Copertura Sanitaria PREVISALUTE Società di Mutuo Soccorso per FIBA Cisl

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1 Copertura Sanitaria PREVISALUTE Società di Mutuo Soccorso per FIBA Cisl Contratto di Assicurazione per il rimborso delle spese mediche da malattia e da infortunio per la categoria iscritti e già iscritti a FIBA Cisl Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione 23/10/2014 RBM Salute S.p.A. - Socio Unico

2 MOD.AP NI 0923 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali RBM Salute S.p.A. ha sede legale e direzione generale in Italia, via Forlanini Borgo Verde, Preganziol Treviso, sede secondaria via Victor Hugo, 4, Milano recapito telefonico ed è Impresa iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n del 17/10/2007 (G.U. 2/11/2007 n. 255). Recapito telefonico: , sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@rbmsalute.it. 2. Informazione sulla situazione patrimoniale dell impresa 1 Dati patrimoniali al 31 dicembre 2013 Patrimonio netto: ,00 di cui - capitale sociale: ,00 - totale delle riserve patrimoniali: ,00 Indice di solvibilità 2 : 216% B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha una durata di 3 anni a partire dalle ore del giorno della data di sottoscrizione dell'assicurazione e di pagamento del premio (vedi - art. 3 delle CGA). Il contratto prevede il tacito rinnovo, salvo eventuale richiesta di disdetta, pertanto, qualora non disdettato 30 giorni prima della scadenza triennale, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità alle medesime condizioni vigenti nel terzo anno e così via (vedi - art. 6 delle CGA). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura prevede il rimborso delle spese sostenute, a seguito di infortunio o malattia, per Ospedaliere (Ricoveri, ecc.) ed Extraospedaliere, ossia Alta Specializzazione (Alta Diagnostica), Visite ed accertamenti, Cure Oncologiche e Perdita di autosufficienza - LTC (vedi art. 16 delle CGA ed Allegato 2). In caso di ricovero nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale la copertura prevede il pagamento di un indennità prestabilita per ogni giorno di ricovero (vedi punto 5 dell art. 16 delle CGA ed Allegato 2). 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato 2 L indice di solvibilità rappresenta rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 1/8

3 Avvertenza: la copertura include le malattie preesistenti alla stipula della polizza (vedi art. 17 delle CGA), prevede esclusioni (vedi art. 19 delle CGA) e cause di non assicurabilità (vedi art. 20 delle CGA). Avvertenza: la copertura prevede un limite massimo annuo per il totale degli indennizzi di ogni garanzia (vedi art. 16 delle CGA ed Allegato 2). Ad esempio, qualora il massimale della garanzia Visite ed accertamenti dell opzione BASE fosse di 1.000,00 per nucleo titolare, il totale degli indennizzi in un anno non potrà superare tale importo. Avvertenza: La copertura prevede franchigie e scoperti (vedi art. 16 delle CGA ed Allegato 2). Ad esempio: a) Qualora la garanzia Ospedaliere preveda per ricoveri in clinica privata ed equipe non convenzionati a rimborso scoperto 10% minimo massimo Euro 2.500: a fronte di una spesa per Prestazioni Ospedaliere di Euro complessivi, con struttura non convenzionata (costo euro 9.000) e con medici non convenzionati (euro ) per intervento di protesizzazione di anca verranno riconosciuti Euro complessivi, in quanto spese struttura e spese dell equipe non convenzionata: verranno riconosciuti con applicazione del 10% minimo massimo ossia Euro ; b) a fronte di una spesa per prestazione di Alta specializzazione di 400,00 a rimborso verranno rimborsate 320,00 (essendo 80,00 il 20% della somma spesa). Se invece la spesa fosse di 120,00, verranno rimborsati 80,00 (essendo 24,00 il 20% della somma spesa ma tale importo risulta inferiore al minimo di franchigia di 40,00). Avvertenza: sono previsti limiti massimi di età assicurabile (vedi art. 20 delle CGA). 4. Periodi di carenza contrattuali La polizza prevede periodi di carenza (nei quali la copertura non è attiva, differenziati per tipologia di evento). 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (vedi art. 1 delle CGA). Avvertenza: è necessario che le dichiarazioni relative allo stato di salute effettuate nel Questionario Sanitario siano assolutamente precise e veritiere. In caso contrario la copertura potrebbe essere nulla. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Ad esempio, in caso di trasferimento della residenza si può verificare un aggravamento del rischio che va comunicato (vedi art. 8 e 10 delle CGA). 2/8

