CONTRATTO DI GESTIONE PATRIMONIALE

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1 Contratto di gestione patrimoniale CONTRATTO DI GESTIONE PATRIMONIALE Edizione del 2 gennaio 2014 SOMMARIO INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI Informazioni generali Informazioni sui servizi Modalità di comunicazione Rendicontazione del servizio Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse Compensazione Valutazione degli strumenti finanziari in gestione Parametro oggettivo di riferimento e Modalità di gestione INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE SEZIONE 2 NORME GENERALI DI TENUTA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SEZIONE 3 NORME GENERALI SULLA LIQUIDITA DELLA GESTIONE SEZIONE 4 INCASSO E ACCETTAZIONE DI ASSEGNI SEZIONE 5 _ VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DI PORTAFOGLIO - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI ALLEGATI: ALL. 1 POLICY SUI CONFLITTI D INTERESSE ALL. 2 DESCRIZIONE DELLA LINEA DI GESTIONE ALL. 3 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI ALL. 4 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ALL. 5 FOGLIO CONDIZIONI 1 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

2 Contratto di gestione patrimoniale INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI Informazioni generali La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito anche Banca ) ha sede legale in Ancona, Via Menicucci 4/6 e Direzione Generale in Jesi, Via Ghislieri 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona La Banca è: capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche, iscritto al n dell Albo dei Gruppi Bancari presso Banca D Italia; iscritta al n. D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Informazioni sui servizi La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria è stata autorizzata dalla Banca d Italia ( Via Nazionale n. 91, ROMA) a prestare i seguenti servizi di investimento: Negoziazione per conto proprio Attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti Esecuzione di ordini per conto dei clienti Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti Ricezione e trasmissione di ordini Trasmissione degli ordini ricevuti dal cliente ad altri intermediari o messa in contatto di due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un operazione tra loro (mediazione) Collocamento di strumenti finanziari Acquisizione di richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, di determinati strumenti finanziari e inoltro delle stesse richieste all offerente o al soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, a condizioni di prezzo e (frequentemente) di tempo predeterminate. Il collocamento può essere distinto in: o Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente o Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente Consulenza in materia di investimenti Prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario Gestione di portafogli Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell ambito di un mandato conferito dal Cliente Inoltre la Banca svolge le seguenti attività e servizi accessori: Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari Attività di custodia degli strumenti finanziari cartacei e registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e di tutela/amministrazione dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi Cambio connesso alla fornitura di servizi di investimento Servizio di cambio, eventuale, espletato in connessione con la prestazione dei servizi d investimento Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi Acquisizione di richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, delle polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all art. 2, comma 1. del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e inoltro delle stesse richieste alla Impresa di assicurazione Modalità di comunicazione Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca scrivendo alla Direzione Generale all indirizzo sopra riportato ovvero con all indirizzo info@bancamarche.it. La lingua utilizzata sia nei rapporti con i clienti sia nella redazione della documentazione è quella italiana. Rendicontazione del servizio La Banca invia al Cliente un documento di rendicontazione del servizio d investimento prestato, con le modalità e la frequenza concordate in sede di stipulazione del contratto. Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti. La Banca è responsabile nei confronti dei clienti delle somme e degli strumenti finanziari depositati presso di essa, dei quali mantiene la registrazione contabile. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari. La Banca ha adottato le misure previste dalla normativa al fine di ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente, nonché per la selezione dei depositari e sub depositari. Resta comunque ferma, anche relativamente agli strumenti finanziari sub-depositati, la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente. Per quanto riguarda la tutela dei depositi, la Banca aderisce: al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ai sensi degli articoli 96 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato riconosciuto dalla Banca d Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate nel caso di liquidazione 2 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

3 Contratto di gestione patrimoniale coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è attualmente pari a ,00 Euro; al Fondo Nazionale di garanzia ai sensi dell articolo 59 del TUF. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse In relazione alle misure che la Banca ha adottato per l individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, che potrebbero insorgere tra la Banca ed il Cliente o tra clienti, il Cliente prende atto di quanto indicato nel documento Policy sui conflitti di interesse, redatto in forma sintetica ed allegato al presente contratto (All. n. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Tale policy è disponibile presso la Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca, fermo restando che, su richiesta del Cliente, la Banca fornirà, su supporto duraturo, maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse. Compensazione Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Ad esclusione dei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei cointestatari. Valutazione degli strumenti finanziari in gestione La Banca effettua la valutazione degli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati con la periodicità prevista per la rendicontazione di cui all art. 13 della Sezione I Condizioni generali di gestione. Parametro oggettivo di riferimento e modalità di gestione Il rendimento del portafoglio di ciascun Cliente è raffrontato al parametro oggettivo di riferimento individuato in relazione alla linea di gestione scelta, coerente con i rischi connessi alla linea medesima e descritto nell Allegato n. 2 Descrizione della linea di gestione. Nello stesso Allegato n. 2, che definisce il contenuto del mandato gestorio, sono altresì indicati gli obiettivi di gestione, il livello di rischio entro il quale la Banca può esercitare la sua discrezionalità e i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente. I tipi di operazione che possono essere realizzati su tali strumenti, nonché gli eventuali limiti, sono indicati all art. 5 della Sezione I Condizioni generali di gestione. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA L obiettivo della classificazione consiste nell assegnazione del corretto livello di tutela in funzione della tipologia di cliente. La tutela sarà modulata in base alla classificazione assegnata al Cliente, di seguito riportata in ordine crescente di protezione: Cliente controparte qualificata : i Clienti professionali individuati all art. 58 della delibera Consob (Regolamento Intermediari) ai quali sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. Sono controparti qualificate, nell ambito della prestazione di tali servizi, a mero titolo esemplificativo, le imprese e gli enti di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati. Cliente professionale : cliente che possiede l esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I Clienti Professionali possono essere classificati come tali di diritto o su richiesta. Sono considerati Clienti Professionali di diritto i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali: o banche; o imprese di investimento; o altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; o imprese di assicurazione; o organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; o fondi pensione e società di gestione di tali fondi; o o negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); 3 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

4 Contratto di gestione patrimoniale o o o o o altri investitori istituzionali; agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni EUR, fatturato netto pari a 40 milioni EUR, fondi propri pari a 2 milioni EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; i soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione. Possono essere trattati come Professionali su richiesta i Clienti al dettaglio che ne facciano espressa richiesta alla Banca. Cliente al dettaglio. I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, in quanto soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle precedente due categorie. Agli stessi è riservato il maggior grado di tutela. In base alle informazioni in proprio possesso ed in applicazione dei criteri sopra indicati, la Banca classifica il Cliente come al dettaglio, professionale o controparte qualificata : l esito di tale qualificazione viene comunicato per iscritto al Cliente. Il Cliente classificato al dettaglio può richiedere per iscritto alla Banca di essere trattato come professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione d investimento o tipo di operazione o di prodotto. In tal caso la Banca, dopo aver comunicato per iscritto al Cliente le conseguenze che deriverebbero dalla diversa classificazione ed aver ottenuto conferma scritta della richiesta, la accoglierà solo nel caso in cui, all esito delle prescritte valutazioni di cui alla Sez. 2. dell allegato 3 del Regolamento Intermediari, ritenga che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Il Cliente considerato professionale di diritto può richiedere per iscritto alla Banca un trattamento quale cliente al dettaglio e la Banca può convenire di fornirgli un più elevato livello di protezione concludendo, a tal fine, un accordo scritto che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applicherà il trattamento quale Cliente al dettaglio. La controparte qualificata ha facoltà di chiedere espressamente, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattata come cliente professionale ovvero come cliente al dettaglio. Tale richiesta è soggetta al consenso della Banca. Nel caso in cui la Banca consideri controparte qualificata uno dei soggetti di cui all art. 58 comma 2. del Regolamento Intermediari, la Banca ottiene dallo stesso l espressa accettazione di tale qualificazione. In ogni caso, l eventuale nuova classificazione avrà effetto dal momento in cui la comunicazione, da parte della Banca, di accoglimento della richiesta del Cliente sia stata da questi ricevuta o l accordo sia stato sottoscritto. Resta comunque salva ed impregiudicata la prestazione dei servizi di investimento sino a quel momento effettuata sulla base della precedente classificazione. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Per l illustrazione delle informazioni sui tipi di strumenti finanziari contenuti nelle linee di gestione si rinvia all Allegato 3. Per quanto riguarda il livello di rischio concernente la specifica linea di gestione scelta dal Cliente si rimanda all Allegato 2. SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO Art. 1 - Oggetto del servizio di gestione di portafogli 1. La Banca gestisce su base discrezionale ed individualizzata i portafogli di investimento, che includono uno o più strumenti finanziari e/o valute, nell ambito di un mandato conferito dal Cliente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 58/98 (TUF) e dai relativi Regolamenti di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Conferimenti e patrimonio in gestione 1. Costituiscono il patrimonio in gestione la liquidità e gli strumenti finanziari conferiti dal Cliente e quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere nell ambito del servizio, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati. 2. Il Cliente prende atto che non possono essere conferiti strumenti finanziari cartacei e che è comunque facoltà della Banca rifiutare conferimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari, benché dematerializzati. 3. Il conferimento iniziale non può essere inferiore a quello previsto per la linea di gestione prescelta dal Cliente ed indicato nell Allegato n. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 4. Salvo quanto previsto nel citato Allegato n. 2, il Cliente ha facoltà di effettuare in ogni momento conferimenti successivi, purché per un importo o controvalore non inferiore a quello indicato nel medesimo Allegato n La Banca può avvalersi di promotori finanziari autorizzati e registrati in Italia, ai quali è fatto divieto di riscuotere denaro contante, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. Il promotore può ricevere dal Cliente per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. 4 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

