LEGGE DI STABILITÀ 2015: LE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

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1 LEGGE DI STABILITÀ 2015: LE MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Dicembre 2014

2 SOMMARIO MISURE ECONOMICO FINANZIARIE... 3 LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE... 3 LE RISORSE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE... 7 IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO... 8 ALTRI FINANZIAMENTI NORME DI ACCESSO AL CREDITO MISURE FISCALI MESSA A REGIME DEL BONUS 80 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ART.1, COMMI 12-15) COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI VERSO LA P.A. (ART.1, COMMA 19) ELIMINAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALLA BASE IMPONIBILE IRAP (ART.1, COMMI 20-24) ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA (ART.1, COMMA 26) PROROGA PER IL 2015 DEI BONUS PER IL RECUPERO, LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI (ART.1, COMMI E 657) RIAPERTURA TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (ART.1, COMMI ) ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT (ART.1, COMMI E 632) 19 TASI NOVITÀ PER IL 2015 (ART.1, COMMA 679) AUMENTO DELL IVA DAL 2016 E REVISIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART.1, COMMI 207, ) NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI ANTICIPAZIONE MISURE PER IL MERCATO PRIVATO RIGENERAZIONE URBANA DISMISSIONI AUTOTRASPORTO AMBIENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO DURC E CESSIONE CREDITI CERTIFICATI (ART. 1, COMMA 18) T.F.R. IN BUSTA PAGA (ART. 1, COMMI DA 26 A 34) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE (ART. 1, COMMA 107) RIFINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER CESSAZIONE A 24 MESI (ART. 1, COMMA 110) SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LA PICCOLA MOBILITÀ (ART. 1, COMMA 114) SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 1, COMMA 118) ABROGAZIONE L. N. 407/90 (ART. 1, COMMA 121) RIDUZIONE FONDO PER SGRAVI CONTRIBUTIVI (ART. 1, COMMA 313) TASSAZIONE FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E RENDIMENTI TFR (ART. 1, COMMI 621 E 623) RIDUZIONE RISORSE FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART. 1, COMMA 722)... 30

3 MISURE ECONOMICO FINANZIARIE LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE L analisi della Legge di stabilità per il 2015, nel testo approvato in terza lettura alla Camera dei Deputati, mostra una riduzione degli stanziamenti per nuove infrastrutture, che verranno iscritti nel bilancio dello Stato per il 2015, di circa il 10% in termini reali rispetto al Le risorse per nuovi investimenti in opere pubbliche subiscono, quindi, una riduzione complessiva di circa il 45%, rispetto al La stima è stata realizzata confrontando le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per il 2014 con quelle che, sulla base delle previsioni contenute nella Tabella E e nell articolato della Legge di stabilità, saranno iscritte nel bilancio MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2015 Risorse per nuove infrastrutture (1) valori in milioni di euro Risorse a legislazione vigente * Consistenza dei capitoli secondo la Tabella E Articolato 174 Totale risorse Variazioni in termini nominali -12,8% -7,7% -16,8% -9,1% + 26,8% - 10,1% - 9,3% Variazioni in termini reali** -10,4% -9,5% -18,4% - 10,9% + 24,3% - 11,9% - 9,9% (1) Per gli anni le risorse sono al netto dei finanziamenti per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità * Nel 2015 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2014 ** Deflatore del PIL: 0,6% per il 2015, 1,6% per il 2016 e 1,7% per il 2017 Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni e su DDL di Stabilità Nel calcolo si è stimata l invarianza dei capitoli di bilancio che non sono stati modificati dalla manovra finanziaria. Solo una volta completata l analisi dei singoli capitoli del bilancio dello Stato destinati a nuovi investimenti infrastrutturali, sarà possibile offrire un quadro definitivo degli effetti sulla manovra di finanza pubblica. 3

4 RISORSE DISPONIBILI PER NUOVE INFRASTRUTTURE Milioni di euro Competenza TAV Residui Passivi Elaborazione Ance su DDL di Stabilità 2015 e Bilancio dello Stato-vari anni La manovra per il 2015 conferma, in gran parte, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Il saldo delle risorse risulta, infatti, da una diversa scelta nella destinazione delle stesse, in particolare risultano finanziamenti aggiuntivi pari a milioni di euro, compensati da circa 800 milioni di definanziamenti di ulteriori interventi. La riduzione delle risorse nel bilancio dello Stato per il 2015 appare molto lontana rispetto alla proposta contenuta nell Allegato infrastrutture al DEF di destinare strutturalmente, nell ambito della Legge di Stabilità, almeno lo 0,3% del Pil, pari a circa 4,7 miliardi di euro, ad un Fondo Unico Infrastrutture per realizzare opere grandi, medie e piccole. Complessivamente nel triennio il DDL prevede risorse aggiuntive, per milioni di euro (che arrivano a milioni di euro negli anni successivi). Pur riconoscendo l attenzione del decisore pubblico, appare opportuno evidenziare il rischio che tali previsioni di stanziamento possano essere disattese, come avvenuto negli ultimi anni. Inoltre, confrontando tali risorse con il quadro risultante a legislazione vigente emerge, nel 2016, un ulteriore riduzione degli stanziamenti previsti per le opere pubbliche del 7,1% in termini reali. Se non si interverrà prima con risorse aggiuntive, occorrerà quindi attendere il 2017 per registrare un primo aumento di stanziamenti per nuove infrastrutture (+2,1% in termini reali rispetto al 2016). 4

