GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo Assicurativo Ri.Fin. Contratto di Assicurazione Infortuni

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1 GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo Assicurativo Ri.Fin Contratto di Assicurazione Infortuni Casa&FamigliaClick ED. 2 / CFK FASCICOLO INFORMATIVO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 Nota Informativa Data ultimo aggiornamento 30/07/2015 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione del sito internet della Società nella sezione dedicata ai Prodotti. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all Albo dei gruppi Assicurativi presso l Ivass al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, Milano (Italia) c) Recapito telefonico: Sito internet Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it Indirizzo di posta elettronica certificata: globalassistancespa@legalmail.it d) Provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione presso l IVASS: n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati di seguito indicati sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 27/03/2015. Il patrimonio netto dell Impresa ammonta al 31/12/2014 ad ; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad , mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,580. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA: Si informa che, in adeguamento al Provvedimento Ivass n. 7 del 16/07/2013, è disponibile sul sito istituzionale della Società un Area Riservata attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla consultazione della propria posizione assicurativa richiedendo le credenziali di accesso secondo le modalità ivi rese note. Il contratto è acquistato tramite tecniche di comunicazione a distanza. La lingua utilizzata ai fini del presente contratto è esclusivamente quella italiana. AVVERTENZA: il contratto, che ha una durata minima di un anno, prevede il tacito rinnovo pertanto, in mancanza di disdetta spedita, mediante lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, la polizza è prorogata per un anno e così successivamente. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Con questo contratto assicurativo è possibile tutelarsi per i danni occorsi all abitazione (fabbricato e/o contenuto) o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell abitazione stessa, oppure riconducibili ad eventi legati alla vita familiare. In particolare il cliente potrà scegliere tra una pluralità di Garanzie quali: >SEZIONE INCENDIO: Garanzie: Incendio - Danni ai locali e Incendio - Danni al contenuto : A copertura dei danni derivanti principalmente da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi atmosferici (vento, trombe d aria e grandine), caduta aeromobili, eventi socio-politici causati al Fabbricato e a quanto in esso contenuto; Nota Informativa Casa&FamigliaClick - Ed. 2/CFK Pagina 1 di 5

3 >SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE: Garanzia: RC Immobile Proprietario A copertura dei danni che l Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell Abitazione assicurata. Garanzia: RC Immobile Inquilino A copertura dei danni che l Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati ai locali, tenuti in affitto o in comodato d uso, e alle cose di proprietà di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio. Garanzia: RC Famiglia A copertura dei danni che l Assicurato, ed il suo nucleo familiare convivente, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge in caso di danni provocati involontariamente a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) per fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata inclusa la conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale. Garanzia: RC Animali domestici A copertura dei danni che l Assicurato, ed il suo nucleo familiare convivente, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge in caso di danni provocati involontariamente a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) per fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e possesso di cani, gatti ed animali domestici in genere (esclusi quelli selvatici). >SEZIONE ASSISTENZA: Garanzia: Assistenza all abitazione Offre una serie di Prestazioni di assistenza, erogate tramite la Centrale Operativa, per interventi tecnici urgenti sull impianto idrico/elettrico dell Abitazione assicurata o per il ripristino dei mezzi di chiusura guasti o danneggiati, con possibilità di un servizio di vigilanza in caso di furto. Garanzia: Assistenza alla persona Offre in Italia una serie di Prestazioni di assistenza sanitaria, erogate tramite la Centrale Operativa, in caso di infortunio o malattia improvvisa dell Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare. >SEZIONE TUTELA LEGALE: Garanzia: Tutela legale Abitazione La Garanzia offre l assistenza necessaria per la tutela degli interessi dell Assicurato in occasione di controversie che possono sorgere in relazione alla proprietà dei locali assicurati. Garanzia: Tutela legale Famiglia La Garanzia offre l assistenza necessaria per la tutela degli interessi dell Assicurato, ed i componenti del suo nucleo familiare, per le controversie che possono sorgere nell ambito della vita privata. >SEZIONE FURTO: Garanzia: Danni all abitazione seguito furto La garanzia opera in conseguenza di furto perpetrato all interno dell Abitazione assicurata tramite scasso e/o manomissione di infissi e/o mezzi di chiusura e riconosce all Assicurato, nel limite del massimale previsto, le spese effettuate per la loro riparazione o sostituzione. AVVERTENZA I:. Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione delle stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo. Per maggiori dettagli si rimanda ai diversi capitoli delle Condizioni di Assicurazione e in particolare agli Artt. 1, 9, 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione e agli Artt. A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.4, D.4, E.1, E.4, E.6, F.4, F.5, G.1, H.1, I.1, I.3, I.9, L.3 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. AVVERTENZA II:. Il contratto prevede massimali entro i quali sono prestate alcune Garanzie e l applicazione di franchigie che riducono l indennizzo. Si rinvia per aspetti di dettaglio alle diverse Sezioni delle Condizioni Particolari di Assicurazione, in particolare per i massimali si evidenziano gli Artt. A.1, A.2, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, H.6, H.7, H.8, I.1, L.1 e per la franchigia si evidenziano gli Artt. C.3, D.3, E.3, F.3. Esempio sull applicazione del Massimale e della Franchigia: In caso di danno materiale arrecato dal nostro Assicurato ad un terzo (garanzia RC) verrà indennizzato l importo del danno, al netto della franchigia, entro il massimale come segue: Massimale per Importo di danno dedotta la Importo di danno a carico Danno Indennizzo Garanzia RC franchigia dell Assicurato ( )= ( )= ( )= ( )= 250 Nota Informativa Casa&FamigliaClick - Ed. 2/CFK Pagina 2 di 5