5 Contratto di gestione patrimoniale Il promotore non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento. Art. 3 - Valutazione dell adeguatezza del mandato gestorio 1. La Banca, mediante compilazione del/i questionario/i (di seguito Questionario Appropriatezza-Adeguatezza ) che, nella versione di volta in volta sottoscritta costituisce/costituiscono parte integrante del presente Contratto, ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore d investimento rilevante per il tipo di strumento o per il servizio, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e agli orizzonti temporali d investimento. Qualora non ottenga tali informazioni, la Banca si astiene dal prestare il servizio oggetto del presente contratto. 2. Sulla base delle informazioni fornitele, la Banca valuta l adeguatezza della linea di gestione prescelta dal Cliente e, quindi, che la specifica operazione realizzata nel quadro della prestazione del servizio: corrisponda agli obiettivi e agli orizzonti temporali di investimento del Cliente medesimo; sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla gestione del suo portafoglio. 3. Quando presta il servizio ad un Cliente considerato professionale, la Banca può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale Cliente è classificato professionale, egli abbia il livello necessario di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti alla gestione del suo portafoglio. 4. Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni originariamente fornite. 5. La Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente. 6. La descrizione dei controlli che la Banca pone in essere quanto effettua la valutazione di adeguatezza del mandato gestorio è contenuta in un apposito documento disponibile presso le filiali della Banca, di cui il Cliente potrà prendere visione e ricevere copia gratuitamente. Art. 4 - Valutazione di adeguatezza di portafoglio 1. Il Cliente prende atto che, conformemente a quanto previsto e definito nella Sezione 5, la gestione patrimoniale di cui al presente contratto rientra nel Portafoglio che la Banca prende in considerazione quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e che detta gestione patrimoniale può essere oggetto della consulenza fornita dalla Banca medesima. Art. 5 - Modalità di gestione 1. La Banca, coerentemente con le caratteristiche della linea di gestione prescelta dal Cliente, compie nell esecuzione del contratto ogni tipo di operazione, senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente stesso, salvo quanto eventualmente previsto nel presente contratto. 2. I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente, nonché gli obiettivi di gestione e il livello di rischio entro il quale la Banca può esercitare la sua discrezionalità, sono indicati nell Allegato n La Banca non può, salvo diversa previsione contenuta nel sopra indicato Allegato n. 2, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. 4. I limiti d investimento, indicati in relazione alla linea di gestione prescelta nel predetto Allegato n. 2, possono essere superati esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.). 5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 e nel rispetto di quanto indicato nell Allegato n. 2, la Banca potrà procedere a: compravendite a pronti e a termine, sottoscrizioni e rimborsi, pronti contro termine, vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio. 6. Nel rispetto di quanto indicato nell Allegato n. 2, la Banca potrà inoltre investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati e/o in strumenti illiquidi e/o altamente volatili. 7. Nel rispetto di quanto indicato nell Allegato n. 2, la Banca potrà altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione. Il Cliente prende atto che, in relazione a dette operazioni, la Banca, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versa per conto dello stesso margini di garanzia addebitando i relativi importi nella liquidità di gestione del Cliente e accreditando in contropartita l apposito conto margini acceso presso la Banca. 8. La Banca si riserva di non dar corso a disposizioni di disinvestimento parziale per effetto delle quali il residuo patrimonio in gestione scenda al di sotto del conferimento minimo iniziale previsto nell Allegato 2. Art. 6 - Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini 1. La Banca, allorché esegue, negozia o trasmette ordini, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, assicurando una trattazione rapida, corretta ed efficace. 2. A tal fine la Banca ha elaborato una Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini tesa ad individuare le sedi di esecuzione migliori tra cui orientare la propria scelta, tenendo conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura dell ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente alla sua esecuzione o trasmissione e valutando tali fattori alla luce delle caratteristiche del cliente, dell ordine, degli strumenti finanziari che ne costituiscono l oggetto e delle possibili sedi di esecuzione. 3. Il documento che illustra tale Strategia è allegato (All. n. 4) al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale ed il Cliente dichiara di accettarne integralmente il contenuto. 4. La Banca avrà adempiuto al proprio obbligo di esecuzione dell ordine alle condizioni migliori quando possa dimostrare di aver agito nel rispetto della Strategia di esecuzione e trasmissione prescelta e preventivamente accettata dal Cliente. 5 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

6 Contratto di gestione patrimoniale Art. 7 Istruzioni ed ordini impartiti dal Cliente 1. Il Cliente può in ogni tempo disporre l esecuzione di specifiche operazioni, purché compatibili con la linea di gestione prescelta. La Banca si astiene dal compiere le operazioni richieste dal Cliente nel caso in cui le stesse risultino inadeguate rispetto al mandato gestorio. 2. Il Cliente ha facoltà di impartire istruzioni specifiche per l esecuzione delle operazioni di cui al comma precedente: in tal caso la Banca, ove possibile, si atterrà alle istruzioni medesime, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, anche in deroga alla propria Strategia di esecuzione e trasmissione di ordini; in tale ipotesi potrebbe risultare pregiudicato il conseguimento del migliore risultato possibile. Nel caso in cui non sia possibile attenersi alle suddette istruzioni, la Banca non darà seguito all ordine impartito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso, con illustrazione delle relative ragioni. 3. La Banca si riserva di rifiutare l esecuzione di ordini e istruzioni del Cliente che, ancorché adeguati, si pongano al di fuori dei limiti del mandato gestorio e dunque risultino incoerenti con lo stesso. 4. Gli ordini e le istruzioni di cui sopra debbono essere impartiti dal Cliente per iscritto alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Art. 8 - Esonero da responsabilità 1. La Banca è esonerata da ogni responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella trasmissione ed esecuzione degli ordini dovuti a: - interruzione anche temporanea o malfunzionamento delle linee di trasmissione degli ordini e/o dei sistemi elettronici di comunicazione e di negoziazione o ad altre cause ad essa non imputabili o comunque non prevedibili (es. ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi); - causa di forza maggiore e/o eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza. Art. 9 - Rischi connessi alle operazioni di gestione 1. Il Cliente prende atto che l attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria sia superiore all unità. Per leva finanziaria si intende la misura di quante volte la Banca può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio gestito. 2. Il Cliente prende atto che qualora il portafoglio sia caratterizzato da effetto leva, in conformità a quanto previsto nell Allegato n. 2, la Banca può contrarre obbligazioni che impegnano il Cliente medesimo oltre il suo patrimonio. 3. La Banca informa prontamente il Cliente ove il patrimonio affidato in gestione si riduca per effetto di perdite in misura pari o superiore alla percentuale - indicata dal Cliente in sede di sottoscrizione del presente contratto - del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti e prelievi. Analoga informativa viene fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. 4. Nell Allegato n. 2 è indicato il parametro di riferimento, coerente con i rischi connessi alla linea di gestione prescelta, al quale commisurare i risultati della gestione stessa. 5. Il Cliente prende atto che il parametro di riferimento è un termine di confronto del rendimento della gestione, senza alcuna garanzia del rendimento stesso, che può anche discostarsi dal parametro oggettivo di riferimento senza che di ciò possa essere ritenuta responsabile la Banca. 6. Il Cliente prende atto che qualora il risultato di gestione non sia confrontabile con il parametro di riferimento a seguito di esecuzione di operazioni disposte direttamente dal Cliente medesimo, di ciò non può essere addossata responsabilità alcuna alla Banca. 7. Il Cliente prende altresì atto che qualora il patrimonio risulti, per qualunque ragione, inferiore al conferimento minimo iniziale indicato nell Allegato n. 2, la Banca potrebbe trovarsi nell impossibilità di prestare al meglio il servizio di gestione patrimoniale e che il suddetto patrimonio potrebbe rimanere in giacenza nella liquidità di gestione. Art Variazione della linea di gestione 1. Il Cliente può in ogni tempo chiedere la variazione della linea di gestione scegliendone un altra tra quelle offerte dalla Banca, la quale si riserva di accogliere tale richiesta, fermo restando il preventivo esito positivo della valutazione di adeguatezza del mandato gestorio, effettuata secondo quanto indicato al precedente art La variazione avrà effetto con la decorrenza indicata dalla Banca. Art. 11 Conflitti di interesse 1. In relazione alle misure che la Banca ha adottato per l individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, che potrebbero insorgere tra la Banca ed il Cliente o tra Clienti, il Cliente prende atto di quanto indicato nel documento Policy sui conflitti di interesse, redatto in forma sintetica ed allegato al presente contratto (All. n. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Tale policy viene in ogni caso resa disponibile presso la Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca, fermo restando che, su richiesta del Cliente, la Banca fornirà, su supporto duraturo, maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse. 2. In ogni caso, quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca, prima di agire per suo conto, lo informa chiaramente per iscritto della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse. 3. L informativa di cui al comma precedente è fornita su supporto duraturo. 6 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