5 MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO Risorse per nuove infrastrutture (1) valori in milioni di euro Risorse a legislazione vigente * Consistenza dei capitoli secondo la Tabella E Articolato Totale risorse Variazioni in termini nominali - 9,3% - 5,6% + 3,8% Variazioni in termini reali** - 9,9% - 7,1% + 2,1% * Nel 2015, 2016 e 2017 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2014 ** Deflatore del PIL: 0,6% per il 2015, 1,6% per il 2016 e 1,7% per il 2017 Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato 2014 e su DDL di Stabilità 2015 Le risorse aggiuntive nel triennio riguardano per il 43%, interventi ferroviari. Si tratta di stanziamenti per le linee AV/AC Milano-Genova, Brescia Verona e Verona Padova, nonché di milioni di euro per le opere di manutenzione della rete ferroviaria, di cui 500 milioni di euro per il Nel corso dell esame del Disegno di Legge, le risorse per nuovi investimenti stanziate nel triennio risultano aumentate di circa 1 miliardo (cfr. paragrafo Altri finanziamenti ). 5

6 DDL DI STABILITA' 2015: LE RISORSE AGGIUNTIVE valori in milioni di euro e successivi Totale Totale Manutenzione FS TAB E Edilizia sanitaria TAB E Sisma Abruzzo TAB E Linee AV/AC da realizzare per lotti costruttivi (Tunnel del Brennero) TAB E Mose TAB E AV/AC Milano-Genova e quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero TAB E Contributi in conto impianti alle Ferrovie dello Stato TAB E Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali: contributi in conto impianti Anas TAB E Manutenzione Anas TAB E AV/AC Brescia-Verona-Padova e AV/ AC Napoli-Bari (tratta Apice-Orsara e tratta Frasso Telesino- Vitulano) TAB E Piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia TAB E Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate Articolato Bonifica siti contaminati dall'amianto Articolato Programma straordinario manutenzione alloggi pubblici (DL 47/2014, art.4, co.2) Articolato Fondo per le emergenze nazionali Articolato Fabbrica del Duono di Milano Articolato 7,5 7, Palazzo di giustizia di Palermo Articolato Promozione patrimonio culturale Articolato 5, ,5 5,5 Scuole Regione Sardegna Articolato Fondo per la tutela del patrimonio culturale Articolato Opere di accesso agli impianti portuali Articolato Reti metropolitane in costruzione nelle aree metropolitane (*) Articolato Ferrovia Andorra-Finale Ligure (*) Articolato Fondo interconnessione tratte autostradali Articolato TOTALE (*) Lo stanziamento comprende la stima degli investimenti attivabili nel caso di mutui pluriennali con rata annuale pari al limite di impegno previsto. Il tasso di interesse è riferito a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti (2,420%per mutui quindicennali a decorrere dal 1/1/16) Elaborazione Ance su DDL di Stabilità

7 LE RISORSE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE Le risorse per lo sviluppo e la coesione continuano a rivestire un ruolo prioritario nella politica infrastrutturale del Paese. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali rappresentano, infatti, il 40% delle risorse complessive stanziate per nuove infrastrutture nel In merito alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si evidenzia la riduzione per circa 500 milioni di euro della dotazione relativa alla programmazione e un anticipazione di 2,1 miliardi di euro della programmazione accompagnata da una riduzione di 40 milioni di euro nel DDL DI STABILITA' 2015 LE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (ex-fas) valori in milioni di euro Totale 2018 e successivi Fondo per lo sviluppo e la coesione (*) di cui riduzione Tab. E Fondo per lo sviluppo e la coesione (*) di cui riduzione Tab. E di cui rimodulazionetab. E TOTALE (*) Per la stima si considera il 45% degli importi indicati in tabella Elaborazione Ance su DDL di Stabilità 2015 Le risorse complessive della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione risultano ridotte di circa 5 miliardi di euro per fare fronte a varie esigenze di finanza pubblica, passando da 44 miliardi, previsti nella legge di stabilità per il 2014, a 39 miliardi attuali. Si tratta, in particolare, di riduzioni di spesa effettuate per finanziare opere infrastrutturali del decreto-legge Sblocca Italia, per milioni di euro; crediti di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali (Sabatini-bis), per milioni di euro; Aiuto alla Crescita Economica (ACE), per 280 milioni di euro; Zone Franche Urbane, per 175 milioni di euro. In merito al DL Sblocca Italia, si evidenzia che il DDL di Stabilità recepisce il provvedimento prevedendo un rifinanziamento del Fondo sblocca cantieri, pari a 231 milioni di euro nel 2015, 159 milioni nel 2016, milioni nel 2017 e milioni nel 2018 e successivi, coincidente con le esigenze finanziarie indicate all art.3 dello stesso decreto. Analogamente, il DDL di Stabilità riduce di 3,5 miliardi le risorse destinate al Piano di azione e coesione per coprire l azzeramento dei contributi sui nuovi assunti a tempo indeterminato. Si ricorda che il Piano di azione e coesione, adottato a partire a fine 2011, è dotato di 9 miliardi di euro destinati per lo più alle infrastrutture. Il taglio operato nel DDL di stabilità rischia, quindi, di provocare il definanziamento di opere infrastrutturali. In merito al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si evidenzia l approvazione nel corso dell esame in prima lettura alla Camera dei Deputati di un emendamento del 7

