TeamSystem. Labour. review. review IN QUESTO NUMERO. Pag 2 Rateazione dei debiti contributivi. 8 Infortunio sul lavoro in agricoltura

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1 L review Periodico di informazione lavoristica e previdenziale TeamSystem Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro Poste Italiane S.p.A. n. 187 IN QUESTO NUMERO Labour review Pag 2 Rateazione dei debiti contributivi 8 Infortunio sul lavoro in agricoltura 9 Redditi da lavoro prestato all estero ed imposta 12 Contrattazione collettiva: Rinnovi contrattuali maggio - giugno Giurisprudenza 29 Scadenziario: Principali scadenze settembre 2013

2 One Click Analysis Il primo sistema gestionale realmente intelligente Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, disponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom (Suite Multi/ Redditi, Suite Paghe, etc.), le procedure permettono in modo nativo al Professionista la navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate. One Click Analysis aggiunge valore all attività di consulenza, consentendo: di svolgere la normale attività in modo più veloce, efficace e preciso di fornire servizi aggiuntivi ai propri clienti di differenziarsi rispetto alla concorrenza I vantaggi: 1. Notevole risparmio di tempo 2. Possibilità di interrogare tutte le tipologie di dati di cui si ha necessità 3. Possibilità di offrire nuovi servizi ai clienti 4. Facilità di utilizzo «Con One Click impiego un ora per fare analisi che richiedevano almeno un giorno tra ricerche, esportazioni, rielaborazioni dei dati» Dott. Gaffarelli Carlo, Studiassociati CED B.g.z TeamSystem Periodico di informazione lavoristica Labour review e previdenziale Editrice TeamSystem Sede: Via Yuri Gagarin, Pesaro Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera Reg. Trib. Pesaro n 443/98 Redazione: Valentina Lo Bartolo S.E. o O. Riproduzione vietata Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

3 Novità normative - Rateazione dei debiti contributivi Infortunio sul lavoro in agricoltura Redditi da lavoro prestato all estero ed imposta - 9 Contrattazione collettiva - Rinnovi contrattuali maggio - giugno Giurisprudenza - Crisi aziendali - nota - - Trattamento retributivo - - Licenziamento individuale - - Procedimento disciplinare - - Qualificazione del rapporto Scadenziario - Principali scadenze settembre TeamSystem Labour Review 187/2013 1

4 RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI Circolare Inps n. 108 del ; Messaggio Inps n del L Inps con la Circolare n. 108 del illustra la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, il cui regolamento è stato approvato dal Presidente dell Istituto con le determinazioni del 14 dicembre 2012, n. 229 e del 9 maggio 2013, n. 13. A seguito della soppressione dell Inpdap e dell Enpals ed il trasferimento delle rispettive funzioni all Inps, l intervento dell Istituto previdenziale si è reso necessario al fine di armonizzare i criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi in fase amministrativa, di competenza delle gestioni private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico. Pur rimanendo l articolo 2, comma 11 del D.L. m. 338/1989 e l articolo 166, comma 17 della Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in data 12 luglio 2013, il Regolamento in argomento costituisce l unica fonte di disciplina delle rateazioni contributive dei debiti in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le gestioni amministrate dall Inps. Pagamenti in forma rateale Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma rateale della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall Inps, che risultano denunciati dal contribuente ed accertati alla data di presentazione dell istanza medesima. La domanda di rateazione, nella quale il contribuente non abbia indicato tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare, viene respinta. Il contribuente, tuttavia può proporre una nuova istanza che, laddove comprenda l intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione. La domanda può avere ad oggetto il debito per contribuzione in fase amministrativa denunciato dal contribuente o accertato dall Istituto per il quale, alla data di presentazione, non risulti effettuato il pagamento con le modalità ed i termini legali previsto per ciascuna delle gestioni considerate. Sono da intendersi in fase amministrativa: - i crediti dell Inps per i quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non risulti ancora formato l avviso di addebito di cui all articolo 30 del D.L. n. 78/2010; - i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla medesima data, non siano stati affidati per il recupero agli agenti della riscossione, ai sensi dell articolo 7-quater, comma 6 della Legge n. 33/2009. L Inps precisa che il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori, richiamando, al riguardo, le disposizioni impartite con la circolare n. 148/2010, ai fini della verifica dell avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori. La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi. Resta ferma la possibilità per il contribuente di chiedere al Ministero del Lavoro il prolungamento della rateazione fino a 36 rate. Inoltre per casi specifici, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell economia e delle Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità. Procedimento di definizione delle domande di rateazione Il contribuente, identificato con il codice fiscale, che intenda regolarizzare la propria posizione debitoria in forma rateale, è tenuto a presentare una domanda di rateazione unica per tutte le gestioni amministrate dall Inps attraverso i consueti canali telematici. TeamSystem Labour Review 187/2013 2

