PROVVEDIMENTI IMMEDIATAMENTE ADOTTABILI (per facilitare l eventuale riscontro, si segue l ordine della prima relazione)

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1 2 Relazione trimestrale 28 febbraio 2000 (aggiornamento al 30 aprile) Breve sintesi Nella speciale classifica dei saggi di occupazione delle persone in età da lavoro all interno dell Unione europea del 1999 l Italia con il 52,5 e la Spagna con il 52,3 per cento risultano ultime. Per riferirlo al lavoro regolare italiano, questo saggio, che rappresenta uno degli indicatori principali delle politiche del lavoro della Comunità e degli Stati membri, deve inoltre venire depurato del lavoro irregolare che non paga i contributi sociali. Da tutto ciò si desume che rispetto all obiettivo di medio periodo del 70 per cento fissato dal recente vertice europeo di Lisbona il nostro paese è distanziato ufficialmente di oltre 17 punti percentuali. In una tale situazione, si comprende meglio l importanza che potrebbe assumere la politica di emersione dell economia e del lavoro irregolari intrapresa dal Governo, se riuscisse a superare l attuale "stato nascente". A tale proposito, questa seconda relazione del Comitato per l emersione ha lo scopo di riprendere alcuni temi della prima per trasformarli in proposte e poi in articolati normativi. Ciò risulta particolarmente significativo, nel momento in cui, con il concorso determinante del Ministro del Lavoro, che agisce per delega del Primo Ministro, cominciano a formarsi nel paese le Commissioni regionali e provinciali per l emersione del lavoro non regolare - mentre, un processo di "mainstreaming" della tematica qui discussa richiama l interesse di altri Ministeri - come il Ministero delle Finanze, del Tesoro, dell Interno, delle Pari Opportunità ecc. - e accredita l emersione come aspetto chiave della programmazione e dell intervento a livello regionale e locale. Il testo comprende la presentazione sintetica dei provvedimenti per l emersione che appaiono attualmente adottabili e le modifiche alla legge istitutiva (art. 78 ex 448/1998) che il Comitato intende suggerire. Seguono infine alcune Appendici relative alle proposte. PROVVEDIMENTI IMMEDIATAMENTE ADOTTABILI (per facilitare l eventuale riscontro, si segue l ordine della prima relazione) 1 - Oneri fiscali a forfait per piccolissimi imprenditori (indicativamente con meno di milioni di volume d affari). Ratio: alleviare la condizione di irregolarità in cui versa un ampia fascia di lavoratori. E possibile per gli studi di settore consolidati. Sarebbe un importante segnale per tutti i "piccolini". Onere nullo o quasi. Necessaria l intesa con il Ministro delle Finanze. 2 - Esenzione fiscale biennale delle nuove attività che sarebbero seguite da un tutore per la contabilità e le procedure amministrative correnti. Ratio: avviare le nuove partite IVA su un binario di regolarità tramite una misura preventiva. Studi su fattibilità ed oneri relativi già completati presso il Ministero delle Finanze. Necessaria l intesa con il Ministro delle Finanze. 3 - Utilizzo degli studi di settore come strumento di emersione tramite detrazioni fiscali differenziate per chi assume. Possibile, via via che tali studi si consolidano. Particolarmente utile per il commercio, l edilizia e il turismo. Possibile iniziare la sperimentazione in qualche zona in collaborazione con le istituende Commissioni regionali e provinciali per l emersione e le parti sociali interessate a livello locale. Richiede un investimento iniziale ( Appendice A).

2 4 - Abolizione del divieto di cumulo tra le pensioni di vecchiaia e le retribuzioni lavorative; e rivalutazione delle pensioni in conseguenza dei contributi ulteriori effettivamente versati. Ratio: affrancare dall irregolarità una parte consistente della terza età. All attenzione dell ufficio legislativo INPS. 5 - Varo graduale dei contratti di riallineamento pensionistici per decreto del Ministro del lavoro ( Appendice B) rivolti ai giovani che mettono su famiglia in aree meridionali finora esterne al movimento dei contratti di riallineamento. Ratio: invogliare tali classi d età di determinati territori ad accedere alla logica del riallineamento dal lato della pensione. 6 -Rimodulazione per lunghezza e benefici del tragitto dei contratti di riallineamento salariali ed effettiva uscita delle imprese industriali e terziarie ivi impegnate. Ratio: superare l attuale situazione di "stallo" che nuoce alle imprese e alla credibilità dello Stato e della misura. Necessario accelerare il processo decisionale in proposito per non dover ricorrere a nuove proroghe. In trattativa a Bruxelles. 7 - Rilancio dei contratti di riallineamento extra - agricoli verso una più vasta platea di utilizzatori. Rivisitazione delle procedure esistenti per standardizzarle usufruendo automaticamente delle sanatorie contributive e fiscali e delle certificazioni sindacali e degli istituti di controllo. 8 - Distinzione in agricoltura tra i contratti di riallineamento con e senza un effettiva partecipazione sindacale. Costruzione di percorsi realistici di emersione iniziando dai primi ( Appendice C). 9 - Detrazioni d imposta per i lavoratori domestici occupati da famiglie con bambini piccoli (o altre categorie deboli). Risponde ad emendamenti sul tema presentati in parlamento. Necessaria l intesa con il Ministro delle Finanze. Onere significativo, commisurato all ampiezza del provvedimento Capitalizzazione volontaria delle pensioni di anzianità come strumento per accendere prestiti convenzionati ed iniziare un attività da parte dei beneficiari (bozza proposta: Appendice D). Ratio: consentire a lavoratori prepensionati, pensionati babies ecc. di accedere alla "partita IVA" e abbandonare di conseguenza i lavori irregolari che solitamente svolgono. 11 -Attenzione particolare all emersione nella riforma delle pensioni ( pensioni di anzianità) e nella riforma degli ammortizzatori sociali Rifinanziamento della legge 449/97 (Crediti d imposta). Uno Studio del Ministero delle Finanze (Appendice E) ne mostra l utilità anche per l emersione. In trattativa a Bruxelles. 13 -Sviluppo e finanziamento dell art. 2 della legge 133/99 (Nuovi investimenti). In trattativa a Bruxelles Sperimentazione e sviluppo del "microcredito", anche in collaborazione con gli enti locali. (Iniziativa di Sviluppo Italia) Rilancio della legge 608/96 (Prestito d onore). Uno studio (Gaudino 1998) mostra l utilità della misura anche per emersione e suggerisce di renderla più corrispondente alle esigenze delle diverse tipologie di richiedenti (Appendice F). (Le ultime quattro misure non erano comprese nella prima relazione.)

