COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 12/06/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente contesta la movimentazione registrata su un conto corrente bancario e su un conto deposito titoli successivamente al decesso di sua madre, cointestataria a firma disgiunta; chiede, inoltre, la liquidazione della quota ereditaria a lui spettante. Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato che la propria madre, deceduta il 16/02/2013, era cointestataria, insieme ad un altro figlio, di alcuni rapporti intrattenuti presso l intermediario convenuto. Egli ha dato notizia del decesso alla banca sia telefonicamente che per iscritto «(A.R.)»; ciononostante, sono stati consentiti «prelievi ingiustificati e lesivi della [sua] qualità di erede, irregolari e addirittura [ ] oltre il dovuto». In particolare ha contestato: prelievi oltre il 50% del saldo del conto corrente, e, in particolare, un operazione che ha portato il conto «in rosso»; la possibilità concessa al cointestatario superstite di vendere titoli senza avvisare i coeredi; l addebito su conto corrente di fatture relative a varie utenze intestate alla de cuius «che andavano revocate perché non più fruite»; Pag. 2/7
2 il costo di 120,00 richiesto dalla banca per il rilascio degli estratti conto e titoli [certificazione sui rapporti intestati alla de cuius], in quanto non previsto nel contratto originariamente sottoscritto dalla titolare. Il ricorrente ha ancora lamentato che «nonostante le legittime comunicazioni non viene liquidata la [quota ereditaria a lui spettante]». Il reclamo è del 21/06/2013; il riscontro, dell 8/07/2013, fa riferimento a un incontro del ricorrente con personale dell intermediario, nel corso del quale sarebbero stati forniti chiarimenti sulla corretta operatività dell agenzia. Con ricorso protocollato il 05/08/2013 il ricorrente ha chiesto di «legittimare ed accogliere il [suo] reclamo». Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il 12/11/2013, l intermediario ha riferito che la madre del ricorrente aveva acceso in data 10/07/2007 un conto corrente e un conto titoli, entrambi cointestati a firme disgiunte con un fratello del ricorrente. Con raccomandata datata 21/03/2013 l odierno ricorrente ha consegnato alla banca il certificato attestante l avvenuto decesso di sua madre in data 16/02/2013 e l atto notorio comprovante la sua qualità di erede, insieme ai due fratelli [tra cui il cointestatario del conto]. Alla data di redazione delle controdeduzioni la pratica di successione non è stata definita, in quanto gli eredi, tra cui sembrerebbe essersi manifestata una forte conflittualità, non hanno fornito prova dell avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione. Con specifico riferimento alle irregolarità lamentate dal ricorrente, la resistente ha esposto quanto segue. Nel caso di cointestazione di rapporti bancari a firma disgiunta, la morte di uno dei cointestatari non comporta lo scioglimento del rapporto, come anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione e dal Collegio ABF di Milano. I due contratti stipulati dalla de cuius hanno accolto tale principio, prevedendo espressamente che, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Inoltre, non risulta che nessuno dei soggetti legittimati avesse notificato opposizione alla banca, anche solo con lettera raccomandata, dandone comunicazione ai cointestatari. In ogni caso, successivamente alla comunicazione formale del decesso della titolare avvenuta il 21/03/2013 sul conto corrente oggetto di contestazione sono state registrate operazioni di importo modesto, che riguardano sostanzialmente le spese di tenuta conto, i bolli e le utenze domiciliate; analogamente, dopo tale data, sul conto titoli non sono state annotate operazioni di compravendita. La revoca delle utenze domiciliate in conto non può essere disposta d iniziativa dalla banca domiciliataria, la quale ha assunto verso i cointestatari del conto corrente l obbligo di adempiere in via continuativa all ordine di pagamento in presenza di fondi disponibili sufficienti. Quanto all addebito della somma di 120,00 per spese di certificazione successione, il compenso in questione è stato specificamente approvato dai contraenti al momento dell apertura del conto corrente, è stato riportato sui figli informativi emessi, ed è stato approvato dal ricorrente in fase di richiesta scritta della certificazione in questione. La convenuta ha chiesto di respingere il ricorso, attestando nel merito la correttezza dell operato della banca. Sono seguite ulteriori comunicazioni con allegata documentazione, che la Segreteria Tecnica ha trasmesso via all altra parte. Il ricorrente ha contestato il contenuto delle controdeduzioni (con delle osservazioni non sempre totalmente intelligibili) e ha lamentato il fatto che la banca «entri[i] nella Pag. 3/7