8 Governo volto a ridefinire le modalità di funzionamento del Fondo, modificando i principali elementi di governance e di procedura relativamente alle risorse relative alla programmazione In particolare, tra le modifiche apportate si evidenzia che la ripartizione del Fondo avverrà con delibera Cipe entro il 30 aprile 2015 in ritardo di circa 14 mesi rispetto a quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2014 che prevedeva la delibera programmatica di ripartizione entro il 1 marzo A seguito di tale disposizione sono state abrogate alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2014 che disponevano una riserva di assegnazione delle risorse del Fondo per interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali. In attesa della delibera di ripartizione, il CIPE potrà comunque approvare un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori. Entro il 2 marzo 2015, il Comitato provvederà all assegnazione definitiva dei fondi destinati a interventi già approvati dal Cipe stesso in via programmatica che siano a carico delle risorse Inoltre, viene modificata la procedura contabile di trasferimento delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che dal 2015 sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell economia (e non più del Ministero dello sviluppo economico). Le risorse del Fondo assegnate al piano stralcio e ai piani operativi approvati saranno trasferite su un fondo della Ragioneria che gestisce in apposite contabilità speciali le risorse nazionali e UE dei fondi strutturali. Infine, si evidenzia il rischio che vengano ridotte le risorse del Fondo destinate alle infrastrutture dal momento che la norma fa esplicito riferimento, tra gli obiettivi strategici, all adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (banda larga, agenda per la digitalizzazione, ), così come definita dalla Commissione europea nell' ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei. IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2015 contiene una revisione del funzionamento del Patto di stabilità interno, sia delle Regioni, sia degli Enti locali. Con riferimento agli Enti locali, l effetto delle modifiche introdotte determinerà un allentamento del Patto per 1 miliardo di euro che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe privilegiare la parte della spesa destinata agli investimenti. In questo senso, è anche stata prevista la possibilità di ridistribuire gli obiettivi del Patto in funzione degli interventi di edilizia scolastica e di riduzione del rischio idrogeologico che gli enti devono realizzare. Tuttavia, occorrerà vigilare affinché tale allentamento sia circoscritto alla spese in conto capitale, analogamente a quanto previsto per il 2014, anno in cui tale misura ha contribuito a riavviare gli investimenti degli enti locali, come dimostrato dall incremento, in termini di valore e di numero, dei bandi di gara pubblicati nei primi nove mesi del Se l allentamento non verrà vincolato alle sole spese in conto capitale, il quadro complessivo degli investimenti di Comuni e Province risulterà peggiorato rispetto al

9 Un peggioramento delle prospettive di investimento per il 2015 degli enti locali emerge anche a seguito modifiche apportate al Disegno di Legge nel corso dell esame parlamentare. Al riguardo si evidenzia l estensione alla componente in conto capitale del taglio di 1,2 miliardi di spesa dei Comuni inizialmente previsto per la sola parte corrente. Dello stesso tenore è anche la norma che proroga per l ottavo anno consecutivo la possibilità di utilizzare il 50% degli oneri di urbanizzazione per finanziare le spese correnti comunali. Si consente quindi nuovamente ai Comuni di fare cassa con gli oneri di urbanizzazione per coprire spese correnti. In questo modo, negli ultimi 8 anni, si sono tolti 7,4 miliardi agli investimenti locali a favore del territorio, esattamente la somma che il Governo deve investire ora per mettere in sicurezza il territorio. Da segnalare, inoltre, la manovra da 4 miliardi di euro sulle Regioni, che andrà a colpire sia la spesa corrente che quella in conto capitale, compresa quella sanitaria. Il rischio è che ancora una volta gli effetti di tali riduzioni riguardino esclusivamente gli investimenti in conto capitale delle Regioni costituendo, in particolare, un limite per il cofinanziamento regionale dei fondi strutturali europei. L introduzione del pareggio di bilancio delle Regioni sembra non avere effetti sulla finanza pubblica e, quindi, sulla capacità di investimento delle stesse. Appare apprezzabile la scelta di non stralciare, come inizialmente deciso a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione Europea il 22 ottobre 2014, la norma che prevede l esclusione dai saldi di riferimento per il pareggio di bilancio delle regioni per il 2015, delle spese effettuate a valere sui cofinanziamenti comunitari nel limite massimo di 700 milioni di euro, pari ai proventi derivanti dall assegnazione dei diritti d uso delle frequenze banda L. Al riguardo si evidenzia che l importo escluso dai saldi del patto è passato da 500 milioni a 700 milioni. Infine, tra le modifiche approvate durante l esame parlamentare, si evidenzia l esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e Gli enti beneficiari di tale esclusione e il relativo importo sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1 marzo 2015, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali. Inoltre, viene confermato per il 2015 il meccanismo della regionalizzazione del Patto di stabilità interno che favorisce la cessione di spazi finanziari tra enti dello stesso territorio regionale, fermo restando i saldi complessivi definiti dalla Legge di stabilità, con lo scopo di superare le rigidità delle assegnazioni di spazi effettuate a tavolino senza tenere conto delle effettive capacità di spesa- dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Come in passato, le cessioni potranno avvenire in modo verticale (dalle Regioni agli enti locali del territorio) oppure in modo orizzontale (tra enti locali dello stesso territorio, ad esempio tra Province e Comuni ovvero tra Comuni). In questo contesto, nel 2015, viene rifinanziato il meccanismo del patto verticale incentivato, così come previsto dal protocollo sul pagamenti dei debiti della PA stipulato il 22 luglio scorso tra Ministero dell Economia, Regioni, enti locali e associazioni rappresentative dell imprese tra cui l ANCE. 9