5 La trasmissione può essere effettuata anche dal soggetto responsabile dell adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), ovvero da specifico delegato o dall intermediario a ciò appositamente autorizzato. Il contribuente, prima della presentazione della domanda, deve acquisire, avvalendosi anche dei supporti delle procedure informatiche a disposizione del medesimo o del proprio intermediario, una chiara conoscenza della situazione debitoria. Nel caso emergano situazioni di difformità tra quanto il contribuente ritenga di richiedere in rateazione e l importo del debito, l interessato deve segnalare alla competente struttura dell Inps, anche tramite i canali informatici, la discordanza rilevata al fine di ottenere la sistemazione dell intera esposizione debitoria. Definito così l importo del debito, nella domanda deve essere indicato sia l importo complessivo del medesimo debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna della Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale. L Inps successivo messaggio ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda a cui il contribuente deve attenersi. Il piano di ammortamento viene calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla sede competente a svolgere l istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate. Una volta reso il piano di ammortamento, i versamenti effettuati successivamente, ancorché riferiti alle medesime partite debitorie inserite in rateazione, sono considerati come partite a credito dell azienda. Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data di presentazione della domanda. Diversamente, sono esclusi dalla compensazione i versamenti che il contribuente effettui, dopo l emissione del piano di ammortamento, allo specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Al momento della domanda il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento. L eccezione rispetto a tale previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione concessa. Inoltre, le partite debitorie oggetto di rateazione possono essere integrate con quelle delle quali si sia avuta conoscenza solo successivamente all emissione del piano di ammortamento, purché maturate precedentemente alla data di presentazione della domanda in corso. In tale ipotesi, essendo l ulteriore debito incardinato nella domanda di rateazione già attivata, lo stesso si estinguerà con il pagamento di un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute che saranno calcolate sugli stessi presupposti in base ai quali il piano di ammortamento in corso è stato emesso. Condizioni per l accoglimento della domanda di rateazione Con la presentazione dell istanza di rateazione, il contribuente accetta le condizioni fissate dall Inps, unitamente all importo del debito oggetto di regolarizzazione. Da tale accettazione consegue l ulteriore impegno a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull esistenza e sull azionabilità del credito stesso, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. L accettazione del piano di ammortamento avviene, invece, solo per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato nel piano medesimo, dell importo indicato come prima rata del medesimo. Pertanto, ne deriva che l attivazione della rateazione può essere disposta soltanto in caso di pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Soltanto con il pagamento della prima rata, si determina l attivazione della rateazione nel senso che deve considerarsi perfezionato il parere favorevole da parte dell Inps alla rateazione medesima. La soddisfazione del debito per contributi e somme aggiuntive per ciascuna Gestione interessata dalla predetta regolarizzazione avviene imputando i versamenti delle rate accordate a partire dal periodo più remoto. Tale previsione deve essere indicata dal contribuente nella domanda. TeamSystem Labour Review 187/2013 3

6 Il contribuente deve, altresì, prendere atto che: a) la possibilità di richiedere il pagamento in forma dilazionata anche delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, non produce effetto sulla permanenza dell obbligo, da parte dell Inps, di provvedere alla denuncia dell Autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della notizia di reato ai sensi dell articolo 2, commi 1-bis e 1-ter del D.L. n. 463/1983; b) in ambito di riduzione degli interessi di dilazione nell ipotesi in cui la stessa venga accordata da parte del Ministero, il credito costituito dalla maggiore misura degli interessi di dilazione già versato è conguagliato sul importo del debito residuo oggetto di rateazione, ovvero rimborsato in caso di intervenuto pagamento della stessa. Si opera nello stesso modo qualora ai sensi dell articolo 116, commi 15 e 16 della Legge n. 388/2000, venga accordata la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo. Il contribuente, per tutta la durata della rateazione, deve provvedere al regolare versamento oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente a ciascuna gestione alle rispettive scadenze di legge. Il contribuente non può, tuttavia, inserire nell istanza di rateazione un esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione; il requisito della regolarità contributiva costituisce infatti, una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento rateale. L Inps ha previsto, inoltre, la possibilità per il contribuente di accedere ad un piano di rateazione breve di durata non superiore a 6 mesi che possa consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta. Tale strumento può essere utilizzato una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuarsi in un numero massimo di sei rate mensili. E, inoltre, previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve possa così articolarsi: - tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti; - un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. Il contribuente che utilizzi tale modalità e che preveda il versamento delle rate richieste (nel numero massimo di sei) manterrà il requisito di correttezza contributiva previsto. In tal caso il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate in contro della rateazione breve. L omesso o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di rateazione breve, comporta, da una parte, la revoca della rateazione principale e dall altro il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima rateazione breve. Il credito residuo della rateazione principale e l importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di rateazione breve saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e consegnati al agente della riscossione per le successive attività di recupero. La rateazione breve, infatti, presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede. L Inps ha precisato, infine, che tale strumento può essere utilizzato dal contribuente per mantenere il requisito di correttezza contributiva non solo rispetto a ciascuna delle gestioni comprese nella rateazione principale, ma anche rispetto a quelle, non incluse in quest ultima, per le quali il contribuente, identificato dal medesimo codice fiscale, è tenuto all assolvimento di un ulteriore obbligo contributivo. In tal caso la domanda deve essere indirizzata alla sede competente a gestire la contribuzione mensile periodica, regolarizzata con la domanda di rateazione breve. Qualora il periodo di irregolarità superi quello sanabile mediante il ricorso alle modalità di rateazione breve, gli importi ancora dovuti in contro TeamSystem Labour Review 187/2013 4

