FAQ TIROCINI INDICE ARGOMENTI

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1 FAQ TIROCINI INDICE ARGOMENTI 1. Entrata in vigore della normativa 2. Proroga 3. Destinatari dei tirocini per tipologia 4. Soggetti promotori 5. Garanzie assicurative e unità operative 6. Durata del tirocinio e limiti numerici 7. Comunicazioni obbligatorie 8. Indennità di partecipazione 9. Modulistica 10. Tutor 11. Interruzioni e sospensioni 12. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite 13.Tirocini extra regionali ed internazionali 14. Tirocini estivi 15 Tirocini curriculari ed extracurriculari 1

2 1.Entrata in vigore della normativa - L entrata in vigore della nuova normativa è contestuale alla pubblicazione della DGR o devono trascorrere quindici giorni da tale data? L applicabilità della DGR del 3 giugno 2013 è contestuale alla sua pubblicazione, avvenuta sul BURP n. 25 del 20 giugno La normativa è entrata in vigore alla data del 20 giugno Proroga - In caso di proroga del tirocinio si applica la nuova normativa oppure ci si attiene alle vecchie disposizioni? La proroga di un tirocinio attivato successivamente all entrata in vigore della DGR del 3 giugno 2013 (BURP n. 25 del 20 giugno 2013) è disciplinato da tale normativa. - La proroga di un tirocinio può essere effettuata una sola volta oppure è consentito effettuare più comunicazioni di proroga? E possibile effettuare più proroghe purché si rispetti il limite di durata massimo del tirocinio previsto dalla normativa vigente. - Come deve essere effettuata la proroga di un tirocinio? La richiesta di proroga (in forma scritta) deve pervenire dal Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore entro il termine concordato in sede di stipula della convenzione, tramite il tutor aziendale, con il consenso del tirocinante. La richiesta deve contenere i motivi per cui non si sono raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo di tirocinio inizialmente previsto o i motivi per cui si rende opportuno un ampliamento della formazione in tirocinio. Tali motivi devono essere condivisi dal referente o tutor del Soggetto Promotore. Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione. 2

3 3.Destinatari dei tirocini per tipologia - Chi può fare un tirocinio? I destinatari dei tirocini devono necessariamente aver compiuto 16 anni e sono collegati alle tre tipologie di tirocinio di seguito descritte: a) Tirocini formativi e di orientamento Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e a migliorare l occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante l esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. Sono destinatari coloro che escono da un percorso di studi, entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento di uno dei seguenti titoli: - diploma di scuola secondaria di primo grado; - qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; - diploma di istruzione secondaria superiore; - laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti; - master universitari di I e II livello; - dottorati di ricerca e titoli equipollenti. b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Si rivolgono a: - inoccupati, ivi compresi i soggetti descritti nella prima tipologia di tirocinio; - disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI); - lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l erogazione di ammortizzatori sociali. c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento Sono rivolti a: - disabili di cui all articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; - persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 art.4 co.1 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di 3

4 detenzione o ammessi amisure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; - persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n del 22 dicembre 2008 ( donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora). - richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. - I tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo sono destinati, tra gli altri, a soggetti inoccupati o disoccupati. Quale è la differenza fra le due tipologie? Si definiscono: Inoccupato: chi non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma. Lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al Centro per l'impiego. Disoccupato: art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti. In base alla L. 99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, i disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purché ciò non comporti il superamento di alcuni limiti: euro lordi in caso di lavoro subordinato e se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto; euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo - La tabella CPI ISTAT 2011 è quella a cui riferirsi per ammettere i profili di tirocinio? Le attività per le quali NON è attivabile un tirocinio ai sensi della DGR sono descritte al punto 8 Professioni non qualificate del CPI ISTAT 2011( - Quali sono le deroghe previste dalla DGR a favore dei soggetti disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria? 4

