REGOLAMENTO per la disciplina delle attività di pubblicazione: - di informazioni sul sito internet - di atti e provvedimenti all Albo on line

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1 Ad delibera n. 73 dd REGOLAMENTO per la disciplina delle attività di pubblicazione: - di informazioni sul sito internet - di atti e provvedimenti all Albo on line Approvato con delibera giuntale n. 73 dd (Pubblicato all albo camerale on-line dal 28 maggio al 12 giugno 2013) In vigore dal 28 maggio 2013

2 INDICE PARTE PRIMA Principi generali Art. 1 Oggetto Art. 2 Principi e finalità Art. 3 Ambiti applicativi PARTE SECONDA Il sito istituzionale Art. 4 Definizioni Art. 5 Funzionamento Art. 6 Competenze e responsabilità Art. 7 Gestione dei flussi informativi e documentali Art. 8 Gestione dell'hosting e della manutenzione del sito web Art. 9 Accesso al sito attraverso autenticazione Art. 10 Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati Art. 11 Limiti alla trasparenza Art. 12 Informativa per il trattamento dei dati personali Art. 13 Principi di necessità, proporzionalità e disponibilità Art. 14 Diritto all'oblio Art. 15 Atti e documenti destinati alla pubblicazione sul sito camerale PARTE TERZA L Albo on line Art. 16 Oggetto Art. 17 Finalità dell Albo camerale on line Art. 18 Struttura dell Albo camerale on line Art. 19 Responsabilità nella gestione dell Albo camerale on line Art. 20 Atti e provvedimenti da pubblicare nell Albo camerale Art. 21 Gestione dei flussi informativi e documentali Art. 22 Integralità della pubblicazione Art. 23 Durata e modalità della pubblicazione Art. 24 Attestazione di avvenuta pubblicazione Art. 25 Accesso e rilascio copie Art. 26 Pubblicazione per conto di terzi Art. 27 Pubblicazioni di materiale informativo PARTE QUARTA Disposizioni finali Art. 28 Abrogazioni Art. 29 Entrata in vigore Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

3 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina le attività riguardanti la pubblicazione - nel rispetto del quadro normativo vigente - di atti, notizie e informazioni nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Trieste. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si articolano in due sezioni: una dedicata al sito istituzionale in generale e l altra finalizzata a disciplinare l attività di pubblicazione all Albo camerale on line. Art. 2 Principi e finalità Il sito Internet, raggiungibile all'indirizzo ha come finalità principale la diffusione di notizie, informazioni e servizi ed è uno strumento di interazione con i cittadini nel rispetto del principio della partecipazione e della trasparenza e semplificazione. La trasparenza intesa come accessibilità totale trova naturale attuazione, nell era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. L Ente camerale indirizza le informazioni e le comunicazioni ai cittadini e promuove la conoscenza della propria attività istituzionale ed amministrativa con l'utilizzo di ogni idoneo strumento informatico di diffusione; a tal fine pubblica tutti gli atti che hanno rilevanza esterna. Il sito istituzionale rappresenta il complesso ufficiale e aggiornato del patrimonio informativo pubblico dell'ente. Art. 3 Ambiti applicativi Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013, i principi di cui all'art. 2 si applicano all'ordinaria attività istituzionale e amministrativa dell'ente le cui attività sono indirizzate principalmente a: a) illustrare le attività ed il funzionamento dell'ente e promuoverne l'immagine; b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione; c) assicurare pubblicità legale ad atti e provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dalle norme; d) garantire ai cittadini i diritti di accesso e di partecipazione; Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

4 e) facilitare l'accesso ai servizi e promuoverne la conoscenza; f) favorire i processi di semplificazione. PARTE SECONDA IL SITO ISTITUZIONALE Art. 4 Definizioni Sito Internet istituzionale: piattaforma web attraverso la quale l ente camerale pubblica informazioni di carattere istituzionale e di servizio relative alle attività svolte dall'ente, nel rispetto delle normative vigenti in materia. CMS (Content Management System): piattaforma di pubblicazione di informazioni ad accesso riservato, attraverso la quale i soggetti aventi adeguate autorizzazioni possono pubblicare i contenuti sul sito internet camerale. Sezioni del sito: aree del sito, composte da una o più pagine aggregate per tematiche. Hosting: servizio che consiste nell'allocare su un server le pagine di un sito web, rendendolo così accessibile dalla rete Internet. CED (Centro elaborazione dati): Servizio, assegnato all U.O. Provveditorato e Servizi Generali, che gestisce i servizi informatici per l ente camerale. Art. 5 Funzionamento Il sito internet camerale contiene informazioni di carattere istituzionale e di servizio relative all'organizzazione, alle attività e alle funzioni dell'ente. La gestione (intesa come inserimento/modifica/cancellazione) dei contenuti è effettuata attraverso la piattaforma web CMS. Possono accedere al CMS soltanto coloro che dispongono di adeguate credenziali di autenticazione, che rispondono alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Sono previsti differenti profili autorizzativi, che danno accesso a differenti funzionalità, tra cui: a) redazione, integrazione, correzione e cancellazione dei contenuti; b) pubblicazione dei contenuti; c) gestione dei profili degli utenti e delle credenziali di autorizzazione; d) manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura del sito. Le funzionalità di cui alle lettere c) e d) possono essere affidate anche a soggetti esterni. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

