INSEGNANTE DIRIGENTE SCOLASTICO

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1 CONTRATTO D ASSCURAZONE PER LA COPERTURA DE RSCH NFORTUN - RESPONSABLTÀ CVLE GENERALE TUTELA GUDZARA - ASSSTENZA NSEGNANTE DRGENTE SCOLASTCO l presente Fascicolo nformativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le ; il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRMA DELLA SOTTOSCRZONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA NFORMATVA nsegnante Dirigente scolastico Fascicolo nformativo Mod Ultimo aggiornamento

2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. nsegnante Dirigente scolastico Fascicolo nformativo Mod Ultimo aggiornamento

3 NOTA NFORMATVA CONTRATTO D ASSCURAZONE NFORTUN RESPONSABLTÀ CVLE GENERALE TUTELA GUDZARA ASSSTENZA NSEGNANTE DRGENTE SCOLASTCO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall VASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell VASS. l contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARO ASSCURATO ASSCURAZONE ASSSTENZA CONTRAENTE COSE DANNO FRANCHGA NDENNZZO NFORTUNO NVALDTÀ PERMANENTE MASSMALE POLZZA PREMO RESDENZA RSCHO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali, sia gli animali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato a somma dovuta dalla Società in caso di sinistro evento dovuto a causa fortutita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la probabilità che si verifichi il sinistro SNSTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; SOCETÀ relativamente alla garanzia RC Patrimoniale Dirigente Scolastico: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l assicurazione relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l assicurazione Generali talia S.p.A. Pagina 1 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

4 A. NFORMAZON SULL MPRESA D ASSCURAZONE 1. nformazioni generali Generali talia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali. - Sede legale: Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) talia. - Recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.generali.it. - L mpresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell ndustria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n dell Albo delle mprese di assicurazione. Si rinvia all home page del sito nternet dell mpresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. All interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi. 2. nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. NFORMAZON SUL CONTRATTO l contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Avvertenze Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. n caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia all art. 3 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni l contratto è destinato alla copertura assicurativa degli nsegnanti di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado e dei Dirigenti Scolastici. l Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all interno di quelle previste dalle seguenti sezioni: - Sezione nfortuni: copertura del rischio professionale, per le gite scolastiche e per il rischio in itinere. - Sezione Responsabilità Civile: copertura per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza; nel caso del Dirigente scolastico, la copertura è prestata anche per la RC Patrimoniale. Pagina 2 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

5 - Sezione Tutela giudiziaria: copertura per le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza conseguenti allo svolgimento dell attività professionale. - Sezione Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza. La garanzia principale può essere integrata con garanzie accessorie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: - Sezione nfortuni artt. 1, 3, 5 e 6 - Sezione Assistenza artt. 1 e 8 - Sezione Responsabilità civile artt. 1 e 5 - Sezione Tutela giudiziaria art. 1 Avvertenze: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: - Sezione nfortuni artt. 2 e 5 - Sezione Assistenza art. 4 e 8 - Sezione Responsabilità civile artt. 3 e 9 - Sezione Tutela giudiziaria art. 3 l contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: - Sezione nfortuni art. 9 - Sezione Assistenza artt. 4 e 8 - Sezione Responsabilità civile art. 7 - Sezione Tutela giudiziaria art. 2 Esempio numerico di scoperto massimale assicurato Euro Euro ,00 ammontare del danno stimato Euro ,00 scoperto 10% Euro ,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro ,00 Esempio numerico franchigia ammontare del danno stimato Euro 1.000,00 franchigia Euro 260,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 740,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenze le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell mpresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 1 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione. Pagina 3 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

6 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: variazione dell attività professionale (es. da insegnante d asilo a insegnante di discipline sportive). 6. Premi l premio è annuo. l pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RD), trattenuta stipendiale. pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo non superi l importo di Euro 750,00. È possibile frazionare il premio in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento: Semestrale 3%; Quadrimestrale 4%; Trimestrale 4,5%; Mensile 5%; mensile a mezzo delega nessun interesse. Avvertenze La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 8. Diritto di recesso Avvertenze È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all art. 7 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Pagina 4 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

