolar modo con riferimento alla complessità dei Prodotti, al rischio mercato del Portafoglio, al rischio di credito dei singoli Prodotti, al rischio di credito del Portafoglio e al rischio di liquidità del Portafoglio. La descrizione dei controlli, unitamente alle tipologie di Prodotti, conti e depositi anche vincolati che possono far parte del Portafoglio, sono riepilogati in un apposito documento disponibile presso le filiali della Banca, di cui il Cliente potrà prendere visione e ricevere copia gratuitamente. La valutazione di adeguatezza di portafoglio viene effettuata con riferimento al Profilo dell intestatario dei rapporti. In caso di Portafoglio costituito da rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza viene effettuata con riferimento al Profilo della cointestazione, determinato prudenzialmente attribuendo rilevanza ai valori più bassi di ciascuna delle sopra indicate Componenti dei Profili dei singoli cointestatari tenuto conto anche degli ulteriori dati in possesso della Banca. Pertanto il Cliente prende atto che la variazione del Profilo di uno dei cointestatari può comportare la variazione del Profilo della cointestazione con conseguenti risvolti sulla valutazione di adeguatezza di portafoglio effettuata dalla Banca. Resta inteso che la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio laddove non sia in possesso di tutti gli elementi necessari a valutare il rischio dello strumento/prodotto finanziario di terzi oggetto della valutazione stessa, fermo restando che in tal caso la Banca ne darà informativa al Cliente. Art. 2 Consulenza in materia di investimenti valutazione di adeguatezza di portafoglio La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca alla luce del Profilo del Cliente ed è finalizzata, previa valutazione di adeguatezza di portafoglio in un ottica di coerenza tra il Portafoglio e il Profilo, a fornire al Cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca, consigli o raccomandazioni personalizzate, con riferimento ad una o più operazioni di investimento/disinvestimento relative a Prodotti; la consulenza della Banca potrà prescindere dalla valutazione di adeguatezza quando non abbia ad oggetto Prodotti. La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca funzionalmente agli altri servizi di investimento disciplinati nel presente Contratto e al servizio di gestione patrimoniale. La consulenza può avere ad oggetto il consiglio di comprare, sottoscrivere, mantenere o disinvestire, fermo restando che ogni decisione è di esclusiva competenza del Cliente. La Banca presta sistematicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti con riferimento a: - distribuzione e vendita al Cliente di Prodotti della Banca; - collocamento di OICR e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, da parte della Banca stessa. Il servizio di consulenza è prestato dalla Banca presso le proprie filiali anche tramite canali telefonici o fuori sede tramite Promotori Finanziari; la Banca si riserva di prestare consulenza anche tramite canali telematici, ove ne abbia attivata la relativa funzionalità e qualora ciò risulti appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra la Banca stessa e il Cliente. La Banca non presta consulenza in materia di investimenti tramite il canale del Trading on line. Quando presta consulenza in materia di investimenti, la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate prevalentemente con riferimento alla distribuzione e alla vendita al Cliente di Prodotti della Banca stessa, nonché agli OICR e ai prodotti finanziari assicurativi dalla stessa collocati o distribuiti. 7 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

9 Regolamento del contratto unico La Banca, all esito della valutazione di adeguatezza di portafoglio in un ottica di coerenza tra il Portafoglio e il Profilo, consegna al Cliente la rendicontazione della consulenza in materia di investimenti fornita (di seguito Raccomandazione ). La consulenza riportata nella Raccomandazione deve sempre essere intesa come unitaria, anche qualora sia relativa a più operazioni, ha la validità temporale ivi indicata e fa riferimento alla situazione del Portafoglio esistente nel momento in cui il servizio di consulenza in materia di investimenti viene fornito. Ove il Cliente intenda pertanto dar attuazione alla consulenza riportata nella Raccomandazione, dovrà porre in essere tutte le operazioni ivi riportate entro il termine di validità indicato. Qualora il Cliente non attui integralmente la consulenza riportata nella Raccomandazione entro il relativo termine di validità, le operazioni dal medesimo eventualmente disposte entro tale termine devono intendersi poste in essere al di fuori della consulenza in materia di investimenti prestata dalla Banca. La consulenza riportata nella Raccomandazione perde efficacia nel caso in cui durante il termine di validità della stessa venga fornita dalla Banca una nuova Raccomandazione o nel caso in cui, durante tale termine, il Cliente richieda di effettuare operazioni ai sensi del successivo articolo 3. Nel caso in cui intervengano eventi, ivi comprese le operazioni di cui al successivo articolo 4, che modifichino in qualsiasi modo il Portafoglio sulla base del quale è stata formulata la consulenza riportata nella Raccomandazione, l esito della valutazione di adeguatezza potrebbe risultare non più attuale. La consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e non sussiste quindi in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente o guadagni inferiori alle sue aspettative. Il Cliente prende atto che, in caso di delega ad operare sul dossier titoli, la consulenza non viene erogata al delegato. Art. 3 Operazioni richieste dal Cliente al di fuori del servizio di consulenza in materia di investimenti: valutazione di adeguatezza di portafoglio Quando presta i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione su richiesta del Cliente la Banca, pur senza prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, nell interesse del Cliente effettua comunque la valutazione di adeguatezza di portafoglio, secondo le regole riportate nell articolo 1 della presente Sezione. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio solo con riferimento ad operazioni che il Cliente richiede in filiale, anche tramite canali telefonici, o ai Promotori finanziari, con esclusione degli impartiti mediante il canale del servizio di trading on line. Qualora la valutazione di adeguatezza di portafoglio delle operazioni richieste dai Clienti abbia esito negativo, la Banca avvertirà il Cliente dei motivi che determinano l inadeguatezza dell operazione, ivi compresa l eventuale insufficienza del livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi che lo strumento richiesto comporta. Il Cliente, qualora ritenga di dare comunque corso all operazione, potrà procedere di propria iniziativa, confermando espressamente la propria volontà di porre in essere l operazione. Fermo quanto sopra, nel caso di delegato all operatività sul dossier titoli acceso in forza del presente contratto, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio di cui al presente articolo avendo riguardo al Profilo e al Portafoglio del Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che il delegato potrebbe pertanto trovarsi in condizione di acquisire elementi informativi riferibili anche a rapporti rispetto ai quali non è stato delegato ad operare. Resta inteso che quando le operazioni richieste dal Cliente sono relative a: - distribuzione, vendita al Cliente di Prodotti della Banca, - collocamento di OICR e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, da parte della Banca stessa, la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti. Art. 4 Valutazione di appropriatezza La Banca si limita ad effettuare la sola valutazione di appropriatezza (verifica che il cliente abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi che lo strumento richiesto comporta) ai sensi del Regolamento Intermediari nei seguenti casi: - quando le operazioni di investimento sono disposte dal Cliente mediante il canale del trading on line, ai sensi dell art. 10 della Sezione I; - laddove, quando presta un servizio di investimento diverso dalla consulenza in materia di investimenti, si trovi nell impossibilità di effettuare la valutazione di adeguatezza di portafoglio, fermo restando che in tal caso la Banca ne darà informativa al Cliente: o in quanto non sia in possesso di tutti gli elementi necessari a valutare il rischio del Prodotto di terzi oggetto dell operazione richiesta dal Cliente; o per problemi di ordine tecnico o comunque per impedimenti o ostacoli che non possano essere superati. Il Cliente prende atto ed accetta che nei casi sopra citati, qualora l operazione risulti inappropriata, la Banca gliene darà informazione e il Cliente dovrà espressamente confermare la propria volontà di porre in essere l operazione. Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza viene effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni dallo stesso rese mediante compilazione del Questionario Adeguatezza-Appropriatezza in ordine alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni originariamente fornite. La Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente. Qualora il Cliente - e, in caso di cointestazione, anche uno solo dei cointestatari - si rifiuti di compilare il Questionario Adeguatezza- Appropriatezza, la Banca non effettuerà la valutazione di appropriatezza e si asterrà dal prestare i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione su richiesta del Cliente, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente. In ogni caso la Banca, con cadenza periodica, o comunque quando lo ritenga opportuno al fine di verificare l attualità del Profilo, invita il Cliente ad aggiornare/confermare le informazioni rese nel Questionario Adeguatezza-Appropriatezza e i dati in proprio 8 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

10 Regolamento del contratto unico possesso. In assenza di collaborazione del Cliente e, in caso di cointestazione, anche di uno solo dei cointestatari - la Banca non effettuerà la valutazione di appropriatezza e potrà astenersi dal prestare i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione su richiesta del Cliente, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente. Non appena il Cliente avrà fornito informazioni aggiornate, la Banca tornerà ad effettuare la valutazione di appropriatezza e i servizi di investimento saranno nuovamente erogati. La valutazione di appropriatezza viene effettuata con riferimento al Profilo dell intestatario dei rapporti. In caso di Portafoglio costituito da rapporti cointestati, la valutazione di appropriatezza viene effettuata con riferimento all esperienza e conoscenza in materia di investimenti che caratterizza il Profilo della cointestazione, determinato prudenzialmente attribuendo rilevanza ai valori più bassi di ciascuna delle sopra indicate Componenti dei Profili dei singoli cointestatari tenuto conto anche degli ulteriori dati in possesso della Banca. Pertanto il Cliente prende atto che la variazione dell esperienza e conoscenza in materia di investimenti di uno dei cointestatari può comportare la variazione del Profilo della cointestazione con conseguenti risvolti sulla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca. SEZIONE III NORME PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 Identificazione degli strumenti finanziari Ove oggetto del deposito siano strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per la loro identificazione. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, la consegna dei titoli è sostituita a tutti gli effetti dalla registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca ed il relativo trasferimento, ritiro o vincolo potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui al Titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativa normativa di attuazione, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. Art. 2 Svolgimento del Servizio di deposito a custodia e amministrazione La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in genere provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all esecuzione dell operazione per conto dello stesso previo versamento dei fondi eventualmente occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile e/o dei fondi, la Banca, entro l ultimo giorno utile, provvede all esercizio del diritto di opzione, nel caso di aumento di capitale gratuito e a curare la vendita del diritto di opzione stesso per conto del Cliente, nel caso di aumento di capitale a titolo oneroso. Per gli strumenti finanziari non quotati nelle borse italiane, il Cliente è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza. In ogni caso, per le ipotesi di cui al successivo art. 4 la Banca è responsabile nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione dei subdepositari e per le conseguenze che l eventuale insolvenza di questi ultimi determini per il Cliente. La Banca potrà utilizzare per proprio conto o per conto di un altro cliente, previo accordo scritto, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio; in tal caso fornirà a quest ultimo in tempo utile informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano. Ove il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta attraverso appositi conti accesi dalla Banca presso i soggetti indicati al successivo art. 4. L attività svolta dai sub-depositari viene periodicamente monitorata dalla Banca al fine di appurare la perdurante efficienza del servizio. Art. 3 Modalità per il ritiro degli strumenti finanziari cartacei Il Cliente può procedere al ritiro parziale o totale degli strumenti finanziari con preavviso scritto alla Banca di almeno otto giorni. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l avviso deve essere rinnovato. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati a norma del successivo art. 4 della presente Sezione, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente occorrente, tenendo conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli organismi subdepositari. Art. 4 Subdeposito degli strumenti finanziari La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari. Detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. In relazione ai suddetti strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte tramite la Banca dei diritti inerenti ai medesimi strumenti finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati. Resta comunque ferma, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati, la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente. La Banca aderisce al Fondo Interbancario della Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. La Banca ha adottato le misure previste dalla normativa al fine di ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun Cliente, nonché per la selezione dei depositari e subdepositari. 9 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

11 Regolamento del contratto unico Art. 5 Custodia deposito La Banca ha la facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del Cliente. Art. 6 Invio dell estratto conto La Banca invierà almeno annualmente al Cliente una posizione degli strumenti finanziari in deposito, salvo che il Cliente chieda per iscritto di ricevere tale posizione con cadenza semestrale. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz altro riconosciuta esatta ed approvata. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell estratto conto; entro il medesimo termine, la Banca avrà facoltà di rettificare di propria iniziativa la posizione. SEZIONE IV NORME PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI Art. 1 Conferimento Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, di norma, gli sono impartiti alla Banca per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati e registrati in Italia. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. I Clienti classificati come professionali potranno validamente impartire tramite o telefax. Qualora gli vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente ai sensi dell art. 57 del Regolamento Intermediari. Il Cliente prende atto altresì che, in applicazione delle vigenti norme di legge o di regolamento, si potrebbe presentare la necessità di integrare, preventivamente o successivamente, la disposizione telefonica con ulteriore documentazione. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. I promotori finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale gli stessi promotori operano ovvero al soggetto i cui servizi, titoli o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. È fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. È in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata e motivata comunicazione al Cliente stesso. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. La Banca effettua un uso corretto delle informazioni relative a in attesa di esecuzione, avendo cura di adottare misure ragionevoli per impedire l uso scorretto di tali informazioni da parte dei soggetti rilevanti, individuati dal Regolamento adottato ai sensi dell art. 6, comma 2 bis del TUF. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presente sezione sono immessi nel deposito amministrato in essere presso la Banca, come disciplinato dalle disposizioni del presente contratto. Art. 2 Strategia di esecuzione e trasmissione degli La Banca, allorché esegue, negozia o trasmette, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, assicurando una trattazione rapida, corretta ed efficace. A tal fine la Banca ha elaborato una Strategia di esecuzione e trasmissione degli tesa ad individuare le sedi di esecuzione migliori tra cui orientare la propria scelta, tenendo conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura dell ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente alla sua esecuzione o trasmissione e valutando tali fattori alla luce delle caratteristiche del Cliente, dell ordine, degli strumenti finanziari che ne costituiscono l oggetto e delle possibili sedi di esecuzione. Un documento che illustra tale Strategia è allegato al presente contratto (All. n. 5.), per farne parte integrante e sostanziale, ed il Cliente dichiara di accettarne integralmente il contenuto. L obbligo di eseguire l ordine alle condizioni migliori non sussiste nei confronti delle controparti qualificate. In ogni caso, ogni qualvolta il Cliente abbia impartito istruzioni specifiche, per iscritto o telefonicamente, la Banca eseguirà l ordine attenendosi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, anche in deroga alla propria Strategia di esecuzione e di trasmissione degli : in tale ipotesi potrebbe risultare pregiudicato il conseguimento del miglior risultato possibile. La Banca avrà adempiuto al proprio obbligo di esecuzione degli alle condizioni migliori quando possa dimostrare di aver agito nel rispetto della Strategia di esecuzione e di trasmissione degli prescelta e preventivamente accettata dal Cliente. Art. 3 Trasmissione mediante il servizio di trading on line Il Cliente potrà richiedere alla Banca, mediante sottoscrizione di ulteriore e separato contratto, di svolgere attività di trading on line, al fine di effettuare per via telematica operazioni a distanza a valere sui rapporti indicati in sede di sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di rapporto cointestato con firma disgiunta, il servizio di trading on line potrà essere attivato solamente da uno dei cointestatari, con impossibilità per gli altri di richiedere l attivazione dell analogo servizio in via autonoma, in relazione ai medesimi depositi a custodia. Il servizio di trading on line non potrà essere attivato, in ogni caso, per i rapporti cointestati a firma congiunta. 10 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