4 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Nullità AVVERTENZA I: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto assicurativo potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia, per le conseguenze, a quanto riportato all Art.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La mancata comunicazione di un aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del codice civile. A titolo esemplificativo: un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere rappresentato dal cambiamento di destinazione d uso del Fabbricato posto in copertura, accatastato come abitazione ma adibito a scopo differente. 6. Premi La Polizza è annuale ed il pagamento del Premio, che include le imposte di legge, deve essere interamente corrisposto, senza possibilità di frazionamento, dal Contraente alla Società utilizzando qualsiasi mezzo di pagamento bancario od elettronico, ad eccezione del denaro contante. Si segnala che per poter effettuare il pagamento del premio con bonifico bancario è necessario che tra la data della richiesta di emissione e quella di decorrenza della Polizza vi sia almeno un (1) giorno lavorativo. AVVERTENZA: E possibile l applicazione di sconti rivolti a clienti di Società terze/enti con le quali la Compagnia abbia inteso raggiungere accordi di partnership. 7. Rivalse Per i danni di cui alla Sezione Incendio, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del codice civile verso il responsabile del sinistro, purché l Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile (Art. 7 del capitolo Norme che regolano i sinistri delle Condizioni di Assicurazione ). 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In base all art.67- duodecies del Codice del Consumo (D. Lgs. n 206 del 06/09/2005) il Contraente dis pone di un termine di quattordici (14) giorni, a partire dalla conclusione del Contratto ovvero dal pagamento e dalla sottoscrizione della Polizza, per esercitare il diritto di Recesso. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all Art. 3, punto a (Recesso per ripensamento) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Inoltre Il Contraente e/o la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto assicurativo dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell Indennizzo. La comunicazione deve essere data all altra parte mediante lettera raccomandata. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 3, punto b (Recesso in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Prescrizione e Decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto di fonda. Il contratto prevede la decadenza dal diritto alle Garanzie della Sezione Responsabilità Civile qualora il Contraente non faccia pervenire alla Società, nei termini previsti dal contratto (entro 5 giorni dalla notifica), notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Inoltre l Assicurato decade da ogni diritto all indennizzo laddove esageri e/o alteri dolosamente le tracce e i residui/indizi materiali di un Sinistro inerente le Garanzie della Sezione Incendio e della Sezione Furto. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Il Foro competente è quello del luogo di Residenza o domicilio del convenuto. 11. Regime Fiscale I premi relativi ai contratti di Assicurazione del comparto danni sono soggetti ad imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni. Nota Informativa Casa&FamigliaClick - Ed. 2/CFK Pagina 3 di 5

5 C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio alle diverse Sezioni del paragrafo Norme che regolano i sinistri delle Condizioni di Assicurazione. In riferimento alle Garanzie Incendio, in caso di disaccordo tra le Parti, le spese relative per la ricerca e la stima del danno vengono sostenute da ciascuna delle Parti relativamente al proprio perito, mentre eventuali spese relative ad un terzo perito sono ripartite a metà. AVVERTENZA II: La Società ha esternalizzato il servizio di gestione dei sinistri della Sezione Assistenza del presente contratto dandone incarico ad una Società specializzata nel settore, in breve indicata Centrale Operativa (vedasi Glossario). Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all Art. 1 Istruzioni per la denuncia e richiesta di assistenza della Sezione Assistenza del capitolo Norme che regolano i sinistri delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all indirizzo dell Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, Milano, all attenzione dell ufficio Gestione Reclami (Numero di fax indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell Impresa nella sezione Contatti. Ai reclami verrà dato riscontro dall impresa nel termine massimo di 45 giorni. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell Impresa, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, ROMA, utilizzando l apposito Modello presente nel sito alla sezione Per il Consumatore, corredando l esposto con i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, (rintracciabile accedendo al sito: ) o all'ivass (chiedendo l attivazione della procedura FIN- NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 14. Arbitrato Il contratto prevede, per la risoluzione delle controversie tra le Parti sulla valutazione del danno, il ricorso all arbitrato limitatamente alle Garanzie delle Sezioni Tutela Legale ed Incendio. Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti articoli: I. 7 Arbitrato della Sezione Tutela Legale delle Condizioni Particolari di Assicurazione ; Art. 3 Procedura per la valutazione del danno della Sezione Incendio del capitolo Norme che regolano i sinistri delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: è tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Ai termini sotto indicati, utilizzati nella presente Nota Informativa, vengono attribuiti i significati che seguono: Abitazione assicurata: l Immobile indicato sul Modulo di Polizza, oggetto di Copertura Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Centrale Operativa: Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, cui la Società ha affidato incarico per l organizzazione e l erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: la persona fisica che stipula l Assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali. Copertura (assicurativa): la Garanzia assicurativa prestata dalla Società dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo / Risarcimento al verificarsi di un Sinistro. Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. Fabbricato: l intera costruzione edile costituente i locali, di proprietà dell Assicurato o, adibiti ad uso abitazione compresi: - i Fissi (quali ad esempio i pavimenti ed i soffitti/controsoffitti) e gli Infissi (serramenti e relative lastre), le strutture di fondazione o interrate, gli impianti di servizio al Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione (quali sanitari, impianti idrici e di riscaldamento e/o condizionamento, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell acqua piovana, impianti elettrici fissi per l illuminazione, centrale termica, impianti di allarme, ascensori, montacarichi); Nota Informativa Casa&FamigliaClick - Ed. 2/CFK Pagina 4 di 5

6 - le pertinenze anche in corpo separato, comunque situate non oltre 250 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un abitazione (quali cantine, soffitte e Box); - le recinzioni, i cancelli anche automatici ad uso esclusivo; - i campi da tennis, piscine ad uso esclusivo; - i giardini ad uso esclusivo (con esclusione dei viali e delle strade private); - le antenne radio-tele-ricetrasmittenti ed i pannelli solari. Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (es. appartamento in condominio), la definizione si intende riferita a tale porzione e la Copertura assicurativa si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Fissi ed infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (Fissi); manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni (Infissi). Franchigia: la somma stabilita che viene dedotta dall Importo del danno indennizzabile a termini di polizza e che rimane a carico dell Assicurato. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Massimale: la somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la Prestazione al netto di eventuale applicazione di scoperti e/o franchigie. Modulo di polizza: il documento contrattuale rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell Assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, le Garanzie operanti, il Premio, gli estremi del Contraente, il bene assicurato, ecc.) e che viene sottoscritto dal Contraente. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato/i. Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A. Prestazione (di assistenza): l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all Assicurato nel momento del bisogno. Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell abitazione tali da causarne l impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia assicurativa. Società: la Compagnia di assicurazioni, GLOBAL ASSISTANCE SPA. * * * Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il Contratto prima di sottoscriverlo GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Dott. Pietro Rinaldi (Il Legale Rappresentante) Nota Informativa Casa&FamigliaClick - Ed. 2/CFK Pagina 5 di 5