3 Ulteriori provvedimenti sono allo studio. Il Comitato ritiene di dover richiamare l attenzione delle Autorità sull esigenza indifferibile di modificare l attuale regime sanzionatorio per i casi di omesso o tardivo pagamento dei contributi (cfr in proposito la proposta dell INPS in Appendice G). ART. 78 (L n. 448) - Comma 3 - (Vecchia stesura) ART. 78 (L n. 448) -Comma 3 - (Nuova stesura) Cfr. p6 Il Comitato è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Il comitato è composto da nove membri nominati designati, rispettivamente, dal Presidente del con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del designati, rispettivamente, dal Presidente del bilancio, e della programmazione economica, del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle Finanze, dal Ministro per le politiche Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal agricole, dal Presidente dell INPS, dal Presidente Ministro delle Finanze, dal Ministro per le politiche dell istituto nazionale per l assicurazione contro gli agricole, dal Presidente dell INPS, dal Presidente infortuni sul lavoro (INAIL), dal Presidente dell istituto nazionale per l assicurazione contro gli dell Unione italiana delle camere di commercio, infortuni sul lavoro (INAIL), dal Presidente industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dell Unione italiana delle camere di commercio, dalla Conferenza unificata di cui all articolo 8 del industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e decreto legislativo 28 agosto 1997, n Il dalla Conferenza unificata di cui all articolo 8 del componente designato dal Presidente del Consiglio decreto legislativo 28 agosto 1997, n Il dei ministri svolge le funzioni di presidente.per componente designato dal Presidente del Consiglio assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per essere comandato o distaccato, nel numero assicurarne il funzionamento presso il Comitato può massimo di 20 unità, personale tecnico ed essere comandato o distaccato, nel numero amministrativo della Pubblica Amministrazione, massimo di 20 unità, personale tecnico ed degli Enti Pubblici economici e delle Società a amministrativo della pubblica amministrazione e capitale pubblico.il personale di cui al presente degli enti pubblici economici. Il personale di cui al comma mantiene il trattamento economico presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compresi i fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed trattamenti comunque collegati alla produttività e enti di appartenenza. riconosciuti al personale in forza presso i rispettivi Enti o Società collocato nella stessa posizione funzionale. Tale trattamento è cumulabile con gli eventuali incentivi ordinari della presidenza del Consiglio dei Ministri. Al predetto personale, ove ne ricorrano le condizioni, spetta altresì il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti presso gli enti o Società di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e per la copertura degli oneri di cui al persente comma è previsto uno stanziamento annuo di L....da porre a carico del, del Ministero del.. ART. 78 (L n. 448) - Comma 5 - (Vecchia stesura) Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura mettono a disposizione una Sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della Pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari restando i relativi oneri a carico ART. 78 (L n. 448) - Comma 5 - (Nuova stesura) Gli oneri per il funzionamento delle attività delle commissioni di cui al comma 4 sono a carico delle Regioni e delle Province che provvedono mediante apposito stanziamento. A tal fine le Regioni e le Province sono autorizzate ad apportare le necessarie variazioni ai bilanci preventivi per l anno 2000.Le camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso cui hanno sede le commissioni, collaborano

4 delle Amministrazioni di provenienza. strettamente con queste ultime nelle attività di ricerca e di analisi sul lavoro irregolare, nella promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione a livello territoriale ed in altre eventuali funzioni.presso la commissione, per assicurarne il funzionamento può essere comandato personale della Pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, degli Enti pubblici economici e delle Società a capitale pubblico restando i relativi oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza, inclusi i trattamenti comunque collegati alla produttività e riconosciuti al personale in forza presso i rispettivi Enti o Società collocato nella stessa posizione funzionale.presso le commissioni può essere svolto il servizio civile da giovani di leva che ne facciano domanda.