5 Art. 6 Competenze e responsabilità Al fine di ottemperare a quanto disposto dall art. 6 del D.Lgs 33/2013 con riferimento alla qualità delle informazioni, l applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è assegnata a diversi responsabili che partecipano a vario titolo e con diverse funzioni alla gestione del sito stesso. Il ruolo di ciascuno è espressamente definito dalle normative: Responsabile della Trasparenza (delibera CIVIT 120/2010 dd e art. 43 Dlgs. 33/2013) Il Responsabile per la trasparenza che nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità, adottato dall ente camerale con del. n. 24 dd , è stato individuato nella persona del Segretario Generale, svolge anche le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione, incarico assegnato con del. n. 5/CC dd (art. 1 co. 7 L. 190/12). Svolge attività di controllo sull adempimento da parte dell amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Monitora sull attuazione degli obblighi di trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito (direttiva DFP 8/2009 dd ) Responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP) è il responsabile dell U.O. Segreteria Generale URP che sovrintende e coordina le attività finalizzate a garantire l'aggiornamento e la completezza delle informazioni presenti sul sito istituzionale, pubblicando tempestivamente i contenuti trasmessi dalle varie U.O. Responsabile dell accessibilità informatica (L. 4/2004) L accessibilità informatica prevista dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici è garantita dalla società esterna che ha realizzato il sito camerale attualmente in linea. Il Segretario Generale vigila sul costante livello di accessibilità e fruibilità del sito stesso. Art. 7 Gestione dei flussi informativi e documentali Spetta alle U.O. competenti trasmettere le richieste di pubblicazione alla U.O. Segreteria Generale - URP inviandole all indirizzo mail urp@ts.camcom.it La documentazione e le informazioni devono essere complete di ogni tipologia di allegato e devono indicare gli eventuali termini di pubblicazione. Il RPP provvederà alla pubblicazione di norma entro 24/48 ore dalla richiesta. Nel caso di pubblicazioni particolarmente ponderose o complicate l U.O. richiedente e l U.O. Segreteria Generale - URP concorderanno un diverso termine per concludere il procedimento sempre nel rispetto dei vincoli di legge. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

6 La responsabilità di eventuali atti e dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza dei terzi è in capo all U.O. che ne ha richiesto la pubblicazione. Il RPP raccoglie, inoltre, ogni segnalazione inerente la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali. Le richieste di eventuali modifiche alle sezioni del sito devono essere accompagnate dal modulo Modifica pagine sito disponibile sul sito intranet Utile! nella sezione URP modulistica. Il RPP rileva l eventuale non conformità rispetto alle modalità di trasmissione delle richieste, indicate dal presente articolo, inviando il modulo verbale di non conformità all U.O. interessata che è tenuta a risolverla entro il giorno lavorativo successivo. Art. 8 Gestione dell'hosting e della manutenzione del sito web La gestione dell'hosting e della manutenzione del sito Web camerale potrà essere gestita internamente o demandata ad una ditta esterna. In entrambi i casi, i soggetti incaricati dall'ente dovranno adottare idonee e preventive misure minime di sicurezza dei sistemi e del patrimonio informativo, ai sensi delle vigenti normative sulla protezione dei dati. Art. 9 Accesso al sito attraverso autenticazione L ente camerale può pubblicare sul proprio sito internet anche documenti relativi a specifici procedimenti, in tal caso l'accesso agli stessi tramite la rete è consentito unicamente agli interessati attraverso l'attribuzione di una chiave di accesso personale con validità temporale predeterminata allo scopo di agevolare gli aventi diritto l'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990. Art. 10 Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati Fermo restando quanto stabilito dall art. 7 del D.Lgs. 33/2013 in merito alle pubblicazioni obbligatorie, i dati, i documenti e le informazioni vanno pubblicati in un formato non modificabile da terzi. La società che ha creato il sito ed il CED dell ente camerale provvedono, con l'adozione di idonee misure preventive organizzative e tecnologiche, a garantire la massima sicurezza dei dati e del patrimonio informativo presente nel sito istituzionale dell'ente ed in particolare: Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