7 Condizioni di Assicurazione Data ultimo aggiornamento 30/07/2015 SOMMARIO DEFINIZIONI.. pag. 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... pag. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.... pag. 6 SEZIONE INCENDIO pag. 6 Garanzia: INCENDIO - DANNI AI LOCALI pag. 6 Garanzia: INCENDIO - DANNI AL CONTENUTO.. pag. 7 SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE pag. 7 Garanzia: RC IMMOBILE - PROPRIETARIO pag. 7 Garanzia: RC IMMOBILE - INQUILINO pag. 8 Garanzia: RC FAMIGLIA... pag. 9 Garanzia: RC ANIMALI DOMESTICI..... pag. 10 SEZIONE ASSISTENZA pag. 10 Garanzia: ASSISTENZA ALL ABITAZIONE. pag. 10 Garanzia: ASSISTENZA ALLA PERSONA pag. 11 SEZIONE TUTELA LEGALE pag. 12 Garanzia: TUTELA LEGALE ABITAZIONE.. pag. 14 Garanzia: TUTELA LEGALE FAMIGLIA... pag. 14 SEZIONE FURTO pag. 15 Garanzia: DANNI ALL ABITAZIONE SEGUITO FURTO... pag. 15 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI.... pag. 15 SEZIONE INCENDIO. pag. 15 SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE.. pag. 17 SEZIONE ASSISTENZA. pag. 17 SEZIONE TUTELA LEGALE pag. 17 SEZIONE FURTO. pag di 17

8 DEFINIZIONI Ai termini di seguito riportati, utilizzati nel testo contrattuale, vengono attribuiti i seguenti significati: Abitazione assicurata: l Immobile indicato sul Modulo di Polizza, oggetto di Copertura Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Box: locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. Carenza: è un periodo nel quale la Società esclude la Copertura assicurativa dalla polizza appena firmata; pertanto qualora il Sinistro si verificasse in tale periodo nessun Risarcimento sarebbe dovuto dalla Società. Caso assicurativo: la controversia o il procedimento per i quali è prestata la Copertura assicurativa. Centrale Operativa: Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, cui la Società ha affidato incarico per l organizzazione e l erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: la persona fisica che stipula l Assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali. Copertura (assicurativa): la Garanzia assicurativa prestata dalla Società dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo / Risarcimento al verificarsi di un Sinistro. Danni extracontrattuali: tutti i danni non derivanti dall esecuzione di un contratto. Documenti: documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici nonché altri supporti di archiviazione elettronica dei dati Effetti domestici: rientrano in questa definizione: - il mobilio e gli oggetti di arredamento in genere (inclusi gli apparecchi per l illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto) e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l attrezzatura per l attività del tempo libero; - i Valori (ovvero denaro contante, carte valori e titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore, gioielli, orologi e altri oggetti anche solo in parte in materiale prezioso, pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d arte in genere). Sono esclusi i veicoli soggetti a immatricolazione e l eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing. Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. Fabbricato: l intera costruzione edile costituente i locali, di proprietà dell Assicurato o, adibiti ad uso abitazione compresi: i Fissi (quali ad esempio i pavimenti ed i soffitti/controsoffitti) e gli Infissi (serramenti e relative lastre), le strutture di fondazione o interrate, gli impianti di servizio al Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione (quali sanitari, impianti idrici e di riscaldamento e/o condizionamento, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell acqua piovana, impianti elettrici fissi per l illuminazione, centrale termica, impianti di allarme, ascensori, montacarichi); le pertinenze anche in corpo separato, comunque situate non oltre 250 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un abitazione (quali cantine, soffitte e Box); le recinzioni, i cancelli anche automatici ad uso esclusivo; i campi da tennis, piscine ad uso esclusivo; i giardini ad uso esclusivo (con esclusione dei viali e delle strade private); le antenne radio-tele-ricetrasmittenti ed i pannelli solari. Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (es. appartamento in condominio), la definizione si intende riferita a tale porzione e la Copertura assicurativa si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Fissi ed infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (Fissi); manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni (Infissi). Franchigia: la somma stabilita che viene dedotta dall Importo del danno indennizzabile a termini di polizza e che rimane a carico dell Assicurato. Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Immobile: vedi definizione Fabbricato. Implosione: cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Massimale: la somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la Prestazione al netto di eventuale applicazione di scoperti e/o franchigie. 2 di 17

9 Modulo di polizza: il documento contrattuale rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell Assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, le Garanzie operanti, il Premio, gli estremi del Contraente, il bene assicurato, ecc.) e che viene sottoscritto dal Contraente. NORMA UNI 10750: la norma con cui vengono stabiliti i criteri di computo metrico della Superficie Commerciale di un Immobile, quale risultante della somma delle superfici coperte calpestabili (comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali), delle superfici scoperte ad uso esclusivo (terrazze, balconi, patii e giardini) e delle quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, Box). Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti: a) 100% delle superfici calpestabili; b) 100% delle superfici pareti divisorie interne non portanti; c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b). Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione: 25% dei balconi e terrazze scoperti; 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati); 35% dei patii e porticati; 60% delle verande; 15% dei giardini di appartamento; 10% dei giardini di ville e villini. Esempio di computo metrico (Superficie Commerciale Immobile): Appartamento Villa unifamiliare SUPERFICI coperte Mq rilevati % da applicare Superficie Commerciale % da applicare Superficie Commerciale locali % % 100 divisori interni % % 10 pareti esterne 30 50% % 30 balconi terrazzi scoperti 5 25% 1,25 25% 1,25 balconi terrazzi semicoperti 7 35% 2,45 35% 2,45 giardino 40 15% 6 10% mq 134,7 mq 147,7 mq Nucleo familiare: le persone familiari conviventi, risultanti dallo stesso certificato di stato di famiglia (sono inclusi il convivente more uxorio ed i suoi figli). Onda sonica: le onde acustiche che si propagano nell atmosfera causate da aeromobile che vola a velocità superiore a quella del suono. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato/i. Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A. Prestazione (di assistenza): l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all Assicurato nel momento del bisogno. Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società si impegna ad indennizzare il Contraente del danno verificatosi fino alla concorrenza del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza (Somma assicurata), anche se quest ultimo risulta essere inferiore al valore globale dei beni assicurati (Valore Assicurabile). Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell abitazione tali da causarne l impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scoperto: la parte dell ammontare del danno espressa in percentuale, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell Assicurato, calcolata sull importo del danno indennizzabile a termini di polizza. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio. Sede extragiudiziale: la risoluzione delle controversie con metodi alternativi alla decisione del giudice (transazioni, conciliazioni, accordi). Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia assicurativa. Società: la Compagnia di assicurazioni, GLOBAL ASSISTANCE SPA. Somma assicurata: valore indicato sul Modulo di Polizza, in base al quale è stipulata l Assicurazione. Spese di giustizia: le spese che riguardano le consulenze, le perizie, le custodie dei beni sequestrati, i compensi agli avvocati per il gratuito patrocinio, le testimonianze, le indennità ai giudici popolari di Corte d Assise. Superficie commerciale: superficie, espressa in metri quadrati, calcolata secondo i criteri ed i parametri di valutazione indicati dalla NORMA UNI (vedasi definizione) scoperte 3 di 17

