SCHEMA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

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1 COMUNE DI TREPPO GRANDE PROV. DI UDINE SCHEMA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. L'anno, il giorno del mese di in Treppo Grande, presso la sede municipale, in Piazza Marconi, n. 3 tra i Signori -, che interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Sindaco - Titolare di P.O. in rappresentanza del Comune di Treppo Grande C.F , ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 267/00, nonché delle norme regolamentari vigenti; -, nato il a, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Banca con sede in - (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese) - in qualità di abilitato alla sottoscrizione dei contratti della Banca con firma congiunta, giuste disposizioni contenute nell Atto di conferimento di poteri ricevuto in data dal Notaio ; PREMESSO - CHE con deliberazione n. del il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., lo schema di convenzione relativo all espletamento del Servizio di Tesoreria per il periodo CHE con determinazione n., del del Responsabile del Servizio Finanziario è stata aggiudicata definitivamente la gestione del Servizio di tesoreria comunale alla Banca con sede per il periodo Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Affidamento del servizio. 1. Il/La, come sopra identificata, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Treppo Grande, in esecuzione della determinazione n., affida in concessione, in nome e per conto del predetto Ente, alla Banca con sede in, che, tramite il suo rappresentante sopra meglio identificato, qui comparso, accetta, la gestione del servizio di tesoreria comunale come di seguito disciplinata. 2. Il servizio di tesoreria, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Nel corso della durata della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all art.215 del D.Lgs.267/2000 e succ. mod. ed int., possono essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici, ritenuti necessari per un migliore 1

2 svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi, può procedersi con scambio di lettere. Articolo 2 - Durata del servizio. 1. La presente convenzione avrà durata dal 1 genna io 2015 al 31 dicembre Nel corso della durata della presente convenzione, di comune accordo fra le parti, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per il Comune. 3. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, ha l obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione e alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno, su richiesta del Comune, nelle more dell individuazione del nuovo gestore. 4. Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l Ente, a collegare la situazione chiusa il 31 dicembre 2014 con quella iniziale al 1 gennaio Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende al Comune il conto della gestione e tutta la documentazione relativa e cede ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio delle gestione di tesoreria, saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio del Comune. Articolo 3 - Oggetto e limiti della convenzione. 1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune ed, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all Ente e dallo stesso ordinate con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 21 con l osservanza della normativa vigente in materia. 2. Il servizio sarà regolato, inoltre, dalle condizioni contenute nella presente convenzione e nell offerta presentata dal Tesoriere in sede di gara. 3. L esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l onere del non riscosso per riscosso e senza l obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l incasso. 4. Esulano dall ambito della presente concessione le riscossioni delle entrate assegnate per legge all Agente Nazionale del Servizio di Riscossione, secondo la normativa vigente nel tempo. Articolo 4 - Esercizio finanziario. 1. L esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell anno precedente. Articolo 5 Riscossioni. 1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o dalla persona 2

3 legalmente abilitata a sostituirlo, contro rilascio di regolari quietanze, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario. 2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso, nonché le successive variazioni. 3.Gli ordinativi di incasso trasmessi al Tesoriere sono accompagnati da un elenco firmato dal Responsabile del Servizio Economico- Finanziario o da altra persona incaricata, con il numero progressivo e con la data di emissione. La distinta deve contenere l importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell importo globale di quelli precedentemente consegnati. Qualora la trasmissione degli ordinativi di riscossione avvenga anche per via informatica, il Comune s impegna a garantire la corrispondenza dei dati degli ordini cartacei con quelli trasmessi per via informatica. 4. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dal Regolamento di Contabilità del Comune. Negli ordinativi sono evidenziate le informazioni funzionali alla gestione del regime di tesoreria al tempo vigente. In particolare, per le somme con vincolo di specifica destinazione deve essere indicata la dicitura entrata vincolata. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo. 5. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dal Comune. 6. A fronte di ogni riscossione il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. 7. Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di ordinativi di incasso, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell Ente, rilasciandone ricevuta contenente: - Cognome, nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche, Società commerciali, Associazioni o persone fisiche per cui si esegue l operazione; - causale del versamento dichiarata dal versante; - ammontare del versamento; - la clausola espressa salvi i diritti dell ente. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l emissione dell ordinativo di incasso. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, l Ente si impegna ad emettere i relativi ordini di riscossione apponendovi la seguente dicitura a copertura provvisorio n. rilevabile dai dati comunicati dal Tesoriere con il giornale di cassa. 8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dal Comune mediante emissione di ordinativi o su richiesta di prelievo da parte del Responsabile del servizio finanziario. Ai suddetti documenti deve essere allegata copia dell estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l importo corrispondente sul conto di tesoreria con valuta il giorno stesso dell operazione. 9. L accredito al conto di Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità. 10. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o al 3