7 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale l contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. NFORMAZON SULLE PROCEDURE LQUDATVE E SU RECLAM 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze n caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione per gli aspetti di dettaglio: - Sezione nfortuni art Sezione Assistenza art. 7 - Sezione Responsabilità civile art Sezione Tutela giudiziaria art Reclami Eventuali reclami nei confronti dell mpresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali talia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, Roma Tel.: Fax: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all VASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. reclami indirizzati all VASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all mpresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all VASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FN-NET (accedendo al sito internet Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 5 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

8 14. Arbitrato n caso di controversia tra le Parti, relativamente alla Sezione nfortuni, è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si rinvia all art. 26 della Sezione nfortuni delle condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze n ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria. * * * Generali talia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 6 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

9 NDCE CONDZON D ASSCURAZONE DEFNZON... 3 DEFNZON SPECFCHE PER LA SEZONE TUTELA GUDZARA... 4 NORME COMUN A TUTTE LE SEZON... 5 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 5 Art. 2 Pagamento del premio... 5 Art. 3 Proroga dell'assicurazione... 5 Art. 4 Modifiche dell'assicurazione... 5 Art. 5 Aggravamento del rischio... 5 Art. 6 Diminuzione del rischio... 5 Art. 7 Recesso in caso di sinistro... 5 Art. 8 Oneri fiscali... 6 Art. 9 Frazionamento... 6 Art. 10 Rinvio alle norme di legge... 6 SEZONE NFORTUN... 7 OGGETTO DELL'ASSCURAZONE... 7 Art. 1 Rischio Assicurato... 7 Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione... 7 Art. 3 Rischio volo... 8 Art. 4 Persone non assicurabili... 9 Art. 5 nfortuni occorsi durante il servizio militare... 9 Art. 6 nfortuni determinati da calamità naturali... 9 Art. 7 Validità territoriale... 9 GARANZE Art. 8 nvalidità permanente Art. 9 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente Art. 10 Supervalutazione invalidità permanente grave Art. 11 Rendita vitalizia Art. 12 Salvaguardia piani di investimento Art. 13 Morte Art. 14 Morte presunta Art. 15 Rimpatrio della salma Art. 16 ndennità giornaliera per ricovero da infortunio Art. 17 ndennità giornaliera per convalescenza post ricovero da infortunio Art. 18 Rientro sanitario ESTENSON D GARANZA Art. 19 Ernie addominali traumatiche Art. 20 Rischio guerra (14 giorni) Art. 21 Danno estetico Art. 22 Lenti e montature occhiali Art. 23 Estensione alle affezioni da HV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio CLAUSOLE SPECAL Cod. 697 Estensione al Rischio Extraprofessionale SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 24 Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato Art. 25 Rinuncia al diritto di surrogazione Art. 26 Modalità di valutazione del danno ALTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 27 Attività diversa da quella dichiarata Art. 28 Altre assicurazioni Pagina 1 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

10 SEZONE ASSSTENZA Art. 1 Oggetto dell assicurazione Art. 2 Estensione territoriale Art. 3 Altre assicurazioni Art. 4 Limiti di esposizione Art. 5 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute Art. 6 Mancato utilizzo delle prestazioni Art. 7 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell assistenza) Art. 8 Prestazioni SEZONE RESPONSABLTÀ CVLE GARANZA RC TERZ ATTVTÀ PROFESSONALE Art. 1 Rischio Assicurato nsegnante e Dirigente Scolastico Art. 2 Persone non considerate terze Art. 3 Esclusioni Art. 4 Estensione territoriale GARANZA RC PATRMONALE - ATTVTÀ PROFESSONALE Art. 5 Rischio assicurato Dirigente Scolastico Art. 6 nizio e termine della garanzia Art. 7 Limiti di indennizzo Art. 8 Estensione territoriale Art. 9 Esclusioni GARANZA RC TERZ ED RC PRESTATOR D OPERA - VTA PRVATA Art. 10 Rischio assicurato Art. 11 Franchigia Art. 12 Esclusioni Art. 13 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro Art. 14 Estensione territoriale SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 15 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori SEZONE TUTELA GUDZARA GARANZA SPESE LEGAL E PERTAL - ATTVTÀ PROFESSONALE Art. 1 Rischio assicurato Art. 2 Garanzie Art. 3 Esclusioni Art. 4 Limiti territoriali Art. 5 Coesistenza con assicurazione RC Art. 6 Decorrenza della garanzia GARANZA SPESE LEGAL E PERTAL - VTA PRVATA Art. 7 Rischio assicurato Art. 8 Garanzie Art. 9 Esclusioni SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 10 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Art. 11 Gestione del sinistro Art. 12 Libera scelta del legale Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori Pagina 2 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

