FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE DENOMINATO STANDARD

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1 CONTO CORRENTE DENOMINATO STANDARD NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI INFORMAZIONI SULL INTERMEDIARIO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA Sede sociale in Roma Via Campo Marzio ROMA - Capitale Sociale interamente versato Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'albo dei Gruppi Bancari al n Iscritto all Albo delle Banche al n ABI: CAB: Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma Codice Fiscale info@iblbanca.it - n. fax: 06/ IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L OFFERTA) COGNOME E NOME QUALIFICA E ISCRITTO ALL ALBO ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46 - ROMA PRODOTTO Conto Corrente denominato STANDARD DESTINATARI La presente tipologia di conto corrente è destinata a qualsiasi tipologia di Cliente. Per i Clienti rientranti nella categoria Consumatori è previsto per lo stesso prodotto un apposito foglio informativo. DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il Cliente può effettuare: I versamenti di contante e/o di assegni; II ricevere bonifici e giroconti; III effettuare prelevamenti; IV trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia a quanto di seguito indicato e ai relativi fogli informativi. SERVIZI OFFERTI DALLA BANCA E COLLEGATI AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE Al conto corrente bancario sono collegati i seguenti servizi offerti dalla Banca: - pagamento con assegni bancari; - pagamento delle utenze; - addebito per utilizzo carte di credito; - addebito/accredito bonifici; - pagamento fatture, effetti commerciali e non; - tutti gli altri ordini permanenti di addebito/accredito. IMPORTO CARATTERISTICHE DELL OPERAZIONE / SERVIZIO Il Cliente è tenuto ad effettuare i prelievi entro il limite del saldo liquido del conto; in presenza di fido, l utilizzo è consentito entro l importo autorizzato. DURATA Fino al recesso di una delle parti. ESTINZIONE La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, senza alcun onere per il Cliente. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il conto corrente sarà chiuso definitivamente entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso. LIQUIDAZIONE COMPETENZE Tutti i rapporti vengono chiusi contabilmente, di regola, alla fine di ogni trimestre solare. PERIODICITÀ INVIO ESTRATTO CONTO Di regola trimestrale. COINTESTAZIONE Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 1 DI 8

2 RISCHI TIPICI VARIAZIONI CONDIZIONI La possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio) e contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni. In tal caso il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione, in caso contrario la stessa si intende approvata. RISCHIO DI CAMBIO Non presente in quanto il conto corrente è denominato in euro. ACCREDITI SALVO BUON FINE L accredito di assegni e di altri titoli similari è effettuata salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità. RISCHIO DI CONTROPARTE A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nel limite d'importo di Euro ,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti sul conto, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi (fondo interbancario di tutela dei depositi). ASSEGNI Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al Cliente. Va osservata, pertanto, la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta. CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA La traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, determina la conseguente iscrizione del Cliente nella Centrale d'allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente. CONTO NON MOVIMENTATO Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258 euro la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto senza necessità di alcuna comunicazione preventiva da parte della stessa e cesserà di corrispondere i relativi interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare estratti conto. CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (CALCOLO DEL TAEG TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE PER LE IPOTESI DI CONCESSIONE DI UN FIDO) IPOTESI 1 IL CONTRATTO PREVEDE L APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA Il TAEG è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un affidamento di euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l intera durata del medesimo. Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi e che la liquidazione degli interessi avvenga su base trimestrale. Oltre agli interessi e alla commissione non sono considerate nel calcolo altre spese. TAEG 9,98% IPOTESI 2 IL CONTRATTO NON PREVEDE L APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA Il TAEG è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un affidamento di euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l intera durata del medesimo. Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi e che la liquidazione degli interessi avvenga su base trimestrale. Oltre agli interessi non sono considerate nel calcolo altre spese. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito TAEG 9,44% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura Legge. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca ELEMENTO INTERESSI TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE TASSO CREDITORE ANNUO EFFETTIVO AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE CONDIZIONI APPLICABILI 0,1000% 0,1000% RITENUTA FISCALE 20,00 % FIDI E SCONFINAMENTI TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO PER SCOPERTI DI VALUTA O SALDI DEBITORI NEL LIMITE DI FIDO TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO PER SALDI DEBITORI SU CONTI NON AFFIDATI O ECCEDENTI IL FIDO NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA APPLICABILE NEI CASI IN CUI SIA STATO CONCESSO UN AFFIDAMENTO SU CONTO CORRENTE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRAFIDO NON DOVUTA SE LO SCONFINAMENTO DERIVI DA UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA 9,1250 % 9,4420 % in ogni caso non superiore al limite previsto ai fini della legge sull usura 13,1250 % 13,7852 % in ogni caso non superiore al limite previsto ai fini della legge sull usura 0,50 % dell importo concesso addebitata con cadenza trimestrale Euro 15,00 addebitata con cadenza trimestrale CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 2 DI 8

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO SENZA FIDO NON DOVUTA SE LO SCONFINAMENTO DERIVI DA UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA CAPITALIZZAZIONE INTERESSE E COMPETENZE PERIODICITÀ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI E DEBITORI BASE CALCOLO PER INTERESSE ANNO CIVILE 365 GIORNI OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE LIQUIDITÀ Euro 15,00 addebitata con cadenza trimestrale Trimestrale CANONE MENSILE DI TENUTA CONTO Euro 10,00 SPESE PER OPERAZIONE Euro 1,50 SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO I RICHIESTO ALLO SPORTELLO PER LE ULTIME 10 OPERAZIONI Euro 1,00 II INVIATO AL DOMICILIO CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE Compreso nel canone mensile III INVIATO AL DOMICILIO CON PERIODICITÀ INFERIORE AL TRIMESTRE Euro 3,00 IV RICHIESTA DUPLICATO E/O STORICO PER OGNI TRIMESTRE O FRAZIONE Euro 10,00 SPESE PER PRODUZIONE ED INVIO CONTABILI A DOMICILIO I POSTA ORDINARIA Euro 1,05 II TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING O ALTRE MODALITÀ TELEMATICHE Zero SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI I POSTA ORDINARIA Euro 1,20 II TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING O ALTRE MODALITÀ TELEMATICHE Zero SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI DI MODIFICA CONDIZIONI ECONOMICHE E/O CONTRATTUALI (AI SENSI ARTICOLO 118 TUB) SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO Zero Secondo tariffa in vigore RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI DUPLICATI (PER SINGOLO DOCUMENTO) I II RIPRODUZIONE ASSEGNI O DOCUMENTI CONTABILI DIRETTAMENTE PRESSO LA FILIALE DI IBL BANCA RIPRODUZIONE ASSEGNI O DOCUMENTI CONTABILI PRESSO L ARCHIVIO O ALTRA STRUTTURA CENTRALE RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI SALDI O NOTIZIE SUL RAPPORTO (PER SINGOLO DOCUMENTO) Euro 5,00 Euro 12,50 I CERTIFICAZIONE SALDI, MOVIMENTAZIONE E NOTIZIE RAPPORTO Euro 30,00 II CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI Euro 12,00 SERVIZI DI PAGAMENTO ASSEGNI COSTO PER CARNET ASSEGNI Euro 1,50 SPESE RICHIAMO ASSEGNI Euro 15,00 COMMISSIONI PER RICHIESTA BENEFONDI SU ASSEGNI (COMPRESE SPESE TELEFONICHE) Euro 10,00 COMMISSIONI PER ASSEGNI RESTITUITI A TERZI (PER OGNI ASSEGNO INSOLUTO NON ADDEBITATO IN CONTO CORRENTE A CAUSA DI IRREGOLARITÀ FORMALE O SOSTANZIALE DEL TITOLO) COMMISSIONI PER ASSEGNI SOSPESI (PER OGNI ASSEGNO NON ADDEBITATO IN CONTO CORRENTE A CAUSA DI ASSENZA O INSUFFICIENZA DI FONDI VERRÀ ADDEBITATA UNA SOLA VOLTA LA COMMISSIONE, OLTRE AL RECUPERO DELLE SPESE RECLAMATE DAL PUBBLICO UFFICIALE PER L EVENTUALE AZIONE DI PROTESTO) COMMISSIONE PER BLOCCO ASSEGNO BANCARIO (A SEGUITO SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE OD ALTRO) SPESE PER ASSEGNI TORNATI IMPAGATI Euro 7,75 Euro 25,00 Euro 8,00 con un massimo per più assegni di Euro 35,00 I PROTESTATI (OLTRE AL RECUPERO SPESE DI PROTESTO) 1,50% con minimo Euro 10,00 e massimo Euro 30,00 II INSOLUTI Euro 7,75 ADDEBITI PER ASSEGNI BANCARI CIRCOLANTI ALL'ESTERO (TRATTI IN EURO E/O DIVISA) I COMMISSIONI PER ADDEBITO ASSEGNO Euro 5,00 II RECUPERO SPESE Euro 8,00 III VALUTA DI ADDEBITO Data emissione CHECK TRUNCATION (ADEMPIMENTI PER CONTO DI PROPRIA CLIENTELA) I COMUNICAZIONE DI ASSEGNO IMPAGATO, STORNO O COPIA STORNO Euro 6,00 II ALTRI MESSAGGI Euro 8,00 ASSEGNI ESTERI ASSUNTI AL SALVO BUON FINE IN EURO O IN DIVISA I COMMISSIONE DI INCASSO (OLTRE AL RECUPERO DI SPESE O IMPOSTE RECLAMATE) 1,25% Importo - Minino Euro 10,00 - Massimo Euro 35,00 II RECUPERO SPESE FISSE PER APERTURA O VARIAZIONE PRATICA Euro 25,80 III RITORNO INSOLUTO / IMPAGATO (OLTRE AL RECUPERO DI SPESE O IMPOSTE RECLAMATE) Euro 10,00 CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 3 DI 8