10 Alle Regioni che cedono spazi finanziari, da destinare a debiti commerciali di parte capitale maturati prima del 30 giugno 2014, a favore degli enti locali virtuosi del proprio territorio viene attribuito un contributo finanziario (c.d. incentivo ) pari al 83,33% dell importo degli spazi ceduti. Il valore complessivo del contributo finanziario previsto dalla Legge di stabilità è pari a un miliardo di euro (erano 1,272 miliardi nel 2013 e nel 2014) e dovrebbe consentire di liberare pagamenti in conto capitale per 1,2 miliardi di euro, così ripartiti: REGIONALIZZAZIONE DEL PATTO DI STABILITA INTERNO NEL 2015: Ripartizione dell'incentivo regionale - Valori in milioni di euro TOTALE INCENTIVO (A) SPAZI DA CEDERE PER BENEFICIARE DELL'INCENTIVO (B)=(A)/83,33*100 di cui Comuni (C)=(B)*0,75 di cui Province e Città metropolitane (D)=(B)*0,25 Abruzzo 22,37 26,85 20,13 6,71 Basilicata 15,03 18,04 13,53 4,51 Calabria 37,22 44,67 33,50 11,17 Campania 86,07 103,29 77,47 25,82 Emilia-Romagna 63,72 76,47 57,35 19,12 Friuli Venezia Giulia 23,91 28,69 21,52 7,17 Lazio 97,93 117,52 88,14 29,38 Liguria 23,82 28,59 21,44 7,15 Lombardia 135,97 163,17 122,38 40,79 Marche 23,98 28,78 21,58 7,19 Molise 7,86 9,43 7,07 2,36 Piemonte 66,97 80,37 60,28 20,09 Puglia 61,86 74,23 55,68 18,56 Sardegna 60,98 73,18 54,88 18,29 Sicilia 147,74 177,30 132,97 44,32 Toscana 57,30 68,76 51,57 17,19 Umbria 16,54 19,85 14,89 4,96 Veneto 50,72 60,87 45,65 15,22 TOTALE Nota Bene: Per beneficiare dell'incentivo, le Regioni devono adottare i provvedimenti entro il 30 aprile 2015 Elaborazione Ance su documenti ufficiali La ripartizione dell incentivo tra le varie regioni potrà essere rivista previo accordo in Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2015 e che le decisioni di cessione di spazi finanziari dovranno essere adottate dalle Regioni entro il 30 aprile 2015 sulla base delle richieste pervenute entro il 15 aprile 2015 (successivamente, la ripartizione degli spazi finanziari tra enti locali potrà essere rivista entro il 30 settembre 2015). Complessivamente, l introduzione della norma che rifinanzia il patto verticale incentivato rappresenta un passo avanti rispetto alla situazione vigente. Tuttavia, occorre sottolineare che l incentivo previsto nel 2015 risulta di minore entità rispetto al 2014 (1 miliardo contro 1,27 miliardi) e che l introduzione del vincolo relativo ai debiti commerciali maturati alla data del 30 giugno 2014 limita fortemente l ambito di applicazione della normativa. Ad aprile 2015, si tratterà quindi di favorire il pagamento dei debiti con più di 10 mesi di ritardo. 10