10 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Avvertenza Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Lgs. n.209 del 2005, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio. Ai termini, richiamati nel testo che segue, indicati con carattere corsivo (e con la prima lettera in grassetto) vengono attribuiti i significati riportati nella sezione Definizioni del presente contratto. Art. 1 Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del Premio Il contratto si intende correttamente perfezionato valido ed operante, con effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Modulo di Polizza, se vengono rispettate ed eseguite dal Contraente le seguenti operatività: - contestuale pagamento, alla sottoscrizione, del Premio di Polizza (altrimenti il contratto avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento). Se ad ogni rinnovo il Contraente non paga il Premio delle annualità successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vi gore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell art del Codice Civile. Al fine dell attestazione dell avvenuto pagamento del Premio fa fede la documentazione contabile attestante il buon esito della transazione effettuata. - sottoscrizione del Modulo di Polizza in ogni sua parte; - restituzione del Modulo di Polizza originario alla Società a mezzo posta ordinaria (all indirizzo: Global Assistance Spa Piazza Diaz, Milano). Copia di tale documento potrà essere anticipato alla Società tramite posta elettronica (all indirizzo e- mail: polizze@globalassistance.it) o tramite fax (al numero: ). Fermo quanto sopra specificato, la Garanzia Danni all Immobile seguito Furto ha validità, limitatamente alla prima annualità di Polizza, con una Carenza di 15 (quindici) giorni dall effetto di Polizza. Art. 2 Garanzie prestate/ Somme assicurate Si intendono operanti esclusivamente le Garanzie richiamate sul Modulo di Polizza, entro le Somme (o Massimali) assicurate ivi specificate. In caso di Sinistro la Somma assicurata di ogni singola Garanzia viene ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell annualità in corso, di un importo pari all Indennizzo riconosciuto. Art. 3 Diritto di recesso a) Recesso per ripensamento In base all art. 67-duodecies del Codice del Consumo (D. Lgs. n 206 del 06/09/2005) il Contraente dispone di un termine di quattordici (14) giorni, a partire dalla conclusione del contratto ovvero dal pagamento della Polizza, per esercitare il diritto di Recesso senza penali e senza dover indicare alcun motivo. In tal caso l Impresa restituirà il pro-rata del Premio assicurativo per il periodo non goduto, al netto delle imposte, comunque dovute, esplicitate sul Modulo di Polizza, sottoscritto. Per l esercizio del Recesso il Contraente dovrà inviare richiesta scritta alla Società presso la sua Sede, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. b) Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo (60 ) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell Indennizzo le Parti possono recedere dall Assicurazione dandone preavviso all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento, da parte della Società, di tale comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta (30) giorni da quello di ricevimento, da parte del Contraente, della comunicazione stessa. In tutti i casi, entro il quindicesimo (15 ) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Art. 4 Termini di disdetta e durata dell Assicurazione Il contratto è di durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo. In mancanza di disdetta, che può essere effettuata sia dal Contraente che dalla Società, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale, l Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni rese dal Contraente all atto della stipulazione del contratto di assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio. Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla Prestazione o all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 6 Aggravamento o diminuzione del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni cambiamento relativo ai dati indicati in Polizza. Tale variazione può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e la Società ha facoltà di accettare l Assicurazione, con l eventuale 4 di 17

11 variazione del Premio di Polizza, o di farla cessare. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 7 - Divieto di stipulare più polizze con la Società Non è consentita la stipulazione di più polizze Cas&FamigliaClick a favore del/dei medesimo/i soggetto/i Assicurato/i per lo stesso periodo e per gli stessi rischi e/o le stesse Garanzie al fine di elevare i Massimali delle specifiche garanzie del prodotto. In tal caso sarà ritenuta valida soltanto la Polizza stipulata per prima e la Società provvederà al rimborso del Premio pagato, al netto di imposte, per quelle stipulate successivamente. Art. 8 Assicurazione presso diversi assicuratori Il Contraente è esonerato dall obbligo di denuncia preventiva alla Società di eventuali altre assicurazioni che lui o gli altri Assicurati avessero in corso o dovessero stipulare con altre Compagnie per gli stessi rischi. Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni il Contraente o l Assicurato deve darne avviso, al momento della denuncia del Sinistro, a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 9 Validità territoriale L Assicurazione è valida ed operante esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana tranne dove diversamente specificato. Art. 10 Esclusioni generali Sono esclusi dall'assicurazione i danni: verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d aria da questi provocati, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; determinati da dolo ; verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; Art. 11 Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del Sinistro, perde il diritto all Indennizzo. Art Prescrizione Il diritto dell Assicurato alla Garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato alla Società decorsi due anni dalla sua insorgenza, ai sensi dell art secondo comma c.c. Art Foro Competente Il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art Oneri fiscali Tutti gli oneri presenti e futuri, relativi all Assicurazione, sono a carico del Contraente. Art. 15 Lingua in cui sono comunicate le Condizioni contrattuali La lingua utilizzata ai fini del presente contratto è esclusivamente la lingua italiana. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 5 di 17