7 Contratto di gestione patrimoniale Art Esecuzione dell incarico ed oneri collegati 1. L esecuzione dell incarico inizierà non appena il contratto avrà acquistato efficacia, alla condizione che gli strumenti finanziari e/o la liquidità siano nella disponibilità della Banca. 2. Nell esecuzione dell incarico la Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dal Cliente: a. a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari; b. a versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio nella liquidità di gestione presso la Banca; c. ad addebitare/accreditare nella liquidità di gestione ogni importo liquido inerente all esecuzione del mandato. 3. Il patrimonio conferito in gestione dal singolo Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. 4. La Banca, nell esecuzione dell incarico, è autorizzata in via generale, ai termini dell art. 1717, comma 2, c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé, per il compimento degli atti relativi agli strumenti finanziari subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti. 5. La Banca, nell esecuzione del mandato ricevuto, costituisce/ricostituisce la liquidità di gestione riferita al Cliente in forza di conferimenti effettuati dallo stesso, ovvero di disinvestimenti di strumenti finanziari presenti nella gestione o attraverso flussi finanziari generati dagli stessi strumenti finanziari. Art Rendiconto 1. Entro venti giorni lavorativi dalla fine di ogni Trimestre solare, la Banca invierà al Cliente il rendiconto riferito all ultimo giorno lavorativo del periodo, redatto ai sensi dell art. 54 del Regolamento Intermediari. 2. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro sessanta giorni dalla data di invio del rendiconto stesso. 3. Il Rendiconto conterrà le seguenti informazioni: - l indicazione del conto del cliente; - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio in gestione; - l importo totale delle competenze e degli oneri applicati nel periodo di riferimento; - il raffronto del rendimento della gestione nel periodo di riferimento con il parametro di riferimento (eventualmente convenuto tra l intermediario ed il cliente); - l importo dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo di riferimento; - informazioni circa gli altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio; - il dettaglio delle singole operazioni eseguite nel periodo di riferimento ivi comprese quelle eventualmente compiute su valute, qualora ciò sia previsto nel mandato gestorio. Art Criteri di valutazione degli strumenti finanziari 1. La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri: a. per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso in cui nell ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è quello dell ultima quotazione utile; qualora tale quotazione sia ritenuta non significativa, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b). b. per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell emittente sia quella del mercato; c. per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. Over the Counter o O.T.C. ), la valutazione è effettuata con riferimento al costo di sostituzione degli stessi (c.d. "mark to market"), intendendo per costo di sostituzione il costo che la Banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali sottesi alle operazioni sugli strumenti finanziari in argomento; d. per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all acquisto, si applica lo stesso criterio stabilito all ultimo comma della lettera a) che precede. e. per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, diverse da quelle indicate alla lettera a), il valore coincide con l ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento; f. per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro, applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale. 2. Fermi restando i sopra indicati criteri, la Banca, in relazione agli strumenti finanziari in gestione, effettua la valutazione degli strumenti finanziari di cui alla lettera a) con la periodicità prevista per la rendicontazione di cui all art. 13. Art. 15 Condizioni economiche compensazione 1. Le condizioni economiche applicate al rapporto sono indicate nel presente contratto e nell Allegato foglio condizioni (All. n. 5) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il valore del patrimonio, al fine dell applicazione delle commissioni di gestione, è determinato in base alle risultanze del 7 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

8 Contratto di gestione patrimoniale rendiconto di cui al precedente art Il Cliente prende atto della possibilità che, in relazione alle operazioni connesse a strumenti finanziari o a servizi di investimento, emergano altri costi, comprese eventuali imposte, che non verranno pagati tramite la Banca né da questa imposti. I summenzionati oneri resteranno a carico del Cliente. 4. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 5. Il pagamento di quanto dovuto avverrà mediante decurtazione del relativo importo dalla liquidità di gestione. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca. 6. Se il Cliente non adempie alle obbligazioni di cui al presente articolo, la Banca, salva la facoltà riconosciutale dal comma che precede, lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di quindici giorni. Se il Cliente permane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 c.c., disponendo la vendita degli strumenti finanziari in deposito nella misura idonea a soddisfare il proprio credito, previo invio di altra raccomandata A.R. con cui avverte il Cliente del suo proposito, accordando un termine di ulteriori dieci giorni. Una volta soddisfatta sul ricavo netto della vendita, la Banca versa la differenza sulla liquidità di gestione. 7. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Art Durata del contratto e recesso 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell art c.c., dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R. Divenuto efficace il recesso, da chiunque esercitato, la Banca non compie atti di gestione sul patrimonio gestito, salvo le operazioni già disposte dall investitore e non ancora eseguite che non siano già state revocate, ed entro i trenta giorni lavorativi successivi provvede a liquidare tutti gli strumenti presenti in gestione, versando il controvalore nella liquidità di gestione. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di trattenere il relativo importo. 2. In caso di cointestazione del rapporto, il recesso esercitato dal singolo cointestatario attribuisce alla Banca la facoltà di recedere dal presente contratto con effetto immediato. 3. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi dell art Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del cliente, la Banca, ricevuta notizia ufficiale di tale evento, cessa ogni attività di gestione e provvede a liquidare tutti gli strumenti presenti in gestione, versando il controvalore nella liquidità di gestione. 5. La richiesta di disinvestimento totale o di restituzione totale del patrimonio determina l estinzione del rapporto. 6. Se il patrimonio, per qualunque ragione, risulta, alla data del rendiconto periodico di cui all art. 13, inferiore al conferimento iniziale minimo indicato nell Allegato n. 2 e non viene ricostituito entro i quarantacinque giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto con effetto immediato. 7. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comportano alcuna penalità per il Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell art In caso di richiesta di restituzione o di trasferimento totale o parziale del patrimonio, la Banca si riserva la facoltà, per ragioni di ordine tecnico/operativo, di procedere alla liquidazione degli strumenti oggetto della richiesta, versando il controvalore nella liquidità di gestione. 9. La Banca recederà dal contratto con effetto immediato laddove verifichi, sulla base di nuove informazioni acquisite, che la linea di gestione prescelta dal Cliente non risulta più adeguata all esito della valutazione di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari, salva la facoltà del Cliente di chiedere la variazione della linea di gestione ai sensi dell art. 10 della Sezione I del presente Regolamento. Art Cointestazione del rapporto 1. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile. 2. In caso di cointestazione del rapporto, la valutazione di adeguatezza del mandato gestorio viene effettuata con riferimento al profilo della cointestazione, determinato prudenzialmente attribuendo rilevanza ai valori più bassi di ciascuna delle componenti dei profili dei singoli cointestatari tenuto conto anche degli ulteriori dati in possesso della Banca. Pertanto il Cliente prende atto che la variazione del profilo di uno dei cointestatari può comportare la variazione del profilo della cointestazione con conseguenti risvolti sulla valutazione di adeguatezza del mandato gestorio effettuata dalla Banca. Art Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta 1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, i cointestatari si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul rapporto, cosicché ciascuno dei cointestatari singolarmente può impartire tutti gli ordini, le istruzioni e le disposizioni di cui agli artt. 7 e 10 del contratto, e può disporre, anche in proprio favore, del patrimonio in gestione con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri ed indipendentemente dall intestazione degli strumenti finanziari. 2. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. 3. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L opposizione avrà effetto nei confronti della Banca solo a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento. 4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, la Banca, ricevuta notizia ufficiale di tale evento, cessa ogni attività di gestione. La Banca provvederà quindi a liquidare tutti gli strumenti presenti in gestione, versando il 8 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

