WILLERFUNDS REGOLAMENTO DI GESTIONE CONSOLIDATO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "WILLERFUNDS REGOLAMENTO DI GESTIONE CONSOLIDATO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO"

Transcript

1 WILLERFUNDS REGOLAMENTO DI GESTIONE CONSOLIDATO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO 1

2 WILLERFUNDS Il presente regolamento di gestione (il Regolamento di Gestione ) è stato redatto dalla società WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. (la Società di Gestione ). L adesione al Regolamento di Gestione e alle successive modifiche consegue automaticamente alla semplice acquisizione di una quota del fondo comune di investimento così costituito. ARTICOLO 1 Si costituisce, sotto forma di fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, un organismo di investimento collettivo denominato WILLERFUNDS (il Fondo ), ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche ( Legge 2010 ) riguardante gli organismi di investimento collettivo. La durata del Fondo è illimitata. Si tratta di un fondo a comparti multipli, ossia composto da vari comparti ciascuno rappresentante un patrimonio e da impegni specifici, ciascuno corrispondente ad una distinta politica d investimento. La divisa di consolidamento è il dollaro USA. ARTICOLO 2 a) Il Fondo è gestito dalla Società di Gestione a proprio nome ma per conto dei detentori delle quote e nel loro esclusivo interesse. b) Riunite in una massa indivisa, le attività del Fondo costituiscono un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. La totalità del patrimonio del Fondo comprende il patrimonio dei diversi comparti. La Società di Gestione può in qualsiasi momento aprire nuovi comparti o liquidare comparti esistenti. Ad ogni apertura di un comparto corrisponde l emissione di una nuova categoria di quote. Ogni comparto corrisponde ad una parte distinta del patrimonio del Fondo, secondo il principio della separazione del patrimonio (ossia la separazione dei debiti e dei crediti); ogni comparto è responsabile solo dei propri impegni. ARTICOLO 3 CACEIS Bank Luxembourg è designata quale Banca Depositaria (la Banca Depositaria ) incaricata della custodia del patrimonio del Fondo. Essa esplica le proprie funzioni in conformità con l articolo 10 del presente Regolamento di Gestione. ARTICOLO 4 a) Le quote del Fondo vengono emesse dalla Società di Gestione in forma nominativa o al portatore di una o più quote. La proprietà delle quote nominative è documentata da: conferma dell iscrizione; o certificato delle quote in caso di esplicita richiesta del detentore della quota. b) In caso di quote nominative, il Fondo potrà emettere frazioni di quote. Dette frazioni di quote saranno rappresentative di una quota proporzionale del Valore Netto d Inventario e daranno diritto in misura proporzionale al dividendo distribuito dal Fondo o al prodotto della liquidazione dello stesso. c) I detentori delle quote non avranno alcun obbligo se non quello di effettuare il pagamento del prezzo di emissione definito all articolo 15 seguente. d) Se una o più quote costituiscono la comproprietà di più persone, queste nei loro rapporti con la Società di Gestione o con la Banca Depositaria devono farsi rappresentare da una sola persona. e) Le quote del Fondo sono quote di capitalizzazione salvo diversa disposizione contenuta nel Prospetto. f) Nell ambito di ciascun comparto la Società di Gestione può emettere una o più categorie di quote. ARTICOLO 5 2

3 1. La Società di Gestione può effettuare, per conto del Fondo, investimenti in: a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale oppure regolarmente negoziati su mercati regolamentati; b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato Membro (ai sensi dell'articolo 1, comma (13) della legge del 17 dicembre 2010), regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico; c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato delle Americhe, dell Europa dell Est o dell Ovest, dell Asia, dell Africa o dell Oceania oppure negoziati in un altro mercato regolamentato di uno stato delle Americhe, dell Europa dell Est o dell Ovest, dell Asia, dell Africa o dell Oceania, funzionante regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico; d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione a condizione che: - le condizioni di emissione prevedano l impegno alla presentazione della domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori oppure in un altro mercato di uno stato delle Americhe, dell Europa dell Est o dell Ovest, dell Asia, dell Africa o dell Oceania funzionante regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico; - l ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno dalla data di emissione; e) quote o azioni di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ( OICVM ) ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri OIC ai sensi dell articolo 1, comma (2), lettere a) e b) della direttiva 2009/65/CE, domiciliati o meno in uno Stato Membro, a condizione che: - tali altri OIC siano autorizzati in base ad una legge che prevede che tali organismi siano soggetti ad una tipologia di controlli dall autorità di vigilanza lussemburghese reputata equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e la cooperazione tra le autorità preposte al controllo sia adeguatamente garantita; - il livello di protezione garantito da tali altri OIC ai detentori di quote sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le norme riguardanti la divisione dell attivo, l indebitamento, la concessione di credito, la vendita a breve di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE; - le attività di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano la rappresentazione dell attivo e del passivo, dei profitti e delle operazioni nel periodo considerato; - la percentuale dell attivo degli OICVM o di altri OIC che si intendono acquistare che, conformemente ai rispettivi regolamenti di gestione o ai documenti costitutivi possono essere investiti globalmente in quote di altri OICVM o di altri OIC, non sia superiore al 10%; f) depositi presso un istituto di credito, rimborsabili a richiesta oppure che possano essere ritirati entro 12 mesi, a condizione che l istituto di credito abbia sede legale in uno Stato Membro oppure, se la sede legale dell istituto di credito è in uno stato terzo, a condizione che sia soggetto ad una tipologia di controlli prudenziali dell autorità di vigilanza lussemburghese ritenuta equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria; g) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti assimilabili soggetti a regolamento in specie e negoziati su mercati regolamentati come definiti ai precedenti punti a), b) e c), o strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di un mercato organizzato, a condizione che: - il sottostante consista negli strumenti descritti ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) e h), in indici finanziari, tassi d interesse, tassi di cambio oppure in divise estere, in cui il Fondo può investire in accordo con i propri obiettivi d investimento come descritti nel Regolamento di Gestione oppure nel prospetto del Fondo (il Prospetto ); 3