4 Comune stesso. La riscossione delle entrate può essere effettuata, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici d incasso interbancari. 11. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi. Articolo 6 Pagamenti. 1. I pagamenti sono disposti dall Ente ed effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o dalla persona legalmente abilitata a sostituirlo. 2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma dei mandati di pagamento, nonché le successive variazioni. 3. I mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere sono accompagnati da un elenco firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altra persona incaricata, col numero progressivo e con la data di emissione. La distinta deve contenere l importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell importo globale di quelli precedentemente consegnati. Qualora la trasmissione degli ordinativi di pagamento avvenga anche per via informatica, il Comune s impegna a garantire la corrispondenza dei dati degli ordini cartacei con quelli trasmessi per via informatica. 4. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dal Regolamento di Contabilità del Comune. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori, o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale, ove richiesto. Sul mandato è evidenziata l annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all assoggettamento, o meno, al bollo di quietanza. Nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, viene evidenziata la data nella quale il pagamento deve essere eseguito. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di chi ne fa le veci, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a spese ricorrenti, quali canoni, utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi dal Comune entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso e devono, altresì, riportare l annotazione: a copertura del provvisorio n..., rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 4

5 7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune o dal Conto del Bilancio approvato dal Consiglio Comunale. 9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza rispetto ai fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; Il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Comune. 10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 15, deliberata e richiesta dal Comune, nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal regolamento di contabilità del Comune. 12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. L Ente può chiedere per iscritto al Tesoriere di procedere all estinzione di mandati con modalità diverse da quelle indicate nei titoli già trasmessi. La richiesta dovrà essere protocollata e firmata dal Responsabile del Servizio Finanziario o dalla persona legalmente abilitata a sostituirlo. Copia della richiesta dovrà essere allegata al mandato di pagamento prima della restituzione al Comune. 13. I mandati sono ammessi al pagamento, il (secondo offerta) giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna/trasmissione al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Comune sull ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale, il Comune medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza. Il Comune potrà chiedere l anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione ove ne dichiari l urgenza, oppure il differimento a data successiva. 14. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione dei creditori, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Comune sul mandato di pagamento. 15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, da spedire al domicilio del terzo beneficiario. 16. L Ente si impegna a non presentare o trasmettere mandati alla Tesoreria oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o che non determinano effettivo movimento in denaro. 17. Su richiesta dell'ente, il Tesoriere fornirà gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. 18. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la 5

6 quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato con data e propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 19. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento di mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31.12) ovvero vincola l anticipazione di tesoreria. 20. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme del Comune necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi di cui al successivo art. 15, comma 3), quest ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, peraltro, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 21. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 22. I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere l indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse. 23. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno quietanza localizzato il Tesoriere si impegna, a richiesta dell Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l avvenuto pagamento degli assegni medesimi; si obbliga altresì a riaccreditare al Comune l importo degli assegni circolari, postali o assegni quietanza scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari di norma entro l esercizio finanziario e comunque non oltre il 30 giugno dell anno successivo. 24. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo le cui firme quelle del delegante e del delegato non siano autentiche a norma del DPR n 445/ Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti od altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all applicazione delle norme stesse. 26. E previsto, inoltre, come mezzo di pagamento l assegno-quietanza, spedito al domicilio del beneficiario, senza spese, negoziabile presso qualsiasi istituto di credito. 27. L utilizzo di altri mezzi di pagamento disponibili o che si renderanno disponibili nel circuito bancario e postale dovrà essere autorizzato dall Ente. Articolo 7 Condizioni di valuta. 1. Il Tesoriere si impegna ad applicare al Comune le seguenti valute: valute per le riscossioni: (come da offerta); 6