11 DEFNZON Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSCURATO ASSCURAZONE ASSSTENZA BENEFCARO COSE CONTRAENTE DANNO DAY HOSPTAL DAY SURGERY DOMCLO FRANCHGA NABLTÀ TEMPORANEA NDENNZZO NFORTUNO NVALDTÀ PERMANENTE STTUTO D CURA MASSMALE POLZZA PREMO RESDENZA RCOVERO RSCHO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro l'erede dell Assicurato, o altra persona da questi designata, alla quale la Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte sia gli oggetti materiali, sia gli animali il soggetto che stipula l assicurazione morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la degenza esclusivamente diurna in stituto di cura, documentata da cartella clinica l intervento chirurgico effettuato in stituto di cura, in regime di degenza diurna, documentato da cartella clinica, che non comporti pernottamento il luogo di abitazione, anche temporanea, dell Assicurato la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato la perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali o secondarie dichiarate a somma dovuta dalla Società in caso di sinistro evento dovuto a causa fortutita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione l ospedale pubblico, clinica o casa di cura privata, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la degenza, comportante pernottamento, in stituto di cura la probabilità che si verifichi il sinistro Pagina 3 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

12 SNSTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; relativamente alla garanzia RC Patrimoniale Dirigente Scolastico: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l assicurazione relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l assicurazione SOCETÀ Generali talia S.p.A. STRUTTURA ORGANZZATVA la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento 8, Milano costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in nome e per conto di Generali talia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza DEFNZON SPECFCHE PER LA SEZONE TUTELA GUDZARA ASSSTENZA STRAGUDZALE CONTRAVVENZONE DELTTO DELTTO COLPOSO DELTTO DOLOSO DERUBRCAZONE DEL REATO DMORA ABTUALE DMORA STAGONALE ESTNZONE DEL REATO FATTO LLECTO LLECTO EXTRACONTRATTUALE NADEMPMENTO CONTRATTUALE SENTENZA PASSATA N GUDCATO SPESE D GUSTZA NEL PROCESSO PENALE TRANSAZONE la tutela prestata all Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice a violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda la violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge quando l imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale unico luogo di abitazione ove, di fatto, dimorano abitualmente l Assicurato e la sua famiglia risultante dallo stato di famiglia abitazione ove l Assicurato e la sua famiglia dimorano stagionalmente, dislocata al di fuori del comune ove è ubicata la dimora abituale cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell indagato, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento); l inosservanza di un precetto dell ordinamento giuridico quando il danno, che ne è conseguente, non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto provvedimento definitivo, non più impugnabile i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato l accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l insorgenza di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata Pagina 4 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

13 NORME COMUN A TUTTE LE SEZON Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 2 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. l premio è annuo. l pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RD), trattenuta stipendiale. Art. 3 Proroga dell'assicurazione Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio l Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Recesso in caso di sinistro A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell ambito della intera durata del contratto, di qualunque sinistro successivo al secondo, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60 giorno successivo al pagamento dell indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. Pagina 5 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

14 l contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. n ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Frazionamento Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, il Contraente non è esonerato dall obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto. n caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell intera annualità. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 6 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

15 SEZONE NFORTUN (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) OGGETTO DELL'ASSCURAZONE Art. 1 Rischio Assicurato L assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti dagli articoli successivi, vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante: le attività professionali dichiarate in polizza; il tragitto da casa a scuola e viceversa, effettuato a piedi o con uso di mezzo di trasporto pubblico o privato nei limiti di tempo di una ora prima e una ora dopo il termine delle lezioni; le gite deliberate dal Consiglio di stituto, le visite di istruzione e le passeggiate scolastiche. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente. La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso. Sono compresi in garanzia anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi; h) le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo quanto disposto dall Art. 19 Ernie addominali traumatiche della presente Sezione; i) a parziale deroga dell art del Codice Civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario; j) a parziale deroga dell art del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato attivamente. Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; Pagina 7 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