4 - le controparti delle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di un mercato organizzato siano istituzioni soggette ad una tipologia di controlli prudenziali e comprese nelle categorie accettate dall autorità di vigilanza lussemburghese; e - gli strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di un mercato organizzato siano valutati quotidianamente in modo affidabile e verificabile e possano, per decisione della Società di Gestione, essere venduti, liquidati oppure chiusi con operazioni simmetriche, in qualsiasi momento ed al loro valore equo; h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e descritti all articolo 1 della Legge 2010, qualora l emissione oppure l emittente di tali strumenti siano essi stessi soggetti ad una regolamentazione volta a proteggere gli investitori ed i risparmiatori e tali strumenti siano: - emessi o garantiti da un amministrazione centrale, regionale oppure locale, da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall Unione Europea oppure dalla Banca Europea d Investimento, da uno stato terzo oppure, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri costituenti la federazione, oppure da un ente pubblico internazionale a cui appartengano uno o più Stati dell Unione Europea, oppure - emessi da una società i cui titoli siano negoziati su mercati regolamentati come descritti sopra ai punti a), b) e c), oppure - emessi o garantiti da un istituzione soggetta a controlli prudenziali secondo i criteri definiti dalla legislazione comunitaria, oppure da un istituzione la quale sia soggetta e rispetti regole prudenziali dell autorità di vigilanza lussemburghese ritenute almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla legislazione comunitaria, oppure - emesse da altri enti appartenenti alle categorie approvate dall autorità di vigilanza lussemburghese, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a regole di protezione dell investitore altrettanto rigorose di quelle previste ai precedenti tre punti e che l emittente sia una società con capitale e riserve non inferiori a dieci milioni di euro (EURO ) che pubblichi e divulghi il proprio rendiconto annuale in conformità con la quarta direttiva 78/660/CEE, oppure sia un'entità che, all interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, sia attiva nel finanziamento del gruppo, oppure sia un'entità attiva nella cartolarizzazione di strumenti di finanziamento che beneficiano di una linea di credito bancaria. 2. In ogni caso, ciascun comparto: a) non può investire il patrimonio netto fino alla concorrenza massima del 10% in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario differenti da quelli specificati al precedente paragrafo 1; b) non può acquistare beni mobili e immobili necessari all esercizio diretto della propria attività; c) non può acquistare metalli preziosi né titoli che li rappresentino. 3. Ciascun comparto può detenere liquidità, in via complementare (di seguito, la "Liquidità"). Con il termine Liquidità si intendono in particolare la liquidità, i depositi bancari, i depositi a breve termine o altri strumenti a breve termine (compresi gli OIC del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario con durata residua non superiore a 397 giorni, emessi da emittenti sovrani o da entità. Le obbligazioni a tasso variabile la cui cedola è ridefinita frequentemente, ossia una o più volte l'anno, saranno considerate come un'alternativa passiva degli strumenti a breve termine, a condizione che la durata residua massima sia di 762 giorni. ARTICOLO 6 La Società di Gestione si astiene dall investire il patrimonio di un comparto in valori mobiliari di un medesimo emittente in misura superiore ai limiti di seguito fissati. Sezione I 1. Ciascun comparto non può allocare più del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. Ciascun comparto deve altresì astenersi dall investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi presso lo stesso ente. Il rischio controparte generato da ciascun comparto in operazioni su 4

5 strumenti finanziari derivati con controparti private non può superare il 10% del patrimonio se la controparte è uno degli istituti di credito di cui all articolo 5), comma 1., punto f), oppure il 5% del patrimonio negli altri casi. 2. Il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti da ogni comparto presso emittenti in ciascuno dei quali ha investito più del 5% del proprio patrimonio non può superare il 40% del valore del patrimonio stesso; tale limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari soggetti a controlli prudenziali né alle operazioni su strumenti finanziari derivati con controparti private, presso i medesimi istituti. In deroga ai singoli limiti fissati al precedente punto 1., ciascun comparto non può associare, qualora ciò portasse a investire più del 20% del proprio patrimonio in un'unica entità, elementi diversi tra i seguenti: - investimenti in valori mobiliari oppure in strumenti del mercato monetario emessi da detta entità, - depositi presso una singola entità, e/o - rischi associati a operazioni su strumenti finanziari derivati con controparti private con detta entità che eccedano il 20% del proprio patrimonio. 3. Il limite fissato al primo capoverso del precedente punto 1. può essere esteso fino ad un massimo del 35% nel caso in cui i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi enti pubblici locali, da uno stato che non faccia parte della UE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri della UE. 4. Il limite fissato al primo capoverso del precedente punto 1. può essere esteso fino ad un massimo del 25% per le obbligazioni emesse da un istituto di credito avente sede legale in uno Stato Membro e che ai sensi di legge sia soggetto a speciale controllo pubblico finalizzato a proteggere i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall emissione di dette obbligazioni dovranno essere investite, conformemente alla legge, in attivi che, per tutta la durata della vita delle obbligazioni, coprano gli impegni assunti e che, in caso di fallimento dell emittente, siano destinati per privilegio, al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati. Nel caso in cui un comparto investa più del 5% del proprio patrimonio in obbligazioni del tipo suddetto ed emesse da un solo emittente, il valore totale di detti investimenti non potrà superare l 80% del valore del patrimonio del comparto stesso. 5. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai punti 3. e 4. non rientrano nel limite del 40% menzionato al punto 2.. I limiti previsti ai punti 1., 2., 3. e 4. non possono essere cumulati; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato mobiliare dello stesso emittente su depositi o su strumenti finanziari derivati effettuati ai sensi dei punti 1., 2., 3. e 4. non possono in totale superare il 35% del patrimonio di ogni comparto. Le società raggruppate ai fini del consolidamento contabile, ai sensi della direttiva 83/349/CEE oppure in accordo con regole contabili internazionalmente riconosciute, devono essere considerate come singole entità ai fini del calcolo dei limiti stabiliti nella presente Sezione. Ciascun comparto può investire, complessivamente, fino al 20% del proprio patrimonio in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso gruppo. Sezione II Ciascun comparto ha facoltà di investire, in accordo con il principio di diversificazione del rischio, fino al 100% del proprio patrimonio in diverse emissioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi enti pubblici locali, da un paese terzo, da un altro Stato Membro dell OCSE, da Singapore, Brasile o da qualsiasi Stato Membro del Gruppo dei 20 oppure da organismi internazionali a carattere pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell UE, purché tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario appartengano almeno a sei diverse emissioni e senza che il valore di una singola emissione superi il 30% dell importo totale. 5