7 valute per accrediti sul c/c di tesoreria: (come da offerta); valute per pagamenti: (come da offerta); valute per giri contabili interni: (come da offerta); valuta accredito emolumenti ai dipendenti ed amministratori: (come da offerta). In tutti i casi si conviene di stabilire la valuta fissa al 27 di ogni mese, fatta eccezione per le mensilità erogate a dicembre e qualora tale giorno cada in giorno festivo. Il pagamento dei mandati che abbiano come forma di pagamento l accreditamento in un conto corrente di qualsiasi dipendenza dell Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante operazione di addebito al conto di Tesoreria e di accreditamento al conto corrente del beneficiario con valuta (come da offerta). 2. Le somme riscosse o pagate saranno portate a credito o a debito del Comune con le valute suindicate e verranno regolate sul conto di tesoreria secondo le modalità di legge. Articolo 8 Particolari condizioni di incasso e di pagamento. 1. Il Tesoriere su richiesta del Comune e senza oneri per il Comune, curerà la riscossione e la distribuzione di buoni pasto per le mense gestite dall Ente. 2. La riscossione dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei buoni pasto dovrà avvenire a semplice richiesta dell utenza interessata. Il Tesoriere per ogni blocchetto o buono pasto venduto dovrà rilasciare ricevuta contenente: cognome, nome dell acquirente; causale del versamento con specifica indicazione del buono pasto venduto (ad esempio: blocchetto buono pasto scuola materna, 5 buoni pasto scuola elementare) ammontare del versamento; 3. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l emissione dell ordine di riscossione. 4. La distribuzione dei buoni pasto dovrà avvenire a fronte dell effettivo pagamento del corrispettivo stabilito dal Comune. 5. I buoni pasto potranno essere venduti sia in blocchetti già predisposti, sia singolarmente a semplice richiesta dell utenza interessata. 6. Resta a carico dell Ente la quantificazione del corrispettivo, la materiale predisposizione e la trasmissione al Tesoriere dei buoni pasto. Articolo 9 Disposizioni per bonifici. 1. Le spese inerenti l esecuzione dei pagamenti con bonifico ad altri Istituti Bancari/Postali, saranno poste a carico dei beneficiari, nella misura di (come da offerta); 2. Ai fini dell applicazione degli oneri di cui al comma precedente gli ordinativi emessi nell arco della medesima giornata a favore di un unico soggetto, andranno regolati, a fronte della medesima modalità di pagamento, con unico bonifico. Articolo 10- Sistemi di pagamento tramite circuito elettronico (POS) o altro. (Come da offerta) Articolo 11 - Trasmissione atti e documenti. 7

8 All inizio di ciascun esercizio, il Comune trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: il bilancio di previsione e gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività; l elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario; Nel corso dell esercizio finanziario, il Comune trasmette al Tesoriere: le deliberazioni esecutive, relative a variazioni di bilancio, di storno e di prelevamenti dal fondo di riserva; le variazioni apportate ai residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. copia della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto di gestione; copia del Conto del Bilancio; copia della deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti e delle eventuali deliberazioni di modifica del rapporto. Articolo 12 - Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Il Tesoriere aggiorna e conserva il giornale di cassa con evidenza dei sospesi di entrata e quelli di spesa (rispettivamente, operazioni di incasso effettuate in difetto di reversale e pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato). 2. Il Tesoriere inoltre aggiorna, conserva e tiene a disposizione del Comune: gli ordini di incasso e i mandati di pagamento, numericamente ordinati; l elenco dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; l elenco delle carte contabili da sistemare; la documentazione atta a comprovare l esecuzione dei pagamenti (quietanze, avvisi di ricevimento, raccomandate, ricevute di versamento postali, ecc.); i dati necessari al controllo e alle verifiche periodiche di cassa e i relativi verbali; le registrazioni inerenti i titoli e i valori del Comune nonché i depositi di terzi; ogni altro registro che fosse necessario per la gestione del servizio. 3. Il Tesoriere invia giornalmente al Comune copia del giornale di cassa anche tramite supporti informatici e invia, con periodicità mensile, l estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa in versione informatizzata. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa e di ogni altra informazione richiesta; provvede, altresì, alla consegna al Comune di tali dati. Articolo 13 gestione informatizzata del servizio di tesoreria. 1. Ai sensi dell art. 213 del Dlgs n. 267/2000 e del D.P.R. n. 318/1999, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell Ente ed il Tesoriere (internet - banking, trasmissione telematica delle reversali d incasso e dei mandati di pagamento, resa del conto del Tesoriere di cui all art. 226 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i, ordinativo informatico - firma digitale accreditata CNIPA), al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio medesimo. 2. Al fine di cui sopra, il Tesoriere si obbliga comunque ad attivare fin dall'inizio della presente convenzione ed a sue spese, un collegamento telematico con gli uffici comunali, per lo scambio di flussi di dati ed informazioni in maniera integrata con il programma di contabilità in uso nell'ente fornendo i software necessari e garantendo nel contempo un adeguata assistenza informatica, anche in loco. 8