16 b) dall uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e gli sport aerei in genere, salvo quanto previsto dall m) Rischio volo della presente Sezione; c) da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni e da ubriachezza se alla guida di mezzi di locomozione; d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) dalla partecipazione dell Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; f) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dall Art. 20 Rischio guerra (14 giorni) della presente Sezione; g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. i) Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa. Sono altresì esclusi gli infortuni causati: j) dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; k) dalla pratica di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; l) dalla pratica dei seguenti sport a qualunque titolo praticati: alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, hockey su prato, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, paracadutismo, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport estremi (es. bungee jumping, torrentismo, idrospeed), sport subacquei; m) dalla pratica dei seguenti sport limitatamente alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti, effettuati sotto l egida delle relative Federazioni Sportive, da tesserati abilitati alla pratica agonistica secondo le disposizioni vigenti: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci alpino e sci nautico. Art. 3 Rischio volo A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione lettera b), della presente Sezione, l assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; Pagina 8 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

17 da aeroclubs. La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa al momento in cui ne discende. Art. 4 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Pertanto, in conformità con quanto disposto dall Art. 1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio delle Norme comuni a tutte le sezioni, qualora risulti che l Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. l manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili. Art. 5 nfortuni occorsi durante il servizio militare L assicurazione resta valida durante il servizio militare volontario in tempo di pace. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica taliana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Art. 6 nfortuni determinati da calamità naturali Con riferimento all art del Codice Civile si pattuisce l estensione dell assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite: in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l esborso massimo di quest ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo nfortuni raccolti nell anno precedente l evento, rilevabile dal relativo bilancio di esercizio. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. Art. 7 Validità territoriale L assicurazione è valida in tutto il mondo. Pagina 9 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

18 GARANZE Art. 8 nvalidità permanente (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) A. Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle maggiorazioni previste nella stessa. B. Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle eventuali maggiorazioni e franchigie operanti nella stessa, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita totale, anatomica o funzionale di: - un arto superiore 70% - una mano o un avambraccio 60% - un pollice 18% - un indice 14% - un medio 8% - un anulare 8% - un mignolo 12% - la falange ungueale del pollice 9% - una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi: - dell articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma 25% con immobilità della scapola - del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con 20% pronosupinazione libera - del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% Paralisi completa: - del nervo radiale 35% - del nervo ulnare 20% Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% - un piede 40% - ambedue i piedi 100% - un alluce 5 % - un altro dito del piede 1 % - la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: - dell anca in posizione favorevole 35% - del ginocchio in estensione 25% - della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Perdita totale, anatomica o funzionale di: - un occhio 25% - ambedue gli occhi 100% Pagina 10 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

19 Sordità completa di: - un orecchio 10% - ambedue gli orecchi 40% Perdita totale della voce 30% Stenosi assoluta nasale: - monolaterale 4% - bilaterale 10% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12 dorsale 10% - una vertebra lombare 10% Esiti di frattura di: - un metamero sacrale 3% - un metamero coccigeo con callo deforme 5% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Perdita anatomica: - di un rene 15% - della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% C. n caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. D. Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B., si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: E. nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera B., le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B. e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. F. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B. e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. G. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi. Pagina 11 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

20 Art. 9 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente (valida esclusivamente per il Rischio Professionale, tinere e Gite) Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00, si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: sul capitale eccedente Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l' indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia qualora l infortunio indennizzabile a termini di polizza determini un ricovero in stituto di cura superiore a 3 giorni la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione della franchigia prevista. noltre per tutti i casi in cui l'invalidità permanente risulti pari o superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione di alcuna franchigia. Art. 10 Supervalutazione invalidità permanente grave n caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, la Società liquiderà l indennizzo come segue: nvalidità permanente accertata nvalidità permanente liquidata Art. 11 Rendita vitalizia Dal 60% al 99% 100% n caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, la Società, contestualmente alla corresponsione di quanto altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari a Euro 6.500,00 indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con la Società Generali talia S.p.A.. Art. 12 Salvaguardia piani di investimento 100% 200% n caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente totale, accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, la Società, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, corrisponde all Assicurato, un indennità al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla vita a premio annuo ricorrente o a premio unico ricorrente, stipulate dall Assicurato anteriormente alla data dell evento con la Società Generali talia S.p.A. e che risultano al corrente con il pagamento dei premi. Le polizze a premi unici ricorrenti sono considerate al corrente se dall ultimo premio pagato alla data dell infortunio non sono trascorsi più di due anni. L indennità verrà utilizzata per stipulare con Generali talia S.p.A. un contratto di capitalizzazione a favore dell Assicurato, senza alcun onere a suo carico. L ammontare dell indennità sarà pari all ammontare dell ultima rata di premio versata nelle polizze vita in vigore moltiplicato per il numero delle rate di premio residue. Pagina 12 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