12 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Premessa Le Garanzie che seguono vengono prestate a condizione che il Fabbricato, di cui fa parte l Abitazione indicata in polizza e le relative pertinenze, sia costruito, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto ed il manto esterno, in materiali incombustibili. Nelle suddette strutture è tollerata la presenza di materiali combustibili fino ad un terzo delle loro singole superfici. GARANZIA INCENDIO - DANNI AI LOCALI A. 1 Oggetto della Copertura La Società si obbliga nei limiti del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni sotto riportate (Art. A.3), ad indennizzare al Contraente Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati rientranti nella definizione di Fabbricato la cui ubicazione è indicata nel Modulo di Polizza. La Garanzia opera a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata se la Superficie commerciale, verificata in fase di Sinistro, non supera del 20% i metri quadrati dichiarati in Polizza. Se in fase di accertamento del danno si dovesse riscontrare tale eventualità, l Indennizzo dovuto verrà ridotto in proporzione alla maggiore esposizione del rischio, come da esemplificazione sotto riportata: Somma Assicurata: Sup. comm.le Sup. comm.le Applicazione Danno Indennizzo Differenza Indennizzo riconosciuto dichiarata accertata della riduzione accertato dovuto 120 mq 150 mq 30 mq (+ 25%) Si (del 25%) (75%) 120 mq 120 mq 0 mq (0%) No (100%) 120 mq 144 mq 24 mq (+ 20%) No (100%) La valutazione del danno seguirà le regole e modalità esplicitate nella Sezione Incendio del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. A. 2 Eventi assicurati Si intendono assicurati i seguenti eventi: a Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione e Fulmine; a seguito degli eventi di cui al punto a) o a seguito di guasto improvviso e b Sviluppo di Fumi, Gas o Vapori accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato. c Guasti o danni arrecati allo scopo di impedire o arrestare gli eventi di cui al punto a). d Eventi atmosferici cioè da vento, trombe d aria e cose da esse trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non). e Sovraccarico da neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. f Urto di veicoli stradali non appartenenti all Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via g Caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate. h Onda sonica determinata da aeromobili in moto a velocità supersonica. i Incendio da eventi sociopolitici SEZIONE - INCENDIO a parziale deroga delle Esclusioni generali (Art. 10) si intende ricompreso l Incendio, provocato da terzi, in seguito a manifestazioni violente, scioperi, tumulti o sommosse popolari, atti terroristici purchè tali eventi siano documentabili. A seguito degli eventi di cui sopra, la Società risponde inoltre, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza annua di ,00, delle seguenti spese sostenute dall Assicurato: l m n Demolizione, sgombero e trasporto Trasloco/ deposito presso terzi e ricollocamento Pernottamento in albergo dei residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dalle Autorità; dei beni contenuti nei locali danneggiati fino alla somma di 2.500,00 per Sinistro; per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro. La garanzia è operante sino al limite di 80,00 al giorno per persona ed 2.000,00 per nucleo/anno assicurativo. Nessun Indennizzo spetterà all Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati. 6 di 17

13 A. 3 Esclusioni specifiche Ad integrazione dell Art. 10 delle Condizioni Generali, sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni: di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo; conseguenti a fuoriuscita di acqua condotta e a fenomeno elettrico; causati ai Fabbricati in cattivo stato di conservazione inclusi i difetti di coibentazione o in stato di abbandono; causati ai Fabbricati in costruzione o in fase di ristrutturazione; causati ai Fabbricati accatastati come abitazione ma adibiti a scopi differenti; cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti; indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; relativamente ai casi di Scoppio ed Esplosione di macchinari e di impianti derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione, corrosione o difetti di materiali; conseguenti ad Eventi atmosferici e a Sovraccarico di neve : - subiti da serramenti, vetrate, lucernari e loro impermeabilizzazioni, pensiline, pergolati, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti, ed altri simili installazioni esterne, enti all aperto, nonché dal contenuto di fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, da verande e coperture in genere di poggioli, di balconi, di terrazze; - causati da stillicidio o umidità, trasudamento, infiltrazione o insufficiente deflusso dell acqua piovana; inerenti gli Eventi sociopolitici : - relativi a Furto, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - da imbrattamento delle pareti esterne; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; - diversi da Incendio, Esplosione e Scoppio avvenuti in occasione di occupazione non militare, che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi. GARANZIA INCENDIO - DANNI AL CONTENUTO B. 1 Oggetto della Copertura La Società si obbliga, entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza e con le limitazioni ed esclusioni sotto riportate (Artt. B.3 e B.4), ad indennizzare al Contraente Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai beni che rientrano nella definizione Effetti domestici, contenuti nell abitazione sita nell ubicazione indicata in Polizza e nelle sue dipendenze anche staccate, distanti non oltre 250 metri, site negli spazi adiacenti e pertinenti. La Garanzia opera sempre a Primo rischio assoluto secondo le modalità esplicitate nella Sezione Incendio del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. B. 2 Eventi assicurati Con la presente Garanzia si intendono assicurati gli stessi eventi della Garanzia precedente (Art. A.2). B. 3 Esclusioni specifiche Per la presente Garanzia valgono, ad integrazione delle Esclusioni generali (Art. 10), le Esclusioni specifiche della precedente Garanzia (Art. A.3) con l aggiunta dei danni a cose che l assicurato abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo. B. 4 Limitazioni La Garanzia opera con i seguenti limiti: Denaro contante: fino ad un massimo annuo di 1.000,00; Altri Valori e pellicce: entro il limite per singolo oggetto di 3.000,00; Il contenuto sito nelle dipendenze: fino ad un massimo annuo di 2.500,00. SEZIONE - RESPONSABILITA CIVILE GARANZIA RC IMMOBILE - PROPRIETARIO C. 1 Oggetto della Copertura La Società si obbliga fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato sul Modulo di Polizza, fatte salve le esclusioni sotto riportate (Art. C.4), a tenere indenne il Contraente Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali (ovvero danni corporali) e per danneggiamento a cose (ovvero danni materiali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi esclusivamente in relazione alla proprietà dell Immobile (vedasi definizione di Fabbricato) indicato in Polizza. Nel caso in cui l Abitazione assicurata faccia parte di un condominio, l Assicurazione comprende anche la quota di cui l Assicurato debba rispondere per danni a carico della proprietà comune. Qualora la responsabilità della proprietà sia già 7 di 17