12 Regolamento del contratto unico Il servizio di trading on line potrà essere attivato anche dalla persona autorizzata alla rappresentanza in relazione al deposito a custodia di riferimento, con conseguente impossibilità per l intestatario o gli intestatari di richiedere l attivazione dell analogo servizio in via autonoma, in relazione al medesimo deposito a custodia. Art. 4 Garanzie relative alle operazioni richieste L'esecuzione degli di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Art. 5 Variabilità del valore degli investimenti effettuati Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 6 Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati Con riguardo agli relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai Titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: il rischio di non essere facilmente liquidabili; la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 7 Vendite allo scoperto Per gli di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni. Art. 8 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all art. 1, comma 3. del TUF e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che: il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; l investimento effettuato su tali strumenti comporta l assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili; la soglia delle perdite indicata nel presente contratto si riferisce unicamente agli strumenti finanziari derivati quotati e sarà calcolata sulla controvalorizzazione della posizione complessiva. Art. 9 Documentazione delle operazioni eseguite La Banca fornisce al Cliente il rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati. Ai sensi dell art. 53 del Regolamento Intermediari, nella prestazione dei servizi di esecuzione di, ricezione e, nonché collocamento, ivi inclusa l offerta fuori sede: a) la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine; b) nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia un avviso su supporto duraturo a conferma dell esecuzione dell ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo. Le disposizioni previste dal precedente comma 2 lettera b) non trovano applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente al dettaglio da un soggetto diverso dalla Banca. SEZIONE V NORME PARTICOLARI PER IL COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E LA DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI Art. 1 Conferimento degli Gli sono impartiti alla Banca per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati e registrati in Italia. All'atto del ricevimento dell ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. I promotori finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale gli stessi promotori operano ovvero al soggetto i cui servizi, titoli o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. È fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. Il Cliente prende atto che l ordine dovrà essere impartito nel rispetto dei termini e delle modalità previste dai documenti inerenti l offerta e/o il collocamento, di cui al successivo art. 2. La Banca, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati al collocamento gli conferiti dal Cliente. Art. 2 Prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari e dell attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi La Banca, allorché presta il servizio di collocamento di strumenti finanziari e l attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi, si attiene alle disposizioni dettate dall offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il collocamento ed 11 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

13 Regolamento del contratto unico indicate nel regolamento di collocamento o nel prospetto informativo degli strumenti finanziari/prodotti finanziari assicurativi di volta in volta collocati/distribuiti. Tali documenti saranno messi a disposizione della clientela nei modi e nei tempi ivi previsti. In ogni caso, la Banca impronta il proprio comportamento al generale principio di correttezza nei confronti del cliente, volto a tutelarne al meglio le ragioni. Nell ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari e dell attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi, le componenti di servizio che la Banca offre alla propria clientela possono essere declinate come segue: selezione ed aggiornamento, sulla base di procedure e processi predefiniti, della gamma di strumenti finanziari offerti alla clientela, attraverso l individuazione e l ampliamento delle possibilità di investimento a cui il cliente può accedere, nell ottica di una continua evoluzione e miglioramento del servizio erogato; assistenza in fase pre-contrattuale, attraverso l illustrazione delle caratteristiche del tipo di strumento finanziario o prodotto finanziario assicurativo, in coerenza con la conoscenza e l esperienza del Cliente, e dell ulteriore documentazione contrattuale ed accessoria prodromica alla prestazione del servizio; assistenza continuativa, a seguito della conclusione dell operazione. Tale assistenza si concretizza nella fornitura al Cliente dell elenco periodico delle posizioni dal medesimo detenute, nonché, su richiesta del Cliente e/o su iniziativa della Banca, di ulteriori dettagli ed informazioni circa l andamento delle posizioni stesse e gli elementi essenziali ad esse relativi. La remunerazione del servizio di collocamento, qualificato nei termini sopra descritti ed al quale si sommano gli oneri di struttura che la Banca sostiene a fronte dell erogazione del servizio stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: personale dedicato, componenti tecnologiche, formazione iniziale e periodica del personale, acquisizione e manutenzione delle informazioni necessarie ai sensi di legge), viene corrisposta direttamente dall emittente lo strumento finanziario/prodotto finanziario assicurativo e si sostanzia nelle utilità indicate nell allegata Policy sugli incentivi (All. n. 4), alla quale si rimanda per ogni ulteriore specifica. Le condizioni economiche applicate saranno quelle relative al singolo strumento finanziario o prodotto finanziario assicurativo collocato/ distribuito. Art. 3 Variabilità del valore degli investimenti effettuati Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 4 Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati Con riguardo al collocamento di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai Titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: il rischio di non essere facilmente liquidabili; la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 5 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all art. 1, comma 3 del TUF e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che: il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; l investimento effettuato su tali strumenti comporta l assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili; la soglia delle perdite indicata nel presente contratto si riferisce unicamente agli strumenti finanziari derivati quotati. Art. 6 Documentazione della prestazione del servizio di collocamento e della distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi La Banca fornisce al Cliente il rendiconto del servizio prestato, comprendente, se del caso, il costo delle operazioni o del servizio prestato. Ai sensi dell art. 53 del Regolamento Intermediari, nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l