5 Si va in deroga alla DGR per i tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale promossi dai servizi pubblici per i seguenti soggetti: - disabili di cui alla legge n. 68/99; - persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; - persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n del 22 dicembre 2008 ( donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora); - richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria; per quanto riguarda l indennità di partecipazione, la durata e la proroga. La Regione si sta attivando per definire con apposito provvedimento tali deroghe. - Possono essere attivati tirocini per lavoratori in CIG? Possono essere attivati tirocini rivolti a lavoratori sospesi in regime di CIG solo se previsti nell ambito di interventi regionali di politica attiva che comprendano (tra i servizi rivolti ai destinatari) l attivazione di tirocini. Pertanto è possibile attivare un tirocinio rivolto ad un cassaintegrato soltanto se rientra nell ambito di interventi di programmazione regionale attivi. Un lavoratore sospeso in regime di CIG, in quanto dipendente di un azienda, non rientra fra i destinatari dei tirocini di cui all art. 1, lett. b) della DGR E possibile attivare un tirocinio post laurea entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio per un soggetto titolare di P.IVA? Il tirocinio formativo e di orientamento è rivolto a soggetti non occupati, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. La discriminante per poterlo attivare non è il possesso della P.IVA, ma il reddito annuale lordo. La L. 99/2013 di conversione del DL 76/2013, con l art. 7 comma 7, di fattostabilisce un ritorno alla normativa antecedente la legge n. 92/2012 per cui i disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purché ciò non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari ad euro lordi in caso di lavoro subordinato e euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo e se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. 5

6 - Una persona che abbia già svolto un tirocinio curriculare presso un'azienda può svolgere presso la stessa azienda un tirocinio formativo o di inserimento? La DGR del 3/6/2013 non disciplina i tirocini curriculari pertanto la consequenzialità delle due diverse tipologie di tirocinio non è incompatibile. - Una persona che abbia svolto un tirocinio con la vecchia normativa presso un soggetto ospitante può attivarne un altro con lo stesso soggetto ospitante ma con la nuova normativa? Il tirocinio attivato con la precedente normativa e conclusosi a naturale scadenza, non rientra come tirocinio in costanza di nuova normativa e di conseguenza risulta essere il primo tirocinio attivato tra tirocinante e soggetto ospitante, a seguito delle disposizione previste dalla DGR del 3 giugno Le persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n del 22 dicembre 2008 comprendono altre categorie oltre a quelle menzionate tra parentesi? Le categorie sono quelle previste dalle DGR n del 16 giugno 2008 e dalla DGR n del 22 dicembre A chi si può rivolgere un giovane che voglia fare una esperienza di tirocinio formativo e/o di inserimento per attivarne uno? Per avere informazioni circa la possibilità e le modalità di partecipare a tirocini, un giovane si può rivolgere ai Centri per l'impiego, agli uffici di Job Placement delle Università, e ai servizi scolastici (ove presenti) o direttamente ai soggetti promotori individuati tra quelli previsti dalla DGR del 3/6/2013. Nel caso in cui un giovane individui in autonomia il soggetto ospitante presso il quale effettuare il tirocinio, dovrà, anche in collaborazione con quest ultimo, individuare un soggetto promotore che possa attivarlo. - Quali sono le categorie di appartenenza dei potenziali beneficiari di tirocinio di cui un Consorzio socio assistenziale può essere promotore? 6

7 La DGR 74 stabilisce che le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, possono attivare tirocini con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso. Pertanto se come percorso di inserimento sociale si intende anche quello destinato a soggetti inoccupati o disoccupati con gravi difficoltà economiche in carico al Servizio Sociale Consortile, il tirocinio può essere attivato dal Consorzio socio assistenziale. - Una persona che abbia un contratto a chiamata, può essere anche inserito in un tirocinio? La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, art. 7 comma 2 a), ha stabilito che (ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell arco di tre anni solari. Pertanto è sufficiente che non ci sia sovrapposizione tra il periodo di tirocinio e quello di impiego a chiamata e, soprattutto che il tirocinio non venga svolto presso lo stesso datore di lavoro. - Una persona che stia lavorando con un contratto part time (sia esso a tempo determinato, indeterminato, o apprendistato), può essere inserita in tirocinio presso un'altra azienda con diversa mansione? Il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo è rivolto a persone inoccupate e disoccupate. Pertanto se una persona ha un contratto di lavoro part time può essere inserito in tirocinio presso un altra azienda purché i redditi percepiti (stipendio e indennità di partecipazione) non superino complessivamente i limiti definiti con la L.99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, e pari a euro lordi annui in caso di lavoro subordinato. 4.Soggetti promotori - Chi può promuovere dei tirocini? Possono promuovere i tirocini i seguenti soggetti promotori: 7