5 Appendice A Oggetto: Analisi sull occupazione. In relazione alla Sua richiesta di un analisi sull occupazione, Le sottopongo di seguito una breve descrizione delle informazioni contenute nelle banche dati predisposte per l elaborazione degli Studi di Settore. Tali banche dati vengono alimentate con le informazioni relative agli imprenditori con ricavi inferiori a 10 miliardi, che svolgono le attività economiche soggette agli studi di settore. Trattasi quindi di piccole e medie imprese che rappresentano circa il 60% degli occupati. Le informazioni relative a questa banca dati sono dettagliate per tipologia di addetto: - dipendenti a tempo pieno, parziale, con contratto di formazione lavoro e apprendisti; - collaboratori coordinati, familiari; - associati in partecipazioni e diversi; - soci con occupazione prevalente e diversi; - amministratori non soci. Si possono effettuare annualmente, e quindi in forma dinamica, analisi disaggregate per modello produttivo dell impresa e per localizzazione in aree di specializzazione e/o concentrazione nei diversi settori industriali. Entro il primo semestre c.a., saranno disponibili i dati relativi al 1996 ed al 1998 per le prime 87 attività economiche oggetto degli studi di settore. Per effettuare le analisi l impegno risulta essere di circa 75 giorni/persona per il primo settore di attività economica (pari a circa 100 milioni di lire) e di 30 giorni/persona per ogni ulteriore settore di attività. Ulteriori fonti informative utili alle analisi in oggetto sono quelle in possesso dell Anagrafe Tributaria desunte dalle dichiarazioni annuali dei redditi delle persone fisiche e da quelle presentate dai sostituti d imposta: a) Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche Vi è contenuta la totalità dei lavoratori dipendenti, viene indicata la categoria di attività economica esercitata dal datore di lavoro ed il comune di residenza del contribuente. Da tale banca dati vengono effettuate annualmente elaborazioni statistiche sia sulla totalità dei lavoratori dipendenti che su quelli per i quali il reddito di lavoro dipendente risulta prevalente, aggregate per attività economica, comune di residenza e per classi di reddito. b) Le dichiarazioni dei sostituti d imposta (mod. 770) Tali dichiarazioni sono dovute da tutti i sostituti d imposta, esclusa la Pubblica Amministrazione. Il punto di vista è quello del datore di lavoro, per cui le analisi statistiche sono effettuate (sempre annualmente) per classi di numero addetti, per attività economica e comune di presentazione della dichiarazione da parte del datore di lavoro. Le annualità al momento disponibili su cui effettuare eventuali analisi sono: fino al 1995 nel il I semestre c.a. fino al 1998 nel il II semestre c.a. Per tali analisi, essendo le banche dati già elaborate a fini statistici, si può valutare in circa 30 giorni/persona l impegno necessario per produrne uno studio, che alla tariffa giornaliera di lire, equivale a circa 40 milioni di lire. In attesa di un riscontro riguardo alle considerazioni esposte, Le porgo distinti saluti. Piero Brunello

6 Appendice B l accredito di contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione, nei casi di soggetti interessati ai contratti di riallineamento è previsto dall art. 23, comma 1, lettera d, legge 24/06/1997, n. 196, modificativo dell art. 5, comma 4, della legge 28/11/1996, n La norma non ha trovato attuazione, in quanto la relativa regolamentazione deve essere data con un apposito decreto del Ministro del Lavoro, previsto dallo stesso articolo 23, comma 1 lett. D, ultimo periodo, legge 196/1977, non ancora emanato. Appendice C RIALLINEAMENTO ED EMERSIONE IN AGRICOLTURA Se si considera che il settore agricolo era inizialmente escluso dagli interventi legislativi (vedi L. 608/96) le adesioni aziendali ai programmi di riallineamento, definiti dalle parti sociali nel settore, sono notevolissime e meritano una approfondita e specifica trattazione. I dati registrati all INPS l davano il seguente quadro: Aziende aderenti ai programmi di riallineamento: n di queste: in Campania, in Puglia, in Basilicata, in Calabria, in Sicilia. Totale Sud Altra Italia Fonti sindacali hanno reso noto che i contratti aziendali di adesione sottoscritti nel Mezzogiorno sono circa e che non è stato stipulato alcun accordo di riallineamento ed emersione nelle province del Nord ad eccezione di Torino. Questi dati pongono diverse questioni da affrontare: a) la discrepanza tra le adesioni registrate dall INPS e quelle sottoscritte dai sindacati; b) l esistenza di adesioni al Centro Nord incomprensibili in assenza di programmi provinciali sottoscritti dalle parti; c) il dato numerico comunque rilevante delle adesioni sottoscritte regolarmente tra le parti; d) la platea aziendale aderente. Sulle questioni di cui al punto a) si tratta di riscontrare la legalità dell adesione, tenendo conto che le aziende hanno tutto il per regolarizzare la posizione ai sensi della legge. Per il punto b) non esiste problema se non che, se per effetto delle procedure INPS le aziende hanno goduto di immotivati e non spettanti benefici, spetta a detto istituto provvedere alla fine ed al recupero degli stessi.

7 I punti c) e d) meritano una trattazione ed un impegno specifico del Comitato nazionale e delle articolazioni regionali e provinciali. In primo luogo, perché, se tutte le aziende regolarizzassero l adesione, vi sarebbero quasi aziende in riallineamento; poiché in agricoltura si può assumere anche per una giornata di lavoro, la media dell occupazione annua dei lavoratori è di 71 giornate pro-capite e il totale delle aziende che assumono sono circa per un massimo di dipendenti con una media aziendale di 3,6 unità, quindi è presumibile che ai programmi di riallineamento abbiano aderito anche aziende che assumono una sola unità e per periodi brevissimi. Pertanto la verifica degli effetti occupazionali diventa problematica con una condizione in agricoltura che vede un trend di incremento del PIL agricolo e del V.A. nel settore e contestualmente una riduzione continua nel tempo della media occupazionale e delle unità lavorative! Onde attivare politiche di merito occorre scavare nella composizione aziendale delle adesioni e raggrupparle sulla base del seguente schema: aziende che assumono con il registro d impresa semplificato; aziende che assumono per meno di giornate lavorative annue; aziende che assumono per più di giornate lavorative; settore contrattuale di appartenenza delle imprese (ortofrutta, cooperazione, agricoltura tradizionale, servizi, ecc.). Inoltre, tenendo conto che il 40% delle imprese agricole ha un conduttore con più di 65 anni e che il 7"5%" del totale dei conduttori non ha eredi in famiglia o comunque soggetti interessanti a succedere nella conduzione, sarebbe interessante conoscere anche sotto questo aspetto la composizione delle aziende aderenti. l individuazione precisa della platea è propedeutica per le politiche socio-economiche da mettere in campo nel settore che non può ovviamente limitarsi alla riduzione dell aliquota contributiva. Inoltre sulla contribuzione occorre una valutazione specifica circa la sua base di calcolo: la legge 196/97 stabilisce il principio della sospensione del minimale per assumere a base del calcolo contributivo il livello salariale gradino definito nel programma di riallineamento; ma in agricoltura il "minimale" opera per i salariati fissi e gli impiegati, mentre per gli operai a tempo determinato, avventizi, stagionali opera il "salario convenzionale" che per effetto della legge finanziaria del 96 e del successivo decreto legislativo n. 146/97 è congelato nella misura rilevata al e che mediamente si attesta sulle (ottantacinquemila lire) giornaliere. l INPS ha emesso sulla contribuzione per le aziende in riallineamento delle circolari su cui da più parti sono state sollevate obiezioni e dubbi di merito, di legittimità, di efficacia, di valore giuridico. Sarebbe utile un provvedimento chiarificatore che oltretutto stante la specificità può essere modulato tenendo conto dell entità degli incrementi medi dei programmi di riallineamento per tradurli in proporzionali riduzioni del "salario convenzionale congelato" per periodi anche più lunghi dei programmi di riallineamento. In tal modo si realizzerebbe di fatto una forma di equiparazione con gli sgravi previsti per le nuove attività.