offerta fuori sede: a) la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine; b) nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia un avviso su supporto duraturo a conferma dell esecuzione dell ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo. Le disposizioni previste dal precedente comma 2 lettera b) non trovano applicazione quando la conferma contenga le stesse informazioni di un altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente al dettaglio dall emittente o da un soggetto diverso dalla Banca. In ogni caso, con riferimento alle quote o azioni di OICR o prodotti finanziari assicurativi eseguiti periodicamente, la Banca invia al Cliente al dettaglio la documentazione relativa, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e in conformità ai documenti informativi di cui al precedente art. 2. SEZIONE VI - NORME PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE Art. 1 Oggetto e durata delle operazioni pronti contro termine Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata, comunque non superiore a sei mesi e possono avere ad oggetto soltanto titoli di Stato al portatore, obbligazioni non convertibili italiane e/o estere e certificati di deposito. Art. 2 Natura ed effetti dell operazione di pronti contro termine Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti degli strumenti finanziari di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine degli strumenti finanziari medesimi posta in essere tra il Cliente e la Banca. Resta inteso che la 12 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

14 Regolamento del contratto unico vendita a termine ha effetti obbligatori, per cui gli strumenti finanziari oggetto dell operazione restano nella proprietà del Cliente fino alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima. I diritti accessori agli strumenti finanziari spettano al Cliente. Art. 3 Pagamento del prezzo nella vendita a pronti Il Cliente è tenuto a versare alla Banca un prezzo in denaro riferito al controvalore degli strumenti finanziari acquistati e stabilito all atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto corrente indicato nel presente contratto, per un importo corrispondente al prezzo pattuito. Art. 4 Consegna degli strumenti finanziari e pagamento del prezzo nella vendita a termine Alla scadenza prevista per l esecuzione della vendita a termine, il Cliente deve trasferire alla Banca strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli acquistati a seguito dell operazione a pronti, ricevendo contestualmente il pagamento del prezzo allo stesso dovuto nell ammontare stabilito all atto della conclusione della vendita a termine. In caso di inadempimento, da parte del Cliente, degli obblighi di restituzione di cui al capoverso precedente, la Banca provvederà ad acquistare gli strumenti finanziari in questione ai sensi dell art.1516 c.c. Art. 5 Condizione risolutiva per le operazioni di pronti contro termine La Banca ha facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi dell art c.c., di tutti i contratti di pronti contro termine in essere in ciascuna delle seguenti ipotesi: il verificarsi di una delle situazioni di cui all art.1186 c.c.; il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca; l inadempimento degli obblighi di restituzione degli strumenti finanziari derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore. La risoluzione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata R/R al Cliente il quale, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuto ad adempiere all obbligo di restituzione degli strumenti finanziari entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno subito. Art. 6 Remunerazione delle operazioni di pronti contro termine. La remunerazione dei contratti di pronti contro termine è costituita dall importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. Art. 7 Documentazione delle operazioni eseguite La Banca fornisce al Cliente il rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati. Ai sensi dell art. 53 del Regolamento Intermediari, nella prestazione dei servizi di esecuzione di, ricezione e, nonché collocamento, ivi inclusa l offerta fuori sede: a) la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine; b) nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia un avviso su supporto duraturo a conferma dell esecuzione dell ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal medesimo. Le disposizioni previste dal precedente comma 2 lettera b) non trovano applicazione quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente al dettaglio da un soggetto diverso dalla Banca. SEZ. VII DISPOSIZIONI FINALI I documenti allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto medesimo. Le disposizioni contenute nelle Sezioni II, III, IV e V del Regolamento, contenenti la disciplina particolare dei singoli servizi, prevalgono, ove difformi, sulle norme generali di cui alla Sezione I. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle informazioni sulla Banca, sui suoi servizi, sulla classificazione della clientela e sugli strumenti finanziari. Il Cliente accetta integralmente il contenuto del presente contratto, di cui dichiara di aver ricevuto copia. 13 di 13 Data 02/01/2014 Versione n. 2

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16 All. 1 Policy sui conflitti di interesse Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria per la gestione dei conflitti d interesse 1. Introduzione Banca Marche nel normale esercizio della propria attività e nell erogazione dei propri molteplici servizi, può trovarsi in situazione di potenziali conflitti d interesse che possono insorgere tra la Banca (incluse le società appartenenti al Gruppo Bancario Banca delle Marche, i rispettivi soggetti rilevanti e quelli con cui sussiste un legame di controllo) e i suoi clienti ovvero tra i clienti stessi, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività d investimento, servizio accessorio o combinazione di tali servizi, o al momento della distribuzione di prodotti finanziari. Il presente documento sintetizza le misure organizzative e amministrative adottate da Banca Marche ai fini dell identificazione e della gestione dei conflitti di interesse, per evitare che questi possano danneggiare gli interessi dei clienti. L Alta Direzione della Banca ha la responsabilità di garantire l efficacia dei sistemi, dei controlli e delle procedure adottati per identificare e gestire i conflitti d interesse che potrebbero insorgere. A tale scopo, l Alta Direzione della Banca attribuisce alle competenti funzioni aziendali il compito di identificare e monitorare i conflitti d interesse attuali o potenziali. 