6 Sezione III 1. Salvo eccezioni previste dalla politica di investimento di un comparto, un comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto del comparto in quote o azioni di un OICVM o di altro OIC previsto al precedente articolo 5. comma 1. punto e). 2. Qualora un comparto sia autorizzato a investire più del 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC, tale comparto dovrà inoltre rispettare le seguenti restrizioni di investimento: - gli investimenti in quote di OIC diversi da OICVM non possono eccedere, complessivamente, il 30% del patrimonio netto; - il comparto non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in un medesimo OICVM o altro OIC. Nella misura in cui un OICVM o altro OIC è composto da più comparti e a condizione che sia garantito il principio di separazione delle passività verso terzi dei diversi comparti, ai fini dell applicazione di questo limite di investimento del 20%, ciascun comparto sarà considerato come emittente distinto. 3. Qualora il Fondo investa nelle quote di altri OICVM e/o altri OIC direttamente o per delega gestiti dalla Società di Gestione o da altra società cui la Società di gestione sia collegata nel quadro di una comunità di gestione o di controllo, per una partecipazione significativa diretta o indiretta, la Società di Gestione non potrà addebitare diritti di sottoscrizione o rimborsi per l investimento del Fondo nelle quote di altri OICVM e/o OIC. Quando l investimento in altri OICVM o altri OIC rappresenta una quota significativa del patrimonio, il livello massimo di commissioni di gestione che possono essere addebitate contemporaneamente al rispettivo comparto e agli altri OICVM ed OIC non può superare il 5% del patrimonio del comparto interessato. Sezione IV Un comparto del Fondo (ai fini del presente paragrafo detto "Comparto Investitore") può sottoscrivere, investire e/o detenere dei titoli da emettere o emessi da uno o più diversi Comparti del Fondo (individualmente un "Comparto Target"), senza che il Fondo sia soggetto ai requisiti indicati dalla legge del 10 agosto 1915 e successive modifiche riguardante le società commerciali, in materia di sottoscrizione, investimento e/o detenzione delle azioni proprie da parte di una società, tuttavia con le riserve seguenti: - che il Comparto Target non investa a sua volta nel Comparto Investitore che viene investito in questo Comparto Target; e - che la percentuale dell'attivo che i Comparti Target in cui si intende investire possono investire globalmente, conformemente alle rispettive politiche di investimento, in quote o azioni di altri OICVM e/o altri OIC, compresi altri Comparti Target dello stesso OIC, non sia superiore al 10%; e - che sia sospeso il diritto di voto eventualmente connesso alle azioni in questione per l'intera durata dell'investimento del Comparto Investitore e senza pregiudizio di un trattamento adeguato nella contabilità e le relazioni periodiche; e - che, in ogni caso, per l'intera durata dell'investimento del Comparto Investitore, il loro valore non sia preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto del Fondo ai fini della verifica del livello minimo del patrimonio netto fissato dalla Legge 2010; e - che, nella misura richiesta dalla legge, non vi sia alcuna duplicazione delle commissioni di gestione/sottoscrizione o di rimborso (rachat) tra queste commissioni a livello di Comparto Investitore e di Comparto Target. Sezione V 1. La Società di Gestione agendo per l insieme dei fondi comuni di investimento gestiti e per quelli che ricadono nel campo di applicazione della Legge 2010, Parte I nonché della direttiva 2009/65/CE, non può investire in azioni con diritto di voto che le permettano di esercitare un influenza significativa sulla gestione dell emittente. 2. Il Fondo inoltre non può acquistare più del: - 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente; - 10% dei titoli di credito di uno stesso emittente; 6

7 - 25% di quote di uno stesso OICVM o di altro OIC ai sensi dell'articolo 2, comma (2) della Legge 2010; - 10% di strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. I limiti di cui ai precedenti punti secondo, terzo e quarto possono non essere rispettati al momento dell acquisto se, in quel momento, non è possibile calcolare l ammontare lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, oppure l ammontare netto dei titoli emessi. I limiti di cui ai punti 1. e 2. non sono applicabili a: a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro oppure dai suoi enti pubblici locali; b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell Unione Europea; c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati dell Unione Europea; d) azioni detenute dal Fondo rappresentative del capitale di una società di uno Stato non membro dell Unione Europea che investa principalmente in titoli di emittenti provenienti dallo stesso Stato se, in virtù della legislazione dello Stato stesso, detta partecipazione rappresenti il solo modo per il Fondo di investire in titoli di emittenti provenienti da tale Stato. Ad ogni modo, tale eccezione è applicabile solamente se la società dello Stato non membro dell Unione Europea rispetta nella sua politica di investimento i limiti fissati dagli articoli 43, 46 e 48, commi (1) e (2) della Legge In caso di superamento dei limiti fissati agli articoli 43 e 46, si applicherà mutatis mutandis l articolo 49 della suddetta Legge. Sezione VI 1. La Società di Gestione, agendo per conto del Fondo, non può contrarre mutui ma può tuttavia acquistare valuta estera attraverso finanziamenti incrociati in divisa (finanziamenti back-to-back). 2. In deroga al precedente punto 1, ciascun comparto può contrarre prestiti per un importo non superiore al 10% del proprio patrimonio, purché tale prestito abbia natura temporanea. Sezione VII 1. La Società di Gestione, agendo per conto del Fondo, non può concedere prestiti né prestare garanzie a favore di terzi. 2. Nonostante il precedente punto 1., il Fondo può acquistare valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all articolo 5, comma 1, punti e), g) e h) della Legge 2010, non completamente liberati. Sezione VIII La Società di Gestione, agendo per conto del Fondo, non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari né di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui all articolo 5), comma (1) punti e), g) ed h). Il rispetto dei limiti previsti nel presente articolo non è strettamente necessario ai comparti quando esercitano dei diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari oppure a strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio. Qualora i limiti percentuali stabiliti alle Sezioni I, II e III fossero superati come conseguenza dell esercizio di diritti relativi ai titoli presenti in portafoglio oppure per altri motivi diversi dall acquisto di titoli, ciascun comparto deve avere come suo principale obiettivo, nelle proprie operazioni di vendita, la regolarizzazione della situazione tenendo conto dell interesse dei portatori di quote. Nella misura in cui l emittente è una persona giuridica a comparti multipli dove l attivo di un suo comparto corrisponde esclusivamente a diritti patrimoniali dei sottoscrittori del comparto stesso e a quelli dei suoi creditori il cui credito è nato in occasione della costituzione, del funzionamento oppure della liquidazione del comparto stesso, ciascun comparto deve essere considerato come emittente distinto nel rispetto dell applicazione delle regole relative alla ripartizione dei rischi di cui alle Sezioni I, II e III. 7

8 ARTICOLO 7 La Società di Gestione può, per conto del Fondo, ai fini di una gestione efficace del portafoglio e allo scopo di accrescere i profitti del Fondo o di ridurne i costi o i rischi, effettuare (i) operazioni di prestito su titoli o (ii) operazioni di pronti contro termine nella misura consentita e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, e in particolare dal Regolamento 8 febbraio 2008 del Granducato relativo a certe definizioni della Legge modificata del 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi di investimento collettivo che recepisce la direttiva 2007/16/CE, nonché dalla circolare 08/356 emessa dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier relativa alle regole applicabili agli organismi di investimento collettivo qualora si avvalgano di certe tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (nella forma di volta in volta in vigore) e la circolare 13/559 relativa agli Orientamenti dell'esma in materia di ETF e altre tematiche connesse con gli OICVM (nella forma di volta in volta in vigore). La Società di Gestione, qualora siano state prestate garanzie in contanti per garantire le operazioni suddette, può (i) depositarli presso un istituto di credito avente la sede legale in uno Stato Membro o, se la sede legale dell'istituto di credito è in un paese terzo, presso un istituto di credito soggetto a norme prudenziali ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario, (ii) investirli in titoli di Stato di alta qualità, (iii) utilizzarli ai fini delle operazioni di pronti contro termine a condizione che dette operazioni siano concluse con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che il Fondo possa in qualsiasi momento richiamare l'importo totale della liquidità tenendo conto dei relativi interessi e (iv) investire in organismi di investimento collettivo del mercato monetario a breve termine come definito nelle linee guida dell'esma per una definizione comune di organismi di investimento collettivo del mercato monetario europeo Ai fini del calcolo del rischio globale del Fondo si deve tener conto del reinvestimento, specialmente se crea un effetto leva. ARTICOLO 8 a) La Società di Gestione è investita dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione del Fondo. Essa può altresì vendere, acquistare, sottoscrivere, ricevere o scambiare qualsiasi valore mobiliare, ed esercitare ogni diritto direttamente o indirettamente annesso al patrimonio del Fondo. b) Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione può delegare l attuazione della politica d investimento quotidiana ad un comitato esecutivo, ad amministratori oppure ad un gruppo di mandatari. c) La Società di Gestione può inoltre richiedere la collaborazione di consulenti finanziari o di gestori di patrimoni esterni di cui si assumerà interamente le spese. ARTICOLO 9 a) La banca depositaria (di seguito Banca Depositaria ) è designata dalla Società di Gestione che può revocarla in qualsiasi momento mediante preavviso scritto di tre mesi. Lo stesso termine si applica nel caso in cui la Banca Depositaria decida di porre termine al mandato ricevuto. b) Allorché venga posto termine al mandato della Banca Depositaria ad opera di una o dell altra parte, la Società di Gestione dovrà designare una nuova banca depositaria, la quale è tenuta ad assumersi le responsabilità e le funzioni che le spettano in virtù del presente Regolamento di Gestione. c) In caso di ritiro della Banca Depositaria, per sua iniziativa o per iniziativa della Società di Gestione, occorre provvedere alla sua sostituzione entro due mesi. In attesa della sua sostituzione, la Banca Depositaria continuerà ad adottare le misure necessarie alla buona conservazione degli interessi dei portatori di quote. ARTICOLO 10 La Banca Depositaria assolve ai compiti usuali di una banca in materia di depositi monetari e di titoli e adempie a tutte le operazioni attinenti l amministrazione corrente dei titoli e della liquidità facenti parte del Fondo. Nell interesse dei portatori delle quote e d accordo con la Società di Gestione, la Banca Depositaria può, sotto la propria responsabilità, affidare la custodia di tutto o di parte del patrimonio del Fondo ad altri istituti finanziari o bancari. 8