7 della rateazione principale revocata saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e consegnati all agente della riscossione per le successive attività di recupero. Competenze decisionali La competenza decisionale in materia di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è confermata in base ad una logica di ripartizione per gli importi, in capo ai Direttori Provinciali, ai Direttori Regionali e al Direttore Centrale Entrate, competente per Gestione. Pertanto, ai Direttori Provinciali dell Inps è attribuito il potere di: - decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite dell importo di Euro ,00; - esprimere il pare sull estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite dell importo di Euro ,00; - dare esecuzione all autorizzazione del Ministero del Lavoro sull estensione della dilazione a 36 rate. Ai Direttori Regionali dell Inps è attribuito il potere di: - decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite dell importo superiore di Euro ,00 e fino ad Euro ,00; - esprimere il pare sull estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite dell importo superiore di Euro ,00 e fino ad Euro ,00. Al Direttore Centrale Entrate, titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale ed uniforme applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi da parte delle strutture territoriali finalizzata all individuazione delle eventuali azioni correttive, compete il potere di: - decidere le domande di rateazione fino a 24 rate dei crediti di importo superiore ad Euro ,00; - esprimere il parere sull estensione della rateazione fino a 36 rate nell ambito degli importi di competenza. Le competenze in questione si estendono anche al potere di decisione delle richieste di riduzione delle sanzioni civili. Presentazioni delle domande L Inps con il Messaggio n del ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrate dall Inps. Per quanto riguarda le domande per il pagamento rateale dei debiti contributivi esclusivamente ad una delle Gestioni Inps, da parte dei soggetti responsabili degli adempimenti contributivi (titolari o legali rappresentanti) identificati con il codice fiscale, ovvero del delegato o intermediario a ciò appositamente autorizzato, gli stessi dovranno attenersi alle seguenti modalità in relazione alle Gestioni private, dipendenti pubblici e lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, di volta in volta interessate alla regolarizzazione del debito in forma rateale. Gestioni private I predetti soggetti in possesso di PIN abilitato ai servizi Inps, qualora la regolarizzazione in forma rateale abbia ad oggetto debiti maturati esclusivamente nei confronti delle Gestioni private, debbono seguire le seguenti indicazioni: TeamSystem Labour Review 187/2013 5

8 - nel caso in cui l esposizione debitoria risulti riferita nei confronti di singola Gestione privata, la domanda di rateazione deve essere inoltrata attraverso i consueti canali telematici già in uso, utilizzando il modulo previsto per la Gestione oggetto di regolarizzazione; - nel caso in cui il debito risulti nei confronti di due o più Gestioni private, la domanda di rateazione deve essere inoltrata attraverso i consueti canali telematici in uso, utilizzando il modulo previsto per la Gestione per la quale risulti il maggior debito da rateizzare. Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro UniEmens. Gestioni dipendenti pubblici L interessato o il delegato a ciò appositamente autorizzato, abilitato all Area riservata servizi in Linea Amministrazioni ed Enti Pubblici, accessibile dal sito Internet dell Inps - informazioni - Integrazione Inpdap, deve presentare l istanza di rateazione dei contributi in fase amministrativa che abbia ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei contributi dovuti alle Gestioni dipendenti pubblici utilizzando la procedura Rateazione debiti Ente. Tale procedura deve essere attivata attraverso l Area riservata. La domanda di rateazione, presentata in via telematica, deve riguardare i debiti contributivi in fase amministrativa per i quali il debitore abbia ricevuto l apposito Estratto Conto Amministrazione (ECA), nel quale è rappresentata in dettaglio la relativa esposizione debitoria. La domanda di rateazione di debiti contributivi accertati con modalità diverse dall ECA, deve, invece, essere gestita contattando direttamente la competente sede - Gestione dipendenti pubblici. Gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico Le istanze di rateazione dei contributi in fase amministrativa che abbiano ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei contributi dovuti alla gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico debbono essere presentate al momento con utilizzo del Modello SC78 disponibile sul sito dell Inps. Il modello deve essere inoltrato in formato Pdf alla casella PEC della sede Inps nella quale opera il Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (Polo PALS) di competenza. Per quanto riguarda le domande per il pagamento rateale dei debiti contributivi esclusivamente ad una delle Gestioni private dipendenti pubblici e lavoratori dello spettacolo, il contribuente, l intermediario abilitato e ciò appositamente autorizzato, in possesso di PIN abilitato ai servizi Inps, deve presentare domanda di rateazione, unica per tutte le Gestioni amministrate dall Inps. In presenza di pluralità di esposizioni debitorie riconducibili, oltre che ad una delle Gestioni private, anche alle Gestioni dipendenti pubblici e/o Gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda, trasmessa attraverso i consueti canali telematici, deve essere inoltrata seguendo le seguenti indicazioni. Unitamente alla domanda deve essere compilato anche il Modello SC18 pubblicato sul sito Internet dell istituto, alla sezione Moduli, nel quale debbono essere riportati gli importi degli ulteriori debiti maturati alla stessa data e relativi alle gestioni diverse da quella oggetto della domanda telematica. Il Modello Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa che, ai fini del requisito dell unicità sopra richiamato, integra ala domanda di rateazione, deve essere trasmesso unitamente all istanza medesima. Nel caso in cui la tipologia di modulo telematico non consenta di inviare allegati, il Modello deve essere trasmesso via all indirizzo di posta elettronica Servizi al Soggetto Contribuente della sede competente, reperibile sul sito Internet dell Istituto, alla sezione Le Sedi Inps. Nel campo Note della domanda telematica di rateazione, deve essere riportata la seguente indicazione Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa trasmesso via mail il gg/mm/aaaa. TeamSystem Labour Review 187/2013 6