9 Contratto di gestione patrimoniale controvalore nella liquidità di gestione. Art Modifiche al contratto 1. Al ricorrere di un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche pattuite, comunicando le variazioni al Cliente su supporto duraturo. 2. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all atto dell apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto; potranno altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel caso in cui il Cliente sia titolare di servizi on line. 3. L attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere, ove la relativa funzionalità sia operativa, ogni documentazione, comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l invio in forma cartacea. Nel caso in cui la citata funzionalità non sia operativa, ogni documentazione, comunicazione o notifica sarà comunque inviata in forma cartacea. 4. Dette variazioni saranno comunicate con preavviso di trenta giorni dalla data di decorrenza indicata, salva la facoltà del Cliente di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza penalità e spese di chiusura, con diritto all applicazione delle condizioni previgenti. 5. La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto degli Allegati al presente contratto in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i servizi d investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente con le modalità indicate negli Allegati stessi o, in alternativa, con quelle indicate al successivo articolo La Banca osserverà comunque le prescrizioni di cui all art. 118 del D. Lgs. 385/93 se ed in quanto applicabili. Art Regime Fiscale 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 461/97 il Cliente sceglie il regime fiscale da applicare al rapporto di gestione. 2. L opzione del regime fiscale ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata per iscritto entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d imposta successivo. Art Invio di comunicazioni 1. L invio della corrispondenza nonché tutte le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca, ivi comprese quelle attinenti alle modifiche unilaterali, saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all atto dell apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto; potranno altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel caso in cui il Cliente sia titolare di servizi on line erogati dalla Banca. 2. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 3. L attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere, ove la relativa funzionalità sia operativa, ogni documentazione comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l invio in forma cartacea. 4. Nell ipotesi di cui al comma precedente, in caso di cointestazione la documentazione sopra indicata verrà inviata solo su supporto duraturo non cartaceo, anche se i servizi on line con accesso a specifica area riservata siano stati attivati da uno solo dei cointestatari e sarà conseguentemente resa disponibile solo al/ai cointestatario/i titolare/i del Servizio Self Bank, salva la facoltà per l altro/gli altri cointestatario/i di richiedere in qualunque momento l accensione di un servizio on line o l invio in forma cartacea all indirizzo di corrispondenza del rapporto. 5. In caso di irreperibilità del Cliente, la Banca potrà inviare la corrispondenza e la documentazione sopra citate alla casa comunale del luogo in cui è sorto il rapporto, in cui il Cliente elegge a tal fine domicilio. 6. Gli ordini, le comunicazioni e le notifiche dirette alla Banca debbono pervenire alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. 7. Tutta la corrispondenza e le comunicazioni saranno redatte in lingua italiana. Art Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. Per eventuali contestazioni in ordine al presente contratto, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca, mediante lettera raccomandata A/R (all indirizzo Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, Ufficio Reclami, Via Ghislieri, Jesi, AN) o per via telematica all indirizzo reclami@bancamarche.it. 2. La Banca si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo. 3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra indicati, può rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario. 4. Se il Cliente o la Banca intendono instaurare il procedimento di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 dovranno ricorrere alla procedura di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario o altro organismo concordato tra le Parti. Art Legge applicabile e Foro competente 1. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. 2. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato nel presente contratto, il foro competente è alternativamente quello di Ancona, Macerata o Pesaro. 3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs n. 206, il foro esclusivamente competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. 9 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

10 Contratto di gestione patrimoniale SEZIONE 2 NORME GENERALI DI TENUTA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 - La Banca mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in genere provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. La Banca potrà utilizzare per proprio conto o per conto di un altro Cliente, previo accordo scritto, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio. In tal caso fornirà a quest ultimo in tempo utile informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano. La custodia e l amministrazione di strumenti finanziari dematerializzati si espletano attraverso appositi conti accesi dalla Banca presso i soggetti indicati al successivo art. 2. Art. 2 - La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari. Detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. In relazione ai suddetti strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte, tramite la Banca, dei diritti inerenti ai medesimi strumenti finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati. L attività svolta dai sub-depositari viene periodicamente monitorata dalla Banca al fine di appurare la perdurante efficienza del servizio. Resta comunque ferma, anche relativamente agli strumenti finanziari sub-depositati, la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto od omissione dei subdepositari e per le conseguenze che l eventuale insolvenza di questi ultimi determini per il Cliente. Art. 3 - La Banca ha la facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, dandone comunicazione al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del Cliente. SEZIONE 3 NORME GENERALI SULLA LIQUIDITA DELLA GESTIONE Art. 1 - Gli accrediti in conto possono essere effettuati tramite versamenti in contanti, bonifici e giroconti da conto corrente, versamenti del controvalore di assegni circolari e di assegni bancari di altre Filiali della Banca, o scritture contabili. E escluso l utilizzo di assegni bancari e il versamento di assegni bancari di altre banche e altri titoli di credito. Il controvalore degli assegni bancari e circolari è accreditato sulla liquidità di gestione salvo buon fine degli assegni stessi. Nel caso in cui gli stessi vengano restituiti insoluti o protestati, la Banca è fin d ora autorizzata ad effettuare un disinvestimento per un controvalore sufficiente a coprire l importo dell assegno e le eventuali spese e/o commissioni. Gli addebiti in conto possono essere effettuati su iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, nel rispetto di quanto indicato nella precedente Sezione 1. Art. 2 Il conto di liquidità è espresso in Euro. I rapporti di dare ed avere relativi alla liquidità di gestione vengono chiusi contabilmente con periodicità annuale riportando sul rendiconto della gestione gli interessi ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nell Allegato n. 5 e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Tutte le obbligazioni verso la Banca si intendono assunte dal Cliente in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 3 Le conversioni dei versamenti in valuta verranno effettuate utilizzando il cambio corrente alla data dell esecuzione dell operazione riportato nel Listino esposto al pubblico. Art. 4 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di procedere alla compensazione di cui al comma precedente sino a concorrenza dell'intero importo della liquidità di gestione, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari SEZIONE 4 - INCASSO E ACCETTAZIONE DI ASSEGNI Art. 1 - I servizi di incasso e di accettazione di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme seguenti. La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell attività svolta, in conformità a quanto previsto all Art cod.civ.. Sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle derivanti da: - indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli 10 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

11 Contratto di gestione patrimoniale assegni che sulle distinte di accompagnamento; - irregolarità degli assegni, comprese quelle di bollo; - clausole o istruzioni impartite in modo contraddittorio alla Banca; - casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi; - scioperi del personale, sia proprio che di altre aziende, la cui attività sia connessa con il servizio richiesto, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in ispecie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini o da consuetudini del luogo di pagamento degli assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri o pignoramenti) o da fatti di terzi in genere; - ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza professionale. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad assegni da presentare su piazze non bancabili presso l istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. Art. 2 La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancato pagamento degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale. Art. 3 La presentazione per il pagamento di assegni negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione. Il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 1 giorno dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. SEZIONE 5 - VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DI PORTAFOGLIO - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI Art. 1 Valutazione di adeguatezza di portafoglio La Banca, effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio sia quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti sia quando presta qualsiasi altro servizio di investimento, ad eccezione delle ipotesi in cui: - le operazioni di investimento sono disposte dal cliente mediante il canale del Trading on line; - la Banca si trovi nell impossibilità di effettuare detta valutazione: - in quanto non sia in possesso di tutti gli elementi necessari a valutare il rischio del Prodotto di terzi oggetto dell operazione richiesta dal Cliente; - per problemi di ordine tecnico o comunque per impedimenti o ostacoli che non possano essere superati Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca affinché la stessa possa individuare il profilo del Cliente (di seguito, Profilo ), necessario per la valutazione di adeguatezza; a tal fine il Cliente, e in caso di cointestazione ciascuno dei cointestatari, mediante compilazione del/i questionario/i (di seguito Questionario Appropriatezza-Adeguatezza ) che, nella versione di volta in volta sottoscritta costituisce/costituiscono parte integrante del presente Contratto, rilascia/rilasciano alla Banca informazioni in ordine a: conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e orizzonti temporali d investimento (di seguito Componenti). Il Cliente prende atto che la Banca, nell individuare il Profilo potrà tenere conto, oltre che delle informazioni fornitele, anche di ulteriori dati in proprio possesso. Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni originariamente fornite. La Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente. Qualora il Cliente - e, in caso di cointestazione, anche uno solo dei cointestatari - si rifiuti di compilare il Questionario Adeguatezza-Appropriatezza, la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio e si asterrà dal prestare tutti i servizi di investimento, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente. In ogni caso la Banca, con cadenza periodica, o comunque quando lo ritenga opportuno al fine di verificare l attualità del Profilo, invita il Cliente ad aggiornare/confermare le informazioni rese nel Questionario Adeguatezza-Appropriatezza e i dati in proprio possesso. In assenza di collaborazione del Cliente e, in caso di cointestazione, anche di uno solo dei cointestatari - la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio, si asterrà dal prestare il servizio di consulenza, e potrà astenersi dal prestare anche tutti gli altri servizi di investimento, ad eccezione di quelli funzionali allo smobilizzo su richiesta del Cliente. Non appena il Cliente avrà fornito informazioni aggiornate, la Banca tornerà ad effettuare la valutazione di adeguatezza di portafoglio e i servizi di investimento saranno nuovamente erogati. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio alla luce del Profilo, avendo riguardo ai rapporti in essere presso la Banca riferibili ai prodotti finanziari, con esclusione dei derivati non quotati, e alle gestioni patrimoniali (di seguito Prodotti ) e ai conti e depositi anche vincolati (unitamente ai Prodotti, di seguito Portafoglio ), aventi la medesima intestazione del presente Contratto; le operazioni in derivati non quotati sono escluse dalla valutazione di adeguatezza di portafoglio, in quanto, in 11 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