7 - ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati correlati al sito internet, e memorizzati su supporti magnetici / ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove esse sono collocate; - evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, al sito internet camerale; - garantire il funzionamento del sito/portale e la fruibilità all'utenza senza soluzione di continuità, garantendo tempestività di intervento per ogni eventuale esigenza. La Camera di Commercio garantisce ai dati pubblicati sul sito caratteristiche di sicurezza e inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 51 del D.Lgs. 82/2005. In particolare qualsiasi documento dovrà essere scaricabile dall'utente privato in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo, fatta eccezione unicamente per la modulistica per la quale si consente la compilazione in via informatica. Art. 11 Limiti alla trasparenza Sono quelli dettagliati nell art. 4 del D.Lgs. 33/13. Resta inteso e specificato che in ogni caso - i dati personali devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità. E' pertanto vietato diffondere dati eccedenti e non indispensabili a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali ad esempio: indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie). Analoga considerazione è formulata con riferimento ai dati personali la cui diffusione possa creare imbarazzo, disagio o esporre l'interessato a conseguenze indesiderate (indicazione di analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o peculiari situazioni abitative), specie in riferimento a fasce deboli della popolazione. Art. 12 Informativa per il trattamento dei dati personali L'informativa del trattamento dei dati, previamente fornita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 all'interessato per il trattamento di volta di volta individuato, deve contenere l'indicazione che i dati verranno diffusi tramite Internet sul sito istituzionale, ove sia prevista tale attività. Art. 13 Principi di necessità, proporzionalità e disponibilità La diffusione di dati personali attraverso il sito camerale comporta la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di soggetti; per tale motivo per ogni attività di diffusione dati è necessaria una valutazione preventiva se le finalità di trasparenza e di comunicazione possano essere perseguite senza divulgare tali dati, oppure individuando se sia possibile divulgare informazioni, atti e documenti con l'identificazione degli Interessati solo quando sia necessario. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

8 Pur rispettando il principio di necessita bisogna verificare che i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I dati devono essere formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione. Art. 14 Diritto all'oblio I dati personali pubblicati nel sito non devono più essere diffusi una volta raggiunte le finalità per cui vengono pubblicati fatti salvi i casi in cui ai sensi del D.Lgs 33/2013 è previsto lo spostamento in sezioni d archivio del sito. Art. 15 Atti e documenti destinati alla pubblicazione sul sito camerale Per quanto riguarda i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare per disposizione di legge nella cd sezione Amministrazione Trasparente si fa riferimento all allegato al D.Lgs. 33/2013, e ad ogni sua futura modifica e/o integrazione. PARTE TERZA L ALBO ON LINE Art. 16 Oggetto In attuazione a quanto previsto dalla Legge 69/2009, art. 32, la pubblicazione degli atti della Camera di Commercio di Trieste avviene attraverso l'albo camerale reso disponibile sull home page del sito web istituzionale, che ha sostituito a tutti gli effetti quello tradizionale cartaceo. L albo camerale on line è una bacheca virtuale nella quale vengono pubblicati tutti gli atti dell Ente che sono sottoposti all obbligo di pubblicità legale. Decorso il periodo di pubblicazione, l accesso agli atti e ai provvedimenti è consentito nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato con delibera giuntale n. 208 dd e succ. mod. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone interessate, alcuni provvedimenti potrebbero non essere resi disponibili o parzialmente oscurati. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

