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1 Studio Dott. Massimo Brisciani Consulente del Lavoro Via Gramsci, Carpenedolo (BS) Via della Moscova, Milano Tel. 030/ Fax 030/ Tel. 02/ Fax 02/ A tutti i clienti loro sedi Notiziario n. 3/ aprile 2003 Sommario 1. Modello 730/2003: calendario delle scadenze 2. Licenziamento disciplinare del dirigente 3. Nuovo tasso di dilazione INPS e INAIL 4. Lavoro dei disabili e certificato di ottemperanza 5. Affidamento temporaneo a mansioni superiori: adeguamento retributivo 6. Contestazioni disciplinari e diritto alla difesa 1
2 1. Modello 730/2003: calendario delle scadenze Il sostituto d imposta: Entro il 30 aprile 2003 Rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente Entro il 15 giugno controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti - effettua il calcolo delle imposte - consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto liquidazione Mod A partire dal mese di luglio 2003 Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello 0,50% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi A novembre 2003 Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre Entro il 20 ottobre 2003 Trasmette all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte 2
3 Il lavoratore: Entro il 30 aprile 2003 Presenta al proprio sostituto d imposta la dichiarazione mod.730 e la busta contenente il mod per la scelta della destinazione dell 8 per mille dell IRPEF Entro il 15 giugno 2003 Riceve dal sostituto d imposta copi della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod A partire dal mese di luglio 2003 Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello 0,50% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni n3ei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi Entro settembre 2003 Comunica al sostituto d imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod A novembre 2003 Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre 2. Licenziamento disciplinare del dirigente La Cassazione sez. Lavoro con la sentenza n del 3 aprile 2003 ha stabilito che le garanzie procedimentali previste dall articolo 7, comma 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori ai fini dell irrogazione di sanzioni disciplinari, si applicano anche nel caso di licenziamento di un dirigente di azienda qualunque sia la sua specifica posizione nell ambito dell organizzazione dell impresa. Di conseguenza nei casi in cui il datore di lavoro voglia recedere dal rapporto di lavoro con un dirigente per comportamento negligente o colpevole, deve seguire la procedura prevista dalla L.300/1970, contestando l addebito e riconoscendo al lavoratore diritto di replica. Il mancato rispetto di questi passaggi procedurali non rende nullo il licenziamento ma determina l impossibilità di tener conto dei comportamenti irritualmente posti alla base del licenziamento ai fini dell esclusione del diritto al preavviso e all indennità supplementare. 3
4 3. Nuovo tasso di dilazione INPS e INAIL A decorrere dal 12 marzo 2003, il tasso Ufficiale di Riferimento è fissato al 2,5%. A seguito della nuova misura del TUR l INPS, con circolare n.70 del 31 marzo 2003, ha precisato che l importo degli interessi di dilazione dei debiti contributivi e dei premi è pari all 8,50%. Il nuovo tasso verrà applicato alle domande di dilazione presentate da marzo Cambiano di conseguenza anche le sanzioni civili che passano all 8 per cento annuo (TUR maggiorato di 5,5 punti) nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile da denuncie e/o registrazioni obbligatorie b) denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell Ente previdenziale) entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi a condizione che il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa Ricordiamo che le stesse regole si applicano ai premi INAIL (circolare n.23 del 7 aprile 2003). 4. Lavoro dei disabili e certificato di ottemperanza Il Ministero del Lavoro con circolare n. 10 del 28 marzo 2003 ha precisato che, per effetto dell art. 77 bis della legge n. 3/2003 (in combinato con il successivo art. 78), non è più richiesta la certificazione di ottemperanza ex art. 17 della legge n. 68/1999, alle imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni. Si ritiene oggi sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante circa l ottemperanza agli obblighi assuntivi, con verifica successiva, da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate, presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento. 5. Affidamento temporaneo a mansioni superiori: adeguamento retributivo In caso di affidamento temporaneo del lavoratore a mansioni superiori l adeguamento economico non è automatico. Il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione richiede infatti che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre compensato con una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella della qualifica di appartenenza; ma esso non impone la piena corrispondenza della retribuzione al complessivo trattamento economico riservato a chi ricopre abitualmente quelle funzioni, se quest ultimo appartiene ad un ruolo diverso ed abbia una maggiore qualificazione professionale accertata con apposita selezione concorsuale. (C.Cost. 10 aprile 2003 n.115) 4
5 6. Contestazioni disciplinari e diritto alla difesa La Corte di Cassazione ha riaffermato l importanza, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, della tempestività della reazione del datore di lavoro rispetto all inadempimento del lavoratore che non consenta la prosecuzione del rapporto. La tempestività della contestazione degli addebiti permette infatti al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti, consentendogli di predisporre una più efficace difesa nel rispetto delle garanzie fissate dall articolo 7 dello Statuto dei lavoratori. Nell ipotesi di licenziamento per giusta causa inoltre il ritardo nella contestazione di infrazione disciplinare può far sorgere il dubbio circa la reale intenzione da parte del datore di lavoro di allontanare il dipendente o la concreta necessità di farlo. (Cass. 5 aprile 2003 n. 5396) 5
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