11 Da notare infine, che per favorire l aggregazione degli enti locali, è prevista l esclusione per 5 anni dai vincoli del Patto di stabilità interno delle nuove amministrazioni locali create a seguito di fusioni. ALTRI FINANZIAMENTI Reti metropolitane in aree metropolitane (art.1, comma 228) Al fine di migliorare il trasporto pubblico locale nelle città, la norma autorizza un contributo quindicennale di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori contributi (7,5 milioni nel 2016, 72 milioni nel 2017, 20 milioni nel 2018 e 40 milioni nel 2019) per un totale di circa 230 milioni di euro negli anni dal 2016 al Tali risorse verranno destinate esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane e confluiranno nel destina il cosiddetto Fondo revoche (istituito dall art. 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011) che la legge di Stabilità 2014 destinava prioritariamente alle metrotranvie di Milano-Limbiate, di Padova e di Venezia. Programma straordinario manutenzione alloggi pubblici (art.1, comma 235) Al fine di rendere operativo il programma straordinario manutenzione alloggi pubblici previsto dal decreto legge 47/2014 è previsto lo stanziamento di 130 milioni di euro (30 milioni all'anno tra il 2015 e il 2017 e 40 milioni per il 2018). In aggiunta a tali risorse la norma individua ulteriori 270,413 milioni, nel periodo , derivanti dalle revoche previste dal decreto legge Destinazione Italia relative ai fondi stanziati dalle delibere Cipe 146/2006 (schema idrico Basento-Bradano in Basilicata) e 33/2010 (tratta Rho-Parabiago). Dissesto idrogeologico (art.1, comma 238) La norma destina 50 milioni di euro, a valere sui 100 milioni di euro destinati dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014, art.3, commi 1 e 1-bis) per interventi sui beni immobiliari demaniali dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico. Gli interventi e le procedure di attuazione verranno definite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d intesa con la Struttura di missione contro il dissesto. Fondo interconnessione tratte autostradali (art.1, comma 299) La norma prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico-finanziario. Il fondo prevede una dotazione complessiva di 300 milioni di euro (20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031). La ripartizione delle risorse avverrà con delibera CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 11

12 Fondo per l attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (art.1, comma 434) Per l attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (cfr. commento a pag. 25), cosiddetto Piano Periferie, è prevista l istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, contenente le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre A tal fine sono stanziati complessivamente 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). NORME DI ACCESSO AL CREDITO Fondo di garanzia PMI (art. 1, commi 7-8) Durante l iter di approvazione della Legge di Stabilità per il 2015, è stato approvato un emendamento che estende l operatività del Fondo di Garanzia per le PMI a copertura di portafogli composti non solo da crediti a favore delle PMI, ma anche da finanziamenti concessi a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. La norma agisce sul comma 4 dell art. 39 del DL 201/2011, ampliando non l intera operatività del Fondo, ma soltanto la quota di risorse destinate a particolari portafogli di crediti detenuti dalle banche. La norma allarga la platea dei potenziali beneficiari della garanzia pubblica anche alle grandi imprese e rischia di drenare importanti risorse a danno delle PMI, ovvero le realtà che stanno soffrendo di più la crisi finanziaria. Moratoria (art.1, comma 246) La norma prevede la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese, relativamente alle rate da pagare per gli anni Le misure saranno adottate entro 90 giorni dall entrata in vigore del provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Ministero dell economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori). La possibilità di sospendere i mutui rappresenta una vera e propria boccata d'ossigeno per le imprese e le famiglie, ancora in difficoltà economica a causa del perdurare della difficile congiuntura. 12

13 MISURE FISCALI MESSA A REGIME DEL BONUS 80 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ART.1, COMMI 12-15) L art.1, comma12-15, del Provvedimento conferma la messa a regime, in via automatica, del credito riconosciuto ai lavoratori dipendenti, che determina un aumento in busta paga nella misura massima di 80 euro mensili. Anticipato in via sperimentale a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 20142, il Bonus IRPEF trova ora definitiva stabilizzazione nell ambito dell art.13 del D.P.R. 917/1986 TUIR, che disciplina le ordinarie detrazioni d imposta per i lavoratori dipendenti ed assimilati. In particolare, il nuovo co. 1-bis del citato art. 13 del TUIR attribuisce un credito IRPEF, nella misura pari a: 960 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a euro (che corrisponde a 80 euro in più per ogni singola busta paga); 960 euro, in caso di reddito complessivo superiore a , fino a euro, attribuito in funzione del rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro (il credito mensile viene garantito in misura ridotta). Diversamente, il Bonus IRPEF non viene riconosciuto ai lavoratori incapienti, ossia a quei soggetti con un reddito inferiore a euro, che si vedono azzerare l IRPEF dovuta dalle ordinarie detrazioni per i redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell art.13, co.1 del TUIR). Con riferimento alle modalità operative, la Legge di Stabilità 2015 conferma che il credito è rapportato al periodo di lavoro svolto nell anno e che l agevolazione è automatica, senza alcuna richiesta da parte dei beneficiari. Sono state confermate anche le modalità operative di attribuzione del beneficio. In particolare, il sostituto d imposta dovrà: verificare la capienza reddituale del lavoratore (ossia reddito da lavoro dipendente superiore a euro); ripartire tale bonus nelle retribuzioni erogate da gennaio a dicembre 2015 (nonché nelle mensilità degli anni successivi), in funzione del periodo di lavoro effettivamente svolto nell anno. A tal riguardo, per finanziare tale credito, il sostituto d imposta recupererà il bonus utilizzando il meccanismo della compensazione 3. Alla luce della messa a regime di tale misura, si ritengono confermati, per quanto compatibili, i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate forniti con le C.M. 8/E/2014 e 9/E/2014, relativamente all ambito applicativo del credito. 2 Cfr. l art.1 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/ Ai sensi dell art.17 del D.Lgs. 241/