9 Art. 17 Finalità dell Albo camerale on line L Albo camerale on line consiste nello spazio web del sito internet istituzionale dell ente, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, dei provvedimenti, dei documenti, degli avvisi ecc. per i quali disposizioni di legge e/o di regolamento prevedono l obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. L effetto di pubblicità legale è assicurato esclusivamente con la pubblicazione on line degli atti a ciò tenuti. Ai sensi dell Art. 62 del R.D. n. 2011/1934, la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio rappresenta la fase integrativa dell efficacia di tali provvedimenti. Essi pertanto sono efficaci a partire dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione. Qualora la Giunta ed il Consiglio lo ritengano opportuno, le deliberazioni vengono dichiarate immediatamente esecutive. In tali casi la pubblicazione ha funzione di pubblicità notizia. Art. 18 Struttura dell Albo camerale on line L Albo camerale on line è accessibile dalla home page del sito camerale La struttura, le dimensioni e la disposizione dell Albo camerale on line, nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza del contenuto dei documenti pubblicati. Al fine di facilitare l accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l Albo camerale on line può essere suddiviso in specifiche sezioni/sottosezioni, a seconda della tipologia dei documenti pubblicati (provvedimenti amministrativi, avvisi pubblici, bandi di concorso, bandi di gara ecc.). L Albo camerale on line è accessibile in via continuativa, tramite il sito internet, salvo momentanee interruzioni determinate da cause di forza maggiore o da manutenzioni effettuate per il corretto funzionamento del sito stesso. In questo caso dovranno, comunque essere attivate le procedure per assicurare la continuità operativa e il disaster recovery come stabilito dall'art. 50 bis, c. 2 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. Art. 19 Responsabilità nella gestione dell Albo camerale on line Il Segretario Generale vigila sulla regolare tenuta dell Albo camerale on line. La responsabilità della gestione e della coordinazione dell Albo è affidata al Responsabile dell Unità Organizzativa Segreteria Generale URP, nel rispetto dei termini di legge e dei principi fissati dal presente regolamento. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

10 Art. 20 Atti e provvedimenti da pubblicare nell Albo camerale La Camera di Commercio di Trieste pubblica nell Albo camerale on line gli atti di cui all Art. 62 del R.D , n. 2011, nonchè gli altri atti e provvedimenti la cui pubblicazione è prevista dalle norme vigenti, come di seguito specificato: deliberazioni del Consiglio e della Giunta camerali; determinazioni assunte d urgenza dal Presidente in luogo della Giunta camerale; determinazioni dirigenziali a contrarre e di affidamento di forniture, servizi e lavori adottate ai sensi del D.Lgs n. 163 Codice degli Appalti. Art. 21 Gestione dei flussi informativi e documentali L intera procedura di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, nonché delle determinazioni assunte d urgenza dal Presidente in luogo della Giunta camerale, viene gestita direttamente dall U.O. Segreteria Generale URP, che provvede a tale adempimento nei termini previsti dalla normativa di riferimento (art. 62 R.D. 2011/1934) e con le modalità dettagliate ai successivi artt. 22 e 23. L U.O. Segreteria Generale URP provvede autonomamente alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali di affidamento di beni e servizi qualora in calce a tali provvedimenti siano stati inseriti, da parte delle U.O. competenti, i riferimenti attestanti la necessità della pubblicazione delle stesse all Albo camerale. I termini e le modalità seguite per tale adempimento sono dettagliate nei successivi artt. 22 e 23. L U.O. Segreteria Generale URP non è responsabile della mancata pubblicazione di determinazioni dirigenziali che non riportino in calce le indicazioni riferite alla necessità di pubblicazione all albo camerale. Per altre tipologie di atti soggetti a pubblicazione all albo, spetta alle U.O. competenti trasmettere alla U.O. Segreteria Generale URP i documenti da pubblicare, unitamente agli eventuali allegati, con l indicazione dei termini di pubblicazione. Le U.O. competenti sono responsabili del contenuto degli atti di cui richiedono la pubblicazione. La documentazione deve essere inviata all indirizzo mail urp@ts.camcom.it. Art. 22 Integralità della pubblicazione Gli atti sono pubblicati in formato testo o pdf e, di norma, nel loro contenuto integrale comprensivo di tutti gli allegati. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