21 Per le polizze a premi unici ricorrenti le rate residue dovranno essere calcolate con riferimento all annualità di premio fissata alla data di effetto della polizza. Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, la società eroga l importo sopra definito finalizzato alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla vita, con il massimo comunque di Euro ,00. Verificatosi l evento, la presente assicurazione cessa nei confronti dell Assicurato. Art. 13 Morte (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la morte dell Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte: Situazione familiare dell Assicurato Se l Assicurato risulta non coniugato (o non convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato risulta coniugato (o convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro ndennizzo la somma assicurata per il caso morte 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte 2 volte la somma assicurata per il caso morte Resta comunque convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumulabili tra loro. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 14 Morte presunta (La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte) Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza l indennizzo previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 58 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui, dopo il pagamento dell indennizzo, risulti che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 15 Rimpatrio della salma (La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte) Pagina 13 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

22 n caso di decesso dell Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, occorso durante la sua permanenza all estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell infortunio al luogo di sepoltura in talia. Art. 16 ndennità giornaliera per ricovero da infortunio (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) n caso di ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di ricovero, con il limite massimo di 360 giorni per annualità assicurativa e per sinistro. Le giornate di entrata e di uscita dall stituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. La garanzia è operante anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di day hospital o di day surgery. La corresponsione dell indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall stituto di cura. n caso di ricovero all estero l indennizzo verrà corrisposto al rientro dell Assicurato in talia. Art. 17 ndennità giornaliera per convalescenza post ricovero da infortunio (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) n caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dell Assicurato dall stituto di cura, la Società corrisponde l indennità giornaliera indicata in polizza per un numero massimo di giorni pari alla durata del ricovero e comunque non oltre 90 giorni per annualità assicurativa e per sinistro. La convalescenza deve essere prescritta dai sanitari che hanno curato l Assicurato e deve essere documentata con certificazione medica originale. La corresponsione dell indennità cessa comunque a partire dal giorno in cui l Assicurato abbia ripreso a svolgere, anche solo in parte, le sue abituali occupazioni. Art. 18 Rientro sanitario La Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato in caso di infortunio occorso all estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in talia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000,00. Pagina 14 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

23 ESTENSON D GARANZA Art. 19 Ernie addominali traumatiche L assicurazione è estesa alle ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, ai casi di invalidità permanente qualora l ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposto solamente l eventuale indennizzo per invalidità permanente, fino ad un massimo del 10% di invalidità, ferme restando le franchigie previste in polizza. Art. 20 Rischio guerra (14 giorni) L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica taliana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 21 Danno estetico La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale annuo di Euro 5.000,00, le spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica ricostruttiva resi necessari da infortunio. l massimale indicato in precedenza si intende in aggiunta al massimale annuo prestato per i casi di rimborso spese a seguito di infortunio se indicata in polizza la relativa somma assicurata. Art. 22 Lenti e montature occhiali n caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza di Euro 150,00 annue, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l acquisto di lenti e/o montature (escluse lenti a contatto), la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili. Art. 23 Estensione alle affezioni da HV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio Fermo quanto previsto dall'articolo Persone non assicurabili delle, sono comprese, limitatamente alle garanzie Morte e nvalidità permanente, le affezioni da HV contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio, purché denunciato entro 30 giorni dal fatto. Alla denuncia dovranno essere allegate analisi del sangue comprovanti la sieronegatività per la patologia suindicata; dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 giorni dalla denuncia di infortunio. n caso di negatività il test per HV dovrà essere ripetuto entro 180 giorni. Qualora anche quest'ultimo test risultasse negativo, si procederà all'accertamento definitivo al termine di un anno dall'evento. Pagina 15 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

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