9 La banca depositaria deve inoltre: a) assicurarsi che la vendita, l emissione, il rimborso e l annullamento delle quote effettuati dalla Società di Gestione per conto del Fondo avvengano a norma di legge o del Regolamento di Gestione, b) assicurarsi che il calcolo del valore delle quote sia effettuato a norma di legge o del Regolamento di Gestione, c) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo i casi in cui le stesse non siano in contrasto con la legge o con il Regolamento di Gestione, d) assicurarsi che nelle operazioni condotte sull attivo del Fondo, la controprestazione le sia rimessa nei termini d uso, e) assicurarsi che i proventi del Fondo siano impiegati conformemente al Regolamento di Gestione. Per conto della Società di Gestione, la Banca Depositaria fa fronte alle domande di rimborso alle condizioni fissate dal Regolamento di Gestione, annulla all occorrenza i certificati rappresentativi delle quote rimborsate e procede al pagamento degli eventuali proventi del Fondo. A titolo di remunerazione per le sue prestazioni, la Banca Depositaria riscuoterà una commissione calcolata sul valore netto d inventario del Fondo, cui si sommerà una commissione per ogni operazione (consegna/ricevimento di titoli). Tale commissione è pagabile mensilmente. ARTICOLO 11 I conti di ciascun comparto saranno tenuti separatamente. Il valore netto d inventario sarà calcolato per ciascun comparto del Fondo secondo la frequenza indicata nel Prospetto e comunque almeno due volte al mese, e espresso nella divisa di riferimento del comparto in questione. Il valore netto d inventario è calcolato dall agente amministrativo ( Agente amministrativo ) ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 dicembre (oltre ai giorni nel corso dei quali il calcolo del valore netto d inventario è sospeso) che parimenti è, per ciascun comparto, un giorno di apertura di negoziazione delle borse e dei mercati regolamentati nei quali il comparto è materialmente investito. Il valore netto d inventario della quota di ciascun comparto sarà determinato dividendo il valore netto d inventario di ciascun comparto per il numero totale di quote di ciascun comparto in circolazione. ARTICOLO 12 La valutazione del patrimonio sarà effettuata nel seguente modo: a) I valori mobiliari ammessi ad una borsa ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato sono valutati all ultimo corso rilevato in detta borsa o mercato, a meno che questi corsi non siano rappresentativi. b) I valori mobiliari non ammessi ad una borsa o non negoziati su un mercato regolamentato e i valori mobiliari ammessi ad una borsa o negoziati su un mercato regolamentato per i quali nessun corso sia disponibile, o il cui corso determinato secondo le disposizioni del precedente paragrafo a) non sia rappresentativo, sono valutati sulla base del valore probabile di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede. c) Le liquidità sono valutate sulla base del loro valore nominale più gli interessi maturati. d) Il patrimonio diverso da quello espresso nella divisa del comparto sarà convertito in questa divisa all ultimo corso noto in Lussemburgo o, in difetto, sulla piazza che costituisce il mercato più rappresentativo di tali divise. e) Gli strumenti del mercato monetario ed i titoli a breve termine saranno valutati sulla base di un corso attualizzato. In virtù di detto metodo di valutazione, tali titoli saranno valutati al costo alla data di acquisto e, successivamente, il Fondo prenderà in considerazione un ammortamento settimanale costante per raggiungere il prezzo di rimborso alla scadenza del titolo. f) Le opzioni ed i contratti a termine saranno valutati al valore dell ultimo prezzo registrato in borsa o nei mercati regolamentati in cui tali strumenti vengono normalmente negoziati. g) I contratti swap sui tassi d interesse saranno valutati al valore dell ultimo prezzo registrato sui mercati in cui tali contratti sono stati negoziati. 9