4 7. Premi Il premio dovrà essere versato dall Aderente al Contraente, e da questo alla Società, direttamente o tramite l intermediario al quale è assegnata la polizza, mediante bonifico bancario. Il premio, pur essendo annuo ed indivisibile, dovrà essere corrisposto in rate sub-annuali con frazionamento mensile anticipato. All atto dell iscrizione, a causa dei tempi previsti per l attivazione della procedura SEPA per l addebito in conto corrente della disposizione periodica per i mesi successivi, devono essere pagate tre mensilità anticipate. Si precisa che tale procedura è valevole anche per i versamenti del premio pro-rata nel caso di adesioni avvenute in corso d anno. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed i premi non sono indicizzati. 9. Diritto di recesso Avvertenza: la facoltà di recesso da parte del contraente è preclusa. Avvertenza: Il Contraente ha sempre la facoltà di disdire allo dal contratto senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza triennale della polizza (vedi art. 6 delle CGA). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (art del codice civile) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla Legge italiana. 12. Regime fiscale Il premi sono sottoposti a tassa del 2,50%. Gli indennizzi non sono soggetti a tassazione. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: la data del sinistro è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l intervento chirurgico in ambulatorio; in caso di prestazioni extraospedaliere, la data del sinistro è é quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società non appena l assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità; la Compagnia può richiedere che l assicurato sia visitato da un proprio fiduciario (vedi art. 22 delle CGA) Il dettaglio della procedura di accesso ai regimi di assistenza rimborsuale è indicata in apposita Guida (vedi allegato n. 4 GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA, MISTA E REGIME RIMBORSUALE ). 14. Assistenza diretta - Convenzioni Avvertenza: la copertura è prestata anche in forma diretta tramite istituti di cura e medici convenzionati (vedi art. 22 delle CGA). Per ricevere le prestazioni in tale regime di assistenza, l Assicurato dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa per ottenere l autorizzazione. Avvertenza: In caso di prestazione mista ossia struttura convenzionata e equipe medica non convenzionata, la Società provvederà al pagamento diretto per le sole spese relative la struttura, mentre per gli onorari medici fuori convenzione alla successiva liquidazione in forma rimborsuale. Il dettaglio della procedura di accesso ai regimi di assistenza diretta è indicata in apposita Guida 3/8

5 (vedi Allegato n. 4 GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA, MISTA E REGIME RIMBORSUALE ). Si rinvia al sito per l elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati. 15. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a RBM Salute S.p.A. Ufficio Gestione Reclami Sede Legale - Via E. Forlanini, Preganziol (TV) loc. Borgo Verde, oppure via telefax al numero 0422/062909, o via all indirizzo di posta elettronica: reclami@rbmsalute.it. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Servizio Tutela Utenti - Via del Quirinale, Roma oppure inviare fax ai numeri o , corredando l esposto con la seguente documentazione: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 16. Arbitrato Per la risoluzione delle controversie relative al presente contratto o comunque ad esso connesse le Parti possono adire l Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di mediazione richiesto come condizione di procedibilità ai sensi di legge, in quanto non è prevista alcuna forma di arbitrato. Per i dettagli si rinvia all articolo Controversie della Condizioni di Assicurazione RBM Salute S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale 4/8