2. Ambito Il presente documento si riferisce ai conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, che possono insorgere tra: - la Banca e i suoi clienti, - i soggetti rilevanti e uno o più clienti 1 ; - soggetti aventi con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto e uno o più clienti; - due distinti clienti; sussistono quando la Banca, i soggetti rilevanti o quelli aventi con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto: - possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente; - siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; - abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; - svolgano la medesima attività del cliente; - ricevano o possano ricevere da un soggetto diverso dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 3. Potenziali conflitti d interesse in Banca Marche In Banca Marche i conflitti di interesse possono insorgere in relazione alla prestazione dei seguenti Servizi o Attività di Investimento o Servizi Accessori: 1. negoziazione per conto proprio: attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a dei clienti; 2. gestione del portafoglio: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti; 3. consulenza in materia di investimenti: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario; 4. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; 5. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; 6. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. Di seguito si fornisce un elenco sintetico delle attività che, nell espletamento dei Servizi o Attività di investimento o Servizi Accessori sopra indicati, implicano situazioni di conflitti di interesse: prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati in misura rilevante, qualora tali strumenti siano utilizzati per rimborsare in tutto o in parte il finanziamento; prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del gruppo, da soggetti terzi finanziati o partecipati in misura rilevante; collocamento semplice, anche con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati, anche da parte di società del gruppo, altri servizi accessori; 1 Per soggetto rilevante si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: 1) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, dirigenti o promotori finanziari dell intermediario; 2) dipendenti dell intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; 3) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario. 1 di 2 Data 30/10/2013 Versione n. 2

17 All. 1 Policy sui conflitti di interesse prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di consulenza in materia di investimenti contestuale ad un attività di trading proprietario avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari; percepimento di commissioni o di altre forme di remunerazione anche di natura non monetaria, da società terze, in relazione all attività di collocamento di strumenti finanziari e all attività di distribuzione di prodotti finanziari. 4. Interventi di mitigazione La Banca adotta provvedimenti che consentono di gestire l eventuale insorgere dei conflitti d interesse, attraverso: la separatezza organizzativa delle strutture, finalizzata a garantire che i segmenti di business agiscano in totale indipendenza; la separatezza informativa, orientata a rendere le informazioni presenti nel sistema informativo aziendale accessibili solo al personale della struttura che presta lo specifico servizio; l adozione di disposizioni concernenti il comportamento, che i soggetti rilevanti, in particolare i dipendenti, sono tenuti a rispettare, in materia di investimenti su strumenti finanziari e di linee di condotta (codice etico, codice internal dealing, codice di comportamento, regolamento gestione dell informazione privilegiata ); l istituzione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate; la gestione di un elenco di strumenti finanziari sui quali l operatività dei soggetti rilevanti e dei dipendenti è sottoposta a determinati vincoli e controlli (restricted list e watch list); la definizione di un sistema incentivante per il personale basato su una pluralità di elementi di valutazione e configurato in modo tale da non rappresentare, nel concreto, un elemento rilevante ai fine della disciplina in esame; l adozione di misure volte ad assicurare a tutti i soggetti che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d interesse, la conoscenza delle procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni; l adozione di una policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti; la presenza di regole interne che originano processi strutturati e sottoposti a verifica da parte degli organi di controllo di terzo livello; l adozione di un execution policy all interno della quale si definisce una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ; l adozione di una policy per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. La Banca controlla regolarmente l efficacia delle misure adottate al fine di individuare e correggere prontamente eventuali carenze. 5. Disclosure sui conflitti di interesse La Banca ha adottato le sopra indicate disposizioni organizzative o amministrative volte alla migliore gestione dei conflitti di interesse, ma non può escludere in via assoluta che, nella prestazione di particolari Servizi di investimento, aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato. Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa si informa che: - la Banca, nella prestazione dei Servizi di investimento si trova in una situazione di conflitto di interessi, quando gli strumenti finanziari, oggetto di tali Servizi, siano emessi dalla Banca, da società del Gruppo Bancario o da soggetti partecipati/finanziati in misura rilevante dalla Banca stessa. In ogni caso, la Banca informa chiaramente i propri Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti del conflitto. 6. Registro dei conflitti La Banca istituisce e aggiorna periodicamente un registro all interno del quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere, nel caso di un servizio o di una attività in corso, un conflitto d interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Le informazioni contenute all interno del registro aiutano a identificare e gestire efficacemente tutti i potenziali conflitti d interesse. La presente policy è disponibile su richiesta presso la Direzione Generale di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, Via Ghislieri, Jesi (AN), presso tutte le filiali ed è accessibile sul sito della Banca all indirizzo Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria si riserva il diritto di modificare o ampliare il presente documento. * * * Eventuali variazioni che dovessero essere apportate alla presente Policy verranno rese disponibili presso le filiali della Banca e da questa diffuse con tempestività attraverso pubblicazione sul proprio sito Web ( 2 di 2 Data 30/10/2013 Versione n. 2