8 Appendice D MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO IMPRENDITORIALE IN FORMA INDIVIDUALE Art.1 (Soggetti beneficiari). 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, nonché per aumentare la capacità di radicamento produttivo e sostenere la progettualità territoriale, promuovendo iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità e sviluppando la domanda di innovazione, sono ammessi, alle condizioni di cui ai punti seguenti, a finanziamento e assistenza tecnica, previa selezione a domanda, progetti relativi all avvio di attività autonome realizzate da cittadini con non più di 60 anni d età ex lavoratori privati o pubblici titolari di pensione di anzianità ex art. 1 co 25 legge n.335 e successive modificazioni e integrazioni, che siano residenti nei territori di cui all obiettivo 1 dei programmi comunitari (=Sud) e anche nelle aree del Centro Nord che presentano un rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro ex art. 4 co 15 legge n.449, DM Lavoro e DM Lavoro , da realizzarsi negli stessi territori. 2. l istruttoria delle suddette istanze, nonché la concessione del finanziamento e l assistenza tecnica sono affidate alla società Sviluppo Italia. 3. Possono presentare, in uno con il progetto imprenditoriale, la domanda di finanziamento alla Società Sviluppo Italia i titolari delle pensioni di anzianità di cui sopra che non esercitino in atto alcuna altra attività lavorativa. Art.2 (Condizioni di finanziamento). 1. I progetti finanziabili, descritti in un apposito piano d impresa (business plan), devono riguardare l avvio di attività autonome in forma individuale e devono risultare, al termine dell istruttoria della società Sviluppo Italia validi sotto il profilo sia delle attitudini e delle capacità del soggetto proponente, sia della fattibilità tecnica e redditività dell iniziativa, prevedendo un attività da svolgere per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ammissione delle agevolazioni. Art.3 (Tipologia dell intervento di incentivazione). 1. Gli interventi di sostegno e finanziamento concessi ai soggetti di cui all art.1, la cui proposta nei termini di cui all art.2 sia ritenuta valida sotto il profilo tecnico- economico, consistono: a) in un prestito da ammortizzare in 120 rate mensili, ciascuna di importo non superiore all ammontare della pensione in pagamento alla data della richiesta, diminuita del valore della pensione sociale; b) l ammontare del prestito non potrà eccedere il valore attuale dell importo della pensione in pagamento alla data della richiesta, diminuito dell entità della pensione sociale; c) la misura dell interesse da corrispondere sarà fissata dalla Convenzione di cui al successivo art. 4 e, comunque, non potrà essere superiore all Euribor un mese lettera. 2. Al beneficiario del mutuo è concesso altresì una serie di servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato della società Sviluppo Italia nella fase di realizzazione degli investimenti. Art. 4 (Erogazione dei finanziamenti e ammortamento del prestito).