9 Singola Gestione privata e una o più Gestioni dipendenti pubblici e/o Gestioni lavoratori dello spettacolo In caso di contribuente che presenti una esposizione debitoria che interessa una sola delle Gestioni private, unitamente alle Gestioni dipendenti Pubblici e/o Gestioni lavoratori dipendenti pubblici e/o Gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, l inoltro dell istanza deve essere effettuato mediante il modello telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla regolarizzazione in forma rateale; nel caso, ad esempio, di datore di lavoro tenuto al pagamento della cassa CPDEL e datore di lavoro di lavoratori dello spettacolo o sportivi professionisti in tale ipotesi, il modello di domanda da utilizzare è quello dei datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Due o più Gestioni private e una o più Gestioni dipendenti Pubblici e/o Gestioni lavoratori dello spettacolo Qualora il lavoratore risulti avere posizioni a debito in due diverse Gestioni tra quelle private (esempio datori di lavoro con dipendenti e committenti di co.co.co. e/o co.co.pro.) oltre che nelle Gestioni dipendenti Pubblici e/o Gestioni lavoratori dello spettacolo o dello sport professionistico, la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello telematico relativo alla gestione privata nella quale risulti il debito di maggior importo da rateizzare. Il modello di domanda da utilizzare è quello dei datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Per quanto riguarda le domande con piano di pagamento di Rateazione breve il contribuente per tutta la durata di rateazione concessa, è tenuto ad effettuare il versamento, oltre che delle rate accordate, anche dalla contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge. Il requisito della correntezza contributiva, ove si determini la condizione di temporanea mancanza di liquidità, può permanere attraverso il ricorso ad un piano di Rateazione breve. A tale proposito la rateazione principale è quella per la quale il contribuente ha richiesto il pagamento in un massimo di 24 (36 o 60) rate. Il piano di Rateazione breve, invece, può essere utilizzato una sola volta nel corso della rateazione principale, consentendo l estinzione del debito in un numero massimo di sei rate mensili per la regolarizzazione di tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti ed un trimestre/rata per i lavoratori autonomi. L accesso alla Rateazione breve deve avvenire, per ciascuna Gestione amministrativa dell Inps, secondo le seguenti modalità: Gestioni private Il contribuente deve compilare il Modello di domanda telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla particolare tipologia di regolarizzazione, riportando nel campo NOTE l indicazione Domanda di Rateazione breve collegata alla domanda di Rateazione principale presentata il gg/mm/aaaa in corso di pagamento. Gestioni dipendenti pubblici La domanda deve esser inoltrata utilizzando la procedura dei servizi in linea precedentemente descritta (Area Riservata dei servizi in linea - Amministrazioni ed Enti accessibile dal sito Internet dell Inps Informazioni - Integrazione Inpdap). In tal caso, l interessato ovvero il delegato a ciò appositamente autorizzato, deve utilizzare l apposita procedura web selezionando rateazione breve. Gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico La domanda deve essere inoltrata utilizzando il Modello SC79 disponibile sul sito internet dell Inps. Il modello deve essere inoltrato in formato Pfd nella casella di posta elettronica Certificata della sede Inps nella quale opera il Polo PALS di competenza. TeamSystem Labour Review 187/2013 7

10 La Pec deve riportare in oggetto la dicitura Domanda di rateazione breve Gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. INFORTUNIO SUL LAVORO IN AGRICOLTURA Nota INAIL, n del 15 luglio 2013 L Inail con la Nota del 15 luglio 2013 n fornisce alcuni chiarimenti con riferimento all ammissibilità e tutela di eventi occorsi a coltivatori diretti nello svolgimento di attività imprenditoriali o per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari. In merito alla tutelabilità degli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività imprenditoriali l istituto fa presente che la Corte di Cassazione, sulla base degli articoli 205, 206 e 207 D.P.R. n. 1124/1965, ha affermato i seguenti principi: - la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di opera manuale, incluse le attività prodromiche o strumentali, ma con esclusione di ogni altra operazione che sia solo marginalmente o indirettamente collegata; - nel caso di lavoratori autonomi, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività che si definisce imprenditoriale, ma si ritiene indennizzabile solamente l infortunio che attiene al momento lavorativo-esecutivo e non quello organizzativo dell attività economica dell azienda; - per quanto riguarda i coltivatori diretti, la tutela, ai sensi dell articolo 207 del D.P.R. n. 1124/1965, si estende anche ad attività manuali diverse da quelle strettamente agricole purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari od accessorie all attività principale; connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell interesse e per conto dell azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo. Gli ambiti principali della tutela infortunistica peculiari del lavoro agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al lavoro sui campi, sono : gli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività connesse; gli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole; gli infortuni avvenuti nell ambito domestico, legati funzionalmente al lavoro agricolo. In base all articolo 205 del D.P.R. n. 1124/1965 nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura non rientra qualsiasi attività umana anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile all esercizio dell attività agricola. Tale copertura assicurativa presuppone che l intervento operativo, nonostante si riferisca all esercizio dell impresa agricola, non sia svolto a causa e per un diverso titolo, né nell adempimento di un dovere o per un interesse personale dell agricoltore, dove la connessione con la professione rurale è soltanto occasionale e del tutto accidentale. L istituto spiega, infatti, che la tutela contro gli infortuni sul lavoro deve basarsi sullo svolgimento di attività fisiche e manuali e concrete proprie dell agricoltura, o a queste strettamente connesse, funzionali o strumentali; la stessa si estende anche all attività di commercializzazione e distribuzione diretta dei prodotti e, più in generale, a quelle finalizzate all ottimizzazione della coltivazione agricola, in quanto complementari a questa attività. TeamSystem Labour Review 187/2013 8