12 Contratto di gestione patrimoniale relazione alle stesse, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza e presta la consulenza con riferimento alla singola operazione alla luce del Profilo del Cliente. Quando effettua la valutazione di adeguatezza di portafoglio la Banca pone in essere una serie di controlli, in particolar modo con riferimento alla complessità dei Prodotti, al rischio mercato del Portafoglio, al rischio di credito dei singoli Prodotti, al rischio di credito del Portafoglio e al rischio di liquidità del Portafoglio. La descrizione dei controlli, unitamente alle tipologie di Prodotti, conti e depositi anche vincolati che possono far parte del Portafoglio, sono riepilogati in un apposito documento disponibile presso le filiali della Banca, di cui il Cliente potrà prendere visione e ricevere copia gratuitamente. La valutazione di adeguatezza di portafoglio viene effettuata con riferimento al Profilo dell intestatario dei rapporti. In caso di Portafoglio costituito da rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza viene effettuata con riferimento al Profilo della cointestazione, determinato prudenzialmente attribuendo rilevanza ai valori più bassi di ciascuna delle sopra indicate Componenti dei Profili dei singoli cointestatari tenuto conto anche degli ulteriori dati in possesso della Banca. Pertanto il Cliente prende atto che la variazione del Profilo di uno dei cointestatari può comportare la variazione del Profilo della cointestazione con conseguenti risvolti sulla valutazione di adeguatezza di portafoglio effettuata dalla Banca. Resta inteso che la Banca non effettuerà la valutazione di adeguatezza di portafoglio laddove non sia in possesso di tutti gli elementi necessari a valutare il rischio dello strumento/prodotto finanziario di terzi oggetto della valutazione stessa, fermo restando che in tal caso la Banca ne darà informativa al Cliente. Art. 2 Consulenza in materia di investimenti valutazione di adeguatezza di portafoglio La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca alla luce del Profilo del Cliente ed è finalizzata, previa valutazione di adeguatezza di portafoglio in un ottica di coerenza tra il Portafoglio e il Profilo, a fornire al Cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca, consigli o raccomandazioni personalizzate, con riferimento ad una o più operazioni di investimento/disinvestimento, relative a Prodotti; la consulenza della Banca potrà prescindere dalla valutazione di adeguatezza quando non abbia ad oggetto Prodotti. La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca funzionalmente, tra l altro, alla distribuzione delle proprie Gestioni Patrimoniali, fermo restando che ogni decisione è di esclusiva competenza del Cliente. La Banca presta sistematicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti con riferimento a: - distribuzione e vendita al Cliente di Prodotti della Banca; - collocamento di OICR e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, da parte della Banca stessa. Il servizio di consulenza è prestato dalla Banca presso le proprie filiali anche tramite canali telefonici o fuori sede tramite Promotori Finanziari; la Banca si riserva di prestare consulenza anche tramite canali telematici, ove ne abbia attivata la relativa funzionalità e qualora ciò risulti appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra la Banca stessa e il Cliente. Quando presta consulenza in materia di investimenti, la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate prevalentemente con riferimento alla distribuzione e alla vendita al Cliente di Prodotti della Banca stessa, nonché agli OICR e ai prodotti finanziari assicurativi dalla stessa collocati o distribuiti. La Banca, all esito della valutazione di adeguatezza di portafoglio in un ottica di coerenza tra il Portafoglio e il Profilo, consegna al Cliente la rendicontazione della consulenza in materia di investimenti fornita (di seguito Raccomandazione ). La consulenza riportata nella Raccomandazione deve sempre essere intesa come unitaria, anche qualora sia relativa a più operazioni, ha la validità temporale ivi indicata e fa riferimento alla situazione del Portafoglio esistente nel momento in cui il servizio di consulenza in materia di investimenti viene fornito. Ove il Cliente intenda pertanto dar attuazione alla consulenza riportata nella Raccomandazione, dovrà porre in essere tutte le operazioni ivi riportate entro il termine di validità indicato. Qualora il Cliente non attui integralmente la consulenza riportata nella Raccomandazione entro il relativo termine di validità, le operazioni dal medesimo eventualmente disposte entro tale termine devono intendersi poste in essere al di fuori della consulenza in materia di investimenti prestata dalla Banca. La consulenza riportata nella Raccomandazione perde efficacia nel caso in cui durante il termine di validità della stessa venga fornita dalla Banca una nuova Raccomandazione o nel caso in cui, durante tale termine, il Cliente richieda, al di fuori del servizio di consulenza in materia di investimenti, di effettuare operazioni. Nel caso in cui intervengano eventi, ivi comprese le operazioni disposte dal cliente mediante il canale del trading on line, che modifichino in qualsiasi modo il Portafoglio sulla base del quale è stata formulata la consulenza riportata nella Raccomandazione, l esito della valutazione di adeguatezza potrebbe risultare non più attuale. La consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e non sussiste quindi in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente o guadagni inferiori alle sue aspettative. 12 di 12 Data 02/01/2014 Versione n. 2

13 All. 1 Policy sui conflitti di interesse Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria per la gestione dei conflitti d interesse 1. Introduzione Banca Marche nel normale esercizio della propria attività e nell erogazione dei propri molteplici servizi, può trovarsi in situazione di potenziali conflitti d interesse che possono insorgere tra la Banca (incluse le società appartenenti al Gruppo Bancario Banca delle Marche, i rispettivi soggetti rilevanti e quelli con cui sussiste un legame di controllo) e i suoi clienti ovvero tra i clienti stessi, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività d investimento, servizio accessorio o combinazione di tali servizi, o al momento della distribuzione di prodotti finanziari. Il presente documento sintetizza le misure organizzative e amministrative adottate da Banca Marche ai fini dell identificazione e della gestione dei conflitti di interesse, per evitare che questi possano danneggiare gli interessi dei clienti. L Alta Direzione della Banca ha la responsabilità di garantire l efficacia dei sistemi, dei controlli e delle procedure adottati per identificare e gestire i conflitti d interesse che potrebbero insorgere. A tale scopo, l Alta Direzione della Banca attribuisce alle competenti funzioni aziendali il compito di identificare e monitorare i conflitti d interesse attuali o potenziali. 2. Ambito Il presente documento si riferisce ai conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, che possono insorgere tra: - la Banca e i suoi clienti, - i soggetti rilevanti e uno o più clienti 1 ; - soggetti aventi con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto e uno o più clienti; - due distinti clienti; sussistono quando la Banca, i soggetti rilevanti o quelli aventi con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto: - possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente; - siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; - abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; - svolgano la medesima attività del cliente; - ricevano o possano ricevere da un soggetto diverso dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 3. Potenziali conflitti d interesse in Banca Marche In Banca Marche i conflitti di interesse possono insorgere in relazione alla prestazione dei seguenti Servizi o Attività di Investimento o Servizi Accessori: 1. negoziazione per conto proprio: attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti; 2. gestione del portafoglio: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti; 3. consulenza in materia di investimenti: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario; 4. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; 5. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; 6. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; Di seguito si fornisce un elenco sintetico delle attività che, nell espletamento dei Servizi o Attività di investimento o Servizi Accessori sopra indicati, implicano situazioni di conflitti di interesse: prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati in misura rilevante, qualora tali strumenti siano utilizzati per rimborsare in tutto o in parte il finanziamento; prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del gruppo, da soggetti terzi finanziati o partecipati in misura rilevante; collocamento semplice, anche con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati, anche da parte di società del gruppo, altri servizi accessori; prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di consulenza in materia di investimenti contestuale ad un attività di trading proprietario avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari; 1 Per soggetto rilevante si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: 1) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, dirigenti o promotori finanziari dell intermediario; 2) dipendenti dell intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; 3) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario. 1 di 2