8 a) le Province e i Centri per l impiego; b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici; c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio; d) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Piemonte; e) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro; f) i soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento; g) i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 Titolo II Capo I; h) le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socioassistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso; i) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; j) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti; k) gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Dlgs 276/03. Inoltre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l attivazione di tirocini anche avvalendosi dell apporto dei propri enti in house. 8

9 - Quali sono le implicazione legali in cui incorre un Soggetto Promotore in caso di negligenze da parte del Soggetto Ospitante negli adempimenti a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro? Le disposizioni previste all'art.37 del D.lgs 81/08 sono rivolte a tutti i lavoratori e ai tirocinanti essendo a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori subordinati (vedi art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08). La convenzione di tirocinio che viene stipulata tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante assegna a quest ultimo l obbligo di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell art. 37, all avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia. In ogni caso è opportuno che il Soggetto Promotore garantisca i presupposti affinché i tirocinanti siano il più possibile tutelati e di conseguenza - scelga i Soggetti Ospitanti fra quelli che forniscono precise garanzie di sicurezza. 5. Garanzie assicurative e unità operative - Chi deve aprire la posizione INAIL e stipulare l assicurazione del tirocinante? Ai sensi dell art.38 co 3 della LR 34/08, il soggetto promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo. - Che cosa s'intende per unità operativa? Il singolo stabilimento/filiale? Per "unità operativa" si intende l'unità produttiva: costituisce unità produttiva una qualsiasi articolazione organizzativa dell'impresa, caratterizzata da un minimo di complessità e intesa alla realizzazione di una o più parti dell'attività dell'impresa. - I tirocinanti possono effettuare trasferte, sia in Italia che all estero? Le trasferte sono coperte dall INAIL? 9

10 La DGR del 3 giugno 2013 nell'allegato A 8 stabilisce che il Soggetto Promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il Soggetto Ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. Inoltre specifica che tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa e rientranti nel progetto formativo. E' possibile effettuare trasferte all'estero e la copertura è quella indicata ufficialmente dall'inail, che si estende sul territorio nazionale, europeo e dei paesi extraeuropei convenzionati. Per aprire una posizione INAIL è necessario compilare un modulo di apertura della posizione sul quale andrà specificato che i tirocinanti sono coperti durante i tirocini "ovunque", anche in caso di trasferta. Tale modulo è denominato "Denuncia di esercizio del gruppo 0". La richiesta di apertura deve essere presentata almeno 5 giorni prima che inizi il tirocinio. - I tirocinanti devono essere iscritti sul LUL? Fermi gli obblighi, anche di tipo contabile, relativi agli adempimenti di natura fiscale, i tirocinanti non devono essere iscritti sul Libro unico del lavoro (Min. Lav., Vademecum sul LUL, 2008). 6.Durata del tirocinio e limiti numerici - Nel calcolo del numero dei tirocinanti da inserire in aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 21, come deve essere fatto l arrotondamento nel caso in cui il calcolo del 10% dia una frazione di unità? Al fine di determinare il limite numerico dei tirocini attivabili per aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 21, si deve tener conto di quanto definito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 92 del 15 luglio 1998, paragrafo 2, ultimo capoverso, là dove si dice nel caso in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all unità superiore nell ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a ½. - Il numero dei tirocinanti da inserire in azienda fa riferimento al numero totale dei dipendenti (sede legale) o al numero dei dipendenti di ogni sede operativa? Per il conteggio dei dipendenti ai fini di determinare il limite numerico dei tirocini attivabili si deve tener conto del personale dipendente nella sede operativa interessata. Ad esempio se l'unità operativa ha 100 dipendenti, si possono attivare fino a 10 tirocini. 10