18 INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI All. 2 Informazioni sugli strumenti finanziari SEZIONE I PRINCIPALI RISCHI COLLEGATI ALL INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. I risparmiatori che investono in strumenti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende l incertezza che circonda i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l utile atteso dell operazione, ma anche la variazione del valore impiegato, ovvero la possibilità che al termine dell operazione finanziaria l investitore incassi una cifra inferiore all investimento iniziale. E necessario pertanto porre attenzione ai seguenti principali fattori di rischio, tenendo presente che per ogni categoria di strumento possono presentarsi una o più tipologie di rischio. Rischio tasso di interesse; Rischio cambio; Rischio prezzo; Rischio liquidità; Rischio emittente; Rischio paese; Rischio controparte; Altri rischi generali. DESCRIZIONE PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO A) Rischio tasso di interesse Il rischio tasso di interesse consiste nell eventualità che variazioni nel livello dei tassi influenzino negativamente il valore o il rendimento del proprio investimento, e riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato, obbligazioni) e i derivati che hanno come sottostante titoli di debito o tassi di interesse. Può essere distinto in: rischio di variazione del tasso: ad ogni modifica dei tassi di interesse si ha una variazione diretta della cedola degli strumenti a tasso variabile (la cui cedola è indicizzata ai tassi di mercato, ad esempio all euribor 3 mesi); in altre parole, se i tassi di interesse aumentano, aumenterà l ammontare dei flussi cedolari ricavati dall investimento, mentre se i tassi diminuiscono, diminuirà l ammontare delle cedole incassate. rischio di variazione del prezzo: ogni variazione dei tassi di interesse determina un effetto inverso sul prezzo dei titoli di debito. Infatti, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato subiscono una perdita di valore. Viceversa, se i tassi di interesse diminuiscono, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato hanno un vantaggio che si esprime in un aumento di valore. Tale rischio è molto ridotto per gli strumenti a tasso variabile che prevedono il pagamento di interessi variabili nel corso della loro vita B) Rischio cambio Qualora le attività finanziarie di un investitore siano espresse in una valuta diversa da quella di riferimento per l investitore (nel nostro caso l euro), esso è esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio. Un aumento di valore della valuta dell investimento rispetto all euro influirebbe positivamente sul rendimento dell operazione, in quanto le somme rivenienti dall operazione sarebbero convertite in un importo in euro maggiore. C) Rischio prezzo Il rischio prezzo sorge dalla possibilità di movimenti indesiderati del valore degli strumenti finanziari, e riguarda in particolare l andamento dei corsi dei titoli azionari, dei derivati con caratteristiche ad essi assimilabili (Covered Warrant, Warrant, Certificates, Futures su indici azionari) e degli strumenti di risparmio gestito. D) Rischio liquidità Il rischio di liquidità fa riferimento a quelle situazioni in cui il detentore di strumenti finanziari potrebbe trovarsi nell impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente (o, per strumenti che prevedano una durata contrattuale, prima della sua naturale scadenza) a meno di accettare che l eventuale vendita avvenga ad un prezzo non conveniente, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di acquisto, causando così delle perdite in conto capitale. Pertanto, prima di effettuare l investimento, il risparmiatore deve avere ben presente le proprie esigenze future di liquidità in modo che siano il linea con le caratteristiche degli strumenti finanziari interessati e dei mercati in cui sono scambiati. E) Rischio emittente Il rischio emittente riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato e obbligazioni) e fa riferimento all incapacità del debitore di soddisfare i propri impegni contrattuali, ovvero di pagare le cedole maturate o di rimborsare il capitale a scadenza. Rappresenta quindi una particolare accezione di rischio di credito. Quanto maggiore è la rischiosità attribuita all emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l emittente dovrà corrispondere a fronte dei propri strumenti di debito. Uno strumento utile per valutare il rischio emittente di un obbligazione è l eventuale presenza del rating assegnato al titolo o alla società debitrice da specifiche agenzie, quali ad esempio Moody s, Standard & Poor s o Fitch. Il rating rappresenta un voto attribuito da apposite società e rappresenta l affidabilità creditizia dell emittente. Per attribuire il rating vengono osservate numerose variabili: per i Titoli di Stato si considerano il deficit di bilancio, il livello della spesa pubblica e della produzione interna, nonché lo stato della bilancia dei pagamenti; per le obbligazioni emesse da soggetti privati si osservano la natura dell attività, il grado di diversificazione ed internazionalizzazione dell azienda, la sua posizione competitiva, il tasso di crescita del business, le caratteristiche dei settori in cui la stessa opera, la situazione finanziaria e la capacità del management. 1 di 9 Data 30/10/2013 Versione n. 2

19 All. 2 Informazioni sugli strumenti finanziari I rating assegnati da tali società sono codificati in una scala di valori, in cui è possibile individuare i livelli considerati di qualità adeguata, che prendono il nome di Investment Grade. Ad esempio, nella scala adottata da Standard & Poor s, gli emittenti di più alto livello sono classificati come AAA, mentre sono Investment Grade tutti i soggetti classificati da AAA a BBB-. I soggetti con livelli inferiori sono chiamati High Yield (in questo caso gli investimenti sono da considerarsi più speculativi). Quindi, il rischio emittente è particolarmente basso nel caso di titoli di Stato di paesi Investment Grade e di obbligazioni emesse da Organismi Sovranazionali (quali ad esempio Bei, Birs, Council of Europe, World bank, ecc.), ed è ridotto per le altre obbligazioni Investment Grade. Durante la vita del titolo, un peggioramento della situazione finanziaria dell emittente o del rating può comportare una diminuzione del prezzo del titolo. F) Rischio paese Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare gli impegni finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, ecc.). Rientrano nella categoria rischio paese anche le eventualità di espropri, nazionalizzazioni, confische, moratorie e altre misure che il governo locale decide di intraprendere anche a danno delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni. Un indicatore del rischio paese è il rating del paese