10 h) OICVM ed altri OIC devono essere valutati sulla base dell ultimo valore netto d inventario registrato del sottostante OICVM od altro OIC, eventualmente ridotto della commissione di rimborso. La Società di Gestione è autorizzata ad adottare altri principi di valutazione adeguati per il patrimonio del Fondo nel caso in cui circostanze straordinarie rendano impossibile o inadeguata la determinazione dei valori seguendo i criteri sopra esposti. In caso di domande di sottoscrizione o di rimborso rilevanti, l Agente amministrativo valuterà le quote del comparto in questione sulla base dei corsi della seduta borsistica durante la quale il gestore dell investimento ha potuto procedere agli acquisti o alle necessarie vendite dei valori mobiliari e degli altri titoli per conto del Fondo. In questo caso, alle domande di sottoscrizione o di rimborso trasmesse nello stesso momento si applicherà un solo sistema di calcolo. ARTICOLO 13 La Società di Gestione ha facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d inventario di uno o più comparti, come pure l emissione, la conversione o il rimborso delle quote di uno o più comparti, nei casi seguenti: a) nel caso in cui una o più borse che forniscono la base di valutazione di una parte importante del patrimonio di uno o più comparti del Fondo, oppure nel caso in cui uno o più mercati delle divise nelle quali è espresso il valore netto d inventario delle quote o una parte importante del patrimonio di uno o più comparti del Fondo siano chiusi per un periodo diverso da quello festivo regolare, oppure allorché le transazioni siano sospese, soggette a restrizioni o soggette nel breve termine a fluttuazioni rilevanti; b) nel caso in cui la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale oppure uno sciopero o qualsiasi causa di forza maggiore che esuli dalla responsabilità o dai poteri della Società di Gestione, rendano impossibile la disponibilità del patrimonio di uno o più comparti del Fondo, con mezzi ragionevoli e normali, senza causare serio pregiudizio ai portatori delle quote; c) nel caso di interruzione dei mezzi di comunicazione abitualmente utilizzati per la determinazione del valore di uno o più comparti del Fondo oppure allorché, per qualsiasi ragione, il valore di un attivo non possa essere valutato con sufficiente celerità ed esattezza; d) nel caso di restrizioni sui cambi o sui movimenti di capitali che impediscano di compiere operazioni per conto di uno o più comparti del Fondo, oppure allorché le operazioni di acquisto o di vendita del patrimonio di uno o più comparti del Fondo non possano essere realizzate ai normali tassi di cambio; e) nel caso in cui i sottostanti del portafoglio di un comparto del Fondo siano OICVM oppure altro OIC in cui il comparto ha investito una parte significativa del proprio patrimonio, che abbia a sua volta sospeso il calcolo del valore netto d inventario; f) nel caso in cui un fondo o un comparto sia in liquidazione o sia posto in liquidazione in futuro per decisione della Società di Gestione; g) nel corso del periodo in cui, secondo il consiglio di amministrazione della Società di Gestione, sussistono circostanze che esulano dal controllo della Società di Gestione in cui sarà impossibile o dannoso per i portatori di quote continuare a sottoscrivere, rimborsare e/o convertire le quote di un comparto. La sospensione del valore netto d inventario di ciascun comparto sarà comunicata ai portatori di quote che hanno fatto richiesta di rimborso e/o conversione delle rispettive quote e sarà pubblicata secondo le modalità stabilite dalla Società di Gestione o fissate per legge. Nel caso in cui il calcolo del valore netto d inventario di un comparto sia sospeso, è parimenti sospesa anche la possibilità prevista all articolo 26 del Regolamento di Gestione di convertire le quote di detto comparto in quelle di un comparto diverso. ARTICOLO 14 Nel caso di quote al portatore, i certificati al portatore rappresentativi delle quote potranno essere emessi in tagli da 1, 5, 100 e quote. Ogni certificato dovrà riportare le firme della Banca Depositaria e della Società di Gestione, riprodotte anche meccanicamente. Al fine di facilitarne la negoziazione, la Società di Gestione potrà procedere ad ulteriore raggruppamento o suddivisione delle quote stesse. 10

11 I certificati saranno consegnati dal conservatore del registro ( Conservatore del Registro ), in base alle istruzioni della Società di Gestione, non appena ricevuto il controvalore dalla Banca Depositaria, entro 30 giorni dalla determinazione del valore netto d inventario applicabile. ARTICOLO 15 Le sottoscrizioni vengono inviate al Conservatore del Registro entro le ore (ora di Lussemburgo) del giorno precedente la data di valutazione così come definita all articolo 11 del Regolamento di Gestione, salvo diversa indicazione specifica riferita ad un comparto prevista nel Prospetto. Al termine del periodo di sottoscrizione iniziale, il prezzo di emissione delle quote di un comparto è uguale al valore netto d inventario per quota calcolato alla prima data di determinazione del valore netto d inventario, successiva alla data di ricezione della domanda di sottoscrizione, maggiorato di una commissione massima del 3% del valore netto d inventario a favore della Società di Gestione. Il prezzo di emissione sarà automaticamente maggiorato delle tasse, dei bolli e delle imposte eventualmente dovute nei diversi paesi di emissione o di sottoscrizione. Il pagamento del prezzo di sottoscrizione deve essere effettuato mediante versamento o bonifico nella divisa corrispondente al comparto sottoscritto nei tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo successivi alla data di valutazione applicabile alla sottoscrizione. L importo sarà accreditato sul conto del Fondo a nome del comparto interessato presso CACEIS Bank Luxembourg S.A. I certificati rappresentativi delle quote del Fondo saranno consegnati dal Conservatore del Registro, in base alle istruzioni della Società di Gestione, non appena ricevuto il controvalore dalla Banca Depositaria, entro 30 giorni dalla determinazione del valore netto d inventario applicabile. ARTICOLO 16 I portatori di quote possono in qualsiasi momento chiedere il rimborso delle quote. In caso di emissione di certificati, l operazione avrà luogo anche dietro consegna di detti certificati a CACEIS Bank Luxembourg. I certificati al portatore saranno corredati di tutte le cedole non ancora maturate e dovranno essere consegnati presso la Banca Depositaria. Le richieste di rimborso devono pervenire a CACEIS Bank Luxembourg entro le ore del giorno precedente la data di valutazione così come definita all articolo 11 del Regolamento di Gestione, salvo diversa indicazione specifica riferita ad un comparto prevista nel Prospetto. Il prezzo di rimborso delle quote di un comparto è uguale al valore netto d inventario di una quota calcolato alla prima data di determinazione del valore netto d inventario, successiva al giorno della domanda di rimborso, ridotto di una commissione di rimborso massima pari all 1% del valore netto d inventario, a favore della Società di Gestione. Detto prezzo potrà essere ridotto delle tasse, delle imposte e dei bolli eventualmente dovuti in questo caso. La Società di Gestione si riserva la facoltà di prelevare una commissione di transazione discrezionale sulle quote di un comparto qualora ritenga si siano verificate pratiche di transazioni eccessive. La Società di Gestione non consente, intenzionalmente, investimenti legati a pratiche di transazioni eccessive, nella misura in cui tali pratiche possono avere un effetto negativo sugli interessi dei portatori di quote. Per pratiche di transazioni eccessive si devono intendere le transazioni eseguite da investitori in un periodo breve, o quelle caratterizzate da transazioni importanti la cui frequenza o il cui importo risultino eccessivi. In caso di volumi di transazioni eccessivi, il prezzo di rimborso delle quote verrà decurtato di una commissione di transazione discrezionale pari al massimo all 1,5% del prezzo di rimborso a favore del comparto interessato. Il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato mediante assegno o bonifico, nella divisa di riferimento del comparto considerato, entro il termine di tre giorni lavorativi bancari in Lussemburgo successivo alla data di calcolo del valore netto d inventario applicabile al rimborso. ARTICOLO 17 La Società di Gestione percepisce, a titolo di remunerazione per l'attività, una commissione basata sul valore netto d inventario di ciascun comparto del Fondo, che non potrà superare il 2,5% annuo. Il tasso è riportato nel Prospetto. 11