14 assicurata con altra ed efficace Polizza di Responsabilità Civile, la garanzia del presente contratto opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l Indennizzo dovuto dal primo assicuratore. Si intendono compresi in Garanzia anche i danni a terzi derivanti: da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura) posti negli spazi adibiti a giardino di proprietà ed uso esclusivo dell Abitazione assicurata; da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, sino al limite massimo per anno assicurativo di ,00, purché tali attività non siano riconducibili a soggetti che abbiano un legame di parentela o di lavoro con il Contraente e/o con gli Assicurati; dall Incendio, Esplosione e Scoppio dei locali assicurati di proprietà. La Garanzia opera secondo le modalità indicate nella Sezione Responsabilità Civile del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. C.2 - Persone non considerate terzi Ai fini del contratto non sono considerati terzi il coniuge (o il convivente more uxorio), i genitori ed i figli (del Contraente stesso e del proprio coniuge/ convivente more uxorio), i minori in affidamento familiare, nonché qualsiasi altro parente o affine convivente. C. 3 Franchigia Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza è prevista una Franchigia di 250,00. C. 4 Esclusioni specifiche Ad integrazione dell Art.10 delle Condizioni Generali, sono altresì esclusi dalla presente garanzia i danni a terzi: verificatisi nell ambito della conduzione dell Abitazione assicurata (coperti dalla Garanzia RC Famiglia ); dallo spargimento di acqua condotta e rigurgito di fogne; verificatisi nell ambito dello svolgimento dell attività professionale; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; a cose che taluno degli Assicurati abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo; derivanti direttamente o indirettamente dall'amianto o materiali contenenti l'amianto; da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni; da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali; derivanti direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici. da Furto; GARANZIA RC IMMOBILE - INQUILINO D. 1 Oggetto della Copertura La Società si obbliga, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato sul Modulo di Polizza e fatte salve le esclusioni sotto riportate (Art. D.4), a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai locali dell abitazione indicata in Polizza, tenuti in affitto od in uso dallo stesso, e alle cose di terzi ivi contenute in conseguenza di Sinistro causato esclusivamente da Incendio, Esplosione o Scoppio. Si intendono compresi in Garanzia anche i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, sino al limite massimo per anno assicurativo di ,00, purché tali attività non siano riconducibili a soggetti che abbiano un legame di parentela o di lavoro con il Contraente e/o con gli Assicurati. La Garanzia opera secondo le modalità indicate nella Sezione Responsabilità Civile del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. D.2 Persone non considerate terzi In merito alle persone che non possono essere considerate terzi vale quanto indicato all Art. C.2 della precedente garanzia. D. 3 Franchigia Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza è prevista una Franchigia di 250,00. D. 4 Esclusioni specifiche Ad integrazione dell Art.10 delle Condizioni Generali, sono altresì esclusi dalla presente garanzia i danni a terzi: verificatisi nell ambito dello svolgimento dell attività professionale; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. 8 di 17

15 GARANZIA RC FAMIGLIA E. 1 Oggetto della Copertura La presente Garanzia è operante nei confronti degli Assicurati (il Contraente ed i componenti del suo Nucleo familiare stabilmente convivente) a copertura, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato sul Modulo di Polizza e fatte salve le esclusioni sotto riportate (Art.E.4), di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali (ovvero danni corporali) e per danneggiamento a cose (ovvero danni materiali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata (con l esclusione di ogni responsabilità inerente l attività professionale). La Garanzia si intende estesa inoltre: a) per i danni a terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale dagli Assicurati; b) per i danni a terzi derivanti dalla navigazione nautica con qualsiasi imbarcazione non a motore di lunghezza non superiore a 6,5 metri; c) per i danni a terzi derivanti dalle attività di tempo libero e sportive (ad eccezione di quanto escluso all Art. E.4) esercitate non a livello professionistico; d) per i danni a terzi derivanti da guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida e all insaputa dei genitori, di veicoli a motore e natanti soggetti all assicurazione obbligatoria regolarmente operante, in relazione all eventuale azione di regresso svolta dall assicuratore della responsabilità civile auto; e) per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone per le quali debba rispondere (quali gli addetti ai servizi domestici, babysitter, persone alla pari) per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della normativa vigente. La Garanzia opera secondo le modalità indicate nella Sezione Responsabilità Civile del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. E.2 Persone non considerate terzi In merito alle persone che non possono essere considerate terzi vale, in aggiunta a quanto indicato agli Artt. C.2 ed D.2 delle precedenti garanzie, quanto segue: - ai fini della presente garanzia non sono considerate terzi le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ad eccezione degli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici incluso il giardinaggio e di assistenza agli anziani, nel caso di infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d ufficio e giudizialmente accertato. E. 3 Franchigia Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza è prevista la seguente Franchigia: Danni in relazione a fatti della vita privata: Franchigia di 250,00; Danni in relazione alla Conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale: Franchigia di 500,00. E. 4 Esclusioni specifiche Ad integrazione dell Art. 10 delle Condizioni generali sono altresì esclusi, dalla presente Garanzia, i danni: da spargimento di acqua, da qualsiasi causa originati; derivanti da circolazione di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore (ad eccezione di quanto indicato ai punti b) e d) dell Art. E.1) e da impiego di aeromobili; conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti ad obbligo assicurativo; conseguenti ad uso di macchinari o impianti da parte di persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi (coperti dalla Garanzia RC Immobile Proprietario ); derivanti da attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizio; derivanti a cose che l Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo; derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico; dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non professionistico: sport aerei in genere (incluso parapendio e paracadutismo) nonché sport derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali; sport automobilistici e motociclistici. derivanti dalla proprietà e/o uso di animali domestici (coperti dalla Garanzia RC Animali domestici ); derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; derivanti dall esercizio della caccia; derivanti da Furto. E.5 Corresponsabilità fra Assicurati I limiti stabiliti in Polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro. E.6 Estensione territoriale La Copertura è valida per i danni che avvengono in Europa e nei paesi del bacino mediterraneo. 9 di 17