14 All. 1 Policy sui conflitti di interesse percepimento di commissioni o di altre forme di remunerazione anche di natura non monetaria, da società terze, in relazione all attività di collocamento di strumenti finanziari e all attività di distribuzione di prodotti finanziari. 4. Interventi di mitigazione La Banca adotta provvedimenti che consentono di gestire l eventuale insorgere dei conflitti d interesse, attraverso: la separatezza organizzativa delle strutture, finalizzata a garantire che i segmenti di business agiscano in totale indipendenza; la separatezza informativa, orientata a rendere le informazioni presenti nel sistema informativo aziendale accessibili solo al personale della struttura che presta lo specifico servizio; l adozione di disposizioni concernenti il comportamento, che i soggetti rilevanti, in particolare i dipendenti, sono tenuti a rispettare, in materia di investimenti su strumenti finanziari e di linee di condotta (codice etico, codice internal dealing, codice di comportamento, regolamento gestione dell informazione privilegiata ); l istituzione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate; la gestione di un elenco di strumenti finanziari sui quali l operatività dei soggetti rilevanti e dei dipendenti è sottoposta a determinati vincoli e controlli (restricted list e watch list); la definizione di un sistema incentivante per il personale basato su una pluralità di elementi di valutazione e configurato in modo tale da non rappresentare, nel concreto, un elemento rilevante ai fine della disciplina in esame; l adozione di misure volte ad assicurare a tutti i soggetti che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d interesse, la conoscenza delle procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni; l adozione di una policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti; la presenza di regole interne che originano processi strutturati e sottoposti a verifica da parte degli organi di controllo di terzo livello; l adozione di un execution policy all interno della quale si definisce una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini; l adozione di una policy per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. La Banca controlla regolarmente l efficacia delle misure adottate al fine di individuare e correggere prontamente eventuali carenze. 5. Disclosure sui conflitti di interesse La Banca ha adottato le sopra indicate disposizioni organizzative o amministrative volte alla migliore gestione dei conflitti di interesse, ma non può escludere in via assoluta che, nella prestazione di particolari Servizi di investimento, aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato. Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa si informa che: - la Banca, nella prestazione dei Servizi di investimento si trova in una situazione di conflitto di interessi, quando gli strumenti finanziari, oggetto di tali Servizi, siano emessi dalla Banca, da società del Gruppo Bancario o da soggetti partecipati/finanziati in misura rilevante dalla Banca stessa. In ogni caso, la Banca informa chiaramente i propri Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti del conflitto. 6. Registro dei conflitti La Banca istituisce e aggiorna periodicamente un registro all interno del quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere, nel caso di un servizio o di una attività in corso, un conflitto d interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Le informazioni contenute all interno del registro aiutano a identificare e gestire efficacemente tutti i potenziali conflitti d interesse. La presente policy è disponibile su richiesta presso la Direzione Generale di Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, Via Ghislieri, Jesi (AN), presso tutte le filiali ed è accessibile sul sito della Banca all indirizzo Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria si riserva il diritto di modificare o ampliare il presente documento. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate alla presente Policy verranno rese disponibili presso le filiali della Banca e da questa diffuse con tempestività attraverso pubblicazione sul proprio sito Web ( 2 di 2

15 All. 3 - Informazioni sugli strumenti finanziari INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI SEZIONE I PRINCIPALI RISCHI COLLEGATI ALL INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI. I risparmiatori che investono in strumenti finanziari sono soggetti in generale a diverse tipologie di rischio, ove per rischio si intende l incertezza che circonda i ritorni degli investimenti stessi. Tale incertezza può riguardare l utile atteso dell operazione, ma anche la variazione del valore impiegato, ovvero la possibilità che al termine dell operazione finanziaria l investitore incassi una cifra inferiore all investimento iniziale. E necessario pertanto porre attenzione ai seguenti principali fattori di rischio, tenendo presente che per ogni categoria di strumento possono presentarsi una o più tipologie di rischio. Rischio tasso di interesse; Rischio cambio; Rischio prezzo; Rischio liquidità; Rischio emittente; Rischio paese; Rischio controparte; Altri rischi generali. DESCRIZIONE PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO A) Rischio tasso di interesse Il rischio tasso di interesse consiste nell eventualità che variazioni nel livello dei tassi influenzino negativamente il valore o il rendimento del proprio investimento, e riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato, obbligazioni) e i derivati che hanno come sottostante titoli di debito o tassi di interesse. Può essere distinto in: rischio di variazione del tasso: ad ogni modifica dei tassi di interesse si ha una variazione diretta della cedola degli strumenti a tasso variabile (la cui cedola è indicizzata ai tassi di mercato, ad esempio all euribor 3 mesi); in altre parole, se i tassi di interesse aumentano, aumenterà l ammontare dei flussi cedolari ricavati dall investimento, mentre se i tassi diminuiscono, diminuirà l ammontare delle cedole incassate. rischio di variazione del prezzo: ogni variazione dei tassi di interesse determina un effetto inverso sul prezzo dei titoli di debito. Infatti, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato subiscono una perdita di valore. Viceversa, se i tassi di interesse diminuiscono, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi alle precedenti condizioni di mercato hanno un vantaggio che si esprime in un aumento di valore. Tale rischio è molto ridotto per gli strumenti a tasso variabile che prevedono il pagamento di interessi variabili nel corso della loro vita B) Rischio cambio Qualora le attività finanziarie di un investitore siano espresse in una valuta diversa da quella di riferimento per l investitore (nel nostro caso l euro), esso è esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio. Un aumento di valore della valuta dell investimento rispetto all euro influirebbe positivamente sul rendimento dell operazione, in quanto le somme rivenienti dall operazione sarebbero convertite in un importo in euro maggiore. C) Rischio prezzo Il rischio prezzo sorge dalla possibilità di movimenti indesiderati del valore degli strumenti finanziari, e riguarda in particolare l andamento dei corsi dei titoli azionari, dei derivati con caratteristiche ad essi assimilabili (Covered Warrant, Warrant, Certificates, Futures su indici azionari) e degli strumenti di risparmio gestito. D) Rischio liquidità Il rischio di liquidità fa riferimento a quelle situazioni in cui il detentore di strumenti finanziari potrebbe trovarsi nell impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente (o, per strumenti che prevedano una durata contrattuale, prima della sua naturale scadenza) a meno di accettare che l eventuale vendita avvenga ad un prezzo non conveniente, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di acquisto, causando così delle perdite in conto capitale. Pertanto, prima di effettuare l investimento, il risparmiatore deve avere ben presente le proprie esigenze future di liquidità in modo che siano il linea con le caratteristiche degli strumenti finanziari interessati e dei mercati in cui sono scambiati. E) Rischio emittente Il rischio emittente riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato e obbligazioni) e fa riferimento all incapacità del debitore di soddisfare i propri impegni contrattuali, ovvero di pagare le cedole maturate o di rimborsare il capitale a scadenza. Rappresenta quindi una particolare accezione di rischio di credito. Quanto maggiore è la rischiosità attribuita all emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l emittente dovrà corrispondere a fronte dei propri strumenti di debito. Uno strumento utile per valutare il rischio emittente di un obbligazione è l eventuale presenza del rating assegnato al titolo o alla società debitrice da specifiche agenzie, quali ad esempio Moody s, Standard & Poor s o Fitch. Il rating rappresenta un voto attribuito da apposite società e rappresenta l affidabilità creditizia dell emittente. Per attribuire il rating vengono osservate numerose variabili: per i Titoli di Stato si considerano il deficit di bilancio, il livello della spesa pubblica e della produzione interna, nonché lo stato della bilancia dei pagamenti; per le obbligazioni emesse da soggetti privati si osservano la natura dell attività, il grado di diversificazione ed internazionalizzazione dell azienda, la sua posizione 1 di 10