9 3. Il Tesoriere assicura al Comune, tramite il collegamento informatico, almeno le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi con firma digitale; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 4. Conseguentemente i documenti cartacei di incasso e pagamento entro sei mesi dalla data di decorrenza dell affidamento del servizio dovranno essere sostituiti con documenti informatici: in particolare gli ordinativi di incasso (reversali) e gli ordinativi di pagamento (mandati) verranno generati e trasmessi dall ente al tesoriere in veste elettronica (ordinativi informatici). Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l integrità e la sicurezza dei dati. 5. In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'ente. In alcun modo il tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell ente. 6. Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dalla applicazione della "firma digitale" così come definita dal DPR , n. 445 sono concordati flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale. 7. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs , n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e eventuali successivi aggiornamenti), dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico e per l attuazione del SIOPE. 8. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l ente, in tempo reale on line tutti i conti che il tesoriere intrattiene a nome dell ente, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il servizio on line deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell ente ed il sistema informativo del tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all ente l accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. 9. Con il servizio on line, il tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e dalla valuta applicata. Analogamente, il tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell ente i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso altre banche, oltre all indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall ente. 10. Al fine di semplificare la realizzazione delle operazioni di integrazione informatica di cui ai precedenti punti, il Tesoriere nomina, prima dell inizio del servizio, un Responsabile delle tecnologie informatiche, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all Ente. 9

10 11. Il Tesoriere provvederà a garantire e mantenere a proprio carico per tutta la durata della convenzione la compatibilità dei propri tracciati record con gli analoghi tracciati record dei sistemi informativi comunali. 12. Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia di codificazione SIOPE per la gestione degli incassi e dei pagamenti. Articolo 14 - Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico - finanziaria di cui all art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario del Comune, il cui incarico sia eventualmente previsto dal Regolamento di Contabilità Comunale. Articolo 15 - Anticipazioni di tesoreria. 1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune presentata di norma all inizio dell esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell Organo esecutivo è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L utilizzo dell anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune. 2. Più specificamente, l utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: incapienza del conto di tesoreria; assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art Il Comune deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l utilizzo e il rimborso dell anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura fissata dal successivo art.19, sulle somme che ritiene di utilizzare. 4. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò il Comune, su indicazione del Tesoriere, per il tramite delle registrazioni sul conto di Tesoreria sia delle anticipazioni che dei rientri, provvede all emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare dal tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse del Comune. Articolo 16 - Garanzie fideiussorie. 10

11 1. Il tesoriere a fronte di obbligazioni di breve e medio periodo assunte dall'ente dovrà, a richiesta del Comune, rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori. 2. Le eventuali commissioni richieste dal tesoriere per il rilascio di tali garanzie, sono le seguenti.. (secondo offerta); 3. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. Articolo 17 Utilizzo somme a specifica destinazione. 1. Il Comune, previa apposita deliberazione dell Organo esecutivo da adottarsi all inizio dell esercizio finanziario, può all occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il Responsabile del proprio servizio finanziario, l utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso predetto vincola una quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata ed accordata ai sensi dell art. 222 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. nonché libera da vincoli. Articolo 18 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. 1. Ai sensi dell art. 159 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e successive mod. ed int., non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all articolo di legge sopra citato, il Comune quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste adottando apposita delibera semestrale da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. L ordinanza di assegnazione di creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto delle gestione, titolo di discarico dei pagamenti eseguiti dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. Articolo 19 - Tasso creditore e debitore. 1.Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 15, viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: (secondo offerta), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per il Comune eventualmente trasmettendo a quest ultimo l apposito riassunto scalare. Il Comune si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 6. La valuta di addebito e di accredito degli interessi è quella dell ultimo giorno del trimestre di riferimento. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di cui al precedente comma. 3. Sulle giacenze di cassa dell Ente viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: (vedere offerta), la cui liquidazione ha luogo trimestralmente, con accredito ad iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, cui farà seguito, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5, l emissione del relativo ordinativo riscossione. 11