16 GARANZIA RC ANIMALI DOMESTICI F. 1 Oggetto della Copertura La presente Garanzia è operante, secondo le modalità indicate nella Sezione Responsabilità Civile del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI, nei confronti degli Assicurati (il Contraente ed i componenti del suo Nucleo familiare stabilmente convivente) a copertura, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato sul Modulo di Polizza e fatte salve le esclusioni sotto riportate (Art. F.4), di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali (ovvero danni corporali) e per danneggiamento a cose (ovvero danni materiali), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all uso dei propri animali domestici. La Garanzia si intende estesa inoltre a favore di chi, con il consenso dell Assicurato, si occupi dell animale domestico. F.2 Persone non considerate terzi In merito alle persone che per la presente Garanzia non possono essere considerate terzi vale quanto indicato all Art. C.2 della precedente garanzia. F.3 Franchigia Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza è prevista una Franchigia di 250,00, F.4 Esclusioni specifiche Ad integrazione dell Art. 10 delle Condizioni generali sono altresì esclusi, dalla presente Garanzia, i danni: cagionati a terzi per la conduzione dell animale domestico in luogo pubblico e/o su mezzi di trasporto pubblico in violazione alle disposizioni di legge; causati durante l attività di caccia; i danni provocati dai propri animali domestici durante la loro permanenza in una pensione o in un ambulatorio; a cose che l Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo. F.5 Estensione territoriale La Copertura è valida per i danni che avvengono in Europa e nei paesi del bacino mediterraneo. SEZIONE - ASSISTENZA Premessa La Società ha affidato ad una Struttura organizzativa esterna (in breve denominata Centrale Operativa) la gestione dei casi assicurativi coperti dalle garanzie di Assistenza. La Società si riserva la facoltà di sostituire, in corso di contratto, ove ne ravvisasse l opportunità, la Centrale Operativa dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla Polizza. Le Garanzie che seguono operano secondo le modalità indicate nella Sezione Assistenza del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. GARANZIA ASSISTENZA ALL ABITAZIONE G. 1 Operatività dell assicurazione Le prestazioni della presente Garanzia sono fornite dalla Società, con un massimo di tre volte per ciascun tipo di intervento per periodo assicurato, tramite la Centrale Operativa che erogherà direttamente le prestazioni, entro i limiti previsti o, in caso di impossibilità, autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese. Le prestazioni sono erogabili unicamente a favore dei locali assicurati. G. 2 Invio di un idraulico per interventi urgenti Quando intervenga una rottura, una otturazione od un guasto alle tubature fisse dell impianto idraulico dell Abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico della Società l uscita dell idraulico e la manodopera sino alla concorrenza del Massimale di 120,00 per evento. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un idraulico, la Società provvederà a rimborsare all Assicurato le spese sostenute, per l uscita dell artigiano e per la manodopera, sino al Massimale di cui sopra e dietro presentazione di regolare fattura. G. 3 Invio di un fabbro per interventi urgenti Quando l Assicurato necessiti del pronto intervento di un fabbro in seguito a Furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell Abitazione assicurata, oppure in caso di rottura delle chiavi di casa o di mal funzionamento della serratura tale 10 di 17

17 da non consentire l ingresso nella propria abitazione, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Restano a carico della Società i costi relativi l uscita del fabbro e la manodopera sino ad un massimo di 120,00. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un fabbro, la Società provvederà a rimborsare all Assicurato le spese sostenute, per l uscita dell artigiano, e per la manodopera, sino al Massimale di cui sopra e dietro presentazione delle regolari fatture. G. 4 Invio di un elettricista per interventi urgenti Quando intervenga un guasto all impianto elettrico dell Abitazione assicurata che blocchi l erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo di incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema, tenendone a carico i costi relativi all uscita dell elettricista e la manodopera sino alla concorrenza del Massimale di 120,00. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un elettricista, la Società provvederà a rimborsare all Assicurato le spese sostenute, per l uscita dell artigiano e per la manodopera, sino al Massimale di cui sopra e dietro presentazione delle regolari fatture. Restano comunque a carico dell Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. G. 5 - Invio di una guardia giurata Qualora a seguito di Furto con effrazione o tentata effrazione ai Fissi ed Infissi dei locali assicurati e nell impossibilità di chiusura degli stessi, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, provvede a reperire un servizio di vigilanza con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento e fino all importo massimo di 200,00. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza, la Società provvederà al rimborso all'assicurato delle spese sostenute per farvi fronte autonomamente, entro il Massimale di cui sopra, dietro presentazione di idonea documentazione. G. 6 Rientro dell Assicurato in seguito a Sinistro avvenuto alla sua abitazione Qualora l Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all estero e avvenga un Sinistro (Furto, Incendio, Scoppio ed allagamento) alla propria abitazione di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Società per il tramite della Centrale Operativa, provvede ad organizzare il rientro dell Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (biglietto ferroviario di prima classe o aereo in classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del Massimale di 500,00 per evento e per periodo di assicurazione. GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA H. 1 Oggetto della Copertura Le prestazioni della presente Garanzia sono fornite dalla Società con un massimo di tre volte per ciascun tipo di intervento, per Polizza e periodo assicurato (tranne dove diversamente specificato), tramite la Centrale Operativa che erogherà direttamente le prestazioni, entro i limiti previsti o, in caso di impossibilità, autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese. Le prestazioni che seguono sono rivolte al Contraente ed ai componenti del suo Nucleo familiare convivente ed hanno efficacia esclusivamente in Italia. H. 2 - Invio medico Quando l Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita di una visita medica, la Società provvede, previa valutazione della Guardia Medica della Centrale Operativa, ad inviare un Medico convenzionato. In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Società organizza il trasferimento dell Assicurato con ambulanza ad un ospedale per le cure del caso. Tali prestazioni vengono erogate quando non sia reperibile il Medico curante dell Assicurato. H. 3 - Consegna esiti a domicilio Quando l Assicurato si è sottoposto ad accertamenti diagnostici e non può allontanarsi dal proprio domicilio per ritirare gli esiti in quanto affetto da gravi motivi di salute e nessuno può andare per lui, la Società, dopo aver ritirato tramite la Centrale Operativa la documentazione, provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti all Assicurato od al medico da lui indicato. Il costo degli esami sostenuti resta a carico dell Assicurato. H. 4 - Invio medicinali urgenti al domicilio Quando l Assicurato necessita di medicinali regolarmente prescritti ed è oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal suo medico, e nessuno può andare per lui, la Società, tramite la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l Assicurato, provvede alla consegna dei medicinali prescritti. A carico dell Assicurato resta soltanto il costo dei medicinali. H. 5 - Consulti medici Quando è necessario valutare lo stato di salute dell Assicurato per decidere quale sia l intervento più opportuno da effettuare in suo favore la Società, per il tramite della Centrale Operativa e tramite collegamento telefonico effettuato dalla sua Guardia Medica, è sempre a disposizione dell Assicurato per fornire, sulla base delle informazioni ricevute, suggerimenti di carattere medico sanitario. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. 11 di 17