16 All. 3 - Informazioni sugli strumenti finanziari competitiva, il tasso di crescita del business, le caratteristiche dei settori in cui la stessa opera, la situazione finanziaria e la capacità del management. I rating assegnati da tali società sono codificati in una scala di valori, in cui è possibile individuare i livelli considerati di qualità adeguata, che prendono il nome di Investment Grade. Ad esempio, nella scala adottata da Standard & Poor s, gli emittenti di più alto livello sono classificati come AAA, mentre sono Investment Grade tutti i soggetti classificati da AAA a BBB-. I soggetti con livelli inferiori sono chiamati High Yield (in questo caso gli investimenti sono da considerarsi più speculativi). Quindi, il rischio emittente è particolarmente basso nel caso di titoli di Stato di paesi Investment Grade e di obbligazioni emesse da Organismi Sovranazionali (quali ad esempio Bei, Birs, Council of Europe, World bank, ecc.), ed è ridotto per le altre obbligazioni Investment Grade. Durante la vita del titolo, un peggioramento della situazione finanziaria dell emittente o del rating può comportare una diminuzione del prezzo del titolo. F) Rischio paese Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare gli impegni finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, ecc.). Rientrano nella categoria rischio paese anche le eventualità di espropri, nazionalizzazioni, confische, moratorie e altre misure che il governo locale decide di intraprendere anche a danno delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni. Un indicatore del rischio paese è il rating del paese dell emittente, nel caso di titoli di debito (vedi il rischio emittente). In particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating Investment Grade e, in generale, nei paesi dell area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi emergenti. G) Rischio controparte E il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi dell insolvenza della controparte, le transazioni poste in essere con essa hanno un valore positivo, o se è pregiudicato lo scambio di pagamenti o strumenti finanziari (o merci) contro pagamenti. E tipicamente presente nei contratti derivati non quotati. H) Altri rischi generali Sono quei rischi riconducibili a eventi quali: insolvenza dell'intermediario La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. sistemi elettronici di negoziazione I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi. SEZIONE II - Categorie di strumenti e prodotti finanziari Possiamo suddividere gli strumenti e prodotti finanziari nelle seguenti macrocategorie: Certificati di deposito; Pronti contro termine; Titoli di Stato; Titoli obbligazionari; Azioni; Covered Warrant, Warrant e Certificates; Derivati. A questi si aggiungono prodotti di gestione del risparmio gestito quali: O.I.C.R (Fondi mobiliari, ETF, SICAV e Fondi Immobiliari); Gestioni Patrimoniali; 2 di 10

17 All. 3 - Informazioni sugli strumenti finanziari Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. DESCRIZIONE DELLE MACRO CATEGORIE 1. Certificati di deposito La sottoscrizione del certificato di deposito in Euro consente al risparmiatore di investire la propria disponibilità finanziaria, con la certezza di poter beneficiare di un tasso annuo nominale fisso ed il rimborso del capitale (inizialmente versato) alla scadenza del vincolo. Il certificato è rappresentativo di un deposito bancario vincolato e può essere nominativo o al portatore. Rientrano in tale categoria anche i certificati in valuta estera, sottoscritti in abbinamento ad un derivato di tipo DCS (Domestic Currency Swap) che annulla il rischio cambio. La sottoscrizione del titolo comporta i seguenti fattori di rischio: Rischio di tasso: l investitore al momento della conclusione dell operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i certificati di deposito, tale rischio ha un entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso. Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l investitore non potrà procedere alla liquidazione dell investimento prima della scadenza. Rischio emittente: acquistando il presente titolo si diviene finanziatori dell emittente (Banca Marche), assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi. 2. Pronti contro termine Le operazioni di pronti contro termine si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente, ed una contestuale vendita a termine (ovvero ad una data definita, non oltre i 6 mesi) dei titoli medesimi, posta in essere dal cliente alla Banca. Possono avere ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni italiane o estere non convertibili, certificati di deposito. La differenza tra il prezzo dell acquisto a pronti dalla Banca e il prezzo della contestuale vendita a termine degli stessi titoli (ovviamente maggiore), costituisce il rendimento lordo per l'investitore. La sottoscrizione dell operazione comporta i seguenti fattori di rischio: Rischio di tasso: l investitore al momento della conclusione dell operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i pronti contro termine, tale rischio ha un entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso. Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l investitore non potrà procedere alla liquidazione dell investimento prima della scadenza. Rischio emittente: con tale operazione si diviene finanziatori della controparte (Banca Marche), assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso della somma investita e/o al pagamento degli interessi. Tale rischio è però mitigato dalla presenza dei titoli ceduti al cliente per tutta la durata dell operazione. 3. Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali) Sono obbligazioni emesse da Governi per finanziare le proprie attività istituzionali. Con la sottoscrizione pubblica di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito. I titoli di Stato si distinguono in titoli a breve, medio e lungo termine, a seconda della data di rimborso del capitale. I titoli: con vita residua fino ad un anno presentano un rischio tasso contenuto, dal momento che alla scadenza dell operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso. con vita residua oltre un anno presentano un rischio tasso legato alla loro durata, dal momento che, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti emessi alle precedenti condizioni di mercato possono subire una perdita di valore, che interesserà il risultato economico per il cliente qualora decidesse di liquidare l investimento prima della scadenza. Se i titoli sono espressi in una divisa diversa dall euro l investitore è esposto al rischio derivante dalle variazioni del tasso di cambio. Una diminuzione del valore della valuta interessata rispetto all euro influirebbe negativamente sul rendimento dell operazione, in quanto le somme rivenienti dall operazione (cedole e valore di rimborso) sarebbero convertite in un importo in euro inferiore. I titoli espressi in Euro non presentano rischi di cambio. Per quanto concerne i rischi legati all emittente (che in questo caso coincide con il rischio paese) possiamo suddividere i titoli di Stato non italiani in: titoli di paesi Investiment Grade con rischio emittente, comunque contenuto stante l elevato livello di rating della categoria in esame, ed eventualmente il rischio di liquidità, anch esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento; titoli di paesi non Investiment Grade con rischio emittente più elevato commisurato al livello di rating del paese di riferimento, ove presente; il rischio di liquidità è legato alla eventuale presenza di mercati di quotazione. La macrocategoria dei titoli di Stato può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie: 3.1. Italiani 3 di 10

18 All. 3 - Informazioni sugli strumenti finanziari Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono: BOT Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ Certificati del Tesoro Zero Coupon; CCT - Certificati di Credito del Tesoro e BTP Buoni del Tesoro Poliennali Tasso fisso: con vita residua fino ad un anno In questa categoria rientrano i BOT, caratterizzati dall assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso; con vita residua superiore ad un anno In questa categoria rientrano i BTP, caratterizzati da cedola a tasso fisso, e i CTZ, caratterizzati dall assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. Sia i BTP sia i CTZ, all avvicinarsi della scadenza, ricadono nella categoria precedente (vita residua fino ad un anno) Tasso variabile In questa categoria rientrano i CCT, caratterizzati da una cedola indicizzata al rendimento dei BOT. I titoli a tasso variabile presentano un rischio tasso dal punto di vista degli interessi incassati, in quanto se i tassi diminuiscono, diminuirà l ammontare delle cedole future. D altra parte, il rischio tasso in termini di variazioni del prezzo dello strumento è contenuto, dal momento che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l adeguamento periodico delle cedole fa sì che l investitore possa beneficiare dei nuovi livelli di tasso Altri paesi con rating Investment Grade e Organismi sovranazionali: In Euro: con vita residua fino ad un anno; con vita residua superiore ad un anno In divise diverse dall Euro: con vita residua fino ad un anno; con vita residua superiore ad un anno Altri paesi con rating non Investment Grade In Euro: con vita residua fino ad un anno; con vita residua superiore ad un anno In divise diverse dall Euro: con vita residua fino ad un anno; con vita residua superiore ad un anno. 4. Obbligazioni Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società per finanziare la propria attività produttiva. Sottoscrivendo o acquistando obbligazioni l investitore diviene un finanziatore della società emittente, la quale si impegna a corrispondere un interesse periodico sotto forma di cedola e la restituzione, alla data di scadenza contrattuale, del capitale nominale prestato. Le obbligazioni a sua volta possono essere suddivise in: Semplici Strutturate Nel caso di obbligazioni strutturate, il rendimento (cedole e/o importo rimborsato a scadenza) è legato all andamento di altre variabili di mercato, che possono essere collegate a tassi di interesse, o anche, ad esempio, borse, titoli azionari, valute o merci. Nel caso di investimento in un obbligazione strutturata il meccanismo di indicizzazione ed i rischi sono quindi individuati dalle caratteristiche della singola emissione, specificate nel prospetto informativo. In generale, in un titolo strutturato sono presenti sia i rischi di un generico titolo obbligazionario, sia i rischi del mercato di riferimento della variabile cui sono legati i flussi di interesse o di capitale dell obbligazione. Se, ad esempio, un obbligazione incorpora rendimenti del mercato azionario, in quanto la cedola periodica o corrisposta a scadenza è commisurata ad un indice di borsa o ad un paniere di indici di borsa, in tale titolo sono presenti i rischi relativi ai mercati azionari, descritti nei successivi paragrafi. In generale, a parità di altre caratteristiche, un titolo strutturato può presentare una maggiore volatilità del prezzo, esponendo al rischio di incassare una cifra inferiore all investimento iniziale l investitore che decidesse di terminare l operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza. Convertibili Le obbligazioni convertibili sono particolari obbligazioni che prevedono una scadenza prefissata e la corresponsione di una cedola (fissa o variabile) ma che, come le azioni, possono beneficiare dei rialzi dei mercati azionari. Infatti alla scadenza l investitore ha la facoltà di ottenere o il rimborso del capitale o la conversione in azioni, che possono essere dello stesso emittente oppure di altre società. In generale, a parità di altre caratteristiche, un obbligazione convertibile può presentare una maggiore volatilità del prezzo, sul quale influisce anche l andamento del prezzo dell azione oggetto della possibile conversione. Ciò può esporre al rischio di incassare una cifra inferiore all investimento iniziale l investitore che decidesse di terminare l operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza. Le obbligazioni possono incorporare diverse tipologie di rischio, in base alle caratteristiche dello strumento stesso. Infatti, 4 di 10