11 Ad esempio, i motivi della denuncia, della tenuta e della contabilizzazione dei guadagni, derivanti dall esercizio dell attività agricola (ai fini fiscali, creditizi, del risparmio ecc.) e ricollegabili all attività di gestione imprenditoriale dell agricoltura, non hanno alcun collegamento materiale con l attività agricola strettamente intesa, esistendo soltanto un legame soggettivo del tutto accidentale. L Inail fa presente che anche per i lavoratori agricoli vi é la distinzione tra l attività manuale ed esecutiva, compresa nella tutela assicurativa, ed attività imprenditoriale che, invece, ne rimane esclusa. Al riguardo la Suprema Corte, nel decidere riguardo alla questione dell indennizzabilità di un infortunio occorso a lavoratore agricolo mentre si stava recando dal commercialista, trasportando documentazione presso il predetto ufficio, e quindi al di fuori di ogni contesto produttivo, ha ribadito il principio che per quanto riguarda l infortunio occorso al lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello organizzativo-imprenditoriale dell attività economica dell azienda; pertanto, l estensione della tutela agli infortuni in itinere può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni necessari per l organizzazione amministrativa e contabile. Con riguardo alla tutelabilità degli infortuni occorsi durante attività svolte per il soddisfacimento di esigenze domestiche, familiari e personali, vige il principio secondo cui l attività agricola di produzione è tutelata indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti. La distinzione fondamentale è fra l attività di produzione ed attività di trasformazione dei prodotti. Infatti, la prima deve ritenersi compresa nell ambito della tutela, se ed in quanto caratterizzata dall attività imprenditoriale intesa come destinazione al mercato di prodotti del fondo. La seconda è oggetto di copertura soltanto se caratterizzata dall imprenditorialità, dovendosi invece, considerare esclusa se destinata ad uso personale. In ipotesi allevamento di suini, ad esempio, l attività di allevamento è tutelata senza che abbia rilevanza la distinzione tra animali destinati alla alienazione ed animali destinati al consumo personale. Qualora, tuttavia, sia possibile individuare capi destinati al consumo personale, allora l attività di trasformazione delle carni non è tutelata, essendo venuta meno ogni connessione, sia pure indiretta, con l attività protetta. In tale ultima ipotesi la Suprema Corte ha escluso la indennizzabilità della fattispecie poiché l evento infortunistico si era verificato mentre l agricoltore stava trasformando una parte di suino da destinare al consumo personale. Pertanto, l Istituto ha ribadito che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono indennizzabili, potendosi ritenere sussistente l occasione di lavoro, anche se al momento dell evento non è possibile distinguere nella prestazione la destinazione finale del prodotto, se al mercato o all uso domestico e familiare e comunque al consumo personale. REDDITI DA LAVORO PRESTATO ALL ESTERO ED IMPOSTA Agenzia dell Entrate, Risoluzione n. 48/E del L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48/E del , fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo della riduzione dell imposta estera ai sensi dell articolo 165, comma 10 del TUIR nel caso di redditi da lavoro dipendente prestato all estero, come previsto dall articolo 51, comma 8 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Nel caso l articolo 165, comma 10 del citato D.P.R. prevede che quando il reddito concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente. TeamSystem Labour Review 187/2013 9

12 La disposizione si applica anche nel caso di attività di lavoro dipendente prestata all estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro di cui all articolo 51, comma 8-bis del TUIR, determinati in base alle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro. L articolo 36, comma 30 del D.P.R. n. 223/2006, infatti, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in base a cui nel caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta, in base a quanto previsto dall articolo 51, comma 8-bis del TUIR, il prestatore di lavoro residente fruisce, per le imposte pagate all estero, di un credito di imposta non pieno, ma proporzionale al reddito estero che concorre alla formazione del proprio reddito complessivo. A tale proposito, per la determinazione del credito di imposta ex articolo 165 del TUIR, l Agenzia delle Entrate ritiene che le imposte pagate all estero a titolo definitivo dovrebbero essere ridotte in proporzione al rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata ex articolo 51, comma 8-bis, del TUIR ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria, e non in misura convenzionale, in Italia. Se, invece, la retribuzione convenzionale fosse rapportata al reddito determinato secondo le regole di tassazione dello Stato alla fonte, la riduzione dell imposta estera detraibile rifletterebbe il livello di generosità che il sistema fiscale domestico riserva ad una categoria di reddito rispetto al trattamento previsto, per il medesimo reddito, dal sistema impositivo estero di volta in volta preso a riferimento. Pertanto, tale impostazione determinerebbe evidenti effetti distorsivi e discriminatori. Infatti a parità di corrispettivo per il lavoro prestato all estero e a parità di trattamento fiscale ricevuto in Italia da quel corrispettivo, il prelievo subito nello Stato della fonte potrebbe essere ridotto o meno, in applicazione dell articolo 165, comma 10 del TUIR, sulla base della tassazione adottata nello specifico Stato estero in cui la prestazione si è effettivamente svolta. Inoltre, l imposta estera potrebbe essere ridotta anche nell ipotesi in cui il corrispettivo percepito concorra al reddito complessivo in Italia in via ordinaria, o non ridursi sebbene concorra in misura parziale, ma comunque maggiore rispetto alla modalità con cui ha concorso a tassazione nello Stato estero. L interpretazione dell Agenzia dell Entrate viene confermata, oltre che nella ratio della norma, anche nel dato letterale dell articolo 165, comma 10 del TUIR, che prevede espressamente un confronto tra reddito prodotto all estero e reddito complessivo e tale operazione di confronto non può che svolgersi tra valori omogenei. Pertanto, il termine reddito deve essere inteso in senso tecnico, ossia come risultato, ossia come risultato dell operazione che al compenso percepito giunge, sulla base delle regole di determinazione previste dall ordinamento italiano, a definire la base imponibile. Di conseguenza, per individuare l ammontare del reddito prodotto all estero debbono applicarsi, trattandosi di lavoro dipendente, le disposizioni contenute nell articolo 51 del TUIR, ad esclusione del comma 8-bis. Tale interpretazione consente di utilizzare un valore coerente con il reddito complessivo che, ai sensi dell articolo 8 del TUIR, si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo; utilizzando, invece, il reddito tassato all estero, si verificherebbe una contraddizione dal momento che quest ultimo, essendo afferente ad un ordinamento tributario non italiano, non concorre alla formazione del reddito complessivo. La relazione illustrativa all articolo 36, comma 30, del D.L. n. 223/2006 conferma tale impostazione, laddove dichiara che, con l interpretazione autentica proposta, si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta, secondo le disposizioni dell articolo 51, comma 8-bis del TUIR, il prestatore di lavoro all estero fruisce per le imposte pagate all estero, di un credito di imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi dell articolo 51, comma 8-bis. Conseguentemente, il credito di imposta pieno di cui avrebbe fruito il reddito in caso di tassazione analitica, deve essere ridotto nella misura in cui effettivamente il reddito è assoggettato ad imposizione in capo al dipendente residente. TeamSystem Labour Review 187/