18 H. 6 - Consulti telefonici tra specialisti Quando le condizioni dell Assicurato, valutate dal proprio medico specialista, richiedano un consulto fra specialisti, la Società mette a disposizione dell Assicurato la Guardia Medica della Centrale Operativa creando un contatto con lo specialista che ha in cura l Assicurato e successivamente un ulteriore contatto telefonico con uno o più specialisti per la specifica patologia, tenendo a proprio carico le parcelle di questi ultimi fino alla concorrenza del Massimale di 250,00 per evento e per anno assicurativo. H. 7 - Trasporto in ambulanza Quando, a giudizio del medico curante ed in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, l Assicurato necessita di un trasporto in ambulanza, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, organizza a proprio carico l invio di un ambulanza per il trasporto dell Assicurato al più vicino ospedale per le cure del caso, o effettua il rimborso delle spese sostenute dallo stesso a fronte di autorizzazione preventiva della Centrale Operativa e presentazione di regolari giustificativi. La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un Massimale di 300,00 per anno assicurativo, con un massimo di 120,00 per Sinistro. H. 8 - Invio di infermiere a domicilio Quando l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero ospedaliero, necessita di assistenza infermieristica, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, provvede ad inviare un infermiere/a al domicilio dell Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di 50,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi. H. 9 - Organizzazione per il reperimento dei luoghi di cura Quando l Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia, deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, la Società, per il tramite dei medici della Centrale Operativa previa approfondita analisi del quadro clinico dell Assicurato, in accordo con il medico curante, non ritenendo effettuabile l intervento chirurgico, per caratteristiche obiettive, nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell Assicurato, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, un centro ospedaliero attrezzato per l intervento in Italia o all estero. L Assicurato deve comunicare il nome dell eventuale medico curante e il suo recapito telefonico. H Trasferimento sanitario dal domicilio Quando l Assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione italiana di residenza, la Società, per il tramite della Centrale Operativa e previa analisi del quadro clinico dell Assicurato effettuata dai propri medici d intesa con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi, organizza il trasferimento dell Assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero italiano ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere effettuato con: aereo sanitario; aereo di linea (anche barellato); treno in prima classe o vagone letto; ambulanza. Se necessario, l Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. La Prestazione viene fornita per l improvvisa mancanza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata, con le seguenti Carenze: dal giorno di decorrenza della Polizza per trasferimenti resi necessari da infortunio; dal 120 giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza per trasferimenti resi necessari da malattia. H Rientro al domicilio a seguito di dimissione ospedaliera Quando in seguito ad utilizzo della Prestazione Trasferimento sanitario dal domicilio, l Assicurato dimesso dopo ricovero ospedaliero non è in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, organizza il suo rientro al domicilio, tenendo a proprio carico i relativi costi, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica. Il trasporto può essere effettuato con: aereo di linea (anche barellato); treno in prima classe o vagone letto; ambulanza. Se necessario, l Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. SEZIONE TUTELA LEGALE I. 1 Oggetto della Copertura NORME COMUNI La Società assicura, nei limiti del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, da intendersi per Sinistro e per anno assicurativo, e nell ambito dei Rischi assicurati (specificati in ogni Garanzia), gli oneri riguardanti l assistenza legale (sia in Sede extragiudiziale che giudiziale) necessari per la tutela degli interessi dell Assicurato. I suddetti oneri sono: 1. le spese per l intervento del Legale, liberamente scelto dall Assicurato, incaricato della gestione del Caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra l Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali; 12 di 17

19 2. le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società, ai sensi dell Art. I. 6 (comma 4); 3. le spese per l intervento del Consulente Tecnico di ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell Art. I. 6 (punto 5); 4. le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale); 5. le Spese di giustizia; 6. il contributo unificato (D.Lgs. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest ultima; 7. le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione (D.Lgs. n 28 del 04/03/2010). E garantito l intervento di un unico legale, per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. I. 4. I. 2 Delimitazione dell oggetto dell assicurazione L Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. I. 3 Operatività della garanzia L assicurazione si intende estesa ai casi assicurativi che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini previsti nella Sezione Tutela Legale del capitolo NORME CHE REGOLANO I SINISTRI delle presenti Condizioni di Assicurazione e che siano insorti: durante il periodo di validità della Polizza: se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali e di procedimento penale e, qualora previsto, se si tratta di spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza: nelle restanti ipotesi. Ai fini della validità della Garanzia, per insorgenza del Caso assicurativo si intende: per l esercizio di pretese di risarcimento di Danni extracontrattuali e, laddove previsto dalla Garanzia, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l Assicurato, la Controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di un contratto; in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. I. 4 Scelta del legale in fase di Sinistro L Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il Foro dove ha sede l Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. I. 5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla Prestazione della garanzia assicurativa Se l Assicurato richiede la Copertura è tenuto a: informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e Documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i Documenti necessari. I. 6 Gestione del Caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell Art. I La Garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in Sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. 13 di 17

20 5. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società; quest ultima non è responsabile dell operato dei Legali e Periti. 6. la Società rimborsa (preferibilmente a mezzo bonifico bancario) all Assicurato, alla definizione della controversia, le spese da questi sostenute, nel limite del massimale di polizza e dedotte eventuali franchigie, sempreché tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. I. 7 Arbitrato In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società avverte l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. I. 8 Recupero di somme Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all Assicurato, come pure gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva. Tuttavia queste ultime, vanno invece a favore della Società nel caso in cui la stessa le abbia eventualmente sostenute o anticipate I. 9 Esclusioni Ad integrazione dell Art.10 delle Condizioni Generali è altresì esclusa la Copertura assicurativa: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) per vertenze in materia fiscale ed amministrativa; c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori; d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; e) per fatti relativi ad inquinamento dell ambiente; f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l Assicurato viene perseguito in sede penale; g) per qualsiasi Caso Assicurativo inerente o derivante dall esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione; h) per controversie dei soggetti Assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell Immobile, o di parte di esso, dato in locazione; i) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo; in quest ultimo caso restano inoltre escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; j) per le controversie con la Società; k) per controversie relative ad immobili ad uso commerciale; l) in caso di controversie tra comproprietari; m) per i casi di adesione a class action. Rischi assicurati GARANZIA TUTELA LEGALE ABITAZIONE La presente Garanzia viene prestata nell ambito della proprietà dell Immobile assicurato e vale per il Contraente Assicurato identificato in Polizza, in qualità di proprietario, per i seguenti rischi: l azione in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all Immobile assicurato per atto illecito di terzi (ivi incluso l inquilino dell unità immobiliare assicurata); la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; per sostenere le controversie inerenti a diritti reali relativi all Abitazione assicurata. In tal caso, qualora l Immobile o parte di esso sia dato in locazione o comodato d uso, non sono oggetto di Copertura le controversie, contrattuali ed extracontrattuali, con il conduttore dell Abitazione assicurata. GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA Rischi assicurati La presente Garanzia viene prestata al Contraente Assicurato, ed ai componenti il suo Nucleo familiare convivente, nell ambito della vita privata per i seguenti rischi: l azione in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e ad animali subiti per fatto illecito di terzi; le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti; la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza /Garanzia di Responsabilità Civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto da tale contratto assicurativo. 14 di 17

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