3 conflittualità familiare», «decid[a] che tra i tre eredi sia [il ricorrente quello] obbligato a fare la successione», «tir[i] le conclusioni su settori di privacy che non le competono». Ha esposto, inoltre, quanto segue. La banca non gli avrebbe mai chiesto di presentare la dichiarazione di successione; tale dichiarazione non sarebbe necessaria, in quanto l atto che qualifica l erede sono le norme del codice civile, e non la dichiarazione di successione. Egli è erede perché figlio naturale [della de cuius], indipendentemente dalla dichiarazione di successione. In ogni caso tale atto andrebbe presentato entro un anno dal decesso [termine ancora non spirato alla data delle repliche]. Tutte le somme presenti sul conto erano della defunta, come si può desumere dal fatto che non sia stato registrato alcun versamento di somme di competenza del cointestatario. Il fratello del ricorrente «per aiutare la mamma è stato messo come cointestatario mentre andava posto come delegato»; ora «la banca si è sostituita al giudice decidendo che [il] fratello-coerede-cointestatario è proprietario del 50% delle somme sul conto». La banca non ha rispettato «la regola del 50%», in quanto «sapendo le conflittualità concedeva tutto al coerede [cointestatario]; inoltre l affermazione circa l assenza di operazioni di compravendita è falsa, in quanto la banca avrebbe consentito lo svincolo di 5.000,00 in titoli in data postuma al decesso». Il documento per il quale la banca ha addebitato 120,00, che consta di 3 fogli, «è una semplice riproposizione tipo lista movimenti rilasciata agli sportelli e non una certificazione intesa come tale». La banca nulla dice sulla liquidazione pro quota, che il ricorrente ritiene attuabile. Il ricorrente ha inoltre prospettato l intenzione di rivolgersi «in subordine» [rispetto all ABF] al Tribunale ordinario, e di avanzare «a chi di competenza una richiesta di risarcimento danni morali e materiali e violazione privacy da quantificare a cura del legale che [lo] sta assistendo». La banca resistente ha osservato che le puntualizzazioni del ricorrente non modificano nel merito quanto già evidenziato nelle controdeduzioni; ha comunque confermato che (i) la presentazione della dichiarazione di successione all Agenzia delle Entrate è un adempimento di natura fiscale e la banca deve, a norma di legge, verificarne l avvenuta presentazione prima di rendere disponibili agli eredi i beni del de cuius; (ii) i rapporti di conto corrente e di conto titoli risultano entrambi intestati a firme disgiunte alla de cuius e al fratello del ricorrente; (iii) la vendita di 360 quote del fondo [specificamente indicato], effettuata il 7 marzo, in data antecedente la comunicazione formale del decesso della madre del ricorrente, è stata comunque eseguita per meno della metà delle quote totali in essere sul deposito titoli e per meno di metà del controvalore complessivo degli strumenti finanziari posseduti alla data del decesso. Il ricorrente ha ribadito ulteriormente che la banca sapeva della morte di sua madre già dal 17 o 18 febbraio 2013, a seguito di una sua telefonata al direttore; il 07/03/2013 egli ha «solo formalizzato il tutto per iscritto ma [solo] per avere gli estratti conto». Egli ha quindi invitato «i giudici» ad acquisire copia dei tabulati telefonici «da cui risulta la verità» e a non fare «un atto di ingiustizia». DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Le domande e doglianze attoree riguardano la movimentazione di un conto corrente e un conto titoli cointestati alla madre del ricorrente, deceduta il 16/02/2013, e al di lui fratello. Per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito le doglianze attoree: Pag. 4/7
4 i. la banca ha consentito al cointestatario superstite prelievi oltre il 50% del saldo del conto corrente, tra cui una operazione che ha portato il conto «in rosso»; ii. la banca ha concesso al cointestatario superstite di vendere titoli senza avvisare i coeredi; iii. sul conto corrente sono state addebitate fatture relative a varie utenze intestate alla de cuius «che andavano revocate perché non più fruite»; iv. il costo di 120,00 richiesto dalla banca per il rilascio degli estratti conto e titoli non era previsto nel contratto originariamente sottoscritto dalla titolare; v. la banca non ha a tutt oggi liquidato al ricorrente la quota ereditaria spettantegli. I contratti relativi ai due rapporti cointestati alla de cuius prevedono l operatività disgiunta, e disciplinano dettagliatamente l ipotesi di decesso di uno dei titolari, incluse le modalità di opposizione da parte degli eredi. In proposito, si ha presente che non consta in atti, né viene menzionata altrimenti nella narrativa delle parti, alcuna opposizione, formalizzata nei modi di cui al contratto da parte del ricorrente o di altri coeredi, alla prosecuzione dell operatività sul conto da parte del cointestatario superstite. Con riferimento alle comunicazioni intercorse tra il ricorrente e la banca si ha presente che: 1. sono controverse data e modalità della comunicazione alla banca dell avvenuto decesso. Il ricorrente asserisce di averlo comunicato telefonicamente il 17 o 18/02/2013 (chiedendo che il Collegio acquisisca i relativi tabulati telefonici), e nella seconda replica menziona una comunicazione scritta del 07/03/2013 con richiesta degli estratti conto; non sono in atti comunicazioni con tale data, tuttavia potrebbe