12 4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità anche con intermediari finanziari diversi dal Tesoriere nel rispetto della normativa vigente. Articolo 20 - Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio, rende all'ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n.194/1996, il "conto del tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art.2 della legge n. 20/1994. Articolo 21 Amministrazione titoli e valori in deposito. 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune, senza alcun onere a carico di quest ultimo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli e provvede alla scadenza alla riscossione delle relative cedole, dandone comunicazione al Comune. 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comune, con l obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini del Comune, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. 3. Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità del Comune o in atti specifici emessi dal Responsabile del Servizio Finanziario. Articolo 22 Compenso e rimborso spese di gestione. 1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta alcun compenso al Tesoriere. 2. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio, comprese l imposta di bollo e le spese vive (spese postali, stampati, spese telegrafiche, spese tenuta conto, ed altro). Resta a carico del Comune la sola imposta di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge. Articolo 23 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria. 1. Il Tesoriere, a norma dell art. 211 del TUEL 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma o valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Comune, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria e di eventuali danni causati al Comune. 2. A garanzia dell esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Tesoriere si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno o pregiudizio in cui, per effetto dell esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere. 3. Il Tesoriere informa il Comune di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento. Articolo 24 Imposta di bollo. 12

13 1. Il Comune si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l annotazione indicante se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure è esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la relativa annotazione, così come previsto dalla normativa vigente relativamente agli elementi essenziali dei predetti ordinativi e mandati. Articolo 25 - Spese di stipula e registrazione della convenzione. 1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere. 2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 del DPR n. 131/1986. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario comunale ai sensi della Legge n. 604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella D, allegata alla richiamata Legge 604/1962. Articolo 26 - Consulenze e intermediazioni. 1. Il Tesoriere si impegna a fornire gratuitamente all Ente consulenza in materia finanziaria, sulla convenienza di operazioni bancarie e parabancarie, sull andamento delle quotazioni del mercato mobiliare. 2. La consulenza potrà essere fornita direttamente dal Tesoriere ovvero per il tramite di società collegate o controllate ovvero da altri Istituti di Credito anche per il tramite di società collegate o controllate. Articolo 27 - Trattamento dei dati personali. 1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del , il Tesoriere è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell esecuzione del servizio, cui compete le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il livello di sicurezza. Articolo 28 Rinvio. 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. 2. L emanazione di eventuali norme future che disciplinassero diversamente la materia oggetto della presente convenzione comporteranno il suo adeguamento automatico e senza ulteriori oneri per il Comune. Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto. 1. E vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. Articolo 30 - Domicilio delle parti. 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, il Comune ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato: - Comune di Treppo Grande Piazza Marconi n Treppo Grande (UD); 13

14 - Banca ; Articolo 31 - Clausola di recesso. 1. L Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere anticipatamente, unilateralmente ed incondizionatamente dal presente contratto per motivi di interesse pubblico, anche eventualmente dovuti a sopravvenute modifiche normative. 2. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per il Comune eventuali azioni per danno. 3. Il Comune dà comunicazione scritta al Tesoriere del recesso anticipato con preavviso di almeno 60 gg. dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. 4. Il Tesoriere dichiara di accettare in modo espresso ai sensi dell art del Codice Civile le seguenti clausole del contratto di Tesoreria: art. 5 Riscossioni; art. 6 Pagamenti; art.7 Condizioni di valuta; art.9 - Disposizioni per bonifici; art.16 Garanzie fideiussorie; art. 19 Tasso creditore e debitore; art. 21 Amministrazione titoli e valori in deposito; art. 22 Compenso e rimborso spese di gestione; art. 26 Spese di stipula e di registrazione contratto; art. 31 Domicilio delle parti; art. 32 Clausola di recesso; art.33 Controversie; art. 34 Risoluzione del contratto; Articolo 32 Controversie. 1. Ai sensi dell art. 28 del Codice di Procedura Civile per ogni controversia di natura civile relativa al presente contratto il foro esclusivamente competente è quello in cui ha la sede l Amministrazione Comunale di Treppo Grande. Articolo 33 Risoluzione del contratto. 1. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto al 31 dicembre di ciascun anno, previo preavviso di tre mesi, nel caso di accertato irregolare funzionamento del servizio, mancata esecuzione di impegni contrattualmente assunti, frode o malafede nell esecuzione del contratto. 2. Nei suddetti casi il Comune ha diritto di affidare a terzi il servizio di tesoreria in danno del soggetto inadempiente, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute. 14

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