11 Le delibere di Giunta e Consiglio sono pubblicate come copia non firmata ed in formato pdf. Le determine dirigenziali vengono pubblicate come copia per immagine del documento cartaceo originale Non si da luogo alla pubblicazione integrale dei provvedimenti qualora gli stessi contengano dati personali - sensibili e giudiziari - per i quali il D.Lgs. n. 196/03 disponga specifiche limitazioni, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza. Sugli atti da pubblicare, il Segretario Generale ovvero il Dirigente responsabile valuterà se inserire nel dispositivo dell atto la dicitura: di sottrarre parti del presente atto alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari in tal caso saranno rimosse o oscurate dal testo del provvedimento quelle parti contenenti dati sensibili e giudiziari ed ogni altra informazione che permetta l attribuzione a persone determinate o determinabili, di informazioni di natura sensibile e giudiziaria. Art. 23 Durata e modalità della pubblicazione Le delibere degli organi camerali, le determinazioni presidenziali d urgenza e le determine dirigenziali soggette a pubblicazione sono pubblicate all Albo per sette giorni consecutivi, ai sensi dell art. 62 del R.D. n del La durata della pubblicazione delle altre tipologie di atti, documenti, avvisi è fissata dalla specifica disposizione normativa/regolamentare o dall atto stesso. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione e nel computo rientra anche il giorno finale. Qualora il termine finale cada in un giorno non lavorativo, il termine stesso è prorogato in modo tale da comprendere il primo giorno feriale successivo. Durante il periodo di pubblicazione non è possibile sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti. Le eventuali sostituzioni e/o modifiche devono risultare dallo stesso documento modificato o sostituito o da altro documento allegato e la relativa pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell avvenuta sostituzione o modifica. L U.O. Segreteria Generale URP, ricevuti gli atti firmati dagli organi competenti, provvede alla loro pubblicazione nella home page sezione Albo camerale del sito di norma entro 24/48 ore. Art. 24 Attestazione di avvenuta pubblicazione L avvenuta pubblicazione all Albo sarà attestata con apposita relata, mediante indicazione sull originale del lasso di tempo in cui è stata disposta la pubblicazione, la data e la sottoscrizione del responsabile del procedimento o del dipendente all uopo dal medesimo incaricato per gli atti di sua competenza. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

12 I provvedimenti originali cartacei degli Organi camerali e le determinazioni dirigenziali, con la relata di avvenuta pubblicazione, sono conservati dalla Segreteria Generale in volumi rilegati. Gli altri atti e provvedimenti originali cartacei, con la relata di avvenuta pubblicazione, sono conservati presso l U.O. richiedente la pubblicazione. Resta inteso che la conservazione cartacea sarà successivamente sostituita dalla conservazione informatica. Il Responsabile del procedimento di pubblicazione tiene e aggiorna il Repertorio delle pubblicazioni, contenente lo storico degli atti pubblicati, dal quale si evincono le notifiche di ogni atto pubblicato. Art. 25 Accesso e rilascio copie Durante il periodo di pubblicazione nell Albo camerale on line gli atti e i documenti possono essere consultati e degli stessi può essere estratta copia semplice su richiesta anche informale. Decorsi i termini di pubblicazione, per ottenere copia degli atti e provvedimenti si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli atti, disciplinate nel vigente Regolamento camerale Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi Art. 26 Pubblicazione per conto di terzi La Camera di Commercio di Trieste provvede alla pubblicazione di atti, provvedimenti, comunicazioni di altri enti pubblici solo se prevista da espressa disposizione di legge e/o di regolamento e se per essi la pubblicazione sia richiesta a fini di pubblicità legale. Il soggetto che intende pubblicare all Albo camerale on line un atto nei casi di cui al punto 1. deve: inviare il documento - in formato pdf non modificabile - all U.O. Segreteria Generale URP non oltre tre giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per la pubblicazione. La trasmissione è valida soltanto se proveniente da una PEC ed inoltrata all indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@ts.legalmail.camcom.it; trasmettere il documento da pubblicare unitamente ad una nota in cui siano indicati: la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione dell atto anche da parte della Camera di Commercio; l assunzione di responsabilità, ai fini delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali; Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

13 gli estremi del documento da pubblicare; durata della pubblicazione e giorno iniziale e finale della pubblicazione stessa. La responsabilità in merito al contenuto di quanto pubblicato, anche in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, grava esclusivamente sull Ente che ne richiede la pubblicazione. L avvenuta pubblicazione è comunicata esclusivamente con messaggio alla casella PEC del richiedente. Art. 27 Pubblicazioni di materiale informativo Altre richieste di pubblicazione nel sito di materiale informativo (manifesti, locandine ecc.) saranno valutate di volta in volta, dal Segretario Generale o dal Responsabile dell U.O. Segreteria Generale URP. L eventuale pubblicazione on line non avverrà nell Albo camerale informatico ma sarà inserita in altra sezione del sito istituzionale. Nei residuali casi di affissione cartacea (a cura dell U.O. Provveditorato Servizi Generali), saranno a carico dei richiedenti tutti gli oneri derivanti dall affissione (tasse, imposte, sanzioni, ecc.). Tale articolo sostituisce ed abroga ogni diversa disposizione in materia. PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI Art. 28 Abrogazioni Gli articoli da 16 a 27 del presente Regolamento, sostituiscono il Regolamento per la disciplina della pubblicazione di atti e provvedimenti all Albo camerale on line adottato con delibera giuntale n. 9 dd che si intende pertanto abrogato. Art. 29 Entrata in vigore Il presente regolamento è pubblicato all Albo camerale on line per 15 giorni ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Regolamento disciplina pubblicazioni su sito camerale

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