6 GLOSSARIO Assistito: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, ovvero l Assicurato/Associato. Assicurazione: il contratto con il quale la Società si impegna a tenere indenne l Assistito entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Assistenza infermieristica: l assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. Associato: il soggetto iscritto o già iscritto a FIBA Cisl (vedi art. 4.1 delle CGA) che aderisca alla Cassa per beneficiare del presente piano sanitario. Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). Cassa/Fondo: PREVISALUTE Società di Mutuo Soccorso Via Forlanini Borgo Verde, Preganziol Treviso P.IVA soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di legge anche ai sensi dell'art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria. Certificato di assicurazione: il documento rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell Aderente, i soggetti assicurati, ecc). Chirurgia Bariatrica: detta anche chirurgia dell obesità. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre l'assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi). Contraente: Previsalute Società di Mutuo Soccorso, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , soggetto promosso dal Gruppo RBHold, gruppo al quale appartiene RBM Salute, e avente finalità assistenziale ed abilitato ad assumere la contraenza del programma sanitario anche ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all ex art. 15, com.1, lett. i- bis del TUIR 917/86 e FIBA Cisl, soggetti che stipulano l'assicurazione nell'interesse proprio o di chi spetta e che sono responsabili del versamento del premio Convalescenza: periodo dopo la dimissione dall istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di Cura, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso. 5/8

7 Difetto fisico: alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita. Evento/Data Evento: - Prestazioni Ospedaliere - il singolo ricovero, anche in regime di Day Hospital o il singolo intervento chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie) La data dell evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l intervento chirurgico in ambulatorio. - Prestazioni Extraospedaliere - tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, inviati contemporaneamente. La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. Franchigia: la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico dell Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento. Indennità sostitutiva: indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di ricovero che non comporti il rimborso di spese sanitarie. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili. Intervento ambulatoriale: Intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso l ambulatorio o lo studio medico chirurgico. Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Eventuali biopsie effettuate nell ambito di endoscopie non sono considerate intervento chirurgico. Intervento Chirurgico concomitante: qualsiasi procedura chirurgica effettuata nella medesima sessione dell intervento principale. Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). Istituto di Cura: Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze (RSA). Lungodegenza: ricovero in cui le condizioni fisiche dell Assistito siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento; LTC - Long Term Care: Stato di non autosufficienza "consolidato/permanente" 6/8

8 Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia. Malattia Mentale: tutte le patologie mentali (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9 revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9- CM dell OMS). Massimale: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare. Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche non convenzionali definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica. Network: rete convenzionata di Previmedical S.p.A., costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, Laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, per l erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista. L elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito internet Nucleo familiare: il coniuge,il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico, anche se non residenti purché entro i 26 anni di età. Viene, altres, considerato nucleo familiare l unione di due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione affiliazione, tutela, curatela, o amministrazione di sostegno. L esercizio dei diritti e delle facoltà previste dalla presente, presuppone l attualità della convivenza Polizza: i documenti che descrivono e provano l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Questionario Sanitario: il documento che descrive la storia clinica e lo stato di salute dell Assicurato, sulla base delle risposte dallo stesso fornite, debitamente sottoscritto dall Assicurato o da chi ne esercita la potestà e che costituisce parte integrante della Polizza. Prestazioni miste: prestazioni mediche eseguite presso strutture convenzionate con il Network Previmedical, ma da professionisti non convenzionati. Protesi acustiche: sostituzione artificiale, variamente composta e lavorata, di parte dell orecchio, per ragioni funzionali, pertinente all'anatomia o alla struttura dell'organismo. Protesi ortopediche: sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari). Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). Ricovero Improprio: la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata 7/8

9 alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente. Rimborso/Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Scoperto: la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico dell Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. Sport Professionistico: attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. Società: RBM Salute S.p.A. Sub-massimale: la spesa massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CGA, fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nell ambito dei massimali previsti, la Società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare. Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all intervento principale anche eventuali interventi concomitanti. Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, effettuate esclusivamente presso Centri Medici, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica. Visita Specialistica: la prestazione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria. 8/8

10 SOMMARIO Nota Informativa: - Glossario Condizione di Assicurazione comprensive di: - SEZIONE I Condizioni Generali di Assicurazione Descrizione delle Prestazioni Assicurate Delimitazioni ed Esclusioni dell Assicurazione Liquidazione dell indennizzo - SEZIONE II Servizi aggiuntivi Previmedical - ALLEGATI 1) Elenco Grandi Interventi 2) Programma Copertura Rimborso spese mediche per gli Associati alla FIBA CISL 3) Questionario Sanitario di II Livello 4) Guida alle prestazioni sanitarie - Regime di assistenza diretta, mista e regime rimborsuale 5) Informativa resa all interessato ai sensi del Codice sulla Privacy (facsimile) 6) Informativa relativa alle aree web riservate attivate ai sensi del Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013 Ai sensi dall art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute del presente contratto, sono riportate in carattere sottolineato.