dell emittente, nel caso di titoli di debito (vedi il rischio emittente). In particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating Investment Grade e, in generale, nei paesi dell area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi emergenti. G) Rischio controparte E il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi dell insolvenza della controparte, le transazioni poste in essere con essa hanno un valore positivo, o se è pregiudicato lo scambio di pagamenti o strumenti finanziari (o merci) contro pagamenti. E tipicamente presente nei contratti derivati non quotati. H) Altri rischi generali Sono quei rischi riconducibili a eventi quali: insolvenza dell'intermediario La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. sistemi elettronici di negoziazione I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi. SEZIONE II - Categorie di strumenti e prodotti finanziari Possiamo suddividere gli strumenti e prodotti finanziari nelle seguenti macrocategorie: Certificati di deposito; Pronti contro termine; Titoli di Stato; Titoli obbligazionari; Azioni; Covered Warrant, Warrant e Certificates; Derivati. A questi si aggiungono prodotti di gestione del risparmio gestito quali: O.I.C.R (Fondi mobiliari, ETF, SICAV e Fondi Immobiliari); Gestioni Patrimoniali; Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. DESCRIZIONE DELLE MACRO CATEGORIE 1. Certificati di deposito 2 di 9 Data 30/10/2013 Versione n. 2

20 All. 2 Informazioni sugli strumenti finanziari La sottoscrizione del certificato di deposito in Euro consente al risparmiatore di investire la propria disponibilità finanziaria, con la certezza di poter beneficiare di un tasso annuo nominale fisso ed il rimborso del capitale (inizialmente versato) alla scadenza del vincolo. Il certificato è rappresentativo di un deposito bancario vincolato e può essere nominativo o al portatore. Rientrano in tale categoria anche i certificati in valuta estera, sottoscritti in abbinamento ad un derivato di tipo DCS (Domestic Currency Swap) che annulla il rischio cambio. La sottoscrizione del titolo comporta i seguenti fattori di rischio: Rischio di tasso: l investitore al momento della conclusione dell operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i certificati di deposito, tale rischio ha un entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso. Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l investitore non potrà procedere alla liquidazione dell investimento prima della scadenza. Rischio emittente: acquistando il presente titolo si diviene finanziatori dell emittente (Banca Marche), assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi. 2. Pronti contro termine Le operazioni di pronti contro termine si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente, ed una contestuale vendita a termine (ovvero ad una data definita, non oltre i 6 mesi) dei titoli medesimi, posta in essere dal cliente alla Banca. Possono avere ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni italiane o estere non convertibili, certificati di deposito. La differenza tra il prezzo dell acquisto a pronti dalla Banca e il prezzo della contestuale vendita a termine degli stessi titoli (ovviamente maggiore), costituisce il rendimento lordo per l'investitore. La sottoscrizione dell operazione comporta i seguenti fattori di rischio: Rischio di tasso: l investitore al momento della conclusione dell operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i pronti contro termine, tale rischio ha un entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso. Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l investitore non potrà procedere alla liquidazione dell investimento prima della scadenza. Rischio emittente: con tale operazione si diviene finanziatori della controparte (Banca Marche), assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso della somma investita e/o al pagamento degli interessi. Tale rischio è però mitigato dalla presenza dei titoli ceduti al cliente per tutta la durata dell operazione. 3. Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali) Sono obbligazioni emesse da Governi per finanziare le proprie attività istituzionali. Con la sottoscrizione pubblica di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito. I titoli di Stato si distinguono in titoli a breve, medio e lungo termine, a seconda della data di rimborso del capitale. I titoli: con vita residua fino ad un anno presentano un rischio tasso contenuto, dal momento che alla scadenza dell operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso. con vita residua oltre un anno presentano un rischio tasso legato alla loro durata, dal momento che, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti emessi alle precedenti condizioni di mercato possono subire una perdita di valore, che interesserà il risultato economico per il cliente qualora decidesse di liquidare l investimento prima della scadenza. Se i titoli sono espressi in una divisa diversa dall euro l investitore è esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio. Una diminuzione del valore della valuta interessata rispetto all euro influirebbe negativamente sul rendimento dell operazione, in quanto le somme rivenienti dall operazione (cedole e valore di rimborso) sarebbero convertite in un importo in euro inferiore. I titoli espressi in Euro non presentano rischi di cambio. Per quanto concerne i rischi legati all emittente (che in questo caso coincide con il rischio paese) possiamo suddividere i titoli di Stato non italiani in: titoli di paesi Investiment Grade con rischio emittente, comunque contenuto stante l elevato livello di rating della categoria in esame, ed eventualmente il rischio di liquidità, anch esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento; titoli di paesi non Investiment Grade con rischio emittente più elevato commisurato al livello di rating del paese di riferimento, ove presente; il rischio di liquidità è legato alla eventuale presenza di mercati di quotazione. La macrocategoria dei titoli di Stato può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie: 3.1. Italiani Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono: BOT Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ Certificati del Tesoro Zero Coupon; CCT - Certificati di Credito del Tesoro e BTP Buoni del Tesoro Poliennali Tasso fisso: con vita residua fino ad un anno In questa categoria rientrano i BOT, caratterizzati dall assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso; con vita residua superiore ad un anno In questa categoria rientrano i BTP, caratterizzati da cedola a tasso fisso, e i CTZ, caratterizzati dall assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di 3 di 9 Data 30/10/2013 Versione n. 2

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