trattarsi della comunicazione datata 21/03/2013, con cui la banca riferisce di essere stata informata del decesso (cfr. all. 3 alle controdeduzioni): 2. è pacifico che la dichiarazione di successione non fosse stata consegnata alla banca alla data della replica, e che la banca non abbia liquidato alcuna quota al ricorrente o ad altri coeredi; 3. non consta in atti, né è allegato dal ricorrente, che le utenze intestate alla de cuius e domiciliate sul c/c in parola siano state sospese né che sia stata revocata dagli aventi diritto l autorizzazione all addebito diretto delle relative fatture. Le condizioni contrattuali relative al conto corrente, prodotte dalla banca e sottoscritte dai cointestatari, prevedono (alla pag. 13/16) un costo di 120,00 a titolo di commissione per dichiarazione di sussistenza/debito. Lo stesso importo è indicato nel documento di sintesi al 31/12/2012. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, non può revocarsi in dubbio che, sulla base della documentazione in atti, il rapporto di conto corrente in essere tra le parti deve essere qualificato a firma disgiunta. Ne deriva, dunque, secondo quanto previsto dall art cod. civ., per l ipotesi di un conto corrente bancario (e di un deposito titoli) intestato a più persone (con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente) che i cointestatari devono essere considerati creditori o debitori in solido del saldo del conto. Orbene, se, com è noto, nel caso del conto corrente bancario intestato a più soggetti, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal comma 2 dell art c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si Pag. 5/7
5 dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente [ ], i rapporti tra i cointestatari e la banca sono disciplinati dall art cod. civ. (in tal senso, Cass., 19/2/2009 n. 4066). A norma dell'art cod. civ., l'intestazione a più persone di un conto corrente bancario(e di un deposito titoli), con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ha l'effetto di porre ciascun intestatario, nei confronti della banca, nella posizione di creditore o debitore in solido del saldo del conto. Ora, come già si è avuto occasione di affermare, nel caso di cointestazione del conto corrente a firma disgiunta l evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto ed il contestatario superstite, così come gli eredi del cointestatario defunto, potranno utilizzare separatamente il conto. In tale ipotesi, infatti, ricorre un fenomeno di successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto, così come gli eredi del cointestatario deceduto acquistano il medesimo diritto, che, tuttavia, deve essere esercitato congiuntamente (cfr., in tal senso, Cass., 29 ottobre 2002, n , secondo la quale Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare ). Sotto diverso profilo, va ricordato che l imposta di successione è stata reintrodotta col D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e si applica ai trasferimenti di beni e diritti mortis causa con aliquote variabili sulla base dell ordine e grado di parentela tra de cuius e successore. La presentazione della dichiarazione di successione è regolata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e, in base a tale normativa, gli eredi devono presentare la suddetta dichiarazione entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (cfr. art. 31, comma 1). L amministrazione finanziaria ha poi il potere di rettificare la dichiarazione (cfr. art. 34). Le banche, dal canto loro, non possono né pagare le somme dovute (o consegnare i beni detenuti) agli eredi, ai legatari ed ai loro aventi causa, né procedere ad alcuna operazione concernente i titoli facenti parte dell asse ereditario, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione (cfr. art. 48, commi 3 e 4). La violazione di quest articolo comporta l irrogazione di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell imposta o della maggiore imposta dovuta (cfr. art. 53, comma 2). Tale normativa, come insegna la giurisprudenza di legittimità, produce conseguenze anche sul piano civilistico, posto che «La produzione della denuncia di successione, richiesta dall art. 49 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si pone come condizione di esigibilità del credito ereditario, salvo che la pretesa creditoria sia fatta valere in giudizio (o dinanzi agli arbitri)» (così, testualmente, CASS., 20 MAGGIO 2005, N ). Quanto, infine, alle doglianze relative alle spese addebitate che appaiono in linea con le condizioni contrattuali del rapporto bancario in essere ed il pagamento delle utenze domiciliate sul conto corrente (in assenza di qualsiasi dichiarazione di revoca al proposito), non sembra possa in alcun modo rilevarsi una condotta censurabile in capo all intermediario resistente. Alla luce di quanto appena illustrato consegue pianamente che le doglianze formulate nel ricorso all origine del presente procedimento si rivelano del tutto infondate e, come tali, non degne di accoglimento. Pag. 6/7
6 P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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