11 MOD. AP CGA 0923 Polizza Rimborso Spese Mediche da Malattia e da Infortunio Condizioni di Assicurazione

12 GLOSSARIO Assistito: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, ovvero l Assicurato/Associato. Assicurazione: il contratto con il quale la Società si impegna a tenere indenne l Assistito entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Assistenza infermieristica: l assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. Associato: il soggetto iscritto o già iscritto a FIBA Cisl (vedi art. 4.1 delle CGA) che aderisca alla Cassa per beneficiare del presente piano sanitario. Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). Cassa/Fondo: PREVISALUTE Società di Mutuo Soccorso Via Forlanini Borgo Verde, Preganziol Treviso P.IVA soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di legge anche ai sensi dell'art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria. Certificato di assicurazione: il documento rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell Aderente, i soggetti assicurati, ecc). Chirurgia Bariatrica: detta anche chirurgia dell obesità. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre l'assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi). Contraente: Previsalute Società di Mutuo Soccorso, via E. Forlanini 24, Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde, C.F , soggetto promosso dal Gruppo RBHold, gruppo al quale appartiene RBM Salute, e avente finalità assistenziale ed abilitato ad assumere la contraenza del programma sanitario anche ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all ex art. 15, com.1, lett. i-bis del TUIR 917/86 e FIBA Cisl, soggetti che stipulano l'assicurazione nell'interesse proprio o di chi spetta e che sono responsabili del versamento del premio Convalescenza: periodo dopo la dimissione dall istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di Cura, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso. Difetto fisico: alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita. Evento/Data Evento: - Prestazioni Ospedaliere - il singolo ricovero, anche in regime di Day Hospital o il singolo intervento chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie) Pag. 1 di 65

13 La data dell evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l intervento chirurgico in ambulatorio. - Prestazioni Extraospedaliere - tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, inviati contemporaneamente. La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. Franchigia: la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico dell Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento. Indennità sostitutiva: indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di ricovero che non comporti il rimborso di spese sanitarie. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili. Intervento ambulatoriale: Intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso l ambulatorio o lo studio medico chirurgico. Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Eventuali biopsie effettuate nell ambito di endoscopie non sono considerate intervento chirurgico. Intervento Chirurgico concomitante: qualsiasi procedura chirurgica effettuata nella medesima sessione dell intervento principale. Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). Istituto di Cura: Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze (RSA). Lungodegenza: ricovero in cui le condizioni fisiche dell Assistito siano tali che una guarigione non può essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento; LTC - Long Term Care: Stato di non autosufficienza "consolidato/permanente" Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia. Malattia Mentale: tutte le patologie mentali (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) della 9 revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9-CM dell OMS). Pag. 2 di 65

14 Massimale: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare. Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche non convenzionali definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; osteopatia; chiropratica. Network: rete convenzionata di Previmedical S.p.A., costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, Laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, per l erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista. L elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito internet Nucleo familiare: il coniuge,il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico, anche se non residenti purché entro i 26 anni di età. Viene, altresì, considerato nucleo familiare l unione di due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione affiliazione, tutela, curatela, o amministrazione di sostegno. L esercizio dei diritti e delle facoltà previste dalla presente, presuppone l attualità della convivenza. Polizza: i documenti che descrivono e provano l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Questionario Sanitario: il documento che descrive la storia clinica e lo stato di salute dell Assicurato, sulla base delle risposte dallo stesso fornite, debitamente sottoscritto dall Assicurato o da chi ne esercita la potestà e che costituisce parte integrante della Polizza. Prestazioni miste: prestazioni mediche eseguite presso strutture convenzionate con il Network Previmedical, ma da professionisti non convenzionati. Protesi acustiche: sostituzione artificiale, variamente composta e lavorata, di parte dell orecchio, per ragioni funzionali, pertinente all'anatomia o alla struttura dell'organismo. Protesi ortopediche: sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari). Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). Ricovero Improprio: la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente. Rimborso/Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Scoperto: la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico dell Assistito. Se non diversamente indicato si applica per evento. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. Sport Professionistico: attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. Società: RBM Salute S.p.A. Pag. 3 di 65