19 All. 3 - Informazioni sugli strumenti finanziari essendo remunerato con interessi, può incorporare rischio tasso di interesse, sia in termini di rischio di variazione del tasso (per le obbligazioni a tasso variabile), sia in termini di rischio di variazione del prezzo, cui sono sensibili gli strumenti di debito con maggiore vita residua (tempo mancante alla scadenza). Inoltre, trattandosi di titoli di debito, tali strumenti incorporano il rischio emittente, più o meno elevato a seconda della solidità finanziaria della società finanziata, oltre al rischio paese (riferito alla stabilità del paese in cui l emittente risiede). Anche in questo caso possiamo suddividere i rischi legati all emittente in: titoli emittenti Investiment Grade con rischio emittente mitigato dalla presenza di un rating di livello adeguato, ovvero di una valutazione positiva sulla solvibilità e sulle prospettive finanziarie dell emittente, ed eventualmente il rischio di liquidità, anch esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento; titoli emittenti non Investiment Grade con rischio emittente più elevato in quanto obbligazioni di società la cui solvibilità e le cui prospettive finanziarie sono state valutate dalle agenzie di rating come scarsamente adeguate, o sono prive di rating. Il rischio di liquidità è legato alla eventuale presenza di mercati di quotazione. Le obbligazioni possono incorporare rischio cambio se non sono espresse in euro, in quanto le cedole e il rimborso del capitale sono incassati nella valuta in cui è espresso il valore nominale e l investitore deve poi convertire in euro le somme percepite, ottenendo una somma che può essere inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all euro, o superiore alle attese nel caso contrario. Infine, l investimento in obbligazioni può presentare un rischio liquidità, nel caso in cui il detentore volesse cedere le obbligazioni prima della sua naturale scadenza e dovesse trovarsi nell impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le obbligazioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita. Tutto ciò premesso la macrocategoria dei titoli può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie: 4.1. Emittenti Investment Grade: Semplici: in Euro; in altre divise diverse dall Euro Strutturate: in Euro; in altre divise diverse dall Euro Emittente non Investment Grade: Semplici: in Euro; in altre divise diverse dall Euro Strutturate: in Euro; in altre divise diverse dall Euro Convertibili: Emesse in paesi con rating Investment Grade: in Euro; in altre divise diverse dall Euro Emesse in paesi con rating non Investment Grade. 5. Azioni Le azioni, o titoli di capitale, sono titoli rappresentativi di quote del capitale sociale della società emittente. In altre parole, acquistando azioni, si diviene soci dell azienda emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Chi investe in azioni acquisisce il diritto a percepire i dividendi che l assemblea dei soci decide di distribuire, ottenendo un rendimento che è strettamente connesso all andamento economico della società emittente. Nell investimento in azioni è presente il rischio prezzo, dal momento che, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati. Tale rischio può essere idealmente scomposto in rischio generico e rischio specifico. Quello specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell emittente e riflette le aspettative che i partecipanti al mercato mediamente hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Il rischio generico, detto anche sistematico, rappresenta invece quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo azionario che dipende dalle fluttuazioni del mercato e che non può quindi essere eliminato ricorrendo alla diversificazione dei titoli in portafoglio. Le azioni possono incorporare rischio cambio se non sono espresse in euro, in quanto il corrispettivo della vendita è incassato nella valuta in cui sono scambiati i titoli, quindi l investitore, nel convertire in euro le somme percepite, può ottenere una somma inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all euro, o superiore alle attese nel caso contrario. Infine, l investimento in azioni può presentare un rischio liquidità, nel caso in cui il detentore dovesse trovarsi nell impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è 5 di 10

20 All. 3 - Informazioni sugli strumenti finanziari mitigato per le azioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita. La macrocategoria dei titoli azionari può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie: 5.1. Emittenti residenti in paesi europei con rating Investment Grade L investimento in azioni di emittenti residenti in paesi europei, con rating del paese Investment Grade, ha un rischio generico tendenzialmente inferiore rispetto a quello in azioni di paesi emergenti o paesi non Investment Grade Emittenti residenti in paesi non europei con rating Investment Grade L investimento in azioni di emittenti residenti in paesi con rating del paese Investment Grade, ha un rischio generico tendenzialmente inferiore rispetto a quello in azioni di paesi non Investment Grade Emittenti residenti in paesi europei con rating non Investment Grade L investimento in azioni di emittenti residenti in paesi con rating non Investment Grade o privi di rating, seppur europei, ha un rischio generico tendenzialmente superiore rispetto a quello in azioni di paesi Investment Grade Emittenti residenti in paese non europei con rating non Investment Grade L investimento in azioni di emittenti residenti in paesi non europei, con rating del paese non Investment Grade o privi di rating, ha un rischio generico tendenzialmente superiore rispetto a quello in azioni di paesi Investment Grade. 6. Covered Warrant Warrant - Certificates Si definisce Warrant uno strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà (ma non l obbligo) di sottoscrivere l'acquisto o la vendita di una certa attività finanziaria sottostante, ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita. Il prezzo d'acquisto del warrant prende il nome di premio. A seconda dell'attività sottostante si distinguono due tipologie di warrant: Warrant (in senso stretto) che hanno come attività sottostante esclusivamente azioni; Covered Warrant che possono avere come attività sottostante azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse. Il rischio prezzo per l acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito (pari al premio pagato). In generale i rischi dei warrant sono assimilabili ai rischi dell investimento azionario. I Certificates sono strumenti finanziari definiti derivati cartolarizzati, attraverso i quali il risparmiatore può investire su sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili. Esistono Certificates di svariate tipologie, che in generale incorporano opzioni sulle attività sottostanti, e che in alcuni casi consentono di proteggere il capitale impiegato in modo parziale o totale. Presentano un profilo di rischio elevato: il rischio prezzo per l acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito. Nei Warrant, Covered Warrant e Certificates è presente il rischio liquidità, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, ma è mitigato nel caso di quotazione sul segmento Sedex di Borsa Italiana. Inoltre, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il rischio di cambio. Il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall effetto leva, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito. 7. Derivati I derivati sono strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti sottostanti, quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci. In base alla finalità dell investitore, possono essere di copertura o speculativi. Sono considerati di copertura quando la loro finalità è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Ad esempio, nel caso di un risparmiatore che abbia contratto un debito a tasso variabile, un derivato di copertura può essere individuato in un contratto CAP, che consente, in caso di aumento dei tassi, di incassare dalla controparte la differenza tra il nuovo tasso di mercato e il tasso fissato con il CAP. In tal modo l investitore, pur avendo un debito a tasso variabile, non subisce maggiori oneri in caso di incrementi dei tassi di interesse oltre la soglia fissata con il CAP. Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall operazione, indipendentemente da altre attività in portafoglio. Esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e in taluni casi può comportare perdite potenzialmente illimitate per l investitore. E importante quindi che l investitore concluda un operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio, che potrebbe essere amplificato dall eventuale effetto leva Quotati Futures su indici azionari (futures su S&P Mib) Sono derivati scambiati in un mercato organizzato e con caratteristiche standardizzate. Il rischio prezzo per questi strumenti è piuttosto elevato, data la volatilità cui sono sottoposti e dato che i futures incorporano un effetto leva: l investitore può acquistare i contratti versando un importo (margine iniziale) sensibilmente inferiore al valore degli stessi, pertanto possono comportare per l investitore perdite potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite. 6 di 10

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