13 La necessità di analizzare le fattispecie dei rediti che si sono prodotti all estero attraverso l utilizzo di istituti e criteri propri dell ordinamento tributario nazionale è confermata anche dalla disposizione contenuta nell articolo 165, comma 2 del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Ai fini del credito di imposta, dunque, non rileva che un dato reddito sia considerato prodotto nello Stato estero dalla legislazione locale, ma è necessario valutare se, alla luce dei criteri interni fissati dall articolo 23 del TUIR, quel reddito si può considerare prodotto in Italia. Il qual fatto comporta che il concetto di reddito estero deve sempre ricondursi alle disposizioni dell ordinamento italiano e gli strumenti utilizzati per la sua determinazione non possono non essere quelli propri del sistema fiscale nazionale. Una ulteriore argomentazione a sostegno della interpretazione proposta è rappresentata dal limite generale di detraibilità dell imposta estera, previsto dall articolo 165, comma 1, del TUIR secondo cui alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dell imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero ed il reddito complessivo. Anche ai fini di tale disposizione, non vi è dubbio che i redditi prodotti all estero rilevanti non sono quelli effettivamente tassati nel Paese estero, ma nel caso di lavoro dipendente, quelli ritratti nello svolgimento di una attività lavorativa all estero, che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, il reddito prodotto all estero, costituendo un reddito complessivo, deve essere inteso come reddito determinato secondo le norme dell ordinamento tributario italiano. La locuzione reddito prodotto all estero, contenuta nell articolo 165, comma 10 del TUIR non può che essere interpretata in conformità all intero articolato normativo disciplinante, sotto diversi profili, l istituto del foreign tac credit e, dunque, come riferita al reddito che, sebbene prodotto all estero, è determinato secondo le regole proprie del TUIR. In conclusione, l Agenzia dell Entrate ritiene che, ai fini del calcolo dell imposta estera detraibile, sia più aderente al dettato normativo dell articolo 165, comma 10 del TUIR, rapportare il reddito estero, determinato in misura convenzionale, al reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia. Commenti a cura dell avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 187/

14 RINNOVI CONTRATTUALI MAGGIO - GIUGNO 2013 Carta - Aziende Industriali - Accordo In data , tra le Parti Associazione Italiana tra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta, Associazione Italiana Industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, e Ugl è stato sottoscritto l accordo per il trattamento economico dei dipendenti delle aziende dell industria della carta e cartone, della cellulosa, della pasta di legno, della fibra vulcanizzata e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone. Con l accordo di rinnovo del 13 settembre 2012 le Parti avevano stabilito la corresponsione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, di importi integrativi a titolo di normale retribuzione ai turnisti delle cartiere addetti ai lavorazioni a ciclo continuo (7 giorni su 7), su 3 turni avvicendati e non inseriti nei 3 turni avvicendati. Al fine di evitare sperequazioni di trattamento retributivo rispetto a quanto sopra concordato, l accordo in commento ha introdotto i seguenti importi integrativi da corrispondere a partire dal 1 gennaio 2013 ai turnisti delle aziende cartotecniche addetti a lavorazioni a ciclo continuo (7 giorni su 7). Livelli Importi mensili Q 111,86 AS 111,42 A 95,03 B1 84,40 B2S 81,74 B2 78,20 C1S 72,44 C1 68,89 C2 62,69 C3 58,25 D1 54,71 D2 50,29 E 45,41 Tali importi assorbono la maggiorazione del 6% spettante ai lavoratori del settore. Fotolaboratori - Accordo In data tra le Parti Sociali Assofotolaboratori con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil è stato sottoscritto l accordo per il trattamento economico complessivo dei dipendenti delle imprese esercenti fotolaboratori conto terzi. L accordo avrà decorrenza dal con durata fino al L accordo di rinnovo aggiorna la classificazione del personale introducendo nuovi profili e modificandone altri. A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza luglio 2013, luglio 2014, luglio 2015, i minimi tabellari sono così determinati: Gruppo Dal Dal Dal Q 1.257, , , , , , , , ,14 TeamSystem Labour Review 187/

15 , , , ,84 923,84 953, ,37 816,90 843, ,61 702,42 725, ,52 590,70 609,88 Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2013, la tredicesima mensilità è corrisposta, per i primi 4 anni di servizio, nella seguente misura: ore della retribuzione mensile per gli operai e le figure operaie degli apprendisti; - 26/26esimi della retribuzione mensile per gli impiegati e le figure impiegatizie degli apprendisti. Dal 1 gennaio 2013 il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso (1 a 1 nelle aziende con meno di 10 dipendenti). Il datore di lavoro che non abbia dipendenti specializzati o qualificati o ne abbia meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti. L assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto a termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi antecedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dal datore di lavoro. Dalla percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. L apprendistato è ammesso per il conseguimento di professionalità da inquadrare dal 5 al 1 gruppo. La durata minima del periodo di apprendistato è di 6 mesi (eccetto le attività stagionali) e la massima è di tre anni. Il contratto individuale può prevedere che in caso di malattia, infortunio o altra causa involontaria di sospensione del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, la durata sia prorogata per il tempo equivalente all assenza. In caso di trasformazione del rapporto a termine dell apprendistato, l anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici decorre dalla trasformazione del rapporto. La retribuzione viene determinata applicando le percentuali di seguito indicate al minimo di retribuzione, dell ex contingenza e all E.d.r. del livello di attestazione finale. Periodo Percentuale Primo anno 70 Secondo anno 80 Terzo anno 90 Il periodo di prova è quello previsto per i qualificati, con riferimento al livello di assunzione. La formazione professionalizzante non può essere inferiore a 80 ore medie annue e può essere integrata dall offerta formativa pubblica. Per quanto concerne gli oneri in caso di malattia, a carico dell azienda sono quelli previsti per i lavoratori qualificati. Il preavviso in caso di recesso può essere dato con un termine di almeno 15 giorni. E possibile procedere ad assunzioni a termine ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 92/2012; le attività stagionali cui si applica la disciplina del contratto a termine sono quelle relative ai matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, attività scolastica, fotocalendari, prodotti natalizi, eventi fieristici. TeamSystem Labour Review 187/