11 - Quando si parla di dipendenti per unità operativa, si considera sia il personale dipendente operante in sede che il personale che normalmente non opera in sede, es. personale "viaggiante"? Si deve conteggiare tutto il personale contrattualizzato presso l'unità di cui trattasi, sia che lavori in sede sia che lavori fuori dalla sede. - Il numero di dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale? Un dipendente part time al 50% viene considerato come 0.5 dipendenti? Si, il numero dei dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale, quindi un part-time al 50% equivale a 0.5 dipendenti. - I tirocinanti che non sono disciplinati dalla normativa (tirocini curriculari, praticantato...) contano comunque ai fini del calcolo del numero massimo di tirocinanti che si possono ospitare? I tirocini curriculari non sono disciplinati dalla DGR e non sono computati nel calcolo massimo di tirocinanti che si possono ospitare. - Quanti tirocini è possibile realizzare con il medesimo tirocinante? Non è possibile realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio. - Dal momento che gli appartenenti alle categorie dei soggetti svantaggiati non rientrano nel computo dei tirocinanti, esiste un numero massimo di inserimenti per tale categoria? La disciplina non prevede un numero massimo di inserimenti di soggetti svantaggiati. E opportuno evidenziare che il soggetto ospitante deve garantire la presenza di un tutor per tutto il periodo previsto dal progetto formativo e che ogni tutor può accompagnare fino a un massimo di tre tirocinanti (svantaggiati o non) contemporaneamente. - La DGR richiede, come condizione necessaria alla stipula di tirocini extra curriculari, l ottemperanza nei confronti della L. 68/99. A che data va calcolata l ottemperanza da parte del Soggetto Ospitante, tenuto conto che la situazione aziendale potrebbe essere in continua evoluzione? 11

12 In analogia con la normativa che regolamenta gli appalti, la certificazione dell ottemperanza della L. 68/99 è necessario che sia fatta al momento dell attivazione del tirocinio. E tuttavia opportuno che il Soggetto Promotore verifichi l ottemperanza con la Provincia, quale Ente competente in materia di Collocamento Mirato. 7.Comunicazioni obbligatorie - Con le comunicazioni obbligatorie on line è ancora necessario inviare la convenzione e il progetto formativo cartacei all Agenzia Piemonte Lavoro? La comunicazione obbligatoria on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini ai sensi del DM. 30 ottobre 2007 esonera gli enti promotori dall invio delle suddette copie cartacee. I soggetti promotori sono però tenuti a conservarne l originale ed eventualmente esibirlo su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio. - La comunicazione obbligatoria esonera il soggetto promotore dall'invio di copia del progetto formativo e della convenzione alla Direzione Territoriale del lavoro e alle rappresentanze sindacali? E in fase di predisposizione un sistema informativo che permette di gestire i dati, di inserire il PFI consentendone la visualizzazione a tutti i soggetti territoriali competenti. Nelle more dell'attivazione di questo servizio informatico, è opportuno continuare a trasmettere copia della documentazione anche ai suddetti soggetti, entro l'avvio del tirocinio stesso. 8.Indennità di partecipazione - E possibile attivare un tirocinio per un numero settimanale di ore inferiore alle 20, nel qual caso qual è l indennità di partecipazione da erogare? L attivazione è possibile, ma un tirocinio con un impegno orario settimanale inferiore alle 20 ore comporta comunque l obbligo di un indennità di partecipazione pari a 300,00 lordi mensili. - Se l impegno orario è tra le 21 e 40 ore quale indennità bisogna prevedere? 12

13 Se l impegno è compreso tra 21 e 40 ore settimanali l indennità minima aumenta proporzionalmente fino ad un valore di 600,00 lorde mensili corrispondente a 40 ore di impegno settimanali. - Per i tirocini che vengono attivati dopo il 15 del mese, l indennità di partecipazione mensile deve essere erogata per intero o va riproporzionata rispetto ai giorni effettivi di tirocinio effettuati? L'indennità deve essere erogata proporzionalmente all'attività effettivamente svolta, tenendo conto che l'indennità è dovuta su base mensile pertanto i 15 giorni del mese iniziale andranno a chiudersi con il contributo dei quindici giorni conclusivi del tirocinio. Rimane tassativo il limite minimo mensile di 300,00 per un impegno massimo di 20 ore settimanali. - A chi spetta l erogazione dell indennità di partecipazione? L erogazione dell indennità di partecipazione può essere garantita dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore o in accordo con soggetti terzi attraverso il finanziamento o cofinanziamento da altre fonti. - In caso di sospensione il rimborso spese viene comunque erogato? Esiste una durata massima per la sospensione del tirocini? Nei mesi di sospensione (per i motivi definiti dalla disciplina) non vengono erogati né l indennità di partecipazione né i rimborsi spese. La DGR non prevede una durata massima della sospensione. - Nei casi dei tirocini estivi è obbligatorio corrispondere l indennità minima pari a 300 euro per un impegno minimo di 20 ore settimanali? Per i tirocini estivi non vi è obbligo di un compenso economico; è comunque possibile prevedere a discrezione del soggetto ospitante di mettere a disposizione una borsa di studio. - La non corresponsione dell indennità di partecipazione ai percettori di ammortizzatori sociali è estesa anche ai percettori di indennità di mobilità e ASPI? 13