12 Per la gestione dei comparti azionari, la Società di Gestione viene remunerata anche con una commissione di sovraperformance. Il relativo metodo di calcolo è specificato nel Prospetto. ARTICOLO 18 Sono a carico del Fondo l insieme dei costi e delle spese di seguito specificati: 1. la remunerazione della Società di Gestione; 2. la remunerazione della Banca Depositaria, dell Agente amministrativo, del Conservatore del Registro e degli eventuali agenti indipendenti incaricati del servizio finanziario; 3. le commissioni e le spese relative alle operazioni sui titoli in portafoglio; 4. le tasse e le imposte eventualmente dovute sull attivo e sul reddito del Fondo; 5. il costo di misure straordinarie, in particolare di perizie o di atti volti a salvaguardare gli interessi pecuniari dei portatori delle quote; 6. i costi di stampa dei certificati, le spese di preparazione e di deposito dei documenti amministrativi, del prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori dei comparti, di memorandum esplicativi presso tutte le autorità ed organismi, i diritti dovuti per l iscrizione ed il mantenimento del Fondo presso tutte le autorità e borse ufficiali, le spese di preparazione, stampa, traduzione e distribuzione delle relazioni periodiche e degli altri documenti necessari in base a leggi o regolamenti, le spese di contabilità e di calcolo del valore netto d inventario, il costo di preparazione, distribuzione e pubblicazione di comunicazioni ai portatori delle quote, gli onorari dei consulenti legali e dei revisori, nonché tutte le spese di funzionamento similari, ad eccezione delle spese di pubblicità direttamente legate all offerta o alla distribuzione delle quote. Tutte le spese a carattere periodico saranno imputate in primo luogo ai proventi dei comparti del Fondo, successivamente alle plusvalenze ed infine all attivo. Le spese di costituzione potranno essere ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni. Le spese fisse saranno ripartite per ciascun comparto in ragione del valore netto d inventario del comparto del Fondo e le spese specifiche di ciascun comparto saranno prelevate dal comparto che le ha generate. ARTICOLO 19 a) La Società di Gestione determina periodicamente e almeno due volte al mese il prezzo di emissione e di rimborso delle quote del Fondo. Tali prezzi vengono resi pubblici presso la sede legale della Società di Gestione. b) Una relazione annuale certificata da una società di revisione, nonché una relazione semestrale, saranno messe a disposizione dei portatori delle quote presso la sede legale della Società di Gestione. c) In presenza di quote emesse al portatore, gli avvisi ai portatori delle quote saranno pubblicati su un quotidiano in Lussemburgo e potranno parimenti essere pubblicati all estero. ARTICOLO 20 Il bilancio del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Tale bilancio è certificato da una società di revisione nominata dalla Società di Gestione. ARTICOLO 21 L intenzione della Società di Gestione del Fondo è quella di attuare una politica d investimento imperniata sulle plusvalenze. Il reddito netto derivante dall attivo, come pure le plusvalenze realizzate, sono reinvestiti nel comparto considerato e non sono oggetto di distribuzione. ARTICOLO 22 Qualsiasi modifica del presente Regolamento di Gestione è di competenza della Società di Gestione la quale si occuperà di ottenere le eventuali autorizzazioni di legge. 12

13 La menzione del deposito presso il Registro delle Imprese e delle Società di Lussemburgo, di qualsiasi modifica di detto Regolamento di Gestione verrà pubblicata nella gazzetta ufficiale lussemburghese ("Mémorial"). Dette modifiche avranno effetto solo due giorni dopo la pubblicazione della menzione del deposito presso il Registro delle Imprese e delle Società di Lussemburgo o in altra data prevista in detta modifica. ARTICOLO 23 Lo scioglimento del Fondo potrà avvenire in caso di: a) cessazione dell attività della Società di Gestione o della Banca Depositaria ai sensi dei punti b), c), d) ed e) dell articolo 21 della Legge 2010, qualora non ne sia avvenuta la sostituzione entro due mesi, senza pregiudizio del caso specifico di cui al successivo punto b), b) fallimento della Società di Gestione, c) riduzione del patrimonio netto del Fondo, per un periodo superiore a 6 mesi, a meno di quarto del minimo legale richiesto, d) decisione della Società di Gestione di porre fine alle attività del Fondo. Dall insorgere del fatto comportante lo stato di liquidazione del Fondo, l emissione delle quote è proibita sotto pena di nullità. Il rimborso delle quote rimane praticabile qualora sia possibile garantire pari trattamento ai portatori di quote. Lo scioglimento sarà annunciato immediatamente con avviso pubblicato nel Mémorial e in almeno due giornali a diffusione adeguata, uno dei quali lussemburghese. La Società di Gestione liquiderà l attivo del Fondo curando gli interessi dei portatori delle quote e darà istruzione alla Banca Depositaria di ripartire il ricavato della liquidazione tra i portatori delle quote. Le somme e i valori corrispondenti a titoli per i quali i portatori di quote non si siano presentati al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno depositati presso la Cassa di Deposito in favore di coloro ai quali spetteranno di diritto, secondo le modalità previste nel Prospetto. ARTICOLO 24 Qualsiasi richiesta dei portatori delle quote nei confronti della Società di Gestione o della Banca Depositaria sarà prescritta trascorso un periodo di cinque anni dalla data della circostanza che ha fatto sorgere i diritti invocati. ARTICOLO 25 I portatori di quote potranno convertire le quote detenute in un comparto in quote di un altro comparto. Le richieste di conversione devono pervenire a CACEIS Bank Luxembourg entro le ore del giorno precedente la data di valutazione, salvo diversa indicazione specifica riferita ad un comparto prevista nel Prospetto. La conversione non potrà essere effettuata se il calcolo del valore netto d inventario di uno dei comparti interessati è sospeso. Il numero di quote del nuovo comparto attribuito sarà stabilito secondo la formula seguente: ove: A B C B C D A E è il numero delle quote attribuite del nuovo comparto; è il numero delle quote presentate per la conversione; è il valore netto d inventario di una quota del comparto le cui quote vengono presentate per la conversione nel giorno dell operazione; 13

14 D E è il corso di cambio applicabile nel giorno dell operazione tra le divise dei due comparti interessati; per comparti denominati nella stessa divisa il corso è uguale a 1; è il valore netto d inventario della quota del nuovo comparto nel giorno dell operazione. Se A non è un numero intero, nel caso di quote al portatore, A sarà arrotondato al numero intero inferiore e si riterrà che i portatori delle quote abbiano domandato al Fondo di rimborsare dette frazioni; l eventuale differenza sarà rimborsata. Nel caso di quote nominative, A sarà arrotondato al terzo decimale. ARTICOLO 26 La Società di Gestione può liquidare qualsiasi comparto dandone comunicazione ai portatori delle quote. La Società di Gestione potrà darne avviso mediante pubblicazione nel Mémorial e in ogni altro quotidiano in modo da informare i portatori di quote nel modo che la stessa riterrà adeguato. A decorrere dalla data in cui la Società di Gestione decide di liquidare un comparto, nessuna quota di detto comparto sarà emessa oppure convertita. La Società di Gestione realizzerà l attivo del comparto curando al meglio gli interessi dei portatori delle quote e darà incarico alla Banca Depositaria di versare a questi ultimi, alla chiusura della liquidazione anticipatamente fissata, i proventi netti della liquidazione, dedotte le spese di liquidazione. I portatori delle quote possono ottenere il pagamento dei proventi della liquidazione consegnando i certificati delle quote entro il termine di volta in volta prescritto dalla Legge 2010 o dalla normativa lussemburghese e non superiore a nove mesi. I proventi della liquidazione che non è stato possibile distribuire ai portatori di quote entro il termine indicato nel Prospetto saranno depositati presso la Cassa di Deposito in Lussemburgo sino alla scadenza del periodo di prescrizione, al termine del quale verranno incamerati dalla Cassa di Deposito. La Società di Gestione può inoltre decidere di fondere insieme due comparti o di cedere l attivo (e il passivo) di un comparto ad un altro organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE. La decisione sarà pubblicata/comunicata ai portatori di quote su iniziativa della Società di Gestione. La pubblicazione/comunicazione sarà effettuata secondo le disposizioni della Legge 2010 in materia di fusioni di OICVM trenta giorni prima della data ultima di richiesta di rimborso/conversione in modo da permettere ai portatori di quote di chiederne il rimborso o la conversione, all occorrenza senza applicazione della commissione di rimborso o di conversione. Alla scadenza del preavviso, la fusione sarà effettiva e coinvolgerà l insieme dei portatori di quote che non si saranno avvalsi di detta facoltà. ARTICOLO 27 a) Qualsiasi controversia tra la Società di Gestione, la Banca Depositaria e i portatori delle quote sarà risolta mediante arbitrato definitivo senza appello secondo il diritto lussemburghese. b) Ciascuna parte della controversia designerà un arbitro e, se il collegio così formato sarà in numero pari, un terzo arbitro sarà designato dal collegio così costituito. c) Nel caso in cui la designazione di un arbitro non sia intervenuta nel mese successivo alla richiesta della parte richiedente, la designazione sarà fatta d ufficio dal Presidente del Tribunale distrettuale del Lussemburgo, trattata in seduta quale materia deferita. ARTICOLO 28 In caso di contrasto tra le versioni in lingue diverse del presente Regolamento di Gestione, è espressamente convenuto che prevarrà il testo francese. ARTICOLO 29 Il presente Regolamento di Gestione è soggetto al diritto lussemburghese, che si applicherà sussidiariamente in tutti i casi non regolati dalle disposizioni enunciate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento di Gestione consolidato entra in vigore l'8 gennaio