16 Gli intervalli temporali sono ridotti a 20 giorni (per i contratti fino a 6 mesi) e a 30 giorni (per i contratti oltre 6 mesi), per tutte le tipologie di assunzioni a termine effettuate per le ragioni di cui all articolo 1 e 5 del D.Lgs. n. 368/2001. Collaboratori familiari - Lavoro domestico - Ipotesi di Accordo In data tra le Parti Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i prestatori di lavoro domestico. L accordo avrà decorrenza dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2016 sia per la parte economica che per quella normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti : - Minimi tabellari (gennaio 2014; gennaio 2015; gennaio 2016). L accordo conferma i minimi tabellari stabiliti dal precedente accordo del 9 aprile 2013, fissati nella seguente misura: Livello Dal Dal Dal BS 7,00 6,00 6,00 L aggiornamento annuale previsto dall articolo 37 del Ccnl si applicherà sui minimi retributivi, comprensivi degli incrementi contrattuali pattuiti. Il datore di lavoro che ha uno o più dipendenti a tempo pieno addetti all assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS può assumere lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo. La retribuzione oraria, comprensiva delle maggiorazioni previste, sarà fissata nella seguente misura: Livelli Importi CS 7,14 DS 8,61 Per gravi e documentati motivi il lavoratore può chiedere una sospensione di lavoro extraferiale per un massimo di 12 mesi, senza maturazione di alcun elemento retributivo. Il riposo settimanale per i lavoratori non conviventi è di 24 ore e deve essere goduto di domenica. In caso di rapporto di lavoro ad ore, le festività saranno retribuite con la normale paga oraria ragguagliata ad 1/6 dell orario settimanale. Vanno retribuite tutte le festività cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giorni fosse prevista o meno la prestazione lavorativa. Per ogni anno di servizio prestato al lavoratore spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi frazionabile in non più di due periodi all anno, purché concordati tra le parti. La retribuzione nel periodo feriale è pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile, comprensiva, per coloro che usufruiscono di vitto ed alloggio, dell indennità sostituiva. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell orario settimanale, per ogni giorno di ferie goduto. TeamSystem Labour Review 187/

17 In caso di servizio iniziato o cessato in corso d anno spettano al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati. Durante le ferie maturano tutti gli istituti contrattuali. Il congedo matrimoniale può essere fruito anche non in coincidenza con la data del matrimonio, ma entro 1 anno dalla stessa, sempre che il matrimonio sia contratto in costanza di rapporto. La mancata fruizione del congedo per dimissioni non da diritto alla indennità sostitutiva. I periodi di conservazione del posto sono aumentati del 50% in caso di malattia oncologica documentata. Per quanto concerne il preavviso i termini sono raddoppiati in caso di licenziamento prima del 31esimo giorno successivo al termine del congedo per maternità. In caso di licenziamento il lavoratore può richiedere al datore di lavoro un attestazione scritta di licenziamento. E prevista una contrattazione regionale o di ambito metropolitano, in materia di indennità di vitto e alloggio e di permessi per studio e formazione professionale. Servizi assistenziali Avis - Accordo In data tra le Parti Avis con Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil è stato sottoscritto l accordo per il rinnovo e la conferma dell ipotesi di Ccnl siglato il 16 aprile 2013, per il personale dipendente dell Avis. Nel confermare quanto pattuito in quella sede le Parti hanno introdotto le seguenti modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la classificazione del personale a partire dal 1 ottobre 2012 i lavoratori sono inquadrati in 6 categorie denominate A, B, C, D, E ed F. Le categorie A ed E sono inquadrate in 6 posizioni economiche, la categoria F in una posizione economica. Le categorie BS e DS sono soppresse con conseguente accorpamento delle posizioni da BS a BS3 nella categoria B e da BS4 nella categoria C. I lavoratori inquadrati nella posizione DS passano nella categoria D5. Nella categoria E sono state accorpate le posizioni economiche della categoria DS, articolata in 5 posizioni economiche oltre a quella iniziale. La posizione economica DS6 viene soppressa ed i lavoratori ivi inquadrati transitano nella posizione E5. Nella categoria F sono inquadrati i profili direttivi dell area amministrativa, sanitaria e medica. A tutti i lavoratori in forza interessati dal cambiamento di inquadramento sarà garantito il mantenimento della retribuzione lorda in godimento; a tal fine la differenza retributiva derivante dal nuovo inquadramento verrà attribuita al dipendente in forza quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC). Tale elemento non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali e sarà soggetto agli incrementi da parte di futuri rinnovi. L accordo, pertanto, ridetermina le seguenti declaratorie: CATEGORIA F La categoria comprende i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, nei settori di direzione, organizzazione, coordinamento di altri dipendenti. CATEGORIA E La categoria comprende i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano l esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di formazione permanente del personale, di facilitazioni di lavoro di equipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata e approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento della propria disciplina e formazione. L attività è caratterizzata da autonomia decisionale, in relazione alle capacità e complessità dei servizi di cui si è responsabili, nell osservanza delle direttive impartite dall Amministrazione. TeamSystem Labour Review 187/