15 Stato di non autosufficienza: "consolidato/permanente" situazione irreversibile e permanente, relativa alla salute dell'assistito, di norma suscettibile solo di ulteriore aggravamento. Sub-massimale: la spesa massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CGA, fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nell ambito dei massimali previsti, la Società presta le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare. Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all intervento principale anche eventuali interventi concomitanti. Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, effettuate esclusivamente presso Centri Medici, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica. Visita Specialistica: la prestazione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria. Pag. 4 di 65

16 Sezione I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assistito relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione degli effetti dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2. Altre assicurazioni/coperture II Contraente/Assistito deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'assistito deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del Codice Civile. Quanto suddetto vale anche nel caso in cui lo stesso rischio è coperto da contratti stipulati dall assistito con Enti, Casse, Fondi integrativi sanitari. Fatto salvo il diritto di regresso della Società. 3. Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio La presente copertura ha una durata triennale con decorrenza dalle ore del giorno 01/02/2015 e scadenza alle ore del giorno 01/02/2018 se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 00 del giorno successivo al pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00 del 16 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00 del giorno successivo al pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. Trascorso il termine di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigere giudizialmente l esecuzione. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. I premi devono essere pagati all intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio dovrà essere versato dall Aderente al Contraente, e da questo alla Società, direttamente o tramite l intermediario al quale è assegnata la polizza, mediante bonifico bancario. Per le modalità di iscrizione, si rimanda all art. 7 Premi della Nota Informativa. L anagrafica provvisoria dovrà pervenire alla Società entro 30 gg alla data di decorrenza, tramite tracciato informatico concordato. Il versamento del premio alla Società dovrà essere effettuato entro il primo mese successivo alla decorrenza. L anagrafica definitiva dovrà pervenire alla Società entro il primo mese successivo alla decorrenza, tramite tracciato informatico concordato. 3.1 Dichiarazione di avvenuto versamento del contributo al Contraente Il Contraente si impegna a fornire ad ogni iscritto una dichiarazione attestante l avvenuto incasso del contributo associativo versato alla Società di Mutuo Soccorso, ai fine di poter beneficiare della detrazione d'imposta pari al 19%, per un importo non superiore a 1.291,14 (art. 15, com.1, lett. i- bis del TUIR 917/86). Pag. 5 di 65