15 Lussemburgo, 7 gennaio 2015 WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY CACEIS BANK LUXEMBOURG 15

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES TITOLO 1 ATTIVO E QUOTE

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES TITOLO 1 ATTIVO E QUOTE REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES ********************* TITOLO 1 ATTIVO E QUOTE Articolo 1 QUOTE DI COMPROPRIETA I diritti dei comproprietari sono espressi

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

REGOLAMENTO FONDI INTERNI APTUS

REGOLAMENTO FONDI INTERNI APTUS REGOLAMENTO FONDI INTERNI APTUS Art. 1 - Aspetti generali Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito tre Fondi

Dettagli

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI 1 1. PREMESSE Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il Prospetto ).

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il Prospetto ). AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ( MOT ) DELLE OBBLIGAZIONI

Dettagli

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure

Dettagli

OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT0003445431 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP 2003-2011 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim.

OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT0003445431 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP 2003-2011 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim. FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT0003445431

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REGOLAMENTO DEI WARRANT SAFE BAG 2013-2016. allegato "B" all'atto numero 5970 della Raccolta. Articolo 1. Warrant Safe Bag 2013 2016

REGOLAMENTO DEI WARRANT SAFE BAG 2013-2016. allegato B all'atto numero 5970 della Raccolta. Articolo 1. Warrant Safe Bag 2013 2016 REGOLAMENTO DEI WARRANT SAFE BAG 2013-2016 allegato "B" all'atto numero 5970 della Raccolta Articolo 1 Warrant Safe Bag 2013 2016 L Assemblea Straordinaria di Safe Bag S.p.A. (di seguito la Società o Safe

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI GENERALI

PROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI GENERALI PROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI GENERALI La parte Informazioni Generali del Prospetto Semplificato, da consegnare obbligatoriamente all investitore prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare

Dettagli

Gli strumenti della Banca Centrale Europea

Gli strumenti della Banca Centrale Europea Gli strumenti della Banca Centrale Europea Strumenti della BCE Operazioni di Politica Monetaria Tipologie di Transazioni Immissione di Liquidità Assorbimento di Liquidità Operazioni di Mercato Aperto Operazioni

Dettagli

SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A

SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO 2,00% P.A. GIUGNO 2014 (CODICE ISIN: IT0004610553 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Il mercato mobiliare

Il mercato mobiliare Il mercato mobiliare E il luogo nel quale trovano esecuzione tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, ossia strumenti finanziari così denominati per la loro attitudine a circolare facilmente

Dettagli

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento Regolamento Approvato il 27 gennaio 2011 1 2 Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia

Dettagli

Biblioteca di Telepass + 2 biennio TOMO 4. Rimborso, investimento nel titolo più conveniente, successiva vendita: scritture in P.D. di una S.p.A.

Biblioteca di Telepass + 2 biennio TOMO 4. Rimborso, investimento nel titolo più conveniente, successiva vendita: scritture in P.D. di una S.p.A. Biblioteca di Telepass + 2 biennio TOMO 4 UNITÀ F La gestione fi nanziaria e il mercato dei capitali ESERCIZIO Rimborso, investimento nel titolo più conveniente, successiva vendita: scritture in P.D. di

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

Il sistema monetario

Il sistema monetario Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007 Ai sensi dell art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) nonché degli articoli da 152-sexies a 152-octies della delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

Scheda prodotto. 100% dell importo nominale sottoscritto. 1 obbligazione per un valore nominale di Euro 1.000

Scheda prodotto. 100% dell importo nominale sottoscritto. 1 obbligazione per un valore nominale di Euro 1.000 Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario Scheda prodotto Denominazione Strumento Finanziario Tipo investimento Emittente Rating Emittente Durata Periodo di offerta Data di Godimento e Data

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Definizione strumenti finanziari

Definizione strumenti finanziari I criteri di valutazione secondo gli IAS 39 Definizione strumenti finanziari Lo IAS 39 definisce lo strumento finanziario come un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un impresa

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo. EXTRA FUND SICAV TOTAL RETURN OPPORTUNITY Prospetto Informativo Semplificato Luglio 2009 Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del

Dettagli

Regolamento del Fondo Interno LVA Euro Index Azionario Previdenza

Regolamento del Fondo Interno LVA Euro Index Azionario Previdenza Regolamento del Fondo Interno LVA Euro Index Azionario Previdenza Art. 1 - Aspetti generali Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell Aderente in base alle Condizioni di Polizza, la

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO. PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2.

DOCUMENTO INFORMATIVO. PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2. DOCUMENTO INFORMATIVO PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2.00% EMISSIONE N. 27/2015 CODICE lsln IT0005108672 Il presente documento

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA, AI SENSI DELL ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994, PER L ESERCIZIO 2015 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974,

Dettagli

CONFLITTI DI INTERESSE

CONFLITTI DI INTERESSE Sede Legale in Corso Vittorio Emanuele II 102/104 65100 Pescara iscritta all Albo delle Banche al n. 6245.5 Capitale Sociale Euro 51.600.000,00 N.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara 00058000688

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. 1. PERSONE RILEVANTI * * * * 1.1 Ai sensi dell art.