4 TERMINI DI NON STORNABILITÀ I ASSEGNI BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTELLO IBL BANCA 1 Giorno Lavorativo successivo a quello di versamento II ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTELLI DI IBL BANCA 6 Giorni Lavorativi successivi a quello di versamento III GIROCONTI ASSEGNI CIRCOLARI/BANCARI EMESS/EMESSI DA/SU ALTRE BANCHE, ASSEGNI, VAGLIA E TITOLI POSTALI GIROCONTI (DISPOSIZIONI DI ACCREDITO SU ALTRO CONTO PROPRIO ACCESO PRESSO IBL BANCA) I COMMISSIONI Zero II VALUTA DI ADDEBITO Data Esecuzione BONIFICI BONIFICI IN USCITA ITALIA I COMMISSIONI SU OPERAZIONE EFFETTUATA ALLO SPORTELLO Euro 2,10 II COMMISSIONI SU OPERAZIONE EFFETTUATA TRAMITE SERVIZIO INTERNET BANKING Zero III VALUTA DI ADDEBITO Data Esecuzione BONIFICI IN USCITA ITALIA URGENTI CON REGOLAMENTO DIRETTO (BIR) I COMMISSIONI SUPPLETIVE Euro 11,00 II VALUTA DI ADDEBITO Data Esecuzione BONIFICI IN USCITA ALL ESTERO A BONIFICI TRASFRONTALIERI OVVERO BONIFICI DI IMPORTO SINO AD EURO ,00 DESTINATI AD UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA, ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA LE CUI SPESE VENGONO PAGATE CON MODALITÀ SHARE (CIASCUN SOGGETTO ORDINANTE E BENEFICIARIO PAGHERÀ LE SPESE PREVISTE DALLE PROPRIE BANCHE) B BONIFICI NON TRANSFRONTALIERI OVVERO PER BONIFICI SUPERIORI AD EURO O DIFFORMI DA QUELLO TRANSFRONTALIERI I COMMISSIONE DI ESECUZIONE Euro 15,00 II VALUTA DI ADDEBITO Data Esecuzione 15 Giorni Lavorativi successivi a quello di versamento Vengono applicate le condizioni previste per i bonifici Italia C PER I BONIFICI IN DIVISA I IMPORTO DI ADDEBITO II COMMISSIONE DI ESECUZIONE PER BONIFICI CON TIPO COMMISSIONI BEN Euro 15,00 III COMMISSIONE DI ESECUZIONE PER BONIFICI CON TIPO COMMISSIONI OUR Euro 30,00 IV VALUTA DI ADDEBITO Data Esecuzione BONIFICI IN ENTRATA ITALIA Euro al controvalore derivante dall applicazione del cambio vigente alla data di effettuazione dell ordine I VALUTA DI ACCREDITO Stesso giorno lavorativo di accredito dei fondi alla banca BONIFICI IN ENTRATA ESTERO I COMMISSIONE Zero I VALUTA DI ACCREDITO Stesso giorno lavorativo di accredito dei fondi alla banca SPESE IN CASO DI MANCANZA INDICAZIONI UTILI PER IL BUON ESITO DEL BONIFICO Euro 5,00 UTENZE DOMICILIAZIONE UTENZE TRAMITE RID I ATTIVAZIONE Zero II COMMISSIONE PER ADDEBITO Zero III VALUTA DI ADDEBITO Ultimo giorno consentito per il pagamento PAGAMENTO UTENZE ALLO SPORTELLO A MEZZO BOLLETINO POSTALE (SERVIZIO ATTIVO SOLO PER LE FILIALI DI ROMA) I COMMISSIONI SINGOLO BOLLETTINO CON QUIETANZA IBL BANCA Euro 1,50 II COMMISSIONI SINGOLO BOLLETTINO CON QUIETANZA POSTE ITALIANE O ALTRA AZIENDA Euro 2,00 III VALUTA DI ADDEBITO (STACCO VALUTA RISPETTO A DATA ESECUZIONE) 1 Giorno Lavorativo TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI NON RILEVANTI (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO) I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 15:00 Data consegna ordine II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 15:00 1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell ordine ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI RILEVANTI/URGENTI (BIR) (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO) I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00 Data consegna ordine II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00 1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell ordine ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI (ORDINATIVI PERVENUTI DAL CANALE TELEMATICO - INTERNET BANKING -) I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 17:00 Data consegna ordine II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 17:00 1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell ordine CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 4 DI 8

5 ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI ESTERI (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO) I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00 Data consegna ordine II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00 1 Giorno Lavorativo successivo alla data consegna dell ordine ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMSTICI (ORDINATIVI PERVENUTI DAL CANALE TELEMATICO - CBI -) I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00 Data ricezione del flusso telematico II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00 1 Giorno Lavorativo successivo alla data ricezione flusso VALUTE VERSAMENTI I CONTANTI E VALORI ASSIMILATI Stesso Giorno II ASSEGNI CIRCOLARI E DI TRAENZA DI IBL BANCA Stesso Giorno III ASSEGNI BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTELLO IBL BANCA Stesso Giorno IV ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTELLI DI IBL BANCA 1 Giorno Lavorativo V ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE 1 Giorno Lavorativo VI ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRE BANCHE 3 Giorni Lavorativi VII ASSEGNI, VAGLIA E TITOLI POSTALI 4 Giorni Lavorativi VERSAMENTI SU PRELIEVI A MEZZO ASSEGNO BANCARIO Data emissione VERSAMENTI ASSEGNI ESTERI ASSUNTI AL SALVO BUON FINE IN EURO O IN DIVISA I PER ASSEGNI EUROPA IN EURO 10 Giorni Lavorativi II PER ASSEGNI EUROPA IN DIVISA 10 Giorni Lavorativi III PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN DIVISA 10 Giorni Lavorativi IV PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN EURO 10 Giorni Lavorativi PRELEVAMENTI I CONTANTI E VALORI ASSIMILATI Stesso Giorno II BONIFICI Vedi sezione Bonifici in Uscita TERMINI DI DISPONIBILITÀ TERMINI DI DISPONIBILITÀ (SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE - PER LE AZIENDE DI CREDITO ITALIANE SUCCESSIVI ALLA DATA NEGOZIAZIONE E/O DI LAVORAZIONE) I CONTANTI E VALORI ASSIMILATI Stesso Giorno II ASSEGNI CIRCOLARI E DI TRAENZA DI IBL BANCA Stesso Giorno III ASSEGNI BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTELLO IBL BANCA 1 Giorno Lavorativo IV ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTELLI DI IBL BANCA 1 Giorno Lavorativo V ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE 4 Giorno Lavorativo VI ASSEGNI BANCARI TRATTI SU ALTRE BANCHE 4 Giorni Lavorativi VII ASSEGNI, VAGLIA E TITOLI POSTALI 4 Giorni Lavorativi TERMINI DI DISPONIBILITÀ SU ASSEGNI ESTERI ASSUNTI AL SALVO BUON FINE IN EURO O IN DIVISA (SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE - PER LE AZIENDE DI CREDITO ITALIANE SUCCESSIVI ALLA DATA NEGOZIAZIONE E/O DI LAVORAZIONE) I PER ASSEGNI EUROPA IN EURO 20 Giorni Lavorativi II PER ASSEGNI EUROPA IN DIVISA 20 Giorni Lavorativi III PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN DIVISA 20 Giorni Lavorativi IV PER ASSEGNI ALTRI PAESI IN EURO 20 Giorni Lavorativi ALTRO SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO Secondo tariffa vigente CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 5 DI 8

6 CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L OPERAZIONE / SERVIZIO RECESSO DAL CONTRATTO Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il Cliente in ogni caso è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima della data di efficacia del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante dall utilizzo successivo dei servizi. La Banca può recedere con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e senza alcun onere per il Cliente. In forza del recesso esercitato da una delle parti, il Cliente è tenuto a consegnare tutta la documentazione richiesta dall intermediario per la chiusura del rapporto (esempio apparecchiature elettroniche per la generazione delle password nel caso di attivazione del servizio di internet banking). TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso. RECLAMI I reclami vanno inviati a mezzo raccomandata a/r all Ufficio Reclami della Banca, Via Campo Marzio n. 46, Roma, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L Ufficio risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca. Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito o ESTRATTO DALLE NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA Articolo 2 Uso dei moduli per assegni 1. La Banca si riserva di consentire l utilizzazione di assegni mediante l uso di assegni sul conto corrente mediante l'uso di moduli forniti dalla Banca medesima contro rimborso del costo. 2. La modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca ( La consegna al Correntista (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l instaurarsi della Convenzione di assegno. 3. In ogni caso il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni danno che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 4. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi sul altri conti di pertinenza dello stesso Correntista. Articolo 6 Accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari 1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso. 2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. 3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. 4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. Articolo 7 Apertura di credito e facoltà di recesso e sconfinamenti 1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti regole: a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell importo dovuto. 2. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore (di seguito definito Correntista Consumatore), ai sensi dell articolo 3 comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e l apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato la Banca ha facoltà di: a) recedere, ai sensi dell articolo 1845 del codice civile, ovvero di ridurre l ammontare o sospendere l utilizzo dell affidamento, in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al Correntista Consumatore con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di efficacia; b) esclusivamente in presenza di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista Consumatore, la Banca ha facoltà di procedere, anche senza preavviso, al recesso dell apertura di credito, ovvero alla riduzione del suo ammontare o alla sospensione del suo utilizzo, previa comunicazione scritta 3 giorni prima rispetto alla data di efficacia, ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la riduzione o la sospensione. Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nei casi sopra indicati è dato al Correntista Consumatore un termine di 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di efficacia del recesso, della riduzione o della sospensione dell apertura di credito o comunque dalla ricezione della relativa comunicazione, fatta salva l intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell articolo 1186 codice civile, In ogni caso il Correntista Consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante preavviso di un mese rispetto alla data di efficacia previo rimborso dell importo utilizzato e degli oneri e competenze maturate sull apertura di credito. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell importo dovuto. 3. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell articolo 3 comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e l apertura di credito sia stata concessa a tempo determinato la Banca ha facoltà, prima della scadenza del termine, di recedere o di ridurre l affidamento o sospendere l utilizzo al ricorrere di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista Consumatore. A tal fine, la Banca comunicherà al Correntista Consumatore il recesso, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data di efficacia. Il Correntista Consumatore dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia della comunicazione del recesso o della riduzione o della sospensione dell apertura di credito, fatta salva l intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell articolo 1186 codice civile. Il Correntista Consumatore ha diritto di recedere dall apertura di credito a tempo determinato senza penalità e senza indicare il motivo, entro 14 giorni CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 6 DI 8

7 di calendario decorrenti dalla data di apertura dell apertura di credito, dandone comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata all indirizzo di cui all articolo 17 delle Norme Generali. Se l apertura di credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Correntista Consumatore entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l importo dell apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati secondo quanto convenuto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da quest ultima versate alla pubblica amministrazione. Nell apertura di credito a tempo determinato, il Correntista Consumatore, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare l apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento in tutto o in parte. In tali casi il Correntista Consumatore deve dare comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata e versare: a) in caso di rimborso anticipato parziale, l importo che intende rimborsare; b) in caso di rimborso anticipato totale, l importo totale utilizzato; c) gli interessi e gli altri oneri maturati, ivi compresi le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro accessorio fino alla data di rimborso anticipato. Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell apertura di credito. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell importo dovuto. 4. L esercizio del diritto di recesso o il rimborso anticipato comporta la sospensione immediata dell'utilizzo del credito concesso; 5. Eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Sul saldo finale risultante dall estinzione del conto sarà applicato con capitalizzazione semplice, un tasso di mora pari al tasso debitore che regolava il credito al momento della revoca. La Banca non sarà più tenuta all invio dell estratto conto periodico, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l estinzione del conto. 6. Le norme che disciplinano il diritto di recesso si applicano in ogni caso ad qualsiasi sovvenzione sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al Correntista ed al Correntista Consumatore. 7. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Correntista e al Correntista Consumatore una comunicazione, inviata a mezzo posta ordinaria, in merito allo svolgimento del rapporto di apertura di credito. 8. La comunicazione di cui al precedente comma 7 del presente articolo, resa sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. 9. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunica al Correntista Consumatore a mezzo posta ordinaria: a) lo sconfinamento, b) l importo interessato, c) il tasso di interesse; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore al 5 per cento dell importo totale del credito previsto dal contratto di apertura di credito. La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento della soglia, in un momento antecedente. Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dal precedente comma 7 del presente articolo. 10. In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sull affidamento cui sono applicate le condizioni di tasso più sfavorevoli al Correntista e al Correntista Consumatore e così via secondo limiti di tasso decrescente, ciascuno corrispondente ad una diversa apertura di credito fra quelle posizionate sul conto corrente. 11. Le aperture di credito eventualmente concesse dalla Banca sono disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto convenuto dalle parti all interno degli specifici regolamenti contrattuali disciplinanti i singoli affidamenti. Resta inteso che in caso di contrasto tra le disposizioni dei contratti di apertura di credito e le norme di cui al presente articolo, prevarranno le prime sulle seconde. 12. Salvo diversa espressa comunicazione del Cliente, in assenza di apertura di credito la Banca potrà autorizzare temporaneamente, a sua discrezione, sconfinamenti temporanei sul conto corrente, In tal caso la Banca potrà addebitare oltre agli interessi debitori per sconfino una commissione determinata secondo le condizioni economiche convenute. Articolo 8 Interessi - chiusura contabile conti debitori e creditori - capitalizzazione infrannuale 1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all obbligo di comunicazione al Correntista. 2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nella medesima misura pattuita. 3. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; tale periodicità può essere annuale o inferiore all anno (e pertanto anche semestrale o trimestrale) in base a quanto pattuito nel singolo conto corrente. 4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di conto corrente, divenuti esigibili a carico del Correntista matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo. 5. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell articolo 31 della legge assegni. 6. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 7 DI 8

8 LEGENDA BONIFICO BIR BONIFICI URGENTI CANONE ANNUO CANONE MENSILE/TRIMESTRALE CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA CONSUMATORE DATA DI ESECUZIONE DELL OPERAZIONE DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE FIDO O AFFIDAMENTO SALDO DISPONIBILE SALVO BUON FINE SCONFINAMENTO PER UTILIZZO EXTRAFIDO SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO SPESA SINGOLA OPERAZIONE NON COMPRESA NEL CANONE SPESE ANNUE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO VALUTE SUI PRELIEVI VALUTE SUI VERSAMENTI Operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (chiamata ordinante) ad un'altra (chiamata beneficiario). Il giroconto consiste in un trasferimento di fondi in cui sia il conto di accredito che il conto di addebito sono conti aperti sulla stessa banca intestati alla stessa persona fisica. Bonifico di importo rilevante. sono i bonifici superiori a ,00; vengono inoltrati in rete interbancaria durante la giornata ed il regolamento avviene in tempo reale. Sono bonifici fino a ,00, hanno le stesse caratteristiche tecniche ed operative dei BIR. Spese fisse per la gestione del conto. Spese fisse per la gestione del conto addebitate con cadenza mensile/trimestrale. Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Commissione applicata dalla banca in caso di autorizzazione allo sconfinamento per utilizzo extrafido o in assenza di fido. La suddetta commissione non è applicabile nel caso in cui lo sconfinamento extrafido o in assenza di fido derivi dal saldo per valuta. Commissione applicata dalla banca in caso di concessione del fido. Persona fisica che opera sul conto corrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla banca per l esecuzione di un ordine di bonifico. Numero di giorni successivi alla data dell operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Clausola in virtù della quale il Cliente ha l obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui tali titoli risultassero impagati. Somma di denaro utilizzata dal Cliente o comunque addebitategli in eccedenza rispetto all affidamento concesso dalla banca (sconfinamento per utilizzo extrafido) o in mancanza di un affidamento in eccedenza rispetto al proprio saldo (sconfinamento in assenza di fido). Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo del 25% ed aggiungere un ulteriore margine del 4%. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio (TEGM) non può superare gli 8 punti percentuali. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. CONTO CORRENTE - DENOMINATO STANDARD PAGINA 8 DI 8

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