17 4. Persone Assicurabili L assicurazione è prestata a favore di Assistiti con residenza in Italia, iscritti o già iscritti a FIBA Cgil, (come definiti al successivo art. 4.1) nonché dei relativi familiari come identificati nella definizione di nucleo familiare. Vi è l obbligo della compilazione e sottoscrizione del questionario sanitario per coloro che hanno un età compresa tra i 72 e i 75 anni e che scelgono l opzione Base Single, ad eccezione di quelli che, già iscritti alle convenzione FIBA, fanno richiesta di adesione alla presente polizza. 4.1 Adesione Volontaria Con la firma della presente polizza, FIBA e la Cassa intendono dare vita ad un accordo ad adesione volontaria vincolato alla pre-adesione, articolata in più punti e riservata a tutti gli aderenti a FIBA e loro familiari (ove previsto) oppure già aderenti alla Fiba/Cisl medesima ma non più iscritti in ragione dei raggiunti limiti di età. Qualora non venisse rinnovata/accettata l iscrizione alla FIBA, il socio non potrà usufruire delle garanzie previste dalla presente polizza. In questo caso, l ex iscritto FIBA potrà richiedere l ammissione alla mutua come Socio Ordinario, Per aderire alla presente polizza, verrà richiesta documentazione attestante l appartenenza e/o attestazione di parentela (qualsiasi documento comprovante l effettiva parentela o stato). 5. Variazione delle persone assicurate Regolazione del Premio 5.1 Nuove inclusioni Nel caso di nuove inclusioni, la garanzia per l assicurato decorre dal giorno dell inclusione sempreché questa venga comunicata alla Società entro 30 giorni; qualora l inclusione venga comunicata successivamente, la garanzia decorrerà dalle 00 del giorno successivo alla comunicazione alla Società. Per le inclusioni avvenute successivamente alla data di validità della polizza (art. 3 delle CGA) il premio verrà pagato con modalità pro-rata e versamento anticipato, per i mesi di effettiva copertura, fino alla scadenza della polizza. 5.2 Inclusione di Familiari in corso d anno L inclusione di familiari in un momento successivo alla decorrenza della polizza è consentita ai familiari a carico e non a carico come soggetti per i quali si ha diritto alla detrazione per carichi fiscali. La comunicazione alla Società delle inclusioni deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi dell evento: in difetto l assicurazione entrerà in vigore dalle 00 del giorno successivo alla comunicazione alla Società. Si precisa che l adesione del familiare è obbligatoria qualora di scelga l opzione nucleo. La modifica (acquisto o perdita) delle condizioni reddituali previste per la sussistenza a carico di un familiare assicurato avvenuta nel corso di un anno assicurativo non produce effetti sui premi per il residuo periodo del medesimo anno assicurativo. Pag. 6 di 65

18 5.3 Esclusioni in corso d anno In caso di esclusione di Assistiti in corso d anno la copertura è operante fino alla prima scadenza utile. Alla scadenza di ciascuna annualità si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in conseguenza delle inclusioni e ai passaggi avvenuti nel corso dell anno. In caso di aumento del numero di nuclei assicurati il Contraente è tenuto a pagare la rata di rinnovo aumentata in relazione allo stato del rischio comunicato in corso d anno e/o al termine dell annualità assicurativa. 6. Tacito rinnovo Ad ogni annualità assicurativa viene applicata la Clausola di Andamento Tecnico di cui al successivo art. 21 delle CGA. Allo scadere del terzo anno, in mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, mediante preavviso di 30 giorni con lettera raccomandata, essa si intende prorogata per un anno alle medesime condizioni vigenti nel terzo anno e così di seguito. 7. Estensione Territoriale La polizza è valida per gli assistiti residenti in Italia. L assicurazione vale per il Mondo Intero con l intesa che le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute all estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. 8. Forma delle comunicazioni Il Contraente e la Società prestano reciprocamente preventiva ed espressa accettazione di adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione di comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. 9. Obblighi di consegna documentale a carico del Contraente Prima dell adesione alla copertura assicurativa, il Contraente ha l obbligo di consegnare all Assistito per il tramite dell Azienda Associata i seguenti documenti: a) Informativa Privacy (consenso al trattamento dei dati personali), b) Condizioni di Assicurazione. Una copia dell'informativa Privacy sottoscritta dall'assistito ed acquisita per il tramite dell Azienda Associata dovrà essere presentata alla Società, qualora questa ne faccia richiesta, dalla Contraente che ne otterrà copia da parte dell Azienda Associata. 10. Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie Nei casi di: cessazione d agenzia o assegnazione di portafoglio a nuovo intermediario, modifiche statutarie attinenti il cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione o scissione del portafoglio stesso, la Società, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia dell operazione, renderà al Contraente un informativa di dettaglio. Il Contraente è tenuto, a sua volta, a comunicare tali informazioni ad ogni Assistito per il tramite dell azienda associata. Pag. 7 di 65