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI di Emanuele Rossi e Andrea Sergiacomo 1. Premessa Sia le S.P.A. che le S.A.P.A. ed in particolari casi anche le cooperative 1, hanno la facoltà di emettere prestiti

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA relativa al programma di emissioni denominato BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE Banca di Cesena 15/01/2007 15/01/2010 TV EUR ISIN IT0004171218 Le

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Come da successivo comma 2, punto 2/2. Art. 1, lett. h)

Come da successivo comma 2, punto 2/2. Art. 1, lett. h) Art. 1, lett. b) Art. 1, lett. c) Art. 1, lett. d) Art. 1, lett. e) Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate

Dettagli

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI Art. 1 - Aspetti generali Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito quattro Fondi

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

COMMUNITY INVESTING FUND

COMMUNITY INVESTING FUND COMMUNITY INVESTING FUND PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO Giugno 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della Consob in data 13 novembre 2009 Il presente Prospetto è

Dettagli

IL PRESENTE MODELLO RIPORTA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO CASSA PADANA TASSO FISSO

IL PRESENTE MODELLO RIPORTA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO CASSA PADANA TASSO FISSO B.9 MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE CASSA PADANA Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa in qualità di Emittente IL PRESENTE MODELLO RIPORTA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLA NOTA INFORMATIVA

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Prestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/2007-02/04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT0004219223)

Prestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/2007-02/04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT0004219223) MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE relative alla Nota Informativa sul Programma di Offerta di Prestiti Obbligazionari denominati Obbligazioni Banca di Imola SPA a Tasso Variabile Media Mensile Il seguente

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Regolamento del fondo interno A.G. Italian Equity Pagina 1 di 5. = oéöçä~ãéåíç= ÇÉä=ÑçåÇç= áåíéêåç=^kdk= fí~äá~å=bèìáíó=

Regolamento del fondo interno A.G. Italian Equity Pagina 1 di 5. = oéöçä~ãéåíç= ÇÉä=ÑçåÇç= áåíéêåç=^kdk= fí~äá~å=bèìáíó= = oéöçä~ãéåíç= ÇÉä=ÑçåÇç= áåíéêåç=^kdk= fí~äá~å=bèìáíó= A) Obiettivi e descrizione del fondo Il fondo persegue l obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l investimento in

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA 18/06/2013 18/06/2018 T.F. SUBORDINATE LOWER TIER II"

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA 18/06/2013 18/06/2018 T.F. SUBORDINATE LOWER TIER II REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA 18/06/2013 18/06/2018 T.F. SUBORDINATE LOWER TIER II" Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale:

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO Banca IMI Tasso Fisso 3,32% p.a. 2009/2012 (le Obbligazioni ) - Codice ISIN: IT0004456031 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA

Dettagli

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Modulo di adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il/La sottoscritto/a Codice

Dettagli

1.1. Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities

1.1. Azioni di classe A e B del comparto CS Invest (Lux) SICAV Londinium Global Equities CS Invest (Lux) SICAV Sicav di diritto Lussemburghese con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo Informazioni di cui al provvedimento della Banca Italia del 14 aprile 2005 I paragrafi che

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO PREVILINK

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO PREVILINK Allegato 4 REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO PREVILINK Art. 1 - Denominazione del Fondo Interno La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

Dettagli iniziativa "Trasferisci Titoli e Fondi in Fineco"

Dettagli iniziativa Trasferisci Titoli e Fondi in Fineco Dettagli iniziativa "Trasferisci Titoli e Fondi in Fineco" L'iniziativa "Trasferisci Titoli e Fondi in Fineco", valida dal 20 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, premia il trasferimento in Fineco di Titoli

Dettagli

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile

Dettagli

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell articolo 6, comma 6 e dell articolo

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Articolo 2. Riscossione coattiva e interessi di mora

Articolo 2. Riscossione coattiva e interessi di mora b) la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l indicazione di informazioni per il destinatario. 6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare

Dettagli

Corso teorico - pratico di contabilità generale e bilancio

Corso teorico - pratico di contabilità generale e bilancio Corso teorico - pratico di contabilità generale e bilancio a cura di: Enrico Larocca Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera L ammortamento del disaggio su prestiti, il rimborso dei prestiti

Dettagli

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore.

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore. Comunicazione relativa alle modifiche al Regolamento Unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliari aperti istituiti e gestiti da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. deliberate il 18

Dettagli

I prestiti obbligazionari

I prestiti obbligazionari Albez edutainment production I prestiti obbligazionari Classe IV ITC In questo modulo: Cosa sono i prestiti obbligazionari Limiti ed eccezioni all emissione di obbligazioni Emissioni alla pari, sotto la

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

"Programma di emissione da 2.500.000.000 di Warrants e Certificates di Banca d Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A."

Programma di emissione da 2.500.000.000 di Warrants e Certificates di Banca d Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. NOTA DI SINTESI BANCA IMI S.P.A. SEDE SOCIALE IN CORSO MATTEOTTI, 6 20121 MILANO ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 01988810154 ISCRITTA ALL ALBO DELLE BANCHE N. 5368 SOCIETA APPARTENENTE

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

ISIN: IT0004532195 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE BANCA IMI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA O ASIATICA

ISIN: IT0004532195 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE BANCA IMI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA O ASIATICA SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO Banca IMI Call Spread 2009-2016 serie Banca Mediolanum Codice ISIN: IT0004532195 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

Foglio informativo CONTO DI DEPOSITO PER PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA

Foglio informativo CONTO DI DEPOSITO PER PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA Foglio informativo CONTO DI DEPOSITO PER PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA INFORMAZIONI SULLA BANCA AS "PrivatBank" - Filiale in Italia, Sede legale: Via Vespasiano, 46a/b, 00192 Roma, Italia Codice

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

Alla scrittura privato o all atto pubblico dovrà essere allegato il regolamento del Fondo.

Alla scrittura privato o all atto pubblico dovrà essere allegato il regolamento del Fondo. FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO REGOLAMENTO E LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI PATRIMONIALI 1. Tipologie di Fondi patrimoniali Presso la Fondazione Comunitaria del VCO è possibile costituire le

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI Scopi e funzionamento Art. 1. In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata, gestita con apposita contabilità sezionale.

Dettagli

BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA

BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI STEP COUPON BANCA DI CESENA 04/02/2008 04/02/2011 STEP

Dettagli

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale con obbligo di rimborso per

Dettagli

AVVISO DI ERRATA CORRIGE

AVVISO DI ERRATA CORRIGE Milano, 12 dicembre 2014 AVVISO DI ERRATA CORRIGE relativo al PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione degli investment certificate denominati AUTOCALLABLE BORSA PROTETTA

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE OVS S.P.A. (L OFFERTA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE OVS S.P.A. (L OFFERTA ) Modulo di Adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE OVS S.P.A. (L OFFERTA ) Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale DICHIARA

Dettagli

AZ FUND 1 Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli REGOLAMENTO DI GESTIONE

AZ FUND 1 Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli REGOLAMENTO DI GESTIONE AZ FUND 1 Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli AZ Fund Management S.A. avente sede sociale a Lussemburgo 35, avenue Monterey (Registro ddi commercio R.C.S. di Lussemburgo

Dettagli

Banca di Credito Cooperativo di Roma

Banca di Credito Cooperativo di Roma Banca di Credito Cooperativo di Roma BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954 sede legale,presidenza e Direzione Generale Via Sardegna,

Dettagli

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa STATUTO della cassa dei medici società cooperativa 1. Nome e sede 1 Sotto il nome Ärztekasse Genossenschaft, Caisse des Médecins société coopérative, Cassa dei Medici società cooperativa sussiste, con

Dettagli