14 La DGR stabilisce che nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali (compresi ASPI e indennità di mobilità), l'indennità di partecipazione non venga corrisposta. Per questi lavoratori il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per il vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e per il trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi. Nulla osta, tuttavia, che il soggetto ospitante decida di erogare ugualmente l indennità di partecipazione, fatto salvo il rispetto dei limiti di reddito annui per il mantenimento dello stato di disoccupazione fissati dalla L. 99/2013, all art. 7 comma 7, in: euro lordi in caso di lavoro subordinato, euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo e se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Nei tirocini a favore del target di particolarmente svantaggiati e/o disabili (anche legati a P.o.r. e F.r.d.) in molti casi i destinatari ultimi sono percettori di sussidi economici erogati dai Servizi Sociali Territoriali (Comunali e Circoscrizionali), ovvero di pensioni di invalidità per disabili sopra-soglia. Sono queste forme di sostegno al reddito considerate al pari degli ammortizzatori sociali citati nella DGR 74? Il sussidio economico erogato dai SST e le pensioni di invalidità non rientrano fra gli ammortizzatori sociali o le forme di sostegno al reddito di cui tratta l art 7 della DGR 74 che riguarda esclusivamente, i lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali (compresi ASPI e indennità di mobilità). Pertanto se una persona ha un sussidio economico erogato dai SST e/o una pensione di invalidità può essere inserito in tirocinio, purché i redditi complessivi percepiti non superino complessivamente i limiti definiti con la L.99/2013 di conversione del DL 76/2013, art. 7 comma 7, e pari a euro lordi annui in caso di lavoro subordinato. Per quanto riguarda i tirocini rivolti a: disabili di cui all articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;persone particolarmente 14

15 svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n del 22 dicembre 2008; richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria, la Regione sta definendo la deroga in materia di corresponsione e di ammontare dell indennità di partecipazione. 9. Modulistica - Dove sono reperibili i modelli per l attivazione dei tirocini? Sono eventualmente modificabili? I modelli per l attivazione dei tirocini ai sensi della nuova DGR del 3 giugno 2013 sono stati adottati con determina dirigenziale n. 309 del 01/07/2013 e pertanto non sono modificabili. Essi sono disponibili all indirizzo: Nelle more della predisposizione di un sistema informatizzato per la gestione dei tirocini e dei dati contenuti nelle convenzioni e nei progetti formativi si invita ad inviare copia della suddetta documentazione alla seguente casella di posta: progettiformativi@ruparpiemonte.it - Sul sito della Regione Piemonte non è presente il modulo relativo al report finale: è libero oppure esiste un format già predisposto? Nelle more della predisposizione di un format predefinito, il modello è libero. 10.Tutor - Chi può essere individuato come tutor dal soggetto ospitante? Il tutor deve essere un lavoratore in forza all azienda ospitante in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti ed imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell attività dell impresa - Qual è il limite massimo di tirocinanti che può seguire un tutor? Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. 15

16 11. Interruzioni e sospensioni - Quali sono le possibilità di interrompere un tirocinio? L istituto del tirocinio prevede due possibilità di interruzione: 1. Da parte del tirocinante in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale; 2. Da parte del soggetto ospitante nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo - Quando è possibile sospendere un tirocinio? Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, chiusura collettiva e malattia lunga. 12.Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite - Quali modelli o format regionali dovranno essere utilizzati per attestare le competenze acquisite durante il tirocinio? Gli standard di attestazione verranno definiti a livello regionale nell ambito dell avviato processo di attuazione del D.Lgs 16 gennaio 2013, n.13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n Tirocini extra regionali ed internazionali - Qualora un tirocinio venisse svolto al di fuori del territorio piemontese, dovrebbe essere attivato in base alla normativa piemontese o a quella deliberata dalla regione di riferimento? La normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. Ciò è valido anche nel caso in cui il tirocinio preveda attività formative in più regioni. 16