19 11. Assicurazione per conto altrui Quando la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assistito, così come disposto dall'art del Codice Civile. 12. Imposte Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 13. Foro Competente Ferma la facoltà delle Parti di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente Contratto l Autorità Giudiziaria competente viene individuata, per ogni controversia: o tra la Società e l Assistito è competente l Autorità Giudiziaria, in quella del luogo di residenza o domicilio dell Assistito o dell avente diritto; o tra la Società e il Contraente è competente l Autorità Giudiziaria, in quella del luogo ove ha sede la Società. 14. Controversie Ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive disposizioni modificative ed integrative, qualsiasi controversia relativa al presente contratto o comunque ad esso connessa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - deve essere preliminarmente sottoposta a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto nell apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e che abbia sede nel luogo dell Autorità Giudiziaria territorialmente competente per la controversia. L esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Qualora la lite non venga conciliata nell ambito della mediazione, le Parti saranno libere di adire l Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, individuata secondo le previsioni dell art. 13 Foro competente delle Condizioni Generali di Assicurazione. 15. Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le Norme di Legge vigenti in Italia. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE 16. Oggetto dell Assicurazione La Società assicura, fino a concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti indicati nelle singole opzioni delle tabelle riassuntive denominate PROGRAMMA COPERTURA RIMBORSO SPESE MEDICHE PER GLI ASSOCIATI ED I GIA ASSOCIATI ALLA FIBA CISL il rimborso delle seguenti spese sostenute dall Assistito durante l operatività del presente Contratto e rese necessarie a seguito di malattia o infortunio. Si precisa inoltre che, per inclusioni pro-rata avvenute in corso d anno tutti i massimali verranno così calcolati: - Massimali al 100% per gli inserimenti effettuati nel 1 semestre di copertura; - Massimali al 50% per gli inserimenti effettuati nel 2 semestre di copertura. Pag. 8 di 65

20 PRESTAZIONI OSPEDALIERE A) OSPEDALIERE 1) Ricovero con e senza intervento chirurgico, effettuato in Istituto di Cura, o Intervento ambulatoriale Prima del ricovero - gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche effettuati entro il numero di giorni precedenti al ricovero o all intervento chirurgico, purché pertinenti alla malattia/infortunio che ha reso necessario il ricovero o l intervento chirurgico; Durante il ricovero - gli onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento chirurgico; - i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento, gli apparecchi protesici e/o endoprotesici o terapeutici applicati durante l intervento necessari al recupero dell autonomia dell Assistito; - le rette di degenza, con esclusione di quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del degente; - l assistenza medica ed infermieristica anche a domicilio, le cure, i medicinali, gli esami, i trattamenti fisioterapici e riabilitativi; Dopo il ricovero - gli accertamenti diagnostici, gli esami di laboratorio, le visite specialistiche, l acquisto dei medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche anche a domicilio, nonché le prestazioni finalizzate al recupero della salute quali i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, le cure termali (escluse le spese alberghiere), effettuati entro il numero di giorni successivi al ricovero o all intervento chirurgico, purché pertinenti alla malattia/infortunio che ha reso necessario il ricovero o l intervento chirurgico. Limitatamente ai trattamenti fisioterapici e riabilitativi, nei casi in cui sussista una documentata impossibilità a recarsi presso un centro medico, potranno essere riconosciute le fatture anche emesse dal professionista che ha eseguito le prestazioni (comunque fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia) accompagnate da prescrizione del medico specialista con indicazione del piano di trattamento riabilitativo domiciliare. Trapianti In caso di trapianto, verranno solamente riconosciute le spese relative all Assistito quale ricevente dell organo trapiantato. Sono escluse comunque tutte le spese connesse alla donazione di organi, sia da parte dell Assistito che da parte di terzi. Chirurgia Refrattiva (garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale) Sono riconosciute le spese limitatamente agli interventi effettuati: a) in caso di anisometropia superiore a tre diottrie (presente prima della correzione laser di uno degli occhi); b) in caso di deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio. 2) Ricovero per Grande Intervento Chirurgico (garanzia valida se indicato il relativo submassimale) le spese con gli stessi limiti e alle stesse condizioni previste al punto durante il ricovero. Pag. 9 di 65

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