9 1. Il finanziamento è concesso ai soggetti di cui all art. 1 previa stipula di un contratto di mutuo con un Istituto di credito convenzionato cui provvede la società Sviluppo Italia, che ha il compito di effettuare ispezioni e verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti. 2. A tal fine la società Sviluppo Italia stipula apposita Convenzione con gli Enti Previdenziali, l Unioncamere, il Ministero delle Finanze, il Ministero dell Economia Dipartimento del Tesoro, l ABI e con gli Istituti di credito che vorranno aderire all iniziativa. 3. l Ente Previdenziale erogatore della pensione provvederà a rimborsare direttamente le rate del prestito all Istituto di credito mutuante; quest ultimo, autorizzato da Sviluppo Italia, liquiderà il capitale direttamente al mutuatario. 4. In caso di decesso del mutuatario nel corso del prestito l Ente erogatore della pensione continua il pagamento delle rate verso l Istituto di credito, che saranno rimborsate al predetto Ente attingendo ad apposito Fondo costituito presso il Ministero del Tesoro per un importo di. con apposito stanziamento; al predetto Fondo confluiscono anche gli incrementi delle pensioni non applicati durante i 10 anni di capitalizzazione. 5. I superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità avranno diritto alla percezione della stessa secondo le norme vigenti. 6. Le norme di cui al DPR n.180 e al DPR n.895 per i dipendenti pubblici e l art. 545 c.p.c. per i dipendenti privati si intendono applicabili in quanto non contrastanti. La presente legge deroga al contenuto dell art.128 RDL n.1827 circa la incedibilità delle quote di pensione relative agli anni di capitalizzazione (10) in considerazione della valenza dei fini di promozione dell attività di lavoro autonomo. Art. 5 (Ricalcolo della pensione di anzianità). 1. A mutuo estinto l Ente erogatore del trattamento pensionistico provvede a ripristinare l erogazione dell assegno di pensione comprensivo dell importo della differenza mensile precedentemente eliminato per la capitalizzazione così come cristallizzato all atto della domanda di mutuo a partire dal mese successivo a quello di scadenza dei 10 anni, 2. A partire da quel momento sono applicati tutti gli incrementi previsti dalle norme vigenti e non applicati durante i 10 anni della capitalizzazione ma senza diritto ad arretrati. Appendice E NOTA SULl IMPATTO OCCUPAZIONALE DEI CREDITI D IMPOSTA EX L.449/97 Seconda versione-fine marzo 2000 a cura di A.Santoro (Secit,sezione studi) 1) Il quadro generale alla fine del Nel periodo compreso tra Ottobre 1997 e la fine del 1999 sono state presentate al Centro di Servizio di Pescara un totale di domande di utilizzo del credito d imposta previsto dall art.4, commi 1-17 della L.449/97. In estrema sintesi, questa misura consiste nell attribuzione a PMI operanti nelle aree dell obiettivo 1 (più Abruzzo e Molise) di un credito d imposta di 10 milioni di lire per il primo assunto e di 8 milioni per i successivi da far valere per le assunzioni effettuate tra il 1/10 97 e il 31/12/2000. Delle domande presentate, sono state accolte mentre risultavano, alla fine del 1999, sospese. Le domande accolte hanno riguardato un totale di dipendenti per un credito totale, utilizzabile ai fini IRPEF,IRPEG e IVA, di circa 480 miliardi di lire. Alle domande sospese corrisponderebbero un

10 totale di assunzioni, e il loro accoglimento integrale comporterebbe quindi senza dubbio il superamento del budget di finanziamento previsto per la legge, pari a 500 miliardi di lire. A quanto risulta, le cause di sospensione di queste domande avrebbero prevalentemente natura formale il che, unitamente alla previsione di efficacia fino alla fine dell anno 2000, segnalerebbe un problema di finanziamento della misura di incentivazione. Un recente lavoro svolto presso la sezione studi del Se.c.i.t, di prossima pubblicazione in allegato al Notiziario Fiscale ("I crediti d imposta per l occupazione al Sud:un analisi descrittiva" a cura di M.P Monteduro, M.T Monteduro e A.Santoro), ha analizzato le assunzioni corrispondenti alle domande accolte alla fine del mese di dicembre 1999, considerandone la distribuzione sulla base delle principali caratteristiche delle imprese e dei dipendenti assunti. I principali risultati di questa analisi sono i seguenti: a)l incentivo fiscale è stato utilizzato soprattutto dalle piccolissime imprese del Sud. Infatti, l 80% delle assunzioni sono state effettuate da imprese che hanno dichiarato di avere meno di 10 dipendenti alla data del 30/9/97, e solo il 2% delle assunzioni totali sono state effettuate da imprese residenti al Nord, ma operanti nelle aree previste dalla legge istitutiva. In generale, la distribuzione delle imprese per settori sembra essere legata alle specificità territoriali. b) Più in particolare è plausibile che l incentivo abbia contribuito all emersione di rapporti di lavoro irregolari svolti presso imprese "in bianco". Tale ipotesi sembra essere suffragata dai seguenti dati: -il 40% delle assunzioni sono state effettuate da imprese che dichiaravano di non avere, alla fine del mese di settembre 1997, alcun dipendente. Questa proporzione sembra essere confermata dalle prime risultanze dell incrocio dei dati fiscali e di quelli contributivi. -nella maggioranza dei casi, queste imprese hanno utilizzato il credito per l assunzione di 1 o 2 dipendenti, anche se vi sono esempi di assunzioni di diverse decine di lavoratori. -la disaggregazione per sottosettori mette in evidenza un forte utilizzo dei crediti d imposta in alcuni ambiti tradizionalmente considerati ad alto rischio di lavoro non regolare, quali servizi sanitari e di istruzione, altri servizi pubblici sociali e personali e, in talune regioni, le costruzioni. D altronde, la misura in parola non sembra avere determinato una cospicua emersione di imprese "totalmente in nero":solo il 6% delle assunzioni sono state effettuate da imprese la cui attività risulta iniziata dopo l approvazione della legge. c) i lavoratori per la cui assunzione viene utilizzato l incentivo si ripartiscono tra i due sessi in misura sostanzialmente equivalente a quella propria delle forze di lavoro complessive (70% uomini e 30% donne). Differentemente da altre misure volte all assorbimento della disoccupazione, il credito d imposta sembra aver incentivato sia l occupazione giovanile, sia quella dei lavoratori di età più avanzata: infatti l 8"5%" degli assunti con credito d imposta si ripartisce equamente tra due fasce di età, quella compresa tra i 20 e i 30 anni e quella inclusa tra i 30 e i 50 anni. d) le assunzioni incentivate contribuiscono ad aumentare il grado di stabilità dell occupazione presso le imprese che ne hanno fatto uso. Infatti, le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato rappresentano l 8"5%" del totale. Le assunzioni a tempo parziale, che fruivano del credito in misura proporzionale alle ore di lavoro svolte dal dipendente assunto, rappresentano invece l 11% del totale, mentre il restante 4% è dato da assunzioni a tempo pieno ma determinato di almeno 3 anni, per le quali il credito è ridotto del 50% rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato. 2) l impatto occupazionale effettivo:un analisi preliminare La sezione studi del Se.c.i.t, in collaborazione con il Servizio statistico dell INPS sta realizzando un indagine sull impatto occupazionale effettivo dei crediti d imposta della legge 449/97.