17 La legge 9 agosto 2013 n. 99 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013), che ha convertito con modificazioni il D.L 76/2013, all art. 2 comma 5-ter definisce che per i tirocini formativi previsti dall accordo sulle linee guida della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013 i datori di lavoro pubblici e privati, con sedi in più Regioni, possano far riferimento alla sola normativa della Regione ove è ubicata la sede legale: parimenti, possono essere accentrate le comunicazioni sui tirocini (art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006) sul servizio informatico nel cui ambito territoriale insiste la sede. Va evidenziato che tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quanto meno nella documentazione consegnata al tirocinante (specificazione della circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). - Nel caso di tirocini svolti all estero, quale normativa deve essere applicata: quella del Paese ospitante o quella regionale? I tirocini transnazionali non rientrano nella disciplina della DGR Pertanto il tirocinio transnazionale dovrà essere attivato in base alla normativa del Paese ospitante, indipendentemente da quanto disposto in materia dalla Regione Piemonte. 14. Tirocini estivi - Una scuola organizza tirocini per gli allievi non solo nel periodo estivo, tra i due anni scolastici, ma anche durante l' anno scolastico (tirocini che si svolgono al mattino o al pomeriggio; durante i periodi di vacanza; nei weed end). Questi ultimi, non svolgendosi nel periodo estivo, sono da considerarsi tirocini curriculari? Si, ed in quanto tali sono regolamentati dalla disciplina d istituto e non dalla DGR Se uno studente svolge il tirocinio sia durante l'anno, sia in estate, è necessario compilare due convenzioni?in entrambi i casi, rimane l' obbligo della comunicazione all'inail? La Regione con la DGR disciplina i tirocini estivi. 17

18 I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. - Esiste l obbligo di sorveglianza sanitaria per lo studente in tirocinio formativo e di orientamento presso un soggetto ospitante? In caso affermativo, chi si deve far carico della sorveglianza sanitaria? Il soggetto promotore o il soggetto ospitante? Per gli studenti che frequentano il tirocinio non si applica la normativa di tutela dei minori di cui alla L. 977/67 perché non si tratta di soggetti che iniziano un rapporto di lavoro, pertanto non necessitano della visita medica preventiva prevista dall art. 8 della suddetta Legge. I tirocinanti, tuttavia, sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori subordinati (vedi art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08) e pertanto potrebbero rientrare nell obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 del D.Lgs. 81/08 se svolgessero mansioni a rischio. A questo proposito, è compito della azienda ospitante effettuare la valutazione dei rischi e verificare se le operazioni effettuate dallo studente e il tempo di esposizione siano tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. In base alla esperienza e ai limiti imposti dalla norma, considerati i compiti lavorativi che vengono richiesti ai tirocinanti (affiancamento e non svolgimento diretto) e la limitata permanenza degli allievi nelle aziende, tale valutazione dovrebbe portare ad escludere livelli di rischio tali da giustificare la sorveglianza sanitaria. Se, comunque, in particolari situazioni, la valutazione dovesse concludere per la presenza di rischio con il conseguente obbligo di sorveglianza sanitaria, sarà cura del soggetto ospitante assicurare al tirocinante l effettuazione della visita medica tramite il proprio MC. In ogni caso spetta al soggetto promotore garantire i presupposti affinché gli studenti siano il più possibile tutelati. A tale scopo è opportuno che, fra le aziende disponibili ad ospitare allievi in tirocinio, il soggetto promotore scelga quelle che forniscono precise garanzie di sicurezza e che nella convenzione che andranno a stipulare siano esplicitati gli impegni dell azienda relativi alla sicurezza del tirocinante, in particolare: la valutazione dei rischi specificatamente riferita ad ogni esperienza di tirocinio la sorveglianza sanitaria dell allievo se prevista dalla valutazione dei rischi specifica. 18

19 - Come accedere al sistema GECO in qualità di soggetto promotore di tirocini estivi al solo fine del monitoraggio? Per ottenere il ruolo di Promotore di tirocini (art. 18, L. 196/97) si deve fare richiesta al CPI di competenza della sede legale. 15. Tirocini curriculari ed extracurriculari - E possibile attivare un tirocinio nei confronti degli studenti universitari? Si, è possibile nella tipologia dei tirocini di inserimento/reinserimento per inoccupati/disoccupati. - I tirocini curriculari devono attenersi alle disposizioni della DGR ? I tirocini curriculari non sono regolamentati dalla DGR in quanto non sono finalizzati all inserimento lavorativo ma al completamento di un percorso di studi. - Cosa si intende per tirocini curriculari? Con l espressione tirocini curriculari si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi. I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. 19

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