18 La posizione può, altresì, comportare la supervisione ed il controllo di funzioni operative, financo di unità operative complesse. CATEGORIA D La categoria comprende i lavoratori che ricoprono posizioni dl lavoro concernenti l esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché in equipes interdisciplinari ed in generale nell organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento di servizi al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi, nonché al mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo direttive ricevute. Può, inoltre, comportare l attribuzione di responsabilità organizzative, di indirizzo e controllo e coordinamento di una unità non complessa o gruppo di lavoro. CATEGORIA C La categoria comprende i lavoratori che svolgono funzioni tecniche, funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, programmazione e studio. CATEGORIA B La categoria comprende i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro di natura amministrativa d ordine, di vigilanza, e controllo, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno. CATEGORIA A La categoria comprende i lavoratori che svolgono funzioni esecutive, tecniche manuali, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale, anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni, qualificazioni o patente. Sotto il profilo del trattamento retributivo, la retribuzione lorda si compone della retribuzione di base, dell elemento di reinquadramento contrattuale (Erc), dell elemento di monetizzazione (Emro), della retribuzione individuale di anzianità, indennità per mansioni superiori, elemento integrativo derivante dalla contrattazione di 2 livello; ogni altro elemento retributivo corrisposto al dipendente. La quota giornaliera è determinata in ragione di 1/26 dell importo mensile della retribuzione escluso l elemento integrativo derivante dalla contrattazione di 2 livello. La quota oraria si ottiene dividendo quella giornaliera per 6 (il divisore è 6,33 per i lavoratori con orario di 38 ore settimanali). L accordo conferma gli importi dell una tantum spettanti per il periodo 1 gennaio settembre 2012 stabiliti dall ipotesi di accordo del 16 aprile 2013, da corrispondersi entro il settembre 2013: - categoria F: Euro 350,00; - categoria E e D: Euro 330,00; - categoria C: Euro 310,00; - categoria B: Euro 290,00; - categoria A: Euro 250,00. L importo deve essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale e nel caso di assunzione nel corso dell anno Le Parti hanno, inoltre, elaborato le tabelle degli importo mensili dell Ecr, spettanti ai lavoratori interessati al cambiamento di inquadramento : TeamSystem Labour Review 187/

19 Categoria Dal Dal Dal D5 78,77 79,55 80,33 C1 24,69 24,94 25,18 C 20,33 20,53 20,73 B5 5,48 5,54 5,59 B4 0,15 0,15 0,16 B2 14,66 14,80 14,95 B1 11,02 11,13 11,24 Ai lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 2012 le 30 ore di permesso per riduzione oraria verranno monetizzate secondo le seguenti modalità: - viene determinato il valore annuo dei permessi per Rol sulla base della retribuzione mensile di ogni lavoratore in godimento nel mese di gennaio 2012; - tale valore è diviso per 13 e diventa retribuzione mensile quale Elemento di monetizzazione della riduzione di orario (EMRO). - l elemento non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali e sarà oggetto di incremento da parte di futuri rinnovi. L accordo disciplina il preavviso di licenziamento e di dimissioni per il lavoratore assunto a tempo indeterminato che ha superato il periodo di prova, fissato nelle seguenti misure: Categoria Giorni Da A a B 30 Da C a D 60 Da E a F 90 Le Parti hanno confermato i cui valori indicati nelle tabelle degli importi mensili del minimo conglobato, di cui all ipotesi di accordo del 16 aprile 2013, con decorrenza dal 1 ottobre 2012, 1 novembre 2012 e 1 dicembre Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l indennità di mensa, il trattamento di fine rapporto, l apprendistato ed il lavoro a tempo parziale. Autorimesse e noleggio automezzi - Accordo In data tra le Parti Aniasa con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è stato sottoscritto l accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi. L accordo avrà decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 sia per la parte economica che per quella normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti : - Minimi tabellari (luglio 2013; gennaio 2014; gennaio 2015); - Una tantum (luglio 2013); - Indennità variabili (luglio 2013). A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza luglio 2013, gennaio 2014 e gennaio 2015, i nuovi minimi tabellari sono così fissati: TeamSystem Labour Review 187/

20 Livello Dal Dal Dal Q , , ,35 Q , , ,35 A , , ,35 A , , ,74 B , , ,33 B , , ,61 B , , ,84 C , , ,93 C , , ,54 C3 938,26 967,04 995,83 C4 750,61 773,64 796,67 A tutti i lavoratori in forza alla data del compete un importo forfetario una tantum da corrispondere con la retribuzione di luglio 2013 nelle seguenti misure: Livelli Importi Q1 276,32 Q2 276,32 A1 276,32 A2 259,74 B1 234,87 B2 223,82 B3 214,14 C1 210,00 C2 185,13 C3 172,70 C4 138,16 L una tantum non ha riflessi su nessun istituto contrattuale di retribuzione diretta ed indiretta - compreso il TFR - ed è proporzionalmente ridotto in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, considerando le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni come mese intero e trascurando quelle inferiori. Per i rapporti a tempo parziale ed è proporzionalmente ridotto sulla base dell effettiva prestazione. A decorrere dal 1 gennaio 2013, per i dipendenti di aziende prive di accordi di 2 livello al 31 dicembre 2012 e che non percepiscono trattamenti economici, anche forfetari, individuali e collettivi, in aggiunta al trattamento economico previsto dal Ccnl, l importo in cifra fissa da erogarsi entro il 31 dicembre 2013 sarà pari ad Euro 300,00. Le Parti hanno stabilito di costituire una Commissione paritetica che entro il 31 dicembre 2014 avrà il compito di definire una nuova classificazione del personale che sia maggiormente rispondente alle professionalità presenti all interno delle aziende del settore. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono la aspettativa, la previdenza ed assistenza integrativa, la contrattazione integrativa, il lavoro a termine e a tempo parziale. A cura dell Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 187/

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