11 Un primo obiettivo di quest indagine era valutare se le assunzioni per le quali il credito d imposta risulta essere stato concesso avessero contribuito a realizzare un corrispondente incremento netto della base occupazionale. Va ricordato che tale incremento netto rappresentava, in una certa misura, anche una delle condizioni per la concessione del credito: nel corso del periodo agevolato, l impresa che ottiene il credito deve mantenere un livello occupazionale almeno pari alla somma dell occupazione esistente al 30/9/97 più le nuove assunzioni agevolate, al netto delle cessazioni di rapporti di lavoro indipendenti dalla sua volontà (dimissioni, pensionamenti, procedure di mobilità, ecc.). Lo strumento utilizzato per l indagine è stato l incrocio dei dati sulle richieste accolte di credito d imposta per le assunzioni effettuate nel corso del 1998 (per un totale di ), provenienti dal Centro di servizio di Pescara e come rielaborati dalla Sogei, con quelli risultanti all INPS al mese di Febbraio 1999 e relativi ai DM/10 presentati dalle imprese che hanno effettuato le assunzioni agevolate nel corso del Tale incrocio rappresenta, a quanto consta, il primo tentativo di utilizzare congiuntamente informazioni di natura e catalogazione diverse (fiscale e contributiva), e, per queste ragioni, i suoi primi esiti, riportati nelle tabelle 1 e 2, devono essere interpretati con la massima cautela. tabella 1-definizione dell universo della ricerca imprese che hanno effettuato assunzioni agevolate nel corso del imprese abbinate Sogei/Inps Vi sono dunque imprese in relazione alle quali non è stato possibile ottenere i dati di fonte INPS per le seguenti ragioni: imprese non risulterebbero, ad una prima ricerca, aver presentato alcun dm/10 nel corso del 1998: sono in corso alcuni approfondimenti di questi casi, in relazione ai quali potrebbero esservi problemi di catalogazione/archiviazione ovvero situazioni di evasione contributiva totale; -per altre imprese i dati di fonte INPS non sono del tutto affidabili o sono incongruenti, soprattutto a causa del fatto che vi sono codici fiscali o partite iva a cui sono attribuiti più matricole INPS (trattasi presumibilmente di imprese con pluralità di stabilimenti); La tabella 2 riporta gli esiti dell analisi dei moduli dm/10 che risultano archiviati in relazione alle imprese abbinate. Gli incrementi occupazionali sono stati calcolati come differenza tra i dipendenti risultanti nell archivio INPS al mese di dicembre 1998 e quelli risultanti alla fine del Sono stati definiti congrui gli incrementi pari almeno al numero di dipendenti assunti nel 1998 con l utilizzo dei crediti d imposta. tabella 2-riepilogo dei dati imprese che presentano un incremento congruo a dicembre 98 imprese che non presentano un incremento congruo a dicembre 98, ma lo presentano nel corso dell anno imprese che non presentano un incremento congruo né al termine né nel corso del Le imprese che presentano tali incrementi congrui sono , ovvero i due terzi delle imprese abbinate come precedentemente definite. Di queste, (cioè circa il 22% delle imprese abbinate) presentano incrementi

12 occupazionali superiori alle assunzioni incentivate effettuate nel 1998; per questi casi potrebbe parlarsi di un effetto moltiplicatore dell incentivo. Per imprese (il 44,"5%" del totale delle imprese abbinate), invece, gli incrementi occupazionali risultano esattamente uguali alle nuove assunzioni effettuate con credito d imposta. Per una parte di questi casi è possibile ipotizzare che si tratti di assunzioni che sarebbero state effettuate anche in assenza di incentivo. Il totale delle assunzioni incentivate effettuate dalle imprese che presentano incrementi congrui è pari a , ovvero più del 50% delle assunzioni incentivate effettuate nel corso del 98. Le restanti imprese presentano, invece, al mese di dicembre 98 incrementi occupazionali inferiori alle assunzioni incentivate effettuate nel corso del 1998 come risultanti nel database SOGEI. Esse si dividono tra le imprese che hanno raggiunto un incremento congruo prima della fine dell anno, senza poi mantenerlo, e le che non hanno raggiunto del tutto tale incremento nel corso dell intero anno considerato. E possibile ipotizzare che, quantomeno per una parte delle imprese, l assenza di un incremento congruo a dicembre 98 possa dipendere da incongruenze tra i databases utilizzati (ad esempio:mancanza di dm/10 nel mese di dicembre 98). l area delle imprese che non presentano incrementi congrui nel corso del 1998 rappresenta invece quella di maggior criticità: in essa si potrebbero trovare le imprese che hanno usufruito del credito d imposta in violazione del requisito del mantenimento del livello occupazionale previsto dalla normativa. 3) Chiarimenti e approfondimenti. E bene precisare che l indagine i cui primi esiti sono stati sintetizzati nel paragrafo precedente fornisce solo alcune indicazioni indirette circa il rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l erogazione dei crediti d imposta. Per una verifica dell effettiva assunzione del singolo lavoratore da parte della specifica impresa sarebbe infatti necessario considerare (limitandosi al 1998) una per una le assunzioni, in quanto gli incrementi occupazionali possono essere dovuti, in teoria, all assunzione di lavoratori diversi da quelli per la cui assunzione è stato ottenuto il credito d imposta (ciò in quanto solo le assunzioni di lavoratori disoccupati o in mobilità potevano beneficiare del credito d imposta). Inoltre, anche ignorando questo aspetto che in effetti pone seri problemi pratici, non è semplice verificare se i decrementi occupazionali siano avvenuti per cause dipendenti dalla volontà dell impresa circostanza, quest ultima, decisiva ai fini dell accertamento: ne segue che le imprese che hanno realizzato incrementi non congrui potrebbero comunque aver ottenuto il credito d imposta nel rispetto della normativa esistente. Per quanto concerne un aspetto diverso da quelli fin qui analizzati, ovvero il cumulo, in capo alla medesima impresa, tra la misura fiscale qui esaminata e alcune agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa, un approfondimento in corso riguarda le seguenti ipotesi di sgravi contributivi: a.1) sgravio contributivo totale annuale previsto dall art.4, comma 21, della stessa L.449/97 come regolato dalla circolare INPS 129/98; a.2) sgravio contributivo totale triennale, nell ipotesi di assunzione di disoccupati/cassintegrati di lungo periodo, previsto dalla L.407/1990; a.3) sottocontribuzioni e trasferimenti previsti nell ipotesi di assunzione di lavoratori in mobilità o in CIGS dalle leggi 223/91 e 236/93. I primi dati al riguardo sintetizzati nella tabella 3, evidenziano un fenomeno di forte accumulazione di incentivi da parte delle imprese oggetto di analisi.