14 COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI VERSO LA P.A. (ART.1, COMMA 19) L art.1, co.19, della Legge di Stabilità 2015 stabilisce la possibilità di compensare, nel 2015, le somme iscritte a ruolo, e risultanti dalle cartelle di pagamento, con i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A. (cfr. anche art.28-quater, D.P.R. 602/1973). L applicabilità di tale disposizione è subordinata ad un Decreto del Ministro dell economia e finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge di Stabilità Si ricorda che, sul tema, sono intervenuti diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A. 4. Da ultimo, per il 2014, il D.M. 24 settembre 2014, in vigore dal 10 ottobre scorso, ha stabilito la possibilità di effettuare la compensazione per le cartelle di pagamento, notificate entro il 31 marzo 2014, con i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.. Per completezza, si ricorda, inoltre, che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali: la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti 5 ; la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'iva - art.38-bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) 7 e di bollo (pari a 16 euro) 8. 4 L originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato fino al 31 dicembre 2012, e successivamente al 30 settembre 2013 (cfr. anche art.9, co.02, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013). 5 A tal riguardo, si ricorda che il nuovo art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/ cd. Decreto Spending review ) prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell adesione alle forme di deflazione del contenzioso. 6 Precedentemente, l art.8 del D.L. 35/2013 (convertito con modificazioni nella legge 64/2013) fissava al 31 dicembre 2012 la data di maturazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, la cui cessione fruiva della detassazione. 7 La misura dell imposta fissa dell imposta di registro è passata da 168 euro a 200 euro dal 1 gennaio 2014 (art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 2013, n.128). 8 La misura dell imposta di bollo è passata da 14,62 a 16 euro dal 26 giugno 2013 (art.7-bis, comma 3, del D.L. 43/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013). 14

15 ELIMINAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALLA BASE IMPONIBILE IRAP (ART.1, COMMI 20-24) L art.1, co.20-24, del Provvedimento prevede, dal periodo d imposta 2015, l eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato. In particolare, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l ammontare delle deduzioni spettanti (ad esempio, quelle relative ai contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, nonché quelle forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato) 9. Tale disposizione, presente nel testo del provvedimento in esame fin dalla sua originaria presentazione, corrisponde, secondo le stime contenute nella Relazione tecnica al medesimo provvedimento, ad una riduzione della prelievo fiscale ai fini IRAP, a carico delle imprese, per 5 miliardi di euro 10. A fronte di tale previsione, è stata abrogata la riduzione delle aliquote IRAP in vigore nel periodo d imposta 2014, riportando in tal modo l aliquota base dal 3,5% al 3,9% (cfr. l art.2 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014). La deducibilità del costo per il personale, introdotta ai fini IRAP, è stata, altresì, inserita nell ambito della disciplina relativa all integrale deducibilità, ai fini IRES/IRPEF, della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato 11, che è stata aggiornata con tale nuova misura. L eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, specie se valutata insieme alla decontribuzione per 3 anni riconosciuta per i nuovi assunti, rappresenta una misura da tempo auspicata da tutti i settori ad alta intensità di manodopera, quale il settore delle costruzioni. Tuttavia, occorrerebbero parallelamente incentivi alla domanda, che favoriscano lo smobilizzo dei fabbricati costruiti e non ancora collocati sul mercato, nonché l apertura di nuovi cantieri. Solo in tal modo, creando nuova occupazione, il settore delle costruzioni potrà fruire effettivamente di tale importante sgravio. In linea generale, inoltre, l effetto positivo della misura viene attenuato dal mantenimento dell aliquota IRAP al 3,9%, anziché al 3,5% come originariamente fissato dal D.L. 66/2014, che, tra l altro, si applica con effetto retroattivo già dal periodo d imposta ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA (ART.1, COMMA 26) L art.1, co.26 introduce, in via sperimentale, la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere facoltativamente (l opzione, una volta esercitata, è 9 Si tratta delle deduzioni spettanti ai sensi dell art.1, co.1, lett.a, co.1-bis, 4-bis e 4-quater, del D.Lgs. 446/ Per completezza, si segnala che a tale misura, nel corso dell iter parlamentare, è stato aggiunto un ulteriore beneficio per i soggetti passivi IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, a favore dei quali viene riconosciuto un credito d imposta in misura pari del 10% dell imposta dovuta. Il minor gettito, relativo a tale ulteriore disposizione, è quantificato in 489 milioni di euro per il triennio Disciplinata dall art.2, co.1, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. In pratica, il 100% della quota di IRAP riferita al costo dei lavoratori dipendenti (al netto delle deduzioni spettanti) va ad abbattere il reddito imponile IRES/IRPEF del datore di lavoro. 15

16 irrevocabile) l anticipazione in busta paga della quota maturanda del TFR, con riferimento alle retribuzioni erogate dal 1 marzo 2015 al 30 giugno Sotto il profilo fiscale, la quota di TFR erogata con la retribuzione mensile è assoggetta alle regole ordinarie di tassazione ai fini IRPEF, al posto del regime di tassazione separata (art.17, co.1, lett.a del D.P.R. 917/1986-TUIR) a cui è assoggettato l importo del TFR liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, la Relazione illustrativa al DdL di Stabilità 2015 conferma che la quota del TFR erogata in busta paga non concorre al raggiungimento della soglia massima di reddito stabilita per usufruire del Bonus IRPEF di 80 euro per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a euro. Tale misura sicuramente è un incentivo all incremento dei consumi, ma non certo di quelli immobiliari. Tuttavia, occorre evitare che tale anticipazione riduca la liquidità effettiva delle imprese. PROROGA PER IL 2015 DEI BONUS PER IL RECUPERO, LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI (ART.1, COMMI E 657) 1. Detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici L art.1, co.47, lett.a, prevede la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio) 12. Contestualmente, l ambito applicativo del beneficio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, viene esteso, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi agevolabili, quali: l acquisto e la posa in opera di schermature solari 13, nel limite massimo di detrazione pari a euro; l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a euro. Di contro, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015, il medesimo DdL di Stabilità 2015 prevede l aumento, dal 4% all 8%, della ritenuta 14 operata dalle banche al momento dell accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall impresa esecutrice degli interventi (art.1, co.657). La proroga per un ulteriore anno dell Ecobonus, pur valutandosi positivamente, non accoglie tuttavia la proposta ANCE che ne prevede la messa a regime ed una rimodulazione, che premi maggiormente gli interventi a maggiore impatto (quali, ad esempio, il cappotto dell edificio e la riqualificazione globale). Desta, inoltre, preoccupazione l aumento della ritenuta dal 4% all 8%: tale misura, seppur diretta al condivisibile obiettivo di contrasto all evasione, avrà l unico effetto di 12 Cfr. l art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/ Deve trattarsi degli impianti di cui all allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n Ai sensi dell art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/

17 ridurre la liquidità delle imprese regolari, rischiando di comprometterne definitivamente l attività, già colpita dalla grave situazione congiunturale e dalla stretta creditizia. Ciò, tra l altro, senza migliorare in alcun modo l efficacia dello strumento di contrasto all evasione, già assicurato, sia dalla necessaria tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi (con l obbligatorio utilizzo del bonifico appositamente predisposto per le agevolazioni), sia dalla natura stessa delle detrazioni che, attraverso il meccanismo del contrasto di interessi, già garantisce di per sé l emersione di base imponibile. Peraltro, l aumento della ritenuta mal si concilia con le generali esigenze di semplificazione già riconosciute dal Governo in materia, con il venir meno dell obbligo di Comunicazione per i lavori a cavallo d anno agevolabili con la medesima detrazione del 65% 15, che rappresenta un evidente alleggerimento degli adempimenti a carico dei contribuenti. Per questo l ANCE ha già intrapreso le opportune iniziative per ottenere in futuro un ripensamento della misura, mantenendo la ritenuta all attuale 4%, anche in considerazione del fatto che la percentuale dell 8% supera la redditività dell intervento per l impresa esecutrice. 2. Detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e l acquisto di mobili L art.1, co.47, lett.b, n.1 e 48 proroga per il 2015: o la detrazione IRPEF potenziata al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre , relative a: interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), nonché ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte a prevenire atti illeciti di terzi); acquisto di abitazioni poste all interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell immobile. Dal 1 gennaio 2015 verrà, così, esteso il termine, originariamente fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell abitazione. In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016, invece, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, ai sensi dell art.16-bis del D.P.R. 917/1986 TUIR. Anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 ed agevolabili con il 50% viene previsto l aumento, dal 4% all 8%, della ritenuta 17 operata dalle banche al momento 15 Come noto, la disposizione è contenuta nel D.Lgs. 175/2014, in materia di semplificazioni fiscali. 16 Viene modificato l art.16, co.1, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/ Ai sensi dell art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/

18 o dell accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall impresa esecutrice degli interventi (art.1, co.657); la detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) 18, destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, fino ad un importo massimo di euro (art.1, co.47, lett.b, n.3). Le spese sostenute per l acquisto di mobili verranno considerate, ai fini della detrazione, a prescindere dall importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, come, peraltro, già previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre Restano ferme le attuali modalità operative delle suddette detrazioni, che devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. L ANCE esprime apprezzamento in merito all ampliamento, da sei a diciotto mesi, del termine, decorrente dalla fine dei lavori, per l acquisto delle abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati, agevolato con la detrazione IRPEF del 50%, la cui proroga per il 2015 viene pure vista con estremo favore. Come auspicato dall ANCE, è stata finalmente riconosciuta la necessità di rendere effettiva la fruizione del beneficio anche nell ipotesi di acquisto di abitazioni ristrutturate, tenuto conto che l originario termine per la vendita, fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero, appariva del tutto insufficiente per poter effettuare una definitiva cessione immobiliare, soprattutto alla luce della perdurante contrazione del mercato che, oggi più che mai, rende impossibile, nell arco di un semestre, anche solo individuare l acquirente finale. 3. Detrazione del 65% per la sicurezza antisismica L art.1, co.47, lett.b, n.2 proroga, altresì, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 il Bonus antisismica, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni principali e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici 19 di cui all Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 2003). Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013. La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica (di cui all art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986), è fruibile con le modalità già previste per la detrazione del 36-50% per le ristrutturazioni edilizia, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo. 18 Cfr. l art.16, co.1-bis, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/ Si tratta dei valori stabiliti al n.2, lett.b, dell allegato 1 all O.P.C.M. 3274/2013 (CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE SISMICHE INDIVIDUAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI NELLE MEDESIME ZONE). 18

19 Sotto il profilo generale, la proroga del potenziamento del Bonus antisismica recepisce espressamente gli orientamenti dell ANCE sulla necessità di modulare l importo detraibile in funzione dell incisività degli interventi. Tuttavia, tenuto conto dell ambito applicativo circoscritto alle sole abitazioni principali ed agli edifici a destinazione produttiva, è evidente che la misura continuerà ad avere, anche nel 2015, un impatto limitato rispetto agli obiettivi proposti, volti alla programmazione di prevenzione antisismica del patrimonio edilizio nazionale. E auspicabile, pertanto, un ulteriore intervento normativo per estendere i benefici a tutti gli edifici, residenziali e non. RIAPERTURA TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (ART.1, COMMI ) Con l art.1, co , viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1 gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sul reddito. Contestualmente, viene previsto il raddoppio della predetta imposta sostitutiva, che passa dal 4% all 8% dell intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 (art.1, co.627). Si tratta dell ennesima proroga della rivalutazione che, però, negli ultimi anni ha prodotto scarso interesse, in ragione del crollo dei valori immobiliari. L aumento dell imposta sostitutiva dal 4% all 8%, poi, ridurrà ulteriormente la convenienza a rivalutare i terreni posseduti. Sarebbe stata, probabilmente, più opportuna una rivalutazione delle aree edificabili possedute dalle imprese. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT (ART.1, COMMI E 632) Tra le misure di contrasto all evasione, l art.1, co.629 lett.a e b prevede l estensione del reverse charge a fattispecie ulteriori rispetto ai subappalti edili e l introduzione dello split payment per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA.. In particolare, l art.1, co.629 lett.a, nn.1 e 2, del Provvedimento estende il meccanismo dell inversione contabile, già utilizzato nel subappalto edile (ai sensi dell art.17, co.5, lett.a, del D.P.R. 633/1972) anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (rese in appalto e in subappalto). Al riguardo, la Relazione illustrativa al Provvedimento conferma che tale ulteriore fattispecie si applica «a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione 19

20 o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori». In sostanza, il reverse charge per tali fattispecie si applica in ogni caso, anche se le stese sono rese in appalto e non solo in subappalto. L art.1, co.629, lett.b, stabilisce, inoltre, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA., l IVA dovrà essere da queste versata direttamente all Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi (cd. split payment ). A differenza del reverse charge, che si applica per operazioni effettuate tra 2 soggetti passivi IVA, il meccanismo dello split payment trova applicazione con riferimento ad operazioni tra un soggetto passivo IVA (es. impresa) e un soggetto non debitore d imposta (es. P.A.) Tale modalità di versamento dell IVA, infatti, secondo quanto previsto dal nuovo art.17- ter del D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1 gennaio 2015, si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Si tratta, in sostanza, delle prestazioni eseguite nei confronti dei medesimi soggetti pubblici per i quali si applica l art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972 (cd. IVA ad esigibilità differita ) secondo il quale l IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo 20. L applicabilità di tale modalità di versamento dell IVA è subordinata all autorizzazione da parte della Commissione europea. Tuttavia, nelle more del rilascio della citata autorizzazione, viene comunque stabilito che tale misura è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015 (art.1, co.632). Con tale precisazione, si ritiene che la nuova modalità di versamento dell IVA potrebbe quindi trovare applicazione per tutti i pagamenti eseguiti dalle citate PP.AA. dal 1 gennaio 2015, ancorché riferiti a cessioni di beni o prestazioni di servizi fatturate prima di tale data In merito si ricorda che l elenco dei soggetti pubblici indicati nell art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972 è da intendersi tassativo, come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria. 21 Tale aspetto dovrà essere chiarito o nel Decreto Ministeriale attuativo ovvero nelle conseguenti istruzioni ministeriali 20

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