13 tabella 3- cumulo degli incentivi misura utilizzata numero imprese % sul totale imprese solo credito ,5 credito + sgravio triennale L. 407 credito + sgravio 449 credito + sgravi L.407 e , , ,8 altri sgravi 414 2,2 TOTALE Appendice F L.608/96 - Sintesi dei risultati della ricerca condotta nel 1998 su dati del 1997 Il contenuto innovativo della L.608/96 rispetto alla tradizione normativa italiana in materia di lavoro, la relativa "accessibilità" dei requisiti formali richiesti per l accesso alla prima fase dell iter di valutazione, la distribuzione capillare dei moduli di domanda e l intensa attività di promozione dello strumento rappresentano tutti fattori che, insieme, hanno favorito il coinvolgimento di soggetti fortemente eterogenei (per esperienze personali, lavorative, familiari, per "speranze" nutrite, per tipologia di iniziativa proposta,...). Ciò ha reso possibile un ampia sperimentazione dello strumento, che si è tradotta in una moltiplicazione degli "effetti" prodotti dallo stesso sui percorsi lavorativi attesi da ciascuno e per compiere i quali ognuno si era diversamente "attrezzato" e dotato. Si è registrato un effetto di istituzionalizzazione, nella misura in cui lo strumento ha funzionato come misura per l emersione (circa il 50% dei proponenti), un effetto di accelerazione quando le scelte lavorative del singolo erano già orientate verso un modello di lavoro autonomo (circa il 30% dei proponenti), un effetto di stravolgimento nei casi in cui il lavoro autonomo si è configurato come un "ripiego" (circa il 20% dei proponenti). La "sperimentazione" ha richiamato l attenzione su di un modello d organizzazione del lavoro poco codificato e spesso poco conosciuto, ha favorito l emergere di una "offerta" potenziale e latente di lavoro autonomo, ma, al contempo, ha comportato dei "costi" sui quali s impone ormai una riflessione. La "608" ha coinvolto lavoratori autonomi "in potenza", lavoratori autonomi "di fatto", lavoratori autonomi "per necessità", lavoratori autonomi "figli d arte", ha coinvolto detentori di sapere, conoscitori del mestiere, cacciatori di opportunità, ha coinvolto soggetti più o meno motivati, più o meno specializzati, più o meno competenti, più o meno capaci di gestire relazioni, più o meno in grado di comunicare, più o meno disposti ad accettare, gestire e ridurre il rischio di un attività autonoma, eppure a tutti è stato offerto uno stesso programma di promozione di lavoro autonomo che prevede le stesse agevolazioni finanziarie/reali e che impone gli stessi vincoli (temporali, burocratici,...). Ed è stata proprio questa uniformità di offerta a determinare il diverso grado di soddisfazione dei potenziali fruitori e a provocare, talvolta, "costi" di sperimentazione eccessivi che hanno condotto persino a scelte di rinuncia alle agevolazioni. Infatti, oltre ad una selezione "imposta" (operata dall Ig S.p.a.), si è registrata, nelle fasi successive all ammissione al corso di formazione, una selezione "naturale"

14 determinata dalla valutazione soggettiva dei "costi" e dei "benefici" del provvedimento legislativo. Si è rilevata quindi l esistenza di alcune categorie di beneficiari per i quali la L. 608/96 (con il suo contenuto agevolativo, con il suo iter di valutazione, con le sue modalità di erogazione delle agevolazioni, con i suoi vincoli burocratico-amministrativi) è apparso maggiormente "vocato". E questo il punto sul quale si ritiene necessaria un attenta riflessione da parte degli ideatori e degli attuatori del programma 608, al fine di sfruttare le "lezioni" offerte dalla sperimentazione. Appendice G Articolo... (Regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali). 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di formali contestazioni da parte degli enti impositori, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 2. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e di interessi. 3. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie previste nell articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all applicazione delle sanzioni civili di cui al comma 1 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall art del codice civile. 5. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all azione revocatoria di cui all articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15 6. Fermo restando l integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, i Consigli di Amministrazione degli enti impositori fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali; in casi eccezionali, e quando ciò corrisponda all interesse degli enti stessi, le sanzioni civili possono essere integralmente abbuonate. 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle inadempienze relative a periodi contributivi a decorrere dall 1 gennaio Sono abrogati i commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n l articolo 1, nel ridisegnare, nella sua interezza, il regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, intende ricondurre a livelli accettabili e più equi l attuale sistema sanzionatorio. Ciò attraverso (comma 1): a) il passaggio dei casi di morosità dall attuale misura del 12%, in ragione d anno, (art.1, comma 217 lettera a) della L. n.662/1996) al 9% (=diminuzione di 3 punti), con un tetto massimo del 40% dell importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (in precedenza, pari al 100%). b) la sostituzione, per i casi di evasione, della sanzione UNA TANTUM, con una somma aggiuntiva determinata in percentuale commisurata al tempo (30% annuo, con un tetto massimo del 60%). Nel vigente regime sanzionatorio la penalità, dopo un anno, può essere complessivamente (somma aggiuntiva + sanzione una tantum), pari al 112%, con un tetto massimo del 200%). c) l equiparazione dei casi di denuncia spontanea a quelli di morosità (v. precedente punto a). Il comma 2: Riproduce, per ragioni sistematiche, l art. 1, comma 219, della L. n. 662/1996. Il comma 3: Intende eliminare l applicazione di una serie innumerevole ed eterogenea di sanzioni amministrative rientranti nella previsione dell art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (trattasi di casi di errori formali o di inadempienze connesse all omesso o parziale versamento dei contributi, di importo variabile a seconda della tipologia dell inadempienza). Ad esempio: 1) Mancata o irregolare tenuta dei libri di matricola o di paga (art.142, comma 2, del R.D. n 1422/1924): da a ; 2) Mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile alla scadenza di legge o per presentazione di denuncia contenente dati inesatti o incompleti (art.30 L. n 843/1978): per ogni dipendente; 3) Inadempienza all obbligo di denuncia nominativa annuale dei lavoratori occupati nell anno precedente (art.2, L. n 467/1978 e art.3 L. n 92/1979): per ogni dipendente interessato; 4) Omessa o tardiva comunicazione all INPS, rispettivamente, del codice fiscale e della matricola d iscrizione presso altri enti: INAIL, C.C.I.A.A. (art.1 L. n 467/1978): per ogni lavoratore occupato;

16 5) Omissione contributi FPLD, TBC, DS, ENAOLI (art.23, L. n 218/1952): da a per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento dei contributi; 6) Omissione contributi CUAF (art.82 D.P.R. n 797/1955): da a ; 7) Omissione contributi CIG (art.16 D.L.Lgt.n 788/1945): da a ; 8) Omissione contributi di malattia (art.3 L.n 934/1966): da a per ogni dipendente cui si riferisce; 9) Mancato assoggettamento a contributo di elementi della retribuzione (L.n 218/1952): da a per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento dei contributi; 10) Omessa, inesatta o incompleta presentazione della dichiarazione aziendale da parte dei coltivatori diretti e dei concedenti a mezzadria (art. 25, comma 1, L. n 9/1963): da a =. Restano ferme le sanzioni penali, come l art.37 della L. n.689/1981, sia pure modificato alla luce della presente proposta legislativa. Il comma 4: l art.53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1938, n.1155 prevedeva che "nei casi di tardivo versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie per i quali non si faccia luogo alle disposizioni di cui all art.2 dell art.111 (versamento di una somma aggiuntiva, n.d.r.), il datore di lavoro è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l interesse legale in materia civile. Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati." l art.1, comma 225, della L. n.662/1996 ha espressamente abrogato l anzidetta disposizione. Peraltro l Istituto ha continuato a richiedere gli interessi corrispettivi in base al principio, previsto dall art.1282 del Codice Civile, della naturale fecondità del denaro. Ciò ha comportato l instaurarsi di un cospicuo contenzioso in quanto lo stesso articolo 1282 Cod. Civ. menzionato fa espresso riferimento ai crediti liquidi ed esigibili, caratteristiche queste non sempre rinvenibili in maniera incontrovertibile in alcune tipologie di obbligazioni contributive. l opportunità dell intervento normativo proposto tiene inoltre conto del fatto che l attuale misura degli interessi legali non corrisponde alla "naturale fecondità" del denaro, oggi attestata su valori inferiori di circa due punti. Il comma 5: Riproduce, per ragioni puramente sistematiche, l art.1, comma 223, della L. n.662/1996. Il comma 6: La norma proposta, al fine di snellire l attuale "iter" procedurale - che vede interessati, oltre che gli enti previdenziali, anche i Dicasteri del Lavoro e del Tesoro - attribuisce direttamente ai Consigli di Amministrazione degli enti stessi la competenza di fissare criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. La disposizione prevede, poi, che in casi eccezionali, e quando ciò corrisponda all interesse degli enti stessi, le sanzioni civili possono essere integralmente abbuonate. Il comma 7: Prevede che il nuovo regime sanzionatorio ha decorrenza dal 1 gennaio 2000, con esclusione di tutti i crediti relativi a periodi contributivi antecedenti alla suddetta data, e

17 ciò anche nel dispetto degli impegni assunti nel contratto di cessione dei crediti che - come è noto - ha riguardato i crediti fino al 31 dicembre Il comma 8: Al fine di dare una compiuta ed organica disciplina della materia sanzionatoria abroga espressamente le precedenti norme contenute nella L. n.662/1996. Articolo... (Omissioni o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie) l articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è abrogato ed è così sostituito: "1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra lire cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. 2. Fermo restando l obbligo dell organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell art. 347 del codice di procedura penale, qualora l evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all art. 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado. 3. La regolarizzazione dell inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. 4. Entro novanta giorni l ente impositore è tenuto a dare comunicazione all autorità giudiziaria dell avvenuta regolarizzazione o dell esito del